SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS Clausole campione

SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS. A. La Sorveglianza sanitaria dovrà proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (c.d. decalogo), vedi allegato 4. B. Il Medico Competente privilegerà, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite di idoneità da rientro da malattia. C. La Sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta un’ulteriore misura di prevenzione di carattere generale; perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio e per l’informazione e la formazione che il Medico competente potrà fornire ai lavoratori al fine di evitare la diffusione del contagio stesso. D. Nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19, il Medico Competente collabora con il Datore di lavoro e il RLS/RLST. E. Il Medico Competente in funzione di particolari fragilità dei dipendenti o di patologie Covid-19, attuali o pregresse, provvederà a comunicare all'Azienda le eventuali misure di tutela straordinarie, sempre nel rispetto della riservatezza. Il Medico Competente farà applicare in Azienda le indicazioni delle Autorità Sanitarie. F. Inoltre, il Medico Competente, in funzione delle concrete situazioni di rischio e di lavoro, potrà suggerire l'adozione di eventuali mezzi diagnostici, qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione aziendale del virus e della salute dei lavoratori. X. Xxxx ripresa delle attività, è opportuno che il Medico Competente sia coinvolto per le identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da Covid-19. H. Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l'infezione da Covid-19, il Medico Competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la visita medica di idoneità al lavoro, a seguito di assenza per Covid-19, ciò indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia.
SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS. La sorveglianza sanitaria deve proseguire, rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della salute (cd. decalogo). • La sorveglianza sanitaria rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l’informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio. La sorveglianza sanitaria deve tendere al completo, seppur graduale, ripristino delle visite mediche previste, a condizione che sia consentito operare nel rispetto delle misure igieniche raccomandate dal Ministero della salute e secondo quanto previsto dall’OMS, previa valutazione del medico competente che tiene conto dell’andamento epidemiologico nel territorio di riferimento, in coerenza con la circolare del Ministero della salute del 29 aprile 2020 e con la circolare interministeriale del 4 settembre 2020. • Il medico competente collabora con il datore di lavoro, il RSPP e le RLS/RLST nell’identificazione ed attuazione delle misure volte al contenimento del rischio di contagio da virus SARS-CoV-2/COVID-19. • Il medico competente, ove presente, attua la sorveglianza sanitaria eccezionale ai sensi dell’articolo 83 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ai fini della tutela dei lavoratori fragili secondo le definizioni e modalità di cui alla circolare congiunta del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 4 settembre 2020, nel rispetto della riservatezza. • Il medico competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglianza sanitaria, potrà suggerire l’adozione di strategie di testing/screening qualora ritenute utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori, anche tenuto conto dell’andamento epidemiologico nel territorio di riferimento e di quanto stabilito nella circolare del Ministero della salute dell’8 gennaio 2021. • Il medico competente collabora con l’Autorità sanitaria, in particolare per l’identificazione degli eventuali “contatti stretti” di un lavoratore riscontrato positivo al tampone COVID-19 al fine di permettere alle Autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. In merito ai “contatti stretti”, così come definiti dalla circolare del Ministero della salute del 29 maggio 2020, è opportuno che la l...
SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS. Il Medico Competente dovrà contribuire: • nella gestione dell’informazione e formazione sulle misure di contenimento e sui comportamenti individuali, • nella gestione del reintegro dei lavoratori dopo una infezione da Coronavirus, • a collaborare con il datore di lavoro e con il Servizio di Protezione e Prevenzione sulle corrette procedure di lavoro sull’adeguamento eventuale dell’organizzazione del lavoro e sull’utilizzo dei DPI, • a collaborare con il Responsabile della Sicurezza dei lavoratori per individuare i lavoratori che hanno un frequente contatto con il pubblico allo scopo di aggiornare il DVR in riferimento a questi lavoratori e a dare la sua disponibilità a che l’azienda possa comunicare ai lavoratori che, se hanno problemi o dubbi possono contattare direttamente il medico competente in modo che lo stesso possa analizzare i vari casi e dare all’azienda.
SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS. La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute. Vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST. Il medico competente segnala all’azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l’azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy.
SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS. La sorveglianza sanitaria prosegue rispettando il protocollo sanitario stabilito dal Medico che tiene conto dell’andamento epidemiologico nel territorio di riferimento. La sorveglianza sanitaria oltre ad intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, rappresenta un’occasione di informazione e formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori, relativamente alle misure di prevenzione e protezione, ivi compresa la disponibilità di specifica profilassi vaccinale anti SARS-CoV-2/Covid-19 e il corretto utilizzo dei DPI nei casi previsti. Il medico Competente collabora con Datore di Lavoro, RSPP, RLS/RLST nell’identificazione ed attuazione delle misure volte al contenimento del rischio di contagio da virus SARS-CoV-2/COVID-19. La riammissione al lavoro dopo infezione da virus SARS-CoV-2/COVID-19 avverrà in osservanza delle indicazioni del precedente punto 2. Per il reintegro progressivo dei lavoratori già risultati positivi al tampone con ricovero ospedaliero, il MC effettuerà la visita medica prevista dall’articolo 41, comma 2, lett. e-ter del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni (visita medica precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi), al fine di verificare l’idoneità alla mansione – anche per valutare profili specifici di rischiosità – indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia.

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  • Clausola di salvaguardia Ai sensi dell'art. 12 dell'accordo interconfederale 27 luglio 1994 le Organizzazioni sindacali dotate dei requisiti di cui all'art. 19, legge 20 maggio 1970, n. 300, che siano firmatarie del suddetto accordo o che, comunque, aderiscano alla disciplina in esso contenuta, partecipando alla procedura di elezione delle R.S.U., rinunciano formalmente ed espressamente a costituire R.S.A. e/o C.d.A. ai sensi della norma sopra citata e dichiarano automaticamente decadute le R.S.A. e/o i C.d.A., precedentemente costituiti, al momento della costituzione della R.S.U. In tal modo le parti firmatarie del presente accordo intendono affermare che nelle unità produttive ove siano state elette R.S.U. non potranno essere contemporaneamente presenti R.S.A. Con il presente contratto viene abrogato l'art. 12, prima parte dell'accordo interconfederale del 27 luglio 1994 e sostituito dall'articolo precedente.

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