SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO Clausole campione

SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO. Salvo il caso previsto dall’Art. 1914 del Codice Civile -Obbligo di salvataggio - e per gli onorari di Periti, Consulenti e Pro- fessionisti incaricati per la valutazione dei sinistri, per nessun titolo Reale Mutua è tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata. a) limitatamente a danni conseguenti a tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o di sabotaggio con lo scoperto del 10% con il minimo di € 150 e con il limite di indennizzo per sinistro e per annualità assicurativa del 70% delle somme assicurate complessive della presente Sezione; b) limitatamente ai danni imputabili a fenomeno elettrico con lo scoperto del 10% con il minimo di € 500 e il massimo di € 2.500; c) limitatamente ai danni causati da allagamento alle apparecchiature elettroniche in locali seminterrati e interrati con lo scoperto del 10% con il minimo di € 500 e con il limite di indennizzo per sinistro del 30% delle somme assicurate complessive della presente Sezione; d) limitatamente alle apparecchiature elettroniche ubicate sotto tendostrutture e tensostrutture, salvo le apparecchia- ture stabilmente ancorate al fabbricato o al suolo, la garanzia opera con lo scoperto del 25% con il minimo di € 200 e con il limite di indennizzo del 30% della somma assicurata con il massimo di € 20.000 per sinistro e per annualità assicurativa.
SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO. Danno totale e conseguente rimpiazzo Pag.12
SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO. Salvo il caso previsto dall’Art. 1914 del Codice Civile -Obbligo di salvataggio - e per gli onorari di Periti, Consulenti e Pro- fessionisti incaricati per la valutazione dei sinistri, per nessun titolo Reale Mutua è tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata. Qualora un unico sinistro interessi garanzie e/o Sezioni diverse e relativi scoperti, verrà applicato una sola volta lo sco- perto nella misura corrispondente all’importo più elevato, salvo se diversamente indicato.
SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO. I danni che interessano le Garanzie Speciali non sono soggetti a scoperti, franchigie. Per le garanzie base incluse nei Pacchetti Verde, Rosso, Blu e Giallo e ove presenti per le garanzie accessorie, sono presenti le seguenti limitazioni: 5.1 Danno totale e conseguente rimpiazzo Esclusivamente per la Garanzia Calamità Naturali Base la Compagnia rimborserà i danni fino ad un massimo di Euro 2.000,00 per anno e per sinistro.
SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO. I danni che interessano le Garanzie Speciali non sono soggetti a scoperti, franchigie. Per le garanzie incluse nei Pacchetti Verde, Rosso, Blue Giallo e ove presenti per le garanzie Kasko Premium e Collisione Premium, sono presenti le seguenti limitazioni: 5.1 Danno totale e conseguente rimpiazzo
SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO. Salvo il caso previsto dall’Art. 1914 del Codice Civile -Obbligo di salvataggio - e per gli onorari di Periti, Consulenti e C Professionisti incaricati per la valutazione dei sinistri, per nessun titolo Italiana Assicurazioni è tenuta a pagare somma A maggiore di quella assicurata. T Qualora un unico sinistro interessi garanzie e/o Sezioni diverse e relativi scoperti, verrà applicato una sola volta lo sco- perto nella misura corrispondente all’importo più elevato, salvo se diversamente indicato.
SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO. Salvo il caso previsto dall’art. 1914 del Codice Civile -Obbligo di salvataggio - e per gli onorari di Periti, Consulenti e Pro- fessionisti incaricati per la valutazione dei sinistri, per nessun titolo Reale Mutua è tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata. I seguenti limiti di indennizzo si intendono operanti per tutte le garanzie della Sezione Incendio: • per gli oggetti pregiati con il limite di indennizzo del 10% della somma assicurata per il macchinario e con il massimo di € 10.000 per singolo oggetto e di € 50.000 complessivamente per sinistro e annualità assicurativa; • per i valori inerenti all’attività con il limite di indennizzo del 10% della somma assicurata per il macchinario con il mas- simo di €. 5.000 per sinistro; • per i valori dei dipendenti, dei dirigenti, degli amministratori, dei legali rappresentanti e più in generale di quanti sono presenti in azienda complessivamente con il limite di indennizzo di € 2.500 per sinistro; • per gli effetti personali dei dipendenti, dei dirigenti, degli amministratori, dei legali rappresentanti e più in generale di quanti sono presenti in azienda con il limite di indennizzo di € 2.500 per singolo oggetto e con il massimo complessivo di € 10.000 per sinistro; • per i preziosi dei dipendenti, dei dirigenti, degli amministratori, dei legali rappresentanti e più in generale di quanti sono presenti in azienda con il limite di indennizzo del 10% della somma assicurata per il macchinario e con il massimo di € 10.000 per sinistro e annualità assicurativa.

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  • Ci sono limiti di copertura? Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri avvenuti durante e per effetto di: ! Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri determinati da: - stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, vandalismo, scioperi; - atti di terrorismo ad eccezione delle garanzie di Assistenza e Spese mediche e a quanto previsto per la garanzia Annullamento Viaggio; - terremoti, tsunami, onde anomale, inondazioni, alluvioni eruzioni vulcaniche ed altri fenomeni atmosferici dichiarati calamità naturali nonché fenomeni verificatisi in connessione con trasformazione od assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente; - dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato; - viaggio intrapreso contro il parere medico o, in ogni caso, con patologie in fase acuta od allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico/chirurgici; - viaggio verso un territorio ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanei) emessi da un’Autorità pubblica competente; - viaggi estremi in zone remote, raggiungibili solo con l’utilizzo di mezzi di soccorso speciali; - inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell’aria, dell’acqua, del suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale; - fallimento del Vettore, dell’organizzatore del viaggio o di qualsiasi fornitore; - errori od omissioni in fase di prenotazione o impossibilità di ottenere il visto o il passaporto; - suicidio o tentativo di suicidio; - malattie con sintomatologia in atto al momento della sottoscrizione della polizza per la garanzia “Annullamento viaggio” e della partenza del viaggio per le garanzie “Rimborso spese mediche” e “Assistenza alla persona”; - patologie riconducibili a complicazioni dello stato di gravidanza oltre la 24ma settimana; - interruzione volontaria di gravidanza, espianto e/o trapianto di organi; - uso non terapeutico di farmaci o sostanze stupefacenti, tossicodipendenze da alcool e droghe, patologie HIV correlate, AIDS, disturbi mentali e disturbi psichici in genere, ivi compresi i comportamenti psicotici e/o nevrotici; - pandemie e/o epidemie e/o provvedimenti delle Autorità (anche Sanitarie), restando espressamente inteso che detta esclusione non opererà in relazione ai fatti direttamente collegabili al virus attualmente in circolazione e denominato “Covid-19” - quarantene che siano la causa dell’Annullamento del viaggio, che riguardino il luogo di residenza e/o quello di partenza e/o quello di transito e/o quello di destinazione del viaggio acquistato dall’Assicurato, con l’eccezione della garanzia prevista al Capitolo “Interruzione soggiorno a seguito di quarantena”; - pratica di sport quali: alpinismo con scalate superiori al terzo grado, arrampicata libera (free climbing), salti dal trampolino con sci o idroscì, sci acrobatico ed estremo, tiro con l’arco, attività ciclistiche, speleologia, sci fuori pista, sci alpinismo, sci freestyle, sci nautico, bob, canoa fluviale oltre il terzo grado, discesa di rapide di corsi d’acqua, rafting, Canyoning, kite–surfing, hidrospeed, salti nel vuoto (bungee jumping), paracadutismo, deltaplano, sport aerei in genere, pugilato, lotta, arti marziali, boxe, football americano, beach soccer, snowboard, rugby, hockey su ghiaccio, immersione con autorespiratore, atletica pesante, attività equestri, karting, moto d’acqua, guidoslitte, trekking svolto a quote superiori ai 3000 metri s.l.m, caccia, tiro con fucili; - atti di temerarietà; - attività sportive svolte a titolo professionale e/o partecipazione a gare o competizioni sportive, compresi prove ed allenamenti svolte sotto l’egida di federazioni; - gare o manifestazioni automobilistiche motociclistiche, motonautiche comprese moto x’xxxxx, di xxxxxxxxxxx e relative prove ed allenamenti; - le malattie infettive qualora l'intervento di assistenza sia impedito da norme sanitarie nazionali o internazionali; - parto (anticipato, prematuro o meno) svoltosi nel corso del viaggio; - svolgimento di attività che implichino l'utilizzo diretto di esplosivi o armi da fuoco; - eventi che verificandosi in Paesi in stato di belligeranza rendano impossibile prestare Assistenza. La presente polizza è valida esclusivamente se abbinata (in forma accessoria) alla vendita di un viaggio effettuata dal Contraente Non è consentita l’emissione di più applicazioni a garanzia del medesimo rischio al fine di elevare i massimali delle specifiche garanzie e i cumuli di rischio contrattualmente previsti. L’adesione alla presente polizza non può in alcun modo essere emessa per prolungare un rischio (i.e. il viaggio) già in corso e resta espressamente inteso come l’adesione alla presente polizza dovrà avvenire obbligatoriamente prima dell'inizio del viaggio. Qualora l’emissione avvenga successivamente alla data di partenza del viaggio, il contratto e la singola applicazione emessa s’intenderà privo di ogni effetto e l’Impresa provvederà alla restituzione del premio di polizza. Relativamente alla vendita di servizi di solo trasporto, la presente polizza è valida esclusivamente durante il periodo intercorrente la data di partenza e la data di rientro indicate nel titolo di trasporto e comunque entro il limite massimo indicato nell’applicazione e con il massimo di trenta giorni consecutivi. Relativamente alla garanzia annullamento viaggio sono esclusi i sinistri relativi a coperture di servizi turistici non acquistati dal Contraente che ha emesso l’applicazione stessa. Relativamente alla garanzia annullamento viaggio sono esclusi i sinistri relativi a coperture di servizi non facenti parte della prenotazione del viaggio. Le garanzie non sono fornite in Antartide e nell’Oceano Antartico e nei paesi che si trovassero in stato di belligeranza, dichiarata o di fatto, tra i quali si considerano tali i paesi indicati nel report JCC Global Cargo presente sul sito xxxxx://xxxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xxx che al momento della partenza riportano un grado di rischio uguale o superiore a “4.0”. Si considerano inoltre in stato di belligeranza dichiarata o di fatto i paesi della cui condizione di belligeranza è stata resa pubblica notizia.