Royalty Clausole campione

Royalty. A far data dalla apertura al pubblico del locale in franchising il Franchisee si obbliga a versare al Franchisor, a titolo di royalty, una somma corrispondente alla percentuale del 4 % (quattro per cento) sul volume di affari annuale al netto di Iva realizzato dal locale in franchising. La royalty sarà gravata dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi di legge. Per volume d'affari annuale del locale in franchising si intende, ai sensi del presente contratto, la totalità dei corrispettivi, al netto di Iva e di ogni altra eventuale imposta presente o futura, per cessione di beni e prestazione di servizi comunque effettuate, anche per servizi accessori, direttamente o indirettamente, dal locale. Nel volume di affari si intende pertanto compresa la totalità dei corrispettivi netti, a prescindere che gli stessi siano considerati imponibili, esenti o meno agli effetti dell'Iva o delle imposte dirette. Resta inteso che sono comunque esclusi dal calcolo i corrispettivi derivanti da eventuali cessioni di arredi, attrezzature e cespiti in genere. Non è consentita la vendita di prodotti al di fuori del locale; tuttavia, qualora in futuro tali vendite venissero autorizzate dal Franchisor, le stesse rientreranno nella definizione di volume d'affari. Non rientrano nella definizione di volume d'affari i proventi relativi all'installazione di eventuali giochi elettronici o slot rnachine, la cui installazione dovrà in ogni caso essere previamente autorizzata per iscritto dal Franchisor. Per quanto attiene alle modalità di pagamento, il Franchisee dovrà versare la royalty maggiorata di Iva al Franchisor entro il giorno 10 (dieci) del mese immediatamente successivo a quello di riferimento. Una volta ricevuto il pagamento, il Franchisor emetterà la fattura. I pagamenti previsti dal presente articolo non potranno essere sospesi o ritardati per pretese od eccezioni di qualsiasi genere da parte del Franchisee, che potrà solo farle valere separatamente, sempre che sia in regola con i pagamenti stessi
Royalty. Per la concessione in oggetto, il Gestore corrisponderà direttamente al Concedente un compenso annuo pari al per cento, oltre IVA se dovuta, calcolata sul fatturato annuo realizzato. Le royalty saranno corrisposte dal Gestore direttamente al Concedente su base semestrale, calcolata a far data dal verbale di collaudo relativo alla conclusione della fase 1 di cui al precedente articolo 3. A tal fine, entro trenta giorni calendariali dalla fine del semestre di riferimento il Gestore invierà all’I.G.M e al Concedente un “estratto conto”, dal quale dovrà risultare analiticamente il fatturato realizzato nel semestre di riferimento. L’obbligo di redigere e trasmettere l’estratto conto di cui sopra permarrà in capo al Gestore anche nel caso in cui nessun fatturato sia stato realizzato nel semestre in questione. Il Concedente accerterà l’entità di tale importo attraverso i conteggi resi disponibili dalla piattaforma web con accesso dedicato che consentirà la visualizzazione in tempo reale dei seguenti indicatori: - numero totale delle licenze attive; - numero delle licenze attive divise per tipologia (posizionamento di precisione in tempo reale, posizionamento di precisione a posteriori, trasmissione di dati IGM per il passaggio fra Sistemi di Riferimento, posizionamento DGPS, o cumulativi fra questi); - numero di licenze attive su base mensile per rendicontazione. Sull’estratto conto redatto dal Gestore, il Concedente e l’I.G.M. potranno – a loro insindacabile giudizio – effettuare tutti i controlli relativi alla correttezza dei dati in esso riportati, così come previsto dal successivo articolo 6 “Controlli sul rendiconto” Nel caso in cui le royalty complessivamente maturate nel semestre dovessero eccedere quanto già versato dal Gestore a titolo di minimo garantito di cui al successivo articolo, la Concedente emetterà separata fattura per l’importo riconducibile alle royalty in eccedenza che il Gestore medesimo si impegna a corrispondere direttamente alla Società entro 30 giorni dall’emissione della fattura medesima. La Concedente e il Gestore si atterranno al rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 136/2010.
Royalty. Il pagamento delle royalty sarà effettuato con cadenza annuale posticipata, da pagarsi entro 20 giorni dall’emissione di nota da parte del Concedente. Tale nota verrà emessa solo a seguito di verifica, da parte del Concedente, della documentazione prodotta dal Concessionario. In particolare il Concessionario dovrà inviare entro il trentesimo giorno lavorativo del mese successivo a quello di scadenza, all’ufficio designato dall’Amministrazione, la chiusura IVA del periodo, mese per mese, come da lettura dei registratori di cassa, da cui si evincano gli importi relativi alle vendite.
Royalty. I canali di vendita e di distribuzione, per il lavoro di promozione, commercializzazione e vendita dei Libri, trattengono delle commissioni percentuali sul Prezzo di Listino del Libro. Tali commissioni possono variare in funzione del canale di vendita, della modalità di distribuzione e dei Territori in cui il Libro sarà venduto. In generale, le commissioni possono variare da un minimo del 30% a un massimo del 70% sul Prezzo di Listino esclusa I.V.A ove applicabile. Inoltre, alcuni canali di vendita possono applicare anche dei costi di invio dei Libri Digitali in relazione alle loro dimensioni espresse in MegaByte. La quantificazione delle suddette commissioni sarà indicata nel Programma, quando possibile, e sarà comunque evidenziata da Tektime nella rendicontazione mensile, come indicato in sezione 5.4.2. L'Autore autorizza esplicitamente Tektime e i canali di vendita da essa utilizzati a modificare il prezzo di vendita del Libro, purché lo stesso sia fissato il più vicino possibile rispetto a quello deciso dall'Autore, per adattarlo ad eventuali esigenze di mercato o di distribuzione, o di parametrizzazione al prezzo di eventuali copie cartacee dell’opera, o comunque nel rispetto di determinate condizioni o eventuali soglie massime decise dall'Autore. 5.4.1.1 Vendita del Libro Digitale direttamente sul Tektime Bookstore 5.4.1.2 Vendita del Libro Digitale tramite altri canali di distribuzione 5.4.1.3 Vendita del Libro Cartaceo tramite altri canali di distribuzione
Royalty. Il Concessionario trattiene l’intero incasso derivante dai servizi di cui al Capitolo 6, versando all’Amministrazione una royalty espressa come percentuale sul monte incassi (al netto di IVA), derivante dai servizi oggetto di concessione (il monte incassi è costituito dalla sommatoria delle ricevute, degli scontrini, delle fatture emesse e certificazioni dei corrispettivi dei distributori automatici). Tale percentuale, che dovrà essere applicata a tutti gli introiti generati dai servizi di caffetteria, ristorazione, distributori automatici e catering per eventi - ad eccezione degli incassi relativi al catering realizzato in occasione di eventi organizzati dall’Amministrazione - corrisponde alla royalty di cui alla documentazione di gara, pari al 4%, rialzata in sede di offerta economica. Il Concessionario versa all’Amministrazione, nel conto corrente indicato in contratto, entro il giorno 15 del primo mese successivo al semestre della registrazione fiscale degli incassi, con valuta in pari data, ovvero, se sabato o festivo, entro il primo giorno lavorativo successivo, la quota parte di incassi spettante sulla base di quanto sopra indicato.
Royalty. Per il solo lotto 1, il Concessionario si obbliga a versare, oltre al canone di concessione, una royalty calcolata sui ricavi annui complessivi per l’intero lotto delle vendite al netto dell’IVA, dei ricavi da vendita di tabacchi e dei ricavi da vendita di catering al Politecnico di Milano, secondo le modalità di seguito indicate: a) nessuna royalty per ricavi complessivi annui inferiori a € 1.600.000,00 b) 5% sull’ammontare di ricavi superiore a € 1.600.000,00 c) 10% sull’ammontare di ricavi superiore a € 2.000.000,00. A titolo di esempio, in caso di ricavi pari ad € 1.700.000,00 le royalties saranno così calcolate: (1.700.000,00 - 1.600.000,00) * 5% = € 5.000,00 In caso di attivazione di ulteriori locali per il lotto 1, i ricavi dei nuovi locali rientreranno nel computo complessivo del fatturato al fine della determinazione delle royalties dovute.
Royalty. E’ facoltà del concessionario coprire i posti lasciati liberi dall’Amministrazione Provinciale inserendo bambini esterni alle graduatorie prodotte dall’Amministrazione, così come previsto all’art. 5 del presente Capitolato. La royalty sarà calcolata sul numero di bambini inseriti dal concessionario, applicando quanto offerto in sede di gara. I corrispettivi saranno versati dal Concessionario al Concedente con cadenza trimestrale, entro 30 giorni da tale termine alla Tesoreria della Provincia di Treviso.
Royalty. Il presente contratto prevede regolari royalty (diritti d’autore) al 20% defiscalizzato dalla prima copia digitale venduta, da rendicontare entro la fine dell’anno solare dalla pubblicazione (l’Editore ha 60gg lavorativi di tempo per effettuare il saldo, a partire dalla consegna da parte dell’Autore della ricevuta di ritenuta d’acconto relativa ai rendiconti, forniti dall’Editore stesso). Sulle copie cartacee acquistate dall’autore, diffuse gratuitamente per servizio stampa o per promuovere la circolazione dell’Opera, nonché per la partecipazione a premi letterari, non saranno corrisposti i diritti d’autore. Tutti i compensi verranno erogati dall’Editore all’Autore tramite bonifico bancario, sulle seguenti coordinate………………...................................................................................................

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  • Quali sono i costi? La diminuzione del rendimento (Reduction in Yield - RIY) esprime l'impatto dei costi totali sostenuti sul possibile rendimento dell'investimento. I costi totali tengono conto dei costi una tantum, ricorrenti e accessori. Gli importi qui riportati corrispondono ai costi cumulativi del prodotto in 3 periodi di detenzione differenti e comprendono le potenziali penali per uscita anticipata. Questi importi si basano sull'ipotesi che siano investiti Euro 10.000. Gli importi sono stimati e potrebbero cambiare in futuro. I costi da sostenere variano a seconda dell'opzione di investimento prescelta e sono indicati nei documenti precontrattuali.

  • Aumenti periodici di anzianità 1. Il lavoratore matura il diritto, a decorrere dal compimento del primo biennio di anzianità di servizio, ad un aumento biennale secondo gli importi per ciascuna categoria di inquadramento di cui alla tabella in calce riportata per un massimo di cinque aumenti. 2. Gli aumenti periodici di anzianità decorrono dal primo giorno del mese successivo al compimento del biennio. 3. Gli importi di detti aumenti periodici biennali maturati verranno esclusivamente conservati in cifra fissa in caso di successiva variazione generalizzata dei minimi e/o in caso di successivo passaggio di categoria. 4. Ai lavoratori, in servizio alla data di stipula del CCNL 24 luglio 2001, sono conservati, “ad personam” ed in cifra fissa non assorbibile, gli importi percepiti a tale data a titolo di “supplementi dei minimi” e “aumenti/scatti biennali di anzianità”. Anche a tali lavoratori è riconosciuto il diritto di maturare fino ad un massimo di ulteriori 5 aumenti periodici biennali di anzianità, per la cui decorrenza si terrà conto della data in cui è stato conseguito l’ultimo aumento biennale di anzianità ovvero, qualora il lavoratore non avesse ancora conseguito un aumento/scatto biennale, si prenderà a riferimento la data nella quale è stato riconosciuto l’ultimo supplemento dei minimi; qualora, infine, il dipendente non avesse ancora conseguito il primo supplemento dei minimi, si terrà conto della data di assunzione. 5. La presente disciplina annulla e sostituisce tutte le precedenti normative contrattuali in materia di supplementi dei minimi e aumenti/scatti biennali di anzianità.

  • Costi gravanti sul premio I costi di acquisizione, gestione ed incasso vengono trattenuti dalla Compagnia, che li detrae dall’importo del premio unico corrisposto. Ogni onere sostenuto per la visita medica ed eventuali ulteriori accertamenti medici rimarrà esclusivamente a carico dell’Assicurato che dovrà rivolgersi al proprio medico di fiducia per tali accertamenti e visite. I costi gravanti sul premio unico sono rappresentati nella tabella che segue.

  • Utilizzo di materiali recuperati o riciclati 1. Il progetto non prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con materiale riciclato, tra quelle elencate nell’apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto del ministero dell’ambiente 8 maggio 2003, n. 203.

  • Qualità e provenienza dei materiali Tutti i materiali che occorrono per la realizzazione delle opere devono essere: • rispondenti ai requisiti contrattuali • delle migliori qualità; • in buono stato di conservazione; • senza difetti di sorta; • lavorati a regola d'arte; • provenienti dalle migliori fabbriche, cave o fornaci; • adatti all'ambiente in cui vengono impiegati • dotati di caratteristiche idonee a resistere alle azioni meccaniche, corrosive o dovute all'umidità alle quali possono essere esposti durante l'esercizio. Inoltre, i materiali, devono soddisfare i requisiti prescritti dalle Leggi, dal presente Capitolato, dall'Elenco prezzi, dalla Direzione dei Lavori e corrispondere perfettamente al servizio cui sono destinati. Tutti i materiali e gli apparecchi devono essere rispondenti alle relative norme CEI. Per i materiali la cui provenienza è prescritta dalle condizioni del presente Capitolato Speciale, potranno pure essere richiesti i campioni, sempre che siano materiali di normale produzione. In merito alla scelta dei materiali è raccomandata la preferenza ai prodotti nazionali o comunque a quelli dei Paesi della CE. Tutti gli apparecchi devono riportare dati di targa ed eventuali indicazioni d'uso utilizzando la simbologia del CEI e la lingua italiana. Al momento dell'approvvigionamento dei materiali in cantiere, l'Appaltatore dovrà compilare un apposito registro, da sottoporre al visto della Direzione dei Lavori, nel quale saranno annotati i materiali affluiti in cantiere, i materiali impiegati nei lavori e quelli allontanati, con il conseguente aggiornamento delle quantità. La Direzione dei lavori si riserva la facoltà di non accettare i materiali, ancorché messi in opera, perché essa, a suo motivato giudizio, li ritiene di qualità, lavorazione e funzionamento non adatti alla perfetta riuscita dell'opera, non sufficientemente affidabili e non rispondenti pienamente alle prescrizioni del Capitolato e dell'Elenco prezzi, quindi non accettabili. In questo caso 'Impresa, a sua cura e spese, deve sostituire i materiali non accettati con altri, che soddisfino alle condizioni prescritte. Pertanto tutti i materiali dovranno essere accettati, previa eventuale campionatura, dalla Direzione dei Lavori. Quando la Direzione dei Lavori abbia denunziato una qualsiasi provvista come non atta all'impiego, l'Impresa dovrà sostituirla con altra che corrisponda alle qualità volute. I materiali rifiutati dovranno essere sgomberati immediatamente dal cantiere a cura e spese dell'Appaltatore. L'Impresa resta comunque totalmente responsabile della riuscita delle opere, anche per quanto dipende dai materiali stessi, la cui accettazione non pregiudica in nessun caso i diritti della Committenza in sede di collaudo. Qualora l'Appaltatore, nel proprio interesse o di sua iniziativa, impieghi materiali di dimensioni, consistenza o qualità superiori a quelle prescritte o con una lavorazione più accurata, ciò non gli darà diritto ad un aumento dei prezzi e la stima sarà fatta come se i materiali avessero le dimensioni, la consistenza e le qualità stabilite dal contratto. Qualora venga ammessa dalla Committenza - in quanto non pregiudizievole all'idoneità dell'opera - qualche scarsezza nelle dimensioni, nella consistenza o qualità dei materiali, ovvero una minor lavorazione, la Direzione dei Lavori può applicare un'adeguata riduzione di prezzo in sede di contabilizzazione, salvo esame e giudizio definitivo in sede di collaudo. Se l'Appaltatore, senza l'autorizzazione scritta del Direttore dei Lavori, impiegherà materiali di dimensioni, consistenza o qualità inferiori a quelle prescritte, l'opera potrà essere rifiutata e l'Appaltatore sarà tenuto a rimuovere a sua cura e spese detti materiali ed a rifare l'opera secondo le prescrizioni, restando invariati i termini di ultimazione contrattuale. L'Appaltatore è obbligato a prestarsi in ogni tempo ad effettuare tutte le prove prescritte dal presente Capitolato sui materiali impiegati o da impiegarsi nonché sui manufatti sia prefabbricati che formati in opera. In mancanza di una idonea organizzazione per l'esecuzione delle prove previste, o di una normativa specifica di Capitolato, è riservato alla Direzione dei Lavori il diritto di dettare norme di prova alternative o complementari. Il prelievo dei campioni verrà eseguito in contraddittorio e di ciò verrà steso apposito verbale; in tale sede l'Appaltatore ha facoltà di richiedere, sempre che ciò sia compatibile con il tipo e le modalità esecutive della prova, di assistere o di farsi rappresentare alla stessa. I campioni delle forniture consegnati dall'Impresa, che debbano essere inviati a prova in tempo successivo a quello del prelievo, potranno essere conservati negli Uffici della Committenza, muniti di sigilli a firma del Direttore dei Lavori e dell'Impresa, nei modi più adatti a garantirne l'autenticità. In mancanza di una speciale normativa di legge o di Capitolato, le prove potranno essere eseguite presso un Istituto autorizzato, la fabbrica di origine o il cantiere, a seconda delle disposizioni della Direzione dei Lavori. In ogni caso, tutte le spese per il prelievo, la conservazione e l'invio dei campioni, per l'esecuzione delle prove, per il ripristino dei manufatti che si siano eventualmente dovuti manomettere, nonché tutte le altre spese simili e connesse, sono a totale, esclusivo carico dell'Appaltatore, salvo nei casi in cui siano dal presente Capitolato espressamente prescritti criteri diversi. Qualora, senza responsabilità dell'Appaltatore, i lavori debbano essere in tutto o in parte sospesi in attesa dell'esito di prove in corso, l'Appaltatore stesso, mentre non avrà diritto a reclamare alcun indennizzo per danni che dovessero derivargli o spese che dovesse sostenere, potrà richiedere una congrua proroga del tempo assegnatogli per il compimento dei lavori. Per contro, se il perdurare del ritardo risultasse di pregiudizio alla Committenza, l'Appaltatore, a richiesta della Direzione dei Lavori, dovrà prestarsi a far effettuare le prove in causa presso un altro Istituto, sostenendo l'intero onere relativo, in relazione alla generale obbligazione, che egli si è assunto con il Contratto, di certificare la rispondenza dei materiali e delle varie parti dell'opera alle condizioni del Capitolato. Qualora invece l'esito delle prove pervenga con ritardo per motivi da attribuire alla responsabilità dell'Appaltatore - e semprechè i lavori debbano per conseguenza essere, anche se solo parzialmente, sospesi - spirato il termine ultimativo che la Direzione dei Lavori avrà prescritto, si farà senz'altro luogo all'applicazione della penale prevista per il caso di ritardo nel compimento dei lavori.

  • Percentuale di conferma Le imprese non potranno assumere apprendisti qualora non abbiano mantenuto in servizio almeno l'80% dei lavoratori il cui contratto di apprendistato sia già venuto a scadere nei ventiquattro mesi precedenti. A tale fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa, quelli che, al termine del rapporto di apprendistato, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e i rapporti di lavoro risolti nel corso o al termine del periodo di prova. La limitazione di cui al presente comma non si applica quando nel biennio precedente sia venuto a scadere un solo contratto di apprendistato.

  • Quali sono i Suoi diritti La normativa sulla privacy (artt. 15-22 del Regolamento) Le garantisce il diritto ad accedere in ogni momento ai dati che La riguardano, nonché alla loro rettifica e/o integrazione, se inesatti o incompleti, alla loro cancellazione o alla limitazione del loro trattamento, se ne ricorrono i presupposti, all’opposizione al loro trattamento per motivi legati alla Sua situazione particolare, alla portabilità dei dati da Lei forniti, ove trattati in modo automatizzato per le prestazioni contrattuali da Lei richieste, nei limiti di quanto previsto dal Regolamento (art. 20). La normativa sulla privacy Le attribuisce altresì la limitazione del trattamento dei dati, se ne ricorrono i presupposti, e l’opposizione al loro trattamento per motivi legati alla Sua situazione particolare. Le ricordiamo che può sempre revocare il Suo consenso prestato per le finalità di trattamento che lo richiedono (come l’utilizzo di dati relativi alla salute), ferma restando la liceità del trattamento effettuato sino al momento della revoca. Titolare del trattamento dei Suoi dati è la Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A. (xxx.xxxxxx.xx) con sede in Xxx Xxxxx 0 – 00000 Xxxxxxx (XX). Il “Responsabile per la protezione dei dati” è a Sua disposizione per ogni eventuale dubbio o chiarimento: a tale scopo potrà contattarlo presso l’indicata sede di Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A., al recapito xxxxxxx@xxxxxx.xx al quale potrà rivolgersi, oltre che per l’esercizio dei Suoi diritti, anche per conoscere l’elenco aggiornato delle categorie dei destinatari dei dati relativo alla nota (8). Inoltre, collegandosi al sito xxx.xxxxxx.xx nella sezione Privacy, troverà tutte le istruzioni per opporsi, in qualsiasi momento e senza oneri, all’invio di comunicazioni commerciali e promozionali sui nostri prodotti o servizi assicurativi. Resta fermo il Suo diritto di presentare reclamo all’Autorità italiana, il Garante Privacy, ove ritenuto necessario per la tutela dei Suoi dati personali e dei Suoi diritti in materia.

  • Quali costi devo sostenere? COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? All’impresa assicuratrice Eventuali reclami possono essere presentati alla Compagnia con le seguenti modalità: • con lettera inviata a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri SpA - Servizio Clienti Xxx Xxxxxx Xxxxx, 9/B – Verona - CAP 37135; fax 000 0000000; • tramite il sito internet della Compagnia xxx.xxx.xx • via mail all’indirizzo e mail: xxxxxxxx.xxxxxxx@xxx.xxx.xx La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è il Servizio Clienti. Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni. Il termine può essere sospeso per un massimo di 15 giorni per eventuali integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori. I reclami relativi al comportamento degli intermediari bancari e dei broker, compresi i loro dipendenti e collaboratori, possono essere indirizzati direttamente all’intermediario e saranno da loro gestiti. Qualora il reclamo pervenisse alla Compagnia, la stessa provvederà a trasmetterlo senza ritardo all’intermediario interessato, dandone contestuale notizia al reclamante. All’IVASS In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi all'IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, PEC: xxxxx@xxx.xxxxx.xx Il modello per presentare un reclamo all’IVASS è reperibile sul sito xxx.xxxxx.xx, alla sezione “Per i consumatori – Reclami”. I reclami indirizzati all’IVASS devono contenere: a) Nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) Individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; c) Breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; d) Copia del reclamo presentato alla Compagnia o all’intermediario e dell’eventuale riscontro fornito; e) Ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

  • Area Giuridica Risorse Umane 0000579/2019 24/07/2019 Accordi stipulati con soggetti privati o altre P.A. (art.23, comma1, lett.d. del D.Lgs. 33/2013) APPROVAZIONE DELL'ACCORDO TRA L'AZIENDA USL DI PARMA E I MEDICI DI MEDICINA GENERALE COMPONENTI LA MEDICINA DI GRUPPO DENOMINATA XXXXX NELL'AMBITO DELLA CASA DELLA SALUTE XXXXX - NUCLEO CUPRE PRIMARIE XXXXX. DISTRETTO di Parma 0000580/2019 24/07/2019 Accordi stipulati con soggetti privati o altre P.A. (art.23, comma1, lett.d. del D.Lgs. 33/2013) PROGETTO DI SORVEGLIANZA EFFETTI DIRETTI E INDIRETTI DELL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO RIFIUTI (PAIP) DI PARMA - SORVEGLIANZA SANITARIA (PSS-PAIP). TRIENNIO 2018/2020 - APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA XXXXXX XXXXXXX (ARPAE) - CENTRO TEMATICO REGIONALE AMBIENTE E SALUTE - PER ATTIVITA' DI ANALISI DELLE ESPOSIZIONI AD AGENTI INQUINANTI. DIREZIONE SANITARIA Aziendale 0000581/2019 24/07/2019 Assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato di n. 2 CPS - cat. D - Ostetrica, con sede di lavoro presso l'Ospedale di Fidenza.

  • Andamento dei costi nel tempo La persona che vende questo prodotto o fornisce consulenza riguardo ad esso potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso deve fornire informazioni su tali costi e illustrare l'impatto di tutti i costi sull'investimento nel corso del tempo. Costi totali Impatto sul rendimento (RIY) per anno € 316,45 3,37% € 968,10 2,71% € 1.958,77 2,58% La tabella sotto mostra: • L'impatto annuale dei diversi tipi di costi sul rendimento ottenibile alla fine del periodo di detenzione raccomandato. • Il significato delle diverse categorie di costi.