Numero delle licenze Clausole campione
Numero delle licenze. 1. Su proposta della Conferenza dei Sindaci prevista dalla Convenzione i Consigli Comunali dei comuni aderenti determinano il numero complessivo delle licenze da rilasciare in ciascuno dei comuni facenti parte dell’area comprensoriale di cui all’ art.1.
2. Il contingente complessivo attuale dell’area comprensoriale è di n. 30 licenze più una per autovettura sostitutiva.
3. Il contingente attuale del Comune di Lastra a Signa è di n. 1 licenza.
Numero delle licenze. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 15 gennaio 1992 n. 21 vengono fissati come segue il numero ottimale ed il tipo dei veicoli e dei natanti da adibire ad ogni singolo servizio disciplinato dal presente regolamento: - 5 taxi; - 2 taxi-merci; - 6 autovetture (aventi al massimo 9 posti compreso quello del conducente) per il noleggio da rimessa con conducente; - 8 natanti per il noleggio di mezzi nautici con conducente; - 2 veicoli a trazione animale per il noleggio con conducente. Qualora il Comune venga a trovarsi nella disponibilità di licenze e di autorizzazioni le procedure per l’assegnazione delle stesse dovranno essere attivate entro 6 mesi dalla data in cui si è venuta a creare tale disponibilità. Ogni 4 anni il Consiglio comunale aggiornerà i parametri di cui sopra stabilendo il numero delle licenze o autorizzazioni da rilasciare nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa e sentito il parere della commissione consultiva comunale di cui al successivo articolo 3.
Numero delle licenze. 1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, comma 1, punto a) della Legge 15.01.1992 n. 21, la Giunta stabilisce il numero delle licenze da immettere in servizio.
Numero delle licenze. Articolo 5 –Utilizzo autovettura diversa
Numero delle licenze. 1. Il Consiglio comunale stabilisce il numero delle licenze da rilasciare, nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti norme, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 11.
2. Il Consiglio comunale valuterà prioritariamente la valorizzazione dell'impresa familiare.
Numero delle licenze. 1. L’Amministrazione Comunale, sentito il parere della Commissione di cui all’art. 2 del presente regolamento, stabilisce, nel rispetto delle vigenti norme, il numero delle licenze da rilasciare. I criteri di valutazione della domanda che stabiliscono il numero delle licenze da rilasciare, sono individuati tenendo conto tra l’altro del/della: −numero d’abitanti; −presenza di centri di servizio socio-sanitari, culturali, sportivi e ricreativi; −presenza di attività turistiche; −presenza di attività produttive (industria, commercio ed artigianato).; −offerta sul territorio di altre modalità di servizio pubblico.
2. L’Amministrazione Comunale valuterà prioritariamente la valorizzazione dell’impresa familiare.
3. L’Amministrazione Comunale procede alla revisione del numero delle licenze, ogni due anni, con i criteri di cui al punto 1.
Numero delle licenze. 1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, c. 1, l. d), della L. 15/01/1992 n. 21, il Consiglio Comunale (C.C.) stabilisce il numero delle Licenze da rilasciare nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.
2. Nel determinare il numero delle Licenze, si deve tener conto delle seguenti variabili che caratterizzano il territorio comunale:
a) numero di abitanti;
b) presenza di centri di servizio socio-sanitari, culturali, sportivi e ricreativi;
c) presenza di attività turistiche;
d) presenza di attività produttive: industria, commercio, artigianato;
e) organizzazione esistente nell'offerta dei servizi Taxi;
f) incidenza esercitata dalla presenza dei servizi radio-taxi;
g) presenza di importanti nodi di interscambio di trasporti pubblici di linea (stazioni ferroviarie, terminal bus, porto, ecc...);
h) livello di offerta, sul territorio, di altre modalità di trasporto pubblico.
Numero delle licenze. 1. Il contingente delle licenze taxi è stabilito dalla Regione, con le modalità di cui alla Legge Regionale 14 luglio 2009 n. 11.
2. Il numero delle licenze taxi è fissato in 23 (ventitre).
3. Ai fini dei successivi aggiornamenti, il Consiglio Comunale, con propria deliberazione, su proposta della Giunta Comunale, apporta eventuali variazioni al numero delle licenze.
Numero delle licenze. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 5, comma 1 lettera a), della legge 21/1992, la Giunta, sentite le associazioni di categoria stabilisce il numero delle licenze da rilasciare, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa regionale vigente.
Numero delle licenze. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, comma 1, punto a) della Legge 15.01.1992 n. 21, la Giunta stabilisce il numero delle licenze da immettere in servizio seguendo i seguenti parametri: da un minimo di 1 licenza ad un numero massimo di 3 licenze. I parametri potranno essere rivisitati e modificati solo sulla base delle effettive esigenze di mercato supportate da analisi e studi di settore.