Salario in caso di malattia Clausole campione

Salario in caso di malattia. II datore di lavoro assicura contro un'eventuale perdita di salario in caso di malattia tutti i dipendenti delle categorie "Pulizie ordinarie", "Pulizie speciali" e “Pulizie degli ospedali” con un grado di occupazione di almeno 12.5 ore regolari alla settimana. I premi per tale assicurazione vengono equamente ripartiti tra il datore di lavoro e il dipendente. AI termine del periodo di prova i dipendenti con un grado di occupazione di almeno 12,5 ore regolari a settimana hanno diritto in caso di malattia, a partire dal 3° giorno incluso, all'80% dell'ultimo stipendio retribuito (media degli ultimi 6 mesi) per la durata di 720 giorni per ogni caso di malattia. Se il caso non è assicurato (grado di occupazione regolare con meno di 12,5 ore a settimana, età AVS, periodo di prova, riserve, le ricadute di malattie precedenti, eccetera), il datore di lavoro è tenuto a prendersi carico delle prestazioni stabilite dalla legge.
Salario in caso di malattia. 1 Il primo giorno di malattia viene considerato come giorno di carenza non retribuito senza indennizzo per la perdita salariale.
Salario in caso di malattia. Art. 25: Salario in caso di infortunio
Salario in caso di malattia. 1 Prestazioni in caso di malattia. Il datore di lavoro deve stipulare un’assicurazione collet- tiva con una cassa malati che garantisca, oltre alle prestazioni LAMal, un’indennità gior- naliera pari all’80% del salario lordo. Con la prestazione d’indennità giornaliera di malattia viene tacitato l’obbligo di corresponsione del salario da parte del datore di lavoro ai sensi degli art. 324a e 324b del Codice delle obbligazioni.
Salario in caso di malattia. L’impresa stipula un’assicurazione di indennità giornaliera collettiva in caso di malattia per i collaboratori a partire dall’inizio del rapporto di lavoro, che subentra all’obbligo di pagamento continuato del salario da parte dell'impresa. L’assicurazione di indennità giornaliera collettiva in caso di malattia termina al momento della cessazione del rapporto di lavoro. In caso di incapacità lavorativa attestata dal medico, i collaboratori percepiscono per un periodo di 730 giorni un pagamento continuato del salario. L’importo del pagamento continuato del salario è stabilito dalla Commissione paritetica e l’entità della prestazione in vigore nel dato momento viene annotato sul modulo dell’assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia consegnato ai collaboratori. Qualora l'assicurazione non versasse alcuna prestazione, sussiste l'obbligo di pagamento continuato ai sensi dell'art. 324a CO. L'impresa non risponde per eventuali prestazioni assicurative non corrisposte, che sono escluse dall'obbligo legale di pagamento continuato ai sensi dell'art. 324a CO. L’impresa assume almeno la metà dei premi per l'assicurazione d'indennità giornaliera.
Salario in caso di malattia. 26 Articolo modificato dal 1° dicembre 2018. 27 Articolo modificato dal 1° gennaio 2010. Il datore di lavoro assicura contro un’eventuale perdita di salario in caso di ma- lattia tutti i/le dipendenti delle categorie «pulizie ordinarie», «pulizie speciali», «pulizie ospedaliere» e «pulizie di mezzi di trasporto» con un grado di occupa- zione di almeno 12,5 ore regolari alla settimana. I premi effettivi vengono equamente ripartiti tra il datore di lavoro e il/la dipen- dente. Al termine del periodo di prova i/le dipendenti con un grado di occupazione di almeno 12,5 ore regolari a settimana hanno diritto, in caso di malattia, a partire dal 3° giorno incluso, all’80% dell’ultimo stipendio retribuito (media degli ultimi 6 mesi o 12 mesi a seconda di quanto previsto dal contratto di assicurazione) per la durata di 730 giorni per ogni caso di malattia. Qualora il datore di lavoro abbia stipulato un’assicurazione sull’indennità gior- naliera per malattia che preveda una sospensione delle prestazioni assicurative (durata massima consentita per la sospensione: 60 giorni) questi è obbligato a pagare direttamente al dipendente l’80% dello stipendio per tutta la durata della sospensione. Se il caso non è assicurato (grado di occupazione regolare con meno di 12,5 ore a settimana, età AVS, periodo di prova, riserve, le ricadute di malattie pre- cedenti, ecc.), il datore di lavoro è tenuto a prendersi carico delle prestazioni stabilite dalla legge.