Pagamento del salario. Se non diversamente contrassegnato, vale la variante a)
Pagamento del salario. 1 II salario deve essere pagato al più tardi l’ultimo giorno del mese. In caso di salari basati sulla cifra d’affari o se convenuto per scritto, il pagamento può avvenire al più t ardi il 6° del mese successivo. Qualora corrisponda partecipazioni mensili, quali partecipazioni alla ci- fra d’affari o agli utili, un’azienda può, se convenuto per scritto, versare un acconto pari almeno all’80% del salario lordo medio (art. 8) entro il 27° del mese. L’importo residuo deve essere versato al più tardi il 6° del mese successivo.
Pagamento del salario. 1. Il salario deve essere pagato al più tardi l’ultimo del mese.
Pagamento del salario. 1 Il salario, incluse le necessarie indennità, viene pagato mensilmente entro il giorno 5 del mese seguente in moneta legale locale (Franco Svizzero) tramite conto corrente postale o bonifico bancario. Il conteggio definitivo mensile va consegnato contemporaneamente in busta chiusa. È con- seguentemente vietato il pagamento del salario in contanti. Eventuali reclami devono essere fatti immediatamente e saranno liquidati nel giorno lavorativo successivo.
Pagamento del salario. Art. 36 Salari minimi
Pagamento del salario. 45.1 Il salario è conteggiato e pagato ogni mese.
Pagamento del salario. 1. Il salario è versato alla fine di ciascun mese.
Pagamento del salario. 35.1 Il salario è versato al lavoratore ad intervalli regolari, in moneta legale, al più tardi l’ultimo giorno lavorativo del mese, con con- teggio dettagliato, in contanti durante l’orario di lavoro o tramite versamento tempestivo sul suo conto corrente bancario o po- stale. In ogni caso il lavoratore deve poter disporre del suo sala- rio alla fine del mese. 2)
Pagamento del salario. 1 Il sistema del salario mensile calcolato su base annuale è mantenuto in forma obbligatoria.
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