Secondo livello di contrattazione. In coerenza con quanto richiamato in premessa al presente titolo, le parti hanno concordato che ai fini di rendere esigibile la pratica attuazione del secondo livello di contrattazione questa, in via preferenziale, trovi soluzione a livello regionale per l'intero Settore. Per tale scopo, le parti hanno convenuto che secondo i principi e le finalità di cui al protocollo del 23 luglio 1993, a questo livello potranno essere esercitate e gestite le seguenti materie: A) Diritti di Informazione Annualmente, a livello regionale, di norma entro il primo quadrimestre o in altra data concordata, le Organizzazioni datoriali territoriali e le corrispondenti Organizzazioni sindacali dei lavoratori si incontreranno al fine di procedere ad un esame congiunto - articolato per area professionale e/o per area professionale omogenea - sulle dinamiche strutturali del settore, sulle prospettive di sviluppo, sull'analisi dei fabbisogni formativi, sulle possibili iniziative legislative regionali in materia di attività professionali, sui più rilevanti processi di ristrutturazione, riorganizzazione, concentrazione, internazionalizzazione, innovazione tecnologica e sui loro effetti socio-economici nel territorio regionale. B) Confronto con le Istituzioni regionali/territoriali. Sulla base di quanto emerso dalle informazioni di cui sopra, le parti potranno attivare incontri, anche congiunti, con le Istituzioni territoriali alle quali, nell'ambito delle competenze a loro assegnate, sottoporre e richiedere soluzioni negoziali idonee allo sviluppo del settore,al ruolo delle attività professionali, al coordinamento delle attività formative, in particolare sia quelle derivanti dall'analisi dei fabbisogni elaborati dalle parti e/o dal "Fondoprofessioni" sulla formazione continua, che quelle rivolte alla qualificazione dell'apprendistato, alla occupazione ed alla stabilità di impiego della stessa.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Secondo livello di contrattazione. In coerenza con quanto richiamato in premessa al presente titolo, le parti hanno concordato che ai fini Al fine di rendere esigibile per il settore la pratica attuazione del secondo livello di contrattazione contrattazione, questa, in via preferenziale, trovi preferenziale troverà soluzione a livello regionale Regionale per l'intero Settore. Per tale scopo, le parti hanno convenuto che secondo i principi e le finalità di cui al protocollo del 23 luglio 1993, a A questo livello potranno essere esercitate e gestite le seguenti materie:
A) Diritti di Informazione Annualmente, a livello regionale, di norma entro il primo quadrimestre o in altra data concordata, le Organizzazioni organizzazioni datoriali territoriali e le corrispondenti Organizzazioni organizzazioni sindacali dei lavoratori si incontreranno al fine di procedere ad un esame congiunto - articolato per area Area professionale e/o per area Area professionale omogenea - sulle dinamiche strutturali del settore, sulle prospettive di sviluppo, sull'analisi dei fabbisogni formativiformativi e professionali, sulle possibili iniziative legislative regionali in materia di attività Attività professionali, sui più rilevanti processi di ristrutturazione, riorganizzazione, concentrazione, internazionalizzazione, innovazione tecnologica e sui loro effetti socio-socio - economici nel territorio regionaleregionale e in materia lavoristica.
B) Confronto con le Istituzioni istituzioni regionali/territoriali. territoriali Sulla base di quanto emerso dalle informazioni di cui sopra, le parti potranno attivare incontri, anche congiunti, incontri con le Istituzioni istituzioni territoriali alle quali, nell'ambito delle competenze a loro assegnate, sottoporre e richiedere soluzioni negoziali idonee allo sviluppo del settore,, al ruolo delle attività Attività professionali, al coordinamento delle attività formativeformative per le quali è possibile tenere conto di quanto previsto dalle linee guida di cui all'accordo quadro sul confronto con le istituzioni territoriali per il coordinamento delle attività formative promosse dalle regioni, in particolare sia nonché quelle derivanti dall'analisi dei fabbisogni elaborati dalle parti e/o dal "Fondoprofessioni" sulla formazione continua, che quelle rivolte alla qualificazione dell'apprendistato, alla occupazione ed alla stabilità di impiego della stessa.
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Samples: CCNL 29/11/2011
Secondo livello di contrattazione. In coerenza con quanto richiamato in premessa al presente titolo, le parti hanno concordato che ai fini Al fine di rendere esigibile per il settore la pratica attuazione del secondo livello di contrattazione contrattazione, questa, in via preferenziale, trovi preferenziale troverà soluzione a livello regionale Regionale per l'intero l’intero Settore. Per tale scopo, le parti hanno convenuto che secondo i principi e le finalità di cui al protocollo del 23 luglio 1993, a A questo livello potranno essere esercitate e gestite le seguenti materie:
A) Diritti di Informazione Annualmente, a livello regionale, di norma entro il primo quadrimestre o in altra data concordata, le Organizzazioni organizzazioni datoriali territoriali e le corrispondenti Organizzazioni organizzazioni sindacali dei lavoratori si incontreranno al fine di procedere ad un esame congiunto - – articolato per area Area professionale e/o per area Area professionale omogenea - – sulle dinamiche strutturali del settore, sulle prospettive di sviluppo, sull'analisi sull’analisi dei fabbisogni formativiformativi e professionali, sulle possibili iniziative legislative regionali in materia di attività Attività professionali, sui più rilevanti processi di ristrutturazione, riorganizzazione, concentrazione, internazionalizzazione, innovazione tecnologica e sui loro effetti socio-socio – economici nel territorio regionaleregionale e in materia lavoristica.
B) Confronto con le Istituzioni istituzioni regionali/territoriali. territoriali Sulla base di quanto emerso dalle informazioni di cui sopra, le parti potranno attivare incontri, anche congiunti, incontri con le Istituzioni istituzioni territoriali alle quali, nell'ambito nell’ambito delle competenze a loro assegnate, sottoporre e richiedere soluzioni negoziali idonee allo sviluppo del settore,, al ruolo delle attività Attività professionali, al coordinamento delle attività formativeformative per le quali è possibile tenere conto di quanto previsto dalle linee guida di cui all’accordo quadro sul confronto con le istituzioni territoriali per il coordinamento delle attività formative promosse dalle regioni, in particolare sia nonché quelle derivanti dall'analisi dall’analisi dei fabbisogni elaborati dalle parti e/o dal "“Fondoprofessioni" ” sulla formazione continua, che quelle rivolte alla qualificazione dell'apprendistatodell’apprendistato, alla occupazione ed alla stabilità di impiego della stessa.
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Secondo livello di contrattazione. In coerenza con quanto richiamato in premessa al presente titolo, le parti hanno concordato che ai fini Al fine di rendere esigibile per il settore la pratica attuazione del secondo livello di contrattazione contrattazione, questa, in via preferenziale, trovi troverà soluzione a livello regionale per l'intero Settoresettore. Per tale scopo, le parti hanno convenuto che secondo i principi e le finalità di cui al protocollo del 23 luglio 1993, a A questo livello potranno essere esercitate e gestite le seguenti materie:
A) Diritti di Informazione informazione Annualmente, a livello regionale, di norma entro il primo quadrimestre o in altra data concordata, le Organizzazioni datoriali territoriali e le corrispondenti Organizzazioni sindacali dei lavoratori si incontreranno al fine di procedere ad un esame congiunto - articolato per area professionale e/o per area professionale omogenea - sulle dinamiche strutturali del settore, sulle prospettive di sviluppo, sull'analisi dei fabbisogni formativiformativi e professionali, sulle possibili iniziative legislative regionali in materia di attività professionali, sui più rilevanti processi di ristrutturazione, riorganizzazione, concentrazione, internazionalizzazione, innovazione tecnologica e sui loro effetti socio-economici nel territorio regionaleregionale in materia lavoristica.
B) Confronto con le Istituzioni regionali/territoriali. territoriali Sulla base di quanto emerso dalle informazioni di cui sopra, le parti potranno attivare incontri, anche congiunti, incontri con le Istituzioni territoriali alle quali, nell'ambito delle competenze a loro assegnate, sottoporre e richiedere soluzioni negoziali idonee allo sviluppo del settore,, al ruolo delle attività professionali, al coordinamento delle attività formativeformative per le quali è possibile tenere conto di quanto previsto dalle linee-guida di cui all'accordo-quadro sul confronto con le Istituzioni territoriali per il coordinamento delle attività formative promosse dalle regioni, in particolare sia nonché quelle derivanti dall'analisi dei fabbisogni elaborati dalle parti e/o dal "Fondoprofessioni" sulla formazione continua, che quelle rivolte alla qualificazione dell'apprendistato, alla occupazione ed alla stabilità di impiego della stessa.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Da Studi Professionali