SERVIZIO DI TRASPORTO E CONSEGNA Clausole campione

SERVIZIO DI TRASPORTO E CONSEGNA consegna ed installazione delle apparecchiature nonché del materiale di consumo presso la sede dell’Amministrazione.
SERVIZIO DI TRASPORTO E CONSEGNA. 41 4.2 CONSEGNA DEGLI AUTOBUS 41 4.2.1 Termini di consegna 41 4.2.2 Trasferimento in proprietà dei veicoli 42
SERVIZIO DI TRASPORTO E CONSEGNA. Il servizio di consegna dei veicoli si intende comprensivo di ogni onere relativo a trasporto, eventuale imballaggio e asportazione dello stesso. L’Amministrazione deve indicare il luogo di consegna dei veicoli oggetto dell’ordinativo, nonché il luogo dove verrà effettuato il collaudo di accettazione, nello specifico se esso sarà svolto presso la sede dell’Amministrazione stessa o presso uno stabilimento o altra sede ufficiale del Fornitore, entrambi dislocati sul territorio italiano.
SERVIZIO DI TRASPORTO E CONSEGNA. La consegna dei prodotti oggetto di fornitura dovranno essere effettuate secondo le seguenti modalità: • presso il Centro prescrittore durante il periodo di prova e fino al collaudo positivo secondo quanto indicato al precedente par. 2.1.2; • presso il domicilio del paziente per le forniture successive al suddetto periodo, con cadenza che sarà definita dal Centro prescrittore. Gli oneri per le consegne al domicilio del paziente sono a carico del fornitore, il quale dovrà garantire le consegne al domicilio anche per i pazienti attualmente in cura presso la Regione Marche. Le attività di trasporto e consegna dei prodotti oggetto della fornitura dovranno essere effettuate a cura, rischio e spese del Fornitore secondo quanto sopra indicato. Per la consegna del materiale, il Fornitore non potrà avvalersi del personale e dei mezzi delle Amministrazioni Contraenti; ogni operazione dovrà essere eseguita dal Fornitore stesso ovvero dal corriere incaricato della consegna. La merce (dispositivi medici e prima fornitura di materiale di consumo relativo) dovrà essere consegnata a seguito dell’emissione di regolare ordine: • in xxxxxx xxxxxxxxx presso i Centri prescrittori ovvero al domicilio del paziente, nelle quantità e qualità descritte nell’Ordinativo di fornitura; • entro il termine massimo di 3 giorni lavorativi dalla data di ricezione dell’Ordinativo di Fornitura, salvo diverso accordo fra le parti per la gestione di eventuali urgenze. Nel caso in cui il Fornitore non proceda alla consegna dei prodotti nel suddetto termine, l’Amministrazione Contraente, previa comunicazione scritta al Fornitore, può procedere ad applicare le penali di cui al successivo par. 2.3.2. L’Aggiudicatario non potrà addurre pretesti di qualsiasi natura, compreso il ritardato pagamento, per ritardare o non ottemperare, in tutto o in parte, alla prestazione oggetto del presente Capitolato Tecnico. All’atto della consegna dello strumento il Fornitore dovrà garantire la completezza della configurazione dell’apparecchiatura offerta (presenza di apparecchiatura, accessori, materiale di consumo per l’utilizzo immediato, batterie, manuali d’uso e di quant’altro necessario al corretto e sicuro utilizzo) e il corretto e sicuro funzionamento del sistema fornito. L’applicazione, la messa in funzione ed il conseguente collaudo funzionale del dispositivo medico sono a carico del Centro prescrittore con il supporto tecnico dell’Operatore Economico. L’assegnazione delle apparecchiature al paziente utili...
SERVIZIO DI TRASPORTO E CONSEGNA. La consegna di tutto quanto previsto nell’art.1, del presente capitolato, dovrà avvenire nel minor tempo possibile e, comunque, entro e non oltre 15 giorni naturali e consecutivi, che decorreranno dalla data di ordinazione. Il termine stabilito per l’esecuzione della fornitura potrà essere prorogato dalla stazione appaltante in presenza di giustificati motivi connessi a cause di forza maggiore. La fornitura andrà consegnata presso la sede della Provincia di Salerno – Servizio Foreste e Tutela del Patrimonio Boschivo, sita in Salerno – Via Roma 104, Palazzo X. Xxxxxxxx, secondo le indicazioni date dalla stazione appaltante successivamente all’aggiudicazione.
SERVIZIO DI TRASPORTO E CONSEGNA. Le bici elettriche dovranno essere consegnate all’indirizzo, in orario e data concordati con il gestore del servizio nelle località indicate al punto 1 del presente capitolato. Il servizio di consegna delle e-bike si intende comprensivo di ogni onere relativo o connesso al trasporto dei mezzi, ivi compresi gli eventuali imballaggi e l’asportazione e smaltimento degli stessi. Le bici elettriche dovranno essere consegnate perfettamente funzionanti, collaudate e con batteria carica. La consegna delle bici elettriche dovrà avvenire entro il termine indicato in sede di gara e comunque non oltre 150 giorni dalla data di comunicazione dell’aggiudicazione definitiva. Alla consegna delle bici elettriche dovranno essere redatti appositi verbali di accettazione, con la sottoscrizione dei quali la Stazione Appaltante dichiarerà di aver ispezionato i mezzi, la dotazione di bordo e gli accessori, di avere riscontrato la conformità a quanto richiesto con il presente capitolato tecnico e di non aver rilevato vizi palesi. Resta inteso che l’accettazione dei mezzi non solleva il fornitore dalla piena responsabilità della rispondenza degli stessi ai requisiti indicati in questo capitolato, del funzionamento delle e-bike e della qualità dei materiali impiegati.

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  • ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile e consigliabile, stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto, dagli infortuni e\o malattie che coprano anche le spese di rimpatrio e per la perdita e\o danneggiamento del bagaglio. I diritti nascenti dai contratti di assicurazione devono essere esercitati dal viaggiatore direttamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni stipulanti, alle condizioni e con le modalità previste nelle polizze medesime, come esposto nelle condizioni di polizza pubblicate sui cataloghi o esposte negli opuscoli messi a disposizione dei Viaggiatori al momento della partenza.

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  • Adeguamento del premio e delle somme assicurate Le somme assicurate ed il relativo Premio, non sono soggetti ad adeguamento automatico.

  • Fatturazione e pagamenti Il fornitore fattura il servizio effettuato. Ai sensi di quanto previsto dal Decreto MEF n.55 del 3/4/2013 e s.m.i, le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in forma elettronica tramite il sistema di interscambio (SDI). Le fatture andranno pertanto trasmesse secondo il formato di cui all'allegato A del citato decreto n.55/2014 e dovranno essere indirizzate al seguente codice unico ufficio dell'Azienda USL Toscana Centro: UFL7WY (ambito fiorentino), C27NVZ (ambito pratese), O8V1K8 (ambito pistoiese), BGAYDC (ambito empolese). Non potranno pertanto essere accettate fatture trasmesse in qualsiasi altra modalità. Sul documento fiscale deve essere annotato in ogni caso il CIG di derivato. L’Azienda provvederà alla liquidazione e al pagamento della spesa non appena saranno acquisiti gli atti dai quali si accerterà la regolare esecuzione/conformità della fornitura, e ove previsto l’esito positivo del collaudo, la regolarità contributiva ed assicurativa del fornitore, nonché il regolare soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattuali. Nel caso di contestazione da parte dell’Azienda per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura rispetto al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. L’importo della fattura sarà corrisposto tramite la Tesoreria dell’Azienda. Il pagamento delle fatture avverrà in base a quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2002, così come modificato dal D. Lgs. 192/2012, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura. L’azienda provvederà ad operare (se necessario) una ritenuta dello 0.50% sul netto fatturato in attuazione dell’art. 30, comma 5 bis del D.Lgs 50/2016. Resta fermo quanto previsto all’art. artt. 30 comma 5 e 105 comma 9 del D.Lgs 50/2016 in caso di DURC negativo.