Numero delle licenze Clausole campione

Numero delle licenze. 1. Su proposta della Conferenza dei Sindaci prevista dalla Convenzione i Consigli Comunali dei comuni aderenti determinano il numero complessivo delle licenze da rilasciare in ciascuno dei comuni facenti parte dell’area comprensoriale di cui all’ art.1.
Numero delle licenze. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 5, comma 1 lettera a), della legge 21/1992, la Giunta, sentite le associazioni di categoria stabilisce il numero delle licenze da rilasciare, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa regionale vigente.
Numero delle licenze. 1. Su proposta della Conferenza dei Sindaci i Consigli Comunali dei comuni aderenti alla convenzione di cui all’art. 1 determinano il numero complessivo delle licenze da rilasciare in ciascuno dei comuni facenti parte dell’area comprensoriale di cui allo stesso’art.1.
Numero delle licenze. 1. Il contingente delle licenze taxi è stabilito dalla Regione, con le modalità di cui alla Legge Regionale 14 luglio 2009 n. 11.
Numero delle licenze. 1. L’Amministrazione Comunale, sentito il parere della Commissione di cui all’art. 2 del presente regolamento, stabilisce, nel rispetto delle vigenti norme, il numero delle licenze da rilasciare. I criteri di valutazione della domanda che stabiliscono il numero delle licenze da rilasciare, sono individuati tenendo conto tra l’altro del/della: −numero d’abitanti; −presenza di centri di servizio socio-sanitari, culturali, sportivi e ricreativi; −presenza di attività turistiche; −presenza di attività produttive (industria, commercio ed artigianato).; −offerta sul territorio di altre modalità di servizio pubblico.
Numero delle licenze. 1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, c. 1, l. d), della L. 15/01/1992 n. 21, il Consiglio Comunale (C.C.) stabilisce il numero delle Licenze da rilasciare nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.
Numero delle licenze. Articolo 5 –Utilizzo autovettura diversa
Numero delle licenze. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, comma 1, punto a) della Legge 15.01.1992 n. 21, la Giunta stabilisce il numero delle licenze da immettere in servizio seguendo i seguenti parametri: da un minimo di 1 licenza ad un numero massimo di 3 licenze. I parametri potranno essere rivisitati e modificati solo sulla base delle effettive esigenze di mercato supportate da analisi e studi di settore.
Numero delle licenze. Ai sensi di quanto previsto dall'Art. 5, comma 1, lett. a), della legge 21/92 iI Consiglio Comunale stabilisce il numero delle licenze da rilasciare, nel rispetto di quanto previsto dall'Art. 4 della Deliberazione della regione Toscana n° 131 del 01.03.1995 (criteri di redazione dei regolamenti per l'esercizio dei servizi di trasporto non di linea).
Numero delle licenze. 1. Il numero delle licenze è fissato in trecentoventi.