Secondo livello di contrattazione. 1. Le Parti concordano di prevedere che la contrattazione di II° livello può essere alternativamente di tipo territoriale, aziendale ed anche di filiera o particolari contesti individuati concordemente dalle Parti sociali. 2. Nell’ormai consolidata elasticità dei mercati, le Parti riconoscono la necessità di strumenti contrattuali flessibili che si adattino alle singole realtà disciplinate dal presente c.c.n.l.. e, allo scopo, le Parti auspicano lo sviluppo della contrattazione aziendale in tutte le realtà ove essa è possibile. 3. A livello regionale/provinciale od aziendale, su richiesta di una delle Parti, le Associazioni imprenditoriali territoriali e dei Lavoratori espressione delle OO.SS: Nazionali firmatarie del presente contratto s’incontreranno al fine di procedere ad un esame congiunto territoriale articolato per comparto merceologico e settore omogeneo, orientato al raggiungimento d’intese aziendali, sulle dinamiche strutturali, sulle prospettive di sviluppo, sui più rilevanti processi di ristrutturazione, riorganizzazione, terziarizzazione, affiliazione, concentrazione, internazionalizzazione, esternalizzazione, appalti, "franchising", utilizzo di contratti di lavoro cosiddetti “atipici”, contrattazione di secondo livello, eventuali deroghe previste dalla Legge, formazione e sicurezza sul lavoro, innovazione tecnologica e sviluppo in atto e sui loro effetti sulla professionalità, nonché sullo stato e sulla dinamica quantitativa e qualitativa dell'occupazione, con particolare riferimento all'occupazione giovanile e femminile. 4. La previsione collettiva ha comunque carattere sussidiario rispetto alla contrattazione aziendale e, pertanto, sarà da essa sostituita nelle singole disposizioni definite. Le Parti riconoscono la fondamentale importanza della gestione locale di una parte degli aspetti contrattuali e concordano sulla possibilità che la contrattazione aziendale, tra fonti collettive dello stesso livello e secondo il criterio della successione temporale possa, fatti salvi i diritti quesiti dei lavoratori, portare anche a deroghe peggiorative rispetto a particolari istituti definiti dal presente c.c.n.l..
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Secondo livello di contrattazione. 1. Le Parti concordano Il secondo livello di prevedere che la contrattazione riguarda materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli già disciplinati dal presente c.c.n.l. e verrà pertanto svolto per le materie stabilite dalle specifiche clausole di II° livello può essere alternativamente di tipo territoriale, aziendale rinvio del c.c.n.l. in conformità ai criteri ed anche di filiera o particolari contesti individuati concordemente dalle Parti socialialle procedure ivi indicate.
2. Nell’ormai consolidata elasticità Gli accordi di secondo livello hanno durata quadriennale, sono rinnovabili nel rispetto del principio dell'autonomia dei mercaticicli negoziali, le Parti riconoscono la necessità al fine di strumenti contrattuali flessibili che si adattino alle singole realtà disciplinate dal presente evitare sovrapposizioni con i tempi di rinnovo del c.c.n.l.. e, allo scopo, le Parti auspicano lo sviluppo della contrattazione aziendale in tutte le realtà ove essa è possibile.
3. A livello regionale/provinciale od aziendale, su richiesta di una delle Parti, I contratti collettivi aziendali per le parti economiche e normative sono efficaci per tutto il personale in forza e vincolano tutte le Associazioni imprenditoriali territoriali e dei Lavoratori espressione delle OO.SS: Nazionali sindacali firmatarie del presente contratto s’incontreranno al operanti all'interno dell'azienda se approvati dalla maggioranza dei componenti delle Rappresentanze sindacali unitarie elette secondo le regole interconfederali vigenti d'intesa con le strutture territoriali, regionali delle XX.XX. firmatarie il presente c.c.n.l.
4. La contrattazione territoriale e la contrattazione aziendale sono alternative e non sovrapponibili fra loro.
5. Le erogazioni derivanti dalla contrattazione di secondo livello territoriale/aziendale devono avere caratteristiche tali da consentire l'applicazione del particolare trattamento previsto dalle norme di legge volte alla riduzione di tasse e contributi.
6. Gli importi di tali erogazioni sono variabili e non predeterminabili.
7. Le erogazioni del secondo livello di contrattazione sono strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati tra le parti, aventi come obiettivi incrementi di produttività, di qualità ed altri elementi di competitività di cui le imprese dispongono, compresi i margini di produttività, che potrà essere impegnata per accordo tra le parti, nonché ai risultati dell'andamento economico dell'impresa. Al fine dell'acquisizione di procedere ad un esame congiunto territoriale articolato elementi di conoscenza comune per comparto merceologico la definizione degli obiettivi del secondo livello di contrattazione, vanno valutate le condizioni dell'impresa e settore omogeneodel lavoro, orientato al raggiungimento d’intese aziendali, sulle dinamiche strutturali, sulle le prospettive di svilupposviluppo anche occupazionale, sui più rilevanti processi tenendo conto dell'andamento e delle prospettive della competitività e delle condizioni essenziali di ristrutturazioneredditività.
8. I parametri ed i meccanismi utili alla determinazione quantitativa delle erogazioni saranno definiti contrattualmente a livello aziendale, riorganizzazione, terziarizzazione, affiliazione, concentrazione, internazionalizzazione, esternalizzazione, appalti, "franchising", utilizzo territoriale tra le competenti Organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle imprese: le imprese forniranno annualmente le informazioni necessarie.
9. Al fine dell'acquisizione degli elementi di contratti di lavoro cosiddetti “atipici”, conoscenza comune per la definizione dei parametri utili per la contrattazione di secondo livello, le parti, anche in base ai dati degli Osservatori regionali, valuteranno preventivamente le condizioni di comparto del territorio.
10. Oltre alle eventuali deroghe erogazioni in termini di erogazioni salariali, alla contrattazione territoriale/aziendale vengono altresì demandate le seguenti materie con le modalità previste dalla Leggedall'accordo interconfederale del 24 novembre 2016:
a. l'applicazione delle norme inerenti l'orario di lavoro e le forme di articolazione previste dall'art. 23 del presente contratto;
b. l'applicazione e la gestione dell'orario straordinario in relazione ai previsti meccanismi di cumulo delle ore prestate, formazione con trasformazione delle stesse in riposi compensativi;
c. le condizioni ambientali, la prevenzione delle malattie e sicurezza sul degli infortuni in attuazione delle norme esistenti;
d. la sperimentazione di forme innovative di organizzazione del lavoro funzionali alla rotazione di mansione ed alla crescita professionale;
e. la definizione di fabbisogni formativi e la contrattazione di percorsi professionali;
f. particolari misure che favoriscano la conciliazione tra tempi di vita e di lavoro;
g. reperibilità;
i. possibilità di modifica/sospensione degli istituti del c.c.n.l., innovazione tecnologica anche a contenuto economico, in situazioni di crisi, sviluppo, sostegno all'occupazione e sviluppo aree del Mezzogiorno, ad esclusione del trattamento economico di cui all'art. 47, del periodo di ferie di cui all'art. 10, D.Lgs. n. 66/2003, durata massima dell'orario di lavoro di cui all'art. 23, lett. A), comma 1 del presente c.c.n.l., della contribuzione da erogare a enti e fondi nazionali, della disciplina della somministrazione di lavoro e dell'apprendistato.
10. Le parti si impegnano a non modificare le condizioni del presente contratto nazionale per tutto il suo periodo di vigenza.
11. Le eventuali richieste, anche aziendali, che prevedessero modifiche alla presente disciplina dovranno essere discusse su un tavolo nazionale e in atto e sui loro effetti sulla professionalitàtale ambito eventualmente condivise. Le parti si incontreranno per armonizzare il presente articolato a eventuali accordi in materia di rappresentanza, nonché sullo stato per definire procedure di confronto e sulla dinamica quantitativa e qualitativa dell'occupazione, con particolare riferimento all'occupazione giovanile e femminilemeccanismi di copertura economica in occasione di mancata sottoscrizione di accordi nazionali o di secondo livello.
4. La previsione collettiva ha comunque carattere sussidiario rispetto alla contrattazione aziendale e, pertanto, sarà da essa sostituita nelle singole disposizioni definite. Le Parti riconoscono la fondamentale importanza della gestione locale di una parte degli aspetti contrattuali e concordano sulla possibilità che la contrattazione aziendale, tra fonti collettive dello stesso livello e secondo il criterio della successione temporale possa, fatti salvi i diritti quesiti dei lavoratori, portare anche a deroghe peggiorative rispetto a particolari istituti definiti dal presente c.c.n.l..
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Secondo livello di contrattazione. 1. Le Parti concordano di prevedere che la La contrattazione di II° secondo livello può essere alternativamente si esercita per le materie in tutto o in parte delegate dal c.c.n.l. o dalla legge e deve riguardare materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli negoziati a livello nazionale o a livello interconfederale, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 1, secondo alinea, del presente accordo, nonché dal comma 8 del presente articolo. Sono soggetti della contrattazione a livello aziendale le competenti articolazioni organizzative delle aziende e le strutture territorialmente competenti delle Organizzazioni sindacali stipulanti il c.c.n.l., nonché le medesime strutture delle altre Organizzazioni sindacali eventualmente riconosciute in azienda, e: congiuntamente, le R.S.U. costituite ai sensi della Parte Seconda (Regolamentazione delle rappresentanze in azienda) degli accordi interconfederali di tipo territorialecui al comma 1 dell'art. 2 del presente accordo, aziendale così come attuata, per quanto di competenza del c.c.n.l., ai sensi dell'art. 9 dell'accordo medesimo, ovvero le R.S.U. già in carica alla data di sottoscrizione del presente accordo ed anche eletta mediante procedura elettorale svolta in attuazione della medesima Parte Seconda; su delega delle strutture territorialmente competenti delle Organizzazioni sindacali di filiera cui al secondo capoverso del presente comma 1, le R.S.A., ovvero le R.S.U. in carica alla data di sottoscrizione del presente accordo ed elette ai sensi dell'accordo interconfederale 20 dicembre 1993 o particolari contesti individuati concordemente dalle Parti socialidell'A.N. 28 marzo 1996.
2. Nell’ormai consolidata elasticità dei mercatiLa contrattazione di secondo livello con contenuti economici, basata sul premio di risultato e disciplinata dall'art. 6 dell'A.N. 25 luglio 1997 di rinnovo del c.c.n.l., persegue l'obiettivo di collegare incentivi economici ad incrementi di produttività, di qualità, di redditività, di efficacia, di innovazione, di efficienza organizzativa ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale, nonché ai risultati legati all'andamento economico dell'impresa. Il premio di risultato è variabile ed è calcolato con riferimento ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati fra le Parti riconoscono la necessità di strumenti contrattuali flessibili che si adattino alle singole realtà disciplinate dal presente c.c.n.l.. e, allo scopo, le Parti auspicano lo sviluppo della contrattazione aziendale in tutte le realtà ove essa è possibileparti. I relativi accordi hanno durata triennale.
3. A livello regionale/provinciale od aziendale, su richiesta Il premio deve avere caratteristiche tali da consentire l'applicazione dei particolari trattamenti contributivi e fiscali previsti dalla normativa di una delle Parti, le Associazioni imprenditoriali territoriali e dei Lavoratori espressione delle OO.SS: Nazionali firmatarie del presente contratto s’incontreranno al legge.
4. Al fine di procedere ad un esame congiunto territoriale articolato acquisire elementi di conoscenza comune per comparto merceologico e settore omogeneo, orientato al raggiungimento d’intese aziendali, sulle dinamiche strutturali, sulle prospettive di sviluppo, sui più rilevanti processi di ristrutturazione, riorganizzazione, terziarizzazione, affiliazione, concentrazione, internazionalizzazione, esternalizzazione, appalti, "franchising", utilizzo di contratti di lavoro cosiddetti “atipici”, la definizione degli obiettivi della contrattazione di secondo livello, eventuali deroghe previste dalla Leggele parti esamineranno preventivamente le condizioni produttive ed occupazionali e le relative prospettive, formazione tenendo conto dell'andamento della competitività e sicurezza sul lavoro, innovazione tecnologica e sviluppo in atto e sui loro effetti sulla professionalità, nonché sullo stato e sulla dinamica quantitativa e qualitativa dell'occupazione, con particolare riferimento all'occupazione giovanile e femminiledelle condizioni essenziali di redditività dell'azienda.
45. La previsione collettiva ha comunque carattere sussidiario Gli importi, i parametri ed i meccanismi utili alla determinazione quantitativa dell'erogazione connessa al premio variabile sono definiti contrattualmente dalle parti in sede aziendale in coerenza con gli elementi di conoscenza di cui al comma 4 del presente articolo, assicurando piena trasparenza sui parametri assunti ed il rispetto alla contrattazione aziendale edei tempi delle verifiche ed una approfondita qualità dei processi di informazione e consultazione.
6. Fatto salvo quanto già previsto dal c.c.n.l., pertanto, sarà da essa sostituita nelle singole disposizioni definite. Le Parti riconoscono la fondamentale importanza della gestione locale di una parte degli aspetti contrattuali e concordano sulla possibilità che la contrattazione aziendaledi secondo livello si potrà altresì articolare sulle seguenti materie, tra fonti collettive dello stesso livello sulla base del principio di non ripetitività di cui al comma 1, primo capoverso, del presente articolo e secondo il criterio della successione temporale possa, fatti salvi i diritti quesiti dei lavoratori, portare anche a deroghe peggiorative nel rispetto a particolari istituti definiti degli specifici rinvii stabiliti dal presente c.c.n.l... per le materie in esso regolate: Costituzione dei CAE; Profili e percorsi formativi mirati all'applicazione dell'istituto dell'apprendistato professionalizzante, ove non disciplinati dal c.c.n.l.; Azioni positive per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile nel mercato del lavoro; Eventuali modalità attuative della legislazione in materia di salute e sicurezza; Eventuali prestazioni di carattere solidaristico/assistenziale.
7. Gli accordi di secondo livello in essere alla data di sottoscrizione del presente c.c.n.l. continuano a trovare applicazione, restando affidati all'autonomia negoziale delle parti firmatarie degli stessi.
8. In attuazione della Parte Terza (Titolarità ed efficacia della contrattazione collettiva nazionale di categoria e aziendale) degli accordi interconfederali di cui al comma 1 dell'art. 2 del presente accordo, i contratti di secondo livello possono definire, anche in via sperimentale e temporanea, specifiche intese modificative della regolamentazione contenuta nel presente c.c.n.l., nei limiti di cui al capoverso successivo. Al fine di gestire situazioni in cui l'azienda sia interessata da situazioni di crisi economicofinanziaria oggettivamente accertate e comunque tali da poter pregiudicare l'ordinaria continuità aziendale, o in presenza di significativi investimenti che determinino lo sviluppo economico ed occupazionale dell'impresa, detti contratti, conclusi secondo le previsioni del comma 1, secondo capoverso, del presente articolo e della richiamata Parte Terza degli accordi interconfederali medesimi, possono definire intese modificative con riferimento agli istituti del presente c.c.n.l. che disciplinano la prestazione lavorativa, gli orari e l'organizzazione del lavoro. Qualora tali intese riguardino nuovi soggetti aziendali che, iniziando ad operare nel campo di applicazione del presente c.c.n.l., attuino processi di confluenza al c.c.n.l. medesimo, la specifica fase negoziale dovrà coinvolgere anche le parti stipulanti il presente c.c.n.l.
9. La disciplina del presente articolo, nonché la disciplina di cui all'art. 5 del presente accordo, abrogano e sostituiscono le disposizioni di cui all'art. 29, terzo capoverso, del c.c.n.l. 23 luglio 1976, all'art. 29, terzo capoverso, dell'A.N. 25 luglio 1980, e all'art. 1, paragrafo "Contrattazione aziendale", dell'A.N. 25 luglio 1997 di rinnovo del c.c.n.l.
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Secondo livello di contrattazione. Art. 10 (Contrattazione integrativa)
1. Le Parti concordano di prevedere che la La contrattazione di II° integrativa si svolge a livello può essere alternativamente di tipo aziendale o territoriale, aziendale ed anche di filiera o particolari contesti individuati concordemente dalle Parti sociali.
2. Nell’ormai consolidata elasticità dei mercatiDi norma, le Parti riconoscono la necessità di strumenti contrattuali flessibili che si adattino alle singole realtà disciplinate dal presente c.c.n.l.. e, allo scopo, le Parti auspicano lo sviluppo della contrattazione aziendale in tutte le realtà ove essa è possibilei relativi accordi hanno durata pari a quattro anni.
3. Ferme restando le disposizioni dei contratti integrativi territoriali che abbiano già disciplinato la materia, il negoziato di secondo livello si svolge: - a livello aziendale per le aziende che occupano più di quindici dipendenti; - a livello territoriale per le aziende che occupano sino a quindici dipendenti e, comunque, per le aziende che occupino più di quindici dipendenti laddove nelle stesse non si svolga la contrattazione aziendale; - a livello territoriale per le imprese della ristorazione collettiva, salvo quanto appresso specificato in materia di contrattazione a livello di unità produttiva.
4. Il rinvio alla contrattazione territoriale potrà essere operato nelle imprese in cui sussista la contrattazione integrativa aziendale o in quelle che ricevano la piattaforma per il contratto integrativo aziendale esclusivamente previo accordo tra le parti. A livello regionale/provinciale od aziendale, su richiesta di una delle Partital fine, le Associazioni imprenditoriali Organizzazioni territoriali aderenti alle parti stipulanti il presente contratto potranno assumere iniziative congiunte volte a prevenire l'alimentarsi del contenzioso.
5. In occasione della contrattazione integrativa, durante i due mesi precedenti la scadenza e nei due mesi successivi e, comunque, per un periodo complessivamente pari a quattro mesi dalla data di presentazione della piattaforma, saranno garantite condizioni di assoluta normalità sindacale con esclusione in particolare del ricorso ad agitazioni.
6. I contratti integrativi aziendali sono negoziati dall'azienda e dalle strutture sindacali aziendali dei Lavoratori espressione delle OO.SS: Nazionali firmatarie lavoratori unitamente alle Organizzazioni stipulanti il presente contratto ai relativi livelli di competenza.
7. Di norma, la contrattazione integrativa territoriale si svolge per singoli settori. I contratti integrativi territoriali sono negoziati dalle Organizzazioni aderenti alle parti stipulanti il presente contratto. Le singole Organizzazioni nazionali si riservano la facoltà di partecipare ai relativi negoziati. Le parti stipulanti il presente contratto costituiscono un Comitato paritetico per la promozione e il monitoraggio della contrattazione integrativa.
8. Le parti convengono che la contrattazione integrativa sarà realizzata in un periodo intermedio tra la data di stipula del presente contratto s’incontreranno al fine e quella di procedere ad un esame congiunto territoriale articolato scadenza dello stesso. Conseguentemente, considerando le specifiche intese realizzate con il rinnovo contrattuale, convengono sull'esigenza che le piattaforme rivendicative per comparto merceologico la contrattazione integrativa vengano presentate a partire dal 1° settembre 2019. Copia delle piattaforme sarà inviata anche alle parti stipulanti il presente contratto e all'archivio dei contratti istituito presso l'Ente bilaterale nazionale del settore omogeneo, orientato al raggiungimento d’intese aziendali, sulle dinamiche strutturali, sulle prospettive turismo.
9. La parte destinataria della piattaforma convocherà il primo incontro entro trenta giorni dal ricevimento della stessa.
10. Le parti condividono l'obiettivo di sviluppo, sui più rilevanti processi di ristrutturazione, riorganizzazione, terziarizzazione, affiliazione, concentrazione, internazionalizzazione, esternalizzazione, appalti, "franchising", utilizzo di contratti di lavoro cosiddetti “atipici”, dare piena attuazione alla contrattazione di secondo livello. A tale scopo, eventuali deroghe previste nelle realtà ove si riscontrino difficoltà nella sua realizzazione, trascorsi sessanta giorni dalla Leggepresentazione della piattaforma - o dalla scadenza del contratto in essere se successiva - senza che sia avvenuta l'attivazione del tavolo di trattativa o in presenza di difficoltà nel corso del negoziato, formazione e sicurezza sul lavoro, innovazione tecnologica e sviluppo in atto e sui loro effetti sulla professionalità, nonché sullo stato e sulla dinamica quantitativa e qualitativa dell'occupazione, con particolare riferimento all'occupazione giovanile e femminile.
4. La previsione collettiva ha comunque carattere sussidiario rispetto alla contrattazione aziendale e, pertanto, sarà da essa sostituita nelle singole disposizioni definiteuna delle parti potrà chiedere l'intervento delle Organizzazioni nazionali stipulanti il presente contratto. Le Parti riconoscono la fondamentale importanza Associazioni imprenditoriali e le Organizzazioni sindacali nazionali stipulanti il presente contratto, a fronte della gestione locale richiesta, provvederanno a convocare in apposito incontro da svolgersi nel territorio competente tutti i soggetti aventi titolo allo svolgimento della contrattazione di una parte degli aspetti contrattuali e concordano sulla possibilità che la contrattazione aziendalesecondo livello. Durante tale procedura restano assicurate le condizioni di normalità sindacale di cui al comma 5, tra fonti collettive dello stesso livello e secondo il criterio della successione temporale possa, fatti salvi i diritti quesiti dei lavoratori, portare anche a deroghe peggiorative rispetto a particolari istituti definiti dal presente c.c.n.l..per un periodo di sessanta giorni dalla convocazione del suddetto incontro.
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Secondo livello di contrattazione. Art. 10 (Contrattazione integrativa)
1. Le Parti concordano di prevedere che la La contrattazione di II° integrativa si svolge a livello può essere alternativamente di tipo aziendale o territoriale, aziendale ed anche di filiera o particolari contesti individuati concordemente dalle Parti sociali.
2. Nell’ormai consolidata elasticità dei mercatiDi norma, le Parti riconoscono la necessità di strumenti contrattuali flessibili che si adattino alle singole realtà disciplinate dal presente c.c.n.l.. e, allo scopo, le Parti auspicano lo sviluppo della contrattazione aziendale in tutte le realtà ove essa è possibilei relativi accordi hanno durata pari a quattro anni.
3. Ferme restando le disposizioni dei contratti integrativi territoriali che abbiano già disciplinato la materia, il negoziato di secondo livello si svolge: - a livello aziendale per le aziende che occupano più di quindici dipendenti; - a livello territoriale per le aziende che occupano sino a quindici dipendenti e, comunque, per le aziende che occupino più di quindici dipendenti laddove nelle stesse non si svolga la contrattazione aziendale; per le agenzie di viaggio il livello territoriale cui operare riferimento è quello regionale; - a livello provinciale per le imprese della ristorazione collettiva, salvo quanto appresso specificato in materia di contrattazione a livello di unità produttiva.
4. Il rinvio alla contrattazione territoriale potrà essere operato nelle imprese in cui sussista la contrattazione integrativa aziendale o in quelle che ricevano la piattaforma per il contratto integrativo aziendale esclusivamente previo accordo tra le parti. A livello regionale/provinciale od aziendale, su richiesta di una delle Partital fine, le Associazioni imprenditoriali Organizzazioni territoriali aderenti alle parti stipulanti il presente contratto potranno assumere iniziative congiunte volte a prevenire l'alimentarsi del contenzioso.
5. In occasione della contrattazione integrativa, durante i due mesi precedenti la scadenza e nei due mesi successivi e, comunque, per un periodo complessivamente pari a quattro mesi dalla data di presentazione della piattaforma, saranno garantite condizioni di assoluta normalità sindacale con esclusione in particolare del ricorso ad agitazioni.
6. I contratti integrativi aziendali sono negoziati dall'azienda e dalle strutture sindacali aziendali dei Lavoratori espressione delle OO.SS: Nazionali firmatarie lavoratori unitamente alle Organizzazioni stipulanti il presente contratto ai relativi livelli di competenza.
7. Di norma, la contrattazione integrativa territoriale si svolge per singoli comparti. I contratti integrativi territoriali sono negoziati dalle Organizzazioni aderenti alle parti stipulanti il presente contratto. Le singole Organizzazioni nazionali si riservano la facoltà di partecipare ai relativi negoziati. Le parti stipulanti il presente contratto costituiscono un Comitato paritetico per la promozione e il monitoraggio della contrattazione integrativa.
8. Le parti convengono che la contrattazione integrativa sarà realizzata in un periodo intermedio tra la data di stipula del presente contratto s’incontreranno al fine e quella di procedere ad un esame congiunto territoriale articolato scadenza dello stesso. Conseguentemente, considerando le specifiche intese realizzate con il rinnovo contrattuale, convengono sull'esigenza che le piattaforme rivendicative per comparto merceologico la contrattazione integrativa vengano presentate a partire dal 1° gennaio 2011. Copia delle piattaforme sarà inviata anche alle parti stipulanti il presente contratto e all'archivio dei contratti istituito presso l'Ente bilaterale nazionale del settore omogeneo, orientato al raggiungimento d’intese aziendali, sulle dinamiche strutturali, sulle prospettive turismo.
9. La parte destinataria della piattaforma convocherà il primo incontro entro trenta giorni dal ricevimento della stessa.
10. Le parti condividono l'obiettivo di sviluppo, sui più rilevanti processi di ristrutturazione, riorganizzazione, terziarizzazione, affiliazione, concentrazione, internazionalizzazione, esternalizzazione, appalti, "franchising", utilizzo di contratti di lavoro cosiddetti “atipici”, dare piena attuazione alla contrattazione di secondo livello. A tale scopo, eventuali deroghe previste nelle realtà ove si riscontrino difficoltà nella sua realizzazione, trascorsi sessanta giorni dalla Leggepresentazione della piattaforma - o dalla scadenza del contratto in essere se successiva - senza che sia avvenuta l'attivazione del tavolo di trattativa o in presenza di difficoltà nel corso del negoziato, formazione e sicurezza sul lavoro, innovazione tecnologica e sviluppo in atto e sui loro effetti sulla professionalità, nonché sullo stato e sulla dinamica quantitativa e qualitativa dell'occupazione, con particolare riferimento all'occupazione giovanile e femminile.
4. La previsione collettiva ha comunque carattere sussidiario rispetto alla contrattazione aziendale e, pertanto, sarà da essa sostituita nelle singole disposizioni definiteuna delle parti potrà chiedere l'intervento delle Organizzazioni nazionali stipulanti il presente contratto. Le Parti riconoscono la fondamentale importanza Organizzazioni nazionali stipulanti il presente contratto, a fronte della gestione locale richiesta, provvederanno a convocare in apposito incontro da svolgersi nel territorio competente tra tutti i soggetti aventi titolo allo svolgimento della contrattazione di una parte degli aspetti contrattuali e concordano sulla possibilità che la contrattazione aziendalesecondo livello. Durante tale procedura restano assicurate le condizioni di normalità sindacale di cui al comma 5, tra fonti collettive dello stesso livello e secondo il criterio della successione temporale possa, fatti salvi i diritti quesiti dei lavoratori, portare anche a deroghe peggiorative rispetto a particolari istituti definiti dal presente c.c.n.l..per un periodo di sessanta giorni dalla convocazione del suddetto incontro.
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Secondo livello di contrattazione. 1Ai fini della realizzazione del secondo livello di contrattazione le parti confermano quanto convenuto all'art. Le Parti concordano di prevedere che la contrattazione di II° livello può essere alternativamente di tipo territoriale, aziendale ed anche di filiera o particolari contesti individuati concordemente dalle Parti sociali4 del c.c.n.l. 3 luglio 1996.
2. Nell’ormai consolidata elasticità dei mercatia) Aziende esercenti locazione automezzi (con e senza autista) Per quanto attiene l'individuazione del premio annuale delle aziende esercenti locazione automezzi (con e senza autista), autorimesse, noleggio motoscafi, posteggio e custodia autovetture su suolo pubblico e/o privato, lavaggio automatico e non automatico, ingrassaggio automezzi, le Parti riconoscono parti si impegnano a definire entro il 31 dicembre 1998 i nuovi parametri oggettivi di riferimento per la necessità costituzione di strumenti un premio legato ai risultati. Il premio dovrà avere i requisiti per beneficiare del particolare trattamento contributivo previsto dalla normativa di legge in attuazione del protocollo interconfederale 23 luglio 1993, requisiti da collegare a criteri di produttività, redditività e qualità. Il premio avrà durata quadriennale compreso il 1998 ed avrà scadenza il 28 febbraio 2002. Per l'anno 1998, per le imprese esercenti locazione automezzi (con e senza autista) le parti convengono a tale titolo l'erogazione di una somma forfettaria a tutti i dipendenti in forza alla data di sottoscrizione del presente verbale pari a lire 450.000, comprensiva dei riflessi sugli istituti contrattuali flessibili e legali, diretti e indiretti, e non utile ai fini del t.f.r., che si adattino alle singole realtà disciplinate dal presente c.c.n.l.. e, allo scopo, le Parti auspicano lo sviluppo della contrattazione aziendale sarà corrisposta con la retribuzione afferente il mese di giugno 1998. Detto importo sarà riproporzionato all'effettiva prestazione resa nel periodo 1° marzo 1998-31 dicembre 1998 e sarà correlata all'orario di lavoro reso in detto periodo per i contratti part-time. La somma di cui al capoverso precedente viene assorbita fino a concorrenza dagli eventuali maggiori importi erogati nel periodo a titolo di premio di produzione bilancio o rendimento. Per tutte le realtà ove essa è possibilealtre imprese di cui al primo capoverso del primo comma, all'atto della individuazione del nuovo premio dovrà comunque essere quantificato il valore del premio relativo al 1998.
3. A livello regionale/provinciale od aziendale, su richiesta di una delle Parti, le Associazioni imprenditoriali territoriali e dei Lavoratori espressione delle OO.SS: Nazionali firmatarie del presente contratto s’incontreranno al fine di procedere ad un esame congiunto territoriale articolato per comparto merceologico e settore omogeneo, orientato al raggiungimento d’intese aziendali, sulle dinamiche strutturali, sulle prospettive di sviluppo, sui più rilevanti processi di ristrutturazione, riorganizzazione, terziarizzazione, affiliazione, concentrazione, internazionalizzazione, esternalizzazione, appalti, "franchising", utilizzo di contratti di lavoro cosiddetti “atipici”, contrattazione di secondo livello, eventuali deroghe previste dalla Legge, formazione e sicurezza sul lavoro, innovazione tecnologica e sviluppo in atto e sui loro effetti sulla professionalità, nonché sullo stato e sulla dinamica quantitativa e qualitativa dell'occupazione, con particolare riferimento all'occupazione giovanile e femminile.
4. La previsione collettiva ha comunque carattere sussidiario rispetto alla contrattazione aziendale e, pertanto, sarà da essa sostituita nelle singole disposizioni definite. Le Parti riconoscono la fondamentale importanza della gestione locale di una parte degli aspetti contrattuali e concordano sulla possibilità che la contrattazione aziendale, tra fonti collettive dello stesso livello e secondo il criterio della successione temporale possa, fatti salvi i diritti quesiti dei lavoratori, portare anche a deroghe peggiorative rispetto a particolari istituti definiti dal presente c.c.n.l..
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Secondo livello di contrattazione. 1. Le Parti concordano di prevedere che la contrattazione di II° livello può essere alternativamente di tipo territoriale, aziendale ed anche di filiera o particolari contesti individuati concordemente dalle Parti sociali.
2. Nell’ormai Premessa Nell'ormai consolidata elasticità dei mercati, le Parti Le parti sociali si danno atto che, in particolare, il settore delle investigazioni è per sua stessa natura caratterizzato da attività spesso difficilmente programmabili e la cui organizzazione è determinata da molteplici fattori non prevedibili in anticipo, ma che si rilevano solo in corso d'opera. Le parti riconoscono la necessità di strumenti contrattuali flessibili che si adattino alle singole realtà disciplinate dal presente c.c.n.l.. . e, allo scopo, le Parti parti auspicano lo sviluppo della contrattazione aziendale in tutte le realtà ove essa è sia possibile.
3. A livello regionale/provinciale od aziendale, su richiesta Le parti concordano di una delle Parti, le Associazioni imprenditoriali territoriali e dei Lavoratori espressione delle OO.SS: Nazionali firmatarie del presente contratto s’incontreranno al fine di procedere ad un esame congiunto territoriale articolato per comparto merceologico e settore omogeneo, orientato al raggiungimento d’intese aziendali, sulle dinamiche strutturali, sulle prospettive di sviluppo, sui più rilevanti processi di ristrutturazione, riorganizzazione, terziarizzazione, affiliazione, concentrazione, internazionalizzazione, esternalizzazione, appalti, "franchising", utilizzo di contratti di lavoro cosiddetti “atipici”, prevedere che la contrattazione di secondo livelloII livello può essere alternativamente di tipo territoriale, eventuali deroghe previste dalla Legge, formazione e sicurezza sul lavoro, innovazione tecnologica e sviluppo in atto e sui loro effetti sulla professionalità, nonché sullo stato e sulla dinamica quantitativa e qualitativa dell'occupazione, con particolare riferimento all'occupazione giovanile e femminile.
4aziendale o particolari contesti individuati concordemente dalle parti sociali. La previsione collettiva ha comunque carattere sussidiario rispetto alla contrattazione aziendale e, pertanto, sarà da essa sostituita nelle singole disposizioni definite. Le Parti parti riconoscono la fondamentale importanza della gestione locale di una parte degli aspetti contrattuali e concordano sulla possibilità che la contrattazione aziendale, tra fonti collettive dello stesso livello e secondo il criterio della successione temporale possa, fatti salvi i diritti quesiti acquisiti dei lavoratori, portare anche a deroghe peggiorative rispetto a particolari istituti definiti dal presente c.c.n.l... L'accordo regionale/provinciale od aziendale, ha la durata del contratto nazionale. Le clausole degli accordi locali difformi rispetto alla regolamentazione nazionale non hanno efficacia. La titolarità della contrattazione aziendale è di competenza delle XX.XX. territoriali aderenti alle Associazioni firmatarie del presente c.c.n.I., coadiuvate dalle R.S.A. Le parti sociali firmatarie il presente contratto concordano che la contrattazione territoriale prevista al presente articolo dovrà essere espletata entro tre mesi dalla stipula del presente c.c.n.l. In assenza della suddetta contrattazione territoriale e/o aziendale, ai lavoratori dovrà essere riconosciuto un premio pari ad euro 0,60 per ogni ora lavorata su base annua, a titolo di elemento di garanzia retributiva (E.G.R.) ai sensi dell'accordo quadro del 22 gennaio 2009 sui nuovi assetti del modello contrattuale. Contenuti
1. La contrattazione collettiva di II livello riguarda materie ed istituti stabiliti dalla legge e dal presente c.c.n.l., diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri della contrattazione nazionale.
2. Ad essa è demandata la disciplina delle seguenti materie specificatamente individuate:
a) forme di flessibilità, orari plurisettimanali e ripartizione dell'orario giornaliero di lavoro, differenti rispetto a quanto previsto dal presente c.c.n.I.;
b) eventuale rimodulazione dell'orario di lavoro (ROL);
c) eventuali premi dì produzione per i lavoratori, determinazione dell'erogazione a favore dei dipendenti di eventuali benefìci economici e/o assistenziali (a titolo esemplificativo buoni pasto, buoni spesa, convenzioni e servizi a vario titolo, ecc.);
d) qualifiche o livelli esistenti in azienda correlati a mansioni non ricomprese nella classificazione del presente contratto;
e) ammissibilità e modalità di pagamento delle mensilità supplementari tramite rateizzazione;
f) deroghe al normale orario di lavoro settimanale, mensile e/o annuale rispetto a quanto previsto dal presente contratto; articolazione dei turni di riposo settimanale; distribuzione degli orari e dei turni di lavoro con eventuali riposi a conguaglio; eventuale istituzione del lavoro a turni; modi di godimento dei permessi conseguenti alla riduzione dell'orario di lavoro per particolari esigenze aziendali;
g) ampliamento della banca ore e gestione della stessa;
h) determinazione dei turni feriali;
i) attuazione della disciplina aziendale della formazione professionale da realizzarsi per il tramite del Fondo FORMAZIENDA;
I) tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori, ambiente e sicurezza nei luoghi di lavoro;
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Secondo livello di contrattazione. 1Contrattazione integrativa Art. Le Parti concordano 10 La contrattazione integrativa si svolge a livello aziendale o territoriale. I relativi accordi hanno durata pari a quattro anni. Ferme restando le disposizioni dei contratti integrativi territoriali che abbiano già disciplinato la materia, il negoziato di prevedere secondo livello si svolge: - a livello aziendale per le aziende che la contrattazione occupano più di II° quindici dipendenti; - a livello può essere alternativamente di tipo territoriale, aziendale ed anche di filiera o particolari contesti individuati concordemente dalle Parti sociali.
2. Nell’ormai consolidata elasticità dei mercati, territoriale per le Parti riconoscono la necessità di strumenti contrattuali flessibili aziende che si adattino alle singole realtà disciplinate dal presente c.c.n.l.. occupano sino a quindici dipendenti e, allo scopocomunque, per le Parti auspicano lo sviluppo della contrattazione aziendale in tutte le realtà ove essa è possibile.
3. A livello regionale/provinciale od aziendale, su richiesta aziende che occupino più di una delle Parti, le Associazioni imprenditoriali territoriali e dei Lavoratori espressione delle OO.SS: Nazionali firmatarie del presente contratto s’incontreranno al fine di procedere ad un esame congiunto territoriale articolato per comparto merceologico e settore omogeneo, orientato al raggiungimento d’intese aziendali, sulle dinamiche strutturali, sulle prospettive di sviluppo, sui più rilevanti processi di ristrutturazione, riorganizzazione, terziarizzazione, affiliazione, concentrazione, internazionalizzazione, esternalizzazione, appalti, "franchising", utilizzo di contratti di lavoro cosiddetti “atipici”, contrattazione di secondo livello, eventuali deroghe previste dalla Legge, formazione e sicurezza sul lavoro, innovazione tecnologica e sviluppo in atto e sui loro effetti sulla professionalità, nonché sullo stato e sulla dinamica quantitativa e qualitativa dell'occupazione, con particolare riferimento all'occupazione giovanile e femminile.
4. La previsione collettiva ha comunque carattere sussidiario rispetto alla contrattazione aziendale e, pertanto, sarà da essa sostituita quindici dipendenti laddove nelle singole disposizioni definite. Le Parti riconoscono la fondamentale importanza della gestione locale di una parte degli aspetti contrattuali e concordano sulla possibilità che stesse non si svolga la contrattazione aziendale; per le agenzie di viaggio il livello territoriale cui operare riferimento è quello regionale; - a livello provinciale per le imprese della ristorazione collettiva, salvo quanto appresso specificato in materia di contrattazione a livello di unità produttiva. Il rinvio alla contrattazione territoriale potrà essere operato nelle imprese in cui sussista la contrattazione integrativa aziendale o in quelle che ricevano la piattaforma per il contratto integrativo aziendale esclusivamente previo accordo tra fonti collettive dello stesso le parti. A tal fine, le Organizzazioni territoriali aderenti alle parti stipulanti il presente contratto potranno assumere iniziative congiunte volte a prevenire l'alimentarsi del contenzioso. In occasione della contrattazione integrativa saranno garantite condizioni di assoluta normalità sindacale con esclusione in particolare del ricorso ad agitazioni, per un periodo di due mesi dalla presentazione della piattaforma rivendicativa e comunque fino a due mesi successivi alla scadenza dell'accordo precedente. I contratti integrativi aziendali sono negoziati dall'azienda e dalle strutture sindacali aziendali dei lavoratori unitamente alle Organizzazioni stipulanti il presente contratto ai relativi livelli di competenza. Di norma, la contrattazione integrativa territoriale si svolge per singoli comparti. I contratti integrativi territoriali sono negoziati dalle Organizzazioni aderenti alle parti stipulanti il presente contratto. Le singole Organizzazioni nazionali si riservano la facoltà di partecipare ai relativi negoziati. N.d.R.: L'accordo 27 luglio 2007 prevede quanto segue: Secondo livello e secondo di contrattazione Dopo il criterio della successione temporale possacomma 7 dell'art. 10 del c.c.n.l. turismo 19 luglio 2003, fatti salvi i diritti quesiti dei lavoratori, portare anche a deroghe peggiorative rispetto a particolari istituti definiti dal presente c.c.n.l..è aggiunto il seguente:
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