Somministrazione di lavoro. In applicazione di quanto disposto dagli articoli 20 e seguenti del d.lgs. n. 276 del 2003, il contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato può essere concluso per le attività previste dall’art. 1 del presente CCNL a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all’ordinaria attività dell’impresa agricola utilizzatrice. A titolo esemplificativo la somministrazione è ammessa nei seguenti casi: a) attuazione di adempimenti tecnici, contabili, amministrativi, commerciali, non ordinari o non prevedibili, cui non sia possibile far fronte con l’organico in servizio; b) esigenze di lavoro per la partecipazione a fiere, mostre e mercati finalizzati alla pubblicizzazione e la vendita dei prodotti aziendali; c) sostituzione di lavoratori temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni a loro assegnate ai sensi del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81; d) sostituzione di lavoratori assenti; e) esigenze non programmabili relative alla manutenzione straordinaria nonché al mantenimento e/o al ripristino della funzionalità e della sicurezza delle attrezzature e degli impianti aziendali; f) necessità non programmabili e/o non prevedibili di attività lavorative urgenti connesse ad andamenti climatici atipici e/o calamità, all’aumento temporaneo dell’attività e/o a commesse ed ordinativi straordinari, cui non sia possibile far fronte con i lavoratori in organico; g) impossibilità o indisponibilità all’assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di collocamento del centro per l’impiego competente; h) temporanea utilizzazione in mansioni e profili professionali non previsti dai normali assetti produttivi aziendali. Ad ogni azienda spettano comunque 2 (due) unità da utilizzare con contratto di somministrazione di lavoro con le modalità previste nel presente articolo. In aggiunta a tali unità il numero dei lavoratori somministrati che può essere utilizzato è pari al 15 per cento delle unità risultanti dal rapporto tra il totale delle giornate di lavoro rilevate in azienda nell’anno precedente e l’unità equivalente.3 Il numero dei prestatori di lavoro come sopra individuati, rappresenta la misura massima di lavoratori somministrati che possono essere utilizzati mediamente in ciascun trimestre dell’anno. Le frazioni di unità vanno arrotondate all’unità superiore. L’azienda che attiva il contratto di somministrazione di lavoro ne darà comunicazione, anche attraverso le Organizzazioni dei datori di lavoro, all’Osservatorio regionale entro i 10 giorni successivi. Le parti si attiveranno a livello locale nei confronti dei Servizi per l’impiego al fine di sollecitare l’adozione di politiche attive per favorire la predisposizione delle liste di cui alla lettera g) del secondo comma del presente articolo.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Somministrazione di lavoro. In applicazione di quanto disposto dagli articoli 20 e seguenti del d.lgs1. n. 276 del 2003, il contratto di La somministrazione di lavoro a tempo determinato può essere concluso per le attività previste dall’art. 1 del presente CCNL è consentita a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all’ordinaria attività dell’impresa agricola utilizzatrice. A titolo esemplificativo la somministrazione è ammessa nei seguenti casiquali:
a) attuazione per incrementi dell’attività produttiva, amministrativa, tecnica e commerciale di adempimenti tecnici, contabili, amministrativi, commerciali, non ordinari o non prevedibilinatura temporanea, cui non sia possibile far possa farsi fronte con l’organico in servizioil ricorso ai normali assetti produttivi aziendali;
b) esigenze per l’esecuzione di lavoro per la partecipazione a fiereun’opera, mostre di un servizio o di un appalto definiti o predeterminati nel tempo e mercati finalizzati alla pubblicizzazione e la vendita dei prodotti che non possano essere attuati ricorrendo ai normali assetti produttivi aziendali;
c) sostituzione per i casi previsti per l’assunzione a termine dall’art. 2 del presente contratto. In tali fattispecie la stipula dei contratti di lavoratori temporaneamente inidonei somministrazione di lavoro è subordinata alla preventiva verifica della disponibilità all’assunzione a svolgere le mansioni tempo determinato, nella stessa mansione, del personale di esazione che abbia prestato attività lavorativa con contratto a loro assegnate tempo determinato ai sensi del d.lgspunto 2 dell’art. 9 aprile 2008, n. 81;2 del presente contratto.
d) sostituzione di 2. La percentuale massima dei lavoratori assenti;
e) esigenze non programmabili relative alla manutenzione straordinaria nonché al mantenimento e/o al ripristino della funzionalità e della sicurezza delle attrezzature e degli impianti aziendali;
f) necessità non programmabili e/o non prevedibili di attività lavorative urgenti connesse ad andamenti climatici atipici e/o calamità, all’aumento temporaneo dell’attività e/o a commesse ed ordinativi straordinari, cui non sia possibile far fronte con i lavoratori in organico;
g) impossibilità o indisponibilità all’assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di collocamento del centro per l’impiego competente;
h) temporanea utilizzazione in mansioni e profili professionali non previsti dai normali assetti produttivi aziendali. Ad ogni azienda spettano comunque 2 (due) unità da utilizzare che possono essere utilizzati con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato non potrà superare, per ciascun trimestre, la media dell’8% dei lavoratori occupati a tempo indeterminato nell’impresa stessa, con le modalità previste nel presente articoloarrotondamento all’unità superiore dell’eventuale frazione pari o superiore allo 0,5%.
3. I lavoratori impiegati con contratto di somministrazione sono destinatari dell’informativa di cui all’art. 21 del Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n.626, con riferimento all’esperienza lavorativa e alle mansioni svolte.
4. La Società utilizzatrice fornisce l’informazione/formazione dei lavoratori impiegati con contratto di somministrazione per gli eventuali rischi specifici connessi all’espletamento delle mansioni, come individuati dal documento aziendale di valutazione dei rischi.
5. In aggiunta a tali unità il numero ordine al trattamento retributivo dei lavoratori somministrati che può essere utilizzato è pari di cui al 15 per cento delle unità risultanti dal rapporto tra il totale delle giornate presente articolo trovano applicazione, in proporzione ai periodi di lavoro rilevate in azienda nell’anno precedente e l’unità equivalente.3 Il numero dei prestatori prestato, le disposizioni del presente contratto collettivo nazionale di lavoro come sopra individuati, rappresenta la misura massima lavoro. Gli accordi aziendali di lavoratori somministrati che possono essere utilizzati mediamente in ciascun trimestre dell’annocui all’art. Le frazioni di unità vanno arrotondate all’unità superiore46 lett. L’azienda che attiva il B) stipulati successivamente alla definizione del presente contratto verranno riconosciuti anche al personale assunto con contratto di somministrazione di lavoro ne darà comunicazione, anche attraverso le Organizzazioni in proporzione al periodo prestato.
6. La Società utilizzatrice comunica preventivamente alla R.S.U. il numero dei datori contratti di somministrazione di lavoro da stipulare e i motivi del ricorso alla somministrazione di lavoro, all’Osservatorio regionale . Xxx ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità la predetta comunicazione sarà effettuata entro i 10 cinque giorni successivisuccessivi alla stipula del contratto. Le parti si attiveranno a livello locale nei confronti Inoltre, una volta l’anno, la Società utilizzatrice comunica allo stesso destinatario il numero e i motivi dei Servizi per l’impiego al fine contratti di sollecitare l’adozione somministrazione di politiche attive per favorire lavoro conclusi, la predisposizione delle liste di cui alla lettera g) del secondo comma del presente articolodurata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Somministrazione di lavoro. In applicazione di quanto disposto dagli articoli 20 e seguenti del d.lgs. n. 276 del 2003, il Il contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato può essere concluso attivato per qualifiche e mansioni non appartenenti all’area educativa e docente, nel rispetto dei succes-sivi punti e nelle seguenti fattispecie: per particolari punte di attività; per l’effettuazione di servizi definiti o predeterminati nel tempo; per l’esecuzione di servizi che per le attività previste dall’artloro caratteristiche richiedano l’im-piego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle normalmente disponibili nella Scuola. 1 del presente CCNL a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all’ordinaria attività dell’impresa agricola utilizzatrice. A titolo esemplificativo la somministrazione è ammessa nei seguenti casi:
a) attuazione di adempimenti tecnici, contabili, amministrativi, commerciali, non ordinari o non prevedibili, cui non sia possibile far fronte con l’organico in servizio;
b) esigenze di lavoro per la partecipazione a fiere, mostre e mercati finalizzati alla pubblicizzazione e la vendita dei prodotti aziendali;
c) sostituzione di I lavoratori temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni a loro assegnate ai sensi del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
d) sostituzione di lavoratori assenti;
e) esigenze non programmabili relative alla manutenzione straordinaria nonché al mantenimento e/o al ripristino della funzionalità e della sicurezza delle attrezzature e degli impianti aziendali;
f) necessità non programmabili e/o non prevedibili di attività lavorative urgenti connesse ad andamenti climatici atipici e/o calamità, all’aumento temporaneo dell’attività e/o a commesse ed ordinativi straordinari, cui non sia possibile far fronte con i lavoratori in organico;
g) impossibilità o indisponibilità all’assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di collocamento del centro per l’impiego competente;
h) temporanea utilizzazione in mansioni e profili professionali non previsti dai normali assetti produttivi aziendali. Ad ogni azienda spettano comunque 2 (due) unità da utilizzare assunti con contratto di somministrazione di lavoro impegnati per le fattispecie sopra individuate non potranno superare per ciascun trimestre il 5% delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti occupati nell'Istituto. Alle lavoratrici ed ai lavoratori con contratti di somministrazione di lavoro si applicano tutte le modalità condizioni normative ed economiche previste nel dal presente articoloContratto e dai diversi livelli di contrattazione. In aggiunta a tali unità L’AGIDAE comunica preventivamente alle RSA od in loro assenza alle XX.XX. territoriali, firmatarie del presente CCNL, il numero dei lavoratori somministrati che può essere utilizzato è pari al 15 per cento delle unità risultanti dal rapporto tra il totale delle giornate contratti di somministrazione di lavoro rilevate in azienda nell’anno precedente e l’unità equivalente.3 Il numero dei prestatori di lavoro come sopra individuatida stipulare ed il motivo del ricorso degli stessi. Annualmente, rappresenta la misura massima di lavoratori somministrati l’Istituto che possono essere utilizzati mediamente in ciascun trimestre dell’anno. Le frazioni di unità vanno arrotondate all’unità superiore. L’azienda che attiva utilizza il contratto di somministrazione è tenuto a fornire alle XX.XX. territoriali, firmatarie del presente CCNL, il numero ed i motivi dei contratti di lavoro ne darà comunicazionedi somministrazione conclusi, la durata di cia-scuno degli stessi, il numero e la qualifica delle lavoratrici e dei lavoratori in-teressati. E’ vietata l’utilizzazione dei lavoratori con contratto di somministrazione lavoro negli Istituti: che siano stati interessati, nei 12 mesi precedenti, da licenziamenti per ridu-zione di personale che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce la fornitura, salvo che la stessa avvenga per sostituire lavoratori as-senti con diritto alla conservazione del posto; nei quali siano in corso sospensioni dal lavoro o riduzioni di orario anche attraverso le Organizzazioni in rapporto all’applicazione del contratto di solidarietà difensivo, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce la fornitura; per la sostituzione di lavoratori in sciopero; da parte delle Scuole che non abbiano effettuato la valutazione dei datori di lavoro, all’Osservatorio regionale entro i 10 giorni successivirischi ai sensi dell'art. Le parti si attiveranno a livello locale nei confronti dei Servizi per l’impiego al fine di sollecitare l’adozione di politiche attive per favorire la predisposizione delle liste di cui alla lettera g) 4 del secondo comma del presente articoloD.lgs. n. 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni.
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Samples: CCNL Scuola
Somministrazione di lavoro. In applicazione di quanto disposto dagli articoli 20 e seguenti del d.lgs1. n. 276 del 2003, il contratto di La somministrazione di lavoro a tempo determinato può essere concluso per le attività previste dall’art. 1 del presente CCNL è consentita a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all’ordinaria attività dell’impresa agricola utilizzatrice. A titolo esemplificativo la somministrazione è ammessa nei seguenti casiquali:
a) attuazione per incrementi dell’attività produttiva, amministrativa, tecnica e commerciale di adempimenti tecnici, contabili, amministrativi, commerciali, non ordinari o non prevedibilinatura temporanea, cui non sia possibile far possa farsi fronte con l’organico in servizioil ricorso ai normali assetti produttivi aziendali;
b) esigenze per l’esecuzione di lavoro per la partecipazione a fiereun’opera, mostre di un servizio o di un appalto definiti o predeterminati nel tempo e mercati finalizzati alla pubblicizzazione e la vendita dei prodotti che non possano essere attuati ricorrendo ai normali assetti produttivi aziendali;
c) sostituzione per i casi previsti per l’assunzione a termine dall’art. 2 del presente contratto. In tali fattispecie la stipula dei contratti di lavoratori temporaneamente inidonei somministrazione di lavoro è subordinata alla preventiva verifica della disponibilità all’assunzione a svolgere le mansioni tempo determinato, nella stessa mansione, del personale di esazione che abbia prestato attività lavorativa con contratto a loro assegnate tempo determinato ai sensi del d.lgspunto 2 dell’ art. 9 aprile 2008, n. 81;2 del presente contratto.
d) sostituzione di 2. La percentuale massima dei lavoratori assenti;
e) esigenze non programmabili relative alla manutenzione straordinaria nonché al mantenimento e/o al ripristino della funzionalità e della sicurezza delle attrezzature e degli impianti aziendali;
f) necessità non programmabili e/o non prevedibili di attività lavorative urgenti connesse ad andamenti climatici atipici e/o calamità, all’aumento temporaneo dell’attività e/o a commesse ed ordinativi straordinari, cui non sia possibile far fronte con i lavoratori in organico;
g) impossibilità o indisponibilità all’assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di collocamento del centro per l’impiego competente;
h) temporanea utilizzazione in mansioni e profili professionali non previsti dai normali assetti produttivi aziendali. Ad ogni azienda spettano comunque 2 (due) unità da utilizzare che possono essere utilizzati con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato non potrà superare, per ciascun trimestre, la media dell’8% dei lavoratori occupati a tempo indeterminato nell’impresa stessa, con le modalità previste nel presente articoloarrotondamento all’unità superiore dell’eventuale frazione pari o superiore allo 0,5%.
3. I lavoratori impiegati con contratto di somministrazione sono destinatari dell’informativa di cui all’ art. 21 del Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626, con riferimento all’ esperienza lavorativa e alle mansioni svolte.
4. La Società utilizzatrice fornisce l’informazione/formazione dei lavoratori impiegati con contratto di somministrazione per gli eventuali rischi specifici connessi all’ espletamento delle mansioni, come individuati dal documento aziendale di valutazione dei rischi.
5. In aggiunta a tali unità il numero ordine al trattamento retributivo dei lavoratori somministrati che può essere utilizzato è pari di cui al 15 per cento delle unità risultanti dal rapporto tra il totale delle giornate presente articolo trovano applicazione, in proporzione ai periodi di lavoro rilevate in azienda nell’anno precedente e l’unità equivalente.3 Il numero dei prestatori prestato, le disposizioni del presente contratto collettivo nazionale di lavoro come sopra individuati, rappresenta la misura massima lavoro. Gli accordi aziendali di lavoratori somministrati che possono essere utilizzati mediamente in ciascun trimestre dell’annocui all’ art. Le frazioni di unità vanno arrotondate all’unità superiore46 lett. L’azienda che attiva il B) stipulati successivamente alla definizione del presente contratto verranno riconosciuti anche al personale assunto con contratto di somministrazione di lavoro ne darà comunicazione, anche attraverso le Organizzazioni in proporzione al periodo prestato.
6. La Società utilizzatrice comunica preventivamente alla R.S.U. il numero dei datori contratti di somministrazione di lavoro da stipulare e i motivi del ricorso alla somministrazione di lavoro, all’Osservatorio regionale . Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessita la predetta comunicazione sarà effettuata entro i 10 cinque giorni successivisuccessivi alla stipula del contratto. Le parti si attiveranno a livello locale nei confronti Inoltre, una volta l’anno, la Società utilizzatrice comunica allo stesso destinatario il numero e i motivi dei Servizi per l’impiego al fine contratti di sollecitare l’adozione somministrazione di politiche attive per favorire lavoro conclusi, la predisposizione delle liste di cui alla lettera g) del secondo comma del presente articolodurata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
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Somministrazione di lavoro. In applicazione di quanto disposto dagli articoli 20 e seguenti del d.lgs. n. 276 del 2003, il contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato può essere concluso per le attività previste dall’art. 1 del presente CCNL a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all’ordinaria attività dell’impresa agricola utilizzatrice. A titolo esemplificativo la somministrazione è ammessa nei seguenti casi:
a) attuazione di adempimenti tecnici, contabili, amministrativi, commerciali, non ordinari o non prevedibili, cui non sia possibile far fronte con l’organico l’orga- nico in servizio;
b) esigenze di lavoro per la partecipazione a fiere, mostre e mercati finalizzati finaliz- zati alla pubblicizzazione e la vendita dei prodotti aziendali;
c) sostituzione di lavoratori temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni man- sioni a loro assegnate ai sensi del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81626 del 94;
d) sostituzione di lavoratori assenti;
e) esigenze non programmabili relative alla manutenzione straordinaria nonché non- ché al mantenimento e/o al ripristino della funzionalità e della sicurezza delle attrezzature e degli impianti aziendali;
f) necessità non programmabili e/o non prevedibili di attività lavorative urgenti ur- genti connesse ad andamenti climatici atipici e/o calamità, all’aumento temporaneo dell’attività e/o a commesse ed ordinativi straordinari, cui non sia possibile far fronte con i lavoratori in organico;
g) impossibilità o indisponibilità all’assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di collocamento del centro per l’impiego competente;
h) temporanea utilizzazione in mansioni e profili professionali non previsti dai normali assetti produttivi aziendali. Ad ogni azienda spettano comunque 2 (due) unità da utilizzare con contratto di somministrazione di lavoro con le modalità previste nel presente articolo. In aggiunta a tali unità il numero dei lavoratori somministrati che può essere utilizzato è pari al 15 per cento delle unità risultanti dal rapporto tra il totale delle giornate di lavoro rilevate in azienda nell’anno precedente e l’unità equivalente.3 equi- valente3. Il numero dei prestatori di lavoro come sopra individuati, rappresenta la misura mi- sura massima di lavoratori somministrati che possono essere utilizzati mediamente me- diamente in ciascun trimestre dell’anno. Le frazioni di unità vanno arrotondate all’unità superiore. L’azienda che attiva il contratto di somministrazione di lavoro ne darà comunicazione, anche attraverso le Organizzazioni dei datori di lavoro, all’Osservatorio regionale entro i 10 giorni successivi. Le parti si attiveranno a livello locale nei confronti dei Servizi per l’impiego al fine di sollecitare l’adozione di politiche attive per favorire la predisposizione delle liste di cui alla lettera g) del secondo comma del presente articolo.
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Somministrazione di lavoro. In applicazione di quanto disposto dagli articoli 20 e seguenti del d.lgs. n. 276 del 2003, il contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato può essere concluso con- cluso per le attività previste dall’art. 1 del presente CCNL a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all’ordinaria attività dell’impresa agricola utilizzatrice. A titolo esemplificativo la somministrazione è ammessa nei seguenti casi:
a) attuazione di adempimenti tecnici, contabili, amministrativi, commerciali, non ordinari o non prevedibili, cui non sia possibile far fronte con l’organico in servizio;
b) esigenze di lavoro per la partecipazione a fiere, mostre e mercati finalizzati alla pubblicizzazione e la vendita dei prodotti aziendali;
c) sostituzione di lavoratori temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni a loro assegnate ai sensi del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
d) sostituzione di lavoratori assenti;
e) esigenze non programmabili relative alla manutenzione straordinaria nonché al mantenimento e/o al ripristino della funzionalità e della sicurezza delle attrezzature e degli impianti aziendali;
f) necessità non programmabili e/o non prevedibili di attività lavorative urgenti connesse ad andamenti climatici atipici e/o calamità, all’aumento temporaneo dell’attività e/o a commesse ed ordinativi straordinari, cui non sia possibile far fronte con i lavoratori in organico;
g) impossibilità o indisponibilità all’assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di collocamento del centro per l’impiego competente;
h) temporanea utilizzazione in mansioni e profili professionali non previsti dai normali assetti produttivi aziendali. Ad ogni azienda spettano comunque 2 (due) unità da utilizzare con contratto di somministrazione di lavoro con le modalità previste nel presente articolo. In aggiunta a tali unità il numero dei lavoratori somministrati che può essere utilizzato utiliz- zato è pari al 15 per cento delle unità risultanti dal rapporto tra il totale delle giornate di lavoro rilevate in azienda nell’anno precedente e l’unità equivalente.3 Il numero dei prestatori di lavoro come sopra individuati, rappresenta la misura massima di lavoratori somministrati che possono essere utilizzati mediamente in ciascun trimestre dell’anno. Le frazioni di unità vanno arrotondate all’unità superiore. L’azienda che attiva il contratto di somministrazione di lavoro ne darà comunicazione, anche attraverso le Organizzazioni dei datori di lavoro, all’Osservatorio regionale entro i 10 giorni successivi. Le parti si attiveranno a livello locale nei confronti dei Servizi per l’impiego al fine di sollecitare l’adozione di politiche attive per favorire la predisposizione delle liste di cui alla lettera g) del secondo comma del presente articolo.equivalente.3
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Gli Operai Agricoli E Florovivaisti
Somministrazione di lavoro. Più complesso è decidere se il nuovo contratto a tutele crescenti si applicherà anche alle agenzie di somministrazione di lavoro con riferimento, ovviamente, non ai propri dipendenti diretti (21), quanto ai lavoratori assunti per dar corso a missioni di lavoro presso una impresa utilizzatrice secondo quando previsto dall’articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche e integrazioni. In applicazione questo caso, infatti, non soccorre a favore dell’interprete alcun dato letterale che orienti in un senso o nell’altro. Molto semplicemente, come spesso capita con riferimento a questa peculiare forma di lavoro (22), il legislatore delegato non si è rappresentato l’ipotesi da noi formulata (23) e, conseguentemente, non si è preoccupato (quantomeno) di adattare il regime del contratto a tutele crescenti alle logiche di funzionamento della somministrazione di lavoro. Né più né meno, a ben vedere, di quanto disposto dagli articoli avvenuto con il decreto-legge 20 e seguenti del d.lgs. marzo 2014, n. 276 del 200334, convertito, con modificazioni, in legge 16 maggio 2014, n. 78, là dove nulla si dice circa l’applicazione o meno della clausola legale di contingentamento, prevista per il nuovo contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato può essere concluso liberalizzato, anche alle assunzioni a termine effettuate dalle agenzie che assumono a termine per le attività previste dall’artinviare lavoratori in missione presso una impresa utilizzatrice. 1 del presente CCNL In quella circostanza invero, e a fronte di ragioni di carattere tecnicodella sostanziale liberalizzazione della somministrazione a termine, produttivo, organizzativo o sostitutivo, avevamo ritenuto applicabile anche se riferibili all’ordinaria attività dell’impresa agricola utilizzatrice. A titolo esemplificativo la somministrazione è ammessa nei seguenti casi:
a) attuazione di adempimenti tecnici, contabili, amministrativi, commerciali, non ordinari o non prevedibili, cui non sia possibile far fronte con l’organico in servizio;
b) esigenze di lavoro per la partecipazione a fiere, mostre e mercati finalizzati alla pubblicizzazione e la vendita dei prodotti aziendali;
c) sostituzione di lavoratori temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni a loro assegnate ai sensi del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
d) sostituzione di lavoratori assenti;
e) esigenze non programmabili relative alla manutenzione straordinaria nonché al mantenimento e/o al ripristino della funzionalità e della sicurezza delle attrezzature e degli impianti aziendali;
f) necessità non programmabili e/o non prevedibili di attività lavorative urgenti connesse ad andamenti climatici atipici e/o calamità, all’aumento temporaneo dell’attività e/o a commesse ed ordinativi straordinari, cui non sia possibile far fronte con i lavoratori in organico;
g) impossibilità o indisponibilità all’assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di collocamento del centro per l’impiego competente;
h) temporanea utilizzazione in mansioni e profili professionali non previsti dai normali assetti produttivi aziendali. Ad ogni azienda spettano comunque 2 (due) unità da utilizzare con contratto alle agenzie di somministrazione di lavoro con le modalità previste nel presente articolo. In aggiunta lavoro, rispetto ai lavoratori interinali assunti per missioni a tali unità termine, il numero dei lavoratori somministrati che può essere utilizzato è pari al 15 limite legale del 20 per cento delle unità risultanti dal rapporto tra il totale delle giornate della forza-lavoro (fatte salve diverse intese collettive) (24). Ciò sulla base di lavoro rilevate in azienda nell’anno precedente e l’unità equivalente.3 Il numero dei prestatori di lavoro come sopra individuati, rappresenta la misura massima di lavoratori somministrati che possono essere utilizzati mediamente in ciascun trimestre dell’anno. Le frazioni di unità vanno arrotondate all’unità superiore. L’azienda che attiva il contratto di somministrazione di lavoro ne darà comunicazione, anche attraverso le Organizzazioni dei datori di lavoro, all’Osservatorio regionale entro i 10 giorni successivi. Le parti si attiveranno a livello locale nei confronti dei Servizi per l’impiego al fine di sollecitare l’adozione di politiche attive per favorire la predisposizione delle liste di cui alla lettera g) del secondo comma del presente articolo.una interpretazione
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Samples: Contratto Di Lavoro a Tempo Indeterminato a Tutele Crescenti
Somministrazione di lavoro. In applicazione 1. La somministrazione di quanto disposto dagli articoli 20 lavoro a tempo determinato è regolata dalle vigenti disposizioni di legge e seguenti dalle norme del d.lgspresente contratto.
2. n. 276 La stipula dei contratti di somministrazione di lavoro è subordinata alla preventiva verifica della disponibilità all’assunzione a tempo determinato, nella stessa mansione, del 2003, il personale di esazione che abbia prestato attività lavorativa con contratto a tempo determinato.
3. La somministrazione a tempo determinato non è applicabile alle attività stagionali di cui al comma 7 dell’articolo 2 del presente c.c.n.l.
4. La percentuale massima dei lavoratori che possono essere utilizzati con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato può essere concluso non potrà superare, per le attività previste dall’artciascun trimestre, la media dell’8% dei lavoratori occupati a tempo indeterminato nell’impresa stessa, con arrotondamento all’unità superiore dell’eventuale frazione pari o superiore allo 0,5%.
5. 1 I lavoratori impiegati con contratto di somministrazione sono destinatari dell’informativa e della formazione di cui all’art. 36 e 37 del presente CCNL a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all’ordinaria attività dell’impresa agricola utilizzatrice. A titolo esemplificativo la somministrazione è ammessa nei seguenti casi:
a) attuazione di adempimenti tecnici, contabili, amministrativi, commerciali, non ordinari o non prevedibili, cui non sia possibile far fronte con l’organico in servizio;
b) esigenze di lavoro per la partecipazione a fiere, mostre e mercati finalizzati alla pubblicizzazione e la vendita dei prodotti aziendali;
c) sostituzione di lavoratori temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni a loro assegnate ai sensi del d.lgs. Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81;, con riferimento all’esperienza lavorativa e alle mansioni svolte.
d6. La Società utilizzatrice fornisce l’informazione/formazione dei lavoratori impiegati con contratto di somministrazione per gli eventuali rischi specifici connessi all’espletamento delle mansioni, come individuati dal documento aziendale di valutazione dei rischi.
7. In ordine al trattamento retributivo dei lavoratori di cui al presente articolo trovano applicazione, in proporzione ai periodi di lavoro prestato, le disposizioni del presente contratto collettivo nazionale di lavoro. Gli accordi aziendali di cui all’art. 46 lett. B) sostituzione di lavoratori assenti;
e) esigenze non programmabili relative stipulati successivamente alla manutenzione straordinaria nonché definizione del presente contratto verranno riconosciuti anche al mantenimento e/o al ripristino della funzionalità e della sicurezza delle attrezzature e degli impianti aziendali;
f) necessità non programmabili e/o non prevedibili di attività lavorative urgenti connesse ad andamenti climatici atipici e/o calamità, all’aumento temporaneo dell’attività e/o a commesse ed ordinativi straordinari, cui non sia possibile far fronte con i lavoratori in organico;
g) impossibilità o indisponibilità all’assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di collocamento del centro per l’impiego competente;
h) temporanea utilizzazione in mansioni e profili professionali non previsti dai normali assetti produttivi aziendali. Ad ogni azienda spettano comunque 2 (due) unità da utilizzare personale assunto con contratto di somministrazione di lavoro con le modalità previste nel presente articoloin proporzione al periodo prestato.
8. In aggiunta a tali unità La Società utilizzatrice comunica preventivamente alla R.S.U. o R.S.A il numero dei lavoratori somministrati che può essere utilizzato è pari al 15 per cento delle unità risultanti dal rapporto tra il totale delle giornate di lavoro rilevate in azienda nell’anno precedente e l’unità equivalente.3 Il numero dei prestatori di lavoro come sopra individuati, rappresenta la misura massima di lavoratori somministrati che possono essere utilizzati mediamente in ciascun trimestre dell’anno. Le frazioni di unità vanno arrotondate all’unità superiore. L’azienda che attiva il contratto contratti di somministrazione di lavoro ne darà comunicazione, anche attraverso le Organizzazioni dei datori da stipulare e i motivi del ricorso alla somministrazione di lavoro, all’Osservatorio regionale . Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità la predetta comunicazione sarà effettuata entro i 10 cinque giorni successivisuccessivi alla stipula del contratto. Le parti si attiveranno a livello locale nei confronti Inoltre, una volta l’anno, la Società utilizzatrice comunica allo stesso destinatario il numero e i motivi dei Servizi per l’impiego al fine contratti di sollecitare l’adozione somministrazione di politiche attive per favorire lavoro conclusi, la predisposizione delle liste di cui alla lettera g) del secondo comma del presente articolodurata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
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Somministrazione di lavoro. In applicazione di quanto disposto dagli articoli 20 e seguenti del d.lgs1. n. 276 del 2003, il Il contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato può essere concluso attivato per qualifiche e mansioni non appartenenti all’area educativa e docente, nel rispetto dei successivi punti e nelle seguenti fattispecie: per particolari punte di attività; per l’effettuazione di servizi definiti o predeterminati nel tempo; per l’esecuzione di servizi che per le attività previste dall’artloro caratteristiche richiedano l’impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle normalmente disponibili nella Scuola.
2. 1 del presente CCNL a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all’ordinaria attività dell’impresa agricola utilizzatrice. A titolo esemplificativo la somministrazione è ammessa nei seguenti casi:
a) attuazione di adempimenti tecnici, contabili, amministrativi, commerciali, non ordinari o non prevedibili, cui non sia possibile far fronte con l’organico in servizio;
b) esigenze di lavoro per la partecipazione a fiere, mostre e mercati finalizzati alla pubblicizzazione e la vendita dei prodotti aziendali;
c) sostituzione di I lavoratori temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni a loro assegnate ai sensi del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
d) sostituzione di lavoratori assenti;
e) esigenze non programmabili relative alla manutenzione straordinaria nonché al mantenimento e/o al ripristino della funzionalità e della sicurezza delle attrezzature e degli impianti aziendali;
f) necessità non programmabili e/o non prevedibili di attività lavorative urgenti connesse ad andamenti climatici atipici e/o calamità, all’aumento temporaneo dell’attività e/o a commesse ed ordinativi straordinari, cui non sia possibile far fronte con i lavoratori in organico;
g) impossibilità o indisponibilità all’assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di collocamento del centro per l’impiego competente;
h) temporanea utilizzazione in mansioni e profili professionali non previsti dai normali assetti produttivi aziendali. Ad ogni azienda spettano comunque 2 (due) unità da utilizzare assunti con contratto di somministrazione di lavoro impegnati per le fattispecie sopra individuate non potranno superare per ciascun trimestre il 5% delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti occupati nell'Istituto.
3. Alle lavoratrici ed ai lavoratori con contratti di somministrazione di lavoro si applicano tutte le modalità condizioni normative ed economiche previste nel dal presente articoloContratto e dai diversi livelli di contrattazione.
4. In aggiunta a tali unità L’AGIDAE comunica preventivamente alle R.S.A. o in loro assenza alle XX.XX. territoriali, firmatarie del presente CCNL, il numero dei lavoratori somministrati che può essere utilizzato è pari al 15 per cento delle unità risultanti dal rapporto tra il totale delle giornate contratti di somministrazione di lavoro rilevate in azienda nell’anno precedente da stipulare e l’unità equivalente.3 Il numero dei prestatori di lavoro come sopra individuatiil motivo del ricorso degli stessi.
5. Annualmente, rappresenta la misura massima di lavoratori somministrati l’Istituto che possono essere utilizzati mediamente in ciascun trimestre dell’anno. Le frazioni di unità vanno arrotondate all’unità superiore. L’azienda che attiva utilizza il contratto di somministrazione è tenuto a fornire alle XX.XX. territoriali, firmatarie del presente CCNL, il numero ed i motivi dei contratti di lavoro ne darà comunicazionedi somministrazione conclusi, la durata di ciascuno degli stessi, il numero e la qualifica delle lavoratrici e dei lavoratori interessati. E’ vietata l’utilizzazione dei lavoratori con contratto di somministrazione lavoro negli Istituti:
1. che siano stati interessati, nei 12 mesi precedenti, da licenziamenti per riduzione di personale che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce la fornitura, salvo che la stessa avvenga per sostituire lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto;
2. nei quali siano in corso sospensioni dal lavoro o riduzioni di orario anche attraverso le Organizzazioni in rapporto all’applicazione del contratto di solidarietà difensivo, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce la fornitura;
3. per la sostituzione di lavoratori in sciopero;
4. da parte delle Scuole che non abbiano effettuato la valutazione dei datori di lavoro, all’Osservatorio regionale entro i 10 giorni successivirischi ai sensi dell'art. Le parti si attiveranno a livello locale nei confronti dei Servizi per l’impiego al fine di sollecitare l’adozione di politiche attive per favorire la predisposizione delle liste di cui alla lettera g) 4 del secondo comma del presente articoloD.lgs n. 81/2015 e successive modificazioni ed integrazioni.
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Samples: Ipotesi Di Accordo
Somministrazione di lavoro. In applicazione di quanto disposto dagli articoli 20 e seguenti del d.lgs1. n. 276 del 2003, il contratto di La somministrazione di lavoro a tempo determinato può essere concluso per le attività previste dall’art. 1 del presente CCNL è consentita a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all’ordinaria attività dell’impresa agricola utilizzatrice. A titolo esemplificativo la somministrazione è ammessa nei seguenti casiquali:
a) attuazione per incrementi dell’attività produttiva, amministrativa, tecnica e commerciale di adempimenti tecnici, contabili, amministrativi, commerciali, non ordinari o non prevedibilinatura temporanea, cui non sia possibile far possa farsi fronte con l’organico in servizioil ricorso ai normali assetti produttivi aziendali;
b) esigenze per l’esecuzione di lavoro per la partecipazione a fiereun’opera, mostre di un servizio o di un appalto definiti o predeterminati nel tempo e mercati finalizzati alla pubblicizzazione e la vendita dei prodotti aziendali;
c) sostituzione di lavoratori temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni a loro assegnate che non possano essere attuati ricorrendo ai sensi del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
d) sostituzione di lavoratori assenti;
e) esigenze non programmabili relative alla manutenzione straordinaria nonché al mantenimento e/o al ripristino della funzionalità e della sicurezza delle attrezzature e degli impianti aziendali;
f) necessità non programmabili e/o non prevedibili di attività lavorative urgenti connesse ad andamenti climatici atipici e/o calamità, all’aumento temporaneo dell’attività e/o a commesse ed ordinativi straordinari, cui non sia possibile far fronte con i lavoratori in organico;
g) impossibilità o indisponibilità all’assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di collocamento del centro per l’impiego competente;
h) temporanea utilizzazione in mansioni e profili professionali non previsti dai normali assetti produttivi aziendali;
a) per i casi previsti per l’assunzione a termine dal punto 2 dell’art. Ad ogni azienda spettano comunque 2 (duedel presente contratto. In tali fattispecie la stipula dei contratti di somministrazione di lavoro è subordinata alla preventiva verifica della disponibilità all’assunzione a tempo determinato, nella stessa mansione, del personale di esazione che abbia prestato attività lavorativa con contratto a tempo determinato ai sensi del punto 2 dell’art. 2 del presente contratto.
b) unità da utilizzare per i motivi e nei limiti complessivi previsti per l’assunzione a termine, dal punto 3 dell’art. 2 del presente contratto, nei casi di prima missione
2. Ai fini del computo del periodo massimo di trentasei mesi di cui all’art. 2 comma 4 si tiene conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni equivalenti, svolti tra i medesimi soggetti, ai sensi del comma 4 dell’articolo 20 del decreto 10 settembre 2003, n.276 e successive modificazioni, inerente la somministrazione a tempo determinato.
3. La percentuale massima dei lavoratori che possono essere utilizzati con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato non potrà superare, per ciascun trimestre, la media dell’8% dei lavoratori occupati a tempo indeterminato nell’impresa stessa, con le modalità previste nel presente articoloarrotondamento all’unità superiore dell’eventuale frazione pari o superiore allo 0,5%.
4. I lavoratori impiegati con contratto di somministrazione sono destinatari dell’informativa di cui all’art. 21 del Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n.626, con riferimento all’esperienza lavorativa e alle mansioni svolte.
5. La Società utilizzatrice fornisce l’informazione/formazione dei lavoratori impiegati con contratto di somministrazione per gli eventuali rischi specifici connessi all’espletamento delle mansioni, come individuati dal documento aziendale di valutazione dei rischi.
6. In aggiunta a tali unità il numero ordine al trattamento retributivo dei lavoratori somministrati che può essere utilizzato è pari di cui al 15 per cento delle unità risultanti dal rapporto tra il totale delle giornate presente articolo trovano applicazione, in proporzione ai periodi di lavoro rilevate in azienda nell’anno precedente e l’unità equivalente.3 Il numero dei prestatori prestato, le disposizioni del presente contratto collettivo nazionale di lavoro come sopra individuati, rappresenta la misura massima lavoro. Gli accordi aziendali di lavoratori somministrati che possono essere utilizzati mediamente in ciascun trimestre dell’annocui all’art. Le frazioni di unità vanno arrotondate all’unità superiore46 lett. L’azienda che attiva il B) stipulati successivamente alla definizione del presente contratto verranno riconosciuti anche al personale assunto con contratto di somministrazione di lavoro ne darà comunicazione, anche attraverso le Organizzazioni in proporzione al periodo prestato.
7. La Società utilizzatrice comunica preventivamente alla R.S.U. il numero dei datori contratti di somministrazione di lavoro da stipulare e i motivi del ricorso alla somministrazione di lavoro, all’Osservatorio regionale . Xxx ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità la predetta comunicazione sarà effettuata entro i 10 cinque giorni successivisuccessivi alla stipula del contratto. Le parti si attiveranno a livello locale nei confronti Inoltre, una volta l’anno, la Società utilizzatrice comunica allo stesso destinatario il numero e i motivi dei Servizi per l’impiego al fine contratti di sollecitare l’adozione somministrazione di politiche attive per favorire lavoro conclusi, la predisposizione delle liste di cui alla lettera g) del secondo comma del presente articolodurata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
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Somministrazione di lavoro. In applicazione di quanto disposto dagli articoli 20 e seguenti del d.lgs1. n. 276 del 2003, il Il contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato può essere concluso attivato per qualifiche e mansioni non appartenenti all’area educativa e docente, nel rispetto dei successivi punti e nelle seguenti fattispecie: - per particolari punte di attività; - per l’effettuazione di servizi definiti o predeterminati nel tempo; - per l’esecuzione di servizi che per le attività previste dall’artloro caratteristiche richiedano l’impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle normalmente disponibili nella Scuola.
2. 1 del presente CCNL a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all’ordinaria attività dell’impresa agricola utilizzatrice. A titolo esemplificativo la somministrazione è ammessa nei seguenti casi:
a) attuazione di adempimenti tecnici, contabili, amministrativi, commerciali, non ordinari o non prevedibili, cui non sia possibile far fronte con l’organico in servizio;
b) esigenze di lavoro per la partecipazione a fiere, mostre e mercati finalizzati alla pubblicizzazione e la vendita dei prodotti aziendali;
c) sostituzione di I lavoratori temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni a loro assegnate ai sensi del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
d) sostituzione di lavoratori assenti;
e) esigenze non programmabili relative alla manutenzione straordinaria nonché al mantenimento e/o al ripristino della funzionalità e della sicurezza delle attrezzature e degli impianti aziendali;
f) necessità non programmabili e/o non prevedibili di attività lavorative urgenti connesse ad andamenti climatici atipici e/o calamità, all’aumento temporaneo dell’attività e/o a commesse ed ordinativi straordinari, cui non sia possibile far fronte con i lavoratori in organico;
g) impossibilità o indisponibilità all’assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di collocamento del centro per l’impiego competente;
h) temporanea utilizzazione in mansioni e profili professionali non previsti dai normali assetti produttivi aziendali. Ad ogni azienda spettano comunque 2 (due) unità da utilizzare assunti con contratto di somministrazione di lavoro impegnati per le fattispecie sopra individuate non potranno superare per ciascun trimestre il 5% delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti occupati nell'Istituto.
3. Alle lavoratrici ed ai lavoratori con contratti di somministrazione di lavoro si applicano tutte le modalità condizioni normative ed economiche previste nel dal presente articolocontratto e dai diversi livelli di contrattazione.
4. In aggiunta a tali unità L’AGIDAE comunica preventivamente alle RSA od in loro assenza alle XX.XX. territoriali, firmatarie del presente CCNL, il numero dei lavoratori somministrati che può essere utilizzato è pari al 15 per cento delle unità risultanti dal rapporto tra il totale delle giornate contratti di somministrazione di lavoro rilevate in azienda nell’anno precedente e l’unità equivalente.3 Il numero dei prestatori di lavoro come sopra individuatida stipulare ed il motivo del ricorso degli stessi.
5. Annualmente, rappresenta la misura massima di lavoratori somministrati l’Istituto che possono essere utilizzati mediamente in ciascun trimestre dell’anno. Le frazioni di unità vanno arrotondate all’unità superiore. L’azienda che attiva utilizza il contratto di somministrazione è tenuto a fornire alle XX.XX. territoriali, firmatarie del presente CCNL, il numero ed i motivi dei contratti di lavoro ne darà comunicazionedi somministrazione conclusi, la durata di ciascuno degli stessi, il numero e la qualifica delle lavoratrici e dei lavoratori interessati. E’ vietata l’utilizzazione dei lavoratori con contratto di somministrazione lavoro negli Istituti:
1. che siano stati interessati, nei 12 mesi precedenti, da licenziamenti per riduzione di personale che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce la fornitura, salvo che la stessa avvenga per sostituire lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto;
2. nei quali siano in corso sospensioni dal lavoro o riduzioni di orario anche attraverso le Organizzazioni in rapporto all’applicazione del contratto di solidarietà difensivo, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce la fornitura
3. per la sostituzione di lavoratori in sciopero;
4. da parte delle Scuole che non abbiano effettuato la valutazione dei datori di lavoro, all’Osservatorio regionale entro i 10 giorni successivirischi ai sensi dell'art. Le parti si attiveranno a livello locale nei confronti dei Servizi per l’impiego al fine di sollecitare l’adozione di politiche attive per favorire la predisposizione delle liste di cui alla lettera g) 4 del secondo comma del presente articoloD. L.vo n. 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni.
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Samples: CCNL Agidae 2006/2009
Somministrazione di lavoro. In applicazione Art. 30 (Definizione)
1. Il contratto di quanto disposto dagli articoli 20 e seguenti somministrazione di lavoro è il contratto, a tempo indeterminato o determinato, con il quale un’agenzia di somministrazione autorizzata, ai sensi del d.lgs. decreto legislativo n. 276 del 2003, mette a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attività nell'interesse e sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore.
Art. 31 (Somministrazione di lavoro a tempo indeterminato e determinato)
1. Salvo diversa previsione dei contratti collettivi applicati dall’utilizzatore, il numero dei lavoratori somministrati con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato indeterminato non può essere concluso eccedere il 20 per le attività previste dall’artcento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipula del predetto contratto, con un arrotondamento del decimale all’unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. 1 Nel caso di inizio dell’attività nel corso dell’anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento della stipula del presente CCNL a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all’ordinaria attività dell’impresa agricola utilizzatrice. A titolo esemplificativo la somministrazione è ammessa nei seguenti casi:
a) attuazione di adempimenti tecnici, contabili, amministrativi, commerciali, non ordinari o non prevedibili, cui non sia possibile far fronte con l’organico in servizio;
b) esigenze di lavoro per la partecipazione a fiere, mostre e mercati finalizzati alla pubblicizzazione e la vendita dei prodotti aziendali;
c) sostituzione di lavoratori temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni a loro assegnate ai sensi del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
d) sostituzione di lavoratori assenti;
e) esigenze non programmabili relative alla manutenzione straordinaria nonché al mantenimento e/o al ripristino della funzionalità e della sicurezza delle attrezzature e degli impianti aziendali;
f) necessità non programmabili e/o non prevedibili di attività lavorative urgenti connesse ad andamenti climatici atipici e/o calamità, all’aumento temporaneo dell’attività e/o a commesse ed ordinativi straordinari, cui non sia possibile far fronte con i lavoratori in organico;
g) impossibilità o indisponibilità all’assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di collocamento del centro per l’impiego competente;
h) temporanea utilizzazione in mansioni e profili professionali non previsti dai normali assetti produttivi aziendali. Ad ogni azienda spettano comunque 2 (due) unità da utilizzare con contratto di somministrazione di lavoro con le modalità previste nel presente articoloa tempo indeterminato. In aggiunta Possono essere somministrati a tali unità il numero dei tempo indeterminato esclusivamente i lavoratori somministrati che può essere utilizzato è pari al 15 per cento delle unità risultanti assunti dal rapporto tra il totale delle giornate di lavoro rilevate in azienda nell’anno precedente e l’unità equivalente.3 Il numero dei prestatori di lavoro come sopra individuati, rappresenta la misura massima di lavoratori somministrati che possono essere utilizzati mediamente in ciascun trimestre dell’annosomministratore a tempo indeterminato.
2. Le frazioni di unità vanno arrotondate all’unità superiore. L’azienda che attiva il contratto di La somministrazione di lavoro ne darà comunicazionea tempo determinato è utilizzata nei limiti quantitativi individuati dai contratti collettivi applicati dall’utilizzatore. E’ in ogni caso esente da limiti quantitativi la somministrazione a tempo determinato di lavoratori di cui all’articolo 8, comma 2, della legge n. 223 del 1991, di soggetti disoccupati che godono, da almeno sei mesi, di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali, e di lavoratori «svantaggiati» o «molto svantaggiati» ai sensi dei numeri 4) e 99) dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, come individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
3. I lavoratori somministrati sono informati dall’utilizzatore dei posti vacanti presso quest’ultimo, anche attraverso le Organizzazioni mediante un avviso generale affisso all’interno dei datori di lavorolocali dell’utilizzatore.
4. Fermo quanto disposto dall’articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001, all’Osservatorio regionale entro i 10 giorni successivi. Le parti si attiveranno la disciplina della somministrazione a livello locale tempo indeterminato non trova applicazione nei confronti dei Servizi per l’impiego al fine di sollecitare l’adozione di politiche attive per favorire la predisposizione delle liste di cui alla lettera g) del secondo comma del presente articolopubbliche amministrazioni.
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Somministrazione di lavoro. In applicazione di quanto disposto dagli articoli 20 e seguenti del d.lgs. n. 276 del 2003, il contratto di somministrazione di lavoro a) a tempo determinato può essere concluso determinato
a. esigenze produttive temporanee per le attività previste dall’art. 1 del presente CCNL quali è consentito il ricorso al contratto a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo termine secondo la legislazione vigente o sostitutivo, anche se riferibili all’ordinaria attività dell’impresa agricola utilizzatrice. A titolo esemplificativo la somministrazione è ammessa nei seguenti casi:
a) attuazione di adempimenti tecnici, contabili, amministrativi, commerciali, non ordinari o non prevedibili, cui non sia possibile far fronte con l’organico in serviziole vigenti disposizioni contrattuali;
b) esigenze b. esecuzione di lavoro per la partecipazione a fiereun’opera, mostre e mercati finalizzati alla pubblicizzazione e la vendita dei prodotti aziendalidi un servizio o di un appalto definiti o predeterminati nel tempo;
c) sostituzione di lavoratori temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni a loro assegnate ai sensi del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
d) sostituzione di lavoratori assenti;
e) esigenze non programmabili relative alla manutenzione straordinaria nonché al mantenimento e/o al ripristino della funzionalità e della sicurezza delle attrezzature e degli impianti aziendali;
f) necessità non programmabili e/o non prevedibili di attività lavorative urgenti connesse ad andamenti climatici atipici e/o calamità, all’aumento temporaneo dell’attività e/o a commesse ed ordinativi straordinari, cui non sia possibile far fronte con i lavoratori in organico;
g) impossibilità o indisponibilità all’assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di collocamento del centro per l’impiego competente;
h) c. temporanea utilizzazione in mansioni e profili professionali non previsti qualifiche previste dai normali assetti produttivi aziendali, ma temporaneamente scoperte, per il periodo necessario al reperimento sul mercato del lavoro del personale occorrente;
d. aumento temporaneo delle attività derivanti da richieste di mercato, dall’acquisizione di commesse, dal lancio di nuovi prodotti o anche indotte dall’attività di altri settori;
e. esecuzione di commesse che, per la specificità del prodotto o delle lavorazioni, richiedano l’impiego di professionalità e specializzazione diverse da quelle impiegate o che presentino carattere eccezionale o che siano carenti sul mercato del lavoro locale.
f. sostituzione di lavoratori assenti o temporaneamente inidonei;
g. manutenzione straordinaria e mantenimento e ripristino della funzionalità degli impianti; I lavoratori somministrati a tempo determinato non potranno superare in media trimestrale il 10% dei contratti di lavoro a tempo indeterminato in atto nell’impresa. Ad ogni azienda spettano comunque 2 (due) La limitazione non opera per i contratti di somministrazione relativi al caso sub f. L’eventuale frazione di unità da utilizzare con derivante dal rapporto percentuale di cui sopra è arrotondata all’unità intera superiore. Nei casi in cui i rapporti percentuali di cui sopra diano un numero inferiore a 10, resta ferma la possibilità di intrattenere fino a 5 contratti per il settore della panificazione industriale e 3 per il settore non industriale . L’azienda utilizzatrice comunica preventivamente alle RSU o, in mancanza, alle XX.XX. territoriali aderenti alle Associazioni sindacali firmatarie del CCNL, il numero e i motivi del ricorso al lavoro temporaneo. Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità la predetta comunicazione sarà effettuata dall’azienda utilizzatrice entro i cinque giorni successivi alla stipula del contratto di somministrazione fornitura. Inoltre, una volta l’anno, anche per il tramite dell’associazione imprenditoriale alla quale aderisce o conferisce mandato, l’azienda utilizzatrice fornisce agli stessi destinatari di cui sopra il numero e i motivi dei contratti di fornitura di lavoro con le modalità previste nel presente articolo. In aggiunta a tali unità temporaneo conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori somministrati che può essere utilizzato è pari interessati. Al fine di procedere al 15 per cento delle unità risultanti dal rapporto tra il totale delle giornate monitoraggio circa la diffusione del ricorso al lavoro temporaneo, l’Associazione imprenditoriale fornirà, una volta all’anno, all’Osservatorio nazionale i dati aggregati relativi ai motivi, alle qualifiche ed alle durate medie dei contratti di lavoro rilevate in azienda nell’anno precedente e l’unità equivalente.3 Il numero dei prestatori temporaneo stipulati nel territorio di lavoro come sopra individuati, rappresenta la misura massima di lavoratori somministrati che possono essere utilizzati mediamente in ciascun trimestre dell’anno. Le frazioni di unità vanno arrotondate all’unità superiore. L’azienda che attiva il contratto di somministrazione di lavoro ne darà comunicazione, anche attraverso le Organizzazioni dei datori di lavoro, all’Osservatorio regionale entro i 10 giorni successivi. Le parti si attiveranno a livello locale nei confronti dei Servizi per l’impiego al fine di sollecitare l’adozione di politiche attive per favorire la predisposizione delle liste di cui alla lettera g) del secondo comma del presente articolocompetenza.
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Samples: Contratto Nazionale Di Lavoro
Somministrazione di lavoro. In applicazione di quanto disposto dagli articoli 20 e seguenti del d.lgs. n. 276 del 2003, il contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato può essere concluso per le attività previste dall’art. 1 del presente CCNL a fronte di ragioni di carattere ca- rattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all’ordinaria attività dell’impresa agricola utilizzatrice. A titolo esemplificativo la somministrazione è ammessa nei seguenti casi:
a) attuazione di adempimenti tecnici, contabili, amministrativi, commerciali, non ordinari or- dinari o non prevedibili, cui non sia possibile far fronte con l’organico in servizio;
b) esigenze di lavoro per la partecipazione a fiere, mostre e mercati finalizzati alla pubblicizzazione e la vendita dei prodotti aziendali;
c) sostituzione di lavoratori temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni a loro assegnate ai sensi del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
d) sostituzione di lavoratori assenti;
e) esigenze non programmabili relative alla manutenzione straordinaria nonché al mantenimento e/o al ripristino della funzionalità e della sicurezza delle attrezzature attrezza- ture e degli impianti aziendali;
f) necessità non programmabili e/o non prevedibili di attività lavorative urgenti connesse con- nesse ad andamenti climatici atipici e/o calamità, all’aumento temporaneo dell’attività dell’at- tività e/o a commesse ed ordinativi straordinari, cui non sia possibile far fronte con i lavoratori in organico;
g) impossibilità o indisponibilità all’assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di collocamento collo- camento del centro per l’impiego competente;
h) temporanea utilizzazione in mansioni e profili professionali non previsti dai normali nor- mali assetti produttivi aziendali. Ad ogni azienda spettano comunque 2 (due) unità da utilizzare con contratto di somministrazione di lavoro con le modalità previste nel presente articolo. In aggiunta a tali unità il numero dei lavoratori somministrati che può essere utilizzato uti- xxxxxxx è pari al 15 per cento delle unità risultanti dal rapporto tra il totale delle giornate gior- nate di lavoro rilevate in azienda nell’anno precedente e l’unità equivalente.3 equivalente.4 Il numero dei prestatori di lavoro come sopra individuati, rappresenta la misura massima di lavoratori somministrati che possono essere utilizzati mediamente in ciascun cia- scun trimestre dell’anno. Le frazioni di unità vanno arrotondate all’unità superiore. L’azienda che attiva il contratto di somministrazione di lavoro ne darà comunicazionecomunica- zione, anche attraverso le Organizzazioni dei datori di lavoro, all’Osservatorio regionale regio- nale entro i 10 giorni successivi. Le parti si attiveranno a livello locale nei confronti dei Servizi per l’impiego al fine di sollecitare l’adozione di politiche attive per favorire la predisposizione delle liste di cui alla lettera g) del secondo comma del presente articolo.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Gli Operai Agricoli E Florovivaisti
Somministrazione di lavoro. In applicazione di quanto disposto dagli articoli 20 e seguenti del d.lgs. n. 276 del 2003, il a) a tempo determinato Le imprese possono ricorrere al contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato può essere concluso per le attività previste dall’art. 1 del presente CCNL a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all’ordinaria attività dell’impresa agricola utilizzatricedell’utilizzatore. A titolo esemplificativo la somministrazione Il ricorso a contratti di lavoro somministrato a tempo determinato è ammessa nei seguenti casialtresì ammesso per:
a) attuazione di adempimenti tecnici, contabili, amministrativi, commerciali, non ordinari a. esigenze produttive temporanee per le quali è consentito il ricorso al contratto a termine secondo la legislazione vigente o non prevedibili, cui non sia possibile far fronte con l’organico in serviziole vigenti disposizioni contrattuali;
b) esigenze b. esecuzione di lavoro per la partecipazione a fiereun’opera, mostre e mercati finalizzati alla pubblicizzazione e la vendita dei prodotti aziendalidi un servizio o di un appalto definiti o predeterminati nel tempo;
c) sostituzione di lavoratori temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni a loro assegnate ai sensi del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
d) sostituzione di lavoratori assenti;
e) esigenze non programmabili relative alla manutenzione straordinaria nonché al mantenimento e/o al ripristino della funzionalità e della sicurezza delle attrezzature e degli impianti aziendali;
f) necessità non programmabili e/o non prevedibili di attività lavorative urgenti connesse ad andamenti climatici atipici e/o calamità, all’aumento temporaneo dell’attività e/o a commesse ed ordinativi straordinari, cui non sia possibile far fronte con i lavoratori in organico;
g) impossibilità o indisponibilità all’assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di collocamento del centro per l’impiego competente;
h) c. temporanea utilizzazione in mansioni e profili professionali non previsti qualifiche previste dai normali assetti produttivi aziendali, ma temporaneamente scoperte, per il periodo necessario al reperimento sul mercato del lavoro del personale occorrente;
d. aumento temporaneo delle attività derivanti da richieste di mercato, dall’acquisizione di commesse, dal lancio di nuovi prodotti o anche indotte dall’attività di altri settori;
e. esecuzione di commesse che, per la specificità del prodotto o delle lavorazioni, richiedano l’impiego di professionalità e specializzazione diverse da quelle impiegate o che presentino carattere eccezionale o che siano carenti sul mercato del lavoro locale;
f. sostituzione di lavoratori assenti o temporaneamente inidonei;
g. manutenzione straordinaria e mantenimento e ripristino della funzionalità degli impianti. Ad ogni azienda spettano comunque 2 (due) I lavoratori somministrati a tempo determinato non potranno superare in media trimestrale il 10% dei contratti di lavoro a tempo indeterminato in atto nell’impresa. La limitazione non opera per i contratti di somministrazione relativi al caso sub f. L’eventuale frazione di unità da utilizzare con derivante dal rapporto percentuale di cui sopra è arrotondata all’unità intera superiore. Nei casi in cui i rapporti percentuali di cui sopra diano un numero inferiore a 10, resta ferma la possibilità di intrattenere fino a 5 contratti per il settore della panificazione industriale e 3 per il settore non industriale . L’azienda utilizzatrice comunica preventivamente alle RSU o, in mancanza, alle XX.XX. territoriali aderenti alle Associazioni sindacali firmatarie del CCNL, il numero e i motivi del ricorso al lavoro temporaneo. Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità la predetta comunicazione sarà effettuata dall’azienda utilizzatrice entro i cinque giorni successivi alla stipula del contratto di somministrazione fornitura. Inoltre, una volta l’anno, anche per il tramite dell’associazione imprenditoriale alla quale aderisce o conferisce mandato, l’azienda utilizzatrice fornisce agli stessi destinatari di cui sopra il numero e i motivi dei contratti di fornitura di lavoro con le modalità previste nel presente articolo. In aggiunta a tali unità temporaneo conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori somministrati che può essere utilizzato è pari interessati. Al fine di procedere al 15 per cento delle unità risultanti dal rapporto tra il totale delle giornate monitoraggio circa la diffusione del ricorso al lavoro temporaneo, l’Associazione imprenditoriale fornirà, una volta all’anno, all’Osservatorio nazionale i dati aggregati relativi ai motivi, alle qualifiche ed alle durate medie dei contratti di lavoro rilevate in azienda nell’anno precedente e l’unità equivalente.3 Il numero dei prestatori temporaneo stipulati nel territorio di lavoro come sopra individuati, rappresenta la misura massima di lavoratori somministrati che possono essere utilizzati mediamente in ciascun trimestre dell’anno. Le frazioni di unità vanno arrotondate all’unità superiore. L’azienda che attiva il contratto di somministrazione di lavoro ne darà comunicazione, anche attraverso le Organizzazioni dei datori di lavoro, all’Osservatorio regionale entro i 10 giorni successivi. Le parti si attiveranno a livello locale nei confronti dei Servizi per l’impiego al fine di sollecitare l’adozione di politiche attive per favorire la predisposizione delle liste di cui alla lettera g) del secondo comma del presente articolocompetenza.
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Samples: Contratto Nazionale Di Lavoro
Somministrazione di lavoro. In applicazione di quanto disposto dagli articoli 20 e seguenti del d.lgsArt. n. 276 del 2003, il contratto di 43 La somministrazione di lavoro a tempo determinato può essere concluso è consentita per le attività previste dall’artgli operai nelle ipotesi espressamente indicate all’art. 1 43 del presente CCNL cui si rimanda, mentre per gli impiegati dell’edilizia è ammessa a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo. È vietato il ricorso alla somministrazione per sostituire lavoratori in sciopero; presso unità nei quali si sia proceduto a licenziamenti collettivi, anche se riferibili all’ordinaria attività dell’impresa agricola utilizzatriceriduzioni di orario o sospensione dei rapporti nei 6 mesi precedenti, per le mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione; da parte di imprese che non hanno effettuato la valutazione dei rischi ex lege; per eseguire lavori che espongono ad agenti cancerogeni; per lavori che espongono a radiazioni ionizzanti; per lavoro subacquei con respiratori. A titolo esemplificativo la Il ricorso alla somministrazione è ammessa nei seguenti casi:
a) attuazione di adempimenti tecnicia tempo determinato, contabili, amministrativi, commercialiunitamente ai contratti a termine, non ordinari o non prevedibili, cui non sia possibile far fronte può superare il 505 dei rapporti a tempo indeterminato. La percentuale è computata con l’organico riferimento alla media annua dei lavoratori in servizio;
b) esigenze forza nell’anno solare precedente Licenziamenti Art. 44 Si rimanda al testo del CCNL Assemblee Art. 45 I dipendenti hanno diritto a riunirsi nel luogo di lavoro sino a 10 ore annue, per la partecipazione a fiere, mostre e mercati finalizzati alla pubblicizzazione e la vendita dei prodotti aziendali;
c) sostituzione di lavoratori temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni a loro assegnate ai sensi del d.lgsquali verranno regolarmente retribuiti. 9 aprile 2008, n. 81;
d) sostituzione di lavoratori assenti;
e) esigenze non programmabili relative alla manutenzione straordinaria nonché al mantenimento L’assemblea viene convocata da RSA/RSU e/o al ripristino della funzionalità e della sicurezza delle attrezzature e degli impianti aziendali;
f) necessità dalle XX.XX. per ragioni di interesse sindacale con preavviso non programmabili e/o non prevedibili inferiore a 2 gg., con l’indicazione dell’ordine del giorno. Le assemblee devono tenersi in luoghi idonei all’interno dell’unità produttiva. Nelle unità con meno di attività lavorative urgenti connesse ad andamenti climatici atipici e/o calamità, all’aumento temporaneo dell’attività e/o a commesse ed ordinativi straordinari, cui non sia possibile far fronte con 5 dipendenti i lavoratori in organico;
g) impossibilità o indisponibilità all’assunzione hanno diritto a permessi retribuiti nel limite complessivo di lavoratori iscritti nelle liste di collocamento del centro per l’impiego competente;
h) temporanea utilizzazione in mansioni e profili professionali non previsti dai normali assetti produttivi aziendali. Ad ogni azienda spettano comunque 2 (due) unità da utilizzare con contratto di somministrazione di lavoro con le modalità previste nel presente articolo. In aggiunta a tali unità il numero dei lavoratori somministrati che può essere utilizzato è pari al 15 per cento delle unità risultanti dal rapporto tra il totale delle giornate di lavoro rilevate in azienda nell’anno precedente e l’unità equivalente.3 Il numero dei prestatori di lavoro come sopra individuati, rappresenta la misura massima di lavoratori somministrati che possono essere utilizzati mediamente in ciascun trimestre dell’anno. Le frazioni di unità vanno arrotondate all’unità superiore. L’azienda che attiva il contratto di somministrazione di lavoro ne darà comunicazione, anche attraverso le Organizzazioni dei datori di lavoro, all’Osservatorio regionale entro i 10 giorni successivi. Le parti si attiveranno a livello locale nei confronti dei Servizi per l’impiego al fine di sollecitare l’adozione di politiche attive per favorire la predisposizione delle liste di cui alla lettera g) del secondo comma del presente articolo8 ore annue.
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