Numero delle licenze. 1. Su proposta della Conferenza dei Sindaci, prevista dalla Convenzione, i Consigli Comunali dei comuni aderenti determinano il numero complessivo delle licenze da rilasciare in ciascuno dei comuni facenti parte dell’area comprensoriale di cui all’ art.1.
2. Il contingente complessivo attuale dell’area comprensoriale è di n. 30, licenze più una per autovettura sostitutiva.
3. Il contingente attuale del Comune di Campi Bisenzio è di n. 3 licenze.
Numero delle licenze. 1. L’Amministrazione Comunale, sentito il parere della Commissione di cui all’art. 2 del presente regolamento, stabilisce, nel rispetto delle vigenti norme, il numero delle licenze da rilasciare. I criteri di valutazione della domanda che stabiliscono il numero delle licenze da rilasciare, sono individuati tenendo conto tra l’altro del/della: −numero d’abitanti; −presenza di centri di servizio socio-sanitari, culturali, sportivi e ricreativi; −presenza di attività turistiche; −presenza di attività produttive (industria, commercio ed artigianato).; −offerta sul territorio di altre modalità di servizio pubblico.
2. L’Amministrazione Comunale valuterà prioritariamente la valorizzazione dell’impresa familiare.
3. L’Amministrazione Comunale procede alla revisione del numero delle licenze, ogni due anni, con i criteri di cui al punto 1.
Numero delle licenze. 1. Il contingente delle licenze taxi è stabilito dalla Regione, con le modalità di cui alla Legge Regionale 14 luglio 2009 n. 11.
2. Il numero delle licenze taxi è fissato in 23 (ventitre).
3. Ai fini dei successivi aggiornamenti, il Consiglio Comunale, con propria deliberazione, su proposta della Giunta Comunale, apporta eventuali variazioni al numero delle licenze.
Numero delle licenze. 1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, comma 1, punto a) della Legge 15.01.1992 n. 21, la Giunta stabilisce il numero delle licenze da immettere in servizio.
Numero delle licenze. 1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, c. 1, l. d), della L. 15/01/1992 n. 21, il Consiglio Comunale (C.C.) stabilisce il numero delle Licenze da rilasciare nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.
2. Nel determinare il numero delle Licenze, si deve tener conto delle seguenti variabili che caratterizzano il territorio comunale:
a) numero di abitanti;
b) presenza di centri di servizio socio-sanitari, culturali, sportivi e ricreativi;
c) presenza di attività turistiche;
d) presenza di attività produttive: industria, commercio, artigianato;
e) organizzazione esistente nell'offerta dei servizi Taxi;
f) incidenza esercitata dalla presenza dei servizi radio-taxi;
g) presenza di importanti nodi di interscambio di trasporti pubblici di linea (stazioni ferroviarie, terminal bus, porto, ecc...);
h) livello di offerta, sul territorio, di altre modalità di trasporto pubblico.
Numero delle licenze. Ai sensi di quanto previsto dall'Art. 5, comma 1, lett. a), della legge 21/92 iI Consiglio Comunale stabilisce il numero delle licenze da rilasciare, nel rispetto di quanto previsto dall'Art. 4 della Deliberazione della regione Toscana n° 131 del 01.03.1995 (criteri di redazione dei regolamenti per l'esercizio dei servizi di trasporto non di linea).
Numero delle licenze. 1. Ai sensi di quanto previsto dall'Art. 5, comma 1, lettera a) della Legge 15 gennaio 1992, n. 21, il Consiglio comunale stabilisce il numero delle licenze da rilasciare, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa regionale vi- gente.
2. In sede di prima applicazione del presente Regolamento, il numero di licenze rilasciabili è stabilito in 45 unità.
Numero delle licenze. 1. Il Consiglio comunale stabilisce il numero delle licenze da rilasciare, nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti norme, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 11.
2. Il Consiglio comunale valuterà prioritariamente la valorizzazione dell'impresa familiare.
Numero delle licenze. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 5, comma 1 lettera a), della legge 21/1992, la Giunta, sentite le associazioni di categoria stabilisce il numero delle licenze da rilasciare, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa regionale vigente.
Numero delle licenze. Articolo 5 –Utilizzo autovettura diversa