Somministrazione irregolare. 1. In mancanza di forma scritta il contratto di somministrazione di lavoro è nullo e i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell'utilizzatore.
2. Quando la somministrazione di lavoro avvenga al di fuori dei limiti e delle condizioni di cui agli articoli 31, commi 1 e 2, 32 e 33, comma 1, lettere a), b), c) e d), il lavoratore può chiedere, anche soltanto nei confronti dell'utilizzatore, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo, con effetto dall'inizio della somministrazione.
3. Nelle ipotesi di cui al comma 2 tutti i pagamenti effettuati dal somministratore, a titolo retributivo o di contribuzione previdenziale, valgono a liberare il soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione dal debito corrispondente fino a concorrenza della somma effettivamente pagata. Tutti gli atti compiuti o ricevuti dal somministratore nella costituzione o nella gestione del rapporto, per il periodo durante il quale la somministrazione ha avuto luogo, si intendono come compiuti o ricevuti dal soggetto che ha effettivamente utilizzato la prestazione.
4. La disposizione di cui al comma 2 non trova applicazione nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
Somministrazione irregolare. 1. Quando la somministrazione di lavoro avvenga al di fuori dei limiti e delle condizioni di cui all’articolo 61, comma 2, all’articolo 62 e all’articolo 63, comma 1, il lavoratore può agire in giudizio anche soltanto nei confronti dell’utilizzatore per chiedere la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze di quest'ultimo a far data dall'inizio della somministrazione.
2. Nel caso in cui ricorrano le violazioni della disciplina del lavoro a termine previste dall’articolo 56 comma 2, il lavoratore può agire in giudizio anche soltanto nei confronti dell’utilizzatore per chiedere la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato alle sue dipendenze. Nel caso in cui ricorrano le violazioni previste dall’articolo 56, comma 3, il lavoratore può agire in giudizio per chiedere la costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze dell’utilizzatore, ove esse siano direttamente a lui imputabili, ovvero del somministratore, qualora siano invece imputabili a quest’ultimo. Nel caso ricorrano le violazioni di cui all’articolo 56, comma 1, il lavoratore può agire in giudizio per richiedere la costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze del somministratore.
3. Nei casi di cui ai commi precedenti in cui il rapporto di lavoro venga costituito in capo all’utilizzatore, tutti i pagamenti effettuati dal somministratore, a titolo retributivo o di contribuzione previdenziale, valgono a liberare l’utilizzatore stesso dal debito corrispondente fino a concorrenza della somma effettivamente pagata e tutti gli atti compiuti o ricevuti dal somministratore nella costituzione o nella gestione del rapporto, per il periodo durante il quale la somministrazione ha avuto luogo, si intendono come compiuti o ricevuti dall’utilizzatore medesimo.
Somministrazione irregolare. In mancanza di forma scritta il contratto di somministrazione di lavoro è nullo e i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell'utilizzatore. Quando la somministrazione di lavoro avvenga al di fuori dei limiti e delle condizioni di legge e del presente CCNL il lavoratore può chiedere, anche soltanto nei confronti dell'utilizzatore, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo, con effetto dall'inizio della somministrazione. Nelle ipotesi precedente tutti i pagamenti effettuati dal somministratore, a titolo retributivo o di contribuzione previdenziale, valgono a liberare il soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione dal debito corrispondente fino a concorrenza della somma effettivamente pagata. Tutti gli atti compiuti o ricevuti dal somministratore nella costituzione o nella gestione del rapporto, per il periodo durante il quale la somministrazione ha avuto luogo, si intendono come compiuti o ricevuti dal soggetto che ha effettivamente utilizzato la prestazione.
Somministrazione irregolare. Quando la somministrazione di lavoro avvenga al di fuori dei limiti e delle condizioni di cui agli articoli 31, commi 1 (percentuale nel caso di somministrazione a tempo indeterminato) e 2 (limiti quantitativi fissati dia CCNL), 32 (situazioni soggette a divieto) e 33, comma 1, lettere a) (estremi autorizzazione), b) (numero contratti), c) (eventuali rischi per la salute) e d) (data inizio e durata), 38, comma 1 (mancanza di forma scritta) del D.Lgs.81/15 il lavoratore può chiedere, anche soltanto nei confronti dell'utilizzatore, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo, con effetto dall'inizio della somministrazione. Il lavoratore, per rivendicare la costituzione di un rapporto di lavoro deve trasmettere un atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la propria volontà, entro 60 giorni dalla cessazione del rapporto (da intendersi come cessazione dell’attività resa in favore del somministratore) a cui dovrà seguire, a pena di inefficacia, ricorso giudiziario/tentativo di conciliazione o arbitrato da depositare nella cancelleria del Tribunale competente entro i successivi 180 giorni. I pagamenti a titolo retributivo e contributivo effettuati dal somministratore valgono, comunque, a liberare l’utilizzatore fino a concorrenza delle somme versate. Nel caso in cui il giudice accolga la domanda condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno in favore del lavoratore, stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge n. 604 del 1966 (art. 39, comma 2 D.Lgs.81-2015). La predetta indennità ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive, relativo al periodo compreso tra la data in cui il lavoratore ha cessato di svolgere la propria attività presso l'utilizzatore e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la costituzione del rapporto di lavoro.
Somministrazione irregolare. Il legislatore elimina ogni riferimento alla somministrazione irregolare di cui all’art. 28 D.Lgs 28 . 276/03 abrogato. Per quanto concerne la somministrazione irregolare viene mantenuta la nullità del contratto di somministrazione di lavoro privo di forma scritta. Il comma 3, prevede che nelle ipotesi di costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze dell’utilizzatore tutti i pagamenti, effettuati dal somministratore, a titolo retributivo o di contribuzione previdenziale, valgono a liberare il soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione dal debito corrispondente fino a concorrenza della somma effettivamente pagata. Ebbene, al riguardo sarebbe opportuno specificare che le eventuali differenze contributive non sarebbero assoggettate al regime sanzionatorio dell’evasione, dovendosi, invero, prevedere una ipotesi di carattere omissivo.
Somministrazione irregolare. (art. 27, comma 1) La normativa definisce irregolare la somministrazione quando: - il somministratore non possiede la necessaria autorizzazione ministeriale - il potere di direzione e controllo non è esercitato dall'utilizzatore - non è correttamente specificata e/o non è comprovata la causale di utilizzo - sono violati gli eventuali limiti quantitativi - risulta essere in divieto - mancano gli estremi dell'autorizzazione ministeriale sul contratto - la somministrazione è per un numero di lavoratori superiore a quello indicato sul contratto - il contratto non contiene l'indicazione della presenza dei rischi per l'integrità e la salute del lavoratore e delle misure di prevenzione adottate - la durata del contratto non copre l'intera durata dell'attività lavorativa. In caso di somministrazione irregolare il lavoratore può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'articolo 414 del codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo, con effetto dall'inizio della somministrazione.
Somministrazione irregolare. Somministrazione senza forma scritta = Nulla 31, comma 1 = Staff leasing 31, comma 2 = Somministrazione a TD 32 = Divieti (es. sciopero) 33, co 1, lett. a) = gli estremi dell'autorizzazione rilasciata al somministratore;
Somministrazione irregolare. Quando la somministrazione di lavoro avvenga al di fuori dei limiti e delle condizioni di cui agli articoli 31, commi 1 e 2 (LIMITI), 32 (DIVIETI) e 33, comma 1, lettere a), b), c) e d) (FORMA), il lavoratore può chiedere, anche soltanto nei confronti dell’utilizzatore, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo, con effetto dall'inizio della somministrazione.
Somministrazione irregolare. 2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 tutti i pagamenti effettuati dal somministratore, a titolo retributivo o di contribuzione previdenziale, valgono a liberare il soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione dal debito corrispondente fino a concorrenza della somma effettivamente pagata. Tutti gli atti compiuti dal somministratore per la costituzione o la gestione del rapporto, per il periodo durante il quale la somministrazione ha avuto luogo, si intendono come compiuti dal soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione.
Somministrazione irregolare. COMPUTO DEI LAVORATORI DECADENZA E TUTELE