Commissioni giudicatrici Clausole campione

Commissioni giudicatrici. 7.1 Le Commissioni Giudicatrici per l’esame di ammissione sono formate da tre componenti appartenenti al Collegio dei docenti del dottorato. La Commissione può essere integrata - senza oneri per l’Amministrazione Centrale - da esperti, anche stranieri, scelti nell’ambito di Enti e di strutture pubbliche e private di ricerca; la nomina di tali esperti è obbligatoria qualora siano in atto specifici accordi. Le Commissioni nominano al proprio interno il Presidente e il Segretario. I decreti di nomina dei componenti delle Commissioni Giudicatrici saranno resi disponibili sulle pagine web di ogni singolo corso dopo la scadenza del bando ed entro il giorno 11 luglio 2023.
Commissioni giudicatrici. 1. Nel caso di gare di lavori, servizi e forniture, il cui metodo di aggiudicazione comporti la valutazione di altri elementi oltre il prezzo, fatto salvo quanto eventualmente previsto in altre disposizioni di legge regolamentari, la Commissione dovrà attenersi nelle proprie valutazioni e nel proprio operato ai criteri che devono essere predeterminati e indicati nei documenti di gara. Gli stessi documenti, per ciascun criterio di valutazione prescelto, prevedono, ove necessario, i sub-criteri e i sub-pesi o sub-punteggi, con le modalità previste dalla specifica normativa. 2. La commissione è composta oltre che dal presidente, da un numero pari - non più di quattro - di membri, secondo le disposizioni previste dall’art. 77 del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50 e successivi provvedimenti in materia. 3. Le sedute della commissione non sono pubbliche tranne quelle relative all’apertura della documentazione amministrativa, dell’offerta tecnica, dell’offerta economica e di comunicazione delle valutazioni. Le prime buste da aprirsi sono quelle contenenti la documentazione relativa al possesso dei requisiti per la gara e solo per i concorrenti che saranno stati giudicati in regola con quanto richiesto per la partecipazione si passerà all’esame della restante documentazione. L’apertura delle buste contenenti elementi discrezionali (offerta tecnica ecc.) va effettuata quindi, in seduta pubblica, solo dopo quella delle buste contenenti la documentazione relativa al possesso dei requisiti per la gara e solo per i concorrenti giudicati in regola. La commissione procede poi, in seduta non pubblica, ad attribuire i punteggi relativi a ciascun concorrente e quindi, in seduta pubblica, li comunica prima dell’apertura delle buste contenenti elementi automatici. 4. Di tutte le operazioni compiute dalla commissione viene dato atto in appositi verbali, che devono essere sottoscritti dal presidente, dai componenti e dal segretario verbalizzante della commissione e che vengono conservati nel fascicolo unitamente alle offerte ricevute, al bando di gara e alla lettera d’invito. 5. Il verbale deve riportare espressamente le cautele poste in atto dalla commissione a tutela della corretta conservazione e segretezza delle offerte. 6. Il verbale costituisce proposta di aggiudicazione. L’efficacia dell’aggiudicazione definitiva avviene con successivo apposito provvedimento del dirigente competente. 7. La decisione della commissione è vincolante per l’amministrazione. Tuttavia il dirigente potrà s...
Commissioni giudicatrici. 10.1 Le commissioni giudicatrici sono composte secondo le disposizioni dell’art.555 D.Lvo. 297/94 per i concorsi dell’area B.
Commissioni giudicatrici. 1. La Commissione giudicatrice è nominata con decreto del Direttore del Dipartimento ed è composta, ai sensi dell’art. 10 del Regolamento per il conferimento dell’assegno di ricerca, da tre membri di cui il Responsabile Scientifico del progetto di ricerca (Tutor) è membro di diritto. 2. La Commissione giudicatrice, provvederà, tra l’altro: - entro il 25 settembre 2023, a svolgere la riunione preliminare per stabilire i criteri di valutazione; - entro il 25 settembre 2023, a pubblicare sul sito web del Dipartimento indicato nell’Allegato A i risultati della valutazione titoli, le modalità di svolgimento e il calendario dei colloqui; - entro il 25 settembre 2023, a svolgere il colloquio, e a pubblicare entro il giorno successivo l’elenco dei candidati esaminati con l’indicazione del punteggio riportato da ciascuno. 3. Il giudizio della Commissione giudicatrice è insindacabile nel merito.
Commissioni giudicatrici. 1. Salvo che per le procedure per l’affidamento di contratti di valore inferiore a 40.000 Euro per forniture e servizi od inferiore a 40.000 Euro per lavori, le buste contenenti le offerte sono aperte da una apposita commissione, nominata dal Responsabile della direzione o dell’unità organizzativa competente (secondo l’articolazione organizzativa interna), commissione che stende sommario processo verbale delle operazioni effettuate. 2. La commissione formula la proposta di aggiudicazione, esprimendo eventualmente anche il giudizio di congruità sull’offerta migliore e richiedendo, se del caso, al concorrente che l’ha formulata, l’indicazione degli elementi di carattere tecnico ed economico che hanno consentito la formulazione dell’offerta stessa nei termini ricevuti dall’Impresa.
Commissioni giudicatrici. 1. Le Commissioni giudicatrici del concorso per l’attribuzione dei posti con borsa di studio oggetto del presente bando sono le medesime già nominate per il bando di concorso di ammissione ai corsi di dottorato del ciclo XXXVIII, con i provvedimenti di seguito elencati: • D.R. n. 373 del 10/08/2022 – Nomina delle Commissioni giudicatrici per l’ammissione al corso di Dottorato di ricerca in UMANESIMO E TECNOLOGIE (ciclo XXXVIII); • D.R. n. 375 del 10/08/2022 – Nomina delle Commissioni giudicatrici per l’ammissione al corso di Dottorato di ricerca in FORMAZIONE, PATRIMONIO CULTURALE E TERRITORI (ciclo XXXVIII); • D.R. n. 376 del 10/08/2022 – Nomina delle Commissioni giudicatrici per l’ammissione al corso di Dottorato di ricerca in DIRITTO E INNOVAZIONE (ciclo XXXVIII). 2. I provvedimenti di nomina delle Commissioni giudicatrici sono pubblicati sulla pagina web dedicata al concorso xxxxx://xxx.xxxxx.xx/xx/xxxxxxxxx-xx-xxxxxxx/xxxxxxxxxx-xx-xxxxx.
Commissioni giudicatrici. 1. Le Commissioni per l’ammissione ai corsi di dottorato sono nominate dalla Rettrice, su proposta del Collegio dei Docenti competente, ai sensi del Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato. 2. La composizione delle Commissioni è consultabile sul sito web di Ateneo, al seguente indirizzo xxxxx://xxx.xxxxx.xx/xx-00000-xxxxx-xxxx.xxxx. 3. Le Commissioni effettuano una seduta preliminare per valutare i titoli presentati dai candidati assegnando loro un punteggio. 4. Al termine della prova orale le Commissioni stilano le graduatorie e trasmettono i verbali delle loro sedute alla Rettrice che provvede, con proprio decreto, all’approvazione degli atti.
Commissioni giudicatrici. 1. Le commissioni giudicatrici sono nominate con decreti dei dirigenti preposti ai competenti USR, secondo le modalita' definite con decreto ministeriale n. 329 del 9 aprile 2019 e con ordinanza ministeriale n. 330 del 9 aprile 2019.
Commissioni giudicatrici. 1. Le commissioni giudicatrici sono presiedute dal Segretario Comunale o dal direttore generale se nominato. 2. La commissione è composta da due esperti nelle materie d’esame. I componenti delle commissioni giudicatrici, qualora siano pubblici dipendenti, devono essere inquadrati in categorie e posizioni non inferiori a quella del concorso bandito. 3. I componenti della commissione sono nominati dal Segretario Comunale/Direttore Generale. 4. Il segretario della commissione è nominato dal presidente e scelto tra i dipendenti dell’ente inquadrati almeno in categoria C. 5. E’ facoltà del Segretario Comunale/Direttore Generale nominare membri supplenti. 6. Ove ne ricorra il caso alle Commissioni possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingue straniere e per materie speciali. 7. Il segretario della commissione redige i verbali, custodisce gli atti del concorso ed esegue le disposizioni impartite dalla commissione. Il processo verbale deve essere redatto per ogni seduta e sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario.
Commissioni giudicatrici. 1. L’esercizio delle funzioni di Presidente e componente delle commissioni giudicatrici è obbligatorio. Le commissioni adempiono alle proprie funzioni collegialmente e con la presenza di tutti i membri. In caso di dissenso in ordine ai provvedimenti da adottare, la commissione decide a maggioranza. 2. I lavori della Commissione devono svolgersi nel rispetto del principio di continuità. Il Presidente può disporre, per motivate ragioni ed in ogni caso solo prima dell’apertura delle offerte economiche, la sospensione e l’aggiornamento dei lavori.