Common use of Riunioni periodiche Clause in Contracts

Riunioni periodiche. Sono previsti incontri periodici, annuali, per la gestione ed il controllo dell’applicazione del presente contratto, con particolare riguardo alle seguenti materie: − appalti, con riferimento alla natura delle attività appaltate ed alla dimensione quantitativa del fenomeno; − fabbisogni qualitativi e quantitativi delle risorse umane in relazione alla organizzazione del lavoro; − assunzioni del personale; − contratti a termine; − contratti a tempo parziale; − contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato; − contratti di apprendistato professionalizzante; − contratti di inserimento; − distacchi di personale; − corsi di formazione; − rotazione del personale; − misure di sicurezza ed igiene del lavoro; − innovazioni tecnologiche e ristrutturazioni; − controlli a distanza e tutela della riservatezza dei dati personali; − esame delle posizioni di lavoro che, compatibilmente con le diverse organizzazioni delle Aziende, possano essere assegnate in via sperimentale ai soggetti disabili, avvalendosi anche delle esperienze maturate in sede aziendale; − valutazione delle possibilità – in caso di innovazioni tecnologiche e compatibilmente con le esigenze tecniche, organizzative e produttive – di predisporre sussidi informatici e/o tecnici utili a ridurre le barriere alla comunicazione e all’informazione di soggetti disabili, ai sensi delle vigenti norme di legge − determinazioni di cui all’art. 98 comma terzo. Resta inteso che nell’ambito delle riunioni periodiche di cui al presente articolo le Aziende renderanno informativa circa l’eventuale svolgimento di tirocini formativi e di orientamento. Detti incontri avverranno con le Organizzazioni sindacali locali, per quanto riguarda le Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali ed Artigiane, e con le rappresentanze sindacali aziendali, per le Aziende destinatarie della contrattazione integrativa aziendale. Resta inteso che in materia di “fabbisogni qualitativi e quantitativi delle risorse umane in relazione alla organizzazione del lavoro” gli organismi sindacali formulano loro considerazioni nell’ambito di una procedura di confronto della durata massima di 30 giorni, ricercando in questo ambito temporale di convergere verso soluzioni condivise. Esaurita tale procedura l’Azienda adotterà, comunque, le proprie determinazioni. Nel corso degli incontri periodici previsti nel presente articolo e nell’art. 16 relativo alle informazioni alle Organizzazioni sindacali, si procederà anche ad un esame dell’andamento aziendale, sulla base dei dati comunicati, al fine di prevenire le situazioni di precrisi e crisi e valutare la necessità di adottare specifici strumenti con il ricorso alle procedure di cui all’art. 22. Al fine di superare eventuali situazioni di gravi e persistenti inadempimenti al sistema di relazioni sindacali a livello locale, le parti locali possono chiedere un incontro a livello nazionale, tramite le Parti stipulanti.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Verbale Di Accordo Di Modifica Dell’articolo 11 Bis 174

Riunioni periodiche. Sono previsti incontri periodici, annuali, per la gestione ed il controllo dell’applicazione del presente contratto, con particolare riguardo alle seguenti materie: − appalti, con riferimento alla natura delle attività appaltate ed alla dimensione quantitativa del fenomeno; FEDERCASSE 17 − fabbisogni qualitativi e quantitativi delle risorse umane in relazione alla organizzazione del lavoro; − assunzioni del personale; − contratti a termine; − contratti a tempo parziale; − contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato; − contratti di apprendistato professionalizzante; − contratti di inserimento; − distacchi di personale; − corsi di formazione; − rotazione del personale; − misure di sicurezza ed igiene del lavoro; − innovazioni tecnologiche e ristrutturazioni; − controlli a distanza e tutela della riservatezza dei dati personali; − esame delle posizioni di lavoro che, compatibilmente con le diverse organizzazioni delle Aziende, possano essere assegnate in via sperimentale ai soggetti disabili, avvalendosi anche delle esperienze maturate in sede aziendale; − valutazione delle possibilità – in caso di innovazioni tecnologiche e compatibilmente con le esigenze tecniche, organizzative e produttive – di predisporre sussidi informatici e/o tecnici utili a ridurre le barriere alla comunicazione e all’informazione di soggetti disabili, ai sensi delle vigenti norme di legge − determinazioni di cui all’art. 98 comma terzo. Resta inteso che nell’ambito delle riunioni periodiche di cui al presente articolo le Aziende renderanno informativa circa l’eventuale svolgimento di tirocini formativi e di orientamento. Detti incontri avverranno con le Organizzazioni sindacali locali, per quanto riguarda le Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali ed Artigiane, e con le rappresentanze sindacali aziendali, per le Aziende destinatarie della contrattazione integrativa aziendale. Resta inteso che in materia di “fabbisogni qualitativi e quantitativi delle risorse umane in relazione alla organizzazione del lavoro” gli organismi sindacali formulano loro considerazioni nell’ambito di una procedura di confronto della durata massima di 30 giorni, ricercando in questo ambito temporale di convergere verso soluzioni condivise. Esaurita tale procedura l’Azienda adotterà, comunque, le proprie determinazioni. Nel corso degli incontri periodici previsti nel presente articolo e nell’art. 16 relativo alle informazioni alle Organizzazioni sindacali, si procederà anche ad un esame dell’andamento aziendale, sulla base dei dati comunicati, al fine di prevenire le situazioni di precrisi e crisi e valutare la necessità di adottare specifici strumenti con il ricorso alle procedure di cui all’art. 22. Al fine di superare eventuali situazioni di gravi e persistenti inadempimenti al sistema di relazioni sindacali a livello locale, le parti locali possono chiedere un incontro a livello nazionale, tramite le Parti stipulanti.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Riunioni periodiche. Sono previsti incontri periodici, annuali, per la gestione ed il controllo dell’applicazione del presente contratto, con particolare riguardo alle seguenti materie: appalti, con riferimento alla natura delle attività appaltate ed alla dimensione quantitativa del fenomeno; fabbisogni qualitativi e quantitativi delle risorse umane in relazione alla organizzazione del lavoro; assunzioni del personale; contratti a termine; contratti a tempo parziale; contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato; contratti di apprendistato professionalizzante; contratti di inserimento; distacchi di personale; corsi di formazione; rotazione del personale; misure di sicurezza ed igiene del lavoro; innovazioni tecnologiche e ristrutturazioni; controlli a distanza e tutela della riservatezza dei dati personali; esame delle posizioni di lavoro che, compatibilmente con le diverse organizzazioni delle Aziende, possano essere assegnate in via sperimentale ai soggetti disabili, avvalendosi anche delle esperienze maturate in sede aziendale; valutazione delle possibilità – in caso di innovazioni tecnologiche e compatibilmente con le esigenze tecniche, organizzative e produttive – di predisporre sussidi informatici e/o tecnici utili a ridurre le barriere alla comunicazione e all’informazione di soggetti disabili, ai sensi delle vigenti norme di legge determinazioni di cui all’art. 98 comma terzo. Resta inteso che nell’ambito delle riunioni periodiche di cui al presente articolo le Aziende renderanno informativa circa l’eventuale svolgimento di tirocini formativi e di orientamento. Detti incontri avverranno con le Organizzazioni sindacali locali, per quanto riguarda le Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali ed Artigiane, e con le rappresentanze sindacali aziendali, per le Aziende destinatarie della contrattazione integrativa aziendale. Resta inteso che in materia di “fabbisogni qualitativi e quantitativi delle risorse umane in relazione alla organizzazione del lavoro” gli organismi sindacali formulano loro considerazioni nell’ambito di una procedura di confronto della durata massima di 30 giorni, ricercando in questo ambito temporale di convergere verso soluzioni condivise. Esaurita tale procedura l’Azienda adotterà, comunque, le proprie determinazioni. Nel corso degli incontri periodici previsti nel presente articolo e nell’art. 16 relativo alle informazioni alle Organizzazioni sindacali, si procederà anche ad un esame dell’andamento aziendale, sulla base dei dati comunicati, al fine di prevenire le situazioni di precrisi e crisi e valutare la necessità di adottare specifici strumenti con il ricorso alle procedure di cui all’art. 22. Al fine di superare eventuali situazioni di gravi e persistenti inadempimenti al sistema di relazioni sindacali a livello locale, le parti locali possono chiedere un incontro a livello nazionale, tramite le Parti stipulanti.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Riunioni periodiche. Sono previsti incontri periodici, annuali, per la gestione ed il controllo dell’applicazione del presente contratto, con particolare riguardo alle seguenti materie: − appalti, con riferimento alla natura delle attività appaltate ed alla dimensione quantitativa del fenomeno; − fabbisogni qualitativi e quantitativi delle risorse umane in relazione alla organizzazione del lavoro; − assunzioni del personale; − contratti a termine; − contratti a tempo parziale; − contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato; − contratti di apprendistato professionalizzante; − contratti di inserimento; − distacchi di personale; − corsi di formazione; − rotazione del personale; − misure di sicurezza ed igiene del lavoro; − innovazioni tecnologiche e ristrutturazioni; − controlli a distanza e tutela della riservatezza dei dati personali; − esame delle posizioni di lavoro che, compatibilmente con le diverse organizzazioni delle Aziende, possano essere assegnate in via sperimentale ai soggetti disabili, avvalendosi anche delle esperienze maturate in sede aziendale; − valutazione delle possibilità – in caso di innovazioni tecnologiche e compatibilmente con le esigenze tecniche, organizzative e produttive – di predisporre sussidi informatici e/o tecnici utili a ridurre le barriere alla comunicazione e all’informazione di soggetti disabili, ai sensi delle vigenti norme di legge − determinazioni di cui all’art. 98 comma terzo. Resta inteso che nell’ambito delle riunioni periodiche di cui al presente articolo le Aziende renderanno informativa circa l’eventuale svolgimento di tirocini formativi e di orientamento. Detti incontri avverranno con le Organizzazioni sindacali locali, per quanto riguarda le Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali ed Artigiane, e con le rappresentanze sindacali aziendali, per le Aziende destinatarie della contrattazione integrativa aziendale. Resta inteso che in materia di “fabbisogni qualitativi e quantitativi delle risorse umane in relazione alla organizzazione del lavoro” gli organismi sindacali formulano loro considerazioni nell’ambito di una procedura di confronto della durata massima di 30 giorni, ricercando in questo ambito temporale di convergere verso soluzioni condivise. Esaurita tale procedura l’Azienda adotterà, comunque, le proprie determinazioni. Nel corso degli incontri periodici previsti nel presente articolo e nell’art. 16 relativo alle informazioni alle Organizzazioni sindacali, si procederà anche ad un esame dell’andamento aziendale, sulla base dei dati comunicati, al fine di prevenire le situazioni di precrisi e crisi e valutare la necessità di adottare specifici strumenti con il ricorso alle procedure di cui all’art. 22. Al fine di superare eventuali situazioni di gravi e persistenti inadempimenti al sistema di relazioni sindacali a livello locale, le parti locali possono chiedere un incontro a livello nazionale, tramite le Parti stipulanti.

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Samples: Accordo Di Rinnovo Del Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro 27 Settembre 2005 Per I Quadri Direttivi E Per Il Personale Delle Aree Professionali Delle Banche Di Credito Cooperativo Casse Rurali Ed Artigiane, Accordo Di Rinnovo Del Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro 27 Settembre 2005 Per I Quadri Direttivi E Per Il Personale Delle Aree Professionali Delle Banche Di Credito Cooperativo Casse Rurali Ed Artigiane

Riunioni periodiche. Sono previsti incontri periodici, annuali, per la gestione ed il controllo dell’applicazione del presente contratto, con particolare riguardo alle seguenti materie: − appalti, con riferimento alla natura delle attività appaltate ed alla dimensione quantitativa del fenomeno; − fabbisogni qualitativi e quantitativi delle risorse umane in relazione alla organizzazione del lavoro; − assunzioni del personale; EDERCASSE 15 − contratti a termine; − contratti a tempo parziale; − contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato; − contratti di apprendistato professionalizzante; − contratti di inserimento; − distacchi di personale; − corsi di formazione; − rotazione del personale; − misure di sicurezza ed igiene del lavoro; − innovazioni tecnologiche e ristrutturazioni; − controlli a distanza e tutela della riservatezza dei dati personali; − esame delle posizioni di lavoro che, compatibilmente con le diverse organizzazioni delle Aziende, possano essere assegnate in via sperimentale ai soggetti disabili, avvalendosi anche delle esperienze maturate in sede aziendale; − valutazione delle possibilità – in caso di innovazioni tecnologiche e compatibilmente con le esigenze tecniche, organizzative e produttive – di predisporre sussidi informatici e/o tecnici utili a ridurre le barriere alla comunicazione e all’informazione di soggetti disabili, ai sensi delle vigenti norme di legge − determinazioni di cui all’art. 98 comma terzo. Resta inteso che nell’ambito delle riunioni periodiche di cui al presente articolo le Aziende renderanno informativa circa l’eventuale svolgimento di tirocini formativi e di orientamento. Detti incontri avverranno con le Organizzazioni sindacali locali, per quanto riguarda le Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali ed Artigiane, e con le rappresentanze sindacali aziendali, per le Aziende destinatarie della contrattazione integrativa aziendale. Resta inteso che in materia di “fabbisogni qualitativi e quantitativi delle risorse umane in relazione alla organizzazione del lavoro” gli organismi sindacali formulano loro considerazioni nell’ambito di una procedura di confronto della durata massima di 30 giorni, ricercando in questo ambito temporale di convergere verso soluzioni condivise. Esaurita tale procedura l’Azienda adotterà, comunque, le proprie determinazioni. Nel corso degli incontri periodici previsti nel presente articolo e nell’art. 16 relativo alle informazioni alle Organizzazioni sindacali, si procederà anche ad un esame dell’andamento aziendale, sulla base dei dati comunicati, al fine di prevenire le situazioni di precrisi e crisi e valutare la necessità di adottare specifici strumenti con il ricorso alle procedure di cui all’art. 22. Al fine di superare eventuali situazioni di gravi e persistenti inadempimenti al sistema di relazioni sindacali a livello locale, le parti locali possono chiedere un incontro a livello nazionale, tramite le Parti stipulanti.. EDERCASSE 16

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Riunioni periodiche. Sono previsti incontri periodici, annuali, per la gestione ed il controllo dell’applicazione del presente contratto, con particolare riguardo alle seguenti materie: − appalti, con riferimento alla natura delle attività appaltate ed alla dimensione quantitativa del fenomeno; − fabbisogni qualitativi e quantitativi delle risorse umane in relazione alla organizzazione del lavoro; − assunzioni del personale; − contratti a termine; − contratti a tempo parziale; − contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato; − contratti di apprendistato professionalizzante; − contratti di inserimento; − distacchi di personale; − corsi di formazione; − rotazione del personale; − misure di sicurezza ed igiene del lavoro; − innovazioni tecnologiche e ristrutturazioni; − controlli a distanza e tutela della riservatezza dei dati personali; − esame delle posizioni di lavoro che, compatibilmente con le diverse organizzazioni delle Aziende, possano essere assegnate in via sperimentale ai soggetti disabili, avvalendosi anche delle esperienze maturate in sede aziendale; − valutazione delle possibilità – in caso di innovazioni tecnologiche e compatibilmente con le esigenze tecniche, organizzative e produttive – di predisporre sussidi informatici e/o tecnici utili a ridurre le barriere alla comunicazione e all’informazione di soggetti disabili, ai sensi delle vigenti norme di legge − determinazioni di cui all’art. 98 comma terzo. Resta inteso che nell’ambito delle riunioni periodiche di cui al presente articolo le Aziende renderanno informativa circa l’eventuale svolgimento di tirocini formativi e di orientamento. Detti incontri avverranno con le Organizzazioni sindacali locali, per quanto riguarda le Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali ed Artigiane, e con le rappresentanze sindacali aziendali, per le Aziende destinatarie della contrattazione integrativa aziendale. Resta inteso che in materia di “fabbisogni qualitativi e quantitativi delle risorse umane in relazione alla organizzazione del lavoro” gli organismi sindacali formulano loro considerazioni nell’ambito di FEDERCASSE 19 una procedura di confronto della durata massima di 30 giorni, ricercando in questo ambito temporale di convergere verso soluzioni condivise. Esaurita tale procedura l’Azienda adotterà, comunque, le proprie determinazioni. Nel corso degli incontri periodici previsti nel presente articolo e nell’art. 16 relativo alle informazioni alle Organizzazioni sindacali, si procederà anche ad un esame dell’andamento aziendale, sulla base dei dati comunicati, al fine di prevenire le situazioni di precrisi e crisi e valutare la necessità di adottare specifici strumenti con il ricorso alle procedure di cui all’art. 22. Al fine di superare eventuali situazioni di gravi e persistenti inadempimenti al sistema di relazioni sindacali a livello locale, le parti locali possono chiedere un incontro a livello nazionale, tramite le Parti stipulanti.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Riunioni periodiche. Sono previsti incontri periodici, annuali, per la gestione ed il controllo dell’applicazione del presente contratto, con particolare riguardo alle seguenti materie: appalti, con riferimento alla natura delle attività appaltate ed alla dimensione quantitativa del fenomenofenomeno (nome della società, scadenza, attività e ccnl di riferimento); fabbisogni qualitativi e quantitativi delle risorse umane in relazione alla organizzazione del lavoro; assunzioni del personale; contratti a termine; contratti a tempo parziale; contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato; contratti di apprendistato professionalizzante; − contratti di inserimento; − distacchi di personale; corsi di formazione; rotazione del personale; misure di sicurezza ed igiene del lavoro; innovazioni tecnologiche e ristrutturazioni; controlli a distanza e tutela della riservatezza dei dati personali; esame delle posizioni di lavoro che, compatibilmente con le diverse organizzazioni delle Aziende, possano essere assegnate in via sperimentale ai soggetti disabili, avvalendosi anche delle esperienze maturate in sede aziendale; valutazione delle possibilità in caso di innovazioni tecnologiche e compatibilmente con le esigenze tecniche, organizzative e produttive di predisporre sussidi informatici e/o tecnici utili a ridurre le barriere alla comunicazione e all’informazione di soggetti disabili, ai sensi delle vigenti norme di legge − determinazioni di cui all’art. 98 comma terzo. Resta inteso che nell’ambito delle riunioni periodiche di cui al presente articolo le Aziende renderanno informativa circa l’eventuale svolgimento di tirocini formativi e di orientamento. Detti incontri avverranno con le Organizzazioni sindacali locali, per quanto riguarda le Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali ed Artigiane, e con le rappresentanze sindacali aziendali, per le Aziende destinatarie della contrattazione integrativa aziendale. Resta inteso che in materia di “fabbisogni qualitativi e quantitativi delle risorse umane in relazione alla organizzazione del lavoro” gli organismi sindacali formulano loro considerazioni nell’ambito di lavoro una procedura di confronto della durata massima di 30 giorni, ricercando in questo ambito temporale di convergere verso soluzioni condivise. Esaurita tale procedura l’Azienda adotterà, comunque, le proprie determinazioni. Nel corso degli incontri periodici previsti nel presente articolo e nell’art. 16 relativo alle informazioni alle Organizzazioni sindacali, si procederà anche ad un esame dell’andamento aziendale, sulla base dei dati comunicati, al fine di prevenire le situazioni di precrisi e crisi e valutare la necessità di adottare specifici strumenti con il ricorso alle procedure di cui all’art. 22. Al fine di superare eventuali situazioni di gravi e persistenti inadempimenti al sistema di relazioni sindacali a livello locale, le parti locali possono chiedere un incontro a livello nazionale, tramite le Parti stipulanti.. 18 (Pari opportunità) del c.c.n.l. del 9 gennaio 2019 è sostituito dal seguente:

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Samples: Accordo Di Rinnovo Del Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro 9 Gennaio 2019 Per I Quadri Direttivi E Per Il Personale Delle Aree Professionali Delle Banche Di Credito Cooperativo

Riunioni periodiche. Sono previsti incontri periodici, annuali, per la gestione ed il controllo dell’applicazione dell’applica- zione del presente contratto, con particolare riguardo alle seguenti materie: - appalti, con riferimento alla natura delle attività appaltate ed alla dimensione quantitativa del fenomeno; - fabbisogni qualitativi e quantitativi delle risorse umane in relazione alla organizzazione organizza- zione del lavoro; - assunzioni del personale; - contratti a termine; - contratti a tempo parziale; - contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato; - contratti di apprendistato professionalizzante; - contratti di inserimento; - distacchi di personale; - corsi di formazione; - rotazione del personale; - misure di sicurezza ed igiene del lavoro; - innovazioni tecnologiche e ristrutturazioni; - controlli a distanza e tutela della riservatezza dei dati personali; - esame delle posizioni di lavoro che, compatibilmente con le diverse organizzazioni delle Aziende, possano essere assegnate in via sperimentale ai soggetti disabili, avvalendosi anche delle esperienze maturate in sede aziendale; - valutazione delle possibilità – in caso di innovazioni tecnologiche e compatibilmente compatibilmen- te con le esigenze tecniche, organizzative e produttive – di predisporre sussidi informatici infor- matici e/o tecnici utili a ridurre le barriere alla comunicazione e all’informazione di soggetti disabili, ai sensi delle vigenti norme di legge − legge; - determinazioni di cui all’art. 98 comma terzo. Resta inteso che nell’ambito delle riunioni periodiche di cui al presente articolo le Aziende renderanno informativa circa l’eventuale svolgimento di tirocini formativi e di orientamento. Detti incontri avverranno con le Organizzazioni sindacali locali, per quanto riguarda riguar- da le Banche di Credito Cooperativo/-Casse Rurali ed Artigiane, e con le rappresentanze rappresen- tanze sindacali aziendali, per le Aziende destinatarie della contrattazione integrativa aziendale. Resta inteso che in materia di “fabbisogni qualitativi e quantitativi delle risorse umane in relazione alla organizzazione del lavoro” gli organismi sindacali formulano loro considerazioni nell’ambito di una procedura di confronto della durata massima di 30 giorni, ricercando in questo ambito temporale di convergere verso soluzioni condivise. Esaurita tale procedura l’Azienda adotteràadotterà , comunque, le proprie determinazionidetermi- nazioni. Nel corso degli incontri periodici previsti nel presente articolo e nell’art. 16 relativo alle informazioni alle Organizzazioni sindacali, si procederà anche ad un esame dell’andamento del- l’andamento aziendale, sulla base dei dati comunicati, al fine di prevenire le situazioni di precrisi e crisi e valutare la necessità di adottare specifici strumenti con il ricorso alle procedure di cui all’art. 22. Al fine di superare eventuali situazioni di gravi e persistenti inadempimenti al sistema siste- ma di relazioni sindacali a livello locale, le parti Parti locali possono chiedere un incontro a livello nazionale, tramite le Parti stipulanti.

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Samples: www.fisac-cgil.it

Riunioni periodiche. Sono previsti incontri periodici, annuali, per la gestione ed il controllo dell’applicazione del presente contratto, con particolare Particolare riguardo alle seguenti materie: − appalti, con riferimento alla natura delle attività appaltate ed alla dimensione quantitativa del fenomeno− appalti di servizi; − fabbisogni qualitativi e quantitativi delle risorse umane in relazione alla organizzazione del lavoro; − assunzioni del personale; − contratti a termine; − contratti a tempo parziale; − contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato; − contratti di apprendistato professionalizzanteformazione e lavoro; − contratti di inserimentolavoro temporaneo; − distacchi di personale; − corsi di formazione; − rotazione del personale; − misure di sicurezza ed igiene del lavoro; − innovazioni tecnologiche e ristrutturazioni; − controlli a distanza e tutela della riservatezza dei dati personali; − esame delle posizioni di lavoro che, compatibilmente con le diverse organizzazioni delle Aziendeimprese, possano essere assegnate in via sperimentale ai soggetti disabili, avvalendosi anche delle esperienze maturate in sede aziendale; − valutazione delle possibilità – in caso di innovazioni tecnologiche e compatibilmente con le esigenze tecniche, organizzative e produttive – di predisporre sussidi informatici e/o tecnici utili a ridurre le barriere alla comunicazione e all’informazione di soggetti disabili, ai sensi delle vigenti norme di legge − determinazioni di cui all’art. 98 comma terzo. Resta inteso che nell’ambito delle riunioni periodiche di cui al presente articolo le Aziende renderanno informativa circa l’eventuale svolgimento di tirocini formativi e di orientamentolegge. Detti incontri avverranno con le Organizzazioni sindacali locali, per quanto riguarda le Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali ed Artigiane, e con le rappresentanze sindacali aziendali, per le Aziende destinatarie della contrattazione integrativa aziendalequanto riguarda ICCREA Holding, ICCREA Banca SpA, ISIDE SpA, Banca Sviluppo SpA, Casse Centrali di Trento e di Bolzano, CEDECRA e Fondo Comune delle Banche di Credito Cooperativo Trentine. Resta inteso che in materia di “fabbisogni qualitativi e quantitativi delle risorse umane in relazione alla organizzazione del lavoro” gli organismi sindacali formulano loro considerazioni nell’ambito di una procedura di confronto della durata massima di 30 giorni, ricercando in questo ambito temporale di convergere verso soluzioni condivise. Esaurita tale procedura l’Azienda adotterà, comunque, le proprie determinazioni. Nel corso degli incontri periodici previsti nel presente articolo e nell’art. 16 relativo alle informazioni alle Organizzazioni sindacali, si procederà anche ad un esame dell’andamento aziendale, sulla base dei dati comunicati, al fine di prevenire le situazioni di precrisi e crisi e valutare la necessità di adottare specifici strumenti con il ricorso alle procedure di cui all’art. 22. Al fine di superare eventuali situazioni di gravi e persistenti inadempimenti al sistema di relazioni sindacali a livello locale, le parti Parti locali possono chiedere un incontro a livello nazionale, tramite le Parti stipulanti.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Riunioni periodiche. Sono previsti incontri periodici, annuali, per la gestione ed il controllo dell’applicazione del presente contratto, con particolare riguardo alle seguenti materie: − appalti, con riferimento alla natura delle attività appaltate ed alla dimensione quantitativa del fenomenoappalti di servizi; − fabbisogni qualitativi e quantitativi delle risorse umane in relazione alla organizzazione del lavoro; − assunzioni del personale; − contratti a termine; − contratti a tempo parziale; − contratti di formazione e lavoro; − contratti di lavoro temporaneo somministrazione di lavoro a tempo determinato; − contratti di apprendistato professionalizzante; − contratti di inserimento; − distacchi di personale; − corsi di formazione; − rotazione del personale; − misure di sicurezza ed igiene del lavoro; − innovazioni tecnologiche e ristrutturazioni; − controlli a distanza e tutela della riservatezza dei dati personali; − esame delle posizioni di lavoro che, compatibilmente con le diverse organizzazioni delle imprese Aziende, possano essere assegnate in via sperimentale ai soggetti disabili, avvalendosi anche delle esperienze maturate in sede aziendale; − valutazione delle possibilità – in caso di innovazioni tecnologiche e compatibilmente con le esigenze tecniche, organizzative e produttive – di predisporre sussidi informatici e/o tecnici utili a ridurre le barriere alla comunicazione e all’informazione di soggetti disabili, ai sensi delle vigenti norme di legge − determinazioni di cui all’art. 98 comma terzo. Resta inteso che nell’ambito delle riunioni periodiche di cui al presente articolo le Aziende renderanno informativa circa l’eventuale svolgimento di tirocini formativi e di orientamento. Detti incontri avverranno con le Organizzazioni sindacali locali, per quanto riguarda le Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali ed Artigiane, e con le rappresentanze sindacali aziendali, per quanto riguarda ICCREA Holding, ICCREA Banca SpA, ISIDE SpA, Banca Sviluppo SpA, Casse Centrali di Trento e di Bolzano, CEDECRA e Fondo Comune delle Banche di Credito Cooperativo Trentine. per le Aziende destinatarie della contrattazione integrativa aziendale. Resta inteso che in materia di “fabbisogni qualitativi e quantitativi delle risorse umane in relazione alla organizzazione del lavoro” gli organismi sindacali formulano loro considerazioni nell’ambito di una procedura di confronto della durata massima di 30 giorni, ricercando in questo ambito temporale di convergere verso soluzioni condivise. Esaurita tale procedura l’Azienda adotterà, comunque, le proprie determinazioni. Nel corso degli incontri periodici previsti nel presente articolo e nell’art. 16 relativo alle informazioni alle Organizzazioni sindacali, si procederà anche ad un esame dell’andamento aziendale, sulla base dei dati comunicati, al fine di prevenire le situazioni di precrisi e crisi e valutare la necessità di adottare specifici strumenti con il ricorso alle procedure di cui all’art. 22. Al fine di superare eventuali situazioni di gravi e persistenti inadempimenti al sistema di relazioni sindacali a livello locale, le parti Parti locali possono chiedere un incontro a livello nazionale, tramite le Parti stipulanti.

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Samples: www.certificazione.unimore.it