Common use of SOCCORSO ISTRUTTORIO Clause in Contracts

SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D. lgs. 50/2016, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita in misura pari all’uno per mille dell’importo a base di gara e comunque non superiore a 5.000 euro. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. Si applicano – in via transitoria – anche le disposizioni contenute nella determinazione A.N.A.C. n. 1/2015.

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Samples: Service Agreement

SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai sensi dell’artdell'art. 83, 83 comma 9, 9 del D. lgsD.Lgs. 50/2016, le carenze nei casi di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, la mancanza, l'incompletezza incompletezza e ogni altra irregolarità formale essenziale degli elementi e della documentazione richiesta ai sensi del documento di presente paragrafo, l’Autorità che presiede la gara unico europeo, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita in misura pari all’uno per mille dell’importo provvederà a base sospendere la seduta di gara e comunque non superiore a 5.000 euro. In tal casodisporre che venga richiesto, la stazione appaltante assegna al concorrente un termineall'operatore economico, mediante sistema SAP – SRM ovvero a mezzo PEC o fax, nel termine perentorio non superiore a dieci giornigiorni dalla nota di richiesta, perché siano resePENA L’ESCLUSIONE dalla gara, integrate la presentazione, l’integrazione o regolarizzate le la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. - mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione del D.G.U.E. da parte dell'impresa ausiliaria; - mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione del contratto di avvalimento; - incompletezza o refusi materiali nella documentazione presentata, tali da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzionenon consentire di accertare con esito positivo l’assolvimento di quanto richiesto dal bando, a pena di esclusionetenuto conto dell’intera documentazione presentata dall'operatore economico. La sanzione è dovuta esclusivamente Si procederà ad ESCLUDERE l'operatore economico nel caso in caso di regolarizzazione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, cui si accerti che il contratto d’avvalimento sia stato costituito oltre la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso scadenza del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessapresentazione delle offerte. Si applicano – in via transitoria – anche precisa che ai sensi dell'art. 89 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 1 del D.m. 10 novembre 2016 n. 248 per le disposizioni contenute opere rientranti nella determinazione A.N.A.C. n. 1/2015categoria OG11, NON E’ AMMESSO L'AVVALIMENTO.

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Samples: Bando Di Gara Telematica

SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai sensi dell’art. 83, comma 9, c. 9 del D. lgsD.Lgs. 50/2016n. 50/16, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorioSOCCORSO ISTRUTTORIO. In particolare, particolare la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive richieste ai fini del documento di gara unico europeopossesso della comprova dei requisiti, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed all’offerta economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita in misura pari all’uno per mille dell’importo a base di gara e comunque non superiore a 5.000 euro. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, cui sopra il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. Si applicano – La ditta è pertanto esclusa nel caso in via transitoria – anche cui: ⮚ non abbia reso, regolarizzato o integrato la documentazione essenziale di gara ai sensi di quanto disposto dall’art. 83 c. 9 del D.Lgs. 50/16; Le autocertificazioni, le disposizioni contenute nella determinazione A.N.A.C. n. 1/2015certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere redatti rigorosamente in lingua italiana o corredati di traduzione certificata, conforme al testo originale, dalla competente rappresentanza diplomatica, consolare o da un traduttore ufficiale: la mancata redazione in lingua italiana comporta l’esclusione immediata dalla gara.

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Samples: Disciplinary Procedure for Open Procedure Contract

SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai sensi dell’art. 83Il Decreto Correttivo modifica l’istituto del soccorso istruttorio17 agendo su due aspetti essenziali della relativa disciplina, comma 9attraverso: (i) la soppressione di ogni onere economico per la regolarizzazione della documentazione, disposta in accoglimento di un’indicazione già formulata dal Consiglio di Stato nel parere sullo schema del D. lgs. 50/2016, Codice; (ii) l’eliminazione dell’obbligo di sanare le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita in misura pari all’uno per mille dell’importo a base di gara e comunque non superiore a 5.000 euro. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di la mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali. La modifica apportata sotto il primo profilo risponde all’esigenza di rendere la disposizione del Codice coerente con quanto previsto dalla legge delega n. 11/2016. La precedente formulazione, assistita dalla previsione di una sanzione pecuniaria, era infatti apparsa viziata da eccesso di delega per contrasto con l’art. 1, lett. z), della legge n. 11/2016, che aveva delegato al Governo la stazione appaltante ne richiede comunque previsione di forme di “integrazione documentale non onerosa di qualsiasi elemento formale della domanda”, con ciò escludendo l’ipotesi del cd. soccorso istruttorio “a pagamento”. L’abolizione della sanzione pecuniaria si pone, altresì, in linea con l’orientamento giurisprudenziale maggioritario, che aveva sollevato dubbi in merito alla compatibilità con il diritto europeo dell’istituto del soccorso istruttorio a pagamento, tanto da rimettere la regolarizzazione con la procedura questione all’attenzione della Corte di cui al periodo precedenteGiustizia dell’Unione Europea18, ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. Si applicano – in via transitoria – anche le disposizioni contenute nella determinazione A.N.A.C. n. 1/2015sarà quindi chiamata a breve a pronunciarsi sul tema.

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Samples: Decreto Correttivo Al Codice Dei Contratti Pubblici

SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai sensi dell’art. 8323 della LP 2/2016, comma 9, del D. lgs. 50/2016, le carenze nei casi di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, la mancanza, l'incompletezza incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni richieste ai sensi del documento di gara unico europeopresente paragrafo, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economical’Amministrazione provvederà a richiedere, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamentoa mezzo PEC, in favore della stazione appaltanteall’operatore economico, della sanzione pecuniaria stabilita in misura pari all’uno per mille dell’importo a base di gara e comunque non superiore a 5.000 euro. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, nel termine perentorio non superiore a dieci giornigiorni dalla nota di richiesta, perché siano resePENA L’ESCLUSIONE dalla gara, integrate la presentazione, l’integrazione o regolarizzate le la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena . • mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione dell’istanza di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza partecipazione e/o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura del DGUE di cui al periodo precedentepresente paragrafo da parte dei soggetti tenuti a renderli; • incompletezza o refusi materiali nell’istanza di partecipazione e/o nel DGUE, ma tali da non applica alcuna sanzioneconsentire di accertare con esito positivo il possesso del requisito ovvero l’assolvimento di quanto richiesto dal bando, tenuto conto dell’intera documentazione presentata dall’operatore economico. È in facoltà dell’operatore economico produrre, in sostituzione di una o più delle parti delle dichiarazioni contenute nel DGUE, la documentazione atta a comprovare i fatti dichiarati. In caso di inutile decorso del termine consorzio ex art. 2602 c.c. e di regolarizzazioneG.E.I.E., il concorrente è escluso dalla garaconsorzio ex art. Costituiscono irregolarità essenziali 2602 c.c. e tutti gli operatori economici consorziati, il G.E.I.E. e tutti gli operatori economici facenti parte del G.E.I.E. dovranno, tramite il proprio legale rappresentante, rendere e sottoscrivere il DGUE. Nel caso di Gruppo europeo di interesse economico (G.E.I.E.) non sanabili ancora costituito le carenze dichiarazioni contenute nel DGUE devono avere contenuto analogo a quello previsto per i raggruppamenti temporanei. In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.lgs. 50/2016 , essi dovranno rendere e sottoscrivere l’istanza di partecipazione e il DGUE. Inoltre gli operatori economici consorziati per conto dei quali il consorzio partecipa dovranno rendere e sottoscrivere il Documento di gara unico europeo, compilandolo limitatamente alla parte III, capo C, attestante l’assenza di motivi di esclusione di cui all’art. 24 della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessaL.p. 2/2016. Si applicano – rammenta che, ai sensi dell’art. 48 comma 4 del d.lgs. 50/2016, in via transitoria – anche caso di Raggruppamento temporaneo costituendo, nell’istanza di partecipazione devono essere specificate le disposizioni contenute nella determinazione A.N.A.C. n. 1/2015parti delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. Ai sensi dell’art. 45 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, per la partecipazione ai raggruppamenti non viene richiesto di assumere una forma giuridica specifica. In caso di aggiudicazione, l’Amministrazione richiederà la documentazione comprovante la costituzione del raggruppamento temporaneo ed il conferimento da parte delle mandanti alla capogruppo del mandato collettivo speciale con rappresentanza e della relativa procura. Nel caso vengano prodotti il mandato collettivo speciale con rappresentanza e la relativa procura unitamente alla documentazione per la partecipazione, l’istanza di partecipazione potrà essere sottoscritta dalla sola capogruppo in nome e per conto proprio e delle mandanti. Qualora l’atto costitutivo del raggruppamento non contenga le clausole sopra riprodotte o contenga indicazioni difformi, il raggruppamento medesimo può essere ammesso alla gara, a condizione che tutti gli operatori economici componenti lo stesso abbiano reso la dichiarazione contenente l’impegno ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di appalti di servizi con riguardo alle associazioni temporanee.

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Samples: Concession Agreement

SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai sensi dell’art.83 comma 9 del D.Lgs.50/2016 e dell’art. 8323 della L.P. 2/2016, comma 9, del D. lgs. 50/2016, le carenze nei casi di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, la mancanza, l'incompletezza incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni richieste ai sensi del documento di presente paragrafo, l’Autorità che presiede la gara unico europeo, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita in misura pari all’uno per mille dell’importo provvederà a base sospendere la seduta di gara e comunque non superiore a 5.000 euro. In tal casodisporre che venga richiesto, la stazione appaltante assegna a mezzo PEC ovvero posta o telefax, al concorrente un termineconcorrente, nel termine perentorio non superiore a dieci giornigiorni dalla nota di richiesta, perché siano resePENA L’ESCLUSIONE dalla gara, integrate la presentazione, l’integrazione o regolarizzate le la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento . − mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione dell’istanza di partecipazione e/o della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura eventuale dichiarazione di cui al periodo precedentepresente paragrafo da parte dei soggetti tenuti a renderli; − incompletezza o refusi materiali nell'istanza di partecipazione e/o nella eventuale dichiarazione, ma tali da non applica alcuna sanzioneconsentire di accertare con esito positivo il possesso del requisito ovvero l’assolvimento di quanto richiesto dalla lettera invito e/o dall’avviso esplorativo, tenuto conto dell’intera documentazione presentata dal concorrente. Ai sensi dell’art. 45, comma 3 del D.lgs. 50/2016 per la presentazione dell’offerta, ai raggruppamenti non viene richiesto di assumere una forma giuridica specifica. In caso di inutile decorso aggiudicazione, l’Amministrazione richiederà la documentazione comprovante la costituzione del termine raggruppamento temporaneo ed il conferimento da parte delle mandanti alla capogruppo del mandato collettivo speciale con rappresentanza e della relativa procura. Nel caso vengano prodotti il mandato collettivo speciale con rappresentanza e la relativa procura unitamente alla documentazione per la partecipazione, l’istanza di regolarizzazionepartecipazione, l’offerta tecnica e quella economica potranno essere sottoscritte dalla sola capogruppo in nome e per conto proprio e delle mandanti. Qualora l’atto costitutivo del raggruppamento non contenga le clausole sopra riprodotte o contenga indicazioni difformi, il concorrente è escluso dalla raggruppamento medesimo può essere ammesso alla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili , a condizione che tutte le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. Si applicano – imprese componenti lo stesso abbiano reso la dichiarazione contenente l’impegno ad uniformarsi alla disciplina vigente in via transitoria – anche le disposizioni contenute nella determinazione A.N.A.C. n. 1/2015materia di appalti di servizi con riguardo alle associazioni temporanee.

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Samples: Invito a Trattativa Privata

SOCCORSO ISTRUTTORIO. Con riferimento specifico alla procedura in oggetto, si ritiene opportuno precisare che in tutti i casi di mancanze, incompletezze o irregolarità relative ad elementi e dichiarazioni essenziali, si consentirà alla Ditta concorrente, ai sensi dell’art. 38, comma 2-bis e dell’art. 46, comma 1-ter del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., la regolarizzazione entro il termine perentorio di 10 giorni, previo pagamento di una sanzione pecuniaria determinata, sin d’ora, pari al 1 per mille del valore complessivo di gara per il quale l’operatore partecipa. 1. mancata sottoscrizione dell’offerta economica da parte del titolare o del legale rappresentante dell’impresa o di altro soggetto munito di poteri di rappresentanza, nonché la presentazione di offerte economiche alternative, di offerte parziali e/o di offerte condizionate; 2. mancato possesso al momento del termine di scadenza dell’offerta di uno dei requisiti di ordine morale e/o di idoneità professionale di cui agli articoli 38 e 39 del D.Lgs 163/2006, nonché il mancato possesso della capacità tecnico-professionale con riferimento agli obblighi previsti dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 3. accertata presenza di personale che ha prestato negli ultimi tre anni attività lavorativa o professionale presso la ditta offerente e che è stato già dipendente della stazione appaltante con poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione della gara, ai sensi e per gli effetti dell’art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 s.m.i., come introdotto dall’art. 1 della Legge 6 novembre 2012, n. 190; 4. incompletezza o nuova mancanza delle dichiarazioni e/o elementi conseguenti all’attivazione del soccorso istruttorio (impossibilità di attivare un secondo livello istruttorio/una reiterazione del soccorso istruttorio); 5. incertezza assoluta sul contenuto e/o sulla provenienza dell’offerta, nell’ipotesi in cui tale incertezza non possa essere eliminata sulla base di elementi/documenti prodotti dall'Operatore Economico. Inoltre sono considerate non soggette a soccorso istruttorio e pertanto a pena di esclusione: 1. il mancato rispetto del termine perentorio di presentazione dell’offerta; 2. il mancato rispetto del termine di 10 giorni solari concesso per la regolarizzazione documentale conseguente all'attivazione del soccorso istruttorio; 3. il mancato pagamento della sanzione pecuniaria conseguente all'attivazione del soccorso istruttorio. • l’istanza di partecipazione e la sua corretta presentazione, qualora l’operatore economico non sia precisamente individuabile mediante gli altri documenti contenuti nella documentazione amministrativa; • la dichiarazione dei requisiti di ordine generale (art 38 del D.Lgs 163/2006), di idoneità professionale (art 39 del D.lgs 163/2006), e della capacità tecnico-professionale con riferimento agli obblighi previsti dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81; • la dichiarazione di aver preso visione e di accettare incondizionatamente tutte le norme e le condizioni contenute nel Disciplinare di gara, nel Capitolato speciale d’appalto e relativi allegati e di avere la piena conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi offerti e delle condizioni contrattuali che possono influire sull’appalto e di aver giudicato inoltre i prezzi remunerativi nel loro complesso; • la dichiarazione, ai sensi dell’art. 53 comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001 s.m.i., come introdotto dall’art. 1 della Legge 6 novembre 2012, n. 190, che negli ultimi tre anni non ha prestato attività lavorativa o professionale presso la propria ditta personale già dipendente della stazione appaltante, con poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa, nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione della gara; • la procura (ove il sottoscrittore dell'offerta e/o della istanza di partecipazione e/o delle altre dichiarazioni sia un procuratore); • il documento di identità a comprova delle dichiarazioni richieste. 1. dichiarazione delle posizione INPS, INAIL, nonché del CCNL applicato ai propri dipendenti; 2. dichiarazione degli estremi del decreto relativo all'ammissione al concordato con continuità aziendale; 3. dichiarazione degli indirizzi degli Enti territoriali competenti; 4. dichiarazione di avvalersi dell'istituto del subappalto; 5. dichiarazione che non esistono parti dell’Offerta Tecnica coperte da segreto tecnico/commerciale, per i quali è precluso l’accesso, ai sensi dell’art. 13 c. 5 lett. a) del D.lgs. 163/2006 e s.m.i..; 6. ogni altra dichiarazione / documento non qualificato quale essenziale / indispensabile. Tali documenti saranno richiesti solo in caso di aggiudicazione, mentre per le dichiarazioni di cui ai punti 4. e 5. la Stazione Appaltate considererà la loro mancanza quale volontà da parte dell'Operatore Economico di non avvalersi dell'istituto di subappalto e di non esistenza di segreti tecnici/commerciali. Ai sensi dell’art. 8346, comma 91-bis, del D. lgs. 50/2016, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso resta salva la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore facoltà della stazione appaltanteappaltante di rilevare, della sanzione pecuniaria stabilita in misura pari all’uno per mille dell’importo nel caso concreto, ulteriori circostanze che, inducendo a base ritenere violato il principio di gara segretezza delle offerte, comportino l’esclusione debitamente motivata del concorrente (a titolo esemplificativo e comunque non superiore a 5.000 euro. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto esaustivo: mancata separazione dell’offerta economica e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. Si applicano – in via transitoria – anche le disposizioni contenute nella determinazione A.N.A.C. n. 1/2015quella tecnica).

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Samples: Invito a Procedura Negoziata

SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai Per quanto concerne le disposizioni previste dall’art. 38, comma 2 bis, e dall’art. 46, comma 1-ter del D.Lgs. 12/04/2006, n.163, si precisa quanto segue. Non si potrà ricorrere al soccorso istruttorio e saranno pertanto escluse le offerte nelle seguenti ipotesi: - la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione, dell’offerta tecnica e dell’offerta economica; - l’incompletezza o incertezza dell’offerta economica; - in tutti i casi di violazione delle cautele previste nei documenti di gara volte ad assicurare l’integrità dei plichi contenenti l’offerta al fine del rispetto del principio di segretezza ed immodificabilità delle proposte contrattuali formulate, nonché volte ad assicurare il principio di parità di trattamento tra i concorrenti; - l’omesso versamento del contributo dovuto all’autorità ai sensi dell’art. 831, comma 9commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; può di contro essere sanato l’aver omesso di inserire la ricevuta di pagamento o l'aver effettuato il pagamento con modalità diverse da quelle impartite dall’Autorità; - la mancata effettuazione del D. lgs. 50/2016, le carenze sopralluogo; diversamente la mancata o irregolare allegazione della dichiarazione di qualsiasi elemento formale della domanda possono avvenuto sopralluogo può essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttoriosanata. In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra tutti i casi di irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeodelle dichiarazioni sostitutive, sanate con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita in misura pari all’uno per mille dell’importo a base di gara e comunque non superiore a 5.000 euro. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazionesoccorso istruttorio, il concorrente è escluso dalla garasanzionato mediante pagamento in favore del Comune di Busseto di una sanzione pecuniaria pari a € 600,00. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze La Stazione Appaltante assegnerà al concorrente un termine di due giorni lavorativi per la regolarizzazione della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto e/o del soggetto responsabile della stessa. Si applicano – in via transitoria – anche le disposizioni contenute nella determinazione A.N.A.C. n. 1/2015delle dichiarazioni.

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Samples: Energy Service Contract

SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai sensi dell’art. 83, dell’articolo 83 comma 9, del D. lgsD.Lgs. 50/2016, le carenze prima di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura procedere all’esclusione per una delle cause di soccorso istruttorio. In particolarecui al precedente articolo 6.2.3, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga Stazione appaltante: a) assegna all’offerente il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita in misura pari all’uno per mille dell’importo a base di gara e comunque termine perentorio non superiore a 5.000 euro. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci 10 (dieci) giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere; b) l’offerente deve integrare, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento completare, regolarizzare quanto richiesto dalla Stazione appaltante, con uno dei mezzi ammessi dalla Stazione appaltante per la presentazione delle offerte e della sanzionedocumentazione, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente indicati nella richiesta; c) in caso di regolarizzazione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedenteex art 83 comma 9 sesto periodo, ma del D.Lgs. 50/2016 non applica alcuna sanzione. In è possibile attivare l’istituto del soccorso istruttorio. d) in caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente concorrente, ai sensi dell’art 83, comma 9 quinto periodo, del D.Lgs. 50/2016, è escluso dalla gara; e) Si precisa che come indicato dall’art 83, comma 9 secondo periodo, del X.Xxx. Costituiscono irregolarità 50/2016 il soccorso istruttorio non è applicabile alle carenze relative all’offerta tecnica ed economica. Ai fini dell’applicazione dell’art. 83 co. 9 del D.Lgs. n. 50/2016 sono individuati come dichiarazioni essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del quelle sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, anche di soggetti terzi, relative ai requisiti di partecipazione e come elementi essenziali quelli individuati nel presente disciplinare con la dicitura “a pena d’esclusione”, con eccezione di quelli afferenti all’offerta. In ogni caso il mancato, inesatto o tardivo adempimento all’eventuale richiesta dell’Amministrazione aggiudicatrice di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto o del soggetto responsabile della stessa. Si applicano – in via transitoria – anche le disposizioni contenute nella determinazione A.N.A.C. n. 1/2015dei documenti e delle dichiarazioni presentate, costituisce causa di esclusione.

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Samples: Disciplinary Regulations for Tender

SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D. lgsD.lgs. 50/2016, le carenze n. 50/2016 in caso di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, la mancanza, l'incompletezza incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeoDGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed all’offerta economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita in misura pari all’uno per mille dell’importo a base l’Azienda Ospedaliera S. Xxxxx di gara e comunque non superiore a 5.000 euro. In tal caso, la stazione appaltante Terni assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non sanabili le carenze successiva al termine di scadenza della documentazione che presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.). Non è sanabile ­ e quindi è causa di esclusione ­ la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non consentono l'individuazione legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante. NOTA BENE: l'istituto del contenuto o soccorso istruttorio non può essere utilizzato per l'acquisizione, in gara, di un requisito di partecipazione mancante alla scadenza del soggetto responsabile termine di presentazione dell'offerta. Pertanto, sarà disposta l'esclusione del concorrente che, entro il termine perentorio per la presentazione dell'offerta, non possieda i requisiti richiesti per la partecipazione alla gara. Se l'esclusione dipende da una carenza del requisito dichiarato si procederà all'incameramento della stessa. Si applicano – in via transitoria – anche le disposizioni contenute nella determinazione A.N.A.C. n. 1/2015cauzione provvisoria.

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Samples: Contract for Construction Works

SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai Si specifica, ai sensi dell’art. 83dell’art.83, comma 9, del D. lgs. 50/2016D.Lgs.50/2016, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda che carenze, incompletezza e ogni irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE possono essere sanate attraverso la procedura di del “soccorso istruttorio. In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo, con ad esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed riguardanti l’offerta economica, obbliga . In tal caso il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della è obbligato a pagare la sanzione pecuniaria stabilita in nel presente disciplinare di gara nella misura pari all’uno minima dell’uno per mille dell’importo a base di gara e comunque non superiore a 5.000 eurogara, ossia pari ad € 2.666,58 (duemilaseicentosessantasei/58). In tal caso, la stazione appaltante assegna al Al concorrente verrà assegnato un termine, non superiore a dieci 10 (dieci) giorni, perché siano affinché vengano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendereessenziali, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto all’attestazione di avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La Si precisa che la sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. Nei casi In caso di irregolarità formali, formali ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante essenziali ne richiede comunque viene chiesta la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non si applica alcuna la sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso La mancata o tardiva regolarizzazione comporta l’esclusione dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione documentali che non consentono l'individuazione l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. Si applicano – in via transitoria – anche le disposizioni contenute nella determinazione A.N.A.C. n. 1/2015.

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Samples: Concession Agreement

SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai sensi dell’art18.1. 83, comma 9, del D. lgs. 50/2016, le Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi di carattere amministrativo, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorioistruttorio di cui all’art. In particolare83, comma 9 del D. Lgs. 50/2016. 18.2. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. Nello specifico valgono le seguenti regole: 18.3. Ai fini della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita in misura pari all’uno per mille dell’importo a base di gara e comunque non superiore a 5.000 euro. In tal caso, sanatoria la stazione appaltante per il tramite del proprio organo interno, competente per questa fase, assegna al concorrente un termine, congruo termine - non superiore a dieci giorni, giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone indicando 18.4. Ove il contenuto e i soggetti che le devono rendereconcorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzionela stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione. 18.5. In caso di inutile decorso del termine termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. 18.6. Al di regolarizzazionefuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, il concorrente comma 9, del D. Lgs. 50/2016 è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze facoltà della documentazione che non consentono l'individuazione del stazione appaltante, invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto o del soggetto responsabile della stessa. Si applicano – in via transitoria – anche le disposizioni contenute nella determinazione A.N.A.C. n. 1/2015dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

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Samples: Disciplinary Regulations for Tender

SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai sensi dell’art. 83La stazione appaltante può richiedere tramite EmPULIA, comma 9, del D. lgs. 50/2016, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolaread ogni fornitore che partecipa alla gara, la mancanzadocumentazione integrativa che riterrà opportuna, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e cliccando sul corrispondente link “COMUNICAZIONE INTEGRATIVA”. I fornitori interessati dalla richiesta di integrazione documentale saranno preventivamente informati della stessa a mezzo PEC, trasmessa dalla piattaforma all’indirizzo del documento legale rappresentate del fornitore, da quest’ultimo fornito in sede di gara unico europeo, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della registrazione alla piattaforma; L’operatore economico potrà rispondere tramite portale (entro la scadenza dei termini indicati dalla stazione appaltante), alla richiesta di integrazione, anche con eventuale allegazione documentale, utilizzando il tasto “Crea risposta”; Scaduti i termini per la presentazione della sanzione pecuniaria stabilita risposta, il tasto “Crea Riposta” verrà disabilito dal sistema e l’operatore economico non potrà più rispondere alla richiesta di integrazione. Ogni diversa richiesta di integrazione documentale potrà essere trasmessa anche tramite la funzione di “COMUNICAZIONE GENERICA”: in misura pari all’uno tale ipotesi, l’operatore economico, seguendo lo stesso procedimento descritto per mille dell’importo a la “Comunicazione Integrativa”, potrà ricevere comunicazioni, rispondere ed inviare documentazione aggiuntiva, tramite la funzione “Aggiungi allegato”. Le suddette dichiarazioni di partecipazione alla gara, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.n°445/2000 e s.m.i. (preferibilmente sulla base di gara e comunque non superiore a 5.000 euro. In tal casoapposito modello), la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzioneessere sottoscritte con firma digitale, a pena di esclusione, da soggetto autorizzato ad impegnare il concorrente, munito di legale rappresentanza o di relativa procura; in tal caso il concorrente dovrà allegare alla documentazione di gara l’originale o la copia della relativa procura, redatta secondo una delle due modalità alternative descritte al precedente Capo 2. La sanzione lettera d). Alla dichiarazione non è dovuta esclusivamente in caso necessario che sia allegata una fotocopia di regolarizzazione. Nei casi un documento di irregolarità formaliriconoscimento, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura ai sensi del combinato disposto di cui al periodo precedenteall’art. 65, ma comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 82/2005 e art. 77, comma 6, lett. b) del D. Lgs. n. 163/2006. L’utilizzo dei modelli allegati non applica alcuna sanzione. In caso è obbligatorio a pena di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso esclusione dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili , a condizione che siano ugualmente prodotte tutte le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. Si applicano – dichiarazioni richieste, rilasciate nelle forme previste dalle vigenti disposizioni richiamate nel suddetto modello e comunque dalla vigente normativa in via transitoria – anche le disposizioni contenute nella determinazione A.N.A.C. n. 1/2015materia.

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Samples: Accordo Quadro

SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai sensi dell’art1. 83, comma 9, del D. lgs. 50/2016, le Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorioistruttorio di cui al presente articolo. 2. In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento dei documenti di gara unico europeogara, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita in misura non inferiore a € 513,30 pari all’uno per mille dell’importo al 0,5% del valore della gara calcolato sull’importo posto a base di gara e comunque non superiore a 5.000 eurodal presente bando di gara, al netto dell’I.V.A.. 3. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusioneesclusione dalla gara. 4. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. 5. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedentecomma 3 del presente articolo, ma non applica alcuna sanzione. 6. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. 7. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. Si applicano – in via transitoria – anche le disposizioni contenute nella determinazione A.N.A.C. n. 1/2015.

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Samples: Bando Di Gara

SOCCORSO ISTRUTTORIO. 18.1 Ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D. lgsLgs. n. 50/2016, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, la mancanza, l'incompletezza l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento della domanda di gara unico europeopartecipazione, con esclusione di quelle afferenti all'offerta all’offerta tecnica ed economica, obbliga obbligano il concorrente Concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltanteStazione Appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita in misura pari all’uno per ad Euro 1.000,00 (mille dell’importo a base di gara euro e comunque non superiore a 5.000 euro. zero centesimi). 18.2 In tal caso, la stazione appaltante Stazione Appaltante assegna al concorrente Concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare . Le dichiarazioni integrativa devono essere presentate contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. . 18.3 Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante Stazione Appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica senza applicare alcuna sanzione. . 18.4 In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente Concorrente è escluso dalla gara. . 18.5 Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. Si applicano – in via transitoria – anche le disposizioni contenute nella determinazione A.N.A.C. n. 1/2015.

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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Farmaci E Servizi

SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai sensi A norma dell’art. 83, 83 comma 9, 9 del D. lgsd.lgs. 50/2016, le n.50/16: Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorioistruttorio di cui al comma 9 art. 83 del d.lgs. n.50/16. In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento dei documenti di gara unico europeogara, con esclusione l’esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita in misura pari all’uno per non inferiore ad all’1 x mille dell’importo a base del valore del lotto di gara e comunque non superiore a 5.000 eurointeresse. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. Si applicano – in via transitoria – anche le disposizioni contenute nella determinazione A.N.A.C. n. 1/2015.

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Samples: Servizio Di Ristorazione

SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D. lgsLgs. n. 50/2016, le carenze in caso di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, la mancanza, l'incompletezza incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento delle dichiarazioni sostitutive richiesti ai sensi della vigente legislazione e dagli atti di gara unico europeogara, con esclusione di quelle afferenti all'offerta all’offerta tecnica ed economica, obbliga il seggio di gara procederà ad azionare la procedura relativa al soccorso istruttorio, secondo quanto di seguito indicato: Casistiche del soccorso istruttorio: nel caso in cui sia ravvisata mancanza o incompletezza di dichiarazioni o loro elementi ricadenti nell’ambito degli articoli n. 80 e 83, del D. Lgs. 50/2016, il seggio di gara verificherà, preliminarmente e sostanzialmente, se si tratti di irregolarità non essenziali, ovvero se ciò attenga a dichiarazioni non indispensabili. X. Xxx il seggio di gara ravvisi che le irregolarità non siano essenziali, ovvero attinenti a dichiarazioni non indispensabili, l’A.O.R. ne richiederà la regolarizzazione, senza l’applicazione di alcuna sanzione. Rientrano in tali ipotesi, a titolo esemplificativo e non tassativo: - l’ipotesi di documento di identità del sottoscrittore scaduto, quando non ne sia in dubbio l’autenticità; - qualora il testo delle dichiarazioni sia oggettivamente ed agevolmente desumibile da altra parte della documentazione inviata, o, comunque, già formalmente noto all’Azienda appaltante o agevolmente desumibile da registri, elenchi ufficiali, siti internet istituzionali, nonché dichiarazioni relative a requisiti tecnici ed economici per la parte eccedente ai minimali richiesti; - i casi di mero errore materiale in trascrizione o compilazione di schemi di autodichiarazioni, o imprecisioni grammaticali, o altre incongruità meramente formali, qualora il contenuto possa essere, comunque, ritenuto inequivocabile. B. Nel caso, invece, il seggio di gara ravvisi una sostanziale mancanza, assoluta o parziale, di elementi documentali e dichiarazioni, ovvero loro incompletezza o irregolarità essenziale, il concorrente verrà invitato a integrare/regolarizzare la documentazione amministrativa presentata, indicando il contenuto e i soggetti che dovranno rendere le integrazioni dovute. Rientra in tale casistica: - ogni rilevante omissione di dichiarazioni o documenti richiesti, incluso il caso di mancata sottoscrizione dell’istanza di ammissione alla gara e delle autodichiarazioni da parte dei soggetti tenuti a renderli o mancata allegazione di copia del documento di identità a corredo di autodichiarazioni con effetti sostitutivi dei certificati; - ogni ipotesi di dichiarazione sostanzialmente carente o difforme da quanto richiesto da atti di gara o schemi di autocertificazioni predisposti dall’A.O.R., qualora il seggio di gara si trovi in una situazione di obiettiva ed assoluta incertezza circa il possesso dei requisiti richiesti o di altri elementi essenziali previsti dalla vigente normativa e dagli atti di gara. Termine per le integrazioni e sospensione della gara: nel caso ricorra il caso di cui al punto B), al concorrente sarà assegnato un termine non superiore a 10 giorni lavorativi a partire dalla data di ricezione di apposita comunicazione inviata a mezzo posta elettronica certificata, raccomandata AR o altro idoneo mezzo. Importi delle sanzioni pecuniarie: ove il seggio di gara ravvisi l’obiettiva necessità di richiedere le integrazioni di cui al punto B), il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, è obbligato a versare in favore della stazione appaltante, della appaltante la sanzione pecuniaria stabilita fissata in misura pari all’uno prestabilita nel seguente modo: ⮚ Uno per mille dell’importo del valore complessivo posto a base d‘asta, qualora il concorrente effettui versamento diretto a favore dell’A.O.R. entro il termine assegnato per la regolarizzazione, dandone avviso e fornendone idonea prova contestualmente alla presentazione dei documenti; ⮚ Uno per cento del valore complessivo di gara e comunque non superiore posto a 5.000 euro. In tal casobase d’asta e, la stazione appaltante assegna al concorrente un terminecomunque, non superiore a dieci giorniad € 5.000,00 qualora la Ditta non ottemperi al versamento entro il termine assegnato, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena mediante prelievo sulla cauzione provvisoria. Esclusione per mancata integrazione / insufficienza di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente integrazioni fornite: nel caso in caso di regolarizzazione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è a cui sia stata richiesta integrazione non ottemperi all’invio di documentazione entro il termine assegnato, verrà escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali ; analogamente si procederà qualora il seggio di gara accerti che l’integrazione pervenuta non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. Si applicano – in via transitoria – anche le disposizioni contenute nella determinazione A.N.A.C. n. 1/2015sia idonea od oggettivamente sufficiente all’effettiva dimostrazione dei requisiti richiesti.

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Samples: Contratto Di Prestazione Di Servizi

SOCCORSO ISTRUTTORIO. 11.1 Ai sensi dell’art. 83, 83 comma 9, 9 del D. lgsD.lgs. 50/2016, 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorioistruttorio di cui infra. In particolare, la mancanza, l'incompletezza l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeoeuropeo di cui all’articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta all’offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della di una sanzione pecuniaria stabilita in misura pari all’uno al UNO per mille dell’importo a base di gara e comunque non superiore a 5.000 euromille. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto l’avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. . 11.2 La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. . 11.3 Nei casi di irregolarità irregolarità. formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione. . 11.4 In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. Si applicano – in via transitoria – anche le disposizioni contenute nella determinazione A.N.A.C. n. 1/2015.

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Samples: Affidamento Della Gestione Complessiva Dei Nidi d'Infanzia E Delle Strutture Educative Per La Prima Infanzia

SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D. lgs. 50/2016, le carenze D.lgs n. 50/2016 in caso di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, la mancanza, l'incompletezza incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeoDGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta all’offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita in misura pari all’uno per mille dell’importo a base l’Azienda Ospedaliera S. Xxxxx di gara e comunque non superiore a 5.000 euro. In tal caso, la stazione appaltante Terni assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze Resta inteso che, per poter procedere alla regolarizzazione della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto cauzione provvisoria o del soggetto responsabile contributo di gara, tali documenti devono essere stati costituiti ed il versamento avvenuto entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte. Qualora la cauzione provvisoria non sia stata costituita ed il versamento non sia stato effettuato entro il suddetto termine, il concorrente è escluso dalla gara. N.B.: l'istituto del soccorso istruttorio non può essere utilizzato per l'acquisizione, in gara, di un requisito di partecipazione mancante alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta. Pertanto, sarà disposta l'esclusione del concorrente che, entro il termine perentorio per la presentazione dell'offerta, non possieda i requisiti richiesti per la partecipazione alla gara. Se l'esclusione dipende da una carenza del requisito dichiarato si procederà all'incameramento della stessa. Si applicano – in via transitoria – anche le disposizioni contenute nella determinazione A.N.A.C. n. 1/2015cauzione provvisoria.

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Samples: Accordo Di Programma Integrativo

SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D. lgs. 50/2016, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, la La mancanza, l'incompletezza l‘incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e elementi, delle dichiarazioni sostitutive potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83 co. 9 del documento di gara unico europeoCodice, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, dietro pagamento in favore della stazione appaltante, appaltante della sanzione pecuniaria stabilita in misura pari all’uno per mille dell’importo a base di gara e comunque non superiore a 5.000 eurodel valore stimato dell’appalto, comprensivo della proroga tecnica. In tal caso, la stazione appaltante assegna Ai fini della sanatoria si assegnerà al concorrente un terminetermine di (tre) giorni solari perché, non superiore a dieci giornipena di esclusione, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare rendere e perché sia presentato contestualmente al il documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono La stazione appaltante, parimenti ma senza applicazione della sanzione, assegnerà al concorrente un termine di 3 (tre) giorni solari per la regolarizzazione, a pena di esclusione, delle irregolarità essenziali formali, ovvero della mancanza o incompletezza di dichiarazioni non sanabili le essenziali. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Le carenze di qualsiasi elemento formale della documentazione domanda potranno essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente paragrafo. Il concorrente sarà invitato alla regolarizzazione mediante comunicazione inviata tramite il sistema MEPA ove saranno indicati i documenti da produrre, il contenuto e i soggetti che non consentono l'individuazione devono rendere eventuali dichiarazioni. Al fine del contenuto o computo del soggetto responsabile termine perentorio assegnato (tre giorni solari) farà fede la data della stessaricevuta di accettazione del sistema. Si applicano – in via transitoria – anche le disposizioni contenute nella determinazione A.N.A.C. n. 1/2015Concluso il sub-procedimento del soccorso istruttorio, sarà svolta mediante il sistema MEPA dalla piattaforma informatica del sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx una seconda seduta pubblica digitale per l’apertura delle offerte tecniche al fine del solo controllo documentale.

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Samples: Accordo Quadro Per Servizi Di Potature Delle Alberature Comunali

SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai sensi dell’art. 83, 83 comma 9, 9 del D. lgsD.Lgs. 50/2016, le carenze nei casi di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, la mancanza, l'incompletezza incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e o formale dell’istanza di partecipazione e/o del documento di gara unico europeo, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente l’Autorità che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita in misura pari all’uno per mille dell’importo presiede la gara provvederà a base sospendere la seduta di gara e comunque non superiore a 5.000 euro. In tal casodisporre che venga richiesto, la stazione appaltante assegna al concorrente un terminemediante sistema SAP – SRM ovvero a mezzo PEC o fax, all'operatore economico, nel termine perentorio non superiore a dieci giornigiorni dalla nota di richiesta, perché siano resePENA L’ESCLUSIONE dalla gara, integrate la presentazione, l’integrazione o regolarizzate le la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena . • mancata presentazione o mancata sottoscrizione dell'istanza di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura partecipazione di cui al periodo precedentepresente paragrafo da parte dei soggetti tenuti a renderla; • mancata presentazione o mancata sottoscrizione del DGUE di cui al presente paragrafo da parte dei soggetti tenuti a renderli; • incompletezza o refusi materiali nell'istanza di partecipazione e/o nel DGUE, ma tali da non applica alcuna sanzioneconsentire di accertare con esito positivo il possesso del requisito ovvero l’assolvimento di quanto richiesto dal bando, tenuto conto dell’intera documentazione presentata dall'operatore economico. È in facoltà dell'operatore economico produrre, in sostituzione di una o più delle parti delle dichiarazioni contenute nel DGUE, la documentazione atta a comprovare i fatti dichiarati. In caso di inutile decorso del termine consorzio ex art. 2602 c.c. e di regolarizzazioneG.E.I.E., il concorrente è escluso consorzio ex art. 2602 c.c. e tutte le imprese consorziate, il G.E.I.E. e tutte le imprese facenti parte del G.E.I.E. dovranno, tramite il proprio legale rappresentante, rendere e sottoscrivere il DGUE. Nel caso di Gruppo europeo di interesse economico (G.E.I.E.) non ancora costituito le dichiarazioni contenute nel DGUE devono avere contenuto analogo a quello previsto per i raggruppamenti temporanei. In caso di consorzi di cui all’art. 36, comma 1, lett. b) e c) della L.p. 26/93, essi dovranno rendere e sottoscrivere l'istanza di partecipazione e il DGUE. Inoltre le imprese consorziate per conto delle Si rammenta che, in caso di Raggruppamento temporaneo costituendo, nell'istanza di partecipazione devono essere specificate le parti delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati Ai sensi dell’art. 45 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, per la presentazione dell’offerta, ai raggruppamenti non viene richiesto di assumere una forma giuridica specifica. In caso di aggiudicazione, l’Amministrazione richiederà la documentazione comprovante la costituzione del raggruppamento temporaneo ed il conferimento da parte delle mandanti alla capogruppo del mandato collettivo speciale con rappresentanza e della relativa procura. Nel caso vengano prodotti il mandato collettivo speciale con rappresentanza e la relativa procura unitamente alla documentazione per la partecipazione, l'istanza di partecipazione, l’offerta tecnica e quella economica potranno essere sottoscritte dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. Si applicano – sola capogruppo in via transitoria – anche le disposizioni contenute nella determinazione A.N.A.C. n. 1/2015nome e per conto proprio e delle mandanti.

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Samples: Bando Di Gara