Commissioni giudicatrici Clausole campione

Commissioni giudicatrici. 7.1 Le Commissioni Giudicatrici per l’esame di ammissione sono formate da tre componenti appartenenti al Collegio dei docenti del dottorato. La Commissione può essere integrata - senza oneri per l’Amministrazione Centrale - da esperti, anche stranieri, scelti nell’ambito di Enti e di strutture pubbliche e private di ricerca; la nomina di tali esperti è obbligatoria qualora siano in atto specifici accordi. Le Commissioni nominano al proprio interno il Presidente e il Segretario. I decreti di nomina dei componenti delle Commissioni Giudicatrici saranno resi disponibili sulle pagine web di ogni singolo corso dopo la scadenza del bando ed entro il giorno 11 luglio 2023.
Commissioni giudicatrici. 10.1 Le commissioni giudicatrici sono composte secondo le disposizioni dell’art.555 D.Lvo. 297/94 per i concorsi dell’area B.
Commissioni giudicatrici. 1. Salvo che per le procedure per l’affidamento di contratti di valore inferiore a 20.000 Euro per forniture e servizi od inferiore a 40.000 Euro per lavori, le buste contenenti le offerte sono aperte da una apposita commissione, nominata dal Responsabile della direzione o dell’unità organizzativa competente (secondo l’articolazione organizzativa interna), commissione che stende sommario processo verbale delle operazioni effettuate.
Commissioni giudicatrici. 1. La Commissione giudicatrice è nominata con decreto del Direttore del Dipartimento ed è composta, ai sensi dell’art. 10 del Regolamento per il conferimento dell’assegno di ricerca, da tre membri di cui il Responsabile Scientifico del progetto di ricerca (Tutor) è membro di diritto.
Commissioni giudicatrici. Con Decreto Rettorale è costituita, per ciascuna Scuola, la Commissione Giudicatrice del concorso di ammissione, composta dal coordinatore della Scuola, in qualità di Presidente, e da quattro professori di ruolo e/o ricercatori afferenti alla Scuola. Per le Scuole di Specializzazione per le quali questo Ateneo è sede amministrativa di Scuole della stessa tipologia, aventi sede in altre Università, e, quindi, aggregate, le Commissioni di concorso saranno composte da rappresentati delle Scuole aggregate stesse. Con lo stesso decreto è nominato un apposito comitato di vigilanza se il numero dei candidati è superiore a cinquanta e sempre che le prove di esame si svolgano in più locali tra loro distanti che non consentano la presenza di commissari. La commissione giudicatrice ha a disposizione 100 punti, dei quali 60 per la valutazione della prova scritta, 15 per la prova pratica, e 25 per la valutazione dei titoli.
Commissioni giudicatrici. 1. La Commissione giudicatrice è nominata con provvedimento del direttore dell’Organo interessato ed è composta dal direttore medesimo, in qualità di presidente, dal responsabile della ricerca e da un ricercatore. Le funzioni di segretario sono svolte da un componente della Commissione.
Commissioni giudicatrici. 1. Nel caso di gare di lavori, servizi e forniture, il cui metodo di aggiudicazione comporti la valutazione di altri elementi oltre il prezzo, fatto salvo quanto eventualmente previsto in altre disposizioni di legge regolamentari, la Commissione dovrà attenersi nelle proprie valutazioni e nel proprio operato ai criteri che devono essere predeterminati e indicati nei documenti di gara. Gli stessi documenti, per ciascun criterio di valutazione prescelto, prevedono, ove necessario, i sub-criteri e i sub-pesi o sub-punteggi, con le modalità previste dalla specifica normativa.
Commissioni giudicatrici. 1. Nelle gare pubbliche in cui il criterio di scelta del contraente richieda la valutazione di più elementi componenti l’offerta, il Dirigente competente costituisce una commissione giudicatrice avente il compito di esprimere il parere tecnico, della quale ricopre la carica di Presidente.
Commissioni giudicatrici. 1. Nelle gare pubbliche in cui il criterio di scelta del contraente richieda la valutazione di più elementi componenti l’offerta o in cui occorra verificare la composizione di offerte anomale, il Dirigente di cui all'art. 13 costituisce, dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, una commissione giudicatrice avente il compito di esprimere il parere tecnico, designandone anche il Presidente.22
Commissioni giudicatrici. 1. Quando i lavori, le forniture ed i servizi sono affidati con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa con a base elementi di valutazione non definibili con criteri matematici o del concorso di progettazione o di idee, ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. 163/2006, il dirigente di cui al precedente art. 3, comma 1 del presente regolamento nomina una commissione giudicatrice, avente il compito di esprimere il parere tecnico, composta da un numero dispari di componenti, variabile da tre a cinque, scelti prioritariamente tra il personale dipendente dell’Amministrazione stessa.