Somministrazione fraudolenta. 1. Ferme restando le sanzioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, quando la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore, il somministratore e l'utilizzatore sono puniti con la pena dell'ammenda di 20 euro per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione.
Somministrazione fraudolenta. L’art. 2, comma 1-bis, del citato d. l. n. 87/2018 convertito dalla L. n. 96/2018 ha aggiunto il nuovo art. 38-bis al d.lgs. n. 81/2015, introducendo la fattispecie della somministrazione fraudolenta e prevedendo che, ferme restando le sanzioni previste dalla normativa . vigente in caso di violazione di norme in materia di somministrazione di lavoro (di cui all'art. 18 del d.lgs. n. 276/2003), quando la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore, il somministratore e l’utilizzatore sono puniti con un’ammenda di 20 euro per ciascun lavoratore coinvolto e ciascun giorno di somministrazione.
Somministrazione fraudolenta. Ferme restando le sanzioni di cui all’art.18, quando la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicato al lavoratore, somministratore e utilizzatore sono puniti con una ammenda di 20 euro per ciascun lavoratore coinvolto e ciascun giorno di Somministrazione.
Somministrazione fraudolenta. 1. Ferme restando le sanzioni di cui all'articolo 18, quando la somministrazione di lavoro e' posta in essere con la specifica finalita' di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicato al lavoratore, somministratore e utilizzatore sono puniti con una ammenda di 20 euro per ciascun lavoratore coinvolto e ciascun giorno di somministrazione. AGGIORNAMENTO (9) La L. 24 dicembre 2007, n. 247, ha disposto (con l'art. 1, comma 46) che "E' abolito il contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato di cui al titolo III, capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni".
Somministrazione fraudolenta. (art. 38 bis D.Lgs. 81/2015) Somministrazione irregolare (art. 38 D.Lgs. 81/2015) Termine di impugnazione del contratto di somministrazione (art. 39 D.Lgs. 81/2015)
Somministrazione fraudolenta. La somministrazione fraudolenta, già prevista, con identica formulazione, dall’art. 28 del D.Lgs. n.276/2003, poi abrogato dall’art. 55 del D.Lgs. n.81/2015 è stata reintrodotta dalla legge n.96/2018 (Legge di conversione del D.L. n.87/2018) e si realizza quando la somministrazione è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore. Sulla tematica si è espresso anche l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con circolare n. 3 dell’11 febbraio 2019. Secondo il parere dell’Ispettorato Nazionale il reato di somministrazione fraudolenta può realizzarsi anche al di fuori di una ipotesi di pseudo appalto, addirittura coinvolgendo agenzie di somministrazione autorizzate, oppure nell’ambito di distacchi di personale che comportino una elusione della disciplina di cui all’art. 30, D.Lgs. n.276/2003 ovvero ipotesi di distacco transnazionale “non autentico” ai sensi dell’art. 3, X.Xxx. n. 36/2016.
Somministrazione fraudolenta. Quando la somministrazione sia posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo sia il somministratore sia l’utilizzatore sono puniti con: • sanzioni previste dall’art. 18 X.xx 276/2003; • ammenda di 20 € per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione.
Somministrazione fraudolenta. (art. 28) Quando la somministrazione di lavoro é posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicato al lavoratore, somministratore e utilizzatore sono puniti con una ammenda di 20 euro per ciascun lavoratore coinvolto e ciascun giorno di somministrazione. Inoltre, nell’ipotesi in cui il contratto sia posto in essere in frode a norme inderogabili di legge, lo stesso è da considerarsi nullo per illiceità della causa e, pertanto, il lavoratore è considerato a tutti gli effetti alle dipendenze dell’utilizzatore (artt. 1343 e 1418 cod. civ.).
Somministrazione fraudolenta. La Legge 96/2018 ha reintrodotto nell’ordinamento la fattispecie della somministrazione fraudolenta - ossia l’ipotesi in cui la somministrazione sia posta in essere con la finalità di eludere le norme inderogabili di legge o di contratto collettivo. Il reato di somministrazione fraudolenta ha come sanzione un’ammenda pari a Euro 20,00 per ogni giorno di lavoro e per ogni lavoratore coinvolto e si applica sia all’utilizzatore che all’agenzia di somministrazione
Somministrazione fraudolenta. Art. 38-bis D. Lgs. n. 81/2015 Ferme restando le sanzioni di cui all’art. 18 del D. Lgs. n. 276/2003, quando la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavo- ratore, il somministratore e l’utilizzatore sono puniti con la pena dell’ammenda di 20 euro per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione.