Common use of Secondo livello di contrattazione Clause in Contracts

Secondo livello di contrattazione. 1. Sono soggetti della contrattazione a livello aziendale le competenti articolazioni organizzative delle aziende e le strutture territoriali/regionali/nazionali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti congiuntamente alle RSU costituite ai sensi della Parte Seconda (Regolamentazione della rappresentanza in azienda) degli Accordi Interconfederali di cui all’art. 2 del presente CCNL, ovvero alle RSA ove esistenti, ciascuno secondo i propri livelli di competenza, per le materie delegate dal presente CCNL e specificate dalla contrattazione aziendale, secondo le procedure e modalità stabilite dal CCNL e dal contratto aziendale. Le aziende sono assistite e rappresentate dalle Associazioni Industriali territoriali cui sono iscritte o conferiscono mandato. 2. La contrattazione di secondo livello si esercita per le materie in tutto o in parte delegate dal CCNL o dalla legge e deve riguardare materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli negoziati a livello nazionale o a livello interconfederale, secondo quanto previsto dall’art. 2, secondo alinea, del presente CCNL, nonché dal punto 6 del presente articolo. 3. La contrattazione di secondo livello con contenuti economici basata sul premio di risultato, persegue l’obiettivo di collegare incentivi economici ad incrementi di produttività, di qualità, di redditività, di efficacia, di innovazione, di efficienza organizzativa ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale, nonché ai risultati legati all’andamento economico dell’impresa. Il premio di risultato è variabile ed è calcolato con riferimento ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati fra le parti. I relativi accordi hanno durata triennale. 4. Il premio deve avere caratteristiche tali da consentire l’applicazione dei particolari trattamenti contributivi e fiscali previsti dalla normativa di legge. 5. Al fine di acquisire elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione di secondo livello, le parti esamineranno preventivamente le condizioni produttive ed occupazionali e le relative prospettive, tenendo conto dell’andamento della competitività e delle condizioni essenziali di redditività dell’azienda. 6. Gli importi, i parametri ed i meccanismi utili alla determinazione quantitativa dell’erogazione connessa al premio variabile sono definiti contrattualmente dalle parti stipulanti il presente contratto in sede aziendale, in coerenza con gli elementi di conoscenza di cui al punto precedente, assicurando piena trasparenza sui parametri assunti ed il rispetto dei tempi delle verifiche ed una approfondita qualità dei processi di informazione e consultazione. 7. In attuazione della Parte Terza (Titolarità ed efficacia della contrattazione collettiva nazionale di categoria e aziendale) degli Accordi Interconfederali di cui all’art. 2 del presente CCNL, i contratti di secondo livello possono definire, anche in via sperimentale e temporanea, specifiche intese modificative della regolamentazione contenuta nel presente CCNL, nei limiti di cui al capoverso successivo. Al fine di gestire situazioni di crisi o di ristrutturazione aziendale o in presenza di significativi investimenti che determinino lo sviluppo economico ed occupazionale dell’impresa, detti contratti, conclusi secondo le previsioni del punto 1 del presente articolo e della richiamata Parte Terza degli Accordi Interconfederali di cui all’art. 2 del presente CCNL, possono definire intese modificative con riferimento agli istituti del presente CCNL che disciplinano la prestazione lavorativa, gli orari e l’organizzazione del lavoro. Qualora tali intese riguardino nuovi soggetti aziendali che, iniziando ad operare nel campo di applicazione del presente CCNL, attuino processi di confluenza al CCNL medesimo, la specifica fase negoziale dovrà coinvolgere le parti stipulanti il presente CCNL.

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Samples: CCNL Della Mobilità, CCNL Della Mobilità, CCNL Della Mobilità

Secondo livello di contrattazione. 1. Sono soggetti della contrattazione I contratti di secondo livello di cui all’art.1, secondo xxxxxx, primo comma hanno durata triennale, sono rinnovabili nel rispetto del principio dell’autonomia dei cicli negoziali al fine di evitare sovrapposizioni con i tempi di rinnovo del contratto collet- tivo nazionale di lavoro e intervengono a livello aziendale o di gruppo nel rispetto delle disposizioni contrattuali e di legge in materia. Le XX.XX. firmatarie del presente accordo dichiarano che intendono sottoporre ad un percorso di Assemblee dei lavoratori, chiamate ad esprimersi con voto certificato, le competenti articolazioni organizzative delle aziende ipotesi di piattaforma e i contratti di cui al comma che precede. I contratti di secondo livello esplicano efficacia nei confronti di tutto il personale dipendente dell’azienda/e interessata/e e vincolano tutte le strutture territoriali/regionali/nazionali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti congiuntamente alle RSU costituite sindacali, ad ogni livello, presenti aziendalmente se gli Organismi sindacali – legittimati a trat- tare ai sensi della Parte Seconda (Regolamentazione della rappresentanza in azienda) degli Accordi Interconfederali delle norme vigenti – che li sottoscrivono rappresentano la maggioranza dei lavoratori ivi iscritti. La rappresentatività di ciascuna Organizzazione sindacale si determina conside- rando il numero dei lavoratori iscritti presso l’azienda/e interessata/e rilevati ai sensi dell’art. 4 dell’accordo 7 luglio 2010. Le richieste di rinnovo dei contratti di cui all’art. 1, secondo alinea, primo comma, devono essere presentate in tempo utile a consentire l’apertura delle trattati- ve 2 del presente CCNLmesi prima della scadenza dei contratti stessi. Durante 2 mesi dalla data di presentazione della piattaforma per i contratti di cui all’alinea che precede e per il mese successivo alla scadenza dei contratti di secondo livello e, ovvero alle RSA ove esistenti, ciascuno secondo i propri livelli di competenzacomunque, per un periodo complessivamente pari a 3 mesi dalla data di presentazione delle richieste di rinnovo, le materie delegate dal presente CCNL Parti non assumeranno iniziative unilate- rali né procederanno ad azioni dirette. Per le ipotesi in cui il contratto di cui sopra non sia stato ancora rinnovato dopo cinque mesi dalla scadenza dello stesso, o dopo cinque mesi dalla data di presenta- zione della piattaforma se successiva, ABI e specificate dalla contrattazione aziendalele Segreterie nazionali dei sindacati interessati si incontreranno entro il mese successivo, secondo le procedure in presenza dei rappresentanti dell’impresa interessata e modalità stabilite dal CCNL e dal contratto aziendaledelle relative strutture sindacali, per la ricerca di soluzioni condivise. Le aziende sono assistite e rappresentate dalle Associazioni Industriali territoriali cui sono iscritte o conferiscono mandato. 2. La Per quanto concerne la Delegazione sindacale per la contrattazione di secondo livello si esercita resta fermo quanto previsto nell’accordo 7 luglio 2010 in materia di libertà sindacali. In sede di rinnovo del contratto nazionale di lavoro potrà stabilirsi il riconoscimen- to di un importo, nella misura e alle condizioni concordate nel medesimo contratto con particolare riguardo per le materie in tutto o in parte delegate dal CCNL o dalla legge e deve riguardare materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto situazioni di difficoltà economico-produttiva, a quelli negoziati titolo di ele- mento di garanzia retributiva, a livello nazionale o a livello interconfederale, secondo quanto previsto dall’art. 2, secondo alinea, del presente CCNL, nonché dal punto 6 del presente articolo. 3. La favore dei lavoratori dipendenti da aziende prive di contrattazione di secondo livello con contenuti e che non percepiscono altri trattamenti economici basata sul premio collettivi oltre a quanto spettante per contratto collettivo nazionale di categoria. L’adozione di premi aziendali di produttività effettivamente correlati ai risultati dell’impresa in termini di reali incrementi di produttività e/o redditività, risultato, persegue l’obiettivo efficienza, qualità riscontrabili oggettivamente sulla base di collegare incentivi economici risultanze di bilancio e/o organizzative, deve permanere e la predetta correlazione deve essere ulteriormente rafforzata. Le Parti confermano espressamente il proprio impegno affinché il premio azienda- le sia di prioritario riferimento per la misura della produttività aziendale, riassumen- do le caratteristiche di elemento realmente variabile della retribuzione, in stretta cor- relazione con i risultati conseguiti in sede aziendale. Le Parti ribadiscono la necessità che tutti i soggetti coinvolti siano richiamati al rispetto delle regole e in particolare dei demandi alla contrattazione di secondo livel- lo previsti dal contratto nazionale. Le Parti confermano la necessità che il Governo decida di incrementare, rendere strutturali, certe e facilmente accessibili tutte le misure volte ad incrementi incentivare, in ter- mini di riduzione di tasse e contributi, la contrattazione di secondo livello che collega aumenti di retribuzione al raggiungimento di obiettivi di produttività, di redditività, qualità, di redditivitàefficienza, di efficacia, di innovazione, di efficienza organizzativa ed efficacia e altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale, nonché ai risultati legati all’andamento economico dell’impresa. Il premio di risultato è variabile ed è calcolato con riferimento ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmidelle imprese, concordati con- cordati fra le partiParti. I relativi accordi hanno durata triennale. 4. Il premio deve avere caratteristiche tali da consentire l’applicazione dei particolari trattamenti contributivi e fiscali previsti dalla normativa di legge. 5. Al fine di acquisire elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione di secondo livelloConseguentemente, le parti esamineranno preventivamente le condizioni produttive ed occupazionali e le relative prospettive, tenendo conto dell’andamento della competitività e delle condizioni essenziali di redditività dell’azienda. 6. Gli importi, i parametri ed i meccanismi utili alla determinazione quantitativa dell’erogazione connessa al premio variabile sono definiti contrattualmente dalle parti stipulanti il presente contratto in sede aziendale, in coerenza con gli elementi di conoscenza di cui al punto precedente, assicurando piena trasparenza sui parametri assunti ed il rispetto dei tempi delle verifiche ed una approfondita qualità dei processi di informazione e consultazione. 7. In Parti auspicano che sia data pronta attuazione della Parte Terza (Titolarità ed efficacia della contrattazione collettiva nazionale di categoria e aziendale) degli Accordi Interconfederali di cui all’art. 2 26 del presente CCNL, i contratti di secondo livello possono definire, anche in via sperimentale e temporanea, specifiche intese modificative della regolamentazione contenuta nel presente CCNL, nei limiti di cui al capoverso successivo. Al fine di gestire situazioni di crisi o di ristrutturazione aziendale o in presenza di significativi investimenti che determinino lo sviluppo economico ed occupazionale dell’impresa, detti contratti, conclusi secondo le previsioni DL n. 98 del punto 1 del presente articolo e della richiamata Parte Terza degli Accordi Interconfederali di cui all’art. 2 del presente CCNL, possono definire intese modificative con riferimento agli istituti del presente CCNL che disciplinano la prestazione lavorativa, gli orari e l’organizzazione del lavoro. Qualora tali intese riguardino nuovi soggetti aziendali che, iniziando ad operare nel campo di applicazione del presente CCNL, attuino processi di confluenza al CCNL medesimo, la specifica fase negoziale dovrà coinvolgere le parti stipulanti il presente CCNL2011.

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Samples: Employment Agreement, CCNL Per I Dirigenti Delle Imprese Creditizie, Finanziarie E Strumentali, CCNL Per I Dirigenti Delle Imprese Creditizie, Finanziarie E Strumentali

Secondo livello di contrattazione. 1. Sono soggetti della contrattazione a livello aziendale le competenti articolazioni organizzative delle aziende e le strutture territoriali/regionali/nazionali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti congiuntamente alle RSU costituite ai sensi della Parte Seconda (Regolamentazione della rappresentanza Dall'entrata in azienda) degli Accordi Interconfederali di cui all’art. 2 vigore del presente CCNLcontratto, ovvero alle RSA ove esistentianche tramite Federazioni o Associazioni aderenti e autorizzate dalle OO. SS. firmatarie, ciascuno secondo i propri livelli può essere attivata la contrattazione collettiva territoriale o aziendale. Le materie oggetto di competenza, per le materie delegate contrattazione sono quelle previste dal presente CCNL nei successivi articoli; Le Parti, nel confermare la contrattazione di secondo livello quale strumento di vantaggio, che apre opportunità sia per i lavoratori che per le imprese, tenuto conto dei fattori che gravano sulle aziende e specificate dalla contrattazione aziendalesui territori, secondo le procedure e modalità stabilite dal CCNL e dal contratto aziendale. Le aziende sono assistite e rappresentate dalle Associazioni Industriali territoriali cui sono iscritte o conferiscono mandato. 2. individuano i seguenti criteri guida per l'esercizio di tale livello di confronto; La contrattazione di secondo livello si esercita per le materie delegate in tutto o in parte delegate dal CCNL presente C.C.N.L. o dalla legge e deve riguardare materie ed istituti diversi e che non ripetitivi rispetto a quelli siano già stati negoziati a livello nazionale o a livello interconfederalenazionale, secondo quanto previsto dall’art. 2, secondo alinea, il principio del presente CCNL, nonché dal punto 6 del presente articolo. 3. ne bis in idem; La contrattazione territoriale e la contrattazione aziendale sono alternative e non sovrapponibili fra loro. Laddove la contrattazione aziendale o territoriale istituisca riconoscimenti economici di secondo livello con contenuti economici basata sul premio natura variabile (cosiddetti premi di risultatoproduttività), persegue l’obiettivo di collegare incentivi economici ad questi dovranno avere come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, di redditività, di efficaciaqualità, di innovazione, di efficienza organizzativa ed innovazione e/o altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendalee della produttività, nonché ai risultati legati all’andamento economico dell’impresamisurabili e verificabili sulla base dei criteri definiti dal DM 25 marzo 2016 e della successiva circolare dell'Agenzia delle Entrate del 15 giugno. A tal fine la contrattazione aziendale o territoriale dovrà prevedere criteri di misurazione e verifica degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione che possono consistere, ad esempio, nell'aumento della produzione o nel risparmio di fattori produttivi, ovvero nel miglioramento della qualità dei prodotti e dei servizi offerti, anche attraverso la riorganizzazione del lavoro. Il raggiungimento degli obiettivi prefissati dovrà essere verificabile in modo oggettivo attraverso il riscontro di indicatori numerici o di altro genere appositamente individuati nel contratto. Laddove la contrattazione di secondo livello istituisca indennità, emolumenti o premi fissi, tali somme non potranno accedere ai benefici fiscali previsti dalla legge. È possibile definire appositi accordi aziendali che prevedano, a richiesta del lavoratore, la sostituzione in tutto o in parte delle somme erogate a titolo di premio di risultato è variabile ed è calcolato produttività con riferimento ai risultati conseguiti nella realizzazione servizi di programmiwelfare resi dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti in relazione a servizi di educazione, concordati fra istruzione, ricreazione, assistenza sociale sanitaria o culto. Le erogazioni di secondo livello devono avere le parti. I relativi accordi hanno durata triennale. 4. Il premio deve avere caratteristiche tali da consentire l’applicazione dei particolari trattamenti contributivi l'applicazione del particolare trattamento contributivo, previdenziale e fiscali previsti dalla normativa fiscale previsto dalle normative di legge. 5legge in materia vigenti. Al fine di acquisire elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione Le erogazioni economiche di secondo livello, le parti esamineranno preventivamente le condizioni produttive ed occupazionali livello sono variabili e le relative prospettive, tenendo conto dell’andamento della competitività non predeterminabili e delle condizioni essenziali di redditività dell’azienda. 6. Gli importi, i parametri ed i meccanismi utili non concorrono alla determinazione quantitativa dell’erogazione connessa al premio variabile sono definiti contrattualmente dalle parti stipulanti il presente contratto della retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto. La relativa contrattazione dovrà svolgersi con l'intervento delle Organizzazioni Sindacali locali aderenti o facenti capo alle Organizzazioni Nazionali stipulanti, e per i datori di lavoro dall'Associazione territoriale a carattere generale aderente alla CIFA. I Contratti Aziendali o Territoriali dovranno essere depositati presso la Direzione Territoriale del Lavoro competente entro 30 giorni dalla loro sottoscrizione. La contrattazione aziendale o territoriale è resa efficace e vincolante tra le Parti sottoscrittrici esclusivamente a seguito della verifica di conformità effettuata da apposite commissioni in sede aziendaleseno all'Ente Bilaterale EPAR, in coerenza con gli elementi di conoscenza di cui al punto precedente, assicurando piena trasparenza sui parametri assunti ed il rispetto ad oggetto la conformità dei tempi delle verifiche ed una approfondita qualità dei processi di informazione e consultazione. 7. In attuazione della Parte Terza (Titolarità ed efficacia della contrattazione collettiva nazionale di categoria e aziendale) degli Accordi Interconfederali di cui all’art. 2 contenuti dell'accordo alle disposizioni del presente CCNL, i contratti di secondo livello possono definire, anche in via sperimentale e temporanea, specifiche intese modificative della regolamentazione contenuta nel presente CCNL, nei limiti di cui al capoverso successivo. Al fine di gestire situazioni di crisi o di ristrutturazione aziendale o in presenza di significativi investimenti che determinino lo sviluppo economico ed occupazionale dell’impresa, detti contratti, conclusi secondo le previsioni del punto 1 del presente articolo e della richiamata Parte Terza degli Accordi Interconfederali di cui all’art. 2 del presente CCNL, possono definire intese modificative con riferimento agli istituti del presente CCNL che disciplinano la prestazione lavorativa, gli orari e l’organizzazione del lavoro. Qualora tali intese riguardino nuovi soggetti aziendali che, iniziando ad operare nel campo di applicazione del presente CCNL, attuino processi di confluenza al CCNL medesimo, la specifica fase negoziale dovrà coinvolgere le parti stipulanti il presente CCNL.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Secondo livello di contrattazione. 1. Sono soggetti della contrattazione a livello aziendale le competenti articolazioni organizzative delle aziende e le strutture territoriali/regionali/nazionali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti congiuntamente alle RSU costituite ai sensi della Parte Seconda (Regolamentazione della rappresentanza in azienda) degli Accordi Interconfederali di cui all’art. 2 del presente CCNL, ovvero alle RSA ove esistenti, ciascuno secondo i propri livelli di competenza, per le materie delegate dal presente CCNL e specificate dalla contrattazione aziendale, secondo le procedure e modalità stabilite dal CCNL e dal contratto aziendale. Le aziende sono assistite e rappresentate dalle Associazioni Industriali territoriali cui sono iscritte o conferiscono mandato. 2. La contrattazione di Il secondo livello si esercita per le materie in tutto o in parte delegate dal CCNL o dalla legge e deve riguardare di contrattazione riguarda materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli negoziati a già disciplinati dal presente CCNL e verrà pertanto svolto per le materie stabilite dalle specifiche clausole di rinvio del CCNL in conformità ai criteri ed alle procedure ivi indicate. 2. Gli accordi di secondo livello nazionale o a livello interconfederalehanno durata quadriennale, secondo quanto previsto dall’art. 2sono rinnovabili nel rispetto del principio dell’autonomia dei cicli negoziali, secondo alinea, al fine di evitare sovrapposizioni con i tempi di rinnovo del presente CCNL, nonché dal punto 6 del presente articolo. 3. La I contratti collettivi aziendali per le parti economiche e normative sono efficaci per tutto il personale in forza e vincolano tutte le Associazioni sindacali firmatarie il presente contratto operanti all’interno dell’Azienda se approvati dalla maggioranza dei componenti delle rappresentanze sindacali unitarie elette secondo le regole interconfederali vigenti d’intesa con le strutture territoriali/regionali delle Organizzazioni Sindacali firmatarie il presente CCNL. 4. la contrattazione territoriale e la contrattazione aziendale sono alternative e non sovrapponibili fra loro. 5. Le erogazioni derivanti dalla contrattazione di secondo livello con contenuti economici basata sul premio territoriale/aziendale devono avere caratteristiche tali da consentire l’applicazione del particolare trattamento previsto dalle norme di risultato, persegue l’obiettivo legge volte alla riduzione di collegare incentivi economici ad incrementi tasse e contributi. 6. Gli importi di produttività, tali erogazioni sono variabili e non predeterminabili. 7. Le erogazioni del secondo livello di qualità, di redditività, di efficacia, di innovazione, di efficienza organizzativa ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale, nonché ai risultati legati all’andamento economico dell’impresa. Il premio di risultato è variabile ed è calcolato con riferimento contrattazione sono strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati fra tra le parti. I relativi accordi hanno durata triennale. 4. Il premio deve avere caratteristiche tali da consentire l’applicazione dei particolari trattamenti contributivi e fiscali previsti dalla normativa , aventi come obiettivi incrementi di legge. 5produttività, di qualità ed altri elementi di competitività di cui le imprese dispongono, compresi i margini di produttività, che potrà essere impegnata per accordo tra le parti, nonché ai risultati dell’andamento economico dell’impresa. Al fine dell’acquisizione di acquisire elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione del secondo livello di secondo livellocontrattazione, vanno valutate le condizioni dell’impresa e del lavoro, le parti esamineranno preventivamente le condizioni produttive ed occupazionali e le relative prospettiveprospettive di sviluppo anche occupazionale, tenendo conto dell’andamento e delle prospettive della competitività e delle condizioni essenziali di redditività dell’aziendaredditività. 68. Gli importi, i I parametri ed i meccanismi utili alla determinazione quantitativa dell’erogazione connessa al premio variabile sono delle erogazioni saranno definiti contrattualmente dalle parti stipulanti il presente contratto in sede a livello aziendale, in coerenza con gli /territoriale tra le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle imprese: le imprese forniranno annualmente le informazioni necessarie. 9. Al fine dell’acquisizione degli elementi di conoscenza comune per la definizione dei parametri utili per la contrattazione di cui al punto precedentesecondo livello, assicurando piena trasparenza sui parametri assunti ed il rispetto dei tempi delle verifiche ed una approfondita qualità dei processi le parti, anche in base ai dati degli Osservatori regionali, valuteranno preventivamente le condizioni di informazione e consultazionecomparto del territorio. 710. In Oltre alle eventuali erogazioni in termini di erogazioni salariali, alla contrattazione territoriale/aziendale vengono altresì demandate le seguenti materie con le modalità previste dall’accordo interconfederale del 24 novembre 2016: a. L’applicazione delle norme inerenti l’orario di lavoro e le forme di articolazione previste dall’art. 23 del presente contratto; b. l’applicazione e la gestione dell’orario straordinario in relazione ai previsti meccanismi di cumulo delle ore prestate, con trasformazione delle stesse in riposi compensativi; c. le condizioni ambientali, la prevenzione delle malattie e degli infortuni in attuazione della Parte Terza (Titolarità delle norme esistenti; d. la sperimentazione di forme innovative di organizzazione del lavoro funzionali alla rotazione di mansione ed efficacia della alla crescita professionale; e. la definizione di fabbisogni formativi e la contrattazione collettiva nazionale di categoria percorsi professionali; f. particolari misure che favoriscano la conciliazione tra tempi di vita e aziendale) di lavoro; g. reperibilità. h. altre materie espressamente demandate dagli articoli dei singoli istituti del presente CCNL; i. possibilità di modifica/sospensione degli Accordi Interconfederali istituti del CCNL, anche a contenuto economico, in situazioni di crisi, sviluppo, sostegno all’occupazione e aree del Mezzogiorno, ad esclusione del trattamento economico di cui all’art. 2 47, del periodo di ferie di cui all’art. 10 d.lgs. n. 66/2003, durata massima dell’orario di lavoro di cui all’art. 23, lett. A), co. 1 del presente CCNL, i contratti della contribuzione da erogare a enti e fondi nazionali, della disciplina della somministrazione di secondo livello possono definire, anche in via sperimentale lavoro e temporanea, specifiche intese modificative della regolamentazione contenuta nel presente CCNL, nei limiti di cui al capoverso successivo. Al fine di gestire situazioni di crisi o di ristrutturazione aziendale o in presenza di significativi investimenti che determinino lo sviluppo economico ed occupazionale dell’impresa, detti contratti, conclusi secondo le previsioni del punto 1 del presente articolo e della richiamata Parte Terza degli Accordi Interconfederali di cui all’art. 2 del presente CCNL, possono definire intese modificative con riferimento agli istituti del presente CCNL che disciplinano la prestazione lavorativa, gli orari e l’organizzazione del lavoro. Qualora tali intese riguardino nuovi soggetti aziendali che, iniziando ad operare nel campo di applicazione del presente CCNL, attuino processi di confluenza al CCNL medesimo, la specifica fase negoziale dovrà coinvolgere le parti stipulanti il presente CCNLdell’apprendistato.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Secondo livello di contrattazione. 1. Sono soggetti della contrattazione a livello aziendale le competenti articolazioni organizzative delle aziende e le strutture territoriali/regionali/nazionali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti congiuntamente alle RSU costituite ai sensi della Parte Seconda (Regolamentazione della rappresentanza in azienda) degli Accordi Interconfederali di cui all’art. 2 del presente CCNL, ovvero alle RSA ove esistenti, ciascuno secondo i propri livelli di competenza, per le materie delegate dal presente CCNL e specificate dalla contrattazione aziendale, secondo le procedure e modalità stabilite dal CCNL e dal contratto aziendale. Le aziende sono assistite e rappresentate dalle Associazioni Industriali territoriali cui sono iscritte o conferiscono mandato. 2. La contrattazione di Il secondo livello si esercita per le materie in tutto o in parte delegate dal CCNL o dalla legge e deve riguardare di contrattazione riguarda materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli negoziati a già disciplinati dal presente CCNL e verrà pertanto svolto per le materie stabilite dalle specifiche clausole di rinvio del CCNL in conformità ai criteri ed alle procedure ivi indicate. 2. Gli accordi di secondo livello nazionale o a livello interconfederalehanno durata quadriennale, secondo quanto previsto dall’art. 2sono rinnovabili nel rispetto del principio dell’autonomia dei cicli negoziali, secondo alinea, al fine di evitare sovrapposizioni con i tempi di rinnovo del presente CCNL, nonché dal punto 6 del presente articolo. 3. La I contratti collettivi aziendali per le parti economiche e normative sono efficaci per tutto il personale in forza e vincolano tutte le Associazioni sindacali firmatarie il presente contratto operanti all’interno dell’Azienda se approvati dalla maggioranza dei componenti delle rappresentanze sindacali unitarie elette secondo le regole interconfederali vigenti d’intesa con le strutture territoriali/regionali delle Organizzazioni Sindacali firmatarie il presente CCNL. 4. la contrattazione territoriale e la contrattazione aziendale sono alternative e non sovrapponibili fra loro. 5. Le erogazioni derivanti dalla contrattazione di secondo livello con contenuti economici basata sul premio territoriale/aziendale devono avere caratteristiche tali da consentire l’applicazione del particolare trattamento previsto dalle norme di risultato, persegue l’obiettivo legge volte alla riduzione di collegare incentivi economici ad incrementi tasse e contributi. 6. Gli importi di produttività, tali erogazioni sono variabili e non predeterminabili. 7. Le erogazioni del secondo livello di qualità, di redditività, di efficacia, di innovazione, di efficienza organizzativa ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale, nonché ai risultati legati all’andamento economico dell’impresa. Il premio di risultato è variabile ed è calcolato con riferimento contrattazione sono strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati fra tra le parti. I relativi accordi hanno durata triennale. 4. Il premio deve avere caratteristiche tali da consentire l’applicazione dei particolari trattamenti contributivi e fiscali previsti dalla normativa , aventi come obiettivi incrementi di legge. 5produttività, di qualità ed altri elementi di competitività di cui le imprese dispongono, compresi i margini di produttività, che potrà essere impegnata per accordo tra le parti, nonché ai risultati dell’andamento economico dell’impresa. Al fine dell’acquisizione di acquisire elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione del secondo livello di secondo livellocontrattazione, vanno valutate le condizioni dell’impresa e del lavoro, le parti esamineranno preventivamente le condizioni produttive ed occupazionali e le relative prospettiveprospettive di sviluppo anche occupazionale, tenendo conto dell’andamento e delle prospettive della competitività e delle condizioni essenziali di redditività dell’aziendaredditività. 68. Gli importi, i I parametri ed i meccanismi utili alla determinazione quantitativa dell’erogazione connessa al premio variabile sono delle erogazioni saranno definiti contrattualmente dalle parti stipulanti il presente contratto in sede a livello aziendale, in coerenza con gli /territoriale tra le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle imprese: le imprese forniranno annualmente le informazioni necessarie. 9. Al fine dell’acquisizione degli elementi di conoscenza comune per la definizione dei parametri utili per la contrattazione di cui al punto precedentesecondo livello, assicurando piena trasparenza sui parametri assunti ed il rispetto dei tempi delle verifiche ed una approfondita qualità dei processi le parti, anche in base ai dati degli Osservatori regionali, valuteranno preventivamente le condizioni di informazione e consultazionecomparto del territorio. 710. In Oltre alle eventuali erogazioni in termini di erogazioni salariali, alla contrattazione territoriale/aziendale vengono altresì demandate le seguenti materie con le modalità previste dall’accordo interconfederale del 24 novembre 2016: a. L’applicazione delle norme inerenti l’orario di lavoro e le forme di articolazione previste dall’art. 23 del presente contratto; b. l’applicazione e la gestione dell’orario straordinario in ottica perequativa ed in relazione ai previsti meccanismi di cumulo delle ore prestate, con trasformazione delle stesse in riposi compensativi; c. le condizioni ambientali, la prevenzione delle malattie e degli infortuni in attuazione della Parte Terza (Titolarità delle norme esistenti; d. la sperimentazione di forme innovative di organizzazione del lavoro funzionali alla rotazione di mansione ed efficacia della alla crescita professionale; e. la definizione di fabbisogni formativi e la contrattazione collettiva nazionale di categoria percorsi professionali; f. particolari misure che favoriscano la conciliazione tra tempi di vita e aziendale) di lavoro; g. reperibilità. h. altre materie espressamente demandate dagli articoli dei singoli istituti del presente CCNL; i. possibilità di modifica/sospensione degli Accordi Interconfederali istituti del CCNL, anche a contenuto economico, in situazioni di crisi, sviluppo, sostegno all’occupazione e aree del Mezzogiorno, ad esclusione del trattamento economico di cui all’art. 2 47, del periodo di ferie di cui all’art. 10 d.lgs. n. 66/2003, durata massima dell’orario di lavoro di cui all’art. 23, lett. A), co. 1 del presente CCNL, i contratti della contribuzione da erogare a enti e fondi nazionali, della disciplina della somministrazione di secondo livello possono definire, anche lavoro e dell’apprendistato; j. definizione di accordi specifici sulla composizione degli equipaggi dei mezzi funebri in via sperimentale e temporanea, specifiche intese modificative della regolamentazione contenuta nel presente CCNL, nei limiti rapporto alla percorrenza chilometrica ed ai criteri di cui al capoverso successivo. Al fine di gestire situazioni di crisi o di ristrutturazione aziendale o in presenza di significativi investimenti che determinino lo sviluppo economico ed occupazionale dell’impresa, detti contratti, conclusi secondo le previsioni del punto 1 del presente articolo e della richiamata Parte Terza degli Accordi Interconfederali di cui all’art. 2 del presente CCNL, possono definire intese modificative con riferimento agli istituti del presente CCNL che disciplinano la prestazione lavorativa, gli orari e l’organizzazione del lavoro. Qualora tali intese riguardino nuovi soggetti aziendali che, iniziando ad operare nel campo di applicazione del presente CCNL, attuino processi di confluenza al CCNL medesimo, la specifica fase negoziale dovrà coinvolgere le parti stipulanti il presente CCNLviabilità.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Verbale Di Accordo

Secondo livello di contrattazione. 1. Sono soggetti della Le Parti, nel ribadire quanto affermato nella premessa generale al presente contratto, si danno reciprocamente atto che il secondo livello di contrattazione a livello aziendale le competenti articolazioni organizzative delle aziende e le strutture territoriali/regionali/nazionali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti congiuntamente alle RSU costituite ai sensi della Parte Seconda (Regolamentazione della rappresentanza in azienda) degli Accordi Interconfederali di cui all’art. 2 del presente CCNLpuò avere ambito territoriale, ovvero alle RSA ove esistentiregionale, ciascuno secondo i propri livelli provinciale o di competenzadistretto, per le materie delegate dal presente CCNL e specificate dalla contrattazione o aziendale, secondo le procedure e modalità stabilite dal CCNL e dal contratto aziendale. Le aziende sono assistite e rappresentate dalle Associazioni Industriali territoriali cui sono iscritte o conferiscono mandato. 2. La contrattazione di secondo livello si esercita per le materie riguarda in tutto o in parte delegate dal CCNL o dalla legge e deve riguardare linea di principio materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli negoziati propri del CCNL, fatte salve particolari situazioni (in via esemplificativa e non esaustiva, crisi aziendali o territoriali del comparto; investimenti; progetti e sperimentazioni di nuove forme contrattuali connesse alle performance ed alla produttività) che siano motivate dalle Parti stipulanti a livello nazionale territoriale e/o a livello interconfederaleaziendale, secondo quanto previsto dall’arted è realizzato in conformità con le modalità definite dalle parti. 2, secondo alinea, del presente CCNL, nonché dal punto 6 del presente articolo. 3. La contrattazione Gli accordi di secondo livello con contenuti economici basata sul premio di risultato, persegue l’obiettivo di collegare incentivi economici ad incrementi di produttività, di qualità, di redditività, di efficacia, di innovazione, di efficienza organizzativa ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale, nonché ai risultati legati all’andamento economico dell’impresa. Il premio di risultato è variabile ed è calcolato con riferimento ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati fra le parti. I relativi accordi hanno durata triennale. 4quadriennale. Il premio deve avere caratteristiche tali da consentire l’applicazione dei particolari trattamenti contributivi e fiscali previsti dalla normativa di legge. 5La piattaforma rivendicativa dovrà essere presentata almeno due mesi prima della scadenza. Al fine di acquisire elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi In occasione della contrattazione di secondo livello, le parti esamineranno preventivamente le per un periodo di tre mesi dalla presentazione della piattaforma rivendicativa e comunque fino ad un mese successivo alla scadenza dell’accordo precedente, saranno garantite condizioni produttive ed occupazionali e le di normalità sindacale con esclusione, in particolare, del ricorso ad iniziative unilaterali relative prospettive, tenendo conto dell’andamento della competitività e delle condizioni essenziali di redditività dell’azienda. 6alla predetta piattaforma. Gli importi, i parametri ed i meccanismi utili alla determinazione quantitativa dell’erogazione connessa al premio variabile sono definiti contrattualmente dalle Le parti stipulanti il presente contratto in sede aziendalecostituiranno un'apposita commissione al fine di individuare le modalità ed i termini attuativi del secondo livello di contrattazione. Le parti stipulanti demandano al secondo livello di contrattazione, in coerenza su base territoriale per il settore artigiano e secondo le regole del CCNL vigente per i panifici ad indirizzo produttivo industriale, la regolamentazione delle seguenti materie: a) premio variabile di risultato. Le erogazioni retributive previste dal secondo livello di contrattazione sono strettamente correlate a: - i risultati conseguiti, con gli riferimento ad obiettivi incrementi di produttività ed altri elementi di conoscenza competitività di cui le imprese dispongano, compresi i margini di produttività eccedente quella eventualmente già utilizzata per riconoscere gli aumenti retributivi in forza del CCNL; - i risultati legati all’andamento complessivo delle imprese. Il premio variabile di risultato potrà prevedere che l’erogazione intervenga al punto precedenteraggiungimento di specifici obiettivi preventivamente identificati e definiti. Tali importi sono variabili e non predeterminabili e, assicurando piena trasparenza sui parametri assunti ed pertanto, non sono utili ai fini del ricalcolo di alcun istituto legale e contrattuale, ivi compreso il rispetto dei tempi trattamento di fine rapporto. Laddove sussistano erogazioni economiche comunque denominate, anche parzialmente variabili, la parte variabile dovrà essere ricondotta nell’ambito delle verifiche ed una approfondita qualità dei processi di informazione e consultazione. 7nuove erogazioni sopra specificate, mentre la parte fissa sarà congelata in cifra. In attuazione della Parte Terza (Titolarità ed efficacia della contrattazione collettiva nazionale di categoria e aziendale) degli Accordi Interconfederali di cui all’art. 2 del presente CCNL, i contratti Le erogazioni di secondo livello possono definire, anche in via sperimentale e temporanea, specifiche intese modificative devono rispettare i presupposti della regolamentazione contenuta nel presente CCNL, nei limiti normativa statuale disciplinante la fruizione di cui al capoverso successivoagevolazioni di natura fiscale e/o contributiva. Al fine di gestire situazioni di crisi o di ristrutturazione aziendale o in presenza di significativi investimenti che determinino lo sviluppo economico Le relative piattaforme dovranno essere trasmesse alla Commissione Paritetica Nazionale; b) articolazione delle giornate lavorative ed occupazionale dell’impresa, detti contratti, conclusi secondo le previsioni del punto 1 del presente articolo e articolazione oraria della richiamata Parte Terza degli Accordi Interconfederali di cui all’art. 2 del presente CCNL, possono definire intese modificative prestazione lavorativa con riferimento agli ad eventuali forme di flessibilità; c) maggiorazioni retributive relative all’attività lavorativa prestata in giornate domenicali e/o festive, fatti salvi eventuali accordi in sede aziendale già regolanti la materia; d) tutela della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori, attività di formazione e prevenzione in materia di ambiente e sicurezza sui luoghi di lavoro; e) le ulteriori materie e/o istituti del contrattuali demandati dal presente CCNL che disciplinano la prestazione lavorativa, gli orari alla contrattazione di secondo livello; f) Sulla base di accordi territoriali con i soggetti negoziali di parte sindacale e l’organizzazione del lavoro. Qualora tali intese riguardino nuovi soggetti aziendali che, iniziando ad operare nel campo di applicazione del presente CCNL, attuino processi di confluenza al CCNL medesimo, la specifica fase negoziale dovrà coinvolgere le parti datoriale stipulanti il presente CCNL, o di accordi aziendali tra parte datoriale e RSA o RSU e/o OOSS territoriali stipulanti il presente CCNL, al fine di gestire gravi situazioni di crisi economiche, con l’obiettivo di salvaguardare l’occupazione, si possono determinare intese per individuare modificazioni di quanto disciplinato dal presente CCNL in materia di prestazioni lavorative, orari di lavoro e organizzazione del lavoro, prevedendone la natura sperimentale e/o temporanea.

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Samples: Contratto Nazionale Di Lavoro, Contratto Nazionale Di Lavoro

Secondo livello di contrattazione. 1. Sono soggetti della contrattazione a livello aziendale le competenti articolazioni organizzative delle aziende e le strutture territoriali/regionali/nazionali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti congiuntamente alle RSU costituite ai sensi della Parte Seconda (Regolamentazione della rappresentanza in azienda) degli Accordi Interconfederali di cui all’art. 2 del presente CCNL, ovvero alle RSA ove esistenti, ciascuno secondo i propri livelli di competenza, per le materie delegate dal presente CCNL e specificate dalla contrattazione aziendale, secondo le procedure e modalità stabilite dal CCNL e dal contratto aziendale. Le aziende sono assistite e rappresentate dalle Associazioni Industriali territoriali cui sono iscritte o conferiscono mandato. 2. La contrattazione di Il secondo livello si esercita per le materie in tutto o in parte delegate dal CCNL o dalla legge e deve riguardare di contrattazione riguarda materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli negoziati a già disciplinati dal presente CCNL e verrà pertanto svolto per le materie stabilite dalle specifiche clausole di rinvio del CCNL in conformità ai criteri ed alle procedure ivi indicate. 2. Gli accordi di secondo livello nazionale o a livello interconfederalehanno durata triennale, secondo quanto previsto dall’art. 2sono rinnovabili nel rispetto del principio dell’autonomia dei cicli negoziali, secondo alinea, al fine di evitare sovrapposizioni con i tempi di rinnovo del presente CCNL, nonché dal punto 6 del presente articolo. 3. La I contratti collettivi aziendali per le parti economiche e normative sono efficaci per tutto il personale in forza e vincolano tutte le Associazioni sindacali firmatarie il presente contratto operanti all’interno dell’Azienda se approvati dalla maggioranza dei componenti delle rappresentanze sindacali unitarie elette secondo le regole interconfederali vigenti d’intesa con le strutture territoriali/regionali delle Organizzazioni Sindacali firmatarie il presente CCNL. 4. Le erogazioni derivanti dalla contrattazione di secondo livello con contenuti economici basata sul premio territoriale/aziendale devono avere caratteristiche tali da consentire l’applicazione del particolare trattamento previsto dalle norme di risultato, persegue l’obiettivo legge volte alla riduzione di collegare incentivi economici ad incrementi tasse e contributi. 5. Gli importi di produttività, tali erogazioni sono variabili e non predeterminabili. 6. Le erogazioni del secondo livello di qualità, di redditività, di efficacia, di innovazione, di efficienza organizzativa ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale, nonché ai risultati legati all’andamento economico dell’impresa. Il premio di risultato è variabile ed è calcolato con riferimento contrattazione sono strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati fra tra le parti. I relativi accordi hanno durata triennale. 4. Il premio deve avere caratteristiche tali da consentire l’applicazione dei particolari trattamenti contributivi e fiscali previsti dalla normativa , aventi come obiettivi incrementi di legge. 5produttività, di qualità ed altri elementi di competitività di cui le imprese dispongono, compresi i margini di produttività, che potrà essere impegnata per accordo tra le parti, nonché ai risultati dell’andamento economico dell’impresa. Al fine dell’acquisizione di acquisire elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione del secondo livello di secondo livellocontrattazione, vanno valutate le condizioni dell’impresa e del lavoro, le parti esamineranno preventivamente le condizioni produttive ed occupazionali e le relative prospettiveprospettive di sviluppo anche occupazionale, tenendo conto dell’andamento e delle prospettive della competitività e delle condizioni essenziali di redditività dell’aziendaredditività. 67. Gli importi, i I parametri ed i meccanismi utili alla determinazione quantitativa dell’erogazione connessa al premio variabile sono delle erogazioni saranno definiti contrattualmente dalle parti stipulanti il presente contratto in sede a livello aziendale, in coerenza con gli /territoriale tra le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle imprese: le imprese forniranno annualmente le informazioni necessarie. 8. Al fine dell’acquisizione degli elementi di conoscenza di cui al punto precedente, assicurando piena trasparenza sui comune per la definizione dei parametri assunti ed il rispetto dei tempi delle verifiche ed una approfondita qualità dei processi di informazione e consultazione. 7. In attuazione della Parte Terza (Titolarità ed efficacia della utili per la contrattazione collettiva nazionale di categoria e aziendale) degli Accordi Interconfederali di cui all’art. 2 del presente CCNL, i contratti di secondo livello possono definirelivello, le parti, anche in via sperimentale base ai dati degli Osservatori regionali, valuteranno preventivamente le condizioni di comparto del territorio. 9. Oltre alle eventuali erogazioni in termini di erogazioni salariali, alla contrattazione territoriale vengono altresì demandate le seguenti materie con le modalità previste negli accordi interconfederali su richiamati: a. L’applicazione delle norme inerenti l’orario di lavoro e temporanea, specifiche intese modificative della regolamentazione contenuta nel presente CCNL, nei limiti le forme di cui al capoverso successivoarticolazione previste dall’art. Al fine di gestire situazioni di crisi o di ristrutturazione aziendale o in presenza di significativi investimenti che determinino lo sviluppo economico ed occupazionale dell’impresa, detti contratti, conclusi secondo le previsioni del punto 1 23 del presente articolo contratto; b. l’applicazione e della richiamata Parte Terza la gestione dell’orario straordinario in relazione ai previsti meccanismi di cumulo delle ore prestate, con trasformazione delle stesse in riposi compensativi; c. le condizioni ambientali, la prevenzione delle malattie e degli Accordi Interconfederali infortuni in attuazione delle norme esistenti; d. la sperimentazione di cui all’artforme innovative di organizzazione del lavoro funzionali alla rotazione di mansione ed alla crescita professionale; e. la definizione di fabbisogni formativi e la contrattazione di percorsi professionali; f. particolari misure che favoriscano la conciliazione tra tempi di vita e di lavoro; i. reperibilità. 10. 2 Le parti si impegnano a non modificare le condizioni del presente CCNLcontratto nazionale per tutto il suo periodo di vigenza. 11. Le eventuali richieste, possono definire intese modificative con riferimento agli istituti del anche aziendali, che prevedessero modifiche alla presente CCNL che disciplinano la prestazione lavorativa, gli orari disciplina dovranno essere discusse su un tavolo nazionale e l’organizzazione del lavoro. Qualora tali intese riguardino nuovi soggetti aziendali che, iniziando ad operare nel campo di applicazione del presente CCNL, attuino processi di confluenza al CCNL medesimo, la specifica fase negoziale dovrà coinvolgere le parti stipulanti il presente CCNLin tale ambito eventualmente condivise.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Secondo livello di contrattazione. 1. Sono soggetti della contrattazione a livello aziendale le competenti articolazioni organizzative delle aziende e le strutture territoriali/regionali/nazionali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti congiuntamente alle RSU costituite ai sensi della Parte Seconda (Regolamentazione della rappresentanza in azienda) degli Accordi Interconfederali di cui all’art. 2 del presente CCNL, ovvero alle RSA ove esistenti, ciascuno secondo i propri livelli di competenza, per le materie delegate dal presente CCNL e specificate dalla contrattazione aziendale, secondo le procedure e modalità stabilite dal CCNL e dal contratto aziendale. Le aziende sono assistite e rappresentate dalle Associazioni Industriali territoriali cui sono iscritte o conferiscono mandato. 2. La contrattazione di Il secondo livello si esercita per le materie in tutto o in parte delegate dal CCNL o dalla legge e deve riguardare di contrattazione riguarda materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli negoziati a già disciplinati dal presente CCNL e verrà pertanto svolto per le materie stabilite dalle specifiche clausole di rinvio del CCNL in conformità ai criteri ed alle procedure ivi indicate. 2. Gli accordi di secondo livello nazionale o a livello interconfederalehanno durata triennale, secondo quanto previsto dall’art. 2sono rinnovabili nel rispetto del principio dell’autonomia dei cicli negoziali, secondo alinea, al fine di evitare sovrapposizioni con i tempi di rinnovo del presente CCNL, nonché dal punto 6 del presente articolo. 3. La I contratti collettivi aziendali per le parti economiche e normative sono efficaci per tutto il personale in forza e vincolano tutte le Associazioni sindacali firmatarie il presente contratto operanti all’interno dell’Azienda se approvati dalla maggioranza dei componenti delle rappresentanze sindacali unitarie elette secondo le regole interconfederali vigenti d’intesa con le strutture territoriali/regionali delle Organizzazioni Sindacali firmatarie il presente CCNL. 4. Le erogazioni derivanti dalla contrattazione di secondo livello con contenuti economici basata sul premio territoriale/aziendale devono avere caratteristiche tali da consentire l’applicazione del particolare trattamento previsto dalle norme di risultato, persegue l’obiettivo legge volte alla riduzione di collegare incentivi economici ad incrementi tasse e contributi. 5. Gli importi di produttività, tali erogazioni sono variabili e non predeterminabili. 6. Le erogazioni del secondo livello di qualità, di redditività, di efficacia, di innovazione, di efficienza organizzativa ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale, nonché ai risultati legati all’andamento economico dell’impresa. Il premio di risultato è variabile ed è calcolato con riferimento contrattazione sono strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati fra tra le parti. I relativi accordi hanno durata triennale. 4. Il premio deve avere caratteristiche tali da consentire l’applicazione dei particolari trattamenti contributivi e fiscali previsti dalla normativa , aventi come obiettivi incrementi di legge. 5produttività, di qualità ed altri elementi di competitività di cui le imprese dispongono, compresi i margini di produttività, che potrà essere impegnata per accordo tra le parti, nonché ai risultati dell’andamento economico dell’impresa. Al fine dell’acquisizione di acquisire elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione del secondo livello di secondo livellocontrattazione, vanno valutate le condizioni dell’impresa e del lavoro, le parti esamineranno preventivamente le condizioni produttive ed occupazionali e le relative prospettiveprospettive di sviluppo anche occupazionale, tenendo conto dell’andamento e delle prospettive della competitività e delle condizioni essenziali di redditività dell’aziendaredditività. 67. Gli importi, i I parametri ed i meccanismi utili alla determinazione quantitativa dell’erogazione connessa al premio variabile sono delle erogazioni saranno definiti contrattualmente dalle parti stipulanti il presente contratto in sede a livello aziendale, in coerenza con gli /territoriale tra le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle imprese: le imprese forniranno annualmente le informazioni necessarie. 8. Al fine dell’acquisizione degli elementi di conoscenza di cui al punto precedente, assicurando piena trasparenza sui comune per la definizione dei parametri assunti ed il rispetto dei tempi delle verifiche ed una approfondita qualità dei processi di informazione e consultazione. 7. In attuazione della Parte Terza (Titolarità ed efficacia della utili per la contrattazione collettiva nazionale di categoria e aziendale) degli Accordi Interconfederali di cui all’art. 2 del presente CCNL, i contratti di secondo livello possono definirelivello, le parti, anche in via sperimentale base ai dati degli Osservatori regionali, valuteranno preventivamente le condizioni di comparto del territorio. 9. Oltre alle eventuali erogazioni in termini di erogazioni salariali, alla contrattazione territoriale vengono altresì demandate le seguenti materie con le modalità previste negli accordi interconfederali su richiamati: a. L’applicazione delle norme inerenti l’orario di lavoro e temporanea, specifiche intese modificative della regolamentazione contenuta nel presente CCNL, nei limiti le forme di cui al capoverso successivoarticolazione previste dall’art. Al fine di gestire situazioni di crisi o di ristrutturazione aziendale o in presenza di significativi investimenti che determinino lo sviluppo economico ed occupazionale dell’impresa, detti contratti, conclusi secondo le previsioni del punto 1 23 del presente articolo contratto; b. l’applicazione e della richiamata Parte Terza la gestione dell’orario straordinario in relazione ai previsti meccanismi di cumulo delle ore prestate, con trasformazione delle stesse in riposi compensativi; c. le condizioni ambientali, la prevenzione delle malattie e degli Accordi Interconfederali infortuni in attuazione delle norme esistenti; d. la sperimentazione di cui all’artforme innovative di organizzazione del lavoro funzionali alla rotazione di mansione ed alla crescita professionale; e. la definizione di fabbisogni formativi e la contrattazione di percorsi professionali; f. particolari misure che favoriscano la conciliazione tra tempi di vita e di lavoro; g. reperibilità. 10. 2 Le parti si impegnano a non modificare le condizioni del presente CCNLcontratto nazionale per tutto il suo periodo di vigenza. 11. Le eventuali richieste, possono definire intese modificative con riferimento agli istituti del anche aziendali, che prevedessero modifiche alla presente CCNL che disciplinano la prestazione lavorativa, gli orari disciplina dovranno essere discusse su un tavolo nazionale e l’organizzazione del lavoro. Qualora tali intese riguardino nuovi soggetti aziendali che, iniziando ad operare nel campo di applicazione del presente CCNL, attuino processi di confluenza al CCNL medesimo, la specifica fase negoziale dovrà coinvolgere le parti stipulanti il presente CCNLin tale ambito eventualmente condivise.

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Secondo livello di contrattazione. 1. Sono soggetti della contrattazione a livello aziendale le competenti articolazioni organizzative delle aziende e le strutture territoriali/regionali/nazionali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti congiuntamente alle RSU costituite ai sensi della Parte Seconda (Regolamentazione della rappresentanza Dall'entrata in azienda) degli Accordi Interconfederali di cui all’art. 2 vigore del presente CCNLcontratto, ovvero alle RSA ove esistentianche tramite Federazioni o Associazioni aderenti e autorizzate dalle OO. SS. firmatarie, ciascuno secondo i propri livelli può essere attivata la contrattazione collettiva territoriale o aziendale. Le materie oggetto di competenza, per le materie delegate contrattazione sono quelle previste dal presente CCNL nei successivi articoli; Le Parti, nel confermare la contrattazione di secondo livello quale strumento di vantaggio, che apre opportunità sia per i lavoratori che per le imprese, tenuto conto dei fattori che gravano sulle aziende e specificate dalla contrattazione aziendalesui territori, secondo le procedure e modalità stabilite dal CCNL e dal contratto aziendale. Le aziende sono assistite e rappresentate dalle Associazioni Industriali territoriali cui sono iscritte o conferiscono mandato. 2. individuano i seguenti criteri guida per l'esercizio di tale livello di confronto; La contrattazione di secondo livello si esercita per le materie delegate in tutto o in parte delegate dal CCNL presente C.C.N.L. o dalla legge e deve riguardare materie ed istituti diversi e che non ripetitivi rispetto a quelli siano già stati negoziati a livello nazionale o a livello interconfederalenazionale, secondo quanto previsto dall’art. 2, secondo alinea, il principio del presente CCNL, nonché dal punto 6 del presente articolo. 3. ne bis in idem; La contrattazione territoriale e la contrattazione aziendale sono alternative e non sovrapponibili fra loro. Laddove la contrattazione aziendale o territoriale istituisca riconoscimenti economici di secondo livello con contenuti economici basata sul premio natura variabile (cosiddetti premi di risultatoproduttività), persegue l’obiettivo di collegare incentivi economici ad questi dovranno avere come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, di redditività, di efficaciaqualità, di innovazione, di efficienza organizzativa ed innovazione e/o altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendalee della produttività, nonché ai risultati legati all’andamento economico dell’impresamisurabili e verificabili sulla base dei criteri definiti dal DM 25 marzo 2016 e della successiva circolare dell'Agenzia delle Entrate del 15 giugno. A tal fine la contrattazione aziendale o territoriale dovrà prevedere criteri di misurazione e verifica degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione che possono consistere, ad esempio, nell'aumento della produzione o nel risparmio di fattori produttivi, ovvero nel miglioramento della qualità dei prodotti e dei servizi offerti, anche attraverso la riorganizzazione del lavoro. Il raggiungimento degli obiettivi prefissati dovrà essere verificabile in modo oggettivo attraverso il riscontro di indicatori numerici o di altro genere appositamente individuati nel contratto. Laddove la contrattazione di secondo livello istituisca indennità, emolumenti o premi fissi, tali somme non potranno accedere ai benefici fiscali previsti dalla legge. È possibile definire appositi accordi aziendali che prevedano, a richiesta del lavoratore, la sostituzione in tutto o in parte delle somme erogate a titolo di premio di risultato è variabile ed è calcolato produttività con riferimento ai risultati conseguiti nella realizzazione servizi di programmiwelfare resi dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti in relazione a servizi di educazione, concordati fra istruzione, ricreazione, assistenza sociale sanitaria o culto. Le erogazioni di secondo livello devono avere le parti. I relativi accordi hanno durata triennale. 4. Il premio deve avere caratteristiche tali da consentire l’applicazione dei particolari trattamenti contributivi l'applicazione del particolare trattamento contributivo, previdenziale e fiscali previsti dalla normativa fiscale previsto dalle normative di legge. 5legge in materia vigenti. Al fine di acquisire elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione di secondo livello, le parti esamineranno preventivamente le condizioni produttive ed occupazionali e le relative prospettive, tenendo conto dell’andamento della competitività e delle condizioni essenziali di redditività dell’azienda. 6. Gli importi, i parametri ed i meccanismi utili alla determinazione quantitativa dell’erogazione connessa al premio variabile sono definiti contrattualmente dalle parti stipulanti il presente contratto in sede aziendale, in coerenza con gli elementi di conoscenza di cui al punto precedente, assicurando piena trasparenza sui parametri assunti ed il rispetto dei tempi delle verifiche ed una approfondita qualità dei processi di informazione e consultazione. 7. In attuazione della Parte Terza (Titolarità ed efficacia della contrattazione collettiva nazionale di categoria e aziendale) degli Accordi Interconfederali di cui all’art. 2 del presente CCNL, i contratti Le erogazioni economiche di secondo livello possono definiresono variabili e non predeterminabili e non concorrono alla determinazione della retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto. La relativa contrattazione dovrà svolgersi con l'intervento delle Organizzazioni Sindacali locali aderenti o facenti capo alle Organizzazioni Nazionali stipulanti, anche in via sperimentale e temporanea, specifiche intese modificative della regolamentazione contenuta nel presente CCNL, nei limiti per i datori di cui al capoverso successivolavoro dall'Associazione territoriale a carattere generale aderente alla CNL. Al fine di gestire situazioni di crisi I Contratti Aziendali o di ristrutturazione Territoriali dovranno essere depositati presso la Direzione Territoriale del Lavoro competente entro 30 giorni dalla loro sottoscrizione. La contrattazione aziendale o territoriale è resa efficace e vincolante tra le Parti sottoscrittrici esclusivamente a seguito della verifica di conformità effettuata da apposite commissioni in presenza di significativi investimenti che determinino lo sviluppo economico ed occupazionale dell’impresaseno all'Ente Bilaterale EPABIC, detti contratti, conclusi secondo le previsioni del punto 1 del presente articolo e della richiamata Parte Terza degli Accordi Interconfederali di cui all’art. 2 del presente CCNL, possono definire intese modificative con riferimento agli istituti del presente CCNL che disciplinano ad oggetto la prestazione lavorativa, gli orari e l’organizzazione del lavoro. Qualora tali intese riguardino nuovi soggetti aziendali che, iniziando ad operare nel campo di applicazione del presente CCNL, attuino processi di confluenza al CCNL medesimo, la specifica fase negoziale dovrà coinvolgere le parti stipulanti il presente conformità dei contenuti dell'accordo alle disposizioni delpresente CCNL.

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Secondo livello di contrattazione. 1. Sono soggetti della contrattazione a livello aziendale le competenti articolazioni organizzative delle aziende e le strutture territoriali/regionali/nazionali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti congiuntamente alle RSU costituite ai sensi della Parte Seconda (Regolamentazione della rappresentanza in azienda) degli Accordi Interconfederali di cui all’art. 2 del presente CCNL, ovvero alle RSA ove esistenti, ciascuno secondo i propri livelli di competenza, per le materie delegate dal presente CCNL e specificate dalla contrattazione aziendale, secondo le procedure e modalità stabilite dal CCNL e dal contratto aziendale. Le aziende sono assistite e rappresentate dalle Associazioni Industriali territoriali cui sono iscritte o conferiscono mandato. 2. La contrattazione di secondo livello si esercita per le materie svolge in tutto o in parte delegate dal CCNL o dalla legge azienda una sola volta nel periodo di vigenza del contratto collettivo nazionale di lavoro e deve riguardare riguarda materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli negoziati a livello nazionale o a livello interconfederaledal CCNL medesimo. Le parti si danno reciprocamente atto che la contrattazione aziendale, secondo quanto previsto dall’artnel rispetto del protocollo del 23 luglio 1993 , è finalizzata all’adeguamento del sistema contrattuali alle singole realtà, per realizzare più avanzati livelli di produttività e di condizioni di lavoro attraverso processi di partecipazione dei lavoratori al fine di conseguire gli obiettivi individuati. 2, secondo alinea, In tale quadro la contrattazione aziendale non potrà avere per oggetto materie ed istituti già definiti in altri livelli di contrattazione e si svilupperà nell’ambito dei rinvii contenuti negli articoli: - n.11 Inquadramento del personale; - n.13 Orario di lavoro: applicazione; - n.18 Part-time; - n.28 Organizzazione del lavoro; - n.29 Formazione del personale; - n.31 Trasferimenti e missioni; nonché per le parti rinviate e contenute nella parte seconda del presente CCNL, nonché dal punto 6 contratto ( norma e disciplina del presente articolo. 3rapporto del personale addetto alla produzione e organizzazione produttiva). La “Le erogazioni definite dalla contrattazione aziendale avranno natura variabile e saranno strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di secondo livello con contenuti economici basata sul premio di risultato, persegue l’obiettivo di collegare incentivi economici ad programmi aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, di redditività, di efficacia, di innovazione, di efficienza organizzativa qualità ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale, nonché ai risultati legati all’andamento economico dell’impresa. Il premio Le parti concordano inoltre che il salario variabile, di risultato è variabile ed è calcolato cui al comma precedente, sarà erogato a condizione che venga raggiunta la seguente soglia di accesso: Utile netto - definito ai sensi dell’art. 2425 c.c. - uguale o superiore a zero Euro. Le parti concordano che ai fini della determinazione dell’utile netto non verrà conteggiato il costo del salario variabile. Le parti infine convengono che quanto previsto nei commi precedenti troverà applicazione dal rinnovo dei prossimi contratti aziendali. In sede aziendale entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio, sarà effettuato un confronto sugli andamenti dell’esercizio precedente in relazione a quanto sopra previsto per l’erogazione del salario variabile.” Coerentemente con riferimento ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmiquanto previsto dall’accordo del 23 luglio 1993 il contratto integrativo aziendale avrà durata quadriennale e, concordati fra le parti. I relativi accordi hanno durata triennale. 4. Il premio deve avere caratteristiche tali da consentire l’applicazione dei particolari trattamenti contributivi e fiscali previsti dalla normativa di legge. 5. Al al fine di acquisire elementi garantire l’autonomia dei cicli negoziali, si collocherà in un tempo intermedio tra la data di conoscenza comune per decorrenza e la definizione degli obiettivi data di scadenza del CCNL. Per la vigenza del presente contratto, quindi, il secondo livello contrattuale non potrà avere decorrenza anteriore al 1.1.2000. In quelle realtà aziendali nelle quali la precedente contrattazione di secondo livello sia scaduta e non ancora rinnovata alla data di firma del presente contratto o in scadenza prima del 1.1.2000, le parti in sede aziendale concorderanno apposite norme di armonizzazione della durata della contrattazione di secondo livello, facendo salve le parti esamineranno preventivamente dinamiche retributive già concordate nella medesima contrattazione La richiesta del rinnovo del contratto integrativo aziendale dovrà essere presentata in tempi che consentano l’apertura delle trattative entro tre mesi dalla scadenza del contratto stesso. La parte che riceve la richiesta del rinnovo deve darne riscontro entro 20 giorni dalla data di ricevimento. Per un periodo di 3 mesi dalla data di scadenza del contratto integrativo aziendale e 1 mese successivo alla scadenza medesima, le condizioni produttive ed occupazionali e le relative prospettive, tenendo conto dell’andamento della competitività e delle condizioni essenziali di redditività dell’aziendaParti si impegnano a non assumere iniziative unilaterali: ciò anche se la piattaforma è stata presentata in tempi successivi a quanto previsto. 6. Gli importi, i parametri ed i meccanismi utili alla determinazione quantitativa dell’erogazione connessa al premio variabile sono definiti contrattualmente dalle parti stipulanti il presente contratto in sede aziendale, in coerenza con gli elementi di conoscenza di cui al punto precedente, assicurando piena trasparenza sui parametri assunti ed il rispetto dei tempi delle verifiche ed una approfondita qualità dei processi di informazione e consultazione. 7. In attuazione della Parte Terza (Titolarità ed efficacia della contrattazione collettiva nazionale di categoria e aziendale) degli Accordi Interconfederali di cui all’art. 2 del presente CCNL, i contratti di secondo livello possono definire, anche in via sperimentale e temporanea, specifiche intese modificative della regolamentazione contenuta nel presente CCNL, nei limiti di cui al capoverso successivo. Al fine di gestire situazioni di crisi o di ristrutturazione aziendale o in presenza di significativi investimenti che determinino lo sviluppo economico ed occupazionale dell’impresa, detti contratti, conclusi secondo le previsioni del punto 1 del presente articolo e della richiamata Parte Terza degli Accordi Interconfederali di cui all’art. 2 del presente CCNL, possono definire intese modificative con riferimento agli istituti del presente CCNL che disciplinano la prestazione lavorativa, gli orari e l’organizzazione del lavoro. Qualora tali intese riguardino nuovi soggetti aziendali che, iniziando ad operare nel campo di applicazione del presente CCNL, attuino processi di confluenza al CCNL medesimo, la specifica fase negoziale dovrà coinvolgere le parti stipulanti il presente CCNL.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Secondo livello di contrattazione. 1. Sono soggetti della contrattazione a livello aziendale le competenti articolazioni organizzative delle aziende e le strutture territoriali/regionali/nazionali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti congiuntamente alle RSU costituite ai sensi della Parte Seconda (Regolamentazione della rappresentanza Dall'entrata in azienda) degli Accordi Interconfederali di cui all’art. 2 vigore del presente CCNLcontratto, ovvero alle RSA ove esistentianche tramite Federazioni o Associazioni aderenti e autorizzate dalle OO. SS. firmatarie, ciascuno secondo i propri livelli può essere attivata la contrattazione collettiva territoriale o aziendale. Le materie oggetto di competenza, per le materie delegate contrattazione sono quelle previste dal presente CCNL nei successivi articoli; Le Parti, nel confermare la contrattazione di secondo livello quale strumento di vantaggio, che apre opportunita sia per i lavoratori che per le imprese, tenuto conto dei fattori che gravano sulle aziende e specificate dalla contrattazione aziendalesui territori, secondo le procedure e modalità stabilite dal CCNL e dal contratto aziendale. Le aziende sono assistite e rappresentate dalle Associazioni Industriali territoriali cui sono iscritte o conferiscono mandato. 2. individuano i seguenti criteri guida per l'esercizio di tale livello di confronto; La contrattazione di secondo livello si esercita per le materie delegate in tutto o in parte delegate dal CCNL presente C.C.N.L. o dalla legge e deve riguardare materie ed istituti diversi e che non ripetitivi rispetto a quelli siano gia stati negoziati a livello nazionale o a livello interconfederalenazionale, secondo quanto previsto dall’art. 2, secondo alinea, il principio del presente CCNL, nonché dal punto 6 del presente articolo. 3. ne bis in idem; La contrattazione territoriale e la contrattazione aziendale sono alternative e non sovrapponibili fra loro. Laddove la contrattazione aziendale o territoriale istituisca riconoscimenti economici di secondo livello con contenuti economici basata sul premio natura variabile (cosiddetti premi di risultatoproduttivita), persegue l’obiettivo di collegare incentivi economici ad questi dovranno avere come obiettivo incrementi di produttivitàproduttivita, di qualitàredditivita, di redditivitàqualita, di efficacia, di innovazione, di efficienza organizzativa ed innovazione e/o altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendalecompetitivita e della produttivita, nonché ai risultati legati all’andamento economico dell’impresamisurabili e verificabili sulla base dei criteri definiti dal DM 25 marzo 2016 e della successiva circolare dell'Agenzia delle Entrate del 15 giugno. A tal fine la contrattazione aziendale o territoriale dovra prevedere criteri di misurazione e verifica degli incrementi di produttivita, redditivita, qualita, efficienza ed innovazione che possono consistere, ad esempio, nell'aumento della produzione o nel risparmio di fattori produttivi, ovvero nel miglioramento della qualita dei prodotti e dei servizi offerti, anche attraverso la riorganizzazione del lavoro. Il raggiungimento degli obiettivi prefissati dovra essere verificabile in modo oggettivo attraverso il riscontro di indicatori numerici o di altro genere appositamente individuati nel contratto. Laddove la contrattazione di secondo livello istituisca indennita, emolumenti o premi fissi, tali somme non potranno accedere ai benefici fiscali previsti dalla legge. È possibile definire appositi accordi aziendali che prevedano, a richiesta del lavoratore, la sostituzione in tutto o in parte delle somme erogate a titolo di premio di risultato è variabile ed è calcolato produttivita con riferimento ai risultati conseguiti nella realizzazione servizi di programmiwelfare resi dal datore di lavoro alla generalita dei dipendenti o a categorie di dipendenti in relazione a servizi di educazione, concordati fra istruzione, ricreazione, assistenza sociale sanitaria o culto. Le erogazioni di secondo livello devono avere le parti. I relativi accordi hanno durata triennale. 4. Il premio deve avere caratteristiche tali da consentire l’applicazione dei particolari trattamenti contributivi l'applicazione del particolare trattamento contributivo, previdenziale e fiscali previsti dalla normativa fiscale previsto dalle normative di legge. 5legge in materia vigenti. Al fine di acquisire elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione Le erogazioni economiche di secondo livello, le parti esamineranno preventivamente le condizioni produttive ed occupazionali livello sono variabili e le relative prospettive, tenendo conto dell’andamento della competitività non predeterminabili e delle condizioni essenziali di redditività dell’azienda. 6. Gli importi, i parametri ed i meccanismi utili non concorrono alla determinazione quantitativa dell’erogazione connessa al premio variabile sono definiti contrattualmente dalle parti stipulanti il presente contratto della retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto. La relativa contrattazione dovra svolgersi con l'intervento delle Organizzazioni Sindacali locali aderenti o facenti capo alle Organizzazioni Nazionali stipulanti, e per i datori di lavoro dall'Associazione territoriale a carattere generale aderente alla CIFA. I Contratti Aziendali o Territoriali dovranno essere depositati presso la Direzione Territoriale del Lavoro competente entro 30 giorni dalla loro sottoscrizione. La contrattazione aziendale o territoriale è resa efficace e vincolante tra le Parti sottoscrittrici esclusivamente a seguito della verifica di conformita effettuata da apposite commissioni in sede aziendaleseno all'Ente Bilaterale EPAR, in coerenza con gli elementi di conoscenza di cui al punto precedente, assicurando piena trasparenza sui parametri assunti ed il rispetto ad oggetto la conformita dei tempi delle verifiche ed una approfondita qualità dei processi di informazione e consultazione. 7. In attuazione della Parte Terza (Titolarità ed efficacia della contrattazione collettiva nazionale di categoria e aziendale) degli Accordi Interconfederali di cui all’art. 2 contenuti dell'accordo alle disposizioni del presente CCNL, i contratti di secondo livello possono definire, anche in via sperimentale e temporanea, specifiche intese modificative della regolamentazione contenuta nel presente CCNL, nei limiti di cui al capoverso successivo. Al fine di gestire situazioni di crisi o di ristrutturazione aziendale o in presenza di significativi investimenti che determinino lo sviluppo economico ed occupazionale dell’impresa, detti contratti, conclusi secondo le previsioni del punto 1 del presente articolo e della richiamata Parte Terza degli Accordi Interconfederali di cui all’art. 2 del presente CCNL, possono definire intese modificative con riferimento agli istituti del presente CCNL che disciplinano la prestazione lavorativa, gli orari e l’organizzazione del lavoro. Qualora tali intese riguardino nuovi soggetti aziendali che, iniziando ad operare nel campo di applicazione del presente CCNL, attuino processi di confluenza al CCNL medesimo, la specifica fase negoziale dovrà coinvolgere le parti stipulanti il presente CCNL.

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