Pagamento del salario. 1 II salario deve essere pagato al più tardi l’ultimo giorno del mese. In caso di salari basati sulla cifra d’affari o se convenuto per scritto, il pagamento può avvenire al più t ardi il 6° del mese successivo. Qualora corrisponda partecipazioni mensili, quali partecipazioni alla ci- fra d’affari o agli utili, un’azienda può, se convenuto per scritto, versare un acconto pari almeno all’80% del salario lordo medio (art. 8) entro il 27° del mese. L’importo residuo deve essere versato al più tardi il 6° del mese successivo.
2 Al collaboratore deve essere consegnato mensilmente un foglio paga detta- gliato.
3 L’ultimo giorno del rapporto di lavoro, al collaboratore devono essere rimessi tutti gli eventuali crediti salariali (tenendo conto delle possibili compensazioni), il conteggio finale e l’attestato di lavoro. Se il salario è pagato in contanti e il collaboratore non ha domicilio fisso in Svizzera, tutti i crediti salariali (conto tenuto delle possibilità di compensazione), il conteggio finale e l’attestato de- vono essere rimessi al collaboratore l’ultimo giorno di lavoro.
Pagamento del salario. 1 Il salario viene pagato mensilmente entro il giorno 5 del mese seguente. Esso va consegnato in busta chiusa, col conteggio definitivo almeno mensile, di regola sul cantiere, durante il lavoro o imme- diatamente dopo. Eventuali reclami devono essere fatti immediatamente e saranno liquidati nel giorno lavorativo successivo.
2 Proporzionalmente al lavoro eseguito, il datore di lavoro deve accordare al lavoratore nel bisogno le anticipazioni che può ragionevolmente fargli. Restano riservate pattuizioni d’altro tenore concordate tra datore di lavoro e lavoratore.
3 Se il salario non è versato in contanti, il datore di lavoro deve provvedere affinché il lavoratore non debba sopportare spese eccessive a tale riguardo, come ad esempio commissioni bancarie. Tasse d’im- porto modesto non sono considerate come costi eccessivi, particolarmente se sono compensate con bonifico di interessi.
4 Il lavoratore non può cedere a terzi le sue pretese salariali. Cessioni di salario ciò malgrado effettuate come pure cessioni di xxxxxxx accettate prima della conclusione del contratto di lavoro, non sono ricono- sciute dal datore di lavoro. Egli effettua pagamenti salariali esclusivamente al lavoratore. Fanno ecce- zione sentenze giudiziarie, pignoramenti salariali in via esecutiva e accordi tra le parti contraenti il CCL.
5 Il datore di lavoro ha l’obbligo di procedere all’anticipo delle indennità SUVA e cassa malati; per quanto riguarda l’indennità SUVA questo obbligo non è limitato nel tempo; per la cassa malati, per due mesi.
Pagamento del salario. 1. Il salario deve essere pagato al più tardi l’ultimo del mese.
2. Contemporaneamente l’apprendista dovrà ricevere un conteggio-salario dettagliato.
Pagamento del salario. Se non diversamente contrassegnato, vale la variante a)
Pagamento del salario. Il salario è versato alla fine di ciascun mese.
Pagamento del salario. Art. 36 Salari minimi
Pagamento del salario. Se non diversamente contrassegnato, vale la variante a)
🞏 a) Il salario viene pagato al più tardi l'ultimo giorno del mese. Per salari calcolati sulla cifra d'affari, il paga- mento può essere effettuato al più tardi entro il giorno 6 del mese successivo.
🞏 b) Il salario viene pagato al più tardi entro il giorno 6 del mese succesivo.
🞏 c) Il salario è pagato secondo l’art. 14 cifra 1 cvp. 2 CCNL.
Pagamento del salario. 1 II salario deve essere pagato al più tardi l’ultimo giorno del mese. In caso di salari basati sulla cifra d’affari o se convenuto per scritto, il pagamento può avvenire al più tardi il 4° del mese successivo. Qualora corrisponda partecipazioni mensili, quali partecipazioni alla cifra d’affari o agli utili, un’azienda può, se convenuto per scritto, versare un acconto pari almeno all’80% del salario lordo medio (art. 8) entro il 27° del mese. L’importo residuo deve essere versato al più tardi il 6° del mese successivo.
2 Al collaboratore deve essere consegnato mensilmente un foglio paga dettagliato.
3 L’ultimo giorno di lavoro, al collaboratore devono essere rimessi tutti gli eventuali crediti salariali (tenendo conto delle possibili compensazioni), il conteggio finale e l’attestato di lavoro. IV Durata del lavoro e tempo libero
Pagamento del salario. 28.1 Il salario mensile viene pagato in 13 mensilità dal datore di lavoro entro l’ultimo giorno del mese. Il salario minimo mensile da versare viene stabilito dividendo lo stipendio minimo annuale presente nella convenzione salariale (appendice 2) per 13.
28.2 Di regola il salario viene pagato in franchi svizzeri. Le parti possono accordarsi, per iscritto, per un salario in valuta diversa.
28.3 Il salario viene versato al netto dei contributi sociali e assicurativi e dell’eventuale imposta alla fonte.
Pagamento del salario. 35.1 Il salario è versato al lavoratore ad intervalli regolari, in moneta legale, al più tardi l’ultimo giorno lavorativo del mese, con con- teggio dettagliato, in contanti durante l’orario di lavoro o tramite versamento tempestivo sul suo conto corrente bancario o po- stale. In ogni caso il lavoratore deve poter disporre del suo sala- rio alla fine del mese. 2)