SIMULAZIONE RETROSPETTIVA Clausole campione

SIMULAZIONE RETROSPETTIVA. Si provvede di seguito a rappresentare il flusso cedolare di una ipotetica “OBBLIGAZIONE BNL AGRI TIMES” emessa in data 01 OTTOBRE 2002, di durata cinque anni, sulla base dell'andamento storico degli indici delle Materie Prime Agricole nel medesimo periodo. Si precisa, altresì, che il tasso d'interesse fisso annuale inserito nella tabella che segue è ipotetico e coincide con quello utilizzato nelle esemplificazioni precedenti. Date Pagamento 01/10/2003 01/10/2004 01/10/2005 01/10/2006 01/10/2007 Date Rilevazione 01/10/2002 - 23/09/2004 23/09/2005 23/09/2006 23/09/2007 DCI Wheat BNP Paribas Enhanced ER 902,22 - 837,61 805,47 888,97 1472,51 DCI Corn BNP Paribas Enhanced ER 952,29 - 762,00 698,51 737,79 967,37 DCI Sugar BNP Paribas Enhanced ER 522,34 - 832,93 1052,54 1106,97 926,21 Tasso annuo fisso lordo 5,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Peggior performance -20% -27% -23% 2% 50% x Peggior performance -10,00% -13,50% -11,50% 1,00% Min (10,50; 7,50%+ 50% x Peggior performance) -2,50% -6,00% -4,00% 8,50% Tasso Interessi Variabili 0,00% 0,00% 0,00% 8,50% Tasso d'interesse annuo Complessivo Lordo 5,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8,50% Tasso d'interesse annuo Complessivo Netto 4,375% 0,00% 0,00% 0,00% 7,438% Considerando un prezzo di emissione del 100%, l'Obbligazione avrebbe presentato, in regime di capitalizzazione composta, un tasso di rendimento effettivo annuo lordo del 2,662% e netto del 2,333%. Il rendimento effettivo annuo lordo a scadenza del BTP 5,00% 15/10/2007 codice ISIN IT0003271019 in data 01 ottobre 2002 era pari a 3,848% e il rendimento effettivo annuo netto è pari a 3,232% (considerando un' aliquota fiscale del 12,50%). Di seguito si riporta l'andamento grafico degli Indici delle Materie Prime Agricole a partire dall'ottobre 2002 e fino a ottobre 2007 (fonte Bloomberg).
SIMULAZIONE RETROSPETTIVA. Si avverte l’investitore che gli ’andamenti storici dell’Indice e delle Azioni utilizzati per la seguente simulazione non è necessariamente indicativo del futuro andamento del medesimo. L’andamento storico che segue deve essere pertanto inteso come meramente 1 Si considera un’aliquota fiscale del [•]% esemplificativo e non costituisce una garanzia di ottenimento dello stesso livello di rendimento. [Inserire una simulazione che esemplifichi il rendimento dell’Obbligazione calcolato sulla base dell’andamento storico dell’Indice di Riferimento, ipotizzando che il titolo abbia una durata almeno pari a quella del Prestito].
SIMULAZIONE RETROSPETTIVA. Si avverte l'investitore che l'andamento/gli andamenti storico/i del/degli Indice/i Materia/e Prima/e Agricola/e, utilizzato/i per la seguente simulazione, non è/sono necessariamente indicativo/vi del futuro andamento dello/gli stesso/i. L'andamento storico che segue deve essere pertanto inteso come meramente esemplificativo e non costituisce una garanzia di ottenimento dello stesso livello di rendimento. [Inserire una simulazione che esemplifichi il rendimento di una Obbligazione calcolato sulla base dell'andamento storico dell'/gli Indice/i, ipotizzando che tale Obbligazione abbia una durata almeno pari a quella del Prestito]. [Inserire un confronto con un BTP emesso in pari data e di medesima durata del Prestito]. [Inserire grafico relativo all'andamento storico dell'/gli Indice/i per un numero di anni almeno pari a quella del Prestito] Si avverte sin d'ora che l'andamento/gli andamenti storico/i del/degli Indice/i Materia/e Prima/e Agricola/e non è/sono necessariamente indicativo/vi del futuro andamento dello/gli stesso/i. La simulazione retrospettiva sopraindicata ha, pertanto, un valore meramente esemplificativo e non deve considerata come una garanzia di ottenimento dello stesso livello di riferimento.
SIMULAZIONE RETROSPETTIVA. A mero titolo esemplificativo si riporta una simulazione retrospettiva che rappresenta il rendimento lordo e netto che l’obbligazione avrebbe avuto qualora fosse stata emessa in data 31/12/2002 con durata 6 anni. Valore Nominale 1.000 Data godimento 31/12/2002 Data scadenza 31/12/2008 Durata 6 anni Parametro di indicizzazione Euribor/365 a 3 mesi Prezzo di emissione 100 Frequenza cedola Trimestrale Tasso 1° cedola 6% lordo annuo Tasso cedola Euribor/365 a 3 mesi + spread Spread 130 bp Data di rilevazione parametro di indicizzazione 4 gg lavorativi antecedenti la data di godimento della cedola di riferimento. Convenzioni calcolo rateo ACT/ACT Oneri di collocamento e/o di sottoscrizione Nessuno Rimborso Piano di Ammortamento in cinque rate costanti a partire dal 31/12/2004 Rimborso anticipato No Eventuali garanzie Nessuna Commissioni di collocamento Nessuna Sulla base di tali caratteristiche il titolo avrebbe avuto un rendimento effettivo lordo a scadenza pari al 4.12% e pari al 3.60% al netto della ritenuta fiscale del 12,50%. Data di pagamento Euribor 3mesi Tasso cedolare lordo annuo Cedola lorda per ogni 1.000€ Cedola netta per ogni 1.000€ Quota capitale rimborsata su 1.000€ 31/03/2003 6.000% 15.00€ 13.13€ 30/06/2003 2.560% 3.860% 9.65€ 8.44€ 30/09/2003 2.168% 3.468% 8.67€ 7.59€ 31/12/2003 2.160% 3.460% 8.65€ 7.57€ 31/03/2004 2.172% 3.472% 8.68€ 7.60€ 30/06/2004 1.992% 3.292% 8.23€ 7.20€ 30/09/2004 2.148% 3.448% 8.62€ 7.54€ 31/12/2004 2.144% 3.444% 8.61€ 7.53€ 200€ 31/03/2005 2.208% 3.508% 7.02€ 6.14€ 30/06/2005 2.172% 3.472% 6.94€ 6.08€ 30/09/2005 2.132% 3.432% 6.86€ 6.01€ 31/12/2005 2.168% 3.468% 6.94€ 6.07€ 200€ 31/03/2006 2.524% 3.824% 5.74€ 5.02€ 30/06/2006 2.780% 4.080% 6.12€ 5.36€ 30/09/2006 3.040% 4.340% 6.51€ 5.70€ 31/12/2006 3.412% 4.712% 7.07€ 6.18€ 200€ 31/03/2007 3.772% 5.072% 5.07€ 4.44€ 30/06/2007 3.960% 5.260% 5.26€ 4.60€ 30/09/2007 4.220% 5.520% 5.52€ 4.83€ 31/12/2007 4.792% 6.092% 6.09€ 5.33€ 200€ 31/03/2008 4.828% 6.128% 3.06€ 2.68€ 30/06/2008 4.792% 6.092% 3.05€ 2.67€ 30/09/2008 5.024% 6.324% 3.16€ 2.77€ 31/12/2008 5.212% 6.512% 3.26€ 2.85€ 200€

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  • Permessi retribuiti 1. A domanda del dipendente sono concessi permessi retribuiti per i seguenti casi da documentare debitamente: - partecipazione a concorsi, procedure selettive o comparative, anche di mobilità, o esami, procedure selettive per i passaggi tra le aree, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove: giorni otto all'anno; - lutto per il coniuge, per i parenti entro il secondo grado e gli affini entro il primo grado o il convivente ai sensi dell’art. 1, commi 36 e 50 della L. n. 76/2016: giorni tre per evento da fruire entro 7 giorni lavorativi dal decesso, ovvero in caso di motivate esigenze, entro il mese successivo a quello del decesso. 2. Il dipendente ha altresì diritto ad un permesso di 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio la cui fruizione deve iniziare entro 45 giorni dalla data in cui è stato contratto il matrimonio. Nel caso di eventi imprevisti che rendano oggettivamente impossibile la fruizione del permesso entro tale termine, il dirigente, compatibilmente con le esigenze di servizio, potrà concordare con il dipendente un ulteriore periodo per il godimento dello stesso. 3. I permessi dei commi 1 e 2 non riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell'anzianità di servizio. 4. Durante i predetti permessi al dipendente spetta l'intera retribuzione, ivi compresa la retribuzione di posizione prevista per gli incarichi di EQ, le indennità per specifiche responsabilità e l’indennità di funzione di cui all’art. 80, comma 2, rispettivamente, lett. e) ed f), esclusi i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario nonché le indennità che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa. 5. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 31 del CCNL del 21.05.2018.

  • Struttura della retribuzione La struttura della retribuzione si compone delle seguenti voci:

  • Corresponsione della retribuzione La retribuzione deve essere corrisposta alla lavoratrice e al lavoratore in una data stabilita non oltre il 20° giorno successivo alla fine di ciascun mese. Il pagamento della retribuzione deve essere effettuato a mezzo di busta paga in cui devono essere distintamente specificati la ragione sociale della società, il nome e la qualifica della lavoratrice e del lavoratore, il periodo di paga cui la retribuzione si riferisce, l'importo dei singoli elementi che concorrono a formarla (salario o stipendio scatti di anzianità maturati, indennità di contingenza, ecc. ) e l'elencazione delle trattenute di legge e di contratto. Qualsiasi reclamo sulla rispondenza della somma pagata con quella indicata nella busta paga deve essere fatto all'atto del pagamento.

  • Modalità di aggiudicazione della gara La modalità di aggiudicazione della RdO è al prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 c.4 del Codice in quanto acquisto di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 del Codice con caratteristiche standardizzate le cui condizioni sono definite dal mercato. Nel caso di parità in graduatoria tra le offerte ricevute, si applica l’articolo 18, comma 5, del D.M. 28 ottobre 1985 il quale prevede che “In caso di offerta di uguale importo, vengono svolti esperimenti di miglioria (...) in sede di valutazione delle offerte (...)”. Si procede quindi al rilancio della RDO con i soggetti che hanno presentato le migliori offerte. I prezzi di aggiudicazione ed i prodotti aggiudicati (tipo, marca, etc.) rimarranno fissi per tutto il periodo della fornitura. È facoltà della Stazione appaltante procedere all’affidamento anche in caso di una sola offerta valida ovvero di non affidare affatto in caso in cui siano ravvisate insufficienti condizioni di praticabilità del progetto o l’offerta economica non sia ritenuta congrua. In caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale relativa alla documentazione richiesta tramite la piattaforma MEPA per la partecipazione alla gara si applica la procedura prevista dall’art.83 c.9 del Codice.

  • Retribuzione 1) Lavoratori a tempo indeterminato. a) retribuzione nazionale conglobata mensile, distinta per livello; b) stipendio o salario di II° livello contrattuale. Agli effetti del computo dei vari istituti economici contrattuali la quota di retribuzione giornaliera si ottiene dividendo quella mensile per 26, mentre la quota di retribuzione oraria si ottiene dividendo l’importo mensile per 169. Il calcolo degli istituti economici contrattuali, quali, ad esempio, le mensilità aggiuntive, il lavoro straordinario, etc., si dovrà effettuare su- gli elementi della retribuzione indicati al 1° comma del presente artico- lo. I lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato sono retri- buiti con paga mensile per tutta la durata del rapporto con esclusione delle sole giornate non lavorate per assenze volontarie, malattia, od infortunio e ove previsto per le giornate di sospensione per le quali è stato richiesto ed ottenuto dal datore di lavoro l’intervento della cassa integrazione salariale. 2) Lavoratori a tempo determinato a) retribuzione nazionale conglobata giornaliera, ottenuta dividendo quella mensile per 26, distinta per livello; b) stipendio o salario di II° livello contrattuale. All’operaio a tempo determinato compete inoltre una indennità (3° ele- mento) pari al corrispettivo in percentuale dei seguenti istituti riconosciuti ai lavoratori a tempo indeterminato. Tale percentuale è calcolata sugli elementi di cui alle lettere a) e b), del primo comma del punto 2 del presente articolo. All’operaio a tempo determinato compete il trattamento di fine rapporto per l’effettivo lavoro ordinario svolto, pari al 9% della retribuzione nazionale conglobata, del salario di II livello contrattuale, nonché per le ore di lavoro non ordinario, svolto a titolo non occasionale. Tale misura deve essere evidenziata nelle buste paga e corrisposta al lavo- ratore insieme alla retribuzione dell’ultimo periodo di paga. Il TFR non si calcola sul 3° elemento e la percentuale del 9% tiene conto della mancata suddivisione della retribuzione complessiva annua per il 13,5 nonché del diritto alla maturazione di quote di TFR anche per frazione di mese inferiori a 15 giorni.

  • Variazione del rischio Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto. Non comportano variazioni di rischio i mutamenti meramente episodici e transitori. Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all’aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio deve essere comunicato immediatamente, ovvero entro quindici giorni dall’intervenuta conoscenza, per iscritto alla Società. Il Contraente non è tenuto a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.

  • Contratto di sponsorizzazione La gestione della sponsorizzazione viene regolata mediante sottoscrizione di un apposito contratto nel quale sono, in particolare, stabiliti: - Il diritto dello sponsor alla utilizzazione dello spazio pubblicitario; - La durata del contratto di sponsorizzazione; - Gli obblighi assunti a carico dello sponsor; - Le clausole di tutela rispetto alle eventuali inadempienze. Con il contratto di sponsorizzazione viene anche autorizzata la utilizzazione degli spazi pubblicitari espressamente indicato nel progetto.

  • CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice. La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi: PUNTEGGIO MASSIMO

  • Permessi non retribuiti Purché siano garantite le esigenze di servizio, previa verifica con le Rappresentanze sindacali di cui all’art.77, i lavoratori potranno richiedere di essere posti in permesso senza assegni, con diritto al mantenimento del posto di lavoro: a. al fine di partecipare ai corsi di qualificazione, aggiornamento e specializzazione professionale attinenti al servizio. Ove la struttura sanitaria, per sua necessità, invii il proprio personale a corsi come sopra previsti, i permessi saranno retribuiti. Dovranno peraltro essere presentati i risultati degli esami e le dichiarazioni attestanti la frequenza ai corsi; b. in caso di comprovata e documentata esigenza di prolungata assistenza per malattia di familiari (figli, coniuge, convivente risultante dallo stato di famiglia, genitori) il dipendente può fruire di permesso, di norma non inferiore a quindici giorni e non superiore a sei mesi; c. in caso di attività di volontariato o partecipazione a programmi sanitari nei paesi in via di sviluppo, il dipendente può fruire di permesso ai sensi della Legge 26 febbraio 1987, n.49; d. per la durata di due anni e per una sola volta nell’arco della vita lavorativa, per i gravi e documentati motivi individuati - ai sensi dell’art.4, commi 2 e 4, della legge n.53/2000 – dal Regolamento interministeriale del 21 luglio 2000, n.278 pubblicato sulla G.U. 11/10/2000, Serie Generale n.238. Tale aspettativa può essere fruita anche frazionatamente e può essere cumulata con i permessi di cui al punto b) se utilizzata allo stesso titolo; e. nei casi previsti dall’art.27, comma 2, del DLgs n.151/2001 (congedo per affidamenti preadottivi internazionali); f. il datore di lavoro è tenuto a esonerare dal servizio i propri dipendenti che richiedano di partecipare su base volontaria ad addestramento o ad operazioni di protezione civile acquisendo – ad operazione conclusa – la certificazione prefettizia di avvenuta effettiva prestazione da parte del dipendente; g. il lavoratore può richiedere i permessi ai sensi degli artt.5 e 6 della Legge n.53/2000

  • METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula: Ci = (Ra/Rmax)α Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo; Ra = ribasso dell’offerta del concorrente i-esimo; Rmax = ribasso dell’offerta più conveniente.