Royalty Clausole campione

Royalty. A far data dalla apertura al pubblico del locale in franchising il Franchisee si obbliga a versare al Franchisor, a titolo di royalty, una somma corrispondente alla percentuale del 4 % (quattro per cento) sul volume di affari annuale al netto di Iva realizzato dal locale in franchising. La royalty sarà gravata dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi di legge. Per volume d'affari annuale del locale in franchising si intende, ai sensi del presente contratto, la totalità dei corrispettivi, al netto di Iva e di ogni altra eventuale imposta presente o futura, per cessione di beni e prestazione di servizi comunque effettuate, anche per servizi accessori, direttamente o indirettamente, dal locale. Nel volume di affari si intende pertanto compresa la totalità dei corrispettivi netti, a prescindere che gli stessi siano considerati imponibili, esenti o meno agli effetti dell'Iva o delle imposte dirette. Resta inteso che sono comunque esclusi dal calcolo i corrispettivi derivanti da eventuali cessioni di arredi, attrezzature e cespiti in genere. Non è consentita la vendita di prodotti al di fuori del locale; tuttavia, qualora in futuro tali vendite venissero autorizzate dal Franchisor, le stesse rientreranno nella definizione di volume d'affari. Non rientrano nella definizione di volume d'affari i proventi relativi all'installazione di eventuali giochi elettronici o slot rnachine, la cui installazione dovrà in ogni caso essere previamente autorizzata per iscritto dal Franchisor. Per quanto attiene alle modalità di pagamento, il Franchisee dovrà versare la royalty maggiorata di Iva al Franchisor entro il giorno 10 (dieci) del mese immediatamente successivo a quello di riferimento. Una volta ricevuto il pagamento, il Franchisor emetterà la fattura. I pagamenti previsti dal presente articolo non potranno essere sospesi o ritardati per pretese od eccezioni di qualsiasi genere da parte del Franchisee, che potrà solo farle valere separatamente, sempre che sia in regola con i pagamenti stessi
Royalty. Per la concessione in oggetto, il Gestore corrisponderà direttamente al Concedente un compenso annuo pari al per cento, oltre IVA se dovuta, calcolata sul fatturato annuo realizzato. Le royalty saranno corrisposte dal Gestore direttamente al Concedente su base semestrale, calcolata a far data dal verbale di collaudo relativo alla conclusione della fase 1 di cui al precedente articolo 3. A tal fine, entro trenta giorni calendariali dalla fine del semestre di riferimento il Gestore invierà all’I.G.M e al Concedente un “estratto conto”, dal quale dovrà risultare analiticamente il fatturato realizzato nel semestre di riferimento. L’obbligo di redigere e trasmettere l’estratto conto di cui sopra permarrà in capo al Gestore anche nel caso in cui nessun fatturato sia stato realizzato nel semestre in questione. Il Concedente accerterà l’entità di tale importo attraverso i conteggi resi disponibili dalla piattaforma web con accesso dedicato che consentirà la visualizzazione in tempo reale dei seguenti indicatori: - numero totale delle licenze attive; - numero delle licenze attive divise per tipologia (posizionamento di precisione in tempo reale, posizionamento di precisione a posteriori, trasmissione di dati IGM per il passaggio fra Sistemi di Riferimento, posizionamento DGPS, o cumulativi fra questi); - numero di licenze attive su base mensile per rendicontazione. Sull’estratto conto redatto dal Gestore, il Concedente e l’I.G.M. potranno – a loro insindacabile giudizio – effettuare tutti i controlli relativi alla correttezza dei dati in esso riportati, così come previsto dal successivo articolo 6 “Controlli sul rendiconto” Nel caso in cui le royalty complessivamente maturate nel semestre dovessero eccedere quanto già versato dal Gestore a titolo di minimo garantito di cui al successivo articolo, la Concedente emetterà separata fattura per l’importo riconducibile alle royalty in eccedenza che il Gestore medesimo si impegna a corrispondere direttamente alla Società entro 30 giorni dall’emissione della fattura medesima. La Concedente e il Gestore si atterranno al rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 136/2010. Indipendentemente dal fatturato realizzato, il Gestore si impegna, nella più ampia e valida forma legale, a versare direttamente al Concedente la somma di euro 150.000,00, oltre I.V.A. se dovuta, suddivisa in n. 2 rate semestrali del valore di euro 75.000,00, sull’ IBAN indicato ...
Royalty. Il presente contratto prevede regolari royalty (diritti d’autore) al 20% defiscalizzato dalla prima copia digitale venduta, da rendicontare entro la fine dell’anno solare dalla pubblicazione (l’Editore ha 60gg lavorativi di tempo per effettuare il saldo, a partire dalla consegna da parte dell’Autore della ricevuta di ritenuta d’acconto relativa ai rendiconti, forniti dall’Editore stesso). Sulle copie cartacee acquistate dall’autore, diffuse gratuitamente per servizio stampa o per promuovere la circolazione dell’Opera, nonché per la partecipazione a premi letterari, non saranno corrisposti i diritti d’autore. Tutti i compensi verranno erogati dall’Editore all’Autore tramite bonifico bancario, sulle seguenti coordinate………………...................................................................................................
Royalty. I canali di vendita e di distribuzione, per il lavoro di promozione, commercializzazione e vendita dei Libri, trattengono delle commissioni percentuali sul Prezzo di Listino del Libro. Tali commissioni possono variare in funzione del canale di vendita, della modalità di distribuzione e dei Territori in cui il Libro sarà venduto. In generale, le commissioni possono variare da un minimo del 30% a un massimo del 70% sul Prezzo di Listino esclusa I.V.A ove applicabile. Inoltre, alcuni canali di vendita possono applicare anche dei costi di invio dei Libri Digitali in relazione alle loro dimensioni espresse in MegaByte. La quantificazione delle suddette commissioni sarà indicata nel Programma, quando possibile, e sarà comunque evidenziata da Tektime nella rendicontazione mensile, come indicato in sezione 5.4.2. L'Autore autorizza esplicitamente Tektime e i canali di vendita da essa utilizzati a modificare il prezzo di vendita del Libro, purché lo stesso sia fissato il più vicino possibile rispetto a quello deciso dall'Autore, per adattarlo ad eventuali esigenze di mercato o di distribuzione, o di parametrizzazione al prezzo di eventuali copie cartacee dell’opera, o comunque nel rispetto di determinate condizioni o eventuali soglie massime decise dall'Autore. Nel caso di vendita diretta da parte di Tektime sul proprio negozio virtuale (Tektime Bookstore), Tektime riconoscerà all'Autore una royalty del 70% sul prezzo di vendita al netto dell'IVA. Non sono previsti costi per la consegna del Libro Digitale. Tektime tratterrà una commissione del 10% sul prezzo di vendita di ogni Libro Digitale al netto dell’IVA. Ad esempio, in caso di vendita presso una libreria online collegata a Tektime che applica una commissione del 30% e con un’aliquota IVA del 21%: qualora l’Autore indichi come prezzo di vendita per il proprio Libro Digitale 9,99 Euro l’IVA si dovrà ritenere compresa, quindi il Libro Digitale verrà posto in vendita al prezzo di 9,99 euro IVA inclusa e quindi 8,256 euro IVA esclusa; l’Autore avrà dunque diritto a ricevere euro 8,256 – 3,302 = 4,954 euro per ogni copia venduta, dove euro 3,302 rappresentano le commissioni correnti per la distribuzione e per la vendita, pari al 40% (30% commissione libreria on line + 10% commissione Tektime) del prezzo del Libro Digitale al netto dell’IVA, mentre 4,954 euro, pari al 60% del prezzo del Libro Digitale al netto dell’IVA applicata dalle librerie on line, è il corrispettivo spettante all’Autore. In caso le librerie on ...
Royalty. Il pagamento delle royalty sarà effettuato con cadenza annuale posticipata, da pagarsi entro 20 giorni dall’emissione di nota da parte del Concedente. Tale nota verrà emessa solo a seguito di verifica, da parte del Concedente, della documentazione prodotta dal Concessionario. In particolare il Concessionario dovrà inviare entro il trentesimo giorno lavorativo del mese successivo a quello di scadenza, all’ufficio designato dall’Amministrazione, la chiusura IVA del periodo, mese per mese, come da lettura dei registratori di cassa, da cui si evincano gli importi relativi alle vendite.
Royalty. Per il solo lotto 1, il Concessionario si obbliga a versare, oltre al canone di concessione, una royalty calcolata sui ricavi annui complessivi per l’intero lotto delle vendite al netto dell’IVA, dei ricavi da vendita di tabacchi e dei ricavi da vendita di catering al Politecnico di Milano, secondo le modalità di seguito indicate:
Royalty. E’ facoltà del concessionario coprire i posti lasciati liberi dall’Amministrazione Provinciale inserendo bambini esterni alle graduatorie prodotte dall’Amministrazione, così come previsto all’art. 5 del presente Capitolato. La royalty sarà calcolata sul numero di bambini inseriti dal concessionario, applicando quanto offerto in sede di gara. I corrispettivi saranno versati dal Concessionario al Concedente con cadenza trimestrale, entro 30 giorni da tale termine alla Tesoreria della Provincia di Treviso.
Royalty. Il Concessionario trattiene l’intero incasso derivante dai servizi di cui al Capitolo 6, versando all’Amministrazione una royalty espressa come percentuale sul monte incassi (al netto di IVA), derivante dai servizi oggetto di concessione (il monte incassi è costituito dalla sommatoria delle ricevute, degli scontrini, delle fatture emesse e certificazioni dei corrispettivi dei distributori automatici). Tale percentuale, che dovrà essere applicata a tutti gli introiti generati dai servizi di caffetteria, ristorazione, distributori automatici e catering per eventi - ad eccezione degli incassi relativi al catering realizzato in occasione di eventi organizzati dall’Amministrazione - corrisponde alla royalty di cui alla documentazione di gara, pari al 4%, rialzata in sede di offerta economica. Il Concessionario versa all’Amministrazione, nel conto corrente indicato in contratto, entro il giorno 15 del primo mese successivo al semestre della registrazione fiscale degli incassi, con valuta in pari data, ovvero, se sabato o festivo, entro il primo giorno lavorativo successivo, la quota parte di incassi spettante sulla base di quanto sopra indicato.

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  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Determinazione dell’indennizzo Fermo il massimale indicato all'art. 8, i costi di cui all’art. 1 sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la Stazione appaltante che abbia affidato l’incarico di progettazione deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni.

  • Dichiarazione di responsabilità I soggetti elencati al precedente Paragrafo 1.1 del Prospetto Informativo dichiarano, ciascuno per le parti di rispettiva competenza che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nel Prospetto Informativo sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso. Il Prospetto Informativo è conforme al modello depositato presso la Consob in data 5 giugno 2015 a seguito di comunicazione del provvedimento di approvazione con nota del 4 giugno 2015, protocollo n. 0045428/15.

  • PERSONALE DELL’APPALTATORE Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza dei lavori da eseguire ed ai termini di consegna stabiliti o concordati con la Direzione dei Lavori anche in relazione a quanto indicato dal programma dei lavori integrato. Dovrà pertanto essere formato e informato in materia di approntamento di opere, di presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del lavoro. L'Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, prima della stipula del contratto, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi. Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare: - i regolamenti in vigore in cantiere; - le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere; - le indicazioni contenute nei Piani di Sicurezza e le indicazioni fornite dal Coordinatore per l'esecuzione. Tutti i dipendenti e/o collaboratori dell'Appaltatore devono essere formati, addestrati e informati alle mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori, a cura ed onere dell'Appaltatore medesimo. L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che per effetto dell'inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.

  • RICHIAMATI il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, in particolare l’art. 19, comma 1, lett. l); - la Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante il “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, in particolare l'art. 13; - l’art. 37, comma 4, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; - l’art. 1, commi 16 e 44, lett. c), della L. 7 aprile 2014, n. 56, il quale prevede che “D'intesa con i comuni interessati la città metropolitana può esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive”; - il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011 “Stazione Unica Appaltante, in attuazione dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – Piano straordinario contro le mafie”; - il D.M. 14 Marzo 2003 recante “Istituzione, ai sensi dell’art. 15, comma 5, del D.Lgs. 190/2002, del Comitato di coordinamento per l’Alta sorveglianza delle grandi opere”; - l’art. 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede che nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti, operante presso l'Autorità nazionale anticorruzione è istituito l'elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. e una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; - l’art. 9, comma 2, del predetto decreto-legge, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono definiti i requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1 che svolgono attività di centrale di committenza, nonché i valori di spesa ritenuti significativi per le acquisizioni di beni e servizi con riferimento ad ambiti anche territoriali, da ritenersi ottimali ai fini dell'aggregazione e della centralizzazione della domanda; - l’art. 9, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge di cui trattasi, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito il Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, coordinato dal Ministro dell'economia e delle finanze, e ne sono stabiliti i compiti, le attività e le modalità operative; - l’art. 9, comma 3, del citato decreto-legge n. 66/2014, come da ultimo modificato dalla Legge 28/12/2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016), il quale stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di analisi del Tavolo dei soggetti aggregatori, sono individuate le categorie di beni e di servizi nonché le soglie al superamento delle quali, tra gli altri, le Amministrazioni statali, centrali e periferiche, le regioni, gli enti del servizio sanitario nazionale e gli enti locali di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono tenuti a ricorrere a Consip S.p.A. o altro soggetto aggregatore per lo svolgimento delle relative procedure di acquisizione; per le categorie di beni e servizi individuate dal d.p.c.m. di cui sopra l’ANAC non rilascia il codice identificativo di gara (CIG) alle stazioni appaltanti che, in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma, non ricorrono a Consip S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore; - l’art. 9, comma 2, del più volte citato decreto-legge n. 66/2014, come modificato dall’art. 1, comma 499 della L. 208/2015, ove si prevede ora che i soggetti possono stipulare, per gli ambiti territoriali di competenza, le convenzioni di cui all’articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni e che, per le categorie merceologiche e le soglie individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al punto precedente, l’ambito territoriale di competenza dei soggetti aggregatori aventi natura di Città Metropolitana o di Provincia coincide con la regione di riferimento; - il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 novembre 2014 di attuazione dell’articolo 9 comma 2 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 che individua i requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66; - la deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione del 23 luglio 2015 con la quale l’Autorità stessa ha proceduto all’iscrizione nell’elenco dei 33 soggetti in possesso dei prescritti requisiti, tra i quali figura anche la Città Metropolitana di Genova, che aveva presentato apposita istanza in tal senso; - l'art. 23-ter, comma 3, legge n. 114 del 2014, come modificato dall'art. 1, comma 501, lettera b), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, ai sensi del quale i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro; - l’art. 1, comma 512, della citata legge n. 208/2015, in forza del quale al fine di garantire l’ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti; - l’art. 5, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 2014, recante norme in materia di istituzione del tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, ove si dispone che “Ciascun soggetto aggregatore, entro il 15 ottobre di ogni anno, trasmette alla segreteria tecnica una programmazione di massima riferita all’anno successivo redatto sulla base di un modello condiviso dal Tavolo tecnico”; - il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” ed in particolare gli articoli 37-39; - la “Convenzione per la Stazione Unica Appaltante” sottoscritta in data 22 ottobre 2018 tra la Prefettura di Genova, la Prefettura di Imperia, la Prefettura di La Spezia, la Prefettura di Savona, Regione Liguria, Comune di Genova e Città Metropolitana di Genova, con particolare riferimento all’Art. 9 in merito alle convenzioni di servizio;