Common use of Sospensione cautelare in caso di procedimento penale Clause in Contracts

Sospensione cautelare in caso di procedimento penale. 1. Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o, comunque, dello stato restrittivo della libertà. 2. Il dipendente può essere sospeso dal servizio, con privazione della retribuzione, anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale o questa sia comunque cessata, qualora l’amministrazione disponga, ai sensi dell’art. 55-ter del d. lgs. n. 165/ 2001, la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, ai sensi dell’art. 65 del presente contratto. 3. Resta fermo l’obbligo di sospensione del dipendente in presenza dei casi previsti dagli articoli 7, comma 1, e 8 , comma 1, del d.lgs. n. 235/2012; 4. Nel caso dei delitti previsti all’art. 3, comma 1, della legge n. 97/2001, trova applicazione la disciplina ivi stabilita. Per i medesimi delitti, qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, trova applicazione l’art. 4, comma 1, della citata legge n. 97/2001. 5. Nei casi indicati ai commi precedenti, si applica quanto previsto dall’articolo 55- ter del d.lgs. n. 165/2001 e dall’art. 65 del presente contratto. 6. Ove l’amministrazione proceda all’applicazione della sanzione di cui all’art. 62, comma 9, n. 2 (Codice disciplinare), la sospensione del dipendente disposta ai sensi del presente articolo conserva efficacia solo fino alla conclusione del procedimento disciplinare. Negli altri casi, la sospensione dal servizio eventualmente disposta a causa di procedimento penale conserva efficacia, se non revocata, per un periodo non superiore a cinque anni. Decorso tale termine, essa è revocata ed il dipendente è riammesso in servizio, salvo i casi nei quali, in presenza di reati che comportano l’applicazione dell’art.62, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare), l’amministrazione ritenga che la permanenza in servizio del dipendente provochi un pregiudizio alla credibilità della stessa, a causa del discredito che da tale permanenza potrebbe derivarle da parte dei cittadini e/o comunque, per ragioni di opportunità ed operatività dell’amministrazione stessa. In tal caso, può essere disposta, per i suddetti motivi, la sospensione dal servizio, che sarà sottoposta a revisione con cadenza biennale. Ove il procedimento disciplinare sia stato eventualmente sospeso fino all’esito del procedimento penale, ai sensi dell’art. 65, tale sospensione può essere prorogata, ferma restando in ogni caso l’applicabilità dell’art. 62, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare). 7. Al dipendente sospeso, ai sensi del presente articolo, sono corrisposti un'indennità pari al 50% dello stipendio tabellare, nonché gli assegni del nucleo familiare e la retribuzione individuale di anzianità, ove spettanti. 8. Nel caso di sentenza penale definitiva di assoluzione o di proscioglimento, pronunciata con la formula “il fatto non sussiste” o “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analoga, quanto corrisposto, durante il periodo di sospensione cautelare, a titolo di indennità, verrà conguagliato con quanto dovuto al dipendente se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità o i compensi connessi alla presenza in servizio o a prestazioni di carattere straordinario. Ove il procedimento disciplinare riprenda, ai sensi dell’art. 65, comma 2, secondo periodo (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale), il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente applicate. 9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, al dipendente precedentemente sospeso verrà conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio, esclusi i compensi per il lavoro straordinario, quelli che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa, nonché i periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato. 10. Resta fermo quanto previsto dall’art. 55 quater comma 3 bis del d.lgs. n. 165/2001.

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Sospensione cautelare in caso di procedimento penale. 1. Il dipendente che sia dirigente colpito da misura restrittiva della libertà personale o da provvedimenti giudiziari inibitori che impediscono la prestazione lavorativa, è obbligatoriamente sospeso d'ufficio dal servizio, con sospensione dell’incarico dirigenziale conferito e privazione della retribuzione, per tutta la durata dello stato di restrizione della libertà, salvo che l’azienda non proceda direttamente ai sensi dell’art. 8 (codice disciplinare), comma 11. 2. Il dirigente può essere sospeso dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o, comunque, dello stato restrittivo della libertà. 2. Il dipendente può essere sospeso dal servizio, e con privazione della retribuzionesospensione dell’incarico, anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale penale, che non comporti la restrizione della libertà personale o questa sia comunque cessata, qualora l’amministrazione dispongasecondo quanto previsto dall’art. 55 ter del d.lgs. 165/2001, salvo che l’Azienda non proceda direttamente ai sensi dell’art. 55-ter 11, comma 2 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale) del d. lgspresente CCNL. 3. n. 165/ 2001Resta fermo l'obbligo di sospensione del dirigente in presenza dei casi già previsti dagli artt. 58, comma 1, lett. a), b), limitatamente all'art. 316 del codice penale, lett. c), d) ed e), e 59, comma 1, lett. a), limitatamente ai delitti già indicati nell'art. 58 comma 1, lett. a) e all'art. 316 del codice penale, lett. b), e c), del D. Lgs .n. 267 del 2000 e fatta salva l’applicazione dell’art. 8 (codice disciplinare), comma 11, qualora l’azienda non disponga la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, ai sensi dell’art. 65 del presente contratto. 3. Resta fermo l’obbligo di sospensione del dipendente in presenza dei casi previsti dagli articoli 7, comma 1, e 8 , comma 1, 55 ter del d.lgs. n. 235/2012;165/2001, nonché dell’art. 11 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale) del presente CCNL. 4. Nel caso dei delitti previsti all’art. 3, comma 1, della legge n. 97/2001, trova applicazione la disciplina ivi stabilita. Per i medesimi delitti, qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, trova applicazione l’art. 4, comma 1, della citata legge n. 97/2001. E’ fatta salva l’applicazione dell’art. 8 (codice disciplinare), comma 11, punto 2, qualora l’azienda non disponga la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, ai sensi dell’art. 55 ter del d.lgs. 165/2001 nonché dell’art. 11 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale) del presente CCNL. 5. Nei casi indicati ai commi precedentiprecedenti si applica, si applica comunque, quanto previsto dall’articolo 55- dall’art. 55 ter del d.lgs. n. 165/2001 e dall’art. 65 del presente contratto165/2001, comma 1, ultimo periodo. 6. Ove l’amministrazione proceda l’azienda intenda procedere all’applicazione della sanzione di cui all’art. 628 (codice disciplinare), comma 911, n. 2 (Codice disciplinare)punto 2, la sospensione del dipendente dirigente disposta ai sensi del presente articolo conserva efficacia solo fino alla conclusione del procedimento disciplinare. Negli altri casi, la sospensione dal servizio eventualmente disposta a causa di procedimento penale conserva efficacia, se non revocata, per un periodo non superiore a cinque anni. Decorso tale termine, essa è revocata ed il dipendente dirigente è riammesso in servizio, salvo i casi nei quali, in presenza di reati che comportano l’applicazione dell’art.62, dell’art. 8 (codice disciplinare) comma 911, punto 2 (Codice disciplinare)2, l’amministrazione l’azienda ritenga che la permanenza in servizio del dipendente dirigente provochi un pregiudizio alla credibilità della stessa, stessa a causa del discredito che da tale permanenza potrebbe derivarle da parte dei cittadini e/o comunque, per ragioni di opportunità ed operatività dell’amministrazione stessa. In tal caso, può essere disposta, per i suddetti motivi, la sospensione dal servizio, che sarà sottoposta a revisione con cadenza biennale. Ove il procedimento disciplinare sia stato eventualmente sospeso sospeso, fino all’esito del procedimento penale, ai sensi dell’art. 6555 ter del d.lgs. 165/2001, tale sospensione può essere prorogata, ferma restando in ogni caso l’applicabilità la possibilità di ripresa del procedimento disciplinare per cessazione di motivi che ne avevano determinato la sospensione, ai fini dell’applicabilità dell’art. 62, comma 9, punto 2 8 (Codice codice disciplinare). 7. Al dipendente sospeso, dirigente sospeso dal servizio ai sensi del presente articolo, articolo sono corrisposti un'indennità un’indennità alimentare pari al 50% dello stipendio tabellare, nonché gli assegni del nucleo familiare e la retribuzione individuale di anzianitàanzianità o il maturato economico annuo, ove spettantispettante, e gli eventuali assegni familiari, qualora ne abbiano titolo. 8. Nel caso di sentenza penale definitiva di assoluzione o di proscioglimentoassoluzione, pronunciata con la formula “il fatto non sussiste” o “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analoga, quanto corrisposto, durante il periodo di sospensione cautelare, a titolo di indennità, assegno alimentare verrà conguagliato con quanto dovuto al dipendente dirigente se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità o i compensi connessi alla presenza tenendo conto anche della retribuzione di posizione in servizio o a prestazioni di carattere straordinariogodimento all'atto della sospensione. Ove il procedimento disciplinare riprendariprenda per altre infrazioni, ai sensi dell’art. 6511, comma 2, secondo periodo (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale), ) il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente applicate. 9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, quanto corrisposto al dipendente dirigente precedentemente sospeso verrà viene conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio, tenendo conto anche della retribuzione di posizione in godimento all’atto della sospensione; dal conguaglio sono esclusi i compensi per il lavoro straordinario, quelli che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa, nonché i periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato. 10. Resta fermo quanto previsto dall’art. 55 quater comma 3 bis del d.lgs. n. 165/2001.

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Sospensione cautelare in caso di procedimento penale. 1. Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o, comunque, dello stato restrittivo della libertà. 2. Il dipendente può essere sospeso dal servizio, con privazione della retribuzione, anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale o questa sia comunque cessata, qualora l’amministrazione l’Azienda o Ente disponga, ai sensi dell’art. 55-ter del d. lgsD.Lgs. n. 165/ 165 del 2001, la sospensione del procedimento disciplinare fino al a termine di quello penale, ai sensi dell’art. 65 del presente contratto69 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale). 3. Resta fermo l’obbligo di sospensione del dipendente in presenza dei casi previsti dagli articoli 7, comma 1, e 8 , comma 1, del d.lgsD.Lgs. n. 235/2012;. 4. Nel caso dei di rinvio a giudizio per i delitti previsti all’art. 3, comma 1, della legge n. 97/2001, trova applicazione la disciplina ivi stabilita. Per i medesimi delitti, qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, trova applicazione l’art. 4, comma 1, della citata legge n. 97/200197 del 2001. 5. Nei casi indicati ai commi precedenti, si applica quanto previsto dall’articolo 55- dall’art.55-ter del d.lgs. n. 165/2001 D.Lgs.165/2001 e dall’art. 65 del presente contratto69 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale). 6. Ove l’amministrazione l’Azienda o Ente proceda all’applicazione della sanzione di cui all’art. 6266, comma 9, n. 2 (Codice disciplinare), la sospensione del dipendente disposta ai sensi del presente articolo conserva efficacia solo fino alla conclusione del procedimento disciplinare. Negli altri casi, la sospensione dal servizio eventualmente disposta a causa di procedimento penale conserva efficacia, se non revocata, per un periodo non superiore a cinque anni. Decorso tale termine, essa è revocata ed il dipendente è riammesso in servizio, salvo i casi nei quali, in presenza di reati che comportano l’applicazione dell’art.62dell’art.66, comma 9, punto 2 n.2 (Codice disciplinare), l’amministrazione l’Azienda o Ente ritenga che la permanenza in servizio del dipendente provochi un pregiudizio alla credibilità della stessa, stessa a causa del discredito che da tale permanenza potrebbe derivarle da parte dei cittadini e/o comunque, per ragioni di opportunità ed operatività dell’amministrazione stessadell’Azienda o Ente stesso. In tal caso, può essere disposta, per i suddetti motivi, la sospensione dal servizio, che sarà sottoposta a revisione con cadenza biennale. Ove il procedimento disciplinare sia stato eventualmente sospeso fino all’esito del procedimento penale, ai sensi dell’art. 65dell’art.69 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale), tale sospensione può essere prorogata, ferma restando in ogni caso l’applicabilità dell’art. 62dell’art.66, comma 9, punto 2 (Codice n. 2(Codice disciplinare). 7. Al dipendente sospeso, ai sensi del presente articolo, sono corrisposti un'indennità pari al 50% dello stipendio tabellare, nonché gli assegni del nucleo familiare e la retribuzione individuale di anzianità, ove spettanti. 8. Nel caso di sentenza penale definitiva di assoluzione o di proscioglimento, pronunciata con la formula “il fatto non sussiste” o “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analoga, analoga quanto corrisposto, durante il periodo di sospensione cautelare, a titolo di indennità, indennità verrà conguagliato con quanto dovuto al dipendente se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità o i compensi connessi alla presenza in servizio o a prestazioni di carattere straordinario. Ove il procedimento disciplinare riprenda, ai sensi dell’art. 6569, comma 2, secondo periodo (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale), il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente applicate. 9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, al dipendente precedentemente sospeso verrà conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio, esclusi i compensi per il lavoro straordinario, quelli che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa, nonché i periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato. 10. Resta fermo quanto previsto dall’art. 55 dall’art.55 quater comma 3 bis del d.lgsD.Lgs. n. 165/2001n.165/2001.

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Sospensione cautelare in caso di procedimento penale. 1. Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o, comunque, dello stato restrittivo della libertà. 2. Il dipendente può essere sospeso dal servizio, con privazione della retribuzione, anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale o questa sia comunque cessata, qualora l’amministrazione l’ente disponga, ai sensi dell’art. 55-ter del d. lgs. n. 165/ 2001D.Lgs.n.165/2001, la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, ai sensi dell’art. 65 del presente contratto62. 3. Resta fermo l’obbligo di sospensione del dipendente in presenza dei casi previsti dagli articoli 7, comma 1, e 8 , comma 1, del d.lgsD.Lgs. n. 235/2012;. 4. Nel caso dei delitti previsti all’art. 3, comma 1, della legge n. 97/2001, trova applicazione la disciplina ivi stabilita. Per i medesimi delitti, qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, trova applicazione l’art. 4, comma 1, della citata legge n. 97/2001. 5. Nei casi indicati ai commi precedenti, si applica quanto previsto dall’articolo 55- dall’articolo55-ter del d.lgsD.Lgs. n. 165/2001 e dall’art. 65 62 del presente contratto. 6. Ove l’amministrazione l’ente proceda all’applicazione della sanzione di cui all’art. 6259, comma 9, n. 2 (Codice disciplinare)punto 2, la sospensione del dipendente disposta ai sensi del presente articolo conserva efficacia solo fino alla conclusione del procedimento disciplinare. Negli altri casi, la sospensione dal servizio eventualmente disposta a causa di procedimento penale conserva efficacia, se non revocata, per un periodo non superiore a cinque anni. Decorso tale termine, essa è revocata ed il dipendente è riammesso in servizio, salvo i casi nei quali, in presenza di reati che comportano l’applicazione dell’art.62dell’art. 59, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare)2, l’amministrazione l’ente ritenga che la permanenza in servizio del dipendente provochi un pregiudizio alla credibilità della stessa, a causa del discredito che da tale permanenza potrebbe derivarle da parte dei cittadini e/o comunque, per ragioni di opportunità ed operatività dell’amministrazione stessadell’ente stesso. In tal caso, può essere disposta, per i suddetti motivi, la sospensione dal servizio, che sarà sottoposta a revisione con cadenza biennale. Ove il procedimento disciplinare sia stato eventualmente sospeso fino all’esito del procedimento penale, ai sensi dell’art. 6562, tale sospensione può essere prorogata, ferma restando in ogni caso l’applicabilità dell’art. 6259, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare)2. 7. Al dipendente sospeso, ai sensi del presente articolo, sono corrisposti un'indennità pari al 50% dello stipendio tabellarestipendio, nonché gli assegni del nucleo familiare e la retribuzione individuale di anzianità, ove spettanti. 8. Nel caso di sentenza penale definitiva di assoluzione o di proscioglimento, pronunciata con la formula “il fatto non sussiste” o “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analoga, quanto corrisposto, durante il periodo di sospensione cautelare, a titolo di indennità, verrà conguagliato con quanto dovuto al dipendente se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità o i compensi connessi alla presenza in servizio servizio, o a prestazioni di carattere straordinario. Ove il procedimento disciplinare riprenda, ai sensi dell’art. 6562, comma 2, secondo periodo (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale)periodo, il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente applicate. 9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, al dipendente precedentemente sospeso verrà conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio, esclusi i compensi per il lavoro straordinario, quelli che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa, nonché i periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato. 10. Resta fermo quanto previsto dall’art. 55 dall’art.55 quater comma 3 bis del d.lgsD.Lgs. n. 165/2001.. Art. 62‌

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Sospensione cautelare in caso di procedimento penale. 1. Il dipendente che sia dirigente colpito da misura restrittiva della libertà personale o da provvedimenti giudiziari inibitori che impediscono la prestazione lavorativa, è obbligatoriamente sospeso d'ufficio dal servizio, con sospensione dell’incarico dirigenziale conferito e privazione della retribuzione, per tutta la durata dello stato di restrizione della libertà, salvo che l’azienda non proceda direttamente ai sensi dell’art. 8 (codice disciplinare) comma 11. 2. Il dirigente può essere sospeso dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o, comunque, dello stato restrittivo della libertà. 2. Il dipendente può essere sospeso dal servizio, e con privazione della retribuzionesospensione dell’incarico, anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale penale, che non comporti la restrizione della libertà personale o questa sia comunque cessata, qualora l’amministrazione dispongasecondo quanto previsto dall’art. 55 ter del d.lgs. 165/2001, salvo che l’Azienda non proceda direttamente ai sensi dell’art. 55-ter 11, comma 2 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale) del d. lgspresente CCNL. 3. n. 165/ 2001Resta fermo l'obbligo di sospensione del dirigente in presenza dei casi già previsti dagli artt. 58, comma 1, lett. a), b), limitatamente all'art. 316 del codice penale, lett. c), d) ed e), e 59, comma 1, lett. a), limitatamente ai delitti già indicati nell'art. 58 comma 1, lett. a) e all'art. 316 del codice penale, lett. b), e c), del D. Lgs .n. 267 del 2000 e fatta salva l’applicazione dell’art. 8 (codice disciplinare), comma 11, qualora l’azienda non disponga la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, ai sensi dell’art. 65 del presente contratto. 3. Resta fermo l’obbligo di sospensione del dipendente in presenza dei casi previsti dagli articoli 7, comma 1, e 8 , comma 1, 55 ter del d.lgs. n. 235/2012;165/2001, nonché dell’art. 11 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale) del presente CCNL. 4. Nel caso dei delitti previsti all’art. 3, comma 1, della legge n. 97/2001, trova applicazione la disciplina ivi stabilita. Per i medesimi delitti, qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, trova applicazione l’art. 4, comma 1, della citata legge n. 97/2001. E’ fatta salva l’applicazione dell’art. 8 (codice disciplinare), comma 11, punto 2, qualora l’azienda non disponga la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, ai sensi dell’art. 55 ter del d.lgs. 165/2001 nonché dell’art. 11 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale) del presente CCNL. 5. Nei casi indicati ai commi precedentiprecedenti si applica, si applica comunque, quanto previsto dall’articolo 55- dall’art. 55 ter del d.lgs. n. 165/2001 e dall’art. 65 del presente contratto165/2001, comma 1, ultimo periodo. 6. Ove l’amministrazione proceda l’azienda intenda procedere all’applicazione della sanzione di cui all’art. 628 (codice disciplinare), comma 911, n. 2 (Codice disciplinare)punto 2, la sospensione del dipendente dirigente disposta ai sensi del presente articolo conserva efficacia solo fino alla conclusione del procedimento disciplinare. Negli altri casi, la sospensione dal servizio eventualmente disposta a causa di procedimento penale conserva efficacia, se non revocata, per un periodo non superiore a cinque anni. Decorso tale termine, essa è revocata ed il dipendente dirigente è riammesso in servizio, salvo i casi nei quali, in presenza di reati che comportano l’applicazione dell’art.62, dell’art. 8 (codice disciplinare) comma 911, punto 2 (Codice disciplinare)2, l’amministrazione l’azienda ritenga che la permanenza in servizio del dipendente dirigente provochi un pregiudizio alla credibilità della stessa, stessa a causa del discredito che da tale permanenza potrebbe derivarle da parte dei cittadini e/o comunque, per ragioni di opportunità ed operatività dell’amministrazione stessa. In tal caso, può essere disposta, per i suddetti motivi, la sospensione dal servizio, che sarà sottoposta a revisione con cadenza biennale. Ove il procedimento disciplinare sia stato eventualmente sospeso sospeso, fino all’esito del procedimento penale, ai sensi dell’art. 6555 ter del d.lgs. 165/2001, tale sospensione può essere prorogata, ferma restando in ogni caso l’applicabilità la possibilità di ripresa del procedimento disciplinare per cessazione di motivi che ne avevano determinato la sospensione, ai fini dell’applicabilità dell’art. 62, comma 9, punto 2 8 (Codice codice disciplinare). 7. Al dipendente sospeso, dirigente sospeso dal servizio ai sensi del presente articolo, articolo sono corrisposti un'indennità un’indennità alimentare pari al 50% dello stipendio tabellare, nonché gli assegni del nucleo familiare e la retribuzione individuale di anzianitàanzianità o il maturato economico annuo, ove spettantispettante, e gli eventuali assegni familiari, qualora ne abbiano titolo. 8. Nel caso di sentenza penale definitiva di assoluzione o di proscioglimentoassoluzione, pronunciata con la formula “il fatto non sussiste” o “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analoga, quanto corrisposto, durante il periodo di sospensione cautelare, a titolo di indennità, assegno alimentare verrà conguagliato con quanto dovuto al dipendente dirigente se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità o i compensi connessi alla presenza tenendo conto anche della retribuzione di posizione in servizio o a prestazioni di carattere straordinariogodimento all'atto della sospensione. Ove il procedimento disciplinare riprendariprenda per altre infrazioni, ai sensi dell’art. 6511, comma 2, secondo periodo (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale), ) il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente applicate. 9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, quanto corrisposto al dipendente dirigente precedentemente sospeso verrà viene conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio, tenendo conto anche della retribuzione di posizione in godimento all’atto della sospensione; dal conguaglio sono esclusi i compensi per il lavoro straordinario, quelli che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa, nonché i periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato. 10. Resta fermo quanto previsto dall’art. 55 quater comma 3 bis del d.lgs. n. 165/2001.

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Sospensione cautelare in caso di procedimento penale. 1. Il dipendente che sia dirigente colpito da misura restrittiva della libertà personale è obbligatoriamente sospeso d'ufficio dal servizio, con sospensione dell’incarico dirigenziale conferito e privazione della retribuzione, per tutta la durata dello stato di restrizione della libertà, salvo che l’Ente non proceda direttamente ai sensi dell’art. 7, comma 9, n.2. 2. Il dirigente può essere sospeso dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o, comunque, dello stato restrittivo della libertà. 2. Il dipendente può essere sospeso dal servizio, e con privazione della retribuzione, sospensione dell’incarico anche nel caso in cui venga sia sottoposto a procedimento penale che penale, anche se non comporti la restrizione della libertà personale o questa sia comunque cessata, qualora l’amministrazione l’Ente disponga, ai sensi dell’art. 55dell’art.55-ter del d. lgs. n. 165/ D.Lgs.n.165 del 2001, la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, ai sensi dell’art. 65 del presente contratto10. 3. Resta fermo l’obbligo l'obbligo di sospensione del dipendente dirigente in presenza dei casi già previsti dagli articoli 7artt. 58, comma 1, lett. a), b), limitatamente all'art. 316 del codice penale, lett. c), d) ed e), e 8 59, comma 1, lett. a), limitatamente ai delitti già indicati nell'art. 58 comma 1, lett. a) e all'art. 316 del d.lgscodice penale, lett. n. 235/2012;b), e c), del D. Lgs .n. 267 del 2000. E’fatta salva l’applicazione dell’art. 7, comma 9, n.2, qualora l’Ente non disponga, ai sensi dell’art.55-ter del D.Lgs.n.165 del 2001, la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, ai sensi dell’art. 10. 4. Nel caso dei delitti previsti all’art. 3, comma 1, della legge n. 97/200197 del 2001, trova applicazione la disciplina ivi stabilita. Per i medesimi delitti, qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, trova applicazione l’art. 4, comma 1, della citata legge n. 97/2001.97 del 2001. Resta ferma, in ogni caso, l’applicabilità dell’art. 7, comma 9, n.2, qualora l’Ente non disponga la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, ai sensi dell’art. 10 5. Nei casi indicati ai commi precedenti, precedenti si applica comunque quanto previsto dall’articolo 55- ter del d.lgs. n. 165/2001 e dall’art. 65 del presente contratto10 in tema di rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale. 6. Ove l’amministrazione l’Ente proceda all’applicazione della sanzione di cui all’art. 627, comma 9, n. 2 (Codice disciplinare)n.2, la sospensione del dipendente dirigente disposta ai sensi del presente articolo conserva efficacia solo fino alla conclusione del procedimento disciplinare. Negli altri casi, la sospensione dal servizio eventualmente disposta a causa di procedimento penale conserva efficacia, se non revocata, per un periodo non superiore a cinque anni. Decorso tale termine, essa è revocata ed il dipendente dirigente è riammesso in servizio, salvo i casi nei quali, in presenza di reati che comportano l’applicazione dell’art.62dell’art. 7, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare)n. 2, l’amministrazione l’Ente ritenga che la permanenza in servizio del dipendente dirigente provochi un pregiudizio alla credibilità della stessa, stessa a causa del discredito che da tale permanenza potrebbe derivarle da parte dei cittadini e/o comunque, per ragioni di opportunità ed operatività dell’amministrazione dell’Ente stessa. In tal caso, può essere disposta, per i suddetti motivi, la sospensione dal servizio, che sarà sottoposta a revisione con cadenza biennale. Ove il procedimento disciplinare sia stato eventualmente sospeso fino all’esito del procedimento penale, ai sensi dell’art. 6510, tale sospensione può essere prorogata, ferma restando in ogni caso l’applicabilità dell’art. 62dell’art.7, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare)n.2. 7. Al dipendente sospeso, dirigente sospeso dal servizio ai sensi del presente articolo, articolo sono corrisposti un'indennità un’indennità alimentare pari al 50% dello stipendio tabellare, nonché gli assegni del nucleo familiare e la retribuzione individuale di anzianitàanzianità o il maturato economico annuo, ove spettantispettante, e gli eventuali assegni familiari, qualora ne abbiano titolo. 8. Nel caso di sentenza penale definitiva di assoluzione o di proscioglimentoassoluzione, pronunciata con la formula “il fatto non sussiste” o “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analoga, quanto corrisposto, durante il periodo di sospensione cautelare, a titolo di indennità, assegno alimentare verrà conguagliato con quanto dovuto al dipendente dirigente se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità o i compensi connessi alla presenza tenendo conto anche della retribuzione di posizione in servizio o a prestazioni di carattere straordinariogodimento all'atto della sospensione. Ove il procedimento disciplinare riprendariprenda per altre infrazioni, ai sensi dell’art. 6510, comma 2, secondo periodo (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale)periodo, il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente applicate. 9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, quanto corrisposto al dipendente dirigente precedentemente sospeso verrà viene conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio, tenendo conto anche della retribuzione di posizione in godimento all’atto della sospensione; dal conguaglio sono esclusi i compensi per il lavoro straordinario, quelli che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa, nonché i periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato. 10. Resta fermo quanto previsto dall’art. 55 quater comma 3 bis del d.lgs. n. 165/2001.

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Samples: CCNL Del 22.2.2010, Area Dirigenza Regioni E Autonomie Locali, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Del Personale Dirigente

Sospensione cautelare in caso di procedimento penale. 1. Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio d’ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o, comunque, o comunque dello stato restrittivo della libertà. 2. Il dipendente può essere sospeso dal servizio, servizio con privazione della retribuzione, retribuzione anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale o questa sia comunque cessatapersonale, qualora l’amministrazione dispongaegli sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque tali da comportare, se accertati, l’applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento ai sensi dell’art. 55-ter del d. lgs. n. 165/ 2001, la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, ai sensi dell’art. 65 del presente contratto10. 3. Resta fermo l’obbligo L’Ente, cessato lo stato di restrizione della libertà personale di cui al comma 1, può prolungare il periodo di sospensione del dipendente in presenza dei casi previsti dagli articoli 7fino alla sentenza definitiva, alle medesime condizioni di cui al comma 1, e 8 , comma 1, del d.lgs. n. 235/2012;2. 4. Nel caso dei delitti Si applica analogicamente l’obbligo di sospensione nei casi previsti all’artdall’art. 315, comma 1, della legge 19 marzo n. 97/200155 del 1990, trova applicazione la disciplina ivi stabilita. Per i medesimi delitti, qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, trova applicazione l’art. 4come sostituito dall’articolo 1, comma 1, della citata legge 18 gennaio 1992, n. 97/200116. 5. Nei casi indicati ai previsti dai commi precedenti, precedenti si applica quanto previsto dall’articolo 55- ter del d.lgs. n. 165/2001 e dall’art. 65 del presente contratto11 in tema di rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale. 6. Ove l’amministrazione proceda all’applicazione della sanzione di cui all’art. 62, comma 9, n. 2 (Codice disciplinare), la sospensione del Al dipendente disposta sospeso dal servizio ai sensi del presente articolo conserva efficacia solo fino alla conclusione del procedimento disciplinaresono corrisposti un’indennità pari al 50% della retribuzione fissa mensile e gli assegni per il nucleo familiare, ove spettanti, con esclusione di ogni compenso accessorio, comunque denominato, anche se pensionabile. 7. Negli altri casiIn caso di sentenza definitiva di assoluzione o proscioglimento, quanto corrisposto nel periodo di sospensione cautelare viene conguagliato con quanto sarebbe spettato al lavoratore se fosse rimasto in servizio 8. Quando vi sia stata la sospensione cautelare dal servizio eventualmente disposta a causa di procedimento penale penale, la stessa conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore a cinque anni. Decorso , decorso tale termine, essa termine la sospensione cautelare è revocata di diritto ed il dipendente è riammesso in servizio, salvo i casi nei quali, in presenza di reati che comportano l’applicazione dell’art.62, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare), l’amministrazione ritenga che la permanenza in servizio del dipendente provochi un pregiudizio alla credibilità della stessa, a causa del discredito che da tale permanenza potrebbe derivarle da parte dei cittadini e/o comunque, per ragioni di opportunità ed operatività dell’amministrazione stessa. In tal caso, può essere disposta, per i suddetti motivi, la sospensione dal servizio, che sarà sottoposta a revisione con cadenza biennale. Ove il Il procedimento disciplinare sia stato eventualmente rimane comunque sospeso fino sino all’esito del procedimento penale, ai sensi dell’art. 65, tale sospensione può essere prorogata, ferma restando in ogni caso l’applicabilità dell’art. 62, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare). 7. Al dipendente sospeso, ai sensi del presente articolo, sono corrisposti un'indennità pari al 50% dello stipendio tabellare, nonché gli assegni del nucleo familiare e la retribuzione individuale di anzianità, ove spettanti. 8. Nel caso di sentenza penale definitiva di assoluzione o di proscioglimento, pronunciata con la formula “il fatto non sussiste” o “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analoga, quanto corrisposto, durante il periodo di sospensione cautelare, a titolo di indennità, verrà conguagliato con quanto dovuto al dipendente se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità o i compensi connessi alla presenza in servizio o a prestazioni di carattere straordinario. Ove il procedimento disciplinare riprenda, ai sensi dell’art. 65, comma 2, secondo periodo (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale), il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente applicate. 9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, al dipendente precedentemente sospeso verrà conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio, esclusi i compensi per il lavoro straordinario, quelli che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa, nonché i periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato. 10. Resta fermo quanto previsto dall’art. 55 quater comma 3 bis del d.lgs. n. 165/2001.

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Sospensione cautelare in caso di procedimento penale. 1. Il testo dell’art. 27 (Sospensione cautelare in caso di procedimento penale) del CCNL del 6.7.1995 è sostituito dal seguente: 1. “ Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio d’ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o, comunque, o comunque dello stato restrittivo della libertà. 2. Il dipendente può essere sospeso dal servizio, servizio con privazione della retribuzione, retribuzione anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale quando sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o questa sia comunque cessatatali da comportare, qualora l’amministrazione dispongase accertati, l’applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento ai sensi dell’art. 55-ter del d. lgs. n. 165/ 2001, la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, ai sensi dell’art. 65 del presente contratto25 (codice disciplinare) commi 7 e 8 (licenziamento con e senza preavviso). 3. L’ente, cessato lo stato di restrizione della libertà personale, di cui al comma 1, può prolungare anche successivamente il periodo di sospensione del dipendente, fino alla sentenza definitiva, alle medesime condizioni del comma 2. 4. Resta fermo l’obbligo di sospensione del dipendente in presenza dei casi previsti dagli articoli 7per i delitti già indicati dall’art. 1, comma 1, e 8 lett. a), b) limitatamente all’art. 316 del codice penale, lett. c) ed e) della legge n. 16 del 1992; per le medesime finalità, nei confronti del personale degli enti locali trova applicazione la disciplina degli artt.58, comma 1, lett. a), b) limitatamente all’art. 316 del d.lgscodice penale, lett. n. 235/2012;c), d) ed e), e 59, comma 1, lett. a) limitatamente ai delitti già indicati nell’art. 58 comma 1, lett. a) e all’art. 316 del codice penale, lett. b) e c) del D.Lgs.n. 267 del 2000. 45. Nel caso dei delitti previsti all’art. 3, comma 1, della legge n. 97/200197 del 2001, trova applicazione la disciplina ivi stabilita. Per i medesimi delitti, qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, trova applicazione l’art. 4, comma 1, della citata legge n. 97/200197 del 2001. 56. Nei casi indicati ai commi precedenti, precedenti si applica quanto previsto dall’articolo 55- ter del d.lgs. n. 165/2001 e dall’art. 65 del presente contratto. 6. Ove l’amministrazione proceda all’applicazione della sanzione 25-bis in tema di cui all’art. 62, comma 9, n. 2 (Codice disciplinare), la sospensione del dipendente disposta ai sensi del presente articolo conserva efficacia solo fino alla conclusione del procedimento disciplinare. Negli altri casi, la sospensione dal servizio eventualmente disposta a causa di procedimento penale conserva efficacia, se non revocata, per un periodo non superiore a cinque anni. Decorso tale termine, essa è revocata ed il dipendente è riammesso in servizio, salvo i casi nei quali, in presenza di reati che comportano l’applicazione dell’art.62, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare), l’amministrazione ritenga che la permanenza in servizio del dipendente provochi un pregiudizio alla credibilità della stessa, a causa del discredito che da tale permanenza potrebbe derivarle da parte dei cittadini e/o comunque, per ragioni di opportunità ed operatività dell’amministrazione stessa. In tal caso, può essere disposta, per i suddetti motivi, la sospensione dal servizio, che sarà sottoposta a revisione con cadenza biennale. Ove il rapporti tra procedimento disciplinare sia stato eventualmente sospeso fino all’esito del e procedimento penale, ai sensi dell’art. 65, tale sospensione può essere prorogata, ferma restando in ogni caso l’applicabilità dell’art. 62, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare). 7. Al dipendente sospeso, sospeso dal servizio ai sensi del presente articolo, articolo sono corrisposti un'indennità un’indennità pari al 50% dello stipendio tabellaredella retribuzione base mensile di cui all’art. 52, nonché comma 2, lett. b) del CCNL del 14.9.2000, la retribuzione individuale di anzianità ove acquisita e gli assegni del nucleo familiare e la retribuzione individuale familiare, con esclusione di anzianitàogni compenso accessorio, ove spettanticomunque denominato. 8. Nel caso di sentenza penale definitiva di assoluzione o di proscioglimento, pronunciata con la formula “il fatto non sussiste” o “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analogaai sensi dell’ art. 25 bis, commi 7 e 8, quanto corrisposto, durante il periodo di sospensione cautelare, a titolo di indennità, assegno alimentare verrà conguagliato con quanto dovuto al dipendente lavoratore se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità o i compensi connessi comunque collegati alla presenza in servizio o servizio, agli incarichi ovvero a prestazioni di carattere straordinario. Ove il procedimento disciplinare riprendariprenda per altre infrazioni, ai sensi dell’art. 6525 bis, comma 27, secondo periodo (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale)periodo, il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente applicate. 9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, al dipendente precedentemente sospeso verrà viene conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio, escluse le indennità o compensi comunque collegati alla presenza in servizio, agli incarichi ovvero a prestazioni di carattere straordinario; dal conguaglio sono esclusi i compensi per il lavoro straordinario, quelli che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa, nonché i periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato. 10. Resta fermo quanto previsto dall’artQuando vi sia stata sospensione cautelare del servizio a causa di procedimento penale, la stessa conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore a cinque anni. 55 quater comma 3 bis Decorso tale termine la sospensione cautelare è revocata di diritto e il dipendente riammesso in servizio. Il procedimento disciplinare rimane, comunque, sospeso sino all’esito del d.lgsprocedimento penale. 11. n. 165/2001Qualora la sentenza definitiva di condanna preveda anche la pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici, l’ente sospende il lavoratore per la durata della stessa.

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Sospensione cautelare in caso di procedimento penale. 1. Il dipendente dirigente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o, comunque, o comunque dello stato restrittivo della libertà. 2. L'Amministrazione, ai sensi del presente articolo, cessato lo stato di restrizione della libertà personale, può prolungare il periodo di sospensione del dipendente, fino alla sentenza definitiva alle medesime condizioni del comma 3. 3. Il dipendente dirigente, può essere sospeso dal servizio, servizio con privazione della retribuzione, retribuzione anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale quando sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o questa sia comunque cessataper fatti tali da comportare, qualora l’amministrazione dispongase accertati, l'applicazione del recesso ai sensi dell’artdell'art. 55-ter del d. lgs. n. 165/ 2001, la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, ai sensi dell’art. 65 del presente contratto30. 34. Resta fermo l’obbligo l'obbligo di sospensione cautelare dal servizio per i reati indicati dall'art. 58 del dipendente in presenza dei casi previsti dagli articoli 7, comma 1, e 8 , comma 1, del d.lgsD.lgs. n. 235/2012;n.267/2000. 45. Nel caso dei delitti reati previsti all’artall'art. 3, comma 1, della legge n. 97/200197 del 2001, trova applicazione la disciplina ivi stabilitain alternativa alla sospensione di cui al presente articolo, possono essere applicate le misure previste dallo stesso art. 3. Per i medesimi delittireati, qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, trova applicazione l’artsi applica l'art. 4, comma 1, della citata legge n. 97/200197 del 2001. 56. Nei casi indicati ai commi precedenti, precedenti si applica quanto previsto dall’articolo 55- ter del d.lgsdall'art. n. 165/2001 e dall’art. 65 del presente contratto. 6. Ove l’amministrazione proceda all’applicazione della sanzione 38 in tema di cui all’art. 62, comma 9, n. 2 (Codice disciplinare), la sospensione del dipendente disposta ai sensi del presente articolo conserva efficacia solo fino alla conclusione del procedimento disciplinare. Negli altri casi, la sospensione dal servizio eventualmente disposta a causa di procedimento penale conserva efficacia, se non revocata, per un periodo non superiore a cinque anni. Decorso tale termine, essa è revocata ed il dipendente è riammesso in servizio, salvo i casi nei quali, in presenza di reati che comportano l’applicazione dell’art.62, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare), l’amministrazione ritenga che la permanenza in servizio del dipendente provochi un pregiudizio alla credibilità della stessa, a causa del discredito che da tale permanenza potrebbe derivarle da parte dei cittadini e/o comunque, per ragioni di opportunità ed operatività dell’amministrazione stessa. In tal caso, può essere disposta, per i suddetti motivi, la sospensione dal servizio, che sarà sottoposta a revisione con cadenza biennale. Ove il rapporti tra procedimento disciplinare sia stato eventualmente sospeso fino all’esito del e procedimento penale, ai sensi dell’art. 65, tale sospensione può essere prorogata, ferma restando in ogni caso l’applicabilità dell’art. 62, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare). 7. Al dipendente sospeso, dirigente sospeso ai sensi del presente articolo, dei commi da 1 a 5 sono corrisposti un'indennità pari al 50% dello stipendio tabellaredella retribuzione di cui all'art. 52, nonché lettere a, b e c del presente CCNL, nonchè gli assegni del nucleo familiare e la retribuzione individuale di anzianitàfamiliare, ove spettanti. 8. Nel caso di sentenza penale definitiva di assoluzione o di proscioglimento, pronunciata con la formula “il fatto non sussiste” o “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analoga, quanto corrisposto, durante il corrisposto nel periodo di sospensione cautelare, cautelare a titolo di indennità, indennità verrà conguagliato con quanto dovuto al dipendente dirigente se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità o i compensi connessi alla presenza in servizio o a prestazioni esclusa la retribuzione di carattere straordinariorisultato. Ove il procedimento disciplinare riprenda, ai sensi dell’art. 65, comma 2, secondo periodo (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale), il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente applicate. 9. In 0.Xx tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, al dipendente dirigente precedentemente sospeso verrà conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio, esclusi i compensi per il lavoro straordinario, quelli che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa, nonché i periodi esclusa la retribuzione di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivatorisultato. 10. Resta fermo quanto previsto dall’artQuando vi sia stata sospensione cautelare del servizio a causa di procedimento penale, la stessa conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore a cinque anni. 55 quater comma 3 bis Decorso tale termine la sospensione cautelare è revocata di diritto e il dirigente riammesso in servizio. Il procedimento disciplinare rimane, comunque, sospeso sino all'esito del d.lgs. n. 165/2001procedimento penale.

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Sospensione cautelare in caso di procedimento penale. (Art.47 CCNL 27.01.05) 1. Il dipendente personale che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o, comunque, o comunque dello stato restrittivo della libertà. 2. L’Amministrazione, ai sensi del presente articolo, cessato lo stato di restrizione della libertà personale, può prolungare il periodo di sospensione del personale, fino alla sentenza definitiva alle medesime condizioni del successivo comma 3. 3. Il dipendente personale, può essere sospeso dal servizio, servizio con privazione della retribuzione, retribuzione anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale quando sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o questa sia comunque cessataper fatti tali da comportare, qualora l’amministrazione dispongase accertati, l'applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento ai sensi dell’artdell'art. 55-ter del d. lgs. n. 165/ 200146, la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, ai sensi dell’art. 65 del presente contrattocommi 5 e 6. 34. Resta fermo l’obbligo l'obbligo di sospensione del dipendente in presenza dei casi previsti dagli articoli 7, comma 1, e 8 , comma 1, cautelare dal servizio per i reati indicati dall'art. 58 del d.lgs. n. 235/2012;267/2000. 45. Nel caso dei delitti reati previsti all’artall'art. 3, comma 1, della legge n. 97/200197 del 2001, trova applicazione la disciplina ivi stabilitain alternativa alla sospensione di cui al presente articolo, possono essere applicate le misure previste dallo stesso art. 3. Per i medesimi delittireati, qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, trova applicazione l’artsi applica l'art. 4, comma 1, della citata legge n. 97/200197 del 2001. 56. Nei casi indicati ai commi precedenti, precedenti si applica quanto previsto dall’articolo 55- ter del d.lgsdall'art. n. 165/2001 e dall’art. 65 del presente contratto. 6. Ove l’amministrazione proceda all’applicazione della sanzione 47 in tema di cui all’art. 62, comma 9, n. 2 (Codice disciplinare), la sospensione del dipendente disposta ai sensi del presente articolo conserva efficacia solo fino alla conclusione del procedimento disciplinare. Negli altri casi, la sospensione dal servizio eventualmente disposta a causa di procedimento penale conserva efficacia, se non revocata, per un periodo non superiore a cinque anni. Decorso tale termine, essa è revocata ed il dipendente è riammesso in servizio, salvo i casi nei quali, in presenza di reati che comportano l’applicazione dell’art.62, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare), l’amministrazione ritenga che la permanenza in servizio del dipendente provochi un pregiudizio alla credibilità della stessa, a causa del discredito che da tale permanenza potrebbe derivarle da parte dei cittadini e/o comunque, per ragioni di opportunità ed operatività dell’amministrazione stessa. In tal caso, può essere disposta, per i suddetti motivi, la sospensione dal servizio, che sarà sottoposta a revisione con cadenza biennale. Ove il rapporti tra procedimento disciplinare sia stato eventualmente sospeso fino all’esito del e procedimento penale, ai sensi dell’art. 65, tale sospensione può essere prorogata, ferma restando in ogni caso l’applicabilità dell’art. 62, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare). 7. Al dipendente sospeso, sospeso ai sensi del presente articolo, dei commi da 1 a 5 sono corrisposti un'indennità pari al 50% dello stipendio tabellaredella retribuzione fondamentale spettante ai sensi del presente CCNL, nonché nonchè gli assegni del nucleo familiare e la retribuzione individuale di anzianitàfamiliare, ove spettanti. 8. Nel caso di sentenza penale definitiva di assoluzione o di proscioglimento, pronunciata pronunciate con la formula “il fatto non sussiste”, “non costituisce illecito penale” o “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analoga, quanto corrisposto, durante il corrisposto nel periodo di sospensione cautelare, cautelare a titolo di indennità, indennità verrà conguagliato con quanto dovuto al dipendente lavoratore se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità o i compensi connessi alla presenza in servizio per servizi speciali o a per prestazioni di carattere straordinario. Ove il procedimento giudizio disciplinare riprendariprenda per altre infrazioni, ai sensi dell’art. 6547, comma 26, secondo periodo periodo, (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale), ) il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente applicate. 9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, al dipendente precedentemente sospeso verrà conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio, esclusi i escluse le indennità o compensi per il lavoro straordinario, quelli che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa, nonché servizi e funzioni speciali o per prestazioni di carattere straordinario nonchè i periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivatoriattivato e a seguito della condanna penale. 10. Resta fermo quanto previsto dall’artQuando vi sia stata sospensione cautelare dal servizio a causa di procedimento penale, la stessa conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore a cinque anni. 55 quater comma 3 bis Decorso tale termine, la sospensione cautelare, dipendente dal procedimento penale, è revocata e il dipendente è riammesso in servizio, salvi casi in cui, per i reati che comportano l’applicazione delle sanzioni previste ai commi 5 e 6 dell’art. 46 (codice disciplinare) del d.lgspresente CCNL, l’Amministrazione ritenga che la permanenza in servizio del dipendente provochi un pregiudizio alla credibilità della stessa a causa del discredito che da tale permanenza potrebbe derivarle da parte dei cittadini e/o, comunque, per ragioni di opportunità e operatività dell’Amministrazione stessa. n. 165/2001In tale caso, può essere disposta, per i suddetti motivi, la sospensione dal servizio, che sarà sottoposta a revisione con cadenza biennale. Il procedimento disciplinare comunque, se sospeso, rimane tale sino all'esito del procedimento penale.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Codice Disciplinare, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Sospensione cautelare in caso di procedimento penale. 1. Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o, comunque, dello stato restrittivo della libertà. 2. Il dipendente può essere sospeso dal servizio, con privazione della retribuzione, anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale o questa sia comunque cessata, qualora l’amministrazione l’ente disponga, ai sensi dell’art. 55-ter del d. lgs. n. 165/ 2001D.Lgs.n.165/2001, la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, ai sensi dell’art. 65 del presente contratto62. 3. Resta fermo l’obbligo di sospensione del dipendente in presenza dei casi previsti dagli articoli 7, comma 1, e 8 , comma 1, del d.lgsD.Lgs. n. 235/2012;. 4. Nel caso dei delitti previsti all’art. 3, comma 1, della legge n. 97/2001, trova applicazione la disciplina ivi stabilita. Per i medesimi delitti, qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, trova applicazione l’art. 4, comma 1, della citata legge n. 97/2001. 5. Nei casi indicati ai commi precedenti, si applica quanto previsto dall’articolo 55- dall’articolo55-ter del d.lgsD.Lgs. n. 165/2001 e dall’art. 65 62 del presente contratto. 6. Ove l’amministrazione l’ente proceda all’applicazione della sanzione di cui all’art. 6259, comma 9, n. 2 (Codice disciplinare)punto 2, la sospensione del dipendente disposta ai sensi del presente articolo conserva efficacia solo fino alla conclusione del procedimento disciplinare. Negli altri casi, la sospensione dal servizio eventualmente disposta a causa di procedimento penale conserva efficacia, se non revocata, per un periodo non superiore a cinque anni. Decorso tale termine, essa è revocata ed il dipendente è riammesso in servizio, salvo i casi nei quali, in presenza di reati che comportano l’applicazione dell’art.62dell’art. 59, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare)2, l’amministrazione l’ente ritenga che la permanenza in servizio del dipendente provochi un pregiudizio alla credibilità della stessa, a causa del discredito che da tale permanenza potrebbe derivarle da parte dei cittadini e/o comunque, per ragioni di opportunità ed operatività dell’amministrazione stessadell’ente stesso. In tal caso, può essere disposta, per i suddetti motivi, la sospensione dal servizio, che sarà sottoposta a revisione con cadenza biennale. Ove il procedimento disciplinare sia stato eventualmente sospeso fino all’esito del procedimento penale, ai sensi dell’art. 6562, tale sospensione può essere prorogata, ferma restando in ogni caso l’applicabilità dell’art. 6259, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare)2. 7. Al dipendente sospeso, ai sensi del presente articolo, sono corrisposti un'indennità pari al 50% dello stipendio tabellarestipendio, nonché gli assegni del nucleo familiare e la retribuzione individuale di anzianità, ove spettanti. 8. Nel caso di sentenza penale definitiva di assoluzione o di proscioglimento, pronunciata con la formula “il fatto non sussiste” o “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analoga, quanto corrisposto, durante il periodo di sospensione cautelare, a titolo di indennità, verrà conguagliato con quanto dovuto al dipendente se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità o i compensi connessi alla presenza in servizio servizio, o a prestazioni di carattere straordinario. Ove il procedimento disciplinare riprenda, ai sensi dell’art. 6562, comma 2, secondo periodo (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale)periodo, il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente applicate. 9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, al dipendente precedentemente sospeso verrà conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio, esclusi i compensi per il lavoro straordinario, quelli che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa, nonché i periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato. 10. Resta fermo quanto previsto dall’art. 55 dall’art.55 quater comma 3 bis del d.lgsD.Lgs. n. 165/2001.

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Sospensione cautelare in caso di procedimento penale. 1. Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o, comunque, o comunque dello stato restrittivo della libertà. 2. Il dipendente può essere sospeso dal servizio, servizio con privazione della retribuzione, retribuzione anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale quando sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o questa sia comunque cessatatali da comportare, qualora l’amministrazione dispongase accertati, l'applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento ai sensi dell’artdell'art. 55-ter del d. lgs. n. 165/ 200160, la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, ai sensi dell’art. 65 del presente contrattocommi 7 e 8. 3. Resta fermo l’obbligo L'Amministrazione, cessato lo stato di restrizione della libertà personale di cui al comma 1, può prolungare anche successivamente il periodo di sospensione del dipendente in presenza dei casi previsti dagli articoli 7dipendente, fino alla sentenza definitiva, alle medesime condizioni di cui al comma 1, e 8 , comma 1, del d.lgs. n. 235/2012;2. 4. Nel caso dei delitti Resta fermo l'obbligo di sospensione nei casi previsti all’artdall'art. 315, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 97/200155, trova applicazione la disciplina ivi stabilitacome sostituito dall'art. Per i medesimi delitti, qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, trova applicazione l’art. 41, comma 1, della citata legge 18 gennaio 1992, n. 97/200116. 5. Nei casi indicati ai previsti dai commi precedenti, si applica quanto previsto dall’articolo 55- ter del d.lgs. n. 165/2001 in tema di rapporti tra procedimento disciplinare e dall’art. 65 del presente contrattoprocedimento penale dall'articolo 60, commi 9 e 10. 6. Ove l’amministrazione proceda all’applicazione della sanzione di cui all’art. 62, comma 9, n. 2 (Codice disciplinare), la sospensione del Al dipendente disposta ai sensi del presente articolo conserva efficacia solo fino alla conclusione del procedimento disciplinare. Negli altri casi, la sospensione sospeso dal servizio eventualmente disposta sono corrisposti un'indennità pari al 50% della retribuzione fissa mensile e gli assegni del nucleo familiare, con esclusione di ogni compenso accessorio, comunque denominato, anche se pensionabile. 7. In caso di sentenza definitiva di assoluzione o proscioglimento con formula piena, quanto corrisposto nel periodo di sospensione cautelare a titolo di assegno alimentare, verrà conguagliato con quanto dovuto al lavoratore se fosse rimasto in servizio. 8. Quando vi sia stata sospensione cautelare dal servizio a causa di procedimento penale penale, la stessa conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo non superiore a cinque anni. Decorso tale termine, essa termine la sospensione cautelare è revocata ed di diritto e il dipendente è riammesso in servizio, salvo i casi nei quali, in presenza di reati che comportano l’applicazione dell’art.62, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare), l’amministrazione ritenga che la permanenza in servizio del dipendente provochi un pregiudizio alla credibilità della stessa, a causa del discredito che da tale permanenza potrebbe derivarle da parte dei cittadini e/o comunque, per ragioni di opportunità ed operatività dell’amministrazione stessa. In tal caso, può essere disposta, per i suddetti motivi, la sospensione dal servizio, che sarà sottoposta a revisione con cadenza biennale. Ove il Il procedimento disciplinare sia stato eventualmente rimane comunque sospeso fino all’esito sino all'esito del procedimento penale, ai sensi dell’art. 65, tale sospensione può essere prorogata, ferma restando in ogni caso l’applicabilità dell’art. 62, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare). 7. Al dipendente sospeso, ai sensi del presente articolo, sono corrisposti un'indennità pari al 50% dello stipendio tabellare, nonché gli assegni del nucleo familiare e la retribuzione individuale di anzianità, ove spettanti. 8. Nel caso di sentenza penale definitiva di assoluzione o di proscioglimento, pronunciata con la formula “il fatto non sussiste” o “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analoga, quanto corrisposto, durante il periodo di sospensione cautelare, a titolo di indennità, verrà conguagliato con quanto dovuto al dipendente se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità o i compensi connessi alla presenza in servizio o a prestazioni di carattere straordinario. Ove il procedimento disciplinare riprenda, ai sensi dell’art. 65, comma 2, secondo periodo (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale), il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente applicate. 9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, al dipendente precedentemente sospeso verrà conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio, esclusi i compensi per il lavoro straordinario, quelli che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa, nonché i periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato. 10. Resta fermo quanto previsto dall’art. 55 quater comma 3 bis del d.lgs. n. 165/2001.

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Sospensione cautelare in caso di procedimento penale. 1. Il dipendente che sia dirigente colpito da misura restrittiva della libertà personale o da provvedimenti giudiziari inibitori, che impediscono la prestazione lavorativa, è obbligatoriamente sospeso d'ufficio dal servizio, con sospensione dell’incarico dirigenziale conferito e privazione della retribuzione, per tutta la durata dello stato di restrizione della libertà, salvo che l’amministrazione non proceda direttamente ai sensi dell’art. 28, comma 8 (Codice disciplinare), e dell’art. 55 ter del d.lgs. n.165/2001. 2. Il dirigente può essere sospeso dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o, comunque, dello stato restrittivo della libertà. 2. Il dipendente può essere sospeso dal servizio, e con privazione della retribuzione, sospensione dell’incarico anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale o questa sia comunque cessata, qualora secondo quanto previsto dall’art. 55 ter del d.lgs. n. 165/2001, salvo che l’amministrazione disponga, non proceda direttamente ai sensi dell’art. 55-28, comma 8 (Codice disciplinare), e dell’art. 55 ter del d. lgsd.lgs. n. 165/ 2001165/2001 3. Resta fermo l’obbligo di sospensione del dirigente in presenza dei casi previsti dagli articoli 7, comma 1, e 8, comma 1, del d.lgs. n. 235/2012 e fatta salva l’applicazione dell’art. 28 (Codice disciplinare), comma 8, qualora l’amministrazione non disponga la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, ai sensi dell’art. 65 del presente contratto. 3. Resta fermo l’obbligo di sospensione del dipendente in presenza dei casi previsti dagli articoli 7, comma 1, e 8 , comma 1, 55 ter del d.lgs. n. 235/2012;165/2001, nonché dell’art. 31 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale). 4. Nel caso dei delitti previsti all’art. 3, comma 1, della legge L. 27/03/2001, n. 97/200197, trova applicazione la disciplina ivi stabilita. Per i medesimi delitti, qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, trova applicazione l’art. 4, comma 1, della citata legge L. 27/03/2001, n. 97/200197. E’ fatta salva l’applicazione dell’art. 28, comma 8, punto 2, (Codice disciplinare) qualora l’amministrazione non disponga la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, ai sensi dell’art. 55 ter del d.lgs. n. 165/2001 nonché dell’art. 31 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale) del presente CCNL. 5. Nei casi indicati ai commi precedentiprecedenti si applica, si applica comunque, quanto previsto dall’articolo 55- dall’art. 55 ter del d.lgs. n. 165/2001 e dall’art. 65 del presente contratto165/2001, comma 1, ultimo periodo. 6. Ove l’amministrazione proceda intenda procedere all’applicazione della sanzione di cui all’art. 6228 comma 8, comma 9punto 2, n. 2 (Codice disciplinare), la sospensione del dipendente dirigente disposta ai sensi del presente articolo conserva efficacia solo fino alla conclusione del procedimento disciplinare. Negli altri casi, la sospensione dal servizio eventualmente disposta a causa di procedimento penale conserva efficacia, se non revocata, per un periodo non superiore a cinque anni. Decorso tale termine, essa è revocata ed il dipendente dirigente è riammesso in servizio, salvo i casi nei quali, in presenza di reati che comportano l’applicazione dell’art.62, dell’art. 28 comma 98, punto 2 (Codice disciplinare), l’amministrazione ritenga che la permanenza in servizio del dipendente dirigente provochi un pregiudizio alla credibilità della stessa, stessa a causa del discredito che da tale permanenza potrebbe derivarle da parte dei cittadini e/o comunque, per ragioni di opportunità ed operatività dell’amministrazione stessa. In tal caso, può essere disposta, per i suddetti motivi, la sospensione dal servizio, che sarà sottoposta a revisione con cadenza biennale. Ove il procedimento disciplinare sia stato eventualmente sospeso sospeso, fino all’esito del procedimento penale, ai sensi dell’art. 6555 ter del d.lgs. n. 165/2001, tale sospensione può essere prorogata, ferma restando in ogni caso l’applicabilità la possibilità di ripresa del procedimento disciplinare per cessazione di motivi che ne avevano determinato la sospensione, ai fini dell’applicabilità dell’art. 62, comma 9, punto 2 28 (Codice disciplinare). 7. Al dipendente sospeso, dirigente sospeso dal servizio ai sensi del presente articolo, articolo sono corrisposti un'indennità un’indennità alimentare pari al 50% dello stipendio tabellare, nonché gli assegni del nucleo familiare e la retribuzione individuale di anzianitàanzianità e gli assegni familiari, ove spettantiqualora ne abbia titolo. 8. Nel caso di sentenza penale definitiva di assoluzione o di proscioglimentoassoluzione, pronunciata con la formula “il fatto non sussiste” o “l’imputato non lo ha commesso” oppure o il fatto non costituisce illecito penalereato” o altra formulazione analoga, quanto corrisposto, durante il periodo di sospensione cautelare, a titolo di indennità, assegno alimentare verrà conguagliato con quanto dovuto al dipendente dirigente se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità o i compensi connessi alla presenza tenendo conto anche della retribuzione di posizione in servizio o a prestazioni di carattere straordinariogodimento all'atto della sospensione. Ove il procedimento disciplinare riprendariprenda per altre infrazioni, ai sensi dell’art. 6531, comma 2, secondo periodo (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale), ) il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente applicate. 9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, quanto corrisposto al dipendente dirigente precedentemente sospeso verrà viene conguagliato con quanto dovuto se fosse stato in servizio, tenendo conto anche della retribuzione di posizione in godimento all’atto della sospensione; dal conguaglio sono esclusi i compensi per il lavoro straordinario, quelli che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa, nonché i periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato. 10. Resta fermo quanto previsto dall’art. 55 quater quater, comma 3 bis bis, del d.lgs. n. 165/2001.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Sospensione cautelare in caso di procedimento penale. 1. Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o, comunque, dello stato restrittivo della libertà. 2. Il dipendente può essere sospeso dal servizio, con privazione della retribuzione, anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale o questa sia comunque cessata, qualora l’amministrazione disponga, ai sensi dell’art. 55-ter del d. lgsd.lgs. n. 165/ 2001, la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, ai sensi dell’art. 65 del presente contratto16 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale). 3. Resta fermo l’obbligo di sospensione del dipendente in presenza dei casi già previsti dagli articoli 7, comma 1, e 8 8, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 235/2012;. 4. Nel caso dei delitti previsti all’art. 3, comma 1, della legge n. 97/2001, trova applicazione la disciplina ivi stabilita. Per i medesimi delitti, qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, trova applicazione l’art. 4, comma 1, della citata legge n. 97/2001. 5. Nei casi indicati ai commi precedenti, si applica quanto previsto dall’articolo 55- 55-ter del d.lgs. n. 165/2001 e dall’art. 65 del presente contratto16 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale). 6. Ove l’amministrazione proceda all’applicazione della sanzione di cui all’art. 6213, comma 9, n. punto 2 (Codice disciplinare), la sospensione del dipendente disposta ai sensi del presente articolo conserva efficacia solo fino alla conclusione del procedimento disciplinare. Negli altri casi, la sospensione dal servizio eventualmente disposta a causa di procedimento penale conserva efficacia, se non revocata, per un periodo non superiore a cinque anni. Decorso tale termine, essa è revocata ed il dipendente è riammesso in servizio, salvo i casi nei quali, in presenza di reati che comportano l’applicazione dell’art.62dell’art. 13, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare), l’amministrazione ritenga che la permanenza in servizio del dipendente provochi un pregiudizio alla credibilità della stessa, a causa del discredito che da tale permanenza potrebbe derivarle da parte dei cittadini e/o comunque, per ragioni di opportunità ed operatività dell’amministrazione stessa. In tal caso, può essere disposta, per i suddetti motivi, la sospensione dal servizio, che sarà sottoposta a revisione con cadenza biennale. Ove il procedimento disciplinare sia stato eventualmente sospeso fino all’esito del procedimento penale, ai sensi dell’art. 6516 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale), tale sospensione può essere prorogata, ferma restando in ogni caso l’applicabilità dell’art. 6213, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare). 7. Al dipendente sospeso, ai sensi del presente articolo, sono corrisposti un'indennità pari al 50% dello stipendio tabellare, nonché gli assegni del nucleo familiare e la retribuzione individuale di anzianità, ove spettanti. 8. Nel caso di sentenza penale definitiva di assoluzione o di proscioglimento, pronunciata con la formula “il fatto non sussiste” o “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analoga, quanto corrisposto, durante il periodo di sospensione cautelare, a titolo di indennità, verrà conguagliato con quanto dovuto al dipendente se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità o i compensi connessi alla presenza in servizio o a prestazioni di carattere straordinario. Ove il procedimento disciplinare riprenda, ai sensi dell’art. 6516, comma 2, secondo periodo (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale), il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente applicate. 9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, al dipendente precedentemente sospeso verrà conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio, esclusi i compensi per il lavoro straordinario, quelli che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa, nonché i periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato. 10. Resta fermo quanto previsto dall’art. 55 quater comma 3 bis del d.lgs. n. 165/2001165 del 2001.

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Samples: Codice Disciplinare, Codice Disciplinare

Sospensione cautelare in caso di procedimento penale. 1. Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale per- sonale è sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della retribuzione retribu- zione per la durata dello stato di detenzione o, comunque, dello stato restrittivo della libertà. 2. Il dipendente può essere sospeso dal servizio, con privazione della retribuzione, anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale o questa sia comunque cessata, qualora l’amministrazione disponga, ai sensi dell’art. 55-ter del d. lgsd.lgs. n. 165/ 2001165/2001, la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, ai sensi dell’art. 65 del presente contratto16 (Rap- porto tra procedimento disciplinare e procedimento penale). 3. Resta fermo l’obbligo di sospensione del dipendente in presenza dei casi già previsti dagli articoli 7, comma 1, e 8 8, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 235/2012;. 4. Nel caso dei delitti previsti all’art. 3, comma 1, della legge n. 97/2001, trova applicazione la disciplina ivi stabilita. Per i medesimi delitti, qualora intervenga la condanna anche non definitiva, ancorché ancor- ché sia concessa la sospensione condizionale della pena, trova applicazione ap- plicazione l’art. 4, comma 1, della citata legge n. 97/2001. 5. Nei casi indicati ai commi precedenti, si applica quanto previsto dall’articolo 55- 55-ter del d.lgs. n. 165/2001 e dall’art. 65 del presente contratto16 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale). 6. Ove l’amministrazione proceda all’applicazione della sanzione di cui all’art. 6213, comma 9, n. punto 2 (Codice disciplinare), la sospensione del dipendente disposta ai sensi del presente articolo conserva efficacia ef- ficacia solo fino alla conclusione del procedimento disciplinare. Negli altri casi, la sospensione dal servizio eventualmente disposta a causa di procedimento penale conserva efficacia, se non revocata, per un periodo non superiore a cinque anni. Decorso tale termine, essa è revocata ed il dipendente è riammesso in servizio, salvo i casi nei quali, in presenza di reati che comportano l’applicazione dell’art.62dell’art. 13, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare), l’amministrazione ritenga che la permanenza in servizio del dipendente provochi un pregiudizio pregiu- dizio alla credibilità della stessa, a causa del discredito che da tale permanenza potrebbe derivarle da parte dei cittadini e/o comunquecomun- que, per ragioni di opportunità ed operatività dell’amministrazione stessa. In tal caso, può essere disposta, per i suddetti motivi, la sospensione so- spensione dal servizio, che sarà sottoposta a revisione con cadenza biennale. Ove il procedimento disciplinare sia stato eventualmente sospeso fino all’esito del procedimento penale, ai sensi dell’art. 6516 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale), tale sospensione può essere prorogata, ferma restando in ogni caso l’applicabilità dell’art. 6213, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare). 7. Al dipendente sospeso, ai sensi del presente articolo, sono corrisposti corri- sposti un'indennità pari al 50% dello stipendio tabellare, nonché gli assegni del nucleo familiare e la retribuzione individuale di anzianitàanzia- nità, ove spettanti. 8. Nel caso di sentenza penale definitiva di assoluzione o di proscioglimentoproscio- glimento, pronunciata con la formula “il fatto non sussiste” o “l’imputato l’impu- tato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analoga, quanto corrisposto, corrisposto durante il periodo di sospensione cautelare, a titolo di indennità, verrà conguagliato con quanto dovuto al dipendente se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità in- dennità o i compensi connessi alla presenza in servizio o a prestazioni di carattere straordinario. Ove il procedimento disciplinare riprenda, ai sensi dell’art. 6516, comma 2, secondo periodo (Rapporto tra procedimento procedi- mento disciplinare e procedimento penale), il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente applicate. 9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione san- zione diversa dal licenziamento, al dipendente precedentemente sospeso verrà conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio, esclusi i compensi per il lavoro straordinario, quelli che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa, nonché i periodi di sospensione so- NORMA NUOVA (V. ART. 55, COMMA 3, DEL D.LGS. 165/2001). SI APPLICA AL SOLO PERSONALE ATA spensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato. 10. Resta fermo quanto previsto dall’art. 55 quater 55-quater, comma 3 bis 3-bis, del d.lgs. n. 165/2001165 del 2001.

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Samples: CCNL Comparto Istruzione E Ricerca 2016 2018, CCNL Comparto Istruzione E Ricerca 2016 2018

Sospensione cautelare in caso di procedimento penale. 1. Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o, comunque, dello stato restrittivo della libertà. 2. Il dipendente può essere sospeso dal servizio, con privazione della retribuzione, anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale o questa sia comunque cessata, qualora l’amministrazione disponga, ai sensi dell’art. 55-ter del d. lgsD. Lgs. n. 165/ 165 del 2001, la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, ai sensi dell’art. 65 62 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale) del presente contratto. 3. Resta fermo l’obbligo di sospensione del dipendente in presenza dei casi previsti dagli articoli 7, comma 1, e 8 8, comma 1, del d.lgsD. Lgs. n. 235/2012; 4. Nel caso dei delitti previsti all’art. 3, comma 1, della legge Legge n. 97/2001, trova applicazione la disciplina ivi stabilita. Per i medesimi delitti, qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, trova applicazione l’art. 4, comma 1, della citata legge Legge n. 97/2001. 5. Nei casi indicati ai commi precedenti, si applica quanto previsto dall’articolo 55- 55-ter del d.lgsD. Lgs. n. 165/2001 165 del 2001 e dall’art. 65 del presente contratto. 6. Ove l’amministrazione proceda all’applicazione della sanzione di cui all’art. 6259, comma 9, n. 2 (Codice disciplinare), la sospensione del dipendente disposta ai sensi del presente articolo conserva efficacia solo fino alla conclusione del procedimento disciplinare. Negli altri casi, la sospensione dal servizio eventualmente disposta a causa di procedimento penale conserva efficacia, se non revocata, per un periodo non superiore a cinque anni. Decorso tale termine, essa è revocata ed il dipendente è riammesso in servizio, salvo i casi nei quali, in presenza di reati che comportano l’applicazione dell’art.62dell’art. 59, comma 9, punto n. 2 (Codice disciplinare), l’amministrazione ritenga che la permanenza in servizio del dipendente provochi un pregiudizio alla credibilità della stessa, a causa del discredito che da tale permanenza potrebbe derivarle da parte dei cittadini e/o comunque, per ragioni di opportunità ed operatività dell’amministrazione stessa. In tal caso, può essere disposta, per i suddetti motivi, la sospensione dal servizio, che sarà sottoposta a revisione con cadenza biennale. Ove il procedimento disciplinare sia stato eventualmente sospeso fino all’esito del procedimento penale, ai sensi dell’art. 65, 62 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale) tale sospensione può essere prorogata, ferma restando in ogni caso l’applicabilità dell’art. 6259, comma 9, punto n. 2 (Codice disciplinare). 7. Al dipendente sospeso, ai sensi del presente articolo, sono corrisposti un'indennità pari al 50% dello stipendio tabellare, nonché gli assegni del nucleo familiare e la retribuzione individuale di anzianità, ove spettanti. 8. Nel caso di sentenza penale definitiva di assoluzione o di proscioglimento, pronunciata con la formula “il fatto non sussiste” o “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analoga, quanto corrisposto, durante il periodo di sospensione cautelare, a titolo di indennità, verrà conguagliato con quanto dovuto al dipendente se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità o i compensi connessi alla presenza in servizio o a prestazioni di carattere straordinario. Ove il procedimento disciplinare riprenda, ai sensi dell’art. 6562, comma 2, secondo periodo (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale), il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente applicate. 9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, al dipendente precedentemente sospeso verrà conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio, esclusi i compensi per il lavoro straordinario, quelli che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa, nonché i periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato. 10. Resta fermo quanto previsto dall’art. 55 quater 55-quater, comma 3 3-bis del d.lgsD. Lgs. n. 165/2001165 del 2001. 11. Il presente articolo sostituisce e disapplica l’art. 67 CCNL del 17/5/2004 e l’art.18 CCNL 31/7/2009. Art. 62‌

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Sospensione cautelare in caso di procedimento penale. 1. Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o, comunque, o comunque dello stato restrittivo della libertà. 2. Il dipendente può essere sospeso dal servizio, servizio con privazione della retribuzione, retribuzione anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale o questa sia comunque cessatapersonale, qualora l’amministrazione dispongaegli sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque tali da comportare, se accertati, l'applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento ai sensi dell’art. 55-ter del d. lgs. n. 165/ 2001dell'articolo 28, la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, ai sensi dell’art. 65 del presente contrattocommi 6 e 7. 3. Resta fermo l’obbligo L'amministrazione, cessato lo stato di restrizione della libertà personale di cui al comma 1, può prolungare il periodo di sospensione del dipendente in presenza dei casi previsti dagli articoli 7fino alla sentenza definitiva, alle medesime condizioni di cui al comma 1, e 8 , comma 1, del d.lgs. n. 235/2012;2. 4. Nel caso dei delitti Resta fermo l'obbligo di sospensione nei casi previsti all’artdall'art. 315, comma 1, della legge n. 97/200119 marzo 1990, trova applicazione la disciplina ivi stabilita. Per i medesimi delittin. 55, qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, trova applicazione l’art. 4come sostituito dall' articolo 1, comma 1, della citata legge 18 gennaio 1992, n. 97/200116. 5. Nei casi indicati ai previsti dai commi precedenti, precedenti si applica quanto previsto dall’articolo 55- ter del d.lgsin tema di rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale dall'art. n. 165/2001 28, commi 8 e dall’art. 65 del presente contratto9. 6. Ove l’amministrazione proceda all’applicazione della sanzione di cui all’art. 62, comma 9, n. 2 (Codice disciplinare), la sospensione del Al dipendente disposta sospeso dal servizio ai sensi del presente articolo conserva efficacia solo fino alla conclusione sono corrisposti un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione fissa mensile e l'assegno per il nucleo familiare, ove spettante, con esclusione di ogni compenso accessorio, comunque denominato, anche se pensionabile. 7. In caso di sentenza definitiva di assoluzione o proscioglimento con formula piena, quanto corrisposto nel periodo di sospensione cautelare a titolo di assegno alimentare, viene conguagliato con quanto sarebbe stato dovuto al lavoratore se fosse rimasto in servizio. 8. Quando vi sia stata sospensione cautelare del procedimento disciplinare. Negli altri casi, la sospensione dal servizio eventualmente disposta a causa di procedimento penale penale, la stessa conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore a cinque anni. Decorso tale termine, essa termine la sospensione cautelare è revocata ed di diritto e il dipendente è riammesso in servizio. Il procedimento disciplinare rimane, salvo i casi nei quali, in presenza di reati che comportano l’applicazione dell’art.62, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare), l’amministrazione ritenga che la permanenza in servizio del dipendente provochi un pregiudizio alla credibilità della stessa, a causa del discredito che da tale permanenza potrebbe derivarle da parte dei cittadini e/o comunque, per ragioni di opportunità ed operatività dell’amministrazione stessa. In tal caso, può essere disposta, per i suddetti motivi, la sospensione dal servizio, che sarà sottoposta a revisione con cadenza biennale. Ove il procedimento disciplinare sia stato eventualmente sospeso fino all’esito sino all'esito del procedimento penale, ai sensi dell’art. 65, tale sospensione può essere prorogata, ferma restando in ogni caso l’applicabilità dell’art. 62, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare). 7. Al dipendente sospeso, ai sensi del presente articolo, sono corrisposti un'indennità pari al 50% dello stipendio tabellare, nonché gli assegni del nucleo familiare e la retribuzione individuale di anzianità, ove spettanti. 8. Nel caso di sentenza penale definitiva di assoluzione o di proscioglimento, pronunciata con la formula “il fatto non sussiste” o “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analoga, quanto corrisposto, durante il periodo di sospensione cautelare, a titolo di indennità, verrà conguagliato con quanto dovuto al dipendente se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità o i compensi connessi alla presenza in servizio o a prestazioni di carattere straordinario. Ove il procedimento disciplinare riprenda, ai sensi dell’art. 65, comma 2, secondo periodo (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale), il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente applicate. 9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, al dipendente precedentemente sospeso verrà conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio, esclusi i compensi per il lavoro straordinario, quelli che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa, nonché i periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato. 10. Resta fermo quanto previsto dall’art. 55 quater comma 3 bis del d.lgs. n. 165/2001.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Sospensione cautelare in caso di procedimento penale. 1. Il dipendente personale che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o, comunque, o comunque dello stato restrittivo della libertà. 2. L’istituzione, ai sensi del presente articolo, cessato lo stato di restrizione della libertà personale, può prolungare il periodo di sospensione del dipendente fino alla sentenza definitiva alle medesime condizioni del successivo comma 3. 3. Il dipendente dipendente, può essere sospeso dal servizio, servizio con privazione della retribuzione, retribuzione anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale quando sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o questa sia comunque cessataper fatti tali da comportare, qualora l’amministrazione dispongase accertati, l'applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento ai sensi dell’artdell'art. 55-ter del d. lgs. n. 165/ 200156, la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, ai sensi dell’art. 65 del presente contrattocommi 5 e 6. 34. Resta fermo l’obbligo l'obbligo di sospensione cautelare dal servizio per i reati indicati dall'art. 58 del dipendente in presenza dei casi previsti dagli articoli 7, comma 1, e 8 , comma 1, del d.lgsD.lgs. n. 235/2012;n.267/2000. 45. Nel caso dei delitti reati previsti all’artall'art. 3, comma 1, della legge n. 97/200197 del 2001, trova applicazione la disciplina ivi stabilitain alternativa alla sospensione di cui al presente articolo, possono essere applicate le misure previste dallo stesso art. 3. Per i medesimi delittireati, qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, trova applicazione l’artsi applica l'art. 4, comma 1, della citata legge n. 97/200197 del 2001. 56. Nei casi indicati ai commi precedenti, precedenti si applica quanto previsto dall’articolo 55- ter del d.lgsdall'art. n. 165/2001 e dall’art. 65 del presente contratto. 6. Ove l’amministrazione proceda all’applicazione della sanzione 57 in tema di cui all’art. 62, comma 9, n. 2 (Codice disciplinare), la sospensione del dipendente disposta ai sensi del presente articolo conserva efficacia solo fino alla conclusione del procedimento disciplinare. Negli altri casi, la sospensione dal servizio eventualmente disposta a causa di procedimento penale conserva efficacia, se non revocata, per un periodo non superiore a cinque anni. Decorso tale termine, essa è revocata ed il dipendente è riammesso in servizio, salvo i casi nei quali, in presenza di reati che comportano l’applicazione dell’art.62, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare), l’amministrazione ritenga che la permanenza in servizio del dipendente provochi un pregiudizio alla credibilità della stessa, a causa del discredito che da tale permanenza potrebbe derivarle da parte dei cittadini e/o comunque, per ragioni di opportunità ed operatività dell’amministrazione stessa. In tal caso, può essere disposta, per i suddetti motivi, la sospensione dal servizio, che sarà sottoposta a revisione con cadenza biennale. Ove il rapporti tra procedimento disciplinare sia stato eventualmente sospeso fino all’esito del e procedimento penale, ai sensi dell’art. 65, tale sospensione può essere prorogata, ferma restando in ogni caso l’applicabilità dell’art. 62, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare). 7. Al dipendente sospeso, personale sospeso ai sensi del presente articolo, dei commi da 1 a 5 sono corrisposti un'indennità pari al 50% dello stipendio tabellaredella retribuzione fondamentale indicata dal presente CCNL, nonché nonchè gli assegni del nucleo familiare e la retribuzione individuale di anzianitàfamiliare, ove spettanti. 8. Nel caso di sentenza penale definitiva di assoluzione o di proscioglimento, pronunciata con la formula “il fatto non sussiste” o “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analogaai sensi dell' art. 57, commi 6 e 7, quanto corrisposto, durante il corrisposto nel periodo di sospensione cautelare, cautelare a titolo di indennità, indennità verrà conguagliato con quanto dovuto al dipendente lavoratore se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità o i compensi connessi alla presenza in servizio per servizi speciali o a per prestazioni di carattere straordinario. Ove il procedimento giudizio disciplinare riprenda, per altre infrazioni, ai sensi dell’artdel medesimo art. 6557, comma 2, secondo periodo (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale)6, il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente applicate. 9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, al dipendente personale precedentemente sospeso verrà conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio, esclusi i escluse le indennità o compensi per il lavoro servizi e funzioni speciali o per prestazioni di carattere straordinario, quelli che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa, nonché nonchè i periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato. 10. Resta fermo quanto previsto dall’artQuando vi sia stata sospensione cautelare del servizio a causa di procedimento penale, la stessa conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore a cinque anni. 55 quater comma 3 bis Decorso tale termine la sospensione cautelare è revocata di diritto e il personale riammesso in servizio. Il procedimento disciplinare rimane, comunque, sospeso sino all'esito del d.lgsprocedimento penale. 11. n. 165/2001I procedimenti disciplinari in corso alla data di stipulazione del presente contratto vanno portati a termine secondo le procedure vigenti alla data del loro inizio.

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Sospensione cautelare in caso di procedimento penale. 1. Il dipendente che sia personale di cui all’art. 1 del presente CCNL colpito da misura restrittiva della libertà personale o da provvedimenti giudiziari inibitori, che impediscono la prestazione lavorativa, è obbligatoriamente sospeso d'ufficio dal servizio e, ove previsto, dall’incarico conferito, con privazione della retribuzione retribuzione, per tutta la durata dello stato di detenzione o, comunque, dello stato restrittivo restrizione della libertà, salvo che l’amministrazione non proceda direttamente ai sensi dell’art. 36, comma 9 (codice disciplinare), e dell’art. 55-ter del D.Lgs. n.165/2001. 2. Il dipendente personale di cui all’art. 1 del presente CCNL può essere sospeso dal servizioservizio e, ove previsto, dall’incarico conferito, con privazione della retribuzione, anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale penale, che non comporti la restrizione della libertà personale o questa sia comunque cessata, qualora l’amministrazione dispongasecondo quanto previsto dall’art. 55- ter del D.Lgs. n. 165/2001, salvo che l’Amministrazione non proceda direttamente ai sensi dell’art. 39, comma 2 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale) e dell’art. 55-ter del d. lgsD.Lgs. n. 165/ 2001165/2001. 3. Resta fermo l’obbligo di sospensione del personale di cui all’art. 1 del presente CCNL in presenza dei casi previsti dagli articoli 7, comma 1, e 8, comma 1, del D.Lgs. n. 235/2012 e fatta salva l’applicazione dell’art. 36 (codice disciplinare), comma 9, qualora l’amministrazione non disponga la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, ai sensi dell’art. 65 55-ter del presente contratto. 3. Resta fermo l’obbligo di sospensione del dipendente in presenza dei casi previsti dagli articoli 7, comma 1, e 8 , comma 1, del d.lgsD.Lgs. n. 235/2012;165/2001, nonché dell’art. 39 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale). 4. Nel caso dei delitti previsti all’art. 3, comma 1, della legge n. 97/2001, trova applicazione la disciplina ivi stabilita. Per i medesimi delitti, qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, trova applicazione l’art. 4, comma 1, della citata legge n. 97/2001. È fatta salva l’applicazione dell’art. 36, comma 9, punto B (codice disciplinare) qualora l’Amministrazione non disponga la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, ai sensi dell’art. 55-ter del D.Lgs. n. 165/2001 nonché dell’art. 39 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale) del presente CCNL. 5. Nei casi indicati ai commi precedentiprecedenti si applica, si applica comunque, quanto previsto dall’articolo 55- dall’art. 55 ter del d.lgsD.Lgs. n. 165/2001 e dall’art. 65 del presente contratto165/2001, comma 1, ultimo periodo. 6. Ove l’amministrazione proceda l’Amministrazione intenda procedere all’applicazione della sanzione di cui all’art. 6236, comma 9, n. 2 punto B (Codice codice disciplinare), la sospensione del dipendente personale di cui all’art. 1 del presente CCNL disposta ai sensi del presente articolo conserva efficacia solo fino alla conclusione del procedimento disciplinare. Negli altri casi, la sospensione dal servizio eventualmente disposta a causa di procedimento penale conserva efficacia, se non revocata, per un periodo non superiore a cinque anni. Decorso tale termine, essa è revocata ed il dipendente personale di cui all’art. 1 del presente CCNL è riammesso in servizio, salvo i casi nei quali, in presenza di reati che comportano l’applicazione dell’art.62dell’art. 36, comma 9, punto 2 B (Codice codice disciplinare), l’amministrazione ritenga che la permanenza in servizio del dipendente personale di cui all’art. 1 del presente CCNL provochi un pregiudizio alla credibilità della stessa, stessa a causa del discredito che da tale permanenza potrebbe derivarle da parte dei cittadini e/o comunque, per ragioni di opportunità ed operatività dell’amministrazione stessa. In tal caso, può essere disposta, per i suddetti motivi, la sospensione dal servizio, che sarà sottoposta a revisione con cadenza biennale. Ove il procedimento disciplinare sia stato eventualmente sospeso sospeso, fino all’esito del procedimento penale, ai sensi dell’art. 6555-ter del D.Lgs. n. 165/2001, tale sospensione può essere prorogata, ferma restando in ogni caso l’applicabilità la possibilità di ripresa del procedimento disciplinare per cessazione di motivi che ne avevano determinato la sospensione, ai fini dell’applicabilità dell’art. 62, comma 9, punto 2 36 (Codice codice disciplinare). 7. Al dipendente sospeso, personale sospeso dal servizio ai sensi del presente articolo, articolo sono corrisposti un'indennità un’indennità alimentare pari al 50% dello stipendio tabellare, nonché gli assegni del nucleo familiare e la retribuzione individuale di anzianitàanzianità e gli assegni familiari, ove spettantiqualora ne abbia titolo. 8. Nel caso di sentenza penale definitiva di assoluzione o di proscioglimentoproscioglimento , pronunciata con la formula “il fatto non sussiste” o “l’imputato non lo ha commesso” oppure o il fatto non costituisce illecito penale” o altra formulazione analogareato”, quanto corrisposto, durante il periodo di sospensione cautelare, a titolo di indennità, assegno alimentare verrà conguagliato con quanto dovuto al dipendente personale di cui all’art. 1 del presente CCNL se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità o i compensi connessi alla presenza tenendo conto anche della retribuzione di posizione in servizio o a prestazioni di carattere straordinariogodimento all’atto della sospensione. Ove il procedimento disciplinare riprendariprenda per altre infrazioni, ai sensi dell’art. 65, comma 2, secondo periodo 39 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale), il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente applicate. 9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, quanto corrisposto al dipendente personale di cui all’art. 1 del presente CCNL precedentemente sospeso verrà viene conguagliato rispetto a quanto dovuto se fosse stato in servizio, tenendo conto anche della retribuzione di posizione in godimento all’atto della sospensione; dal conguaglio sono esclusi i compensi per il lavoro straordinario, quelli che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa, nonché i periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato. 10. Resta fermo quanto previsto dall’art. 55 quater 55-quater, comma 3 bis 3-bis, del d.lgsD.Lgs. n. 165/2001.

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Sospensione cautelare in caso di procedimento penale. 1. Il dipendente che sia personale di cui all'art. 1 del presente CCNL colpito da misura restrittiva della libertà personale o da provvedimenti giudiziari inibitori, che impediscono la prestazione lavorativa, è obbligatoriamente sospeso d'ufficio dal servizio e, ove previsto, dall'incarico conferito, con privazione della retribuzione retribuzione, per tutta la durata dello stato di detenzione restrizione della libertà, salvo che l'amministrazione o, comunqueper i segretari, dello stato restrittivo della libertàil Ministero dell'Interno, non proceda direttamente ai sensi dell'art. 36, comma 9 e dell'art. 55-ter del d. lgs. n.165/2001. 2. Il dipendente personale di cui all'art. 1 del presente CCNL può essere sospeso dal servizioservizio e, ove previsto, dall'incarico conferito, con privazione della retribuzione, anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale penale, che non comporti la restrizione della libertà personale o questa sia comunque cessata, qualora l’amministrazione dispongasecondo quanto previsto dall'art. 55- ter del d. lgs. n. 165/2001, salvo che l'Amministrazione o, per i segretari, il Ministero dell'Interno non proceda direttamente ai sensi dell’artdell'art. 39, comma 2 e dell'art. 55-ter del d. lgs. n. 165/ 2001165/2001. 3. Resta fermo l'obbligo di sospensione del personale di cui all'art. 1 del presente CCNL in presenza dei casi previsti dagli articoli 7, comma 1, e 8, comma 1, del d. lgs. n. 235/2012 e fatta salva l'applicazione dell'art. 36, comma 9, qualora l'amministrazione o, per i segretari, il Ministero dell'Interno non disponga la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, ai sensi dell’artdell'art. 65 55-ter del presente contratto. 3. Resta fermo l’obbligo di sospensione del dipendente in presenza dei casi previsti dagli articoli 7, comma 1, e 8 , comma 1, del d.lgsd. lgs. n. 235/2012;165/2001, nonché dell'art. 39. 4. Nel caso dei delitti previsti all’artall'art. 3, comma 1, della legge n. 97/2001, trova applicazione la disciplina ivi stabilita. Per i medesimi delitti, qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, trova applicazione l’artl'art. 4, comma 1, della citata legge n. 97/2001. È fatta salva l'applicazione dell'art. 36, comma 9, punto B, qualora l'Amministrazione o, per i segretari, il Ministero dell'Interno non disponga la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, ai sensi dell'art. 55-ter del d. lgs. n. 165/2001 nonché dell'art 39 del presente CCNL. 5. Nei casi indicati ai commi precedentiprecedenti si applica, si applica comunque, quanto previsto dall’articolo 55- dall'art. 55 ter del d.lgsd. lgs. n. 165/2001 e dall’art. 65 del presente contratto165/2001, comma 1, ultimo periodo. 6. Ove l’amministrazione proceda all’applicazione l'Amministrazione o, per i segretari, il Ministero dell'Interno intenda procedere all'applicazione della sanzione di cui all’artall'art. 62, 36 comma 9, n. 2 (Codice disciplinare)punto B, la sospensione del dipendente personale di cui all'art. 1 del presente CCNL disposta ai sensi del presente articolo conserva efficacia solo fino alla conclusione del procedimento disciplinare. Negli altri casi, la sospensione dal servizio eventualmente disposta a causa di procedimento penale conserva efficacia, se non revocata, per un periodo non superiore a cinque anni. Decorso tale termine, essa è revocata ed il dipendente personale di cui all'art. 1 del presente CCNL è riammesso in servizio, salvo i casi nei quali, in presenza di reati che comportano l’applicazione dell’art.62, l'applicazione dell'art. 36 comma 9, punto 2 (Codice disciplinare)B, l’amministrazione l'amministrazione o, per i segretari, il Ministero dell'Interno ritenga che la permanenza in servizio del dipendente personale di cui all'art. 1 del presente CCNL provochi un pregiudizio alla credibilità della stessadell'amministrazione o di quelle che si avvalgono dei segretari collocati in disponibilità, ai sensi rispettivamente dell'art. 7, comma 1 e dell'art. 19, comma 5, del DPR n. 465/1997, a causa del discredito che da tale permanenza potrebbe derivarle derivare alle stesse da parte dei cittadini e/o comunque, per ragioni di opportunità ed operatività dell’amministrazione stessadell'amministrazione stessa o del Ministero dell'Interno. In tal caso, può essere disposta, per i suddetti motivi, la sospensione dal servizio, che sarà sottoposta a revisione con cadenza biennale. Ove il procedimento disciplinare sia stato eventualmente sospeso sospeso, fino all’esito all'esito del procedimento penale, ai sensi dell’artdell'art. 6555-ter del d. lgs. n. 165/2001, tale sospensione può essere prorogata, ferma restando in ogni caso l’applicabilità dell’artla possibilità di ripresa del procedimento disciplinare per cessazione di motivi che ne avevano determinato la sospensione, ai fini dell'applicabilità dell'art. 62, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare)36. 7. Al dipendente sospeso, personale sospeso dal servizio ai sensi del presente articolo, articolo sono corrisposti un'indennità alimentare pari al 50% dello stipendio tabellare, nonché gli assegni del nucleo familiare e la retribuzione individuale di anzianitàanzianità e gli assegni familiari, ove spettantiqualora ne abbia titolo. 8. Nel caso di sentenza penale definitiva di assoluzione o di proscioglimentoproscioglimento , pronunciata con la formula “il fatto non sussiste” o “l’imputato l'imputato non lo ha commesso” oppure o il fatto non costituisce illecito penale” o altra formulazione analogareato”, quanto corrisposto, durante il periodo di sospensione cautelare, a titolo di indennità, assegno alimentare verrà conguagliato con quanto dovuto al dipendente personale di cui all'art. 1 del presente CCNL se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità o tenendo conto anche della retribuzione di posizione in godimento all'atto della sospensione, con esclusione, per i segretari, dei compensi connessi collegati alla presenza in titolarità della sede ed alla attività di servizio o a prestazioni di carattere straordinarioeffettivamente prestata. Ove il procedimento disciplinare riprendariprenda per altre infrazioni, ai sensi dell’artdell'art. 65, comma 2, secondo periodo (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale)39, il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente applicate. 9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, quanto corrisposto al dipendente personale di cui all'art. 1 del presente CCNL precedentemente sospeso verrà viene conguagliato rispetto a quanto dovuto se fosse stato in servizio, tenendo conto anche della retribuzione di posizione in godimento all'atto della sospensione e con esclusione, per i segretari, dei compensi collegati alla titolarità della sede ed alla attività di servizio effettivamente prestata; dal conguaglio sono esclusi i compensi per il lavoro straordinario, quelli che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa, nonché i periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivatoriattivato nonché, per i segretari, le indennità o i compensi connessi ad incarichi o a funzioni speciali o di carattere straordinario. 10. Resta fermo quanto previsto dall’artdall'art. 55 quater 55-quater, comma 3 bis 3-bis, del d.lgsd. lgs. n. 165/2001.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Sospensione cautelare in caso di procedimento penale. 1. Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio d’ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o, comunque, o comunque dello stato restrittivo della libertà. 2. Il dipendente può essere sospeso dal servizio, servizio con privazione della retribuzione, retribuzione anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale o questa sia comunque cessatapersonale, qualora l’amministrazione dispongaegli sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque tali da comportare, se accertati, l’applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento ai sensi dell’art. 55-ter del d. lgs. n. 165/ 2001, la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, ai sensi dell’art. 65 del presente contratto11. 3. Resta fermo l’obbligo L’Ente, cessato lo stato di restrizione della libertà personale di cui al comma 1, può prolungare il periodo di sospensione del dipendente in presenza fino alla sentenza definitiva, alle medesime condizioni di cui al comma 2. 4. Al di fuori dei casi previsti dagli articoli 7, di cui al comma 1, e 8 , comma 1, del d.lgs. n. 235/2012; 4. Nel caso dei delitti previsti all’art. 3, comma 1, della legge n. 97/2001, trova applicazione la disciplina ivi stabilita. Per i medesimi delitti, qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, trova applicazione l’art. 4, comma 1, della citata legge n. 97/2001. 5. Nei casi indicati ai commi precedenti, si applica quanto previsto dall’articolo 55- ter del d.lgs. n. 165/2001 e dall’art. 65 del presente contratto. 6. Ove l’amministrazione proceda all’applicazione della sanzione di cui all’art. 62, comma 9, n. 2 (Codice disciplinare), la sospensione del al dipendente disposta sospeso dal servizio ai sensi del presente articolo conserva efficacia solo fino alla conclusione del procedimento disciplinaresono corrisposti un’indennità pari al 50% della retribuzione fissa mensile e gli assegni per il nucleo familiare, ove spettanti, con esclusione di ogni compenso accessorio, comunque denominato, anche se pensionabile. 5. Negli altri casiIn caso di sentenza definitiva di assoluzione o proscioglimento, la quanto corrisposto nel periodo di sospensione cautelare viene conguagliato con quanto sarebbe spettato al lavoratore se fosse rimasto in servizio. 6. La sospensione cautelare dal servizio eventualmente disposta a causa di procedimento penale conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore a cinque anni. Decorso , decorso tale termine, essa termine la sospensione cautelare è revocata di diritto ed il dipendente è riammesso in servizio, salvo i casi nei quali, in presenza di reati che comportano l’applicazione dell’art.62, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare), l’amministrazione ritenga che la permanenza in servizio del dipendente provochi un pregiudizio alla credibilità della stessa, a causa del discredito che da tale permanenza potrebbe derivarle da parte dei cittadini e/o comunque, per ragioni di opportunità ed operatività dell’amministrazione stessa. In tal caso, può essere disposta, per i suddetti motivi, la sospensione dal servizio, che sarà sottoposta a revisione con cadenza biennale. Ove il procedimento disciplinare sia stato eventualmente sospeso fino all’esito del procedimento penale, ai sensi dell’art. 65, tale sospensione può essere prorogata, ferma restando in ogni caso l’applicabilità dell’art. 62, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare). 7. Al dipendente sospeso, ai sensi del presente articolo, sono corrisposti un'indennità pari al 50% dello stipendio tabellare, nonché gli assegni del nucleo familiare e la retribuzione individuale di anzianità, ove spettanti. 8. Nel caso di sentenza penale definitiva di assoluzione o di proscioglimento, pronunciata con la formula “Per quanto riguarda il fatto non sussiste” o “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analoga, quanto corrisposto, durante il periodo di sospensione cautelare, a titolo di indennità, verrà conguagliato con quanto dovuto al dipendente se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità o i compensi connessi alla presenza in servizio o a prestazioni di carattere straordinario. Ove rapporto tra il procedimento disciplinare riprenda, ai sensi dell’art. 65, comma 2, secondo periodo (Rapporto tra procedimento disciplinare e il procedimento penale), il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente applicate. 9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, al dipendente precedentemente sospeso verrà conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio, esclusi i compensi per il lavoro straordinario, quelli che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa, nonché i periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato. 10. Resta resta fermo quanto previsto dall’art. 55 quater comma 3 bis del d.lgs. n. 165/200111 commi 7 e 8.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Sospensione cautelare in caso di procedimento penale. 1. Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o, comunque, dello stato restrittivo della libertà. 2. Il dipendente può essere sospeso dal servizio, con privazione della retribuzione, anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale o questa sia comunque cessata, qualora l’amministrazione disponga, ai sensi dell’art. 55-ter del d. lgs. n. 165/ 2001, la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, ai sensi dell’art. 65 del presente contratto. 3. Resta fermo l’obbligo di sospensione del dipendente in presenza dei casi previsti dagli articoli 7, comma 1, e 8 , comma 1, del d.lgs. n. 235/2012; 4. Nel caso dei delitti previsti all’art. 3, comma 1, della legge n. 97/2001, trova applicazione la disciplina ivi stabilita. Per i medesimi delitti, qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, trova applicazione l’art. 4, comma 1, della citata legge n. 97/2001. 5. Nei casi indicati ai commi precedenti, si applica quanto previsto dall’articolo 55- 55-ter del d.lgs. n. 165/2001 e dall’art. 65 del presente contratto. 6. Ove l’amministrazione proceda all’applicazione della sanzione di cui all’art. 62, comma 9, n. 2 (Codice disciplinare), la sospensione del dipendente disposta ai sensi del presente articolo conserva efficacia solo fino alla conclusione del procedimento disciplinare. Negli altri casi, la sospensione dal servizio eventualmente disposta a causa di procedimento penale conserva efficacia, se non revocata, per un periodo non superiore a cinque anni. Decorso tale termine, essa è revocata ed il dipendente è riammesso in servizio, salvo i casi nei quali, in presenza di reati che comportano l’applicazione dell’art.62, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare), l’amministrazione ritenga che la permanenza in servizio del dipendente provochi un pregiudizio alla credibilità della stessa, a causa del discredito che da tale permanenza potrebbe derivarle da parte dei cittadini e/o comunque, per ragioni di opportunità ed operatività dell’amministrazione stessa. In tal caso, può essere disposta, per i suddetti motivi, la sospensione dal servizio, che sarà sottoposta a revisione con cadenza biennale. Ove il procedimento disciplinare sia stato eventualmente sospeso fino all’esito del procedimento penale, ai sensi dell’art. 65, tale sospensione può essere prorogata, ferma restando in ogni caso l’applicabilità dell’art. 62, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare). 7. Al dipendente sospeso, ai sensi del presente articolo, sono corrisposti un'indennità pari al 50% dello stipendio tabellare, nonché gli assegni del nucleo familiare e la retribuzione individuale di anzianità, ove spettanti. 8. Nel caso di sentenza penale definitiva di assoluzione o di proscioglimento, pronunciata con la formula “il fatto non sussiste” o “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analoga, quanto corrisposto, durante il periodo di sospensione cautelare, a titolo di indennità, verrà conguagliato con quanto dovuto al dipendente se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità o i compensi connessi alla presenza in servizio o a prestazioni di carattere straordinario. Ove il procedimento disciplinare riprenda, ai sensi dell’art. 65, comma 2, secondo periodo (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale), il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente applicate. 9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, al dipendente precedentemente sospeso verrà conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio, esclusi i compensi per il lavoro straordinario, quelli che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa, nonché i periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato. 10. Resta fermo quanto previsto dall’art. 55 quater comma 3 bis del d.lgs. n. 165/2001.

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Samples: Codice Disciplinare Del Personale Non Dirigente, Codice Disciplinare Del Personale Non Dirigente

Sospensione cautelare in caso di procedimento penale. 1. Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o, comunque, dello stato restrittivo della libertà. 2. L'ente, ai sensi del presente articolo, cessato lo stato di restrizione della libertà personale, può prolungare il periodo di sospensione del dipendente, fino alla sentenza definitiva, alle medesime condizioni del comma 3. 3. Il dipendente può essere sospeso dal servizio, con privazione della retribuzione, anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale o questa personale, quando sia comunque cessatastato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o, qualora l’amministrazione dispongacomunque, per fatti tali da comportare, se accertati, l'applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento ai sensi dell’art. 55-ter del d. lgs. n. 165/ 200116, la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, ai sensi dell’art. 65 del presente contrattocommi 7 e 8. 34. Resta fermo l’obbligo di sospensione del dipendente in presenza dei casi previsti dagli articoli 7, comma per i delitti già indicati dall’art. 1, commi 1 e 8 4-septies, comma 1lett. a), b) limitatamente all’art. 316 del d.lgs. codice penale, c) ed e) della legge n. 235/2012;16 del 1992. 45. Nel caso dei delitti previsti all’art. 3, comma 1, della legge n. 97/200197 del 2001, trova applicazione la disciplina ivi stabilitain alternativa alla sospensione di cui al presente articolo, possono essere applicate le misure previste dallo stesso art. 3. Per i medesimi delittireati, qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, trova applicazione si applica l’art. 4, 4 comma 1, 1 della citata legge n. 97/200197 del 2001. 56. Nei casi indicati ai commi precedenti, si applica quanto previsto dall’articolo 55- ter del d.lgs. n. 165/2001 e dall’art. 65 del presente contratto. 6. Ove l’amministrazione proceda all’applicazione della sanzione di cui all’art. 62, comma 9, n. 2 (Codice disciplinare), la sospensione del dipendente disposta ai sensi del presente articolo conserva efficacia solo fino alla conclusione del procedimento disciplinare. Negli altri casi, la sospensione dal servizio eventualmente disposta a causa di procedimento penale conserva efficacia, se non revocata, per un periodo non superiore a cinque anni. Decorso tale termine, essa è revocata ed il dipendente è riammesso in servizio, salvo i casi nei quali17, in presenza tema di reati che comportano l’applicazione dell’art.62, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare), l’amministrazione ritenga che la permanenza in servizio del dipendente provochi un pregiudizio alla credibilità della stessa, a causa del discredito che da tale permanenza potrebbe derivarle da parte dei cittadini e/o comunque, per ragioni di opportunità ed operatività dell’amministrazione stessa. In tal caso, può essere disposta, per i suddetti motivi, la sospensione dal servizio, che sarà sottoposta a revisione con cadenza biennale. Ove il rapporti tra procedimento disciplinare sia stato eventualmente sospeso fino all’esito del e procedimento penale, ai sensi dell’art. 65, tale sospensione può essere prorogata, ferma restando in ogni caso l’applicabilità dell’art. 62, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare). 7. Al dipendente sospeso, ai sensi del presente articolodei commi da 1 a 5, sono corrisposti un'indennità pari al 50% dello stipendio tabellaredella retribuzione indicata all’art. 29, nonché comma 2, lett. a) del CCNL del 14 febbraio 2001 (retribuzione base mensile), così come modificata dall’art. 27 del presente CCNL, nonchè gli assegni del nucleo familiare e la retribuzione individuale di anzianità, ove spettanti. 8. Nel caso di sentenza penale definitiva di assoluzione o in caso di proscioglimento, pronunciata con la formula “il fatto non sussiste” o “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analogaai sensi dell’art. 17, commi 6 e 7, quanto corrisposto, durante il corrisposto nel periodo di sospensione cautelare, cautelare a titolo di indennità, indennità verrà conguagliato con quanto dovuto al dipendente lavoratore se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità o i compensi connessi alla presenza in servizio per servizi speciali o a per prestazioni di carattere straordinario. Ove il procedimento giudizio disciplinare riprendariprenda per altre infrazioni, ai sensi dell’artdel medesimo art. 6517, comma 26, secondo periodo (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale)periodo, il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente applicate. 9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, al dipendente precedentemente sospeso verrà conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio, esclusi i escluse le indennità o compensi per il lavoro straordinario, quelli che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa, nonché servizi e funzioni speciali o per prestazioni di carattere straordinario nonchè i periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato. 10. Resta fermo quanto previsto dall’artQuando vi sia stata sospensione cautelare del servizio a causa di procedimento penale, la stessa conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore a cinque anni. 55 quater comma 3 bis Decorso tale termine la sospensione cautelare è revocata di diritto e il dipendente è riammesso in servizio. Il procedimento disciplinare rimane comunque sospeso sino all'esito del d.lgsprocedimento penale. 11. n. 165/2001La presente disciplina sostituisce quella contenuta nell’art. 30 del CCNL del 6 luglio 1995.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Sospensione cautelare in caso di procedimento penale. 1. Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o, comunque, o comunque dello stato restrittivo della libertà. 2. Il dipendente può essere sospeso dal servizio, servizio con privazione della retribuzione, retribuzione anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale o questa sia comunque cessata, qualora l’amministrazione dispongaegli sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque tali da comportare, se accertati, l'applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento ai sensi dell’art. 55-ter del d. lgs. n. 165/ 2001, la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, ai sensi dell’art. 65 del presente contrattodell'articolo 22 commi 6 e 7. 3. Resta fermo l’obbligo L'Ente, cessato lo stato di restrizione della libertà personale di cui al comma 1, può prolungare il periodo di sospensione del dipendente in presenza dei casi previsti dagli articoli 7fino alla sentenza definitiva, alle medesime condizioni di cui al comma 1, e 8 , comma 1, del d.lgs. n. 235/2012;2. 4. Nel caso dei delitti Resta fermo l'obbligo di sospensione nei casi previsti all’artdall' art. 315, comma 1, della legge n. 97/200119 marzo 1990, trova applicazione la disciplina ivi stabilita. Per i medesimi delittin.55 , qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, trova applicazione l’art. 4come sostituito dall'articolo 1, comma 1, della citata legge 18 gennaio 1992, n. 97/200116. 5. Nei casi indicati ai previsti dai commi precedenti, precedenti si applica quanto previsto dall’articolo 55- ter del d.lgsin tema di rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale dall'art. n. 165/2001 22, commi 8 e dall’art. 65 del presente contratto9. 6. Ove l’amministrazione proceda all’applicazione della sanzione di cui all’art. 62, comma 9, n. 2 (Codice disciplinare), la sospensione del Al dipendente disposta sospeso dal servizio ai sensi del presente articolo conserva efficacia solo fino alla conclusione del procedimento disciplinaresono corrisposti un' indennità pari al 50 per cento della retribuzione fissa mensile e l' assegno per il nucleo familiare, ove spettante, con esclusione di ogni compenso accessorio, comunque denominato, anche se pensionabile. 7. Negli altri casiIn caso di sentenza definitiva di assoluzione o proscioglimento con formula piena, la quanto corrisposto nel periodo di sospensione cautelare a titolo di assegno alimentare viene conguagliato con quanto sarebbe stato dovuto al lavoratore se fosse rimasto in servizio. 8. Quando vi sia stata sospensione cautelare dal servizio eventualmente disposta a causa di procedimento penale penale, la stessa conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore a cinque anni. Decorso tale termine, essa termine la sospensione cautelare è revocata ed di diritto e il dipendente è riammesso in servizio. Il procedimento disciplinare rimane, salvo i casi nei quali, in presenza di reati che comportano l’applicazione dell’art.62, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare), l’amministrazione ritenga che la permanenza in servizio del dipendente provochi un pregiudizio alla credibilità della stessa, a causa del discredito che da tale permanenza potrebbe derivarle da parte dei cittadini e/o comunque, per ragioni di opportunità ed operatività dell’amministrazione stessa. In tal caso, può essere disposta, per i suddetti motivi, la sospensione dal servizio, che sarà sottoposta a revisione con cadenza biennale. Ove il procedimento disciplinare sia stato eventualmente sospeso fino all’esito sino all'esito del procedimento penale, ai sensi dell’art. 65, tale sospensione può essere prorogata, ferma restando in ogni caso l’applicabilità dell’art. 62, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare). 7. Al dipendente sospeso, ai sensi del presente articolo, sono corrisposti un'indennità pari al 50% dello stipendio tabellare, nonché gli assegni del nucleo familiare e la retribuzione individuale di anzianità, ove spettanti. 8. Nel caso di sentenza penale definitiva di assoluzione o di proscioglimento, pronunciata con la formula “il fatto non sussiste” o “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analoga, quanto corrisposto, durante il periodo di sospensione cautelare, a titolo di indennità, verrà conguagliato con quanto dovuto al dipendente se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità o i compensi connessi alla presenza in servizio o a prestazioni di carattere straordinario. Ove il procedimento disciplinare riprenda, ai sensi dell’art. 65, comma 2, secondo periodo (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale), il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente applicate. 9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, al dipendente precedentemente sospeso verrà conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio, esclusi i compensi per il lavoro straordinario, quelli che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa, nonché i periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato. 10. Resta fermo quanto previsto dall’art. 55 quater comma 3 bis del d.lgs. n. 165/2001.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale

Sospensione cautelare in caso di procedimento penale. 1. Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o, comunque, dello stato restrittivo della libertà. 2. Il dipendente può essere sospeso dal servizio, con privazione della retribuzione, anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale o questa sia comunque cessata, qualora l’amministrazione disponga, ai sensi dell’art. 55-ter del d. lgsd.lgs. n. 165/ 2001, la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, ai sensi dell’art. 65 del presente contratto16 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale). 3. Resta fermo l’obbligo di sospensione del dipendente in presenza dei casi già previsti dagli articoli 7, comma 1, e 8 8, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 235/2012;. 4. Nel caso dei delitti previsti all’art. 3, comma 1, della legge n. 97/2001, trova applicazione la disciplina ivi stabilita. Per i medesimi delitti, qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, trova applicazione l’art. 4, comma 1, della citata legge n. 97/2001. 5. Nei casi indicati ai commi precedenti, si applica quanto previsto dall’articolo 55- 55-ter del d.lgs. n. 165/2001 e dall’art. 65 del presente contratto16 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale). 6. Ove l’amministrazione proceda all’applicazione della sanzione di cui all’art. 6213, comma 9, n. punto 2 (Codice disciplinare), la sospensione del dipendente disposta ai sensi del presente articolo conserva efficacia solo fino alla conclusione del procedimento disciplinare. Negli altri casi, la sospensione dal servizio eventualmente disposta a causa di procedimento penale conserva efficacia, se non revocata, per un periodo non superiore a cinque anni. Decorso tale termine, essa è revocata ed il dipendente è riammesso in servizio, salvo i casi nei quali, in presenza di reati che comportano l’applicazione dell’art.62dell’art. 13, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare), l’amministrazione ritenga che la permanenza in servizio del dipendente provochi un pregiudizio alla credibilità della stessa, a causa del discredito che da tale permanenza potrebbe derivarle da parte dei cittadini e/o comunque, per ragioni di opportunità ed operatività dell’amministrazione stessa. In tal caso, può essere disposta, per i suddetti motivi, la sospensione dal servizio, che sarà sottoposta a revisione con cadenza biennale. Ove il procedimento disciplinare sia stato eventualmente sospeso fino all’esito del procedimento penale, ai sensi dell’art. 6516 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale), tale sospensione può essere prorogata, ferma restando in ogni caso l’applicabilità dell’art. 6213, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare). 7. Al dipendente sospeso, ai sensi del presente articolo, sono corrisposti un'indennità pari al 50% dello stipendio tabellare, nonché gli assegni del nucleo familiare e la retribuzione individuale di anzianità, ove spettanti. 8. Nel caso di sentenza penale definitiva di assoluzione o di proscioglimento, pronunciata con la formula “il fatto non sussiste” o “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analoga, quanto corrisposto, durante il periodo di sospensione cautelare, a titolo di indennità, verrà conguagliato con quanto dovuto al dipendente se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità o i compensi connessi alla presenza in servizio o a prestazioni di carattere straordinario. Ove il procedimento disciplinare riprenda, ai sensi dell’art. 6516, comma 2, secondo periodo (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale), il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente applicate. 9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, al dipendente precedentemente sospeso verrà conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio, esclusi i compensi per il lavoro straordinario, quelli che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa, nonché i periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato. 10. Resta fermo quanto previsto dall’art. 55 dall’art.55 quater comma 3 bis del d.lgs. n. 165/2001165 del 2001.

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Samples: Codice Disciplinare, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Sospensione cautelare in caso di procedimento penale. 1. Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o, comunque, dello stato restrittivo della libertà. 2. Il dipendente può essere sospeso dal servizio, con privazione della retribuzione, anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale o questa sia comunque cessata, qualora l’amministrazione l’ente disponga, ai sensi dell’art. 55-ter del d. lgsD.Lgs. n. 165/ 2001, la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, ai sensi dell’art. 65 del presente contratto62. 3. Resta fermo l’obbligo di sospensione del dipendente in presenza dei casi previsti dagli articoli 7, comma 1, e 8 , comma 1, del d.lgsD.Lgs. n. 235/2012;. 4. Nel caso dei delitti previsti all’art. 3, comma 1, della legge n. 97/2001, trova applicazione la disciplina ivi stabilita. Per i medesimi delitti, qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, trova applicazione l’art. 4, comma 1, della citata legge n. 97/2001. 5. Nei casi indicati ai commi precedenti, si applica quanto previsto dall’articolo 55- dall’articolo55-ter del d.lgsD.Lgs. n. 165/2001 e dall’art. 65 62 del presente contratto. 6. Ove l’amministrazione l’ente proceda all’applicazione della sanzione di cui all’art. 6259, comma 9, n. 2 (Codice disciplinare)punto 2, la sospensione del dipendente disposta ai sensi del presente articolo conserva efficacia solo fino alla conclusione del procedimento disciplinare. Negli altri casi, la sospensione dal servizio eventualmente disposta a causa di procedimento penale conserva efficacia, se non revocata, per un periodo non superiore a cinque anni. Decorso tale termine, essa è revocata ed il dipendente è riammesso in servizio, salvo i casi nei quali, in presenza di reati che comportano l’applicazione dell’art.62dell’art. 59, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare)2, l’amministrazione l’ente ritenga che la permanenza in servizio del dipendente provochi un pregiudizio alla credibilità della stessa, a causa del discredito che da tale permanenza potrebbe derivarle da parte dei cittadini e/o comunque, per ragioni di opportunità ed operatività dell’amministrazione stessadell’ente stesso. In tal caso, può essere disposta, per i suddetti motivi, la sospensione dal servizio, che sarà sottoposta a revisione con cadenza biennale. Ove il procedimento disciplinare sia stato eventualmente sospeso fino all’esito del procedimento penale, ai sensi dell’art. 6562, tale sospensione può essere prorogata, ferma restando in ogni caso l’applicabilità dell’art. 6259, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare)2. 7. Al dipendente sospeso, ai sensi del presente articolo, sono corrisposti un'indennità pari al 50% dello stipendio tabellarestipendio, nonché gli assegni del nucleo familiare e la retribuzione individuale di anzianità, ove spettanti. 8. Nel caso di sentenza penale definitiva di assoluzione o di proscioglimento, pronunciata con la formula “il fatto non sussiste” o “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analoga, quanto corrisposto, durante il periodo di sospensione cautelare, a titolo di indennità, verrà conguagliato con quanto dovuto al dipendente se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità o i compensi connessi alla presenza in servizio servizio, o a prestazioni di carattere straordinario. Ove il procedimento disciplinare riprenda, ai sensi dell’art. 6562, comma 2, secondo periodo (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale)periodo, il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente applicate. 9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, al dipendente precedentemente sospeso verrà conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio, esclusi i compensi per il lavoro straordinario, quelli che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa, nonché i periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato. 10. Resta fermo quanto previsto dall’art. 55 dall’art.55 quater comma 3 bis del d.lgsD.Lgs. n. 165/2001.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Sospensione cautelare in caso di procedimento penale. 1. Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o, comunque, o comunque dello stato restrittivo della libertà. 2. L'amministrazione, ai sensi del presente articolo, cessato lo stato di restrizione della libertà personale, può prolungare il periodo di sospensione del dipendente, fino alla sentenza definitiva alle medesime condizioni del comma 3. 3. Il dipendente dipendente, può essere sospeso dal servizio, servizio con privazione della retribuzione, retribuzione anche nel caso in cui venga sia sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale quando sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o questa sia comunque cessataper fatti tali da comportare, qualora l’amministrazione dispongase accertati, l'applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento ai sensi dell’artdell'art. 55-ter del d. lgs. n. 165/ 200195, la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, ai sensi dell’art. 65 del presente contrattocommi 8 e 9. 34. Resta fermo l’obbligo l'obbligo di sospensione cautelare dal servizio per i reati indicati dall'art. 58 del dipendente in presenza dei casi previsti dagli articoli 7, comma 1, e 8 , comma 1, del d.lgsD.lgs. n. 235/2012;n.267/2000. 45. Nel caso dei delitti reati previsti all’artall'art. 3, comma 1, della legge n. 97/200197 del 2001, trova applicazione la disciplina ivi stabilitain alternativa alla sospensione di cui al presente articolo, possono essere applicate le misure previste dallo stesso art. 3. Per i medesimi delittireati, qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, trova applicazione l’artsi applica l'art. 4, comma 1, della citata legge n. 97/200197 del 2001. 56. Nei casi indicati ai commi precedenti, precedenti si applica quanto previsto dall’articolo 55- ter del d.lgsdall'art. n. 165/2001 e dall’art. 65 del presente contratto. 6. Ove l’amministrazione proceda all’applicazione della sanzione 96 in tema di cui all’art. 62, comma 9, n. 2 (Codice disciplinare), la sospensione del dipendente disposta ai sensi del presente articolo conserva efficacia solo fino alla conclusione del procedimento disciplinare. Negli altri casi, la sospensione dal servizio eventualmente disposta a causa di procedimento penale conserva efficacia, se non revocata, per un periodo non superiore a cinque anni. Decorso tale termine, essa è revocata ed il dipendente è riammesso in servizio, salvo i casi nei quali, in presenza di reati che comportano l’applicazione dell’art.62, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare), l’amministrazione ritenga che la permanenza in servizio del dipendente provochi un pregiudizio alla credibilità della stessa, a causa del discredito che da tale permanenza potrebbe derivarle da parte dei cittadini e/o comunque, per ragioni di opportunità ed operatività dell’amministrazione stessa. In tal caso, può essere disposta, per i suddetti motivi, la sospensione dal servizio, che sarà sottoposta a revisione con cadenza biennale. Ove il rapporti tra procedimento disciplinare sia stato eventualmente sospeso fino all’esito del e procedimento penale, ai sensi dell’art. 65, tale sospensione può essere prorogata, ferma restando in ogni caso l’applicabilità dell’art. 62, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare). 7. Al dipendente sospeso, sospeso ai sensi del presente articolo, dei commi da 1 a 5 sono corrisposti un'indennità pari al 50% dello stipendio tabellaredella retribuzione fondamentale di cui all'art. 77 del presente CCNL, nonché comma 1, nonchè gli assegni del nucleo familiare e la retribuzione individuale di anzianitàfamiliare, ove spettanti. 8. Nel caso di sentenza penale definitiva di assoluzione o di proscioglimento, pronunciata con la formula “il fatto non sussiste” o “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analogaai sensi dell’art. 92, commi 6 e 7, quanto corrisposto, durante il corrisposto nel periodo di sospensione cautelare, cautelare a titolo di indennità, verrà indennità sarà conguagliato con quanto dovuto al dipendente lavoratore se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità o i compensi connessi alla presenza in servizio per servizi speciali o a per prestazioni di carattere straordinario. Ove il procedimento giudizio disciplinare riprenda, per altre infrazioni, ai sensi dell’artdel medesimo art. 6592, comma 26, secondo periodo (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale)periodo, il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente applicate. 9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, al dipendente precedentemente sospeso verrà sarà conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio, esclusi i escluse le indennità o compensi per il lavoro servizi e funzioni speciali o per prestazioni di carattere straordinario, quelli che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa, nonché nonchè i periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato. 10. Resta fermo quanto previsto dall’artQuando vi sia stata sospensione cautelare del servizio a causa di procedimento penale, la stessa conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore a cinque anni. 55 quater comma 3 bis Decorso tale termine la sospensione cautelare è revocata di diritto e il dipendente riammesso in servizio. Il procedimento disciplinare rimane, comunque, sospeso sino all'esito del d.lgsprocedimento penale. 11. n. 165/2001I procedimenti disciplinari in corso alla data di stipulazione del presente contratto vanno portati a termine secondo le procedure vigenti alla data del loro inizio.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Sospensione cautelare in caso di procedimento penale. 1. Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o, comunque, dello stato restrittivo della libertà. 2. Il dipendente può essere sospeso dal servizio, con privazione della retribuzione, anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale o questa sia comunque cessata, qualora l’amministrazione disponga, ai sensi dell’art. 55-ter del d. lgsd.lgs. n. 165/ 2001, la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, ai sensi dell’art. 65 del presente contratto16 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale). 3. Resta fermo l’obbligo di sospensione del dipendente in presenza dei casi già previsti dagli articoli 7, comma 1, e 8 8, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 235/2012;. 4. Nel caso dei delitti previsti all’art. 3, comma 1, della legge n. 97/2001, trova applicazione la disciplina ivi stabilita. Per i medesimi delitti, qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, trova applicazione l’art. 4, comma 1, della citata legge n. 97/2001. 5. Nei casi indicati ai commi precedenti, si applica quanto previsto dall’articolo 55- 55-ter del d.lgs. n. 165/2001 e dall’art. 65 del presente contratto16 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale). 6. Ove l’amministrazione proceda all’applicazione della sanzione di cui all’art. 6213, comma 9, n. punto 2 (Codice disciplinare), la sospensione del dipendente disposta ai sensi del presente articolo conserva efficacia solo fino alla conclusione del procedimento disciplinare. Negli altri casi, la sospensione dal servizio eventualmente disposta a causa di procedimento penale conserva efficacia, se non revocata, per un periodo non superiore a cinque anni. Decorso tale termine, essa è revocata ed il dipendente è riammesso in servizio, salvo i casi nei quali, in presenza di reati che comportano l’applicazione dell’art.62dell’art. 13, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare), l’amministrazione ritenga che la permanenza in servizio del dipendente provochi un pregiudizio alla credibilità della stessa, a causa del discredito che da tale permanenza potrebbe derivarle da parte dei cittadini e/o comunque, per ragioni di opportunità ed operatività dell’amministrazione stessa. In tal caso, può essere disposta, per i suddetti motivi, la sospensione dal servizio, che sarà sottoposta a revisione con cadenza biennale. Ove il procedimento disciplinare sia stato eventualmente sospeso fino all’esito del procedimento penale, ai sensi dell’art. 6516 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale), tale sospensione può essere prorogata, ferma restando in ogni caso l’applicabilità dell’art. 6213, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare). 7. Al dipendente sospeso, ai sensi del presente articolo, sono corrisposti un'indennità pari al 50% dello stipendio tabellare, nonché gli assegni del nucleo familiare e la retribuzione individuale di anzianità, ove spettanti. 8. Nel caso di sentenza penale definitiva di assoluzione o di proscioglimento, pronunciata con la formula “il fatto non sussiste” o “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analoga, quanto corrisposto, durante il periodo di sospensione cautelare, a titolo di indennità, verrà conguagliato con quanto dovuto al dipendente se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità o i compensi connessi alla presenza in servizio o a prestazioni di carattere straordinario. Ove il procedimento disciplinare riprenda, ai sensi dell’art. 6516, comma 2, secondo periodo (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale), il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente applicate. 9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, al dipendente precedentemente sospeso verrà conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio, esclusi i compensi per il lavoro straordinario, quelli che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa, nonché i periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato. 10. Resta fermo quanto previsto dall’art. 55 quater comma 3 bis del d.lgs. n. 165/2001.

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Samples: Codice Disciplinare, Codice Disciplinare

Sospensione cautelare in caso di procedimento penale. 1. Il dipendente che sia dirigente colpito da misura restrittiva della libertà personale è obbligatoriamente sospeso d'ufficio dal servizio, con sospensione dell’incarico dirigenziale conferito e privazione della retribuzione, per tutta la durata dello stato di restrizione della libertà, salvo che l’Ente non proceda direttamente ai sensi dell’art. 4, comma 9, n. 2. 2. Il dirigente può essere sospeso dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o, comunque, dello stato restrittivo della libertà. 2. Il dipendente può essere sospeso dal servizio, e con privazione della retribuzione, sospensione dell’incarico anche nel caso in cui venga sia sottoposto a procedimento penale che penale, anche se non comporti la restrizione della libertà personale o questa sia comunque cessata, qualora l’amministrazione l’Ente disponga, ai sensi dell’art. 55-ter del d. lgsD.Lgs. n. 165/ 2001165/2001, la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, ai sensi dell’art. 65 del presente contratto7. 3. Resta fermo l’obbligo l'obbligo di sospensione del dipendente dirigente in presenza dei casi già previsti dagli articoli 7artt. 58, comma 1, lett. a), b), limitatamente all'art. 316 del codice penale, lett. c), d) ed e), e 8 59, comma 1, lett. a), limitatamente ai delitti già indicati nell'art. 58 comma 1, lett. a) e all'art. 316 del d.lgscodice penale, lett. b), e c), del D. Lgs .n. 267 del 2000. E’ fatta salva l’applicazione dell’art. 4, comma 9, n. 2, qualora l’Ente non disponga, ai sensi dell’art. 55-ter del D. Lgs. n. 235/2012;165/2001, la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, ai sensi dell’art. 7. 4. Nel caso dei delitti previsti all’art. 3, comma 1, della legge n. 97/2001, trova applicazione la disciplina ivi stabilita. Per i medesimi delitti, qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, trova applicazione l’art. 4, comma 1, della citata legge n. 97/2001.. Resta ferma, in ogni caso, l’applicabilità dell’art. 4, comma 9, n. 2, qualora l’Ente non disponga la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, ai sensi dell’art. 7 5. Nei casi indicati ai commi precedenti, precedenti si applica comunque quanto previsto dall’articolo 55- ter del d.lgs. n. 165/2001 e dall’art. 65 del presente contratto7 in tema di rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale. 6. Ove l’amministrazione l’Ente proceda all’applicazione della sanzione di cui all’art. 624, comma 9, n. 2 (Codice disciplinare)2, la sospensione del dipendente dirigente disposta ai sensi del presente articolo conserva efficacia solo fino alla conclusione del procedimento disciplinare. Negli altri casi, la sospensione dal servizio eventualmente disposta a causa di procedimento penale conserva efficacia, se non revocata, per un periodo non superiore a cinque anni. Decorso tale termine, essa è revocata ed il dipendente dirigente è riammesso in servizio, salvo i casi nei quali, in presenza di reati che comportano l’applicazione dell’art.62dell’art. 4, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare)n. 2, l’amministrazione l’Ente ritenga che la permanenza in servizio del dipendente dirigente provochi un pregiudizio alla credibilità della stessa, stessa a causa del discredito che da tale permanenza potrebbe derivarle da parte dei cittadini e/o comunque, per ragioni di opportunità ed operatività dell’amministrazione stessadell’Ente stesso. In tal caso, può essere disposta, per i suddetti motivi, la sospensione dal servizio, che sarà sottoposta a revisione con cadenza biennale. Ove il procedimento disciplinare sia stato eventualmente sospeso fino all’esito del procedimento penale, ai sensi dell’art. 657, tale sospensione può essere prorogata, ferma restando in ogni caso l’applicabilità dell’art. 624, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare)n.2. 7. Al dipendente sospeso, dirigente sospeso dal servizio ai sensi del presente articolo, articolo sono corrisposti un'indennità un’indennità alimentare pari al 50% dello stipendio tabellare, nonché gli assegni del nucleo familiare e la retribuzione individuale di anzianitàanzianità o il maturato economico annuo, ove spettantispettante, e gli eventuali assegni familiari, qualora ne abbiano titolo. 8. Nel caso di sentenza penale definitiva di assoluzione o di proscioglimentoassoluzione, pronunciata con la formula “il fatto non sussiste” o “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analoga, quanto corrisposto, durante il periodo di sospensione cautelare, a titolo di indennità, assegno alimentare verrà conguagliato con quanto dovuto al dipendente dirigente se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità o i compensi connessi alla presenza tenendo conto anche della retribuzione di posizione in servizio o a prestazioni di carattere straordinariogodimento all'atto della sospensione. Ove il procedimento disciplinare riprendariprenda per altre infrazioni, ai sensi dell’art. 657, comma 2, secondo periodo (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale)periodo, il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente applicate. 9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, quanto corrisposto al dipendente dirigente precedentemente sospeso verrà viene conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio, tenendo conto anche della retribuzione di posizione in godimento all’atto della sospensione; dal conguaglio sono esclusi i compensi per il lavoro straordinario, quelli che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa, nonché i periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato. 10. Resta fermo quanto previsto dall’art. 55 quater comma 3 bis del d.lgs. n. 165/2001.

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Samples: Contratto Di Lavoro, Contratto Di Lavoro

Sospensione cautelare in caso di procedimento penale. 1. Il dipendente docente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o, comunque, o comunque dello stato restrittivo della libertà. 2. L’istituzione, ai sensi del presente articolo, cessato lo stato di restrizione della libertà personale, può prolungare il periodo di sospensione del docente fino alla sentenza definitiva alle medesime condizioni del successivo comma 3. 3. Il dipendente docente può essere sospeso dal servizio, servizio con privazione della retribuzione, retribuzione anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale quando sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o questa sia comunque cessataper fatti tali da comportare, qualora l’amministrazione dispongase accertati, l'applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento ai sensi dell’artdell'art. 55-ter del d. lgs. n. 165/ 200151, la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, ai sensi dell’art. 65 del presente contrattocommi 6 e 7. 34. Resta fermo l’obbligo l'obbligo di sospensione cautelare dal servizio per i reati indicati dall'art. 58 del dipendente in presenza dei casi previsti dagli articoli 7, comma 1, e 8 , comma 1, del d.lgsD.lgs. n. 235/2012;n.267/2000. 45. Nel caso dei delitti reati previsti all’artall'art. 3, comma 1, della legge n. 97/200197 del 2001, trova applicazione la disciplina ivi stabilitain alternativa alla sospensione di cui al presente articolo, possono essere applicate le misure previste dallo stesso art. 3. Per i medesimi delittireati, qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, trova applicazione l’artsi applica l'art. 4, comma 1, della citata legge n. 97/200197 del 2001. 56. Nei casi indicati ai commi precedenti, precedenti si applica quanto previsto dall’articolo 55- ter del d.lgsdall'art. n. 165/2001 e dall’art. 65 del presente contratto. 6. Ove l’amministrazione proceda all’applicazione della sanzione 51 in tema di cui all’art. 62, comma 9, n. 2 (Codice disciplinare), la sospensione del dipendente disposta ai sensi del presente articolo conserva efficacia solo fino alla conclusione del procedimento disciplinare. Negli altri casi, la sospensione dal servizio eventualmente disposta a causa di procedimento penale conserva efficacia, se non revocata, per un periodo non superiore a cinque anni. Decorso tale termine, essa è revocata ed il dipendente è riammesso in servizio, salvo i casi nei quali, in presenza di reati che comportano l’applicazione dell’art.62, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare), l’amministrazione ritenga che la permanenza in servizio del dipendente provochi un pregiudizio alla credibilità della stessa, a causa del discredito che da tale permanenza potrebbe derivarle da parte dei cittadini e/o comunque, per ragioni di opportunità ed operatività dell’amministrazione stessa. In tal caso, può essere disposta, per i suddetti motivi, la sospensione dal servizio, che sarà sottoposta a revisione con cadenza biennale. Ove il rapporti tra procedimento disciplinare sia stato eventualmente sospeso fino all’esito del e procedimento penale, ai sensi dell’art. 65, tale sospensione può essere prorogata, ferma restando in ogni caso l’applicabilità dell’art. 62, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare). 7. Al dipendente sospeso, docente sospeso ai sensi del presente articolo, dei commi da 1 a 5 sono corrisposti un'indennità pari al 50% dello stipendio tabellaredella retribuzione fondamentale spettante ai sensi del presente CCNL, nonché comma 1, nonchè gli assegni del nucleo familiare e la retribuzione individuale di anzianitàfamiliare, ove spettanti. 8. Nel caso di sentenza penale definitiva di assoluzione o di proscioglimento, pronunciata con la formula “il fatto non sussiste” o “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analogaai sensi dell' art. 51, commi 6 e 7, quanto corrisposto, durante il corrisposto nel periodo di sospensione cautelare, cautelare a titolo di indennità, indennità verrà conguagliato con quanto dovuto al dipendente docente se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità o i compensi connessi alla presenza in servizio per servizi speciali o a per prestazioni di carattere straordinario. Ove il procedimento giudizio disciplinare riprenda, per altre infrazioni, ai sensi dell’artdel medesimo art. 6551, comma 2, secondo periodo (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale)6, il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente applicate. 9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, al dipendente docente precedentemente sospeso verrà conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio, esclusi i escluse le indennità o compensi per il lavoro servizi e funzioni speciali o per prestazioni di carattere straordinario, quelli che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa, nonché nonchè i periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato. 10. Resta fermo quanto previsto dall’artQuando vi sia stata sospensione cautelare del servizio a causa di procedimento penale, la stessa conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore a cinque anni. 55 quater comma 3 bis Decorso tale termine la sospensione cautelare è revocata di diritto e il docente riammesso in servizio. Il procedimento disciplinare rimane, comunque, sospeso sino all'esito del d.lgsprocedimento penale. 11. n. 165/2001I procedimenti disciplinari in corso alla data di stipulazione del presente contratto vanno portati a termine secondo le procedure vigenti alla data del loro inizio.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Sospensione cautelare in caso di procedimento penale. 1. Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o, comunque, o comunque dello stato restrittivo della libertà. 2. L’azienda o ente, ai sensi del presente articolo, cessato lo stato di restrizione della libertà personale, può prolungare il periodo di sospensione del dipendente fino alla sentenza definitiva alle medesime condizioni del comma 3. 3. Il dipendente può essere sospeso dal servizio, servizio con privazione della retribuzione, retribuzione anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale quando sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o questa sia comunque cessataper fatti tali da comportare, qualora l’amministrazione dispongase accertati, l'applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento ai sensi dell’art. 55-ter del d. lgs. n. 165/ 2001, la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, ai sensi dell’art. 65 del presente contratto13 commi 7 e 8. 34. Resta fermo l’obbligo di sospensione del dipendente in presenza dei per i casi previsti dagli articoli 7dall’art. 15, comma 11 lett. a), b) limitatamente all’art. 316 del codice penale, lett. c) ed e) e 8 comma 4 septies, comma 1, della legge n. 55 del d.lgs. n. 235/2012;1990 e successive modificazioni ed integrazioni. 45. Nel caso dei di rinvio a giudizio per i delitti previsti all’art. 3, comma 1, della legge n. 97/200197 del 2001, trova applicazione la disciplina ivi stabilitain alternativa alla sospensione, possono essere applicate le misure previste dallo stesso art. 3. Per i medesimi delittireati, qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, trova applicazione si applica l’art. 4, comma 1, della citata legge n. 97/200197 del 2001. 56. Nei casi indicati ai commi precedenti, precedenti si applica quanto previsto dall’articolo 55- ter del d.lgs. n. 165/2001 e dall’art. 65 del presente contratto. 6. Ove l’amministrazione proceda all’applicazione della sanzione dall’art.14 in tema di cui all’art. 62, comma 9, n. 2 (Codice disciplinare), la sospensione del dipendente disposta ai sensi del presente articolo conserva efficacia solo fino alla conclusione del procedimento disciplinare. Negli altri casi, la sospensione dal servizio eventualmente disposta a causa di procedimento penale conserva efficacia, se non revocata, per un periodo non superiore a cinque anni. Decorso tale termine, essa è revocata ed il dipendente è riammesso in servizio, salvo i casi nei quali, in presenza di reati che comportano l’applicazione dell’art.62, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare), l’amministrazione ritenga che la permanenza in servizio del dipendente provochi un pregiudizio alla credibilità della stessa, a causa del discredito che da tale permanenza potrebbe derivarle da parte dei cittadini e/o comunque, per ragioni di opportunità ed operatività dell’amministrazione stessa. In tal caso, può essere disposta, per i suddetti motivi, la sospensione dal servizio, che sarà sottoposta a revisione con cadenza biennale. Ove il rapporti tra procedimento disciplinare sia stato eventualmente sospeso fino all’esito del e procedimento penale, ai sensi dell’art. 65, tale sospensione può essere prorogata, ferma restando in ogni caso l’applicabilità dell’art. 62, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare). 7. Al dipendente sospeso, sospeso ai sensi del presente articolo, dei commi da 1 a 5 sono corrisposti un'indennità pari al 50% dello stipendio tabellaredella retribuzione indicata all’art. 37, nonché comma 2, lettera b), del CCNL integrativo del 20 settembre 2001, nonchè gli assegni del nucleo familiare e la retribuzione individuale di anzianità, ove spettanti. 8. Nel caso di sentenza penale definitiva di assoluzione o di proscioglimento, pronunciata con la formula “il fatto non sussiste” o “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analogaai sensi dell’ art.14, commi 6 e 7, quanto corrisposto, durante il corrisposto nel periodo di sospensione cautelare, cautelare a titolo di indennità, indennità verrà conguagliato con quanto dovuto al dipendente lavoratore se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità o i compensi connessi alla presenza in servizio per servizi speciali o a per prestazioni di carattere straordinario. Ove il procedimento giudizio disciplinare riprendariprenda per altre infrazioni, ai sensi dell’art. 65del medesimo art.14, comma 26, secondo periodo (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale)periodo, il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente applicate. 9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, al dipendente precedentemente sospeso verrà conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio, esclusi i escluse le indennità o compensi per il lavoro straordinario, quelli che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa, nonché servizi e funzioni speciali o per prestazioni di carattere straordinario nonchè i periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato. 10. Resta fermo quanto previsto dall’artQuando vi sia stata sospensione cautelare dal servizio a causa di procedimento penale, la stessa conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore a cinque anni. 55 quater comma 3 bis Decorso tale termine la sospensione cautelare è revocata di diritto e il dipendente riammesso in servizio. Il procedimento disciplinare rimane, comunque, sospeso sino all'esito del d.lgsprocedimento penale. 11. n. 165/2001La presente disciplina disapplica quella contenuta nell’art. 32 del CCNL 1 settembre 1995.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Sospensione cautelare in caso di procedimento penale. 1. Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o, comunque, o comunque dello stato restrittivo della libertà. 2. Il dipendente può essere sospeso dal servizio, servizio con privazione della retribuzione, retribuzione anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale quando sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o questa sia comunque cessatatali da comportare, qualora l’amministrazione dispongase accertati, l'applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento ai sensi dell’art. 55-ter del d. lgs. n. 165/ 2001dell'articolo 25, la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, ai sensi dell’art. 65 del presente contrattocommi 4 e 5. 3. L'amministrazione, cessato lo stato di restrizione della libertà personale di cui al comma 1, può prolungare il periodo di sospensione del dipendente fino alla sentenza definitiva, alle medesime condizioni di cui al comma 2. 4. Resta fermo l’obbligo di sospensione del dipendente in presenza dei nei casi previsti dagli articoli 7, comma 1, e 8 , comma 1, del d.lgsdall’art. n. 235/2012; 4. Nel caso dei delitti previsti all’art. 315, comma 1, della legge n. 97/200155/1990, trova applicazione la disciplina ivi stabilitacome sostituito dall’art. Per i medesimi delitti, qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, trova applicazione l’art. 41, comma 1, della citata legge n. 97/200116/1992. 5. Nei casi indicati ai previsti dai commi precedenti, precedenti si applica quanto previsto dall’articolo 55- ter del d.lgs. n. 165/2001 previsto, in tema di rapporti tra procedimento disciplinare e dall’art. 65 del presente contrattoprocedimento penale, dall'articolo 25, commi 6, 7 e 8. 6. Ove l’amministrazione proceda all’applicazione della sanzione di cui all’art. 62, comma 9, n. 2 (Codice disciplinare), la sospensione del Al dipendente disposta sospeso ai sensi del presente articolo conserva efficacia solo fino alla conclusione sono corrisposti un' indennità pari al 50 % della retribuzione fissa mensile e gli assegni del procedimento disciplinarenucleo familiare, con esclusione di ogni compenso accessorio, comunque denominato, anche se pensionabile. 7. Negli altri casiIn caso di sentenza definitiva di assoluzione o proscioglimento con formula piena, la quanto corrisposto nel periodo di sospensione dal cautelare a titolo di indennità verrà conguagliato con quanto dovuto al lavoratore se fosse rimasto in servizio. 8. Quando vi sia stata sospensione cautelare del servizio eventualmente disposta a causa di procedimento penale penale, la stessa conserva efficaciaefficacia , se non revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore a cinque anni. , Decorso tale termine, essa termine la sospensione cautelare è revocata ed di diritto e il dipendente è riammesso in servizio. Il procedimento disciplinare rimane, salvo i casi nei quali, in presenza di reati che comportano l’applicazione dell’art.62, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare), l’amministrazione ritenga che la permanenza in servizio del dipendente provochi un pregiudizio alla credibilità della stessa, a causa del discredito che da tale permanenza potrebbe derivarle da parte dei cittadini e/o comunque, per ragioni di opportunità ed operatività dell’amministrazione stessa. In tal caso, può essere disposta, per i suddetti motivi, la sospensione dal servizio, che sarà sottoposta a revisione con cadenza biennale. Ove il procedimento disciplinare sia stato eventualmente sospeso fino all’esito sino all'esito del procedimento penale, ai sensi dell’art. 65, tale sospensione può essere prorogata, ferma restando in ogni caso l’applicabilità dell’art. 62, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare). 7. Al dipendente sospeso, ai sensi del presente articolo, sono corrisposti un'indennità pari al 50% dello stipendio tabellare, nonché gli assegni del nucleo familiare e la retribuzione individuale di anzianità, ove spettanti. 8. Nel caso di sentenza penale definitiva di assoluzione o di proscioglimento, pronunciata con la formula “il fatto non sussiste” o “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analoga, quanto corrisposto, durante il periodo di sospensione cautelare, a titolo di indennità, verrà conguagliato con quanto dovuto al dipendente se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità o i compensi connessi alla presenza in servizio o a prestazioni di carattere straordinario. Ove il procedimento disciplinare riprenda, ai sensi dell’art. 65, comma 2, secondo periodo (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale), il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente applicate. 9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, al dipendente precedentemente sospeso verrà conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio, esclusi i compensi per il lavoro straordinario, quelli che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa, nonché i periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato. 10. Resta fermo quanto previsto dall’art. 55 quater comma 3 bis del d.lgs. n. 165/2001.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Sospensione cautelare in caso di procedimento penale. 1. Il dipendente che sia dirigente colpito da misura restrittiva della libertà personale è obbligatoriamente sospeso d'ufficio dal servizio, con sospensione dell’incarico dirigenziale conferito e privazione della retribuzione, per tutta la durata dello stato di restrizione della libertà, salvo che l’ente o l’agenzia non proceda direttamente ai sensi dell’art. 9, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare). 2. Il dirigente può essere sospeso dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o, comunque, dello stato restrittivo della libertà. 2. Il dipendente può essere sospeso dal servizio, e con privazione della retribuzione, sospensione dell’incarico anche nel caso in cui venga sia sottoposto a procedimento penale che penale, anche se non comporti la restrizione della libertà personale o questa sia comunque cessata, qualora l’amministrazione l’ente o l’agenzia disponga, ai sensi dell’art. 55-ter del d. lgsD.Lgs. n. 165/ 165 del 2001, la sospensione del procedimento disciplinare fino a termine di quello penale, ai sensi dell’art. 12 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale). 3. Resta fermo l'obbligo di sospensione del dirigente in presenza dei casi già previsti dagli artt. 58, comma 1, lett. a), b), limitatamente all'art. 316 del codice penale, lett. c), d) ed e), e 59, comma 1, lett. a), limitatamente ai delitti già indicati nell'art. 58 comma 1, lett. a) e all'art. 316 del codice penale, lett. b), e c), del D. Lgs .n. 267 del 2000. E’ fatta salva l’applicazione dell’art. 9, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare), qualora l’ente o l’agenzia non disponga, ai sensi dell’art. 55-ter del D.Lgs. n. 165 del 2001, la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, ai sensi dell’art. 65 del presente contratto12 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale). 3. Resta fermo l’obbligo di sospensione del dipendente in presenza dei casi previsti dagli articoli 7, comma 1, e 8 , comma 1, del d.lgs. n. 235/2012; 4. Nel caso dei delitti previsti all’art. 3, comma 1, della legge n. 97/200197 del 2001, trova applicazione la disciplina ivi stabilita. Per i medesimi delitti, qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, trova applicazione l’art. 4, comma 1, della citata legge n. 97/200197 del 2001. Resta ferma, in ogni caso, l’applicabilità dell’art. 9, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare), qualora l’ente o l’agenzia non disponga la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, ai sensi dell’art. 12 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale). 5. Nei casi indicati ai commi precedenti, precedenti si applica comunque quanto previsto dall’articolo 55- ter del d.lgs. n. 165/2001 e dall’art. 65 del presente contratto12 in tema di rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale. 6. Ove l’amministrazione l’ente o l’agenzia proceda all’applicazione della sanzione di cui all’art. 62all’art.9, comma 9, n. 2 punto 2, (Codice disciplinare), ) la sospensione del dipendente dirigente disposta ai sensi del presente articolo conserva efficacia solo fino alla conclusione del procedimento disciplinare. Negli altri casi, la sospensione dal servizio eventualmente disposta a causa di procedimento penale conserva efficacia, se non revocata, per un periodo non superiore a cinque anni. Decorso tale termine, essa è revocata ed il dipendente dirigente è riammesso in servizio, salvo i casi nei quali, in presenza di reati che comportano l’applicazione dell’art.62dell’art.9, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare), l’amministrazione l’ente o l’agenzia ritenga che la permanenza in servizio del dipendente dirigente provochi un pregiudizio alla credibilità della stessa, stessa a causa del discredito che da tale permanenza potrebbe derivarle da parte dei cittadini e/o comunque, per ragioni di opportunità ed operatività dell’amministrazione dell’ente o dell’agenzia stessa. In tal caso, può essere disposta, per i suddetti motivi, la sospensione dal servizio, che sarà sottoposta a revisione con cadenza biennale. Ove il procedimento disciplinare sia stato eventualmente sospeso fino all’esito del procedimento penale, ai sensi dell’art. 65dell’art.12 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale), tale sospensione può essere prorogata, ferma restando in ogni caso l’applicabilità dell’art. 62dell’art.9, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare). 7. Al dipendente sospeso, dirigente sospeso dal servizio ai sensi del presente articolo, articolo sono corrisposti un'indennità un’indennità alimentare pari al 50% dello stipendio tabellare, nonché gli assegni del nucleo familiare e la retribuzione individuale di anzianitàanzianità o il maturato economico annuo, ove spettanti, e gli eventuali assegni familiari, qualora ne abbia titolo. 8. Nel caso di sentenza penale definitiva di assoluzione o di proscioglimentoassoluzione, pronunciata con la formula “il fatto non sussiste” o “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analoga, quanto corrisposto, durante il periodo di sospensione cautelare, a titolo di indennità, assegno alimentare verrà conguagliato con quanto dovuto al dipendente dirigente se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità o i compensi connessi alla presenza tenendo conto anche della retribuzione di posizione in servizio o a prestazioni di carattere straordinariogodimento all'atto della sospensione. Ove il procedimento disciplinare riprendariprenda per altre infrazioni, ai sensi dell’art. 6512, comma 2, secondo periodo periodo, (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale), ) il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente applicate. 9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, quanto corrisposto al dipendente dirigente precedentemente sospeso verrà viene conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio, tenendo conto anche della retribuzione di posizione in godimento all’atto della sospensione; dal conguaglio sono esclusi i compensi per il lavoro straordinario, quelli che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa, nonché i periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato. 10. Resta fermo quanto previsto dall’art. 55 quater comma 3 bis del d.lgs. n. 165/2001.

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Samples: CCNL, Codice Disciplinare Per I Dirigenti

Sospensione cautelare in caso di procedimento penale. 1. Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio d’ufficio dal servizio con privazione della retribuzione retribuzione, per la durata dello stato di detenzione o, comunque, o comunque dello stato restrittivo della libertà. 2. Il dipendente può essere sospeso dal servizio, servizio con privazione della retribuzione, retribuzione anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale o questa sia comunque cessatapersonale, qualora l’amministrazione dispongaegli sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque tali da comportare, ai sensi dell’art. 55-ter del d. lgs. n. 165/ 2001se accertati, la sospensione sanzione disciplinare del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, ai sensi dell’art. 65 del presente contrattolicenziamento. 3. Il CNEL, cessato lo stato di restrizione della libertà personale di cui al comma 1, può prolungare il periodo di sospensione del dipendente sino alla sentenza definitiva, alle medesime condizioni di cui al comma 2. 4. Resta fermo l’obbligo di sospensione del dipendente in presenza dei nei casi previsti dagli articoli 7dall’art. 15 comma 1 della legge 19 marzo 1990, n. 55, come sostituito dall’art. 1, comma 1, e 8 , comma 1, del d.lgs. n. 235/2012; 4. Nel caso dei delitti previsti all’art. 3, comma 1, 1 della legge 18 gennaio 1992 n. 97/2001, trova applicazione la disciplina ivi stabilita. Per i medesimi delitti, qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, trova applicazione l’art. 4, comma 1, della citata legge n. 97/200116. 5. Nei casi indicati ai disciplinati dai commi precedenti, precedenti si applica quanto previsto dall’articolo 55- ter del d.lgs. n. 165/2001 in tema di rapporti tra procedimenti disciplinari e procedimenti penali dall’art. 65 del presente contratto61, commi 9 e 10. 6. Ove l’amministrazione proceda all’applicazione Al dipendente sospeso è concesso un assegno alimentare pari al 50% della sanzione retribuzione fissa mensile, oltre all’assegno per il nucleo familiare eventualmente spettante, con esclusione di cui all’artqualsiasi compenso accessorio, comunque denominato, anche se pensionabile. 7. 62In caso di sentenza definitiva di assoluzione o di proscioglimento con formula piena, comma 9, n. quanto corrisposto nel periodo di sospensione cautelare a titolo di assegno alimentare sarà conguagliato con quanto sarebbe stato dovuto al lavoratore se egli fosse rimasto in servizio. 8. Nelle ipotesi previste ai commi 2 (Codice disciplinare)e 3 del presente articolo, la sospensione del dipendente disposta ai sensi del presente articolo conserva efficacia solo fino alla conclusione del procedimento disciplinare. Negli altri casi, la sospensione dal servizio eventualmente disposta a causa di procedimento penale cautelare conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo non superiore a cinque anni. Decorso tale termine, essa decorso il quale la sospensione cautelare è revocata di diritto ed il dipendente è riammesso in servizio, salvo i casi nei quali, in presenza di reati che comportano l’applicazione dell’art.62, comma . 9, punto 2 (Codice disciplinare), l’amministrazione ritenga che la permanenza in servizio del dipendente provochi un pregiudizio alla credibilità della stessa, a causa del discredito che da tale permanenza potrebbe derivarle da parte dei cittadini e/o comunque, per ragioni di opportunità ed operatività dell’amministrazione stessa. In tal caso, può essere disposta, per i suddetti motivi, la sospensione dal servizio, che sarà sottoposta a revisione con cadenza biennale. Ove il Il procedimento disciplinare sia stato eventualmente rimane comunque sospeso fino sino all’esito del procedimento penale, ai sensi dell’art. 65, tale sospensione può essere prorogata, ferma restando in ogni caso l’applicabilità dell’art. 62, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare). 7. Al dipendente sospeso, ai sensi del presente articolo, sono corrisposti un'indennità pari al 50% dello stipendio tabellare, nonché gli assegni del nucleo familiare e la retribuzione individuale di anzianità, ove spettanti. 8. Nel caso di sentenza penale definitiva di assoluzione o di proscioglimento, pronunciata con la formula “il fatto non sussiste” o “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analoga, quanto corrisposto, durante il periodo di sospensione cautelare, a titolo di indennità, verrà conguagliato con quanto dovuto al dipendente se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità o i compensi connessi alla presenza in servizio o a prestazioni di carattere straordinario. Ove il procedimento disciplinare riprenda, ai sensi dell’art. 65, comma 2, secondo periodo (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale), il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente applicate. 9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, al dipendente precedentemente sospeso verrà conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio, esclusi i compensi per il lavoro straordinario, quelli che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa, nonché i periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato. 10. Resta fermo quanto previsto dall’art. 55 quater comma 3 bis del d.lgs. n. 165/2001.

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Samples: CCNL Per Il Personale Non Dirigente Del Cnel 1998 2001

Sospensione cautelare in caso di procedimento penale. 1. Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale personale, è sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o, comunque, o comunque dello stato restrittivo della libertà. 2. Il dipendente può essere sospeso dal servizio, servizio con privazione della retribuzione, retribuzione anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale quando sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o questa sia comunque cessatatali da comportare, qualora l’amministrazione dispongase accertati, l'applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento ai sensi dell’artdegli artt.10 e 11. 55-ter del d. lgs. n. 165/ 2001Cessato lo stato di restrizione della libertà personale, la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, ai sensi dell’art. 65 del presente contratto. 3. Resta fermo l’obbligo si può prolungare anche successivamente il periodo di sospensione del dipendente in presenza dei casi previsti dagli articoli 7fino alla sentenza definitiva, alle medesime condizioni di cui al comma 2. Resta fermo l'obbligo di sospensione per i delitti già indicati dall'art.15, comma 1, lett. a), b) limitatamente all'art.316 del codice penale, lett. c) ed e) e 8 , comma 1, 4 septies della legge n. 55 del d.lgs. n. 235/2012; 41990 e successive modificazioni ed integrazioni. Nel caso dei di rinvio a giudizio per i delitti previsti all’art. 3dall'art.3, comma 1, della legge n. 97/200197 del 2001,in alternativa alla sospensione, trova applicazione la disciplina ivi stabilita. Per possono essere applicate le misure previste dallo stesso art.3.Per i medesimi delitti, qualora intervenga condanna anche non definitiva, ,ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, trova applicazione l’art. 4l'art.4, comma 1, della citata legge n. 97/2001. 597 del 2001. Nei casi indicati ai previsti dai commi precedenti, precedenti si applica quanto previsto dall’articolo 55- ter del d.lgsin tema di rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale dall'art.21. n. 165/2001 e dall’art. 65 del presente contratto. 6. Ove l’amministrazione proceda all’applicazione della sanzione di cui all’art. 62, comma 9, n. 2 (Codice disciplinare), la sospensione del Al dipendente disposta sospeso dal servizio ai sensi del presente articolo conserva efficacia solo fino alla conclusione del procedimento disciplinare. Negli altri casi, la sospensione dal servizio eventualmente disposta a causa di procedimento penale conserva efficacia, se non revocata, per un periodo non superiore a cinque anni. Decorso tale termine, essa è revocata ed il dipendente è riammesso in servizio, salvo i casi nei quali, in presenza di reati che comportano l’applicazione dell’art.62, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare), l’amministrazione ritenga che la permanenza in servizio del dipendente provochi un pregiudizio alla credibilità della stessa, a causa del discredito che da tale permanenza potrebbe derivarle da parte dei cittadini e/o comunque, per ragioni di opportunità ed operatività dell’amministrazione stessa. In tal caso, può essere disposta, per i suddetti motivi, la sospensione dal servizio, che sarà sottoposta a revisione con cadenza biennale. Ove il procedimento disciplinare sia stato eventualmente sospeso fino all’esito del procedimento penale, ai sensi dell’art. 65, tale sospensione può essere prorogata, ferma restando in ogni caso l’applicabilità dell’art. 62, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare). 7. Al dipendente sospeso, ai sensi del presente articolo, sono corrisposti un'indennità pari al 50% dello stipendio tabellaredella retribuzione base mensile di cui all'art.37, nonché comma 2, lett. b) del CCNL del 20.9.2000, la retribuzione individuale di anzianità ove acquisita e gli assegni del nucleo familiare e la retribuzione individuale familiare, con esclusione di anzianitàogni compenso accessorio, ove spettanti. 8comunque denominato. Nel In caso di sentenza penale definitiva di assoluzione o di proscioglimento, pronunciata con la formula “il fatto non sussiste” o “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analogaai sensi dell'art.21,commi 4 e 6, quanto corrisposto, durante il periodo di sospensione cautelare, a titolo di indennità, assegno alimentare verrà conguagliato con quanto dovuto al dipendente lavoratore se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità o i compensi connessi comunque collegati alla presenza in servizio o servizio, agli incarichi ovvero a prestazioni di carattere straordinario. Ove il procedimento disciplinare riprenda, riprenda per altre infrazioni,ai sensi dell’art. 65dell'art.21, comma 2, secondo periodo (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale)5, il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente applicate. 9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, al dipendente precedentemente sospeso verrà viene conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio, escluse le indennità o compensi comunque collegati alla presenza in servizio, agli incarichi ovvero a prestazioni di carattere straordinario; dal conguaglio sono esclusi i compensi per il lavoro straordinario, quelli che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa, nonché i periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato. Quando vi sia stata sospensione cautelare dal servizio a causa di procedimento penale, la stessa conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore a cinque anni. Decorso tale termine la sospensione cautelare è revocata di diritto e il dipendente è riammesso in servizio. Il procedimento disciplinare rimane, comunque, sospeso sino all'esito del procedimento penale. Il provvedimento di sospensione cautelare di cui ai commi 1 e 4 è adottato dal direttore generale, il quale adotta altresì i provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 sentito il responsabile della struttura o del distretto a cui è assegnato il dipendente. 10. Resta fermo quanto previsto dall’art. 55 quater comma 3 bis del d.lgs. n. 165/2001.

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Samples: Contratto Integrativo Aziendale

Sospensione cautelare in caso di procedimento penale. 1. Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o, comunque, dello stato restrittivo della libertà. 2. L'ente, ai sensi del presente articolo, cessato lo stato di restrizione della libertà personale, può prolungare il periodo di sospensione del dipendente, fino alla sentenza definitiva, alle medesime condizioni del comma 3. 3. Il dipendente può essere sospeso dal servizio, con privazione della retribuzione, anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale o questa personale, quando sia comunque cessatastato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o, qualora l’amministrazione dispongacomunque, per fatti tali da comportare, se accertati, l'applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento ai sensi dell’art. 55-ter del d. lgs. n. 165/ 200122, la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, ai sensi dell’art. 65 del presente contrattocommi 7 e 8. 34. Resta fermo l’obbligo di sospensione del dipendente in presenza dei casi previsti dagli articoli 7, comma per i delitti già indicati dall’art. 1, commi 1 e 8 4-septies, comma 1lett. a), b) limitatamente all’art. 316 del d.lgs. codice penale, c) ed e) della legge n. 235/2012;16 del 1992. 45. Nel caso dei delitti previsti all’art. 3, comma 1, della legge n. 97/200197 del 2001, trova applicazione la disciplina ivi stabilitain alternativa alla sospensione di cui al presente articolo, possono essere applicate le misure previste dallo stesso art. 3. Per i medesimi delittireati, qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, trova applicazione si applica l’art. 4, 4 comma 1, 1 della citata legge n. 97/200197 del 2001. 56. Nei casi indicati ai commi precedenti, si applica quanto previsto dall’articolo 55- ter del d.lgs. n. 165/2001 e dall’art. 65 del presente contratto. 6. Ove l’amministrazione proceda all’applicazione della sanzione 23 in tema di cui all’art. 62, comma 9, n. 2 (Codice disciplinare), la sospensione del dipendente disposta ai sensi del presente articolo conserva efficacia solo fino alla conclusione del procedimento disciplinare. Negli altri casi, la sospensione dal servizio eventualmente disposta a causa di procedimento penale conserva efficacia, se non revocata, per un periodo non superiore a cinque anni. Decorso tale termine, essa è revocata ed il dipendente è riammesso in servizio, salvo i casi nei quali, in presenza di reati che comportano l’applicazione dell’art.62, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare), l’amministrazione ritenga che la permanenza in servizio del dipendente provochi un pregiudizio alla credibilità della stessa, a causa del discredito che da tale permanenza potrebbe derivarle da parte dei cittadini e/o comunque, per ragioni di opportunità ed operatività dell’amministrazione stessa. In tal caso, può essere disposta, per i suddetti motivi, la sospensione dal servizio, che sarà sottoposta a revisione con cadenza biennale. Ove il rapporti tra procedimento disciplinare sia stato eventualmente sospeso fino all’esito del e procedimento penale, ai sensi dell’art. 65, tale sospensione può essere prorogata, ferma restando in ogni caso l’applicabilità dell’art. 62, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare). 7. Al dipendente sospeso, ai sensi del presente articolodei commi da 1 a 5, sono corrisposti un'indennità pari al 50% dello stipendio tabellare, nonché nonchè gli assegni del nucleo familiare e la retribuzione individuale di anzianità, ove spettanti. 8. Nel caso di sentenza penale definitiva di assoluzione o in caso di proscioglimento, pronunciata con la formula “il fatto non sussiste” o “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analogaai sensi dell’art. 23, commi 6 e 7, quanto corrisposto, durante il corrisposto nel periodo di sospensione cautelare, cautelare a titolo di indennità, indennità verrà conguagliato con quanto dovuto al dipendente lavoratore se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità o i compensi connessi alla presenza in servizio per servizi speciali o a per prestazioni di carattere straordinario. Ove il procedimento giudizio disciplinare riprendariprenda per altre infrazioni, ai sensi dell’artdel medesimo art. 6523, comma 26, secondo periodo (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale)periodo, il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente applicate. 9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, al dipendente precedentemente sospeso verrà conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio, esclusi i escluse le indennità o compensi per il lavoro straordinario, quelli che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa, nonché servizi e funzioni speciali o per prestazioni di carattere straordinario nonchè i periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato. 10. Resta fermo quanto previsto dall’artQuando vi sia stata sospensione cautelare del servizio a causa di procedimento penale, la stessa conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore a cinque anni. 55 quater comma 3 bis Decorso tale termine la sospensione cautelare è revocata di diritto e il dipendente è riammesso in servizio. Il procedimento disciplinare rimane comunque sospeso sino all'esito del d.lgsprocedimento penale. 11. n. 165/2001La presente disciplina sostituisce quella contenuta nell’art. 50 del CCNL del 4 marzo 2003.

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Sospensione cautelare in caso di procedimento penale. 1. Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio d’ufficio dal servizio servizio, con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o, comunque, o comunque dello stato restrittivo della libertà. 2. L’Amministrazione, ai sensi del presente articolo, cessato lo stato di restrizione della libertà personale, può prolungare il periodo di sospensione del dipendente fino alla sentenza definitiva alle medesime condizioni del comma 3. 3. Il dipendente può essere sospeso dal servizio, servizio con privazione della retribuzione, retribuzione anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale personale, quando sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o questa sia comunque cessataper fatti tali da comportare, qualora l’amministrazione dispongase accertati, l’applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento ai sensi dell’art. 55-ter del d. lgs. n. 165/ 200157, la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, ai sensi dell’art. 65 del presente contrattocommi 6 e 7. 34. Resta fermo l’obbligo di sospensione del dipendente in presenza dei casi per i reati previsti dagli articoli 7, comma 1, e 8 , comma 1, del d.lgs. n. 235/2012;dalle vigenti disposizioni legislative. 45. Nel caso dei delitti reati previsti all’art. 3, comma 1, della legge n. 97/200197 del 2001, trova applicazione la disciplina ivi stabilitain alternativa alla sospensione di cui al presente articolo, possono essere applicate le misure previste dallo stesso art. 3. Per i medesimi delittireati, qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, trova applicazione si applica l’art. 4, comma 1, della citata legge n. 97/200197 del 2001. 56. Nei casi indicati ai commi precedenti, precedenti si applica quanto previsto dall’articolo 55- ter del d.lgs. n. 165/2001 e dall’art. 65 del presente contratto. 6. Ove l’amministrazione proceda all’applicazione della sanzione 58 in tema di cui all’art. 62, comma 9, n. 2 (Codice disciplinare), la sospensione del dipendente disposta ai sensi del presente articolo conserva efficacia solo fino alla conclusione del procedimento disciplinare. Negli altri casi, la sospensione dal servizio eventualmente disposta a causa di procedimento penale conserva efficacia, se non revocata, per un periodo non superiore a cinque anni. Decorso tale termine, essa è revocata ed il dipendente è riammesso in servizio, salvo i casi nei quali, in presenza di reati che comportano l’applicazione dell’art.62, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare), l’amministrazione ritenga che la permanenza in servizio del dipendente provochi un pregiudizio alla credibilità della stessa, a causa del discredito che da tale permanenza potrebbe derivarle da parte dei cittadini e/o comunque, per ragioni di opportunità ed operatività dell’amministrazione stessa. In tal caso, può essere disposta, per i suddetti motivi, la sospensione dal servizio, che sarà sottoposta a revisione con cadenza biennale. Ove il rapporti tra procedimento disciplinare sia stato eventualmente sospeso fino all’esito del e procedimento penale, ai sensi dell’art. 65, tale sospensione può essere prorogata, ferma restando in ogni caso l’applicabilità dell’art. 62, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare). 7. Al dipendente sospeso, sospeso ai sensi del presente articolo, dei commi da 1 a 5 sono corrisposti un'indennità un’indennità pari al 50% dello stipendio tabellare, nonché della retribuzione fondamentale e gli assegni del nucleo familiare familiare, con esclusione delle indennità fisse e la retribuzione individuale continuative di anzianità, ove spettanticui all’art. 68 del presente accordo. 8. Nel caso di sentenza penale definitiva di assoluzione o di proscioglimento, pronunciata con la formula “il fatto non sussiste” o “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analogaai sensi dell’art. 58, commi 6 e 7, quanto corrisposto, durante il corrisposto nel periodo di sospensione cautelare, cautelare a titolo di indennità, indennità verrà conguagliato con quanto dovuto al dipendente lavoratore se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità o i compensi connessi alla presenza in servizio per servizi speciali o a per prestazioni di carattere straordinario. Ove il procedimento giudizio disciplinare riprendariprenda per altre infrazioni, ai sensi dell’artdel medesimo art. 6558, comma 26, secondo periodo (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale)periodo, il conguaglio dovrà tener tenere conto delle sanzioni eventualmente applicate. 9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, al dipendente precedentemente sospeso verrà conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio, esclusi i escluse le indennità o compensi per il lavoro servizi e funzioni speciali o per prestazioni di carattere straordinario, quelli che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa, nonché i periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato. 10. Resta fermo quanto previsto dall’artQuando vi sia stata sospensione cautelare dal servizio a causa di procedimento penale, la stessa conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore a cinque anni. 55 quater comma 3 bis Decorso tale termine, la sospensione cautelare è revocata di diritto e il dipendente riammesso in servizio. Il procedimento disciplinare rimane, comunque, sospeso sino all’esito del d.lgs. n. 165/2001procedimento penale.

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Sospensione cautelare in caso di procedimento penale. 1. Il dipendente che sia dirigente colpito da misura restrittiva della libertà personale o da provvedimenti giudiziari inibitori che impediscono la prestazione lavorativa, è obbligatoriamente sospeso d'ufficio dal servizio, con sospensione dell’incarico dirigenziale conferito e privazione della retribuzione, per tutta la durata dello stato di restrizione della libertà, salvo che l’azienda non proceda direttamente ai sensi dell’art. 8 (codice disciplinare), comma 11. 2. Il dirigente può essere sospeso dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o, comunque, dello stato restrittivo della libertà. 2. Il dipendente può essere sospeso dal servizio, e con privazione della retribuzionesospensione dell’incarico, anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale penale, che non comporti la restrizione della libertà personale o questa sia comunque cessata, qualora l’amministrazione dispongasecondo quanto previsto dall’art. 55 ter del D.Lgs. 165/2001, salvo che l’Azienda non proceda direttamente ai sensi dell’art. 55-ter 11, comma 2 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale) del d. lgspresente CCNL. 3. n. 165/ 2001Resta fermo l'obbligo di sospensione del dirigente in presenza dei casi già previsti dagli artt. 58, comma 1, lett. a), b), limitatamente all'art. 316 del codice penale, lett. c), d) ed e), e 59, comma 1, lett. a), limitatamente ai delitti già indicati nell'art. 58 comma 1, lett. a) e all'art. 316 del codice penale, lett. b), e c), del D.Lgs .n. 267 del 2000 e fatta salva l’applicazione dell’art. 8 (codice disciplinare), comma 11, qualora l’azienda non disponga la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, ai sensi dell’art. 65 55 ter del D.Lgs. 165/2001, nonché dell’art. 11 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale) del presente contrattoCCNL. 3. Resta fermo l’obbligo di sospensione del dipendente in presenza dei casi previsti dagli articoli 7, comma 1, e 8 , comma 1, del d.lgs. n. 235/2012; 4. Nel caso dei delitti previsti all’art. 3, comma 1, della legge n. 97/2001, trova applicazione la disciplina ivi stabilita. Per i medesimi delitti, qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, trova applicazione l’art. 4, comma 1, della citata legge n. 97/2001. E’ fatta salva l’applicazione dell’art. 8 (codice disciplinare), comma 11, punto 2, qualora l’azienda non disponga la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, ai sensi dell’art. 55 ter del D.Lgs. 165/2001 nonché dell’art. 11 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale) del presente CCNL. 5. Nei casi indicati ai commi precedentiprecedenti si applica, si applica comunque, quanto previsto dall’articolo 55- dall’art. 55 ter del d.lgsD.Lgs. n. 165/2001 e dall’art. 65 del presente contratto165/2001, comma 1, ultimo periodo. 6. Ove l’amministrazione proceda l’azienda intenda procedere all’applicazione della sanzione di cui all’art. 628 (codice disciplinare), comma 911, n. 2 (Codice disciplinare)punto 2, la sospensione del dipendente dirigente disposta ai sensi del presente articolo conserva efficacia solo fino alla conclusione del procedimento disciplinare. Negli altri casi, la sospensione dal servizio eventualmente disposta a causa di procedimento penale conserva efficacia, se non revocata, per un periodo non superiore a cinque anni. Decorso tale termine, essa è revocata ed il dipendente dirigente è riammesso in servizio, salvo i casi nei quali, in presenza di reati che comportano l’applicazione dell’art.62, dell’art. 8 (codice disciplinare) comma 911, punto 2 (Codice disciplinare)2, l’amministrazione l’azienda ritenga che la permanenza in servizio del dipendente dirigente provochi un pregiudizio alla credibilità della stessa, stessa a causa del discredito che da tale permanenza potrebbe derivarle da parte dei cittadini e/o comunque, per ragioni di opportunità ed operatività dell’amministrazione stessa. In tal caso, può essere disposta, per i suddetti motivi, la sospensione dal servizio, che sarà sottoposta a revisione con cadenza biennale. Ove il procedimento disciplinare sia stato eventualmente sospeso sospeso, fino all’esito del procedimento penale, ai sensi dell’art. 6555 ter del D.Lgs. 165/2001, tale sospensione può essere prorogata, ferma restando in ogni caso l’applicabilità la possibilità di ripresa del procedimento disciplinare per cessazione di motivi che ne avevano determinato la sospensione, ai fini dell’applicabilità dell’art. 62, comma 9, punto 2 8 (Codice codice disciplinare). 7. Al dipendente sospeso, dirigente sospeso dal servizio ai sensi del presente articolo, articolo sono corrisposti un'indennità un’indennità alimentare pari al 50% dello stipendio tabellare, nonché gli assegni del nucleo familiare e la retribuzione individuale di anzianitàanzianità o il maturato economico annuo, ove spettantispettante, e gli eventuali assegni familiari, qualora ne abbiano titolo. 8. Nel caso di sentenza penale definitiva di assoluzione o di proscioglimentoassoluzione, pronunciata con la formula “il fatto non sussiste” o “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analoga, quanto corrisposto, durante il periodo di sospensione cautelare, a titolo di indennità, assegno alimentare verrà conguagliato con quanto dovuto al dipendente dirigente se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità o i compensi connessi alla presenza tenendo conto anche della retribuzione di posizione in servizio o a prestazioni di carattere straordinariogodimento all'atto della sospensione. Ove il procedimento disciplinare riprendariprenda per altre infrazioni, ai sensi dell’art. 6511, comma 2, secondo periodo (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale), ) il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente applicate. 9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, quanto corrisposto al dipendente dirigente precedentemente sospeso verrà viene conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio, tenendo conto anche della retribuzione di posizione in godimento all’atto della sospensione; dal conguaglio sono esclusi i compensi per il lavoro straordinario, quelli che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa, nonché i periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato. 10. Resta fermo quanto previsto dall’art. 55 quater comma 3 bis del d.lgs. n. 165/2001.

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Sospensione cautelare in caso di procedimento penale. 1. Il dipendente che sia dirigente colpito da misura restrittiva della libertà personale è obbligatoriamente sospeso d'ufficio dal servizio, con sospensione dell’incarico dirigenziale conferito e privazione della retribuzione, per tutta la durata dello stato di restrizione della libertà, salvo che l’Amministrazione non proceda direttamente ai sensi dell’art. 9, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare). 2. Il dirigente può essere sospeso dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o, comunque, dello stato restrittivo della libertà. 2. Il dipendente può essere sospeso dal servizio, e con privazione della retribuzione, sospensione dell’incarico anche nel caso in cui venga sia sottoposto a procedimento penale che penale, anche se non comporti la restrizione della libertà personale o questa sia comunque cessata, qualora l’amministrazione l’Amministrazione disponga, ai sensi dell’art. 55-ter del d. lgsD.lgs. n. 165/ 165 del 2001, la sospensione del procedimento disciplinare fino a termine di quello penale, ai sensi dell’art. 12 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale). 3. Resta fermo l'obbligo di sospensione del dirigente in presenza dei casi già previsti dagli artt. 58, comma 1, lett. a), b), limitatamente all'art. 316 del codice penale, lett. c), d) ed e), e 59, comma 1, lett. a), limitatamente ai delitti già indicati nell'art. 58 comma 1, lett. a) e all'art. 316 del codice penale, lett. b), e c), del D. Lgs .n. 267 del 2000. E’ fatta salva l’applicazione dell’art. 9, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare), qualora l’Amministrazione non disponga, ai sensi dell’art. 55-ter del D.lgs. n. 165 del 2001, la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, ai sensi dell’art. 65 del presente contratto12 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale). 3. Resta fermo l’obbligo di sospensione del dipendente in presenza dei casi previsti dagli articoli 7, comma 1, e 8 , comma 1, del d.lgs. n. 235/2012; 4. Nel caso dei delitti previsti all’art. 3, comma 1, della legge n. 97/200197 del 2001, trova applicazione la disciplina ivi stabilita. Per i medesimi delitti, qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, trova applicazione l’art. 4, comma 1, della citata legge n. 97/200197 del 2001. Resta ferma, in ogni caso, l’applicabilità dell’art. 9, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare), qualora l’Amministrazione non disponga la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, ai sensi dell’art. 12 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale). 5. Nei casi indicati ai commi precedenti, precedenti si applica comunque quanto previsto dall’articolo 55- ter del d.lgs. n. 165/2001 e dall’art. 65 del presente contratto12 in tema di rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale. 6. Ove l’amministrazione l’Amministrazione proceda all’applicazione della sanzione di cui all’art. 629, comma 9, n. 2 punto 2, (Codice disciplinare), ) la sospensione del dipendente dirigente disposta ai sensi del presente articolo conserva efficacia solo fino alla conclusione del procedimento disciplinare. Negli altri casi, la sospensione dal servizio eventualmente disposta a causa di procedimento penale conserva efficacia, se non revocata, per un periodo non superiore a cinque anni. Decorso tale termine, essa è revocata ed il dipendente dirigente è riammesso in servizio, salvo i casi nei quali, in presenza di reati che comportano l’applicazione dell’art.62dell’art. 9, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare), l’amministrazione l’Amministrazione ritenga che la permanenza in servizio del dipendente dirigente provochi un pregiudizio alla credibilità della stessa, stessa a causa del discredito che da tale permanenza potrebbe derivarle da parte dei cittadini e/o comunque, per ragioni di opportunità ed operatività dell’amministrazione dell’Amministrazione stessa. In tal caso, può essere disposta, per i suddetti motivi, la sospensione dal servizio, che sarà sottoposta a revisione con cadenza biennale. Ove il procedimento disciplinare sia stato eventualmente sospeso fino all’esito del procedimento penale, ai sensi dell’art. 6512 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale), tale sospensione può essere prorogata, ferma restando in ogni caso l’applicabilità dell’art. 629, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare). 7. Al dipendente sospeso, dirigente sospeso dal servizio ai sensi del presente articolo, articolo sono corrisposti un'indennità un’indennità alimentare pari al 50% dello stipendio tabellare, nonché gli assegni del nucleo familiare e la retribuzione individuale di anzianitàanzianità o il maturato economico annuo, ove spettanti, e gli eventuali assegni familiari, qualora ne abbia titolo. 8. Nel caso di sentenza penale definitiva di assoluzione o di proscioglimentoassoluzione, pronunciata con la formula “il fatto non sussiste” o “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analoga, quanto corrisposto, durante il periodo di sospensione cautelare, a titolo di indennità, assegno alimentare verrà conguagliato con quanto dovuto al dipendente dirigente se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità o i compensi connessi alla presenza tenendo conto anche della retribuzione di posizione in servizio o a prestazioni di carattere straordinariogodimento all'atto della sospensione. Ove il procedimento disciplinare riprendariprenda per altre infrazioni, ai sensi dell’art. 6512, comma 2, secondo periodo periodo, (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale), ) il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente applicate. 9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, quanto corrisposto al dipendente dirigente precedentemente sospeso verrà xxxxxxx viene conguagliato con quanto dovuto se fosse stato in servizio, tenendo conto anche della retribuzione di posizione in godimento all’atto della sospensione; dal conguaglio sono esclusi i compensi per il lavoro straordinario, quelli che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa, nonché i periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato. 10. Resta fermo quanto previsto dall’art. 55 quater comma 3 bis del d.lgs. n. 165/2001.

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Sospensione cautelare in caso di procedimento penale. 1. Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o, comunque, dello stato restrittivo della libertà. 2. Il dipendente può essere sospeso dal servizio, con privazione della retribuzione, anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale o questa sia comunque cessata, qualora l’amministrazione l’ente disponga, ai sensi dell’art. 55-ter del d. lgs. n. 165/ 2001D.Lgs.n.165/2001, la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, ai sensi dell’art. 65 del presente contratto62. 3. Resta fermo l’obbligo di sospensione del dipendente in presenza dei casi previsti dagli articoli 7, comma 1, e 8 8, comma 1, del d.lgsD.Lgs. n. 235/2012;. 4. Nel caso dei delitti previsti all’art. 3, comma 1, della legge n. 97/2001, trova applicazione la disciplina ivi stabilita. Per i medesimi delitti, qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, trova applicazione l’art. 4, comma 1, della citata legge n. 97/2001. 5. Nei casi indicati ai commi precedenti, si applica quanto previsto dall’articolo 55- 55-ter del d.lgsD.Lgs. n. 165/2001 e dall’art. 65 62 del presente contratto. 6. Ove l’amministrazione l’ente proceda all’applicazione della sanzione di cui all’art. 6259, comma 9, n. 2 (Codice disciplinare)punto 2, la sospensione del dipendente disposta ai sensi del presente articolo conserva efficacia solo fino alla conclusione del procedimento disciplinare. Negli altri casi, la sospensione dal servizio eventualmente disposta a causa di procedimento penale conserva efficacia, se non revocata, per un periodo non superiore a cinque anni. Decorso tale termine, essa è revocata ed il dipendente è riammesso in servizio, salvo i casi nei quali, in presenza di reati che comportano l’applicazione dell’art.62dell’art. 59, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare)2, l’amministrazione l’ente ritenga che la permanenza in servizio del dipendente provochi un pregiudizio alla credibilità della stessa, a causa del discredito che da tale permanenza potrebbe derivarle da parte dei cittadini e/o comunque, per ragioni di opportunità ed operatività dell’amministrazione stessadell’ente stesso. In tal caso, può essere disposta, per i suddetti motivi, la sospensione dal servizio, che sarà sottoposta a revisione con cadenza biennale. Ove il procedimento disciplinare sia stato eventualmente sospeso fino all’esito del procedimento penale, ai sensi dell’art. 6562, tale sospensione può essere prorogata, ferma restando in ogni caso l’applicabilità dell’art. 6259, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare)2. 7. Al dipendente sospeso, ai sensi del presente articolo, sono corrisposti un'indennità pari al 50% dello stipendio tabellarestipendio, nonché gli assegni del nucleo familiare e la retribuzione individuale di anzianità, ove spettanti. 8. Nel caso di sentenza penale definitiva di assoluzione o di proscioglimento, pronunciata con la formula “il fatto non sussiste” o “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analoga, quanto corrisposto, durante il periodo di sospensione cautelare, a titolo di indennità, verrà conguagliato con quanto dovuto al dipendente se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità o i compensi connessi alla presenza in servizio servizio, o a prestazioni di carattere straordinario. Ove il procedimento disciplinare riprenda, ai sensi dell’art. 6562, comma 2, secondo periodo (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale)periodo, il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente applicate. 9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, al dipendente precedentemente sospeso verrà conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio, esclusi i compensi per il lavoro straordinario, quelli che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa, nonché i periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato. 10. Resta fermo quanto previsto dall’art. 55 dall’art.55 quater comma 3 bis del d.lgsD.Lgs. n. 165/2001.

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Samples: Codice Disciplinare

Sospensione cautelare in caso di procedimento penale. 1. Il dipendente che sia dirigente colpito da misura restrittiva della libertà personale o da provvedimenti giudiziari inibitori che impediscono la prestazione lavorativa, è obbligatoriamente sospeso d'ufficio dal servizio, con sospensione dell’incarico dirigenziale conferito e privazione della retribuzione, per tutta la durata dello stato di restrizione della libertà, salvo che l’Azienda non proceda direttamente all’irrogazione della sanzione del licenziamento. Il dirigente può essere sospeso dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o, comunque, dello stato restrittivo della libertà. 2. Il dipendente può essere sospeso dal servizio, e con privazione della retribuzionesospensione dell’incarico, anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale penale, che non comporti la restrizione della libertà personale o questa sia comunque cessata, qualora l’amministrazione dispongasecondo quanto previsto nel successivo articolo, ai sensi dell’art. 55-ter salvo che l’Azienda non proceda direttamente all’irrogazione della sanzione del d. lgs. n. 165/ 2001, la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, ai sensi dell’art. 65 del presente contratto. 3licenziamento senza preavviso. Resta fermo l’obbligo l'obbligo di sospensione del dipendente dirigente in presenza dei casi previsti dagli articoli 7dalla legge per gravi reati contro la P.A., quali peculato, corruzione, concussione, ecc. (vedi artt. 58, comma 1, lett. a), b), limitatamente all'art. 316 del codice penale, lett. c), d) ed e), e 8 59, comma 1, lett. a), limitatamente ai delitti già indicati nell'art. 58 comma 1, lett. a) e all'art. 316 del d.lgscodice penale, lett. n. 235/2012; 4b), e c), del D. Lgs .n. Nel caso dei delitti previsti all’art267 del 2000 ed anche art. 3, comma 1, della legge n. 97/2001, trova applicazione la disciplina ivi stabilita. Per i medesimi delitti, qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, trova applicazione l’art. 4, comma 1, della citata legge n. 97/2001. 5. Nei casi indicati ai commi precedenti, si applica quanto previsto dall’articolo 55- ter del d.lgs. n. 165/2001 e dall’art. 65 del presente contratto. 6). Ove l’amministrazione proceda l’azienda intenda procedere all’applicazione della sanzione di cui all’art. 62, comma 9, n. 2 (Codice disciplinare)del licenziamento senza preavviso, la sospensione cautelare del dipendente disposta ai sensi del presente articolo dirigente, ove disposta, conserva efficacia solo fino alla conclusione del procedimento disciplinare. Negli altri casi, la sospensione dal servizio eventualmente disposta a causa di procedimento penale conserva efficacia, se non revocata, per un periodo non superiore a cinque anni. Decorso tale termine, essa è revocata ed il dipendente dirigente è riammesso in servizio, salvo i casi nei quali, in presenza di reati che comportano l’applicazione dell’art.62della sanzione del licenziamento senza preavviso, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare), l’amministrazione l’azienda ritenga che la permanenza in servizio del dipendente dirigente provochi un pregiudizio alla credibilità della stessa, stessa a causa del discredito che da tale permanenza potrebbe derivarle da parte dei cittadini e/o comunque, per ragioni di opportunità ed operatività dell’amministrazione stessa. In tal caso, può essere disposta, per i suddetti motivi, la sospensione dal servizio, che sarà sottoposta a revisione con cadenza biennale. Ove il procedimento disciplinare sia stato eventualmente sospeso sospeso, fino all’esito del procedimento penale, ai sensi dell’art. 65, tale sospensione può essere prorogata, ferma restando in ogni caso l’applicabilità dell’art. 62la possibilità di ripresa del procedimento disciplinare per cessazione di motivi che ne avevano determinato la sospensione, comma 9, punto 2 (Codice ai fini dell’applicabilità della sanzione disciplinare). 7. Al dipendente sospeso, ai sensi del presente articolo, dirigente sospeso dal servizio sono corrisposti un'indennità un’indennità alimentare pari al 50% dello stipendio tabellare, nonché gli assegni del nucleo familiare e la retribuzione individuale di anzianitàanzianità o il maturato economico annuo, ove spettanti. 8spettante, e gli eventuali assegni familiari, qualora ne abbiano titolo. Nel caso di sentenza penale definitiva di assoluzione o di proscioglimentoassoluzione, pronunciata con la formula “il fatto non sussiste” o “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analoga, quanto corrisposto, durante il periodo di sospensione cautelare, a titolo di indennità, assegno alimentare verrà conguagliato con quanto dovuto al dipendente dirigente se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità o i compensi connessi alla presenza tenendo conto anche della retribuzione di posizione in servizio o a prestazioni di carattere straordinariogodimento all'atto della sospensione. Ove il procedimento disciplinare riprenda, ai sensi dell’art. 65, comma 2, secondo periodo (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale)riprenda per altre infrazioni, il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente applicate. 9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, quanto corrisposto al dipendente dirigente precedentemente sospeso verrà viene conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio, tenendo conto anche della retribuzione di posizione in godimento all’atto della sospensione; dal conguaglio sono esclusi i compensi per il lavoro straordinario, quelli che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa, nonché i periodi di sospensione del comma 1 obbligatoria e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato. 10. Resta fermo quanto previsto dall’art. 55 quater comma 3 bis del d.lgs. n. 165/2001.

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Samples: Regolamento in Materia Di Procedimenti Disciplinari

Sospensione cautelare in caso di procedimento penale. 1. Il dipendente professionista che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o, comunque, dello stato restrittivo della libertà. 2. L'ente, ai sensi del presente articolo, cessato lo stato di restrizione della libertà personale, può prolungare il periodo di sospensione del dipendente, fino alla sentenza definitiva, alle medesime condizioni del comma 3. 3. Il dipendente professionista può essere sospeso dal servizio, con privazione della retribuzione, anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale o questa personale, quando sia comunque cessatastato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o, qualora l’amministrazione dispongacomunque, per fatti tali da comportare, se accertati, l'applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento ai sensi dell’artdell'art. 55-ter 28, commi 6 e 7 del d. lgs. n. 165/ 2001, la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, ai sensi dell’art. 65 del presente contrattoCCNL 6/7/1995. 34. Resta fermo l’obbligo l'obbligo di sospensione del dipendente in presenza dei casi previsti dagli articoli 7, comma per i delitti già indicati dall'art. 1, commi 1 e 8 4-septies, comma 1lett. a), b) limitatamente all'art. 316 del d.lgs. codice penale, c) ed e) della legge n. 235/2012;16 del 1992. 45. Nel caso dei delitti previsti all’artall'art. 3, comma 1, della legge n. 97/200197 del 2001, trova applicazione la disciplina ivi stabilitain alternativa alla sospensione di cui al presente articolo, possono essere applicate le misure previste dallo stesso art. 3. Per i medesimi delittireati, qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, trova applicazione l’artsi applica l'art. 4, 4 comma 1, 1 della citata legge n. 97/200197 del 2001. 56. Nei casi indicati ai commi precedenti, si applica quanto previsto dall’articolo 55- ter del d.lgsdall'art. n. 165/2001 e dall’art. 65 del presente contratto. 6. Ove l’amministrazione proceda all’applicazione della sanzione di cui all’art. 62, comma 9, n. 2 (Codice disciplinare), la sospensione del dipendente disposta ai sensi del presente articolo conserva efficacia solo fino alla conclusione del procedimento disciplinare. Negli altri casi, la sospensione dal servizio eventualmente disposta a causa di procedimento penale conserva efficacia, se non revocata, per un periodo non superiore a cinque anni. Decorso tale termine, essa è revocata ed il dipendente è riammesso in servizio, salvo i casi nei quali92, in presenza tema di reati che comportano l’applicazione dell’art.62, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare), l’amministrazione ritenga che la permanenza in servizio del dipendente provochi un pregiudizio alla credibilità della stessa, a causa del discredito che da tale permanenza potrebbe derivarle da parte dei cittadini e/o comunque, per ragioni di opportunità ed operatività dell’amministrazione stessa. In tal caso, può essere disposta, per i suddetti motivi, la sospensione dal servizio, che sarà sottoposta a revisione con cadenza biennale. Ove il rapporti tra procedimento disciplinare sia stato eventualmente sospeso fino all’esito del e procedimento penale, ai sensi dell’art. 65, tale sospensione può essere prorogata, ferma restando in ogni caso l’applicabilità dell’art. 62, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare). 7. Al dipendente sospeso, ai sensi del presente articolodei commi da 1 a 5, sono corrisposti un'indennità pari al 50% dello stipendio tabellaretabellare del livello o della fascia funzionale di appartenenza, nonché nonchè gli assegni del nucleo familiare e la retribuzione individuale di anzianità, ove spettanti. 8. Nel caso di sentenza penale definitiva di assoluzione o in caso di proscioglimento, pronunciata con la formula “il fatto non sussiste” o “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analogaai sensi dell'art. 92, commi 6 e 7, quanto corrisposto, durante il corrisposto nel periodo di sospensione cautelare, cautelare a titolo di indennità, indennità verrà conguagliato con quanto dovuto al dipendente lavoratore se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità o i compensi connessi alla presenza in servizio per servizi speciali o a per prestazioni di carattere straordinario. Ove il procedimento giudizio disciplinare riprendariprenda per altre infrazioni, ai sensi dell’artdel medesimo art. 6592, comma 26, secondo periodo (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale)periodo, il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente applicate. 9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento procedime nto disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, al dipendente professionista precedentemente sospeso verrà conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio, esclusi i escluse le indennità o compensi per il lavoro straordinario, quelli che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa, nonché servizi e funzioni speciali o per prestazioni di carattere straordinario nonchè i periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato. 10. Resta fermo quanto previsto dall’artQuando vi sia stata sospensione cautelare del servizio a causa di procedimento penale, la stessa conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore a cinque anni. 55 quater comma 3 bis Decorso tale termine la sospensione cautelare è revocata di diritto e il dipendente è riammesso in servizio. Il procedimento disciplinare rimane comunque sospeso sino all'esito del d.lgsprocedimento penale. 11. n. 165/2001La presente disciplina sostituisce, per i professionisti, quella contenuta nell'art. 30 del CCNL del 6 luglio 1995, la quale viene, pertanto, disapplicata.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Sospensione cautelare in caso di procedimento penale. 1. Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o, comunque, dello stato restrittivo della libertà. 2. Il dipendente può essere sospeso dal servizio, con privazione della retribuzione, anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale o questa sia comunque cessata, qualora l’amministrazione l’ente disponga, ai sensi dell’art. 55-ter del d. lgsD.Lgs. n. 165/ 2001, la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, ai sensi dell’art. 65 del presente contratto62. 3. Resta fermo l’obbligo di sospensione del dipendente in presenza dei casi previsti dagli articoli 7, comma 1, e 8 , comma 1, del d.lgsD.Lgs. n. 235/2012;. 4. Nel caso dei delitti previsti all’art. 3, comma 1, della legge n. 97/2001, trova applicazione la disciplina ivi stabilita. Per i medesimi delitti, qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, trova applicazione l’art. 4, comma 1, della citata legge n. 97/2001. 5. Nei casi indicati ai commi precedenti, si applica quanto previsto dall’articolo 55- dall’articolo55-ter del d.lgsD.Lgs. n. 165/2001 e dall’art. 65 62 del presente contratto. 6. Ove l’amministrazione l’ente proceda all’applicazione della sanzione di cui all’art. 6259, comma 9, n. 2 (Codice disciplinare)punto 2, la sospensione del dipendente disposta ai sensi del presente articolo conserva efficacia solo fino alla conclusione del procedimento disciplinare. Negli altri casi, la sospensione dal servizio eventualmente disposta a causa di procedimento penale conserva efficacia, se non revocata, per un periodo non superiore a cinque anni. Decorso tale termine, essa è revocata ed il dipendente è riammesso in servizio, salvo i casi nei quali, in presenza di reati che comportano l’applicazione dell’art.62dell’art. 59, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare)2, l’amministrazione l’ente ritenga che la permanenza in servizio del dipendente provochi un pregiudizio alla credibilità della stessa, a causa del discredito che da tale permanenza potrebbe derivarle da parte dei cittadini e/o comunque, per ragioni di opportunità ed operatività dell’amministrazione stessadell’ente stesso. In tal caso, può essere disposta, per i suddetti motivi, la sospensione dal servizio, che sarà sottoposta a revisione con cadenza biennale. Ove il procedimento disciplinare sia stato eventualmente sospeso fino all’esito del procedimento penale, ai sensi dell’art. 6562, tale sospensione può essere prorogata, ferma restando in ogni caso l’applicabilità dell’art. 6259, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare)2. 7. Al dipendente sospeso, ai sensi del presente articolo, sono corrisposti un'indennità pari al 50% dello stipendio tabellarestipendio, nonché gli assegni del nucleo familiare e la retribuzione individuale di anzianità, ove spettanti. 8. Nel caso di sentenza penale definitiva di assoluzione o di proscioglimento, pronunciata con la formula “il fatto non sussiste” o “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analoga, quanto corrisposto, durante il periodo di sospensione cautelare, a titolo di indennità, verrà conguagliato con quanto dovuto al dipendente se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità o i compensi connessi alla presenza in servizio servizio, o a prestazioni di carattere straordinario. Ove il procedimento disciplinare riprenda, ai sensi dell’art. 6562, comma 2, secondo periodo (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale)periodo, il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente applicate. 9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, al dipendente precedentemente sospeso verrà conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio, esclusi i compensi per il lavoro straordinario, quelli che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa, nonché i periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato. 10. Resta fermo quanto previsto dall’art. 55 dall’art.55 quater comma 3 bis del d.lgsD.Lgs. n. 165/2001.. Art. 62‌

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Sospensione cautelare in caso di procedimento penale. 1. Il dipendente che sia dirigente colpito da misura restrittiva della libertà personale o da provvedimenti giudiziari inibitori, che impediscono la prestazione lavorativa, è obbligatoriamente sospeso d'ufficio dal servizio, con sospensione dell’incarico dirigenziale conferito e privazione della retribuzione, per tutta la durata dello stato di restrizione della libertà, salvo che l’amministrazione non proceda direttamente ai sensi dell’art. …, comma 9 (Codice disciplinare), e dell’art. 55 ter del D. Lgs. n.165/2001. 2. Il dirigente può essere sospeso dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o, comunque, dello stato restrittivo della libertà. 2. Il dipendente può essere sospeso dal servizio, e con privazione della retribuzionesospensione dell’incarico, anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale penale, che non comporti la restrizione della libertà personale o questa sia comunque cessata, qualora l’amministrazione dispongasecondo quanto previsto dall’art. 55 ter del D. Lgs. n. 165/2001, salvo che l’Amministrazione non proceda direttamente ai sensi dell’art. 55-…., comma 2 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale) e dell’art. 55 ter del d. lgsD. Lgs. n. 165/ 2001165/2001 3. Resta fermo l’obbligo di sospensione del dirigente in presenza dei casi previsti dagli articoli 7, comma 1, e 8, comma 1, del D. Lgs. n. 235/2012 e fatta salva l’applicazione dell’art. … (Codice disciplinare), comma 9, qualora l’amministrazione non disponga la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, ai sensi dell’art. 65 55 ter del presente contratto. 3. Resta fermo l’obbligo di sospensione del dipendente in presenza dei casi previsti dagli articoli 7, comma 1, e 8 , comma 1, del d.lgsD. Lgs. n. 235/2012;165/2001, nonché dell’art. … (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale). 4. Nel caso dei delitti previsti all’art. 3, comma 1, della legge n. 97/2001, trova applicazione la disciplina ivi stabilita. Per i medesimi delitti, qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, trova applicazione l’art. 4, comma 1, della citata legge n. 97/2001. E’ fatta salva l’applicazione dell’art….. , comma 9, punto 2, (Codice disciplinare) qualora l’Amministrazione non disponga la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, ai sensi dell’art. 55 ter del D.lgs. 165/2001 nonché dell’art. … (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale) del presente CCNL. 5. Nei casi indicati ai commi precedentiprecedenti si applica, si applica comunque, quanto previsto dall’articolo 55- dall’art. 55 ter del d.lgsD.lgs. n. 165/2001 e dall’art. 65 del presente contratto165/2001, comma 1, ultimo periodo. 6. Ove l’amministrazione proceda l’Amministrazione intenda procedere all’applicazione della sanzione di cui all’art. 62, comma 9, n. 2 punto 2, (Codice disciplinare), la sospensione del dipendente dirigente disposta ai sensi del presente articolo conserva efficacia solo fino alla conclusione del procedimento disciplinare. Negli altri casi, la sospensione dal servizio eventualmente disposta a causa di procedimento penale conserva efficacia, se non revocata, per un periodo non superiore a cinque anni. Decorso tale termine, essa è revocata ed il dipendente dirigente è riammesso in servizio, salvo i casi nei quali, in presenza di reati che comportano l’applicazione dell’art.62, dell’art. …. comma 9, punto 2 (Codice disciplinare), l’amministrazione ritenga che la permanenza in servizio del dipendente dirigente provochi un pregiudizio alla credibilità della stessa, stessa a causa del discredito che da tale permanenza potrebbe derivarle da parte dei cittadini e/o comunque, per ragioni di opportunità ed operatività dell’amministrazione stessa. In tal caso, può essere disposta, per i suddetti motivi, la sospensione dal servizio, che sarà sottoposta a revisione con cadenza biennale. Ove il procedimento disciplinare sia stato eventualmente sospeso sospeso, fino all’esito del procedimento penale, ai sensi dell’art. 6555 ter del D.lgs. n. 165/2001, tale sospensione può essere prorogata, ferma restando in ogni caso l’applicabilità la possibilità di ripresa del procedimento disciplinare per cessazione di motivi che ne avevano determinato la sospensione, ai fini dell’applicabilità dell’art. 62, comma 9, punto 2 …. (Codice disciplinare). 7. Al dipendente sospeso, dirigente sospeso dal servizio ai sensi del presente articolo, articolo sono corrisposti un'indennità un’indennità alimentare pari al 50% dello stipendio tabellare, nonché gli assegni del nucleo familiare e la retribuzione individuale di anzianitàanzianità e gli assegni familiari, ove spettantiqualora ne abbia titolo. 8. Nel caso di sentenza penale definitiva di assoluzione o di proscioglimentoassoluzione, pronunciata con la formula “il fatto non sussiste” o “l’imputato non lo ha commesso” oppure o il fatto non costituisce illecito penale” o altra formulazione analogareato”, quanto corrisposto, durante il periodo di sospensione cautelare, a titolo di indennità, assegno alimentare verrà conguagliato con quanto dovuto al dipendente dirigente se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità o i compensi connessi alla presenza tenendo conto anche della retribuzione di posizione in servizio o a prestazioni di carattere straordinariogodimento all'atto della sospensione. Ove il procedimento disciplinare riprendariprenda per altre infrazioni, ai sensi dell’art. 65, comma 2, secondo periodo (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale), ) il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente applicate. 9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, quanto corrisposto al dipendente dirigente precedentemente sospeso verrà viene conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio, tenendo conto anche della retribuzione di posizione in godimento all’atto della sospensione; dal conguaglio sono esclusi i compensi per il lavoro straordinario, quelli che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa, nonché i periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato. 10. Resta fermo quanto previsto dall’art. 55 quater dall’art.55 quater, comma 3 bis bis, del d.lgsD.Lgs. n. 165/2001.

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Sospensione cautelare in caso di procedimento penale. 1. Il dipendente che sia dirigente colpito da misura restrittiva della libertà personale o da provvedimenti giudiziari inibitori che impediscono la prestazione lavorativa, è obbligatoriamente sospeso d'ufficio dal servizio, con sospensione dell’incarico dirigenziale conferito e privazione della retribuzione, per tutta la durata dello stato di restrizione della libertà, salvo che l’Azienda non proceda direttamente ai sensi degli artt. 12 e 13 del presente regolamento. 2. Il dirigente può essere sospeso dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o, comunque, dello stato restrittivo della libertà. 2. Il dipendente può essere sospeso dal servizio, e con privazione della retribuzionesospensione dell’incarico, anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale penale, che non comporti la restrizione della libertà personale o questa sia comunque cessata, qualora l’amministrazione dispongasecondo quanto previsto dall’art. 55 ter del d.lgs. 165/2001, salvo che l’Azienda non proceda direttamente ai sensi dell’art. 55-ter 24, comma 3 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale) del d. lgspresente regolamento. 3. n. 165/ 2001Resta fermo l'obbligo di sospensione del dirigente in presenza dei casi già previsti dagli artt. 58, comma 1, lett. a), b), limitatamente all'art. 316 del codice penale, lett. c), d) ed e), e 59, comma 1, lett. a), limitatamente ai delitti già indicati nell'art. 58 comma 1, lett. a) e all'art. 316 del codice penale, lett. b), e c), del d.lgs .n. 267 del 2000 e fatta salva l’applicazione degli artt. 12 e 13 del presente regolamento, qualora l’Azienda non disponga la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, ai sensi dell’art. 65 del presente contratto. 3. Resta fermo l’obbligo di sospensione del dipendente in presenza dei casi previsti dagli articoli 7, comma 1, e 8 , comma 1, 55 ter del d.lgs. n. 235/2012;165/2001, nonché dell’art. 24 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale) del presente regolamento. 4. Nel caso dei delitti previsti all’art. 3, comma 1, della legge n. 97/2001, trova applicazione la disciplina ivi stabilita. Per i medesimi delitti, qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, trova applicazione l’art. 4, comma 1, della citata legge n. 97/2001. E’ fatta salva l’applicazione dell’art. 13 del presente regolamento (Licenziamento senza preavviso), qualora l’Azienda non disponga la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, ai sensi dell’art. 55 ter del d.lgs. 165/2001 nonché dell’art. 24 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale) del presente regolamento. 5. Nei casi indicati ai commi precedentiprecedenti si applica, si applica comunque, quanto previsto dall’articolo 55- dall’art. 55 ter del d.lgs. n. 165/2001 e dall’art. 65 del presente contratto165/2001, comma 1, ultimo periodo. 6. Ove l’amministrazione proceda l’Azienda intenda procedere all’applicazione della sanzione di cui all’art. 62, comma 9, n. 2 13 del presente regolamento (Codice disciplinareLicenziamento senza preavviso), la sospensione del dipendente dirigente disposta ai sensi del presente articolo conserva efficacia solo fino alla conclusione del procedimento disciplinare. Negli altri casi, la sospensione dal servizio eventualmente disposta a causa di procedimento penale conserva efficacia, se non revocata, per un periodo non superiore a cinque anni. Decorso tale termine, essa è revocata ed il dipendente dirigente è riammesso in servizio, salvo i casi nei quali, in presenza di reati che comportano l’applicazione dell’art.62, comma 9, punto 2 dell’art. 13 del presente regolamento (Codice disciplinareLicenziamento senza preavviso), l’amministrazione l’Azienda ritenga che la permanenza in servizio del dipendente dirigente provochi un pregiudizio alla credibilità della stessa, stessa a causa del discredito che da tale permanenza potrebbe derivarle da parte dei cittadini e/o comunque, per ragioni di opportunità ed operatività dell’amministrazione stessa. In tal caso, può essere disposta, per i suddetti motivi, la sospensione dal servizio, che sarà sottoposta a revisione con cadenza biennale. Ove il procedimento disciplinare sia stato eventualmente sospeso sospeso, fino all’esito del procedimento penale, ai sensi dell’art. 6555 ter del d.lgs. 165/2001, tale sospensione può essere prorogata, ferma restando in ogni caso l’applicabilità la possibilità di ripresa del procedimento disciplinare per cessazione di motivi che ne avevano determinato la sospensione, ai fini dell’applicabilità dell’art. 62, comma 9, punto 2 8 (Codice codice disciplinare)) dei CC.CC.NN.LL. del 06/05/2010. 7. Al dipendente sospeso, dirigente sospeso dal servizio ai sensi del presente articolo, articolo sono corrisposti un'indennità un’indennità alimentare pari al 50% dello stipendio tabellare, nonché gli assegni del nucleo familiare e la retribuzione individuale di anzianitàanzianità o il maturato economico annuo, ove spettantispettante, e gli eventuali assegni familiari, qualora ne abbiano titolo. 8. Nel caso di sentenza penale definitiva di assoluzione o di proscioglimentoassoluzione, pronunciata con la formula “il fatto non sussiste” o “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analoga, quanto corrisposto, corrisposto durante il periodo di sospensione cautelare, cautelare a titolo di indennità, assegno alimentare verrà conguagliato con quanto dovuto al dipendente dirigente se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità o i compensi connessi alla presenza tenendo conto anche della retribuzione di posizione in servizio o a prestazioni di carattere straordinariogodimento all'atto della sospensione. Ove il procedimento disciplinare riprendariprenda per altre infrazioni, ai sensi dell’art. 6524 del presente regolamento, comma 2, secondo periodo (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale), ) il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente applicate. 9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, quanto corrisposto al dipendente dirigente precedentemente sospeso verrà viene conguagliato con quanto dovuto se fosse stato in servizio, tenendo conto anche della retribuzione di posizione in godimento all’atto della sospensione; dal conguaglio sono esclusi i compensi per il lavoro straordinario, quelli che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa, nonché i periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato. 10. Resta fermo quanto previsto dall’art. 55 quater comma 3 bis del d.lgs. n. 165/2001.

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Samples: Regolamento Disciplinare

Sospensione cautelare in caso di procedimento penale. 1. Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o, comunque, dello stato restrittivo della libertà. 2. Il dipendente può essere sospeso dal servizio, con privazione della retribuzione, anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale o questa sia comunque cessata, qualora l’amministrazione l’ente disponga, ai sensi dell’art. 55-ter del d. lgs. n. 165/ 2001D.Lgs.n.165/2001, la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, ai sensi dell’art. 65 del presente contratto62. 3. Resta fermo l’obbligo di sospensione del dipendente in presenza dei casi previsti dagli articoli 7, 7 comma 1, 1 e 8 , comma 1, 1 del d.lgsD.Lgs. n. 235/2012;. 4. Nel caso dei delitti previsti all’art. 3, comma 1, della legge n. 97/2001, trova applicazione la disciplina ivi stabilita. Per i medesimi delitti, qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, trova applicazione l’art. 4, comma 1, della citata legge n. 97/2001. 5. Nei casi indicati ai commi precedenti, si applica quanto previsto dall’articolo 55- 55-ter del d.lgsD.Lgs. n. 165/2001 e dall’art. 65 62 del presente contratto. 6. Ove l’amministrazione l’ente proceda all’applicazione della sanzione di cui all’art. 6259, comma 9, n. 2 (Codice disciplinare)punto 2, la sospensione del dipendente disposta ai sensi del presente articolo conserva efficacia solo fino alla conclusione del procedimento disciplinare. Negli altri casi, la sospensione dal servizio eventualmente disposta a causa di procedimento penale conserva efficacia, se non revocata, per un periodo non superiore a cinque anni. Decorso tale termine, essa è revocata ed il dipendente è riammesso in servizio, salvo i casi nei quali, in presenza di reati che comportano l’applicazione dell’art.62dell’art. 59, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare)2, l’amministrazione l’ente ritenga che la permanenza in servizio del dipendente provochi un pregiudizio alla credibilità della stessa, a causa del discredito che da tale permanenza potrebbe derivarle da parte dei cittadini e/o comunque, per ragioni di opportunità ed operatività dell’amministrazione stessadell’ente stesso. In tal caso, può essere disposta, per i suddetti motivi, la sospensione dal servizio, che sarà sottoposta a revisione con cadenza biennale. Ove il procedimento disciplinare sia stato eventualmente sospeso fino all’esito del procedimento penale, ai sensi dell’art. 6562, tale sospensione può essere prorogata, ferma restando in ogni caso l’applicabilità dell’art. 6259, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare)2. 7. Al dipendente sospeso, ai sensi del presente articolo, sono corrisposti un'indennità pari al 50% dello stipendio tabellarestipendio, nonché gli assegni del nucleo familiare e la retribuzione individuale di anzianità, ove spettanti. 8. Nel caso di sentenza penale definitiva di assoluzione o di proscioglimento, pronunciata con la formula “il fatto non sussiste” o “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analoga, quanto corrisposto, durante il periodo di sospensione cautelare, a titolo di indennità, verrà conguagliato con quanto dovuto al dipendente se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità o i compensi connessi alla presenza in servizio servizio, o a prestazioni di carattere straordinario. Ove il procedimento disciplinare riprenda, ai sensi dell’art. 6562, comma 2, secondo periodo (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale)periodo, il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente applicate. 9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, al dipendente precedentemente sospeso verrà conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio, esclusi i compensi per il lavoro straordinario, quelli che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa, nonché i periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato. 10. Resta fermo quanto previsto dall’art. 55 dall’art.55 quater comma 3 bis del d.lgsD.Lgs. n. 165/2001.

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Samples: Codice Disciplinare

Sospensione cautelare in caso di procedimento penale. 1. Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o, comunque, dello stato restrittivo della libertà. 2. Il dipendente può essere sospeso dal servizio, con privazione della retribuzione, anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale o questa sia comunque cessata, qualora l’amministrazione disponga, ai sensi dell’art. 55-ter del d. lgsd.lgs. n. 165/ 2001165/2001, la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, ai sensi dell’art. 65 del presente contratto16 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale). 3. Resta fermo l’obbligo di sospensione del dipendente in presenza dei casi già previsti dagli articoli 7, comma 1, e 8 8, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 235/2012;. 4. Nel caso dei delitti previsti all’art. 3, comma 1, della legge n. 97/2001, trova applicazione la disciplina ivi stabilita. Per i medesimi delitti, qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, trova applicazione l’art. 4, comma 1, della citata legge n. 97/2001. 5. Nei casi indicati ai commi precedenti, si applica quanto previsto dall’articolo 55- 55-ter del d.lgs. n. 165/2001 e dall’art. 65 del presente contratto16 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale). 6. Ove l’amministrazione proceda all’applicazione della sanzione di cui all’art. 6213, comma 9, n. punto 2 (Codice disciplinare), la sospensione del dipendente disposta ai sensi del presente articolo conserva efficacia solo fino alla conclusione del procedimento disciplinare. Negli altri casi, la sospensione dal servizio eventualmente disposta a causa di procedimento penale conserva efficacia, se non revocata, per un periodo non superiore a cinque anni. Decorso tale termine, essa è revocata ed il dipendente è riammesso in servizio, salvo i casi nei quali, in presenza di reati che comportano l’applicazione dell’art.62dell’art. 13, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare), l’amministrazione ritenga che la permanenza in servizio del dipendente provochi un pregiudizio alla credibilità della stessa, a causa del discredito che da tale permanenza potrebbe derivarle da parte dei cittadini e/o comunque, per ragioni di opportunità ed operatività dell’amministrazione stessa. In tal caso, può essere disposta, per i suddetti motivi, la sospensione dal servizio, che sarà sottoposta a revisione con cadenza biennale. Ove il procedimento disciplinare sia stato eventualmente sospeso fino all’esito del procedimento penale, ai sensi dell’art. 6516 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale), tale sospensione può essere prorogata, ferma restando in ogni caso l’applicabilità dell’art. 6213, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare). 7. Al dipendente sospeso, ai sensi del presente articolo, sono corrisposti un'indennità pari al 50% dello stipendio tabellare, nonché gli assegni del nucleo familiare e la retribuzione individuale di anzianità, ove spettanti. 8. Nel caso di sentenza penale definitiva di assoluzione o di proscioglimento, pronunciata con la formula “il fatto non sussiste” o “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analoga, quanto corrisposto, durante il periodo di sospensione cautelare, a titolo di indennità, verrà conguagliato con quanto dovuto al dipendente se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità o i compensi connessi alla presenza in servizio o a prestazioni di carattere straordinario. Ove il procedimento disciplinare riprenda, ai sensi dell’art. 6516, comma 2, secondo periodo (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale), il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente applicate. 9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, al dipendente precedentemente sospeso verrà conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio, esclusi i compensi per il lavoro straordinario, quelli che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa, nonché i periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato. 10. Resta fermo quanto previsto dall’art. 55 dall’art.55 quater comma 3 bis del d.lgs. n. 165/2001165 del 2001.

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Samples: CCNL Istruzione E Ricerca

Sospensione cautelare in caso di procedimento penale. 1. Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o, comunque, dello stato restrittivo della libertà. 2. Il dipendente può essere sospeso dal servizio, con privazione della retribuzione, anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale o questa sia comunque cessata, qualora e-mail: xxxx000000@xxx.xxxxxxxxxx.xx – uffici: xxxx000000@xxxxxxxxxx.xx l’amministrazione disponga, ai sensi dell’art. 55-ter del d. lgsd.lgs. n. 165/ 2001, la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, ai sensi dell’art. 65 del presente contratto16 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale). 3. Resta fermo l’obbligo di sospensione del dipendente in presenza dei casi già previsti dagli articoli 7, comma 1, e 8 8, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 235/2012;. 4. Nel caso dei delitti previsti all’art. 3, comma 1, della legge n. 97/2001, trova applicazione la disciplina ivi stabilita. Per i medesimi delitti, qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, trova applicazione l’art. 4, comma 1, della citata legge n. 97/2001. 5. Nei casi indicati ai commi precedenti, si applica quanto previsto dall’articolo 55- ter del d.lgs. n. 165/2001 e dall’art. 65 del presente contratto16 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale). 6. Ove l’amministrazione proceda all’applicazione della sanzione di cui all’art. 6213, comma 9, n. punto 2 (Codice disciplinare), la sospensione del dipendente disposta ai sensi del presente articolo conserva efficacia solo fino alla conclusione del procedimento disciplinare. Negli altri casi, la sospensione dal servizio eventualmente disposta a causa di procedimento penale conserva efficacia, se non revocata, per un periodo non superiore a cinque anni. Decorso tale termine, essa è revocata ed il dipendente è riammesso in servizio, salvo i casi nei quali, in presenza di reati che comportano l’applicazione dell’art.62dell’art. 13, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare), l’amministrazione ritenga che la permanenza in servizio del dipendente provochi un pregiudizio alla credibilità della stessa, a causa del discredito che da tale permanenza potrebbe derivarle da parte dei cittadini e/o comunque, per ragioni di opportunità ed operatività dell’amministrazione stessa. In tal caso, può essere disposta, per i suddetti motivi, la sospensione dal servizio, che sarà sottoposta a revisione con cadenza biennale. Ove il procedimento disciplinare sia stato eventualmente sospeso fino all’esito del procedimento penale, ai sensi dell’art. 6516 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale), tale sospensione può essere prorogata, ferma restando in ogni caso l’applicabilità dell’art. 6213, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare). 7. Al dipendente sospeso, ai sensi del presente articolo, sono corrisposti un'indennità pari al 50% dello stipendio tabellare, nonché gli assegni del nucleo familiare e la retribuzione individuale di anzianità, ove spettanti. 8. Nel caso di sentenza penale definitiva di assoluzione o di proscioglimento, pronunciata con la formula “il fatto non sussiste” o “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analoga, quanto corrisposto, durante il periodo di sospensione cautelare, a titolo di indennità, verrà conguagliato con quanto dovuto al dipendente se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità o i compensi connessi alla presenza in servizio o a prestazioni di carattere e-mail: xxxx000000@xxx.xxxxxxxxxx.xx – uffici: xxxx000000@xxxxxxxxxx.xx straordinario. Ove il procedimento disciplinare riprenda, ai sensi dell’art. 6516, comma 2, secondo periodo (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale), il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente applicate. 9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, al dipendente precedentemente sospeso verrà conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio, esclusi i compensi per il lavoro straordinario, quelli che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa, nonché i periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato. 10. Resta fermo quanto previsto dall’art. 55 dall’art.55 quater comma 3 bis del d.lgs. n. 165/2001165 del 2001.

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Samples: Codice Disciplinare Nuovo Contratto Scuola

Sospensione cautelare in caso di procedimento penale. 1. Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o, comunque, dello stato restrittivo della libertà. 2. Il dipendente può essere sospeso dal servizio, con privazione della retribuzione, anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale o questa sia comunque cessata, qualora l’amministrazione l’Azienda o Ente disponga, ai sensi dell’art. 55-ter del d. lgsD.Lgs. n. 165/ 165 del 2001, la sospensione del procedimento disciplinare fino al a termine di quello penale, ai sensi dell’art. 65 del presente contratto69 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale). 3. Resta fermo l’obbligo di sospensione del dipendente in presenza dei casi previsti dagli articoli 7, comma 1, e 8 8, comma 1, del d.lgsD.Lgs. n. 235/2012;. 4. Nel caso dei di rinvio a giudizio per i delitti previsti all’art. 3, comma 1, della legge n. 97/2001, trova applicazione la disciplina ivi stabilita. Per i medesimi delitti, qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, trova applicazione l’art. 4, comma 1, della citata legge n. 97/200197 del 2001. 5. Nei casi indicati ai commi precedenti, si applica quanto previsto dall’articolo 55- dall’art.55-ter del d.lgs. n. 165/2001 D.Lgs.165/2001 e dall’art. 65 del presente contratto69 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale). 6. Ove l’amministrazione l’Azienda o Ente proceda all’applicazione della sanzione di cui all’art. 6266, comma 9, n. 2 (Codice disciplinare), la sospensione del dipendente disposta ai sensi del presente articolo conserva efficacia solo fino alla conclusione del procedimento disciplinare. Negli altri casi, la sospensione dal servizio eventualmente disposta a causa di procedimento penale conserva efficacia, se non revocata, per un periodo non superiore a cinque anni. Decorso tale termine, essa è revocata ed il dipendente è riammesso in servizio, salvo i casi nei quali, in presenza di reati che comportano l’applicazione dell’art.62dell’art.66, comma 9, punto 2 n.2 (Codice disciplinare), l’amministrazione l’Azienda o Ente ritenga che la permanenza in servizio del dipendente provochi un pregiudizio alla credibilità della stessa, stessa a causa del discredito che da tale permanenza potrebbe derivarle da parte dei cittadini e/o comunque, per ragioni di opportunità ed operatività dell’amministrazione stessadell’Azienda o Ente stesso. In tal caso, può essere disposta, per i suddetti motivi, la sospensione dal servizio, che sarà sottoposta a revisione con cadenza biennale. Ove il procedimento disciplinare sia stato eventualmente sospeso fino all’esito del procedimento penale, ai sensi dell’art. 65dell’art.69 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale), tale sospensione può essere prorogata, ferma restando in ogni caso l’applicabilità dell’art. 62dell’art.66, comma 9, punto 2 (Codice n. 2(Codice disciplinare). 7. Al dipendente sospeso, ai sensi del presente articolo, sono corrisposti un'indennità pari al 50% dello stipendio tabellare, nonché gli assegni del nucleo familiare e la retribuzione individuale di anzianità, ove spettanti. 8. Nel caso di sentenza penale definitiva di assoluzione o di proscioglimento, pronunciata con la formula “il fatto non sussiste” o “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analoga, analoga quanto corrisposto, durante il periodo di sospensione cautelare, a titolo di indennità, indennità verrà conguagliato con quanto dovuto al dipendente se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità o i compensi connessi alla presenza in servizio o a prestazioni di carattere straordinario. Ove il procedimento disciplinare riprenda, ai sensi dell’art. 6569, comma 2, secondo periodo (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale), il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente applicate. 9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, al dipendente precedentemente sospeso verrà conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio, esclusi i compensi per il lavoro straordinario, quelli che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa, nonché i periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato. 10. Resta fermo quanto previsto dall’art. 55 dall’art.55 quater comma 3 bis del d.lgsD.Lgs. n. 165/2001n.165/2001.

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Samples: CCNL Sanità Pubblica

Sospensione cautelare in caso di procedimento penale. 1. Il dipendente personale che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o, comunque, deten- zione o comunque dello stato restrittivo della libertà. 2. L'istituzione, ai sensi del presente articolo, cessato lo stato di restrizione della liber- tà personale, può prolungare il periodo di sospensione del dipendente fino alla senten- za definitiva alle medesime condizioni del successivo comma 3. 3. Il dipendente dipendente, può essere sospeso dal servizio, servizio con privazione della retribuzione, retribuzione anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale quando sia stato rinviato a giudizio per fatti diretta- mente attinenti al rapporto di lavoro o questa sia comunque cessataper fatti tali da comportare, qualora l’amministrazione dispongase accer- tati, l'applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento ai sensi dell’artdell'art. 55-ter del d. lgs. n. 165/ 200156, la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, ai sensi dell’art. 65 del presente contrattocommi 5 e 6. 34. Resta fermo l’obbligo l'obbligo di sospensione cautelare dal servizio per i reati indicati dall'art. 58 del dipendente in presenza dei casi previsti dagli articoli 7, comma 1, e 8 , comma 1, del d.lgsD.lgs. n. 235/2012;n.267/2000. 45. Nel caso dei delitti reati previsti all’artall'art. 3, comma 1, della legge n. 97/200197 del 2001, trova applicazione la disciplina ivi stabilitain alterna- tiva alla sospensione di cui al presente articolo, possono essere applicate le misure pre- viste dallo stesso art. 3. Per i medesimi delittireati, qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, trova applicazione l’artsi applica l'art. 4, comma 1, della citata legge n. 97/200197 del 2001. 56. Nei casi indicati ai commi precedenti, precedenti si applica quanto previsto dall’articolo 55- ter del d.lgsdall'art. n. 165/2001 e dall’art. 65 del presente contratto. 6. Ove l’amministrazione proceda all’applicazione della sanzione 57 in tema di cui all’art. 62, comma 9, n. 2 (Codice disciplinare), la sospensione del dipendente disposta ai sensi del presente articolo conserva efficacia solo fino alla conclusione del procedimento disciplinare. Negli altri casi, la sospensione dal servizio eventualmente disposta a causa di procedimento penale conserva efficacia, se non revocata, per un periodo non superiore a cinque anni. Decorso tale termine, essa è revocata ed il dipendente è riammesso in servizio, salvo i casi nei quali, in presenza di reati che comportano l’applicazione dell’art.62, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare), l’amministrazione ritenga che la permanenza in servizio del dipendente provochi un pregiudizio alla credibilità della stessa, a causa del discredito che da tale permanenza potrebbe derivarle da parte dei cittadini e/o comunque, per ragioni di opportunità ed operatività dell’amministrazione stessa. In tal caso, può essere disposta, per i suddetti motivi, la sospensione dal servizio, che sarà sottoposta a revisione con cadenza biennale. Ove il rapporti tra procedimento disciplinare sia stato eventualmente sospeso fino all’esito del e procedimento penale, ai sensi dell’art. 65, tale sospensione può essere prorogata, ferma restando in ogni caso l’applicabilità dell’art. 62, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare). 7. Al dipendente sospeso, personale sospeso ai sensi del presente articolo, dei commi da 1 a 5 sono corrisposti un'indennità pari al 50% dello stipendio tabellaredella retribuzione fondamentale indicata dal presente CCNL, nonché gli assegni del nucleo familiare e la retribuzione individuale di anzianitàfamiliare, ove spettanti. 8. Nel caso di sentenza penale definitiva di assoluzione o di proscioglimento, pronunciata con la formula “il fatto non sussiste” o “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analogaai sensi dell' art. 57, commi 6 e 7, quanto corrisposto, durante il corrisposto nel periodo di sospensione cautelare, cautelare a titolo di indennità, indennità verrà conguagliato con quanto dovuto al dipendente lavoratore se fosse rimasto in servizioser- vizio, escluse le indennità o i compensi connessi alla presenza in servizio per servizi speciali o a per prestazioni di carattere caratte- re straordinario. Ove il procedimento giudizio disciplinare riprenda, per altre infrazioni, ai sensi dell’artdel medesimo art. 6557, comma 2, secondo periodo (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale)6, il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente eventual- mente applicate. 9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna condan- na penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, al dipendente per- sonale precedentemente sospeso verrà conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio, esclusi i escluse le indennità o compensi per il lavoro servizi e funzioni speciali o per prestazio- ni di carattere straordinario, quelli che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa, nonché i periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente even- tualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato. 10. Resta fermo quanto previsto dall’artQuando vi sia stata sospensione cautelare del servizio a causa di procedimento penale, la stessa conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo comun- que non superiore a cinque anni. 55 quater comma 3 bis Decorso tale termine la sospensione cautelare è revo- cata di diritto e il personale riammesso in servizio. Il procedimento disciplinare rimane, comunque, sospeso sino all'esito del d.lgsprocedimento penale. 11. n. 165/2001I procedimenti disciplinari in corso alla data di stipulazione del presente contratto vanno portati a termine secondo le procedure vigenti alla data del loro inizio.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Sospensione cautelare in caso di procedimento penale. 1. Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio d’ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o, comunque, o comunque dello stato restrittivo della libertà. 2. Il dipendente può essere sospeso dal servizio, servizio con privazione della retribuzione, retribuzione anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale quando sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o questa sia comunque cessatatali da comportare, qualora l’amministrazione dispongase accertati, l’applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento ai sensi dell’art. 55-ter del d. lgs. n. 165/ 2001, la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, ai sensi dell’art. 65 del presente contratto3 (codice disciplinare) commi 7 e 8 (licenziamento con e senza preavviso). 3. L’ente, cessato lo stato di restrizione della libertà personale, di cui al comma 1, può prolungare anche successivamente il periodo di sospensione del dipendente, fino alla sentenza definitiva, alle medesime condizioni del comma 2. 4. Resta fermo per tutti gli enti del comparto l’obbligo di sospensione del dipendente lavoratore in presenza dei casi già previsti dagli articoli 7artt.58, comma 1, lett. a), b), limitatamente all’art. 316 del codice penale, lett. c), d) ed e), e 8 59, comma 1, lett. a), limitatamente ai delitti già indicati nell’art. 58 comma 1, lett. a) e all’art. 316 del d.lgscodice penale, lett. n. 235/2012;b) e c) del D.Lgs.n. 267 del 2000. 45. Nel caso dei delitti previsti all’art. 3, comma 1, della legge n. 97/200197 del 2001, trova applicazione la disciplina ivi stabilita. Per i medesimi delitti, qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, trova applicazione l’art. 4, comma 1, della citata legge n. 97/200197 del 2001. 56. Nei casi indicati ai commi precedenti, precedenti si applica quanto previsto dall’articolo 55- ter del d.lgs. n. 165/2001 e dall’art. 65 del presente contratto. 6. Ove l’amministrazione proceda all’applicazione della sanzione 4 in tema di cui all’art. 62, comma 9, n. 2 (Codice disciplinare), la sospensione del dipendente disposta ai sensi del presente articolo conserva efficacia solo fino alla conclusione del procedimento disciplinare. Negli altri casi, la sospensione dal servizio eventualmente disposta a causa di procedimento penale conserva efficacia, se non revocata, per un periodo non superiore a cinque anni. Decorso tale termine, essa è revocata ed il dipendente è riammesso in servizio, salvo i casi nei quali, in presenza di reati che comportano l’applicazione dell’art.62, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare), l’amministrazione ritenga che la permanenza in servizio del dipendente provochi un pregiudizio alla credibilità della stessa, a causa del discredito che da tale permanenza potrebbe derivarle da parte dei cittadini e/o comunque, per ragioni di opportunità ed operatività dell’amministrazione stessa. In tal caso, può essere disposta, per i suddetti motivi, la sospensione dal servizio, che sarà sottoposta a revisione con cadenza biennale. Ove il rapporti tra procedimento disciplinare sia stato eventualmente sospeso fino all’esito del e procedimento penale, ai sensi dell’art. 65, tale sospensione può essere prorogata, ferma restando in ogni caso l’applicabilità dell’art. 62, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare). 7. Al dipendente sospeso, sospeso dal servizio ai sensi del presente articolo, articolo sono corrisposti un'indennità un’indennità pari al 50% dello stipendio tabellaredella retribuzione base mensile di cui all’art. 52, nonché comma 2, lett. b) del CCNL del 14.9.2000, la retribuzione individuale di anzianità ove acquisita e gli assegni del nucleo familiare e la retribuzione individuale familiare, con esclusione di anzianitàogni compenso accessorio, ove spettanticomunque denominato. 8. Nel caso di sentenza penale definitiva di assoluzione o di proscioglimento, pronunciata con la formula “il fatto non sussiste”, “non costituisce illecito penale” o “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analoga, quanto corrisposto, durante il periodo di sospensione cautelare, a titolo di indennità, assegno alimentare verrà conguagliato con quanto dovuto al dipendente lavoratore se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità o i compensi connessi comunque collegati alla presenza in servizio o servizio, agli incarichi ovvero a prestazioni di carattere straordinario. Ove il procedimento disciplinare riprendariprenda per altre infrazioni, ai sensi dell’art. 65dell’art.4, comma 28, secondo periodo (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale)periodo, il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente applicate. 9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, al dipendente precedentemente sospeso verrà viene conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio, escluse le indennità o compensi comunque collegati alla presenza in servizio, agli incarichi ovvero a prestazioni di carattere straordinario; dal conguaglio sono esclusi i compensi per il lavoro straordinario, quelli che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa, nonché i periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivatoriattivato a seguito della condanna penale. 10. Resta fermo quanto previsto Quando vi sia stata sospensione cautelare dal servizio a causa di procedimento penale, la stessa conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore a cinque anni. Decorso tale termine, la sospensione cautelare dal servizio, dipendente dal procedimento penale, è revocata ed il dipendente è riammesso in servizio, salvo casi in cui, per reati che comportano l’applicazione delle sanzioni previste ai commi 7 ed 8 dell’art.3 (codice disciplinare), l’ente ritenga che la permanenza in servizio del dipendente provochi un pregiudizio alla credibilità dello stesso a causa del discredito che da tale permanenza potrebbe derivargli da parte dei cittadini e/o, comunque, per ragioni di opportunità e operatività dell’ente stesso. In tal caso, può essere disposta, per i suddetti motivi, la sospensione dal servizio, che sarà sottoposta a revisione con cadenza biennale. Il procedimento disciplinare rimane, comunque, sospeso sino all’esito del procedimento penale. 11. Qualora la sentenza definitiva di condanna preveda anche la pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici, l’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari dell’ente sospende il lavoratore per la durata della stessa. 12. La presente disciplina trova applicazione dalla data di sottoscrizione definitiva del CCNL. Dalla medesima data sono disapplicate le disposizioni dell’art. 27 del CCNL del 6.7.1995, come sostituito dall’art. 55 quater comma 3 bis 27 del d.lgs. n. 165/2001CCNL del 22.1.2004.

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Sospensione cautelare in caso di procedimento penale. 1. Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o, comunque, o comunque dello stato restrittivo della libertà. 2. Il dipendente può essere sospeso dal servizio, servizio con privazione della retribuzione, retribuzione anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale quando sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o questa sia comunque cessatatali da comportare, qualora l’amministrazione dispongase accertati, ai sensi dell’artl'applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento. 55-ter del d. lgs. n. 165/ 2001La Ditta cessato lo stato di restrizione della libertà personale di cui al comma 1, la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, ai sensi dell’art. 65 del presente contratto. 3. Resta fermo l’obbligo può prolungare anche successivamente il periodo di sospensione del dipendente in presenza dei fino alla sentenza definitiva, alle medesime condizioni di cui al comma 2. Resta fermo l'obbligo di sospensione nei casi previsti dagli articoli 7dall'art. 15, comma commi 1, 2, 3 e 8 , comma 1, del d.lgs. n. 235/2012; 4. Nel caso dei delitti previsti all’art. 3, comma 1, della legge n. 97/200155/90, trova applicazione la disciplina ivi stabilitacome sostituito dall'articolo 1,comma 1,della legge 18/1/92 n. 16. Per i medesimi delitti, qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorché Quando vi sia concessa la stata sospensione condizionale della pena, trova applicazione l’art. 4, comma 1, della citata legge n. 97/2001. 5. Nei casi indicati ai commi precedenti, si applica quanto previsto dall’articolo 55- ter del d.lgs. n. 165/2001 e dall’art. 65 del presente contratto. 6. Ove l’amministrazione proceda all’applicazione della sanzione di cui all’art. 62, comma 9, n. 2 (Codice disciplinare), la sospensione del dipendente disposta ai sensi del presente articolo conserva efficacia solo fino alla conclusione del procedimento disciplinare. Negli altri casi, la sospensione cautelare dal servizio eventualmente disposta a causa di procedimento penale penale, la stessa conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore a cinque anni. Decorso tale termine, essa termine la sospensione cautelare è revocata ed di diritto e il dipendente è riammesso in servizio. Il procedimento disciplinare rimane, salvo i casi nei quali, in presenza di reati che comportano l’applicazione dell’art.62, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare), l’amministrazione ritenga che la permanenza in servizio del dipendente provochi un pregiudizio alla credibilità della stessa, a causa del discredito che da tale permanenza potrebbe derivarle da parte dei cittadini e/o comunque, per ragioni di opportunità ed operatività dell’amministrazione stessa. In tal caso, può essere disposta, per i suddetti motivi, la sospensione dal servizio, che sarà sottoposta a revisione con cadenza biennale. Ove il procedimento disciplinare sia stato eventualmente sospeso fino all’esito sino all'esito del procedimento penale, ai sensi dell’art. 65, tale sospensione può essere prorogata, ferma restando in ogni caso l’applicabilità dell’art. 62, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare). 7Art. Al dipendente sospeso1 Come stabilito dall’art.69 del CCNL la Commissione Paritetica Territoriale è costituita da sei membri effettivi e sei supplenti nominati rispettivamente: ➢ 3 dalla A.N.C.E.F., ai sensi in rappresentanza dei datori di lavoro; ➢ 3 dalle Organizzazioni Sindacali Provinciali dei Lavoratori firmatarie del presente articolo, sono corrisposti un'indennità pari al 50% dello stipendio tabellare, nonché gli assegni del nucleo familiare CCNL. La Presidenza e la retribuzione individuale Vicepresidenza della Commissione saranno, a turno e a rotazione, assunte da un rappresentante dei datori di anzianità, ove spettantilavoro e dei lavoratori. 8Art. Nel caso 2 Oltre ai compiti demandati alla Commissione dall’art. 6 del CCNL, la Commissione rilascia i suoi motivati pareri su: ▪ Assunzioni stagionali; ▪ Profili formativi; ▪ Apprendistato; ▪ Clausole di sentenza penale definitiva flessibilità nei rapporti a tempo parziale; ▪ Flessibilità dell’orario di assoluzione o lavoro; Spetta inoltre alla Commissione Paritetica la: - Conciliazione delle vertenze di proscioglimentolavoro individuali e collettive, pronunciata con concernenti l’applicazione del CCNL; - conciliazione delle controversie relative ai licenziamenti individuali e collettivi; - la formula “il fatto non sussiste” o “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analoga, quanto corrisposto, durante il periodo di sospensione cautelare, a titolo di indennità, verrà conguagliato con quanto dovuto al dipendente se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità o i compensi connessi alla presenza in servizio o a prestazioni di carattere straordinario. Ove il procedimento disciplinare riprenda, ai sensi dell’art. 65, comma 2, secondo periodo (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale)redazione ufficiale delle tabelle paga dei dipendenti da Aziende esercenti la lavorazione, il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente applicate. 9. In tutti gli altri casi commercio, il trasporto, l’esportazione e l’importazione all’ingrosso di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna penalefiori freschi e recisi, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamentoverde e piante ornamentali, al dipendente precedentemente sospeso verrà conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio- determinazione, esclusi i compensi per il lavoro straordinarioterritorio di competenza, quelli che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa, nonché i periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivatoContributo assistenza contrattuale. 10. Resta fermo quanto previsto dall’art. 55 quater comma 3 bis del d.lgs. n. 165/2001.

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Sospensione cautelare in caso di procedimento penale. 1. Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o, comunque, dello stato restrittivo della libertà. 2. Il dipendente può essere sospeso dal servizio, con privazione della retribuzione, anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale o questa sia comunque cessata, qualora l’amministrazione disponga, ai sensi dell’art. 55-ter del d. lgsd.lgs. n. 165/ 2001, la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, ai sensi dell’art. 65 del presente contratto16 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale). 3. Resta fermo l’obbligo di sospensione del dipendente in presenza dei casi già previsti dagli articoli 7, comma 1, e 8 8, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 235/2012;. 4. Nel caso dei delitti previsti all’art. 3, comma 1, della legge n. 97/2001, trova applicazione la disciplina ivi stabilita. Per i medesimi delitti, qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, trova applicazione l’art. 4, comma 1, della citata legge n. 97/2001. 5. Nei casi indicati ai commi precedenti, si applica quanto previsto dall’articolo 55- ter del d.lgs. n. 165/2001 e dall’art. 65 del presente contratto16 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale). 6. Ove l’amministrazione proceda all’applicazione della sanzione di cui all’art. 6213, comma 9, n. punto 2 (Codice disciplinare), la sospensione del dipendente disposta ai sensi del presente articolo conserva efficacia solo fino alla conclusione del procedimento disciplinare. Negli altri casi, la sospensione dal servizio eventualmente disposta a causa di procedimento penale conserva efficacia, se non revocata, per un periodo non superiore a cinque anni. Decorso tale termine, essa è revocata ed il dipendente è riammesso in servizio, salvo i casi nei quali, in presenza di reati che comportano l’applicazione dell’art.62dell’art. 13, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare), l’amministrazione ritenga che la permanenza in servizio del dipendente provochi un pregiudizio alla credibilità della stessa, a causa del discredito che da tale permanenza potrebbe derivarle da parte dei cittadini e/o comunque, per ragioni di opportunità ed operatività dell’amministrazione stessa. In tal caso, può essere disposta, per i suddetti motivi, la sospensione dal servizio, che sarà sottoposta a revisione con cadenza biennale. Ove il procedimento disciplinare sia stato eventualmente sospeso fino all’esito del procedimento penale, ai sensi dell’art. 6516 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale), tale sospensione può essere prorogata, ferma restando in ogni caso l’applicabilità dell’art. 6213, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare). 7. Al dipendente sospeso, ai sensi del presente articolo, sono corrisposti un'indennità pari al 50% dello stipendio tabellare, nonché gli assegni del nucleo familiare e la retribuzione individuale di anzianità, ove spettanti. 8. Nel caso di sentenza penale definitiva di assoluzione o di proscioglimento, pronunciata con la formula “il fatto non sussiste” o “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analoga, quanto corrisposto, durante il periodo di sospensione cautelare, a titolo di indennità, verrà conguagliato con quanto dovuto al dipendente se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità o i compensi connessi alla presenza in servizio o a prestazioni di carattere straordinario. Ove il procedimento disciplinare riprenda, ai sensi dell’art. 6516, comma 2, secondo periodo (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale), il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente applicate. 9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, al dipendente precedentemente sospeso verrà conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio, esclusi i compensi per il lavoro straordinario, quelli che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa, nonché i periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato. 10. Resta fermo quanto previsto dall’art. 55 dall’art.55 quater comma 3 bis del d.lgs. n. 165/2001165 del 2001.

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Sospensione cautelare in caso di procedimento penale. 1. Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio d’ufficio dal servizio con privazione della retribuzione retri- buzione per la durata dello stato di detenzione detenzio- ne o, comunque, dello stato restrittivo della libertà. 2. Il dipendente può essere sospeso dal servizio, con privazione della retribuzione, anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale o questa sia comunque cessata, qualora l’amministrazione l’Azienda o Ente disponga, ai sensi dell’art. 55-ter del d. lgsD.Lgs. n. 165/ 165 del 2001, la sospensione del procedimento disciplinare fino al a termine di quello penale, ai sensi dell’art. 65 del presente contratto69 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale). 3. Resta fermo l’obbligo di sospensione del dipendente in presenza dei casi previsti dagli articoli 7, comma 1, e 8 , comma 1, del d.lgsD.Lgs. n. 235/2012;. 4. Nel caso dei di rinvio a giudizio per i delitti previsti all’art. 3, comma 1, della legge n. 97/2001, trova applicazione la disciplina ivi stabilita. Per i medesimi delitti, qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale condi- zionale della pena, trova applicazione l’art. 4, comma 1, della citata legge n. 97/200197 del 2001. 5. Nei casi indicati ai commi precedenti, si applica quanto previsto dall’articolo 55- dall’art.55-ter del d.lgs. n. 165/2001 D.Lgs.165/2001 e dall’art. 65 del presente contratto69 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale). 6. Ove l’amministrazione l’Azienda o Ente proceda all’applicazione all’applica- zione della sanzione di cui all’art. 6266, comma 9, n. 2 (Codice disciplinare), la sospensione del dipendente disposta ai sensi del presente articolo conserva efficacia solo fino alla conclusione con- clusione del procedimento disciplinare. Negli altri casi, la sospensione dal servizio eventualmente even- tualmente disposta a causa di procedimento penale conserva efficacia, se non revocata, per un periodo non superiore a cinque anni. Decorso tale termine, essa è revocata ed il dipendente di- pendente è riammesso in servizio, salvo i casi nei quali, in presenza di reati che comportano l’applicazione dell’art.62dell’art.66, comma 9, punto 2 n.2 (Codice disciplinare), l’amministrazione l’Azienda o Ente ritenga che la permanenza in servizio del dipendente provochi un pregiudizio alla credibilità della stessa, stessa a causa del discredito che da tale permanenza potrebbe derivarle da parte dei cittadini e/o comunque, per ragioni di opportunità op- portunità ed operatività dell’amministrazione stessadell’Azienda o Ente stesso. In tal caso, può essere disposta, per i suddetti motivi, la sospensione dal servizio, che sarà sottoposta a revisione con cadenza biennale. Ove il procedimento disciplinare Comparto Sanità Pubblica | Periodo 2016-2018 sia stato eventualmente sospeso fino all’esito del procedimento penale, ai sensi dell’art. 65dell’art.69 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale), tale sospensione può essere prorogata, ferma restando in ogni caso l’applicabilità dell’art. 62dell’art.66, comma 9, punto 2 (Codice n. 2(Codice disciplinare). 7. Al dipendente sospeso, ai sensi del presente presen- te articolo, sono corrisposti un'indennità un’indennità pari al 50% dello stipendio tabellare, nonché gli assegni del nucleo familiare e la retribuzione individuale di anzianità, ove spettanti. 8. Nel caso di sentenza penale definitiva di assoluzione o di proscioglimento, pronunciata pronun- ciata con la formula “il fatto non sussiste” o “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analoga, analoga quanto corrisposto, durante il periodo di sospensione cautelare, a titolo di indennità, indennità verrà conguagliato con quanto dovuto al dipendente se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità o i compensi connessi alla presenza in servizio o a prestazioni presta- zioni di carattere straordinario. Ove il procedimento procedi- mento disciplinare riprenda, ai sensi dell’art. 6569, comma 2, secondo periodo (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale), il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente applicate. 9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, al dipendente precedentemente sospeso verrà conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio, esclusi i compensi per il lavoro straordinario, quelli che richiedano lo svolgimento svolgi- mento della prestazione lavorativa, nonché i periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato. 10. Resta fermo quanto previsto dall’art. 55 dall’art.55 quater comma 3 bis del d.lgsD.Lgs. n. 165/2001n.165/2001.

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Sospensione cautelare in caso di procedimento penale. 1. Il testo dell’art. 63 del CCNL 14 febbraio 2001 è sostituito dal seguente: 1. Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o, comunque, dello stato restrittivo della libertà. 2. Il CNEL, ai sensi del presente articolo, cessato lo stato di restrizione della libertà personale, può prolungare il periodo di sospensione del dipendente, fino alla sentenza definitiva, alle medesime condizioni del comma 3. 3. Il dipendente può essere sospeso dal servizio, con privazione della retribuzione, anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale o questa personale, quando sia comunque cessatastato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o, qualora l’amministrazione dispongacomunque, per fatti tali da comportare, se accertati, l'applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento ai sensi dell’art. 55-ter del d. lgs. n. 165/ 200128, la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, ai sensi dell’art. 65 del presente contrattocommi 5 e 6. 34. Resta fermo l’obbligo di sospensione del dipendente in presenza dei casi previsti dagli articoli 7, comma per i delitti già indicati dall’art. 1, commi 1 e 8 4- septies, comma 1lett. a), b) limitatamente all’art. 316 del d.lgs. codice penale, c) ed e) della legge n. 235/2012;16 del 1992. 45. Nel caso dei delitti previsti all’art. 3, comma 1, della legge n. 97/200197 del 2001, trova applicazione la disciplina ivi stabilitain alternativa alla sospensione di cui al presente articolo, possono essere applicate le misure previste dallo stesso art. 3. Per i medesimi delittireati, qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, trova applicazione si applica l’art. 4, 4 comma 1, 1 della citata legge n. 97/200197 del 2001. 56. Nei casi indicati ai commi precedenti, si applica quanto previsto dall’articolo 55- ter del d.lgs. n. 165/2001 e dall’art. 65 del presente contratto. 6. Ove l’amministrazione proceda all’applicazione della sanzione di cui all’art. 62, comma 9, n. 2 (Codice disciplinare), la sospensione del dipendente disposta ai sensi del presente articolo conserva efficacia solo fino alla conclusione del procedimento disciplinare. Negli altri casi, la sospensione dal servizio eventualmente disposta a causa di procedimento penale conserva efficacia, se non revocata, per un periodo non superiore a cinque anni. Decorso tale termine, essa è revocata ed il dipendente è riammesso in servizio, salvo i casi nei quali29, in presenza tema di reati che comportano l’applicazione dell’art.62, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare), l’amministrazione ritenga che la permanenza in servizio del dipendente provochi un pregiudizio alla credibilità della stessa, a causa del discredito che da tale permanenza potrebbe derivarle da parte dei cittadini e/o comunque, per ragioni di opportunità ed operatività dell’amministrazione stessa. In tal caso, può essere disposta, per i suddetti motivi, la sospensione dal servizio, che sarà sottoposta a revisione con cadenza biennale. Ove il rapporti tra procedimento disciplinare sia stato eventualmente sospeso fino all’esito del e procedimento penale, ai sensi dell’art. 65, tale sospensione può essere prorogata, ferma restando in ogni caso l’applicabilità dell’art. 62, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare). 7. Al dipendente sospeso, ai sensi del presente articolodei commi da 1 a 5, sono corrisposti un'indennità pari al 50% dello stipendio tabellaredella retribuzione indicata all’art. 77, nonché comma 2, lett. a) del CCNL del 14 febbraio 2001, così come modificata dall’art. 2 del CCNL 24/7/2003, nonchè gli assegni del nucleo familiare e la retribuzione individuale di anzianità, ove spettanti. 8. Nel caso di sentenza penale definitiva di assoluzione o in caso di proscioglimento, pronunciata con la formula “il fatto non sussiste” o “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analogaai sensi dell’art. 29 , commi 6 e 7, quanto corrisposto, durante il corrisposto nel periodo di sospensione cautelare, cautelare a titolo di indennità, indennità verrà conguagliato con quanto dovuto al dipendente lavoratore se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità o i compensi connessi alla presenza in servizio per servizi speciali o a per prestazioni di carattere straordinario. Ove il procedimento giudizio disciplinare riprendariprenda per altre infrazioni, ai sensi dell’art. 65del medesimo art 29 , comma 26, secondo periodo (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale)periodo, il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente applicate. 9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, al dipendente precedentemente sospeso verrà conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio, esclusi i escluse le indennità o compensi per il lavoro straordinario, quelli che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa, nonché servizi e funzioni speciali o per prestazioni di carattere straordinario nonchè i periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato. 10. Resta fermo quanto previsto dall’artQuando vi sia stata sospensione cautelare del servizio a causa di procedimento penale, la stessa conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore a cinque anni. 55 quater comma 3 bis Decorso tale termine la sospensione cautelare è revocata di diritto e il dipendente è riammesso in servizio. Il procedimento disciplinare rimane comunque sospeso sino all'esito del d.lgs. n. 165/2001procedimento penale”.

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Sospensione cautelare in caso di procedimento penale. 1. Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o, comunque, dello stato restrittivo della libertà. 2. Il dipendente può essere sospeso dal servizio, con privazione della retribuzione, anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale o questa sia comunque cessata, qualora l’amministrazione disponga, ai sensi dell’art. 55-ter del d. lgsd.lgs. n. 165/ 2001, la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, ai sensi dell’art. 65 del presente contratto16 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale). 3. Resta fermo l’obbligo di sospensione del dipendente in presenza dei casi già previsti dagli articoli 7, comma 1, e 8 8, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 235/2012;. 4. Nel caso dei delitti previsti all’art. 3, comma 1, della legge n. 97/2001, trova applicazione la disciplina ivi stabilita. Per i medesimi delitti, qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, trova applicazione l’art. 4, comma 1, della citata legge n. 97/2001. 5. Nei casi indicati ai commi precedenti, si applica quanto previsto dall’articolo 55- ter del d.lgs. n. 165/2001 e dall’art. 65 del presente contratto16 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale). 6. Ove l’amministrazione proceda all’applicazione della sanzione di cui all’art. 6213, comma 9, n. punto 2 (Codice disciplinare), la sospensione del dipendente disposta ai sensi del presente articolo conserva efficacia solo fino alla conclusione del procedimento disciplinare. Negli altri casi, la sospensione dal servizio eventualmente disposta a causa di procedimento penale conserva efficacia, se non revocata, per un periodo non superiore a cinque anni. Decorso tale termine, essa è revocata ed il dipendente è riammesso in servizio, salvo i casi nei quali, in presenza di reati che comportano l’applicazione dell’art.62dell’art. 13, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare), l’amministrazione ritenga che la permanenza in servizio del dipendente provochi un pregiudizio alla credibilità della stessa, a causa del discredito che da tale permanenza potrebbe derivarle da parte dei cittadini e/o comunque, per ragioni di opportunità ed operatività dell’amministrazione stessa. In tal caso, può essere disposta, per i suddetti motivi, la sospensione dal servizio, che sarà sottoposta a revisione con cadenza biennale. Ove il procedimento disciplinare sia stato eventualmente sospeso fino all’esito del procedimento penale, ai sensi dell’art. 6516 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale), tale sospensione può essere prorogata, ferma restando in ogni caso l’applicabilità dell’art. 6213, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare). 7. Al dipendente sospeso, ai sensi del presente articolo, sono corrisposti un'indennità pari al 50% dello stipendio tabellare, nonché gli assegni del nucleo familiare e la retribuzione individuale di anzianità, ove spettanti. 8. Nel caso di sentenza penale definitiva di assoluzione o di proscioglimento, pronunciata con la formula “il fatto non sussiste” o “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analoga, quanto corrisposto, durante il periodo di sospensione cautelare, a titolo di indennità, verrà conguagliato con quanto dovuto al dipendente se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità o i compensi connessi alla presenza in servizio o a prestazioni di carattere straordinario. Ove il procedimento disciplinare riprenda, ai sensi dell’art. 6516, comma 2, secondo periodo (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale), il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente applicate. 9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, al dipendente precedentemente sospeso verrà conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio, esclusi i compensi per il lavoro straordinario, quelli che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa, nonché i periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato. 10. Resta fermo quanto previsto dall’art. 55 quater comma 3 bis del d.lgs. n. 165/2001.

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Samples: Codice Disciplinare Nuovo Contratto Scuola

Sospensione cautelare in caso di procedimento penale. 1. Il dipendente che sia dirigente colpito da misura restrittiva della libertà personale o da provvedimenti giudiziari inibitori che impediscono la prestazione lavorativa, è obbligatoriamente sospeso d'ufficio dal servizio, con sospensione dell'incarico dirigenziale conferito e privazione della retribuzione, per tutta la durata dello stato di restrizione della libertà, salvo che l'azienda non proceda direttamente ai sensi dell'art. 8 (codice disciplinare) comma 11. 2. Il dirigente può essere sospeso dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o, comunque, dello stato restrittivo della libertà. 2. Il dipendente può essere sospeso dal servizio, e con privazione della retribuzionesospensione dell'incarico, anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale penale, che non comporti la restrizione della libertà personale o questa sia comunque cessata, qualora l’amministrazione dispongasecondo quanto previsto dall'art. 55 ter del d.lgs. 165/2001, salvo che l'Azienda non proceda direttamente ai sensi dell’artdell'art. 55-ter 11, comma 2 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale) del d. lgspresente CCNL. 3. n. 165/ 2001Resta fermo l'obbligo di sospensione del dirigente in presenza dei casi già previsti dagli artt. 58, comma 1, lett. a), b), limitatamente all'art. 316 del codice penale, lett. c), d) ed e), e 59, comma 1, lett. a), limitatamente ai delitti già indicati nell'art. 58 comma 1, lett. a) e all'art. 316 del codice penale, lett. b), e c), del D. Lgs .n. 267 del 2000 e fatta salva l'applicazione dell'art. 8 (codice disciplinare), comma 11, qualora l'azienda non disponga la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, ai sensi dell’artdell'art. 65 del presente contratto. 3. Resta fermo l’obbligo di sospensione del dipendente in presenza dei casi previsti dagli articoli 7, comma 1, e 8 , comma 1, 55 ter del d.lgs. n. 235/2012;165/2001, nonché dell'art. 11 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale) del presente CCNL. 4. Nel caso dei delitti previsti all’artall'art. 3, comma 1, della legge n. 97/2001, trova applicazione la disciplina ivi stabilita. Per i medesimi delitti, qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, trova applicazione l’artl'art. 4, comma 1, della citata legge n. 97/2001. E' fatta salva l'applicazione dell'art. 8 (codice disciplinare), comma 11, punto 2, qualora l'azienda non disponga la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, ai sensi dell'art. 55 ter del d.lgs. 165/2001 nonché dell'art. 11 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale) del presente CCNL. 5. Nei casi indicati ai commi precedentiprecedenti si applica, si applica comunque, quanto previsto dall’articolo 55- dall'art. 55 ter del d.lgs. n. 165/2001 e dall’art. 65 del presente contrattod.lgs.165/2001, comma 1, ultimo periodo. 6. Ove l’amministrazione proceda all’applicazione l'azienda intenda procedere all'applicazione della sanzione di cui all’artall'art. 628 (codice disciplinare), comma 911, n. 2 (Codice disciplinare)punto 2, la sospensione del dipendente dirigente disposta ai sensi del presente articolo conserva efficacia solo fino alla conclusione del procedimento disciplinare. Negli altri casi, la sospensione dal servizio eventualmente disposta a causa di procedimento penale conserva efficacia, se non revocata, per un periodo non superiore a cinque anni. Decorso tale termine, essa è revocata ed il dipendente dirigente è riammesso in servizio, salvo i casi nei quali, in presenza di reati che comportano l’applicazione dell’art.62, l'applicazione dell'art. 8 (codice disciplinare) comma 911, punto 2 (Codice disciplinare)2, l’amministrazione l'azienda ritenga che la permanenza in servizio del dipendente dirigente provochi un pregiudizio alla credibilità della stessa, stessa a causa del discredito che da tale permanenza potrebbe derivarle da parte dei cittadini e/o comunque, per ragioni di opportunità ed operatività dell’amministrazione dell'amministrazione stessa. In tal caso, può essere disposta, per i suddetti motivi, la sospensione dal servizio, che sarà sottoposta a revisione con cadenza biennale. Ove il procedimento disciplinare sia stato eventualmente sospeso sospeso, fino all’esito all'esito del procedimento penale, ai sensi dell’artdell'art. 6555 ter del d.lgs. 165/2001, tale sospensione può essere prorogata, ferma restando in ogni caso l’applicabilità dell’artla possibilità di ripresa del procedimento disciplinare per cessazione di motivi che ne avevano determinato la sospensione, ai fini dell'applicabilità dell'art. 62, comma 9, punto 2 8 (Codice codice disciplinare). 7. Al dipendente sospeso, dirigente sospeso dal servizio ai sensi del presente articolo, articolo sono corrisposti un'indennità alimentare pari al 50% dello stipendio tabellare, nonché gli assegni del nucleo familiare e la retribuzione individuale di anzianitàanzianità o il maturato economico annuo, ove spettantispettante, e gli eventuali assegni familiari, qualora ne abbiano titolo. 8. Nel caso di sentenza penale definitiva di assoluzione o di proscioglimentoassoluzione, pronunciata con la formula "il fatto non sussiste" o “l’imputato "l'imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analoga", quanto corrisposto, durante il periodo di sospensione cautelare, a titolo di indennità, assegno alimentare verrà conguagliato con quanto dovuto al dipendente dirigente se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità o i compensi connessi alla presenza tenendo conto anche della retribuzione di posizione in servizio o a prestazioni di carattere straordinariogodimento all'atto della sospensione. Ove il procedimento disciplinare riprendariprenda per altre infrazioni, ai sensi dell’artdell'art. 6511, comma 2, secondo periodo (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale), ) il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente applicate. 9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, quanto corrisposto al dipendente dirigente precedentemente sospeso verrà viene conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio, tenendo conto anche della retribuzione di posizione in godimento all'atto della sospensione; dal conguaglio sono esclusi i compensi per il lavoro straordinario, quelli che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa, nonché i periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato. 10. Resta fermo quanto previsto dall’art. 55 quater comma 3 bis del d.lgs. n. 165/2001.

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Sospensione cautelare in caso di procedimento penale. 1. Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà liberta' personale è e' sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o, comunque, dello stato restrittivo della libertàliberta'. 2. Il dipendente può puo' essere sospeso dal servizio, con privazione della retribuzione, anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà liberta' personale o questa sia comunque cessata, qualora l’amministrazione l'amministrazione disponga, ai sensi dell’artdell'art. 55-ter del d. lgs. decreto legislativo n. 165/ 2001165/2001, la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, ai sensi dell’artdell'art. 65 del presente contratto. 3. Resta fermo l’obbligo l'obbligo di sospensione del dipendente in presenza dei casi previsti dagli articoli 7, comma 1, e 8 , comma 1, del d.lgs. decreto legislativo n. 235/2012;. 4. Nel caso dei delitti previsti all’artall'art. 3, comma 1, della legge n. 97/2001, trova applicazione la disciplina ivi stabilita. Per i medesimi delitti, qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorché ancorche' sia concessa la sospensione condizionale della pena, trova applicazione l’artl'art. 4, comma 1, della citata legge n. 97/2001. 5. Nei casi indicati ai commi precedenti, si applica quanto previsto dall’articolo 55- dall'art. 55-ter del d.lgs. decreto legislativo n. 165/2001 e dall’artdall'art. 65 del presente contratto. 6. Ove l’amministrazione l'amministrazione proceda all’applicazione all'applicazione della sanzione di cui all’artall'art. 62, comma 9, n. 2 (Codice disciplinare), la sospensione del dipendente disposta ai sensi del presente articolo conserva efficacia solo fino alla conclusione del procedimento disciplinare. Negli altri casi, la sospensione dal servizio eventualmente disposta a causa di procedimento penale conserva efficacia, se non revocata, per un periodo non superiore a cinque anni. Decorso tale termine, essa è e' revocata ed il dipendente è e' riammesso in servizio, salvo i casi nei quali, in presenza di reati che comportano l’applicazione dell’art.62, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare), l’amministrazione ritenga che la permanenza in servizio del dipendente provochi un pregiudizio alla credibilità della stessa, a causa del discredito che da tale permanenza potrebbe derivarle da parte dei cittadini e/o comunque, per ragioni di opportunità ed operatività dell’amministrazione stessa. In tal caso, può essere disposta, per i suddetti motivi, la sospensione dal servizio, che sarà sottoposta a revisione con cadenza biennale. Ove il procedimento disciplinare sia stato eventualmente sospeso fino all’esito del procedimento penale, ai sensi dell’art. 65, tale sospensione può essere prorogata, ferma restando in ogni caso l’applicabilità dell’artl'applicazione dell'art. 62, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare). 7. Al dipendente sospeso, ai sensi del presente articolo, sono corrisposti un'indennità pari al 50% dello stipendio tabellare, nonché gli assegni del nucleo familiare e la retribuzione individuale di anzianità, ove spettanti. 8. Nel caso di sentenza penale definitiva di assoluzione o di proscioglimento, pronunciata con la formula “il fatto non sussiste” o “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analoga, quanto corrisposto, durante il periodo di sospensione cautelare, a titolo di indennità, verrà conguagliato con quanto dovuto al dipendente se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità o i compensi connessi alla presenza in servizio o a prestazioni di carattere straordinario. Ove il procedimento disciplinare riprenda, ai sensi dell’art. 65, comma 2, secondo periodo (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale), il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente applicate. 9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, al dipendente precedentemente sospeso verrà conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio, esclusi i compensi per il lavoro straordinario, quelli che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa, nonché i periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato. 10. Resta fermo quanto previsto dall’art. 55 quater comma 3 bis del d.lgs. n. 165/2001.Codice

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Sospensione cautelare in caso di procedimento penale. 1. Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o, comunque, dello stato restrittivo della libertà. 2. Il dipendente può essere sospeso dal servizio, con privazione della retribuzione, anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale o questa sia comunque cessata, qualora l’amministrazione disponga, ai sensi dell’art. 55-ter del d. lgsd.lgs. n. 165/ 2001, la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, ai sensi dell’art. 65 del presente contratto16 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale). 3. Resta fermo l’obbligo di sospensione del dipendente in presenza dei casi già previsti dagli articoli 7, comma 1, e 8 8, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 235/2012;. 4. Nel caso dei delitti previsti all’art. 3, comma 1, della legge n. 97/2001, trova applicazione la disciplina ivi stabilita. Per i medesimi delitti, qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, trova applicazione l’art. 4, comma 1, della citata legge n. 97/2001. 5. Nei casi indicati ai commi precedenti, si applica quanto previsto dall’articolo 55- ter del d.lgs. n. 165/2001 e dall’art. 65 del presente contratto16 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale). 6. Ove l’amministrazione proceda all’applicazione della sanzione di cui all’art. 6213, comma 9, n. punto 2 (Codice disciplinare), la sospensione del dipendente disposta ai sensi del presente articolo conserva efficacia solo fino alla conclusione del procedimento disciplinare. Negli altri casi, la sospensione dal servizio eventualmente disposta a causa di procedimento penale conserva efficacia, se non revocata, per un periodo non superiore a cinque anni. Decorso tale termine, essa è revocata ed il dipendente è riammesso in servizio, salvo i casi nei quali, in presenza di reati che comportano l’applicazione dell’art.62dell’art. 13, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare), l’amministrazione ritenga che la permanenza in servizio del dipendente provochi un pregiudizio alla credibilità della stessa, a causa del discredito che da tale permanenza potrebbe derivarle da parte dei cittadini e/o comunque, per ragioni di opportunità ed operatività dell’amministrazione stessa. In tal caso, può essere disposta, per i suddetti motivi, la sospensione dal servizio, che sarà sottoposta a revisione con cadenza biennale. Ove il procedimento disciplinare sia stato eventualmente sospeso fino all’esito del procedimento penale, ai sensi dell’art. 6516 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale), tale sospensione può essere prorogata, ferma restando in ogni caso l’applicabilità dell’art. 6213, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare). 7. Al dipendente sospeso, ai sensi del presente articolo, sono corrisposti un'indennità pari al 50% dello stipendio tabellare, nonché gli assegni del nucleo familiare e la retribuzione individuale di anzianità, ove spettanti. 8. Nel caso di sentenza penale definitiva di assoluzione o di proscioglimento, pronunciata con la formula “il fatto non sussiste” o “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analoga, quanto corrisposto, durante il periodo di sospensione cautelare, a titolo di indennità, verrà conguagliato con quanto dovuto al dipendente se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità o i compensi connessi alla presenza in servizio o a prestazioni di carattere straordinario. Ove il procedimento disciplinare riprenda, ai sensi dell’art. 6516, comma 2, secondo periodo (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale), il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente applicate. . 9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, al dipendente precedentemente sospeso verrà conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio, esclusi i compensi per il lavoro straordinario, quelli che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa, nonché i periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato. 10. Resta fermo quanto previsto dall’art. 55 quater comma 3 bis del d.lgs. n. 165/2001.

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Samples: Codice Disciplinare Nuovo Contratto Scuola

Sospensione cautelare in caso di procedimento penale. 1. Il dipendente che sia dirigente colpito da misura restrittiva della libertà personale è obbligatoriamente sospeso d'ufficio dal servizio, con sospensione dell’incarico dirigenziale conferito e privazione della retribuzione, per tutta la durata dello stato di restrizione della libertà, salvo che la Presidenza non proceda direttamente ai sensi dell’art. 13, comma 6, punto 2 (Codice disciplinare). 2. Il dirigente può essere sospeso dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o, comunque, dello stato restrittivo della libertà. 2. Il dipendente può essere sospeso dal servizio, e con privazione della retribuzione, sospensione dell’incarico anche nel caso in cui venga sia sottoposto a procedimento penale che penale, anche se non comporti la restrizione della libertà personale o questa sia comunque cessata, qualora l’amministrazione la Presidenza disponga, ai sensi dell’art. 55-ter del d. lgsD.lgs. n. 165/ 165 del 2001, la sospensione del procedimento disciplinare fino a termine di quello penale, ai sensi dell’art. 16 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale). 3. Resta fermo l'obbligo di sospensione del dirigente in presenza dei casi già previsti dagli artt. 58, comma 1, lett. a), b), limitatamente all'art. 316 del codice penale, lett. c), d) ed e), e 59, comma 1, lett. a), limitatamente ai delitti già indicati nell'art. 58 comma 1, lett. a) e all'art. 316 del codice penale, lett. b), e c), del D. Lgs .n. 267 del 2000. E’fatta salva l’applicazione dell’art. 13, comma 6, punto 2 (Codice disciplinare), qualora la Presidenza non disponga, ai sensi dell’art. 55-ter del D.lgs. n. 165 del 2001, la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, ai sensi dell’art. 65 del presente contratto16 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale). 3. Resta fermo l’obbligo di sospensione del dipendente in presenza dei casi previsti dagli articoli 7, comma 1, e 8 , comma 1, del d.lgs. n. 235/2012; 4. Nel caso dei delitti previsti all’art. 3, comma 1, della legge n. 97/200197 del 2001, trova applicazione la disciplina ivi stabilita. Per i medesimi delitti, qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, trova applicazione l’art. 4, comma 1, della citata legge n. 97/200197 del 2001. Resta ferma, in ogni caso, l’applicabilità dell’art. 13, comma 6, punto 2 (Codice disciplinare), qualora la Presidenza non disponga la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, ai sensi dell’art. 16 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale). 5. Nei casi indicati ai commi precedenti, precedenti si applica comunque quanto previsto dall’articolo 55- ter del d.lgs. n. 165/2001 e dall’art. 65 del presente contratto16 in tema di rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale. 6. Ove l’amministrazione la Presidenza proceda all’applicazione della sanzione di cui all’art. 6213, comma 96, n. 2 punto 2, (Codice disciplinare), ) la sospensione del dipendente dirigente disposta ai sensi del presente articolo conserva efficacia solo fino alla conclusione del procedimento disciplinare. Negli altri casi, la sospensione dal servizio eventualmente disposta a causa di procedimento penale conserva efficacia, se non revocata, per un periodo non superiore a cinque anni. Decorso tale termine, essa è revocata ed il dipendente dirigente è riammesso in servizio, salvo i casi nei quali, in presenza di reati che comportano l’applicazione dell’art.62dell’art. 13, comma 96, punto 2 (Codice disciplinare), l’amministrazione la Presidenza ritenga che la permanenza in servizio del dipendente dirigente provochi un pregiudizio alla credibilità della stessa, stessa a causa del discredito che da tale permanenza potrebbe derivarle da parte dei cittadini e/o comunque, per ragioni di opportunità ed operatività dell’amministrazione della Presidenza stessa. In tal caso, può essere disposta, per i suddetti motivi, la sospensione dal servizio, che sarà sottoposta a revisione con cadenza biennale. Ove il procedimento disciplinare sia stato eventualmente sospeso fino all’esito del procedimento penale, ai sensi dell’art. 6516 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale), tale sospensione può essere prorogata, ferma restando in ogni caso l’applicabilità dell’art. 6213, comma 96, punto 2 (Codice disciplinare). 7. Al dipendente sospeso, dirigente sospeso dal servizio ai sensi del presente articolo, articolo sono corrisposti un'indennità un’indennità alimentare pari al 50% dello stipendio tabellare, nonché gli assegni del nucleo familiare e la retribuzione individuale di anzianitàanzianità o il maturato economico annuo, ove spettanti, e gli eventuali assegni familiari, qualora ne abbia titolo. 8. Nel caso di sentenza penale definitiva di assoluzione o di proscioglimentoassoluzione, pronunciata con la formula “il fatto non sussiste” o “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analoga, quanto corrisposto, durante il periodo di sospensione cautelare, a titolo di indennità, assegno alimentare verrà conguagliato con quanto dovuto al dipendente dirigente se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità o i compensi connessi alla presenza tenendo conto anche della retribuzione di posizione in servizio o a prestazioni di carattere straordinariogodimento all'atto della sospensione. Ove il procedimento disciplinare riprendariprenda per altre infrazioni, ai sensi dell’art. 6516, comma 2, secondo periodo periodo, (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale), ) il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente applicate. 9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, quanto corrisposto al dipendente dirigente precedentemente sospeso verrà viene conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio, tenendo conto anche della retribuzione di posizione in godimento all’atto della sospensione; dal conguaglio sono esclusi i compensi per il lavoro straordinario, quelli che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa, nonché i periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato. 10. Resta fermo quanto previsto dall’art. 55 quater comma 3 bis del d.lgs. n. 165/2001.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Sospensione cautelare in caso di procedimento penale. 1. Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio d’ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o, comunque, o comunque dello stato restrittivo della libertà. 2. Il dipendente può essere sospeso dal servizio, servizio con privazione della retribuzione, retribuzione anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà liber- tà personale quando sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o questa sia comunque cessatatali da comportare, qualora l’amministrazione dispongase accertati, l’applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento ai sensi dell’art. 55-ter del d. lgs. n. 165/ 2001, la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, ai sensi dell’art. 65 del presente contratto3 (codice disciplinare) commi 7 e 8 (licenziamento con e senza preavviso). 3. L’ente, cessato lo stato di restrizione della libertà personale, di cui al comma 1, può pro- lungare anche successivamente il periodo di sospensione del dipendente, fino alla sentenza de- finitiva, alle medesime condizioni del comma 2. 4. Resta fermo per tutti gli enti del comparto l’obbligo di sospensione del dipendente lavoratore in presenza pre- senza dei casi già previsti dagli articoli 7artt. 58, comma 1, lett. a), b) limitatamente all’art. 316 del codice penale, lett. c), d) ed e), e 8 59, comma 1, lett. a) limitatamente ai delitti già indicati nell’art. 58 comma 1, lett. a) e all’art. 316 del d.lgscodice penale, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 235/2012;267 del 2000. 45. Nel caso dei delitti previsti all’art. 3, comma 1, della legge n. 97/200197 del 2001, trova applicazione applica- zione la disciplina ivi stabilita. Per i medesimi delitti, qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, trova applicazione l’art. 4, comma 1, della citata legge n. 97/200197 del 2001. 56. Nei casi indicati ai commi precedenti, precedenti si applica quanto previsto dall’articolo 55- ter del d.lgs. n. 165/2001 e dall’art. 65 del presente contratto. 6. Ove l’amministrazione proceda all’applicazione della sanzione 4 in tema di cui all’art. 62, comma 9, n. 2 (Codice disciplinare), la sospensione del dipendente disposta ai sensi del presente articolo conserva efficacia solo fino alla conclusione del procedimento disciplinare. Negli altri casi, la sospensione dal servizio eventualmente disposta a causa di procedimento penale conserva efficacia, se non revocata, per un periodo non superiore a cinque anni. Decorso tale termine, essa è revocata ed il dipendente è riammesso in servizio, salvo i casi nei quali, in presenza di reati che comportano l’applicazione dell’art.62, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare), l’amministrazione ritenga che la permanenza in servizio del dipendente provochi un pregiudizio alla credibilità della stessa, a causa del discredito che da tale permanenza potrebbe derivarle da parte dei cittadini e/o comunque, per ragioni di opportunità ed operatività dell’amministrazione stessa. In tal caso, può essere disposta, per i suddetti motivi, la sospensione dal servizio, che sarà sottoposta a revisione con cadenza biennale. Ove il rap- porti tra procedimento disciplinare sia stato eventualmente sospeso fino all’esito del e procedimento penale, ai sensi dell’art. 65, tale sospensione può essere prorogata, ferma restando in ogni caso l’applicabilità dell’art. 62, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare). 7. Al dipendente sospeso, sospeso dal servizio ai sensi del presente articolo, articolo sono corrisposti un'indennità un’indennità pari al 50% dello stipendio tabellaredella retribuzione base mensile di cui all’art. 52, nonché gli assegni comma 2, lett. b) del nucleo familiare e CCNL del 14.9.2000, la retribuzione individuale di anzianitàanzianità ove acquisita e gli assegni del nu- cleo familiare, ove spettanticon esclusione di ogni compenso accessorio, comunque denominato. 8. Nel caso di sentenza penale definitiva di assoluzione o di proscioglimento, pronunciata con la formula "il fatto non sussiste” o “l’imputato non lo ha commesso” oppure “", "non costituisce illecito penale" o altra formulazione analoga"l'imputato non lo ha com- messo", quanto corrisposto, durante il periodo di sospensione cautelare, a titolo di indennità, assegno a- limentare verrà conguagliato con quanto dovuto al dipendente lavoratore se fosse rimasto in servizio, escluse e- scluse le indennità o i compensi connessi comunque collegati alla presenza in servizio o servizio, agli incarichi ovve- ro a prestazioni di carattere straordinario. Ove il procedimento disciplinare riprendariprenda per altre infrazioni, ai sensi dell’art. 654, comma 28, secondo periodo (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale)periodo, il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente applicate. 9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, al dipendente precedentemente pre- cedentemente sospeso verrà viene conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio, escluse le indennità o compensi comunque collegati alla presenza in servizio, agli incarichi ovvero a pre- stazioni di carattere straordinario; dal conguaglio sono esclusi i compensi per il lavoro straordinario, quelli che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa, nonché i periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivatoriattivato e a seguito della condanna penale. 10. Resta fermo quanto previsto dall’artQuando vi sia stata sospensione cautelare del servizio a causa di procedimento penale, la stessa conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore a cinque anni. 55 quater comma Decorso tale termine la sospensione cautelare dal servizio, dipendente dal pro- cedimento penale, è revocata ed il dipendente è riammesso in servizio, salvo casi in cui, per reati che comportano l'applicazione delle sanzioni previste ai commi 7 ed 8 dell'art. 3 bis (codice disciplinare), l'ente ritenga che la permanenza in servizio del d.lgsdipendente provochi un pregiudi- zio alla credibilità dello stesso a causa del discredito che da tale permanenza potrebbe derivar- gli da parte dei cittadini e/o, comunque, per ragioni di opportunità e operatività dell'ente stes- so. n. 165/2001In tal caso, può essere disposta, per i suddetti motivi, la sospensione dal servizio, che sarà sottoposte a revisione con cadenza biennale. Il procedimento disciplinare rimane, comunque, sospeso sino all’esito del procedimento penale. 11. Qualora la sentenza definitiva di condanna preveda anche la pena accessoria della inter- dizione temporanea dai pubblici uffici, l'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari dell’ente sospende il lavoratore per la durata della stessa. 12. La presente disciplina trova applicazione alla data di sottoscrizione definitiva del CCNL. Dalla medesima data sono disapplicate le disposizioni dell'art. 27 del CCNL del 6.7.1995, come sostituito dall'art. 27 del CCNL del 22.1.2004.

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Sospensione cautelare in caso di procedimento penale. 1. Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio d’ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o, comunque, o comunque dello stato restrittivo della libertà. 2. L’amministrazione, ai sensi del presente articolo, cessato lo stato di restrizione della libertà personale, può prolungare il periodo di sospensione del dipendente, fino alla sentenza definitiva alle medesime condizioni del comma 3. 3. Il dipendente dipendente, può essere sospeso dal servizio, servizio con privazione della retribuzione, retribuzione anche nel caso in cui venga sia sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale quando sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o questa sia comunque cessataper fatti tali da comportare, qualora l’amministrazione dispongase accertati, l’applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento ai sensi dell’art. 55-ter del d. lgs. n. 165/ 200195, la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, ai sensi dell’art. 65 del presente contrattocommi 8 e 9. 34. Resta fermo l’obbligo di sospensione cautelare dal servizio per i reati indicati dall’art. 58 del dipendente in presenza dei casi previsti dagli articoli 7, comma 1, e 8 , comma 1, del d.lgsD.lgs. n. 235/2012;n.267/2000. 45. Nel caso dei delitti reati previsti all’art. 3, comma 1, della legge n. 97/200197 del 2001, trova applicazione la disciplina ivi stabilitain alternativa alla sospensione di cui al presente articolo, possono essere applicate le misure previste dallo stesso art. 3. Per i medesimi delittireati, qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, trova applicazione si applica l’art. 4, comma 1, della citata legge n. 97/200197 del 2001. 56. Nei casi indicati ai commi precedenti, precedenti si applica quanto previsto dall’articolo 55- ter del d.lgs. n. 165/2001 e dall’art. 65 del presente contratto. 6. Ove l’amministrazione proceda all’applicazione della sanzione 96 in tema di cui all’art. 62, comma 9, n. 2 (Codice disciplinare), la sospensione del dipendente disposta ai sensi del presente articolo conserva efficacia solo fino alla conclusione del procedimento disciplinare. Negli altri casi, la sospensione dal servizio eventualmente disposta a causa di procedimento penale conserva efficacia, se non revocata, per un periodo non superiore a cinque anni. Decorso tale termine, essa è revocata ed il dipendente è riammesso in servizio, salvo i casi nei quali, in presenza di reati che comportano l’applicazione dell’art.62, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare), l’amministrazione ritenga che la permanenza in servizio del dipendente provochi un pregiudizio alla credibilità della stessa, a causa del discredito che da tale permanenza potrebbe derivarle da parte dei cittadini e/o comunque, per ragioni di opportunità ed operatività dell’amministrazione stessa. In tal caso, può essere disposta, per i suddetti motivi, la sospensione dal servizio, che sarà sottoposta a revisione con cadenza biennale. Ove il rapporti tra procedimento disciplinare sia stato eventualmente sospeso fino all’esito del e procedimento penale, ai sensi dell’art. 65, tale sospensione può essere prorogata, ferma restando in ogni caso l’applicabilità dell’art. 62, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare). 7. Al dipendente sospeso, sospeso ai sensi del presente articolo, dei commi da 1 a 5 sono corrisposti un'indennità un’indennità pari al 50% dello stipendio tabellaredella retribuzione fondamentale di cui all’art. 77 del presente CCNL, nonché comma 1, nonchè gli assegni del nucleo familiare e la retribuzione individuale di anzianitàfamiliare, ove spettanti. 8. Nel caso di sentenza penale definitiva di assoluzione o di proscioglimento, pronunciata con la formula “il fatto non sussiste” o “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analogaai sensi dell’art. 92, commi 6 e 7, quanto corrisposto, durante il corrisposto nel periodo di sospensione cautelare, cautelare a titolo di indennità, verrà indennità sarà conguagliato con quanto dovuto al dipendente lavoratore se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità o i compensi connessi alla presenza in servizio per servizi speciali o a per prestazioni di carattere straordinario. Ove il procedimento giudizio disciplinare riprenda, per altre infrazioni, ai sensi dell’artdel medesimo art. 6592, comma 26, secondo periodo (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale)periodo, il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente applicate. 9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, al dipendente precedentemente sospeso verrà sarà conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio, esclusi i escluse le indennità o compensi per il lavoro servizi e funzioni speciali o per prestazioni di carattere straordinario, quelli che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa, nonché nonchè i periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato. 10. Resta fermo quanto previsto dall’artQuando vi sia stata sospensione cautelare del servizio a causa di procedimento penale, la stessa conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore a cinque anni. 55 quater comma 3 bis Decorso tale termine la sospensione cautelare è revocata di diritto e il dipendente riammesso in servizio. Il procedimento disciplinare rimane, comunque, sospeso sino all’esito del d.lgsprocedimento penale. 11. n. 165/2001I procedimenti disciplinari in corso alla data di stipulazione del presente contratto vanno portati a termine secondo le procedure vigenti alla data del loro inizio.

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Sospensione cautelare in caso di procedimento penale. 1. Il dipendente che sia personale di cui all’art. 1 del presente CCNL colpito da misura restrittiva della libertà personale o da provvedimenti giudiziari inibitori, che impediscono la prestazione lavorativa, è obbligatoriamente sospeso d'ufficio dal servizio e, ove previsto, dall’incarico conferito, con privazione della retribuzione retribuzione, per tutta la durata dello stato di detenzione o, comunque, dello stato restrittivo restrizione della libertà, salvo che l’Amministrazione non proceda direttamente ai sensi dell’art. 30, comma 9 (Codice disciplinare), e dell’art. 55-ter del D. Lgs. n. 165/2001. 2. Il dipendente personale di cui all’art. 1 del presente CCNL può essere sospeso dal servizioservizio e, ove previsto, dall’incarico conferito, con privazione della retribuzione, anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale o questa sia comunque cessata, qualora l’amministrazione dispongasecondo quanto previsto dall’art. 55- ter del D. Lgs. n. 165/2001, salvo che l’Amministrazione non proceda direttamente ai sensi dell’art. 33, comma 2 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale) e dell’art. 55-ter del d. lgsD. Lgs. n. 165/ 2001165/2001. 3. Resta fermo l’obbligo di sospensione del personale di cui all’art. 1 del presente CCNL in presenza dei casi previsti dagli articoli 7, comma 1, e 8, comma 1, del D. Lgs. n. 235/2012 e fatta salva l’applicazione dell’art. 30 (Codice disciplinare), comma 9, qualora l’Amministrazione non disponga la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, ai sensi dell’art. 65 55-ter del presente contratto. 3. Resta fermo l’obbligo di sospensione del dipendente in presenza dei casi previsti dagli articoli 7, comma 1, e 8 , comma 1, del d.lgsD. Lgs. n. 235/2012;165/2001, nonché dell’art. 33 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale). 4. Nel caso dei delitti previsti all’art. 3, comma 1, della legge Legge n. 97/200197/2001 e s.m.i., trova applicazione la disciplina ivi stabilita. Per i medesimi delitti, qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, trova applicazione l’art. 4, comma 1, della citata legge n. 97/2001. È fatta salva l’applicazione dell’art. 30, comma 9, punto B (Codice disciplinare) qualora l’Amministrazione non disponga la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, ai sensi dell’art. 55-ter del D. Lgs. n. 165/2001 nonché dell’art. 33 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale) del presente CCNL. 5. Nei casi indicati ai commi precedentiprecedenti si applica, si applica comunque, quanto previsto dall’articolo 55- dall’art. 55-ter del d.lgsD. Lgs. n. 165/2001 e dall’art. 65 del presente contratto165/2001, comma 1, ultimo periodo. 6. Ove l’amministrazione proceda l’Amministrazione intenda procedere all’applicazione della sanzione di cui all’art. 6230, comma 9, n. 2 punto B (Codice disciplinare), la sospensione del dipendente personale di cui all’art. 1 del presente CCNL disposta ai sensi del presente articolo conserva efficacia solo fino alla conclusione del procedimento disciplinare. Negli altri casi, la sospensione dal servizio eventualmente disposta a causa di procedimento penale conserva efficacia, se non revocata, per un periodo non superiore a cinque anni. Decorso tale termine, essa è revocata ed il dipendente personale di cui all’art. 1 del presente CCNL è riammesso in servizio, salvo i casi nei quali, in presenza di reati che comportano l’applicazione dell’art.62dell’art. 30, comma 9, punto 2 B (Codice disciplinare), l’amministrazione l’Amministrazione ritenga che la permanenza in servizio del dipendente personale di cui all’art. 1 del presente CCNL provochi un pregiudizio alla credibilità della stessa, stessa a causa del discredito che da tale permanenza potrebbe derivarle da parte dei cittadini e/o comunque, per ragioni di opportunità ed operatività dell’amministrazione dell’Amministrazione stessa. In tal caso, può essere disposta, per i suddetti motivi, la sospensione dal servizio, che sarà sottoposta a revisione con cadenza biennale. Ove il procedimento disciplinare sia stato eventualmente sospeso sospeso, fino all’esito del procedimento penale, ai sensi dell’art. 6555-ter del D. Lgs. n. 165/2001, tale sospensione può essere prorogata, ferma restando in ogni caso l’applicabilità la possibilità di ripresa del procedimento disciplinare per cessazione di motivi che ne avevano determinato la sospensione, ai fini dell’applicabilità dell’art. 62, comma 9, punto 2 30 (Codice disciplinare). 7. Al dipendente sospeso, personale sospeso dal servizio ai sensi del presente articolo, articolo sono corrisposti un'indennità un’indennità alimentare pari al 50% dello stipendio tabellare, nonché gli assegni del nucleo familiare e la retribuzione individuale di anzianitàanzianità e gli assegni familiari, ove spettantiqualora ne abbia titolo. 8. Nel caso di sentenza penale definitiva di assoluzione o di proscioglimento, pronunciata con la formula “il fatto non sussiste” o “l’imputato non lo ha commesso” oppure o il fatto non costituisce illecito penale” o altra formulazione analogareato”, quanto corrisposto, durante il periodo di sospensione cautelare, a titolo di indennità, assegno alimentare verrà conguagliato con quanto dovuto al dipendente personale di cui all’art. 1 del presente CCNL se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità o i compensi connessi alla presenza tenendo conto anche della retribuzione di posizione in servizio o a prestazioni di carattere straordinariogodimento all’atto della sospensione. Ove il procedimento disciplinare riprendariprenda per altre infrazioni, ai sensi dell’art. 65, comma 2, secondo periodo 33 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale), il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente applicate. 9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, quanto corrisposto al dipendente personale di cui all’art. 1 del presente CCNL precedentemente sospeso verrà viene conguagliato rispetto a quanto dovuto se fosse stato in servizio, tenendo conto anche della retribuzione di posizione in godimento all’atto della sospensione; dal conguaglio sono esclusi i compensi per il lavoro straordinario, quelli che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa, nonché i periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato. 10. Resta fermo quanto previsto dall’art. 55 quater 55-quater, comma 3 bis 3-bis, del d.lgsD. Lgs. n. 165/2001. 11. Il presente articolo sostituisce e disapplica l’art. 15 del CCNL 4/8/2010.

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Sospensione cautelare in caso di procedimento penale. 1. Il dipendente che sia dirigente colpito da misura restrittiva della libertà personale o da provvedimenti giudiziari inibitori che impediscono la prestazione lavorativa, è obbligatoriamente sospeso d'ufficio dal servizio, con sospensione dell'incarico dirigenziale conferito e privazione della retribuzione, per tutta la durata dello stato di restrizione della libertà, salvo che l'azienda non proceda direttamente ai sensi dell'art. 8 (codice disciplinare) comma 11. 2. Il dirigente può essere sospeso dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o, comunque, dello stato restrittivo della libertà. 2. Il dipendente può essere sospeso dal servizio, e con privazione della retribuzionesospensione dell'incarico, anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale penale, che non comporti la restrizione della libertà personale o questa sia comunque cessata, qualora l’amministrazione dispongasecondo quanto previsto dall'art. 55 ter del d.lgs. 165/2001, salvo che l'Azienda non proceda direttamente ai sensi dell’artdell'art. 55-ter 11, comma 2 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale) del d. lgspresente CCNL. 3. n. 165/ 2001Resta fermo l'obbligo di sospensione del dirigente in presenza dei casi già previsti dagli artt. 58, comma 1, lett. a), b), limitatamente all'art. 316 del codice penale, lett. c), d) ed e), e 59, comma 1, lett. a), limitatamente ai delitti già indicati nell'art. 58 comma 1, lett. a) e all'art. 316 del codice penale, lett. b), e c), del D. Lgs .n. 267 del 2000 e fatta salva l'applicazione dell'art. 8 (codice disciplinare), comma 11, qualora l'azienda non disponga la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, ai sensi dell’artdell'art. 65 del presente contratto. 3. Resta fermo l’obbligo di sospensione del dipendente in presenza dei casi previsti dagli articoli 7, comma 1, e 8 , comma 1, 55 ter del d.lgs. n. 235/2012;165/2001, nonché dell'art. 11 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale) del presente CCNL. 4. Nel caso dei delitti previsti all’artall'art. 3, comma 1, della legge n. 97/2001, trova applicazione la disciplina ivi stabilita. Per i medesimi delitti, qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, trova applicazione l’artl'art. 4, comma 1, della citata legge n. 97/2001. E' fatta salva l'applicazione dell'art. 8 (codice disciplinare), comma 11, punto 2, qualora l'azienda non disponga la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, ai sensi dell'art. 55 ter del d.lgs. 165/2001 nonché dell'art. 11 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale) del presente CCNL. 5. Nei casi indicati ai commi precedentiprecedenti si applica, si applica comunque, quanto previsto dall’articolo 55- dall'art. 55 ter del d.lgs. n. 165/2001 e dall’art. 65 del presente contratto165/2001, comma 1, ultimo periodo. 6. Ove l’amministrazione proceda all’applicazione l'azienda intenda procedere all'applicazione della sanzione di cui all’artall'art. 628 (codice disciplinare), comma 911, n. 2 (Codice disciplinare)punto 2, la sospensione del dipendente dirigente disposta ai sensi del presente articolo conserva efficacia solo fino alla conclusione del procedimento disciplinare. Negli altri casi, la sospensione dal servizio eventualmente disposta a causa di procedimento penale conserva efficacia, se non revocata, per un periodo non superiore a cinque anni. Decorso tale termine, essa è revocata ed il dipendente dirigente è riammesso in servizio, salvo i casi nei quali, in presenza di reati che comportano l’applicazione dell’art.62, l'applicazione dell'art. 8 (codice disciplinare) comma 911, punto 2 (Codice disciplinare)2, l’amministrazione l'azienda ritenga che la permanenza in servizio del dipendente dirigente provochi un pregiudizio alla credibilità della stessa, stessa a causa del discredito che da tale permanenza potrebbe derivarle da parte dei cittadini e/o comunque, per ragioni di opportunità ed operatività dell’amministrazione dell'amministrazione stessa. In tal caso, può essere disposta, per i suddetti motivi, la sospensione dal servizio, che sarà sottoposta a revisione con cadenza biennale. Ove il procedimento disciplinare sia stato eventualmente sospeso sospeso, fino all’esito all'esito del procedimento penale, ai sensi dell’artdell'art. 6555 ter del d.lgs. 165/2001, tale sospensione può essere prorogata, ferma restando in ogni caso l’applicabilità dell’artla possibilità di ripresa del procedimento disciplinare per cessazione di motivi che ne avevano determinato la sospensione, ai fini dell'applicabilità dell'art. 62, comma 9, punto 2 8 (Codice codice disciplinare). 7. Al dipendente sospeso, dirigente sospeso dal servizio ai sensi del presente articolo, articolo sono corrisposti un'indennità alimentare pari al 50% dello stipendio tabellare, nonché gli assegni del nucleo familiare e la retribuzione individuale di anzianitàanzianità o il maturato economico annuo, ove spettantispettante, e gli eventuali assegni familiari, qualora ne abbiano titolo. 8. Nel caso di sentenza penale definitiva di assoluzione o di proscioglimentoassoluzione, pronunciata con la formula “il fatto non sussiste” o “l’imputato l'imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analoga, quanto corrisposto, durante il periodo di sospensione cautelare, a titolo di indennità, assegno alimentare verrà conguagliato con quanto dovuto al dipendente dirigente se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità o i compensi connessi alla presenza tenendo conto anche della retribuzione di posizione in servizio o a prestazioni di carattere straordinariogodimento all'atto della sospensione. Ove il procedimento disciplinare riprendariprenda per altre infrazioni, ai sensi dell’artdell'art. 6511, comma 2, secondo periodo (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale), ) il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente applicate. 9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, quanto corrisposto al dipendente dirigente precedentemente sospeso verrà viene conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio, tenendo conto anche della retribuzione di posizione in godimento all'atto della sospensione; dal conguaglio sono esclusi i compensi per il lavoro straordinario, quelli che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa, nonché i periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato. 10. Resta fermo quanto previsto dall’art. 55 quater comma 3 bis del d.lgs. n. 165/2001.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Sospensione cautelare in caso di procedimento penale. 1. Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio d’ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o, comunque, o comunque dello stato restrittivo della libertà. 2. L’Amministrazione, ai sensi del presente articolo, cessato lo stato di restrizione della libertà personale, può prolungare il periodo di sospensione del dipendente, fino alla sentenza definitiva alle medesime condizioni del comma 3. 3. Il dipendente dipendente, può essere sospeso dal servizio, servizio con privazione della retribuzione, retribuzione anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale quando sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o questa sia comunque cessataper fatti tali da comportare, qualora l’amministrazione dispongase ac- certati, l’applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento ai sensi dell’art. 55-ter del d. lgs. n. 165/ 200168, la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, ai sensi dell’art. 65 del presente contrattocommi 7 e 8. 34. Resta fermo l’obbligo di sospensione del dipendente in presenza dei casi previsti dagli articoli 7per i delitti indicati nell’art. 1, comma 1, e 8 lettere a), comma 1b), limitatamente all’art. 316 del d.lgs. n. 235/2012;codice penale. 45. Nel caso dei delitti previsti all’art. 3, comma 1, della legge n. 97/200197 del 2001, trova applicazione la disciplina ivi stabilitain alternativa alla sospensione di cui al presente articolo, possono essere applicate le misure previste dallo stesso art. 3. Per i medesimi delittireati, qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, trova applicazione si applica l’art. 4, comma 1, della citata legge n. 97/200197 del 2001. 56. Nei casi indicati ai commi precedenti, precedenti si applica quanto previsto dall’articolo 55- ter del d.lgs. n. 165/2001 e dall’art. 65 del presente contratto. 6. Ove l’amministrazione proceda all’applicazione della sanzione 66 in tema di cui all’art. 62, comma 9, n. 2 (Codice disciplinare), la sospensione del dipendente disposta ai sensi del presente articolo conserva efficacia solo fino alla conclusione del procedimento disciplinare. Negli altri casi, la sospensione dal servizio eventualmente disposta a causa di procedimento penale conserva efficacia, se non revocata, per un periodo non superiore a cinque anni. Decorso tale termine, essa è revocata ed il dipendente è riammesso in servizio, salvo i casi nei quali, in presenza di reati che comportano l’applicazione dell’art.62, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare), l’amministrazione ritenga che la permanenza in servizio del dipendente provochi un pregiudizio alla credibilità della stessa, a causa del discredito che da tale permanenza potrebbe derivarle da parte dei cittadini e/o comunque, per ragioni di opportunità ed operatività dell’amministrazione stessa. In tal caso, può essere disposta, per i suddetti motivi, la sospensione dal servizio, che sarà sottoposta a revisione con cadenza biennale. Ove il procedimento rapporti tra pro- cedimento disciplinare sia stato eventualmente sospeso fino all’esito del e procedimento penale, ai sensi dell’art. 65, tale sospensione può essere prorogata, ferma restando in ogni caso l’applicabilità dell’art. 62, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare). 7. Al dipendente sospeso, sospeso ai sensi del presente articolo, dei commi da 1 a 3 sono corrisposti un'indennità un’indennità pari al 50% dello stipendio tabellaredella retri- buzione indicata all’art. 81, comma 2, lettera A, nonché gli assegni del nucleo familiare e la retribuzione individuale di anzianitàfamiliare, ove spettanti. 8. Nel caso di sentenza penale definitiva di assoluzione o di proscioglimento, pronunciata con la formula “il fatto non sussiste” o “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analoga, proscioglimento quanto corrisposto, durante il corrisposto nel periodo di sospensione cautelare, so- spensione cautelare a titolo di indennità, indennità verrà conguagliato con quanto dovuto al dipendente lavoratore se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità o i compensi connessi alla presenza in servizio per servizi speciali o a per prestazioni di carattere straordinario. Ove il procedimento giu- dizio disciplinare riprenda, ai sensi dell’art. 65, comma 2, secondo periodo (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale)riprenda per altre infrazioni, il conguaglio dovrà tener tenere conto delle sanzioni eventualmente applicateap- plicate. 9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo que- sto si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, al dipendente precedentemente sospeso verrà conguagliato con- guagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio, esclusi i escluse le indennità o compensi per il lavoro straordinario, quelli che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa, servizi e funzioni speciali o per prestazioni di carattere straordinario nonché i periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato. 10. Resta fermo quanto previsto dall’artQuando vi sia stata sospensione cautelare dal servizio a causa di procedimento penale, la stessa conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore a cinque anni. 55 quater comma 3 bis Decorso tale termine la sospensione cautelare è revocata di diritto e il dipendente riammesso in servizio. Il procedimento disciplinare rimane, comunque, sospeso sino all’esito del d.lgs. n. 165/2001procedimento penale.

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Samples: Contratto Collettivo Regionale Di Lavoro

Sospensione cautelare in caso di procedimento penale. 1. Il dipendente che sia dirigente colpito da misura restrittiva della libertà personale è obbligatoriamente sospeso d'ufficio dal servizio, con sospensione dell’incarico dirigenziale conferito e privazione della retribuzione, per tutta la durata dello stato di restrizione della libertà, salvo che l’Ente non proceda direttamente ai sensi dell’art. 7, comma 9, n.2. 2. Il dirigente può essere sospeso dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o, comunque, dello stato restrittivo della libertà. 2. Il dipendente può essere sospeso dal servizio, e con privazione della retribuzione, sospensione dell’incarico anche nel caso in cui venga sia sottoposto a procedimento penale che penale, anche se non comporti la restrizione della libertà personale o questa sia comunque cessata, qualora l’amministrazione l’Ente disponga, ai sensi dell’art. 55dell’art.55-ter del d. lgs. n. 165/ D.Lgs.n.165 del 2001, la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, ai sensi dell’art. 65 del presente contratto10. 3. Resta fermo l’obbligo l'obbligo di sospensione del dipendente dirigente in presenza dei casi già previsti dagli articoli 7artt. 58, comma 1, lett. a), b), limitatamente all'art. 316 del codice penale, lett. c), d) ed e), e 8 59, comma 1, lett. a), limitatamente ai delitti già indicati nell'art. 58 comma 1, lett. a) e all'art. 316 del d.lgscodice penale, lett. n. 235/2012;b), e c), del D. Lgs .n. 267 del 2000. E’fatta salva l’applicazione dell’art. 7, comma 9, n.2, qualora l’Ente non disponga, ai sensi dell’art.55-ter del D.Lgs.n.165 del 2001, la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, ai sensi dell’art. 10. 4. Nel caso dei delitti previsti all’art. 3, comma 1, della legge n. 97/200197 del 2001, trova applicazione la disciplina ivi stabilita. Per i medesimi delitti, qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, trova applicazione l’art. 4, comma 1, della citata legge n. 97/2001.97 del 2001. Resta ferma, in ogni caso, l’applicabilità dell’art. 7, comma 9, n.2, qualora l’Ente non disponga la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, ai sensi dell’art. 10 5. Nei casi indicati ai commi precedenti, precedenti si applica comunque quanto previsto dall’articolo 55- ter del d.lgs. n. 165/2001 e dall’art. 65 del presente contratto10 in tema di rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale. 6. Ove l’amministrazione l’Ente proceda all’applicazione della sanzione di cui all’art. 627, comma 9, n. 2 (Codice disciplinare)n.2, la sospensione del dipendente dirigente disposta ai sensi del presente articolo conserva efficacia solo fino alla conclusione del procedimento disciplinare. Negli altri casi, la sospensione dal servizio eventualmente disposta a causa di procedimento penale conserva efficacia, se non revocata, per un periodo non superiore a cinque anni. Decorso tale termine, essa è revocata ed il dipendente dirigente è riammesso in servizio, salvo i casi nei quali, in presenza di reati che comportano l’applicazione dell’art.62dell’art. 7, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare)n. 2, l’amministrazione l’Ente ritenga che la permanenza in servizio del dipendente dirigente provochi un pregiudizio alla credibilità della stessa, stessa a causa del discredito che da tale permanenza potrebbe derivarle da parte dei cittadini e/o comunque, per ragioni di opportunità ed operatività dell’amministrazione dell’Ente stessa. In tal caso, può essere disposta, per i suddetti motivi, la sospensione dal servizio, che sarà sottoposta a revisione con cadenza biennale. Ove il procedimento disciplinare sia stato eventualmente sospeso fino all’esito del procedimento penale, ai sensi dell’art. 6510, tale sospensione può essere prorogata, ferma restando in ogni caso l’applicabilità dell’art. 62dell’art.7, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare)n.2. 7. Al dipendente sospeso, dirigente sospeso dal servizio ai sensi del presente articolo, articolo sono corrisposti un'indennità un’indennità alimentare pari al 50% dello stipendio tabellare, nonché gli assegni del nucleo familiare e la retribuzione individuale di anzianitàanzianità o il maturato economico annuo, ove spettantispettante, e gli eventuali assegni familiari, qualora ne abbiano titolo. 8. Nel caso di sentenza penale definitiva di assoluzione o di proscioglimentoassoluzione, pronunciata con la formula “il fatto non sussiste” o “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analoga, quanto corrisposto, durante il periodo di sospensione cautelare, a titolo di indennità, assegno alimentare verrà conguagliato con quanto dovuto al dipendente dirigente se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità o i compensi connessi alla presenza tenendo conto anche della retribuzione di posizione in servizio o a prestazioni di carattere straordinariogodimento all'atto della sospensione. Ove il procedimento disciplinare riprendariprenda per altre infrazioni, ai sensi dell’art. 6510, comma 2, secondo periodo (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale)periodo, il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente applicate. 9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, quanto corrisposto al dipendente dirigente precedentemente sospeso verrà viene conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio, tenendo conto anche della retribuzione di posizione in godimento all’atto della sospensione; dal conguaglio sono esclusi i compensi per il lavoro straordinario, quelli che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa, nonché i periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato. 10. Resta fermo quanto previsto dall’artArt. 55 quater comma 3 bis del d.lgs. n. 165/2001.10‌

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Sospensione cautelare in caso di procedimento penale. 1. Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o, comunque, dello stato restrittivo della libertà. 2. Il dipendente può essere sospeso dal servizio, con privazione della retribuzione, anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale o questa sia comunque cessata, qualora l’amministrazione l’Azienda o Ente disponga, ai sensi dell’art. 55-ter del d. lgsD.Lgs. n. 165/ 165 del 2001, la sospensione del procedimento disciplinare fino al a termine di quello penale, ai sensi dell’art. 65 del presente contratto68 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale). 3. Resta fermo l’obbligo di sospensione del dipendente in presenza dei casi previsti dagli articoli 7, comma 1, e 8 , comma 1, del d.lgsD.Lgs. n. 235/2012;. 4. Nel caso dei di rinvio a giudizio per i delitti previsti all’art. 3, comma 1, della legge n. 97/2001, trova applicazione la disciplina ivi stabilita. Per i medesimi delitti, qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, trova applicazione l’art. 4, comma 1, della citata legge n. 97/200197 del 2001. 5. Nei casi indicati ai commi precedenti, si applica quanto previsto dall’articolo 55- dall’art.55-ter del d.lgs. n. 165/2001 D.Lgs.165/2001 e dall’art. 65 del presente contratto69 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale). 6. Ove l’amministrazione l’Azienda o Ente proceda all’applicazione della sanzione di cui all’art. 6266, comma 9, n. 2 (Codice disciplinare), la sospensione del dipendente disposta ai sensi del presente articolo conserva efficacia solo fino alla conclusione del procedimento disciplinare. Negli altri casi, la sospensione dal servizio eventualmente disposta a causa di procedimento penale conserva efficacia, se non revocata, per un periodo non superiore a cinque anni. Decorso tale termine, essa è revocata ed il dipendente è riammesso in servizio, salvo i casi nei quali, in presenza di reati che comportano l’applicazione dell’art.62dell’art.66, comma 9, punto 2 n.2 (Codice disciplinare), l’amministrazione l’Azienda o Ente ritenga che la permanenza in servizio del dipendente provochi un pregiudizio alla credibilità della stessa, stessa a causa del discredito che da tale permanenza potrebbe derivarle da parte dei cittadini e/o comunque, per ragioni di opportunità ed operatività dell’amministrazione stessadell’Azienda o Ente stesso. In tal caso, può essere disposta, per i suddetti motivi, la sospensione dal servizio, che sarà sottoposta a revisione con cadenza biennale. Ove il procedimento disciplinare sia stato eventualmente sospeso fino all’esito del procedimento penale, ai sensi dell’art. 65dell’art.69 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale), tale sospensione può essere prorogata, ferma restando in ogni caso l’applicabilità dell’art. 62dell’art.66, comma 9, punto 2 (Codice n. 2(Codice disciplinare). 7. Al dipendente sospeso, ai sensi del presente articolo, sono corrisposti un'indennità pari al 50% dello stipendio tabellare, nonché gli assegni del nucleo familiare e la retribuzione individuale di anzianità, ove spettanti. 8. Nel caso di sentenza penale definitiva di assoluzione o di proscioglimento, pronunciata con la formula “il fatto non sussiste” o “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analoga, analoga quanto corrisposto, durante il periodo di sospensione cautelare, a titolo di indennità, indennità verrà conguagliato con quanto dovuto al dipendente se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità o i compensi connessi alla presenza in servizio o a prestazioni di carattere straordinario. Ove il procedimento disciplinare riprenda, ai sensi dell’art. 6569, comma 2, secondo periodo (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale), il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente applicate. 9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, al dipendente precedentemente sospeso verrà conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio, esclusi i compensi per il lavoro straordinario, quelli che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa, nonché i periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato. 10. Resta fermo quanto previsto dall’art. 55 dall’art.55 quater comma 3 bis del d.lgsD.Lgs. n. 165/2001n.165/2001.

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Sospensione cautelare in caso di procedimento penale. 1. Il dipendente che sia dirigente colpito da misura restrittiva della libertà personale è obbligatoriamente sospeso d'ufficio dal servizio, con sospensione dell’incarico dirigenziale conferito e privazione della retribuzione, per tutta la durata dello stato di restrizione della libertà, salva la facoltà dell’amministrazione di procedere direttamente ai sensi dell’art. 17, comma 10. 2. Il dirigente può essere sospeso dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o, comunque, dello stato restrittivo della libertà. 2. Il dipendente può essere sospeso dal servizio, e con privazione della retribuzione, sospensione dall’incarico anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale o questa sia comunque cessata, qualora l’amministrazione disponga, ai sensi dell’art. 55-ter ter, comma 1, del d. lgs. n. 165/ 2001165/2001, la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, ai sensi dell’art. 65 del presente contratto. 3. Resta fermo l’obbligo l'obbligo di sospensione del dipendente dirigente in presenza dei casi già previsti dagli articoli 7artt. 58, comma 1, lett. a) e 8 b), limitatamente all'art. 316 del codice penale, lett. c), d) ed e), e 59, comma 1, lett. a), limitatamente ai delitti già indicati nell'art. 58 comma 1, lett. a) e all'art. 316 del codice penale, lett. b), e c), del d. lgs. n. 267/2000. E’ fatta salva l’applicazione dell’art. 16, comma 10, qualora l’amministrazione non disponga, ai sensi dell’art. 55-ter, comma 1, del d.lgsd. lgs. n. 235/2012;165/2001, la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale. 4. Nel caso dei delitti previsti all’art. 3, comma 1, della legge n. 97/2001, trova applicazione la disciplina ivi stabilita. Per i medesimi delitti, qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, trova applicazione l’art. 4, comma 1, della citata legge n. 97/2001. Resta ferma, in ogni caso, l’applicabilità dell’art. 16, comma 10, qualora l’amministrazione non disponga la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale. 5. Nei casi indicati ai commi precedenti, precedenti si applica comunque quanto previsto dall’articolo 55- ter del d.lgs. n. 165/2001 e dall’art. 65 del presente contratto19 in tema di rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale. 6. Ove l’amministrazione proceda all’applicazione della sanzione di cui all’art. 6216, comma 9, n. 2 (Codice disciplinare)10, la sospensione del dipendente dirigente disposta ai sensi del presente articolo conserva efficacia solo fino alla conclusione del procedimento disciplinare. Negli altri casi, la sospensione dal servizio eventualmente disposta a causa di procedimento penale conserva efficacia, se non revocata, per un periodo non superiore a cinque anni. Decorso tale termine, essa è revocata di diritto ed il dipendente dirigente è riammesso in servizio, salvo i casi nei quali, in presenza di reati che comportano l’applicazione dell’art.62dell’art. 16, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare)10, l’amministrazione ritenga che la permanenza in servizio del dipendente dirigente provochi un pregiudizio alla credibilità all’immagine della stessa, stessa a causa del discredito che da tale permanenza potrebbe derivarle da parte dei cittadini presso gli utenti e/o comunque, per ragioni di opportunità ed operatività dell’amministrazione stessa. In tal caso, può essere disposta, per i suddetti motivi, la sospensione dal servizio, che sarà sottoposta a revisione i cui presupposti devono essere valutati con cadenza biennale. Ove il procedimento disciplinare sia stato eventualmente sospeso sospeso, fino all’esito del procedimento penale, ai sensi dell’art. 6519, tale sospensione può essere prorogata, ferma restando in ogni caso l’applicabilità dell’art. 6216, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare)10. 7. Al dipendente sospeso, dirigente sospeso dal servizio ai sensi del presente articolo, articolo sono corrisposti un'indennità un’indennità alimentare pari al 50% dello stipendio tabellare, nonché gli assegni del nucleo familiare e la retribuzione individuale di anzianitàanzianità o il maturato economico annuo, ove spettantispettante e gli eventuali assegni familiari, qualora ne abbia titolo. 8. Nel caso di sentenza penale definitiva di assoluzione o di proscioglimentoassoluzione, pronunciata con la formula “il fatto non sussiste” o “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analogacommesso il fatto”, quanto corrisposto, corrisposto durante il periodo di sospensione cautelare, a titolo di indennitàassegno alimentare, verrà conguagliato con quanto dovuto al dipendente dirigente se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità o i compensi connessi alla presenza tenendo conto anche della retribuzione di posizione in servizio o a prestazioni di carattere straordinariogodimento all'atto della sospensione. Ove il procedimento disciplinare riprendariprenda per altre infrazioni, ai sensi dell’art. 6519, comma 2, secondo periodo (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale)periodo, il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente applicate. 9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, quanto corrisposto al dipendente dirigente precedentemente sospeso verrà viene conguagliato con quanto dovuto se fosse stato in servizio, tenendo conto anche della retribuzione di posizione in godimento all’atto della sospensione; dal conguaglio sono esclusi i compensi per il lavoro straordinario, quelli che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa, nonché i periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato. 10. Resta fermo quanto previsto dall’art. 55 quater comma 3 bis del d.lgs. n. 165/2001.

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Sospensione cautelare in caso di procedimento penale. 1. Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o, comunque, o comunque dello stato restrittivo della libertà. 2. L'Amministrazione, ai sensi del presente articolo, cessato lo stato di restrizione della libertà personale, può prolungare il periodo di sospensione del dipendente, fino alla sentenza definitiva alle medesime condizioni del comma 3. 3. Il dipendente dipendente, può essere sospeso dal servizio, servizio con privazione della retribuzione, retribuzione anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale quando sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o questa sia comunque cessataper fatti tali da comportare, qualora l’amministrazione dispongase accertati, l'applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento ai sensi dell’artdell'art. 55-ter del d. lgs. n. 165/ 200168, la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, ai sensi dell’art. 65 del presente contrattocommi 7 e 8. 34. Resta fermo l’obbligo l'obbligo di sospensione del dipendente in presenza dei casi previsti dagli articoli 7per i delitti indicati nell'art. 1, comma 1, e 8 lettere a), comma 1b) limitatamente all’art. 316 del codice penale, del d.lgs. lettere c), ed e) della legge 18 gennaio 1992 n. 235/2012;16. 45. Nel caso dei delitti previsti all’artall'art. 3, comma 1, della legge n. 97/200197 del 2001, trova applicazione la disciplina ivi stabilitain alternativa alla sospensione di cui al presente articolo, possono essere applicate le misure previste dallo stesso art. 3. Per i medesimi delittireati, qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, trova applicazione l’artsi applica l'art. 4, 4 comma 1, 1 della citata legge n. 97/200197 del 2001. 56. Nei casi indicati ai commi precedenti, precedenti si applica quanto previsto dall’articolo 55- ter del d.lgsdall'art. n. 165/2001 e dall’art. 65 del presente contratto. 6. Ove l’amministrazione proceda all’applicazione della sanzione 66 in tema di cui all’art. 62, comma 9, n. 2 (Codice disciplinare), la sospensione del dipendente disposta ai sensi del presente articolo conserva efficacia solo fino alla conclusione del procedimento disciplinare. Negli altri casi, la sospensione dal servizio eventualmente disposta a causa di procedimento penale conserva efficacia, se non revocata, per un periodo non superiore a cinque anni. Decorso tale termine, essa è revocata ed il dipendente è riammesso in servizio, salvo i casi nei quali, in presenza di reati che comportano l’applicazione dell’art.62, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare), l’amministrazione ritenga che la permanenza in servizio del dipendente provochi un pregiudizio alla credibilità della stessa, a causa del discredito che da tale permanenza potrebbe derivarle da parte dei cittadini e/o comunque, per ragioni di opportunità ed operatività dell’amministrazione stessa. In tal caso, può essere disposta, per i suddetti motivi, la sospensione dal servizio, che sarà sottoposta a revisione con cadenza biennale. Ove il rapporti tra procedimento disciplinare sia stato eventualmente sospeso fino all’esito del e procedimento penale, ai sensi dell’art. 65, tale sospensione può essere prorogata, ferma restando in ogni caso l’applicabilità dell’art. 62, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare). 7. Al dipendente sospeso, sospeso ai sensi del presente articolo, dei commi da 1 a 3 sono corrisposti un'indennità pari al 50% dello stipendio tabellaredella retribuzione indicata all'art. 81, comma 2, lettera A, nonché gli assegni del nucleo familiare e la retribuzione individuale di anzianitàfamiliare, ove spettanti. 8. Nel caso di sentenza penale definitiva di assoluzione o di proscioglimento, pronunciata con la formula “il fatto non sussiste” o “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analoga, proscioglimento quanto corrisposto, durante il corrisposto nel periodo di sospensione cautelare, cautelare a titolo di indennità, indennità verrà conguagliato con quanto dovuto al dipendente lavoratore se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità o i compensi connessi alla presenza in servizio per servizi speciali o a per prestazioni di carattere straordinario. Ove il procedimento giudizio disciplinare riprenda, ai sensi dell’art. 65, comma 2, secondo periodo (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale)riprenda per altre infrazioni, il conguaglio dovrà tener tenere conto delle sanzioni eventualmente applicate. 9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, al dipendente precedentemente sospeso verrà conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio, esclusi i escluse le indennità o compensi per il lavoro straordinario, quelli che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa, servizi e funzioni speciali o per prestazioni di carattere straordinario nonché i periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato. 10. Resta fermo quanto previsto dall’artQuando vi sia stata sospensione cautelare dal servizio a causa di procedimento penale, la stessa conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore a cinque anni. 55 quater comma 3 bis Decorso tale termine la sospensione cautelare è revocata di diritto e il dipendente riammesso in servizio. Il procedimento disciplinare rimane, comunque, sospeso sino all'esito del d.lgs. n. 165/2001procedimento penale.

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Sospensione cautelare in caso di procedimento penale. 1. Il dipendente che sia personale di cui all’art. 1 del presente CCNL colpito da misura restrittiva della libertà personale o da provvedimenti giudiziari inibitori, che impediscono la prestazione lavorativa, è obbligatoriamente sospeso d'ufficio dal servizio e, ove previsto, dall’incarico conferito, con privazione della retribuzione retribuzione, per tutta la durata dello stato di detenzione restrizione della libertà, salvo che l’amministrazione o, comunqueper i segretari, dello stato restrittivo della libertàil Ministero dell’Interno, non proceda direttamente ai sensi dell’art…., comma 9 (Codice disciplinare), e dell’art. 55-ter del d. lgs. n.165/2001. 2. Il dipendente personale di cui all’art. 1 del presente CCNL può essere sospeso dal servizioservizio e, ove previsto, dall’incarico conferito, con privazione della retribuzione, anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale penale, che non comporti la restrizione della libertà personale o questa sia comunque cessata, qualora l’amministrazione dispongasecondo quanto previsto dall’art. 55- ter del d. lgs. n. 165/2001, salvo che l’Amministrazione o, per i segretari, il Ministero dell’Interno non proceda direttamente ai sensi dell’art…, comma 2 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale) e dell’art. 55-ter del d. lgs. n. 165/ 2001165/2001. 3. Resta fermo l’obbligo di sospensione del personale di cui all’art. 1 del presente CCNL in presenza dei casi previsti dagli articoli 7, comma 1, e 8, comma 1, del d. lgs. n. 235/2012 e fatta salva l’applicazione dell’art. (Codice disciplinare), comma 9, qualora l’amministrazione o, per i segretari, il Ministero dell’Interno non disponga la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, ai sensi dell’art. 65 55-ter del presente contratto. 3. Resta fermo l’obbligo di sospensione del dipendente in presenza dei casi previsti dagli articoli 7, comma 1, e 8 , comma 1, del d.lgsd. lgs. n. 235/2012;165/2001, nonché dell’art. … (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale). 4. Nel caso dei delitti previsti all’art. 3, comma 1, della legge n. 97/2001, trova applicazione la disciplina ivi stabilita. Per i medesimi delitti, qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, trova applicazione l’art. 4, comma 1, della citata legge n. 97/2001. E’ fatta salva l’applicazione dell’art…, comma 9, punto B, (Codice disciplinare) qualora l’Amministrazione o, per i segretari, il Ministero dell’Interno non disponga la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, ai sensi dell’art. 55-ter del d. lgs. n. 165/2001 nonché dell’art…. (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale) del presente CCNL. 5. Nei casi indicati ai commi precedentiprecedenti si applica, si applica comunque, quanto previsto dall’articolo 55- dall’art. 55 ter del d.lgsd. lgs. n. 165/2001 e dall’art. 65 del presente contratto165/2001, comma 1, ultimo periodo. 6. Ove l’amministrazione proceda l’Amministrazione o, per i segretari, il Ministero dell’Interno intenda procedere all’applicazione della sanzione di cui all’art. 62, comma 9, n. 2 punto B, (Codice disciplinare), la sospensione del dipendente personale di cui all’art. 1 del presente CCNL disposta ai sensi del presente articolo conserva efficacia solo fino alla conclusione del procedimento disciplinare. Negli altri casi, la sospensione dal servizio eventualmente disposta a causa di procedimento penale conserva efficacia, se non revocata, per un periodo non superiore a cinque anni. Decorso tale termine, essa è revocata ed il dipendente personale di cui all’art. 1 del presente CCNL è riammesso in servizio, salvo i casi nei quali, in presenza di reati che comportano l’applicazione dell’art.62, dell’art.. comma 9, punto 2 B (Codice disciplinare), l’amministrazione o, per i segretari, il Ministero dell’Interno ritenga che la permanenza in servizio del dipendente personale di cui all’art. 1 del presente CCNL provochi un pregiudizio alla credibilità della stessadell’amministrazione o di quelle che si avvalgono dei segretari collocati in disponibilità, ai sensi rispettivamente dell’art. 7, comma 1 e dell’art. 19, comma 5, del DPR n. 465/1997, a causa del discredito che da tale permanenza potrebbe derivarle derivare alle stesse da parte dei cittadini e/o comunque, per ragioni di opportunità ed operatività dell’amministrazione stessastessa o del Ministero dell’Interno. In tal caso, può essere disposta, per i suddetti motivi, la sospensione dal servizio, che sarà sottoposta a revisione con cadenza biennale. Ove il procedimento disciplinare sia stato eventualmente sospeso sospeso, fino all’esito del procedimento penale, ai sensi dell’art. 6555-ter del d. lgs. n. 165/2001, tale sospensione può essere prorogata, ferma restando in ogni caso l’applicabilità la possibilità di ripresa del procedimento disciplinare per cessazione di motivi che ne avevano determinato la sospensione, ai fini dell’applicabilità dell’art. 62, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare). 7. Al dipendente sospeso, personale sospeso dal servizio ai sensi del presente articolo, articolo sono corrisposti un'indennità un’indennità alimentare pari al 50% dello stipendio tabellare, nonché gli assegni del nucleo familiare e la retribuzione individuale di anzianitàanzianità e gli assegni familiari, ove spettantiqualora ne abbia titolo. 8. Nel caso di sentenza penale definitiva di assoluzione o di proscioglimentoproscioglimento , pronunciata con la formula “il fatto non sussiste” o “l’imputato non lo ha commesso” oppure o il fatto non costituisce illecito penale” o altra formulazione analogareato”, quanto corrisposto, durante il periodo di sospensione cautelare, a titolo di indennità, assegno alimentare verrà conguagliato con quanto dovuto al dipendente personale di cui all’art. 1 del presente CCNL se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità o tenendo conto anche della retribuzione di posizione in godimento all’atto della sospensione, con esclusione, per i segretari, dei compensi connessi collegati alla presenza in titolarità della sede ed alla attività di servizio o a prestazioni di carattere straordinarioeffettivamente prestata. Ove il procedimento disciplinare riprendariprenda per altre infrazioni, ai sensi dell’art. 6537, comma 2, secondo periodo (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale), ) il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente applicate. 9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, quanto corrisposto al dipendente personale di cui all’art. 1 del presente CCNL precedentemente sospeso verrà viene conguagliato rispetto a quanto dovuto se fosse stato in servizio, tenendo conto anche della retribuzione di posizione in godimento all’atto della sospensione e con esclusione, per i segretari, dei compensi collegati alla titolarità della sede ed alla attività di servizio effettivamente prestata; dal conguaglio sono esclusi i compensi per il lavoro straordinario, quelli che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa, nonché i periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivatoriattivato nonché, per i segretari, le indennità o i compensi connessi ad incarichi o a funzioni speciali o di carattere straordinario. 10. Resta fermo quanto previsto dall’art. 55 quater 55-quater, comma 3 bis 3-bis, del d.lgsd. lgs. n. 165/2001.

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Sospensione cautelare in caso di procedimento penale. 1. Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o, comunque, dello stato restrittivo della libertà. 2. Il dipendente può essere sospeso dal servizio, con privazione della retribuzione, anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale o questa sia comunque cessata, qualora l’amministrazione disponga, ai sensi dell’art. 55-ter del d. lgsd.lgs. n. 165/ 2001165/2001, la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, ai sensi dell’art. 65 del presente contratto16 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale). 3. Resta fermo l’obbligo di sospensione del dipendente in presenza dei casi già previsti dagli articoli 7, comma 1, e 8 8, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 235/2012;. 4. Nel caso dei delitti previsti all’art. 3, comma 1, della legge n. 97/2001, trova applicazione la disciplina ivi stabilita. Per i medesimi delitti, qualora intervenga la condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, trova applicazione l’art. 4, comma 1, della citata legge n. 97/2001. 5. Nei casi indicati ai commi precedenti, si applica quanto previsto dall’articolo 55- ter del d.lgs. n. 165/2001 e dall’art. 65 del presente contratto16 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale). 6. Ove l’amministrazione proceda all’applicazione della sanzione di cui all’art. 6213, comma 9, n. punto 2 (Codice disciplinare), la sospensione del dipendente disposta ai sensi del presente articolo conserva efficacia solo fino alla conclusione del procedimento disciplinare. Negli altri casi, la sospensione dal servizio eventualmente disposta a causa di procedimento penale conserva efficacia, se non revocata, per un periodo non superiore a cinque anni. Decorso tale termine, essa è revocata ed il dipendente è riammesso in servizio, salvo i casi nei quali, in presenza di reati che comportano l’applicazione dell’art.62dell’art. 13, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare), l’amministrazione ritenga che la permanenza in servizio del dipendente provochi un pregiudizio alla credibilità della stessa, a causa del discredito che da tale permanenza potrebbe derivarle da parte dei cittadini e/o comunque, per ragioni di opportunità ed operatività dell’amministrazione stessa. In tal caso, può essere disposta, per i suddetti motivi, la sospensione dal servizio, che sarà sottoposta a revisione con cadenza biennale. Ove il procedimento disciplinare sia stato eventualmente sospeso fino all’esito del procedimento penale, ai sensi dell’art. 6516 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale), tale sospensione può essere prorogata, ferma restando in ogni caso l’applicabilità dell’art. 6213, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare). 7. Al dipendente sospeso, ai sensi del presente articolo, sono corrisposti un'indennità pari al 50% dello stipendio tabellare, nonché gli assegni del nucleo familiare e la retribuzione individuale di anzianità, ove spettanti. 8. Nel caso di sentenza penale definitiva di assoluzione o di proscioglimento, pronunciata con la formula “il fatto non sussiste” o “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analoga, quanto corrisposto, corrisposto durante il periodo di sospensione cautelare, a titolo di indennità, verrà conguagliato con quanto dovuto al dipendente se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità o i compensi connessi alla presenza in servizio o a prestazioni di carattere straordinario. Ove il procedimento disciplinare riprenda, ai sensi dell’art. 6516, comma 2, secondo periodo (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale), il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente applicate. 9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, al dipendente precedentemente sospeso verrà conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio, esclusi i compensi per il lavoro straordinario, quelli che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa, nonché i periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato. 10. Resta fermo quanto previsto dall’art. 55 quater 55-quater, comma 3 bis 3-bis, del d.lgs. n. 165/2001165 del 2001.

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Sospensione cautelare in caso di procedimento penale. 1. Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o, comunque, dello stato restrittivo della libertà. 2. Il dipendente può essere sospeso dal servizio, con privazione della retribuzione, anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale o questa sia comunque cessata, qualora l’amministrazione disponga, ai sensi dell’art. 55-ter del d. D. lgs. n. 165/ 2001165/2001, la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, ai sensi dell’art. 65 62 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale) del presente contratto. 3. Resta fermo l’obbligo di sospensione del dipendente in presenza dei casi previsti dagli articoli 7, comma 1, e 8 8, comma 1, del d.lgsD. lgs. n. 235/2012; 4. Nel caso dei delitti previsti all’art. 3, comma 1, della legge Legge n. 97/2001, trova applicazione la disciplina ivi stabilita. Per i medesimi delitti, qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, trova applicazione l’art. 4, comma 1, della citata legge Legge n. 97/2001. 5. Nei casi indicati ai commi precedenti, si applica quanto previsto dall’articolo 55- 55-ter del d.lgsD. lgs. n. 165/2001 e dall’art. 65 del presente contratto. 6. Ove l’amministrazione proceda all’applicazione della sanzione di cui all’art. 6259, comma 9, n. 2 (Codice disciplinare), la sospensione del dipendente disposta ai sensi del presente articolo conserva efficacia solo fino alla conclusione del procedimento disciplinare. Negli altri casi, la sospensione dal servizio eventualmente disposta a causa di procedimento penale conserva efficacia, se non revocata, per un periodo non superiore a cinque anni. Decorso tale termine, essa è revocata ed il dipendente è riammesso in servizio, salvo i casi nei quali, in presenza di reati che comportano l’applicazione dell’art.62dell’art. 59, comma 9, punto n. 2 (Codice disciplinare), l’amministrazione ritenga che la permanenza in servizio del dipendente provochi un pregiudizio alla credibilità della stessa, a causa del discredito che da tale permanenza potrebbe derivarle da parte dei cittadini e/o comunque, per ragioni di opportunità ed operatività dell’amministrazione stessa. In tal caso, può essere disposta, per i suddetti motivi, la sospensione dal servizio, che sarà sottoposta a revisione con cadenza biennale. Ove il procedimento disciplinare sia stato eventualmente sospeso fino all’esito del procedimento penale, ai sensi dell’art. 65, 62 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale) tale sospensione può essere prorogata, ferma restando in ogni caso l’applicabilità dell’art. 6259, comma 9, punto n. 2 (Codice disciplinare). 7. Al dipendente sospeso, ai sensi del presente articolo, sono corrisposti un'indennità pari al 50% dello stipendio tabellare, nonché gli assegni del nucleo familiare e la retribuzione individuale di anzianità, ove spettanti. 8. Nel caso di sentenza penale definitiva di assoluzione o di proscioglimento, pronunciata con la formula “il fatto non sussiste” o “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analoga, quanto corrisposto, durante il periodo di sospensione cautelare, a titolo di indennità, verrà conguagliato con quanto dovuto al dipendente se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità o i compensi connessi alla presenza in servizio o a prestazioni di carattere straordinario. Ove il procedimento disciplinare riprenda, ai sensi dell’art. 6562, comma 2, secondo periodo (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale), il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente applicate. 9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, al dipendente precedentemente sospeso verrà conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio, esclusi i compensi per il lavoro straordinario, quelli che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa, nonché i periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato. 10. Resta fermo quanto previsto dall’art. 55 quater 55-quater, comma 3 3-bis del d.lgsD. lgs. n. 165/2001. 11. Il presente articolo sostituisce e disapplica l’art. 67 CCNL del 17/5/2004 e l’art.18 CCNL 31/7/2009. Art. 62‌

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Sospensione cautelare in caso di procedimento penale. 1. Il dipendente personale che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o, comunque, o comunque dello stato restrittivo della libertà. 2. L’Amministrazione, ai sensi del presente articolo, cessato lo stato di restrizione della libertà personale, può prolungare il periodo di sospensione del personale, fino alla sentenza definitiva alle medesime condizioni del successivo comma 3. 3. Il dipendente personale, può essere sospeso dal servizio, servizio con privazione della retribuzione, retribuzione anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale quando sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o questa sia comunque cessataper fatti tali da comportare, qualora l’amministrazione dispongase accertati, l'applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento ai sensi dell’artdell'art. 55-ter del d. lgs. n. 165/ 200145, la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, ai sensi dell’art. 65 del presente contrattocommi 5 e 6. 34. Resta fermo l’obbligo l'obbligo di sospensione cautelare dal servizio per i reati indicati dall'art. 58 del dipendente in presenza dei casi previsti dagli articoli 7, comma 1, e 8 , comma 1, del d.lgsD.lgs. n. 235/2012;n.267/2000. 45. Nel caso dei delitti reati previsti all’artall'art. 3, comma 1, della legge n. 97/200197 del 2001, trova applicazione la disciplina ivi stabilitain alternativa alla sospensione di cui al presente articolo, possono essere applicate le misure previste dallo stesso art. 3. Per i medesimi delittireati, qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, trova applicazione l’artsi applica l'art. 4, comma 1, della citata legge n. 97/200197 del 2001. 51. Nei casi indicati ai commi precedenti, precedenti si applica quanto previsto dall’articolo 55- ter del d.lgsdall'art. n. 165/2001 46 in tema di rapporti tra procedimento disciplinare e dall’art. 65 del presente contrattoprocedimento penale. 6. Ove l’amministrazione proceda all’applicazione della sanzione di cui all’art. 62, comma 9, n. 2 (Codice disciplinare), la sospensione del dipendente disposta ai sensi del presente articolo conserva efficacia solo fino alla conclusione del procedimento disciplinare. Negli altri casi, la sospensione dal servizio eventualmente disposta a causa di procedimento penale conserva efficacia, se non revocata, per un periodo non superiore a cinque anni. Decorso tale termine, essa è revocata ed il dipendente è riammesso in servizio, salvo i casi nei quali, in presenza di reati che comportano l’applicazione dell’art.62, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare), l’amministrazione ritenga che la permanenza in servizio del dipendente provochi un pregiudizio alla credibilità della stessa, a causa del discredito che da tale permanenza potrebbe derivarle da parte dei cittadini e/o comunque, per ragioni di opportunità ed operatività dell’amministrazione stessa. In tal caso, può essere disposta, per i suddetti motivi, la sospensione dal servizio, che sarà sottoposta a revisione con cadenza biennale. Ove il procedimento disciplinare sia stato eventualmente sospeso fino all’esito del procedimento penale, ai sensi dell’art. 65, tale sospensione può essere prorogata, ferma restando in ogni caso l’applicabilità dell’art. 62, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare). 72. Al dipendente sospeso, sospeso ai sensi del presente articolo, dei commi da 1 a 5 sono corrisposti un'indennità pari al 50% dello stipendio tabellaredella retribuzione fondamentale spettante ai sensi del presente CCNL, nonché nonchè gli assegni del nucleo familiare e la retribuzione individuale di anzianitàfamiliare, ove spettanti. 8. Nel caso di sentenza penale definitiva di assoluzione o di proscioglimento, pronunciata con la formula “il fatto non sussiste” o “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analoga, quanto corrisposto, durante il periodo di sospensione cautelare, a titolo di indennità, verrà conguagliato con quanto dovuto al dipendente se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità o i compensi connessi alla presenza in servizio o a prestazioni di carattere straordinario. Ove il procedimento disciplinare riprenda, ai sensi dell’art. 65, comma 2, secondo periodo (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale), il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente applicate. 9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, al dipendente precedentemente sospeso verrà conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio, esclusi i compensi per il lavoro straordinario, quelli che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa, nonché i periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato. 10. Resta fermo quanto previsto dall’art. 55 quater comma 3 bis del d.lgs. n. 165/2001.

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Sospensione cautelare in caso di procedimento penale. 1. Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o, comunque, dello stato restrittivo della libertà. 2. Il dipendente può essere sospeso dal servizio, con privazione della retribuzione, anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale o questa sia comunque cessata, qualora l’amministrazione disponga, ai sensi dell’art. 55-ter del d. lgsd.lgs. n. 165/ 2001165/2001, la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, ai sensi dell’art. 65 del presente contratto16 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale). 3. Resta fermo l’obbligo di sospensione del dipendente in presenza dei casi già previsti dagli articoli 7, comma 1, e 8 8, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 235/2012;. 4. Nel caso dei delitti previsti all’art. 3, comma 1, della legge n. 97/2001, trova applicazione la disciplina ivi stabilita. Per i medesimi delitti, qualora intervenga la condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, trova applicazione l’art. 4, comma 1, della citata legge n. 97/2001. 5. Nei casi indicati ai commi precedenti, si applica quanto previsto dall’articolo 55- ter 55ter del d.lgs. n. 165/2001 e dall’art. 65 del presente contratto16 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale). 6. Ove l’amministrazione proceda all’applicazione della sanzione di cui all’art. 6213, comma 9, n. punto 2 (Codice disciplinare), la sospensione del dipendente disposta ai sensi del presente articolo conserva efficacia solo fino alla conclusione del procedimento disciplinare. Negli altri casi, la sospensione dal servizio eventualmente disposta a causa di procedimento penale conserva efficacia, se non revocata, per un periodo non superiore a cinque anni. Decorso tale termine, essa è revocata ed il dipendente è riammesso in servizio, salvo i casi nei quali, in presenza di reati che comportano l’applicazione dell’art.62dell’art. 13, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare), l’amministrazione ritenga che la permanenza in servizio del dipendente provochi un pregiudizio alla credibilità della stessa, a causa del discredito che da tale permanenza potrebbe derivarle da parte dei cittadini e/o comunque, per ragioni di opportunità ed operatività dell’amministrazione stessa. In tal caso, può essere disposta, per i suddetti motivi, la sospensione dal servizio, che sarà sottoposta a revisione con cadenza biennale. Ove il procedimento disciplinare sia stato eventualmente sospeso fino all’esito del procedimento penale, ai sensi dell’art. 6516 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale), tale sospensione può essere prorogata, ferma restando in ogni caso l’applicabilità dell’art. 6213, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare). 7. Al dipendente sospeso, ai sensi del presente articolo, sono corrisposti un'indennità pari al 50% dello stipendio tabellare, nonché gli assegni del nucleo familiare e la retribuzione individuale di anzianità, ove spettanti. 8. Nel caso di sentenza penale definitiva di assoluzione o di proscioglimento, pronunciata con la formula “il fatto non sussiste” o “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analoga, quanto corrisposto, corrisposto durante il periodo di sospensione cautelare, a titolo di indennità, verrà conguagliato con quanto dovuto al dipendente se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità o i compensi connessi alla presenza in servizio o a prestazioni di carattere straordinario. Ove il procedimento disciplinare riprenda, ai sensi dell’art. 6516, comma 2, secondo periodo (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale), il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente applicate. 9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, al dipendente precedentemente sospeso verrà conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio, esclusi i compensi per il lavoro straordinario, quelli che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa, nonché i periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato. 10. Resta fermo quanto previsto dall’art. 55 quater 55-quater, comma 3 bis 3-bis, del d.lgs. n. 165/2001165 del 2001.

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Samples: Contratto Integrativo Di Istituto

Sospensione cautelare in caso di procedimento penale. 1. Il dipendente che sia dirigente colpito da misura restrittiva della libertà personale o da provvedimenti giudiziari inibitori che impediscono la prestazione lavorativa, è obbligatoriamente sospeso d'ufficio dal servizio, con sospensione dell'incarico dirigenziale conferito e privazione della retribuzione, per tutta la durata dello stato di restrizione della libertà, salvo che l'azienda non proceda direttamente ai sensi dell'art. 8 (codice disciplinare), comma 11. 2. Il dirigente può essere sospeso dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o, comunque, dello stato restrittivo della libertà. 2. Il dipendente può essere sospeso dal servizio, e con privazione della retribuzionesospensione dell'incarico, anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale penale, che non comporti la restrizione della libertà personale o questa sia comunque cessata, qualora l’amministrazione dispongasecondo quanto previsto dall'art. 55 ter del d.lgs. 165/2001, salvo che l'Azienda non proceda direttamente ai sensi dell’artdell'art. 55-ter 11, comma 2 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale) del d. lgspresente CCNL. 3. n. 165/ 2001Resta fermo l'obbligo di sospensione del dirigente in presenza dei casi già previsti dagli artt. 58, comma 1, lett. a), b), limitatamente all'art. 316 del codice penale, lett. c), d) ed e), e 59, comma 1, lett. a), limitatamente ai delitti già indicati nell'art. 58 comma 1, lett. a) e all'art. 316 del codice penale, lett. b), e c), del D. Lgs .n. 267 del 2000 e fatta salva l'applicazione dell'art. 8 (codice disciplinare), comma 11, qualora l'azienda non disponga la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, ai sensi dell’artdell'art. 65 del presente contratto. 3. Resta fermo l’obbligo di sospensione del dipendente in presenza dei casi previsti dagli articoli 7, comma 1, e 8 , comma 1, 55 ter del d.lgs. n. 235/2012;165/2001, nonché dell'art. 11 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale) del presente CCNL. 4. Nel caso dei delitti previsti all’artall'art. 3, comma 1, della legge n. 97/2001, trova applicazione la disciplina ivi stabilita. Per i medesimi delitti, qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, trova applicazione l’artl'art. 4, comma 1, della citata legge n. 97/2001. E' fatta salva l'applicazione dell'art. 8 (codice disciplinare), comma 11, punto 2, qualora l'azienda non disponga la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, ai sensi dell'art. 55 ter del d.lgs. 165/2001 nonché dell'art. 11 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale) del presente CCNL. 5. Nei casi indicati ai commi precedentiprecedenti si applica, si applica comunque, quanto previsto dall’articolo 55- dall'art. 55 ter del d.lgs. n. 165/2001 e dall’art. 65 del presente contratto165/2001, comma 1, ultimo periodo. 6. Ove l’amministrazione proceda all’applicazione l'azienda intenda procedere all'applicazione della sanzione di cui all’artall'art. 628 (codice disciplinare), comma 911, n. 2 (Codice disciplinare)punto 2, la sospensione del dipendente dirigente disposta ai sensi del presente articolo conserva efficacia solo fino alla conclusione del procedimento disciplinare. Negli altri casi, la sospensione dal servizio eventualmente disposta a causa di procedimento penale conserva efficacia, se non revocata, per un periodo non superiore a cinque anni. Decorso tale termine, essa è revocata ed il dipendente dirigente è riammesso in servizio, salvo i casi nei quali, in presenza di reati che comportano l’applicazione dell’art.62, l'applicazione dell'art. 8 (codice disciplinare) comma 911, punto 2 (Codice disciplinare)2, l’amministrazione l'azienda ritenga che la permanenza in servizio del dipendente dirigente provochi un pregiudizio alla credibilità della stessa, stessa a causa del discredito che da tale permanenza potrebbe derivarle da parte dei cittadini e/o comunque, per ragioni di opportunità ed operatività dell’amministrazione dell'amministrazione stessa. In tal caso, può essere disposta, per i suddetti motivi, la sospensione dal servizio, che sarà sottoposta a revisione con cadenza biennale. Ove il procedimento disciplinare sia stato eventualmente sospeso sospeso, fino all’esito all'esito del procedimento penale, ai sensi dell’artdell'art. 6555 ter del d.lgs. 165/2001, tale sospensione può essere prorogata, ferma restando in ogni caso l’applicabilità dell’artla possibilità di ripresa del procedimento disciplinare per cessazione di motivi che ne avevano determinato la sospensione, ai fini dell'applicabilità dell'art. 62, comma 9, punto 2 8 (Codice codice disciplinare). 7. Al dipendente sospeso, dirigente sospeso dal servizio ai sensi del presente articolo, articolo sono corrisposti un'indennità alimentare pari al 50% dello stipendio tabellare, nonché gli assegni del nucleo familiare e la retribuzione individuale di anzianitàanzianità o il maturato economico annuo, ove spettantispettante, e gli eventuali assegni familiari, qualora ne abbiano titolo. 8. Nel caso di sentenza penale definitiva di assoluzione o di proscioglimentoassoluzione, pronunciata con la formula “il fatto non sussiste” o “l’imputato l'imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analoga, quanto corrisposto, durante il periodo di sospensione cautelare, a titolo di indennità, assegno alimentare verrà conguagliato con quanto dovuto al dipendente dirigente se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità o i compensi connessi alla presenza tenendo conto anche della retribuzione di posizione in servizio o a prestazioni di carattere straordinariogodimento all'atto della sospensione. Ove il procedimento disciplinare riprendariprenda per altre infrazioni, ai sensi dell’artdell'art. 6511, comma 2, secondo periodo (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale), ) il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente applicate. 9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, quanto corrisposto al dipendente dirigente precedentemente sospeso verrà viene conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio, tenendo conto anche della retribuzione di posizione in godimento all'atto della sospensione; dal conguaglio sono esclusi i compensi per il lavoro straordinario, quelli che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa, nonché i periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato. 10. Resta fermo quanto previsto dall’art. 55 quater comma 3 bis del d.lgs. n. 165/2001.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Sospensione cautelare in caso di procedimento penale. 1. Il dipendente professionista che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o, comunque, dello stato restrittivo della libertà. 2. L'ente, ai sensi del presente articolo, cessato lo stato di restrizione della libertà personale, può prolungare il periodo di sospensione del dipendente, fino alla sentenza definitiva, alle medesime condizioni del comma 3. 3. Il dipendente professionista può essere sospeso dal servizio, con privazione della retribuzione, anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale o questa personale, quando sia comunque cessatastato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o, qualora l’amministrazione dispongacomunque, per fatti tali da comportare, se accertati, l'applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento ai sensi dell’art. 55-ter 28, commi 6 e 7 del d. lgs. n. 165/ 2001, la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, ai sensi dell’art. 65 del presente contrattoCCNL 6/7/1995. 34. Resta fermo l’obbligo di sospensione del dipendente in presenza dei casi previsti dagli articoli 7, comma per i delitti già indicati dall’art. 1, commi 1 e 8 4-septies, comma 1lett. a), b) limitatamente all’art. 316 del d.lgs. codice penale, c) ed e) della legge n. 235/2012;16 del 1992. 45. Nel caso dei delitti previsti all’art. 3, comma 1, della legge n. 97/200197 del 2001, trova applicazione la disciplina ivi stabilitain alternativa alla sospensione di cui al presente articolo, possono essere applicate le misure previste dallo stesso art. 3. Per i medesimi delittireati, qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, trova applicazione si applica l’art. 4, 4 comma 1, 1 della citata legge n. 97/200197 del 2001. 56. Nei casi indicati ai commi precedenti, si applica quanto previsto dall’articolo 55- ter del d.lgs. n. 165/2001 e dall’art. 65 del presente contratto. 6. Ove l’amministrazione proceda all’applicazione della sanzione di cui all’art. 62, comma 9, n. 2 (Codice disciplinare), la sospensione del dipendente disposta ai sensi del presente articolo conserva efficacia solo fino alla conclusione del procedimento disciplinare. Negli altri casi, la sospensione dal servizio eventualmente disposta a causa di procedimento penale conserva efficacia, se non revocata, per un periodo non superiore a cinque anni. Decorso tale termine, essa è revocata ed il dipendente è riammesso in servizio, salvo i casi nei quali92, in presenza tema di reati che comportano l’applicazione dell’art.62, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare), l’amministrazione ritenga che la permanenza in servizio del dipendente provochi un pregiudizio alla credibilità della stessa, a causa del discredito che da tale permanenza potrebbe derivarle da parte dei cittadini e/o comunque, per ragioni di opportunità ed operatività dell’amministrazione stessa. In tal caso, può essere disposta, per i suddetti motivi, la sospensione dal servizio, che sarà sottoposta a revisione con cadenza biennale. Ove il rapporti tra procedimento disciplinare sia stato eventualmente sospeso fino all’esito del e procedimento penale, ai sensi dell’art. 65, tale sospensione può essere prorogata, ferma restando in ogni caso l’applicabilità dell’art. 62, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare). 7. Al dipendente sospeso, ai sensi del presente articolodei commi da 1 a 5, sono corrisposti un'indennità pari al 50% dello stipendio tabellaretabellare del livello o della fascia funzionale di appartenenza, nonché nonchè gli assegni del nucleo familiare e la retribuzione individuale di anzianità, ove spettanti. 8. Nel caso di sentenza penale definitiva di assoluzione o in caso di proscioglimento, pronunciata con la formula “il fatto non sussiste” o “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analogaai sensi dell’art. 92, commi 6 e 7, quanto corrisposto, durante il corrisposto nel periodo di sospensione cautelare, cautelare a titolo di indennità, indennità verrà conguagliato con quanto dovuto al dipendente lavoratore se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità o i compensi connessi alla presenza in servizio per servizi speciali o a per prestazioni di carattere straordinario. Ove il procedimento giudizio disciplinare riprendariprenda per altre infrazioni, ai sensi dell’artdel medesimo art. 6592, comma 26, secondo periodo (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale)periodo, il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente applicate. 9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, al dipendente professionista precedentemente sospeso verrà conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio, esclusi i escluse le indennità o compensi per il lavoro straordinario, quelli che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa, nonché servizi e funzioni speciali o per prestazioni di carattere straordinario nonchè i periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato. 10. Resta fermo quanto previsto dall’artQuando vi sia stata sospensione cautelare del servizio a causa di procedimento penale, la stessa conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore a cinque anni. 55 quater comma 3 bis Decorso tale termine la sospensione cautelare è revocata di diritto e il dipendente è riammesso in servizio. Il procedimento disciplinare rimane comunque sospeso sino all'esito del d.lgsprocedimento penale. 11. n. 165/2001La presente disciplina sostituisce, per i professionisti, quella contenuta nell’art. 30 del CCNL del 6 luglio 1995, la quale viene, pertanto, disapplicata.

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Sospensione cautelare in caso di procedimento penale. 1. Il dipendente che sia personale di cui all’art. 1 del presente CCNL colpito da misura restrittiva della libertà personale o da provvedimenti giudiziari inibitori, che impediscono la prestazione lavorativa, è obbligatoriamente sospeso d'ufficio dal servizio e, ove previsto, dall’incarico conferito, con privazione della retribuzione retribuzione, per tutta la durata dello stato di detenzione o, comunque, dello stato restrittivo restrizione della libertà, salvo che l’Amministrazione non proceda direttamente ai sensi dell’art. 30, comma 9 (Codice disciplinare), e dell’art. 55-ter del D. Lgs. n. 165/2001. 2. Il dipendente personale di cui all’art. 1 del presente CCNL può essere sospeso dal servizioservizio e, ove previsto, dall’incarico conferito, con privazione della retribuzione, anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale o questa sia comunque cessata, qualora l’amministrazione dispongasecondo quanto previsto dall’art. 55- ter del D. Lgs. n. 165/2001, salvo che l’Amministrazione non proceda direttamente ai sensi dell’art. 33, comma 2 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale) e dell’art. 55-ter del d. lgsD. Lgs. n. 165/ 2001165/2001. 3. Resta fermo l’obbligo di sospensione del personale di cui all’art. 1 del presente CCNL in presenza dei casi previsti dagli articoli 7, comma 1, e 8, comma 1, del D. Lgs. n. 235/2012 e fatta salva l’applicazione dell’art. 30 (Codice disciplinare), comma 9, qualora l’Amministrazione non disponga la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, ai sensi dell’art. 65 55-ter del presente contratto. 3. Resta fermo l’obbligo di sospensione del dipendente in presenza dei casi previsti dagli articoli 7, comma 1, e 8 , comma 1, del d.lgsD. Lgs. n. 235/2012;165/2001, nonché dell’art. 33 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale). 4. Nel caso dei delitti previsti all’art. 3, comma 1, della legge Legge n. 97/200197/2001 e s.m.i., trova applicazione la disciplina ivi stabilita. Per i medesimi delitti, qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, trova applicazione l’art. 4, comma 1, della citata legge n. 97/2001. È fatta salva l’applicazione dell’art. 30, comma 9, punto B (Codice disciplinare) qualora l’Amministrazione non disponga la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, ai sensi dell’art. 55-ter del D. Lgs. n. 165/2001 nonché dell’art. 33 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale) del presente CCNL. 5. Nei casi indicati ai commi precedentiprecedenti si applica, si applica comunque, quanto previsto dall’articolo 55- dall’art. 55-ter del d.lgsD. Lgs. n. 165/2001 e dall’art. 65 del presente contratto165/2001, comma 1, ultimo periodo. 6. Ove l’amministrazione proceda l’Amministrazione intenda procedere all’applicazione della sanzione di cui all’art. 6230, comma 9, n. 2 punto B (Codice disciplinare), la sospensione del dipendente personale di cui all’art. 1 del presente CCNL disposta ai sensi del presente articolo conserva efficacia solo fino alla conclusione del procedimento disciplinare. Negli altri casi, la sospensione dal servizio eventualmente disposta a causa di procedimento penale conserva efficacia, se non revocata, per un periodo non superiore a cinque anni. Decorso tale termine, essa è revocata ed il dipendente personale di cui all’art. 1 del presente CCNL è riammesso in servizio, salvo i casi nei quali, in presenza di reati che comportano l’applicazione dell’art.62dell’art. 30, comma 9, punto 2 B (Codice disciplinare), l’amministrazione l’Amministrazione ritenga che la permanenza in servizio del dipendente personale di cui all’art. 1 del presente CCNL provochi un pregiudizio alla credibilità della stessa, stessa a causa del discredito che da tale permanenza potrebbe derivarle da parte dei cittadini e/o comunque, per ragioni di opportunità ed operatività dell’amministrazione dell’Amministrazione stessa. In tal caso, può essere disposta, per i suddetti motivi, la sospensione dal servizio, che sarà sottoposta a revisione con cadenza biennale. Ove il procedimento disciplinare sia stato eventualmente sospeso sospeso, fino all’esito del procedimento penale, ai sensi dell’art. 6555-ter del D. Lgs. n. 165/2001, tale sospensione può essere prorogata, ferma restando in ogni caso l’applicabilità la possibilità di ripresa del procedimento disciplinare per cessazione di motivi che ne avevano determinato la sospensione, ai fini dell’applicabilità dell’art. 62, comma 9, punto 2 30 (Codice disciplinare). 7. Al dipendente sospeso, personale sospeso dal servizio ai sensi del presente articolo, articolo sono corrisposti un'indennità un’indennità alimentare pari al 50% dello stipendio tabellare, nonché gli assegni del nucleo familiare e la retribuzione individuale di anzianitàanzianità e gli assegni familiari, ove spettantiqualora ne abbia titolo. 8. Nel caso di sentenza penale definitiva di assoluzione o di proscioglimento, pronunciata con la formula “il fatto non sussiste” o “l’imputato non lo ha commesso” oppure o il fatto non costituisce illecito penale” o altra formulazione analogareato”, quanto corrisposto, durante il periodo di sospensione cautelare, a titolo di indennità, assegno alimentare verrà conguagliato con quanto dovuto al dipendente personale di cui all’art. 1 del presente CCNL se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità o i compensi connessi alla presenza tenendo conto anche della retribuzione di posizione in servizio o a prestazioni di carattere straordinariogodimento all’atto della sospensione. Ove il procedimento disciplinare riprendariprenda per altre infrazioni, ai sensi dell’art. 65, comma 2, secondo periodo 33 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale), il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente applicate. 9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, quanto corrisposto al dipendente personale di cui all’art. 1 del presente CCNL precedentemente sospeso verrà viene conguagliato rispetto a quanto dovuto se fosse stato in servizio, tenendo conto anche della retribuzione di posizione in godimento all’atto della sospensione; dal conguaglio sono esclusi i compensi per il lavoro straordinario, quelli che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa, nonché i periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato. 10. Resta fermo quanto previsto dall’art. 55 quater 55-quater, comma 3 bis 3-bis, del d.lgsD. Lgs. n. 165/2001. 11. Il presente articolo sostituisce e disapplica l’art. 15 del CCNL 4/8/2010. Art. 33‌

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Sospensione cautelare in caso di procedimento penale. (Art. 47 CCNL 27.01.2005) 1. Il dipendente personale che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o, comunque, o comunque dello stato restrittivo della libertà. 2. L’Amministrazione, ai sensi del presente articolo, cessato lo stato di restrizione della libertà personale, può prolungare il periodo di sospensione del personale, fino alla sentenza definitiva alle medesime condizioni del successivo comma 3. 3. Il dipendente personale, può essere sospeso dal servizio, servizio con privazione della retribuzione, retribuzione anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale quando sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o questa sia comunque cessataper fatti tali da comportare, qualora l’amministrazione dispongase accertati, l'applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento ai sensi dell’artdell'art. 55-ter del d. lgs46, commi 5 e 6(PAG. n. 165/ 2001, la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, ai sensi dell’art. 65 del presente contratto53). 34. Resta fermo l’obbligo l'obbligo di sospensione del dipendente in presenza dei casi previsti dagli articoli 7, comma 1, e 8 , comma 1, cautelare dal servizio per i reati indicati dall'art. 58 del d.lgs. n. 235/2012;267/2000. 45. Nel caso dei delitti reati previsti all’artall'art. 3, comma 1, della legge n. 97/200197 del 2001, trova applicazione la disciplina ivi stabilitain alternativa alla sospensione di cui al presente articolo, possono essere applicate le misure previste dallo stesso art. 3. Per i medesimi delittireati, qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, trova applicazione l’artsi applica l'art. 4, comma 1, della citata legge n. 97/200197 del 2001. 56. Nei casi indicati ai commi precedenti, precedenti si applica quanto previsto dall’articolo 55- ter del d.lgsdall'art. n. 165/2001 e dall’art47(PAG. 65 del presente contratto. 6. Ove l’amministrazione proceda all’applicazione della sanzione 58) in tema di cui all’art. 62, comma 9, n. 2 (Codice disciplinare), la sospensione del dipendente disposta ai sensi del presente articolo conserva efficacia solo fino alla conclusione del procedimento disciplinare. Negli altri casi, la sospensione dal servizio eventualmente disposta a causa di procedimento penale conserva efficacia, se non revocata, per un periodo non superiore a cinque anni. Decorso tale termine, essa è revocata ed il dipendente è riammesso in servizio, salvo i casi nei quali, in presenza di reati che comportano l’applicazione dell’art.62, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare), l’amministrazione ritenga che la permanenza in servizio del dipendente provochi un pregiudizio alla credibilità della stessa, a causa del discredito che da tale permanenza potrebbe derivarle da parte dei cittadini e/o comunque, per ragioni di opportunità ed operatività dell’amministrazione stessa. In tal caso, può essere disposta, per i suddetti motivi, la sospensione dal servizio, che sarà sottoposta a revisione con cadenza biennale. Ove il rapporti tra procedimento disciplinare sia stato eventualmente sospeso fino all’esito del e procedimento penale, ai sensi dell’art. 65, tale sospensione può essere prorogata, ferma restando in ogni caso l’applicabilità dell’art. 62, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare)penale55. 7. Al dipendente sospeso, sospeso ai sensi del presente articolo, dei commi da 1 a 5 sono corrisposti un'indennità pari al 50% dello stipendio tabellaredella retribuzione fondamentale spettante ai sensi del presente CCNL, nonché gli assegni del nucleo familiare e la retribuzione individuale di anzianitàfamiliare, ove spettanti. 8. Nel caso di sentenza penale definitiva di assoluzione o di proscioglimento, pronunciata pronunciate con la formula “il fatto non sussiste”, “non costituisce illecito penale” o “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analoga, quanto corrisposto, durante il corrisposto nel periodo di sospensione cautelare, cautelare a titolo di indennità, indennità verrà conguagliato con quanto dovuto al dipendente lavoratore se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità o i compensi connessi alla presenza in servizio per servizi speciali o a per prestazioni di carattere straordinario. Ove il procedimento giudizio disciplinare riprendariprenda per altre infrazioni, ai sensi dell’art. 6547, comma 26(PAG. 58), secondo periodo periodo, (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale), ) il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente applicate. 9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, al dipendente precedentemente sospeso verrà conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio, esclusi i escluse le indennità o compensi per il lavoro straordinario, quelli che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa, servizi e funzioni speciali o per prestazioni di carattere straordinario nonché i periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivatoriattivato e a seguito della condanna penale. 10. Resta fermo quanto previsto dall’artQuando vi sia stata sospensione cautelare dal servizio a causa di procedimento penale, la stessa conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore a cinque anni. 55 quater comma 3 bis Decorso tale termine, la sospensione cautelare, dipendente dal procedimento penale, è revocata e il dipendente è riammesso in servizio, salvi casi in cui, per i reati che comportano l’applicazione delle sanzioni previste ai commi 5 e 6 dell’art. 46(PAG. 53) (Codice disciplinare) del d.lgspresente CCNL, l’Amministrazione ritenga che la permanenza in servizio del dipendente provochi un pregiudizio alla credibilità della stessa a causa del discredito che da tale permanenza potrebbe derivarle da parte dei cittadini e/o, comunque, per ragioni di opportunità e operatività dell’Amministrazione stessa. n. 165/2001In tale caso, può essere disposta, per i suddetti motivi, la sospensione dal servizio, che sarà sottoposta a revisione con cadenza biennale. Il procedimento disciplinare comunque, se sospeso, rimane tale sino all'esito del procedimento penale.

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Sospensione cautelare in caso di procedimento penale. 1. Il dipendente che sia personale di cui all’art. 1 del presente CCNL colpito da misura restrittiva della libertà personale o da provvedimenti giudiziari inibitori, che impediscono la prestazione lavorativa, è obbligatoriamente sospeso d'ufficio dal servizio e, ove previsto, dall’incarico conferito, con privazione della retribuzione retribuzione, per tutta la durata dello stato di detenzione restrizione della libertà, salvo che l’amministrazione o, comunqueper i segretari, dello stato restrittivo della libertàil Ministero dell’Interno, non proceda direttamente ai sensi dell’art. 36, comma 9 e dell’art. 55-ter del d. lgs. n.165/2001. 2. Il dipendente personale di cui all’art. 1 del presente CCNL può essere sospeso dal servizioservizio e, ove previsto, dall’incarico conferito, con privazione della retribuzione, anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale penale, che non comporti la restrizione della libertà personale o questa sia comunque cessata, qualora l’amministrazione dispongasecondo quanto previsto dall’art. 55- ter del d. lgs. n. 165/2001, salvo che l’Amministrazione o, per i segretari, il Ministero dell’Interno non proceda direttamente ai sensi dell’art. 39, comma 2 e dell’art. 55-ter del d. lgs. n. 165/ 2001165/2001. 3. Resta fermo l’obbligo di sospensione del personale di cui all’art. 1 del presente CCNL in presenza dei casi previsti dagli articoli 7, comma 1, e 8, comma 1, del d. lgs. n. 235/2012 e fatta salva l’applicazione dell’art. 36, comma 9, qualora l’amministrazione o, per i segretari, il Ministero dell’Interno non disponga la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, ai sensi dell’art. 65 55-ter del presente contratto. 3. Resta fermo l’obbligo di sospensione del dipendente in presenza dei casi previsti dagli articoli 7, comma 1, e 8 , comma 1, del d.lgsd. lgs. n. 235/2012;165/2001, nonché dell’art. 39. 4. Nel caso dei delitti previsti all’art. 3, comma 1, della legge n. 97/2001, trova applicazione la disciplina ivi stabilita. Per i medesimi delitti, qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, trova applicazione l’art. 4, comma 1, della citata legge n. 97/2001. È fatta salva l’applicazione dell’art. 36, comma 9, punto B, qualora l’Amministrazione o, per i segretari, il Ministero dell’Interno non disponga la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, ai sensi dell’art. 55-ter del d. lgs. n. 165/2001 nonché dell’art 39 del presente CCNL. 5. Nei casi indicati ai commi precedentiprecedenti si applica, si applica comunque, quanto previsto dall’articolo 55- dall’art. 55 ter del d.lgsd. lgs. n. 165/2001 e dall’art. 65 del presente contratto165/2001, comma 1, ultimo periodo. 6. Ove l’amministrazione proceda l’Amministrazione o, per i segretari, il Ministero dell’Interno intenda procedere all’applicazione della sanzione di cui all’art. 62, 36 comma 9, n. 2 (Codice disciplinare)punto B, la sospensione del dipendente personale di cui all’art. 1 del presente CCNL disposta ai sensi del presente articolo conserva efficacia solo fino alla conclusione del procedimento disciplinare. Negli altri casi, la sospensione dal servizio eventualmente disposta a causa di procedimento penale conserva efficacia, se non revocata, per un periodo non superiore a cinque anni. Decorso tale termine, essa è revocata ed il dipendente personale di cui all’art. 1 del presente CCNL è riammesso in servizio, salvo i casi nei quali, in presenza di reati che comportano l’applicazione dell’art.62, dell’art. 36 comma 9, punto 2 (Codice disciplinare)B, l’amministrazione o, per i segretari, il Ministero dell’Interno ritenga che la permanenza in servizio del dipendente personale di cui all’art. 1 del presente CCNL provochi un pregiudizio alla credibilità della stessadell’amministrazione o di quelle che si avvalgono dei segretari collocati in disponibilità, ai sensi rispettivamente dell’art. 7, comma 1 e dell’art. 19, comma 5, del DPR n. 465/1997, a causa del discredito che da tale permanenza potrebbe derivarle derivare alle stesse da parte dei cittadini e/o comunque, per ragioni di opportunità ed operatività dell’amministrazione stessastessa o del Ministero dell’Interno. In tal caso, può essere disposta, per i suddetti motivi, la sospensione dal servizio, che sarà sottoposta a revisione con cadenza biennale. Ove il procedimento disciplinare sia stato eventualmente sospeso sospeso, fino all’esito del procedimento penale, ai sensi dell’art. 6555-ter del d. lgs. n. 165/2001, tale sospensione può essere prorogata, ferma restando in ogni caso l’applicabilità la possibilità di ripresa del procedimento disciplinare per cessazione di motivi che ne avevano determinato la sospensione, ai fini dell’applicabilità dell’art. 62, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare)36. 7. Al dipendente sospeso, personale sospeso dal servizio ai sensi del presente articolo, articolo sono corrisposti un'indennità un’indennità alimentare pari al 50% dello stipendio tabellare, nonché gli assegni del nucleo familiare e la retribuzione individuale di anzianitàanzianità e gli assegni familiari, ove spettantiqualora ne abbia titolo. 8. Nel caso di sentenza penale definitiva di assoluzione o di proscioglimentoproscioglimento , pronunciata con la formula “il fatto non sussiste” o “l’imputato non lo ha commesso” oppure o il fatto non costituisce illecito penale” o altra formulazione analogareato”, quanto corrisposto, durante il periodo di sospensione cautelare, a titolo di indennità, assegno alimentare verrà conguagliato con quanto dovuto al dipendente personale di cui all’art. 1 del presente CCNL se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità o tenendo conto anche della retribuzione di posizione in godimento all’atto della sospensione, con esclusione, per i segretari, dei compensi connessi collegati alla presenza in titolarità della sede ed alla attività di servizio o a prestazioni di carattere straordinarioeffettivamente prestata. Ove il procedimento disciplinare riprendariprenda per altre infrazioni, ai sensi dell’art. 65, comma 2, secondo periodo (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale)39, il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente applicate. 9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, quanto corrisposto al dipendente personale di cui all’art. 1 del presente CCNL precedentemente sospeso verrà viene conguagliato rispetto a quanto dovuto se fosse stato in servizio, tenendo conto anche della retribuzione di posizione in godimento all’atto della sospensione e con esclusione, per i segretari, dei compensi collegati alla titolarità della sede ed alla attività di servizio effettivamente prestata; dal conguaglio sono esclusi i compensi per il lavoro straordinario, quelli che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa, nonché i periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivatoriattivato nonché, per i segretari, le indennità o i compensi connessi ad incarichi o a funzioni speciali o di carattere straordinario. 10. Resta fermo quanto previsto dall’art. 55 quater 55-quater, comma 3 bis 3-bis, del d.lgsd. lgs. n. 165/2001.

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Sospensione cautelare in caso di procedimento penale. 1. Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o, comunque, o comunque dello stato restrittivo della libertà. 2. Il dipendente può essere sospeso dal servizio, servizio con privazione della retribuzione, retribuzione anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale quando sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o questa sia comunque cessatatali da comportare, qualora l’amministrazione dispongase accertati, l'applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento ai sensi dell’art. 55-ter del d. lgs. n. 165/ 2001, la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, ai sensi dell’art. 65 del presente contrattodell'articolo 25 commi 6 e 7. 3. Resta fermo l’obbligo L'amministrazione, cessato lo stato di restrizione della libertà personale di cui al comma 1, può prolungare anche successivamente il periodo di sospensione del dipendente in presenza dei casi previsti dagli articoli 7dipendente, fino alla sentenza definitiva, alle medesime condizioni di cui al comma 1, e 8 , comma 1, del d.lgs. n. 235/2012;2. 4. Nel caso dei delitti Resta fermo l'obbligo di sospensione nei casi previsti all’artdall'art. 315, commi 1, 2, 3 e 4 della legge n. 55/90, come sostituito dall' articolo 1, comma 1, della legge 18.1.92 n. 97/2001, trova applicazione la disciplina ivi stabilita. Per i medesimi delitti, qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, trova applicazione l’art. 4, comma 1, della citata legge n. 97/200116. 5. Nei casi indicati ai previsti dai commi precedenti, precedenti si applica quanto previsto dall’articolo 55- ter del d.lgsin tema di rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale dall'art. n. 165/2001 e dall’art. 65 del presente contratto25 commi 8e 9. 6. Ove l’amministrazione proceda all’applicazione della sanzione di cui all’art. 62, comma 9, n. 2 (Codice disciplinare), la sospensione del Al dipendente disposta sospeso dal servizio ai sensi del presente articolo conserva efficacia solo fino alla conclusione sono corrisposti un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione fissa mensile e gli assegni del procedimento disciplinarenucleo familiare, con esclusione di ogni compenso accessorio, comunque denominato, anche se pensionabile. 7. Negli altri casiIn caso di sentenza definitiva di assoluzione o proscioglimento con formula piena, la quanto corrisposto nel periodo di sospensione dal cautelare a titolo di assegno alimentare, verrà conguagliato con quanto dovuto al lavoratore se fosse rimasto in servizio. 8. Quando vi sia stata sospensione cautelare del servizio eventualmente disposta a causa di procedimento penale penale, la stessa conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore a cinque anni. Decorso tale termine, essa termine la sospensione cautelare è revocata ed di diritto e il dipendente è riammesso in servizio. Il procedimento disciplinare rimane, salvo i casi nei quali, in presenza di reati che comportano l’applicazione dell’art.62, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare), l’amministrazione ritenga che la permanenza in servizio del dipendente provochi un pregiudizio alla credibilità della stessa, a causa del discredito che da tale permanenza potrebbe derivarle da parte dei cittadini e/o comunque, per ragioni di opportunità ed operatività dell’amministrazione stessa. In tal caso, può essere disposta, per i suddetti motivi, la sospensione dal servizio, che sarà sottoposta a revisione con cadenza biennale. Ove il procedimento disciplinare sia stato eventualmente sospeso fino all’esito sino all'esito del procedimento penale, ai sensi dell’art. 65, tale sospensione può essere prorogata, ferma restando in ogni caso l’applicabilità dell’art. 62, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare). 7. Al dipendente sospeso, ai sensi del presente articolo, sono corrisposti un'indennità pari al 50% dello stipendio tabellare, nonché gli assegni del nucleo familiare e la retribuzione individuale di anzianità, ove spettanti. 8. Nel caso di sentenza penale definitiva di assoluzione o di proscioglimento, pronunciata con la formula “il fatto non sussiste” o “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analoga, quanto corrisposto, durante il periodo di sospensione cautelare, a titolo di indennità, verrà conguagliato con quanto dovuto al dipendente se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità o i compensi connessi alla presenza in servizio o a prestazioni di carattere straordinario. Ove il procedimento disciplinare riprenda, ai sensi dell’art. 65, comma 2, secondo periodo (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale), il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente applicate. 9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, al dipendente precedentemente sospeso verrà conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio, esclusi i compensi per il lavoro straordinario, quelli che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa, nonché i periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato. 10. Resta fermo quanto previsto dall’art. 55 quater comma 3 bis del d.lgs. n. 165/2001.

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Samples: CCNL Del Personale Dipendente Dalle Amministrazioni Del Comparto Regioni Autonomie Locali

Sospensione cautelare in caso di procedimento penale. (sostituito dall’art. 47 del CCNL 27 gennaio 2005) 1. Il dipendente personale che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o, comunque, o comunque dello stato restrittivo della libertà. 2. L'Amministrazione, ai sensi del presente articolo, cessato lo stato di restrizione della libertà personale, può prolungare il periodo di sospensione del personale, fino alla sentenza definitiva alle medesime condizioni del successivo comma 3. 3. Il dipendente personale, può essere sospeso dal servizio, servizio con privazione della retribuzione, retribuzione anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale quando sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o questa sia comunque cessataper fatti tali da comportare, qualora l’amministrazione dispongase accertati, l'applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento ai sensi dell’artdell'art. 55-ter del d. lgs. n. 165/ 200145, la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, ai sensi dell’art. 65 del presente contrattocommi 5 e 6. 34. Resta fermo l’obbligo l'obbligo di sospensione cautelare dal servizio per i reati indicati dall'art. 58 del dipendente in presenza dei casi previsti dagli articoli 7, comma 1, e 8 , comma 1, del d.lgsD.lgs. n. 235/2012;n.267/2000. 45. Nel caso dei delitti reati previsti all’artall'art. 3, comma 1, della legge n. 97/200197 del 2001, trova applicazione la disciplina ivi stabilitain alternativa alla sospensione di cui al presente articolo, possono essere applicate le misure previste dallo stesso art. 3. Per i medesimi delittireati, qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, trova applicazione l’artsi applica l'art. 4, comma 1, della citata legge n. 97/200197 del 2001. 56. Nei casi indicati ai commi precedenti, precedenti si applica quanto previsto dall’articolo 55- ter del d.lgsdall'art. n. 165/2001 e dall’art. 65 del presente contratto. 6. Ove l’amministrazione proceda all’applicazione della sanzione 46 in tema di cui all’art. 62, comma 9, n. 2 (Codice disciplinare), la sospensione del dipendente disposta ai sensi del presente articolo conserva efficacia solo fino alla conclusione del procedimento disciplinare. Negli altri casi, la sospensione dal servizio eventualmente disposta a causa di procedimento penale conserva efficacia, se non revocata, per un periodo non superiore a cinque anni. Decorso tale termine, essa è revocata ed il dipendente è riammesso in servizio, salvo i casi nei quali, in presenza di reati che comportano l’applicazione dell’art.62, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare), l’amministrazione ritenga che la permanenza in servizio del dipendente provochi un pregiudizio alla credibilità della stessa, a causa del discredito che da tale permanenza potrebbe derivarle da parte dei cittadini e/o comunque, per ragioni di opportunità ed operatività dell’amministrazione stessa. In tal caso, può essere disposta, per i suddetti motivi, la sospensione dal servizio, che sarà sottoposta a revisione con cadenza biennale. Ove il rapporti tra procedimento disciplinare sia stato eventualmente sospeso fino all’esito del e procedimento penale, ai sensi dell’art. 65, tale sospensione può essere prorogata, ferma restando in ogni caso l’applicabilità dell’art. 62, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare). 7. Al dipendente sospeso, sospeso ai sensi del presente articolo, dei commi da 1 a 5 sono corrisposti un'indennità pari al 50% dello stipendio tabellaredella retribuzione fondamentale spettante ai sensi del presente CCNL, nonché gli assegni del nucleo familiare e la retribuzione individuale di anzianitàfamiliare, ove spettanti. 8. Nel caso di sentenza penale definitiva di assoluzione o di proscioglimento, pronunciata con la formula “il fatto non sussiste” o “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analogaai sensi dell'art. 45, commi 6 e 7, quanto corrisposto, durante il corrisposto nel periodo di sospensione cautelare, cautelare a titolo di indennità, indennità verrà conguagliato con quanto dovuto al dipendente lavoratore se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità o fatta eccezione per i compensi connessi alla presenza in servizio o a prestazioni di carattere straordinarioper lavoro straordinario e per quelli collegati all'effettivo svolgimento della prestazione. Ove il procedimento giudizio disciplinare riprendariprenda per altre infrazioni, ai sensi dell’artdel medesimo art. 6545, comma 26, secondo periodo (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale)periodo, il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente applicate. 9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, al dipendente precedentemente sospeso verrà conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio, esclusi fatta eccezione per i compensi per il lavoro straordinario, straordinario e per quelli che richiedano lo collegati all'effettivo svolgimento della prestazione lavorativaprestazione, nonché i periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato. 10. Resta fermo quanto previsto dall’artQuando vi sia stata sospensione cautelare del servizio a causa di procedimento penale, la stessa conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore a cinque anni. 55 quater comma 3 bis Decorso tale termine la sospensione cautelare è revocata di diritto e il dipendente riammesso in servizio. Il procedimento disciplinare rimane, comunque, sospeso sino all'esito del d.lgsprocedimento penale. 11. n. 165/2001I procedimenti disciplinari in corso alla data di stipulazione del presente contratto vanno portati a termine secondo le procedure vigenti alla data del loro inizio.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Sospensione cautelare in caso di procedimento penale. 1. Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o, comunque, dello stato restrittivo della libertà. 2. Il dipendente può essere sospeso dal servizio, con privazione della retribuzione, anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale o questa sia comunque cessata, qualora l’amministrazione l’Azienda o Ente disponga, ai sensi dell’art. 55-ter del d. lgsD.Lgs. n. 165/ 165 del 2001, la sospensione del procedimento disciplinare fino al a termine di quello penale, ai sensi dell’art. 65 del presente contratto……(Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale). 3. Resta fermo l’obbligo di sospensione del dipendente in presenza dei casi previsti dagli articoli 7, comma 1, e 8 , comma 1, del d.lgs. n. 235/2012;. 4. Nel caso dei delitti previsti all’art. 3, comma 1, della legge n. 97/2001, trova applicazione la disciplina ivi stabilita. Per i medesimi delitti, qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, trova applicazione l’art. 4, comma 1, della citata legge n. 97/200197 del 2001. 5. Nei casi indicati ai commi precedenti, si applica quanto previsto dall’articolo 55- dall’art.55-ter del d.lgs. n. 165/2001 D.Lgs.165/2001 e dall’art. 65 del presente contratto…… (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale). 6. Ove l’amministrazione l’Azienda o Ente proceda all’applicazione della sanzione di cui all’art. 62, comma 9, n. 2 (Codice disciplinare), la sospensione del dipendente disposta ai sensi del presente articolo conserva efficacia solo fino alla conclusione del procedimento disciplinare. Negli altri casi, la sospensione dal servizio eventualmente disposta a causa di procedimento penale conserva efficacia, se non revocata, per un periodo non superiore a cinque anni. Decorso tale termine, essa è revocata ed il dipendente è riammesso in servizio, salvo i casi nei quali, in presenza di reati che comportano l’applicazione dell’art.62dell’art. ….., comma 9, punto 2 n.2 (Codice disciplinare), l’amministrazione l’Azienda o Ente ritenga che la permanenza in servizio del dipendente provochi un pregiudizio alla credibilità della stessa, stessa a causa del discredito che da tale permanenza potrebbe derivarle da parte dei cittadini e/o comunque, per ragioni di opportunità ed operatività dell’amministrazione stessadell’Azienda o Ente stesso. In tal caso, può essere disposta, per i suddetti motivi, la sospensione dal servizio, che sarà sottoposta a revisione con cadenza biennale. Ove il procedimento disciplinare sia stato eventualmente sospeso fino all’esito del procedimento penale, ai sensi dell’art. 65…. (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale), tale sospensione può essere prorogata, ferma restando in ogni caso l’applicabilità dell’art. 62, comma 9, punto 2 (Codice n. 2(Codice disciplinare). 7. Al dipendente sospeso, ai sensi del presente articolo, sono corrisposti un'indennità pari al 50% dello stipendio tabellare, nonché gli assegni del nucleo familiare e la retribuzione individuale di anzianità, ove spettanti. 8. Nel caso di sentenza penale definitiva di assoluzione o di proscioglimento, pronunciata con la formula “il fatto non sussiste” o “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analoga, analoga quanto corrisposto, durante il periodo di sospensione cautelare, a titolo di indennità, indennità verrà conguagliato con quanto dovuto al dipendente se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità o i compensi connessi alla presenza in servizio o a prestazioni di carattere straordinario. Ove il procedimento disciplinare riprenda, ai sensi dell’art. 65….., comma 2, secondo periodo (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale), il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente applicate. 9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, al dipendente precedentemente sospeso verrà conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio, esclusi i compensi per il lavoro straordinario, quelli che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa, nonché i periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato. 10. Resta fermo quanto previsto dall’art. 55 dall’art.55 quater comma 3 bis del d.lgsD.Lgs. n. 165/2001n.165/2001.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Sospensione cautelare in caso di procedimento penale. 1. Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio d’ufficio dal servizio con privazione della retribuzione retribuzione, per la durata dello stato di detenzione o, comunque, o comunque dello stato restrittivo della libertà. 2. Il dipendente può essere sospeso dal servizio, servizio con privazione della retribuzione, retribuzione anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale o questa sia comunque cessatapersonale, qualora l’amministrazione dispongaegli sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque tali da comportare, ai sensi dell’art. 55-ter del d. lgs. n. 165/ 2001se accertati, la sospensione sanzione disciplinare del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, ai sensi dell’art. 65 del presente contrattolicenziamento. 3. Il CONI, cessato lo stato di restrizione della libertà personale di cui al comma 1, può prolungare il periodo di sospensione del dipendente sino alla sentenza definitiva, alle medesime condizioni di cui al comma 2. 4. Resta fermo l’obbligo di sospensione del dipendente in presenza dei nei casi previsti dagli articoli 7dall’art. 15 comma 1 della legge 19 marzo 1990, n. 55, come sostituito dall’art. 1, comma 1, e 8 , comma 1, del d.lgs. n. 235/2012; 4. Nel caso dei delitti previsti all’art. 3, comma 1, 1 della legge 18 gennaio 1992 n. 97/2001, trova applicazione la disciplina ivi stabilita. Per i medesimi delitti, qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, trova applicazione l’art. 4, comma 1, della citata legge n. 97/200116. 5. Nei casi indicati ai disciplinati dai commi precedenti, precedenti si applica quanto previsto dall’articolo 55- ter del d.lgs. n. 165/2001 in tema di rapporti tra procedimenti disciplinari e procedimenti penali dall’art. 65 del presente contratto62, commi 9 e 10. 6. Ove l’amministrazione proceda all’applicazione Al dipendente sospeso è concesso un assegno alimentare pari al 50% della sanzione retribuzione fissa mensile corrispondente alla nozione di cui all’artall'art. 6279, comma 92, n. lett. b), oltre all’assegno per il nucleo familiare eventualmente spettante, con esclusione di qualsiasi compenso accessorio, comunque denominato, anche se pensionabile. 7. In caso di sentenza definitiva di assoluzione o di proscioglimento con formula piena, quanto corrisposto nel periodo di sospensione cautelare a titolo di assegno alimentare sarà conguagliato con quanto sarebbe stato dovuto al lavoratore se egli fosse rimasto in servizio. 8. Nelle ipotesi previste ai commi 2 (Codice disciplinare)e 3 del presente articolo, la sospensione del dipendente disposta ai sensi del presente articolo conserva efficacia solo fino alla conclusione del procedimento disciplinare. Negli altri casi, la sospensione dal servizio eventualmente disposta a causa di procedimento penale cautelare conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo non superiore a cinque anni. Decorso tale termine, essa decorso il quale la sospensione cautelare è revocata di diritto ed il dipendente è riammesso in servizio, salvo i casi nei quali, in presenza di reati che comportano l’applicazione dell’art.62, comma . 9, punto 2 (Codice disciplinare), l’amministrazione ritenga che la permanenza in servizio del dipendente provochi un pregiudizio alla credibilità della stessa, a causa del discredito che da tale permanenza potrebbe derivarle da parte dei cittadini e/o comunque, per ragioni di opportunità ed operatività dell’amministrazione stessa. In tal caso, può essere disposta, per i suddetti motivi, la sospensione dal servizio, che sarà sottoposta a revisione con cadenza biennale. Ove il Il procedimento disciplinare sia stato eventualmente rimane comunque sospeso fino sino all’esito del procedimento penale, ai sensi dell’art. 65, tale sospensione può essere prorogata, ferma restando in ogni caso l’applicabilità dell’art. 62, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare). 7. Al dipendente sospeso, ai sensi del presente articolo, sono corrisposti un'indennità pari al 50% dello stipendio tabellare, nonché gli assegni del nucleo familiare e la retribuzione individuale di anzianità, ove spettanti. 8. Nel caso di sentenza penale definitiva di assoluzione o di proscioglimento, pronunciata con la formula “il fatto non sussiste” o “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analoga, quanto corrisposto, durante il periodo di sospensione cautelare, a titolo di indennità, verrà conguagliato con quanto dovuto al dipendente se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità o i compensi connessi alla presenza in servizio o a prestazioni di carattere straordinario. Ove il procedimento disciplinare riprenda, ai sensi dell’art. 65, comma 2, secondo periodo (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale), il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente applicate. 9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, al dipendente precedentemente sospeso verrà conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio, esclusi i compensi per il lavoro straordinario, quelli che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa, nonché i periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato. 10. Resta fermo quanto previsto dall’art. 55 quater comma 3 bis del d.lgs. n. 165/2001.

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Sospensione cautelare in caso di procedimento penale. 1. Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o, comunque, dello stato restrittivo della libertà. 2. Il dipendente può essere sospeso dal servizio, con privazione della retribuzione, anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale o questa sia comunque cessata, qualora l’amministrazione disponga, ai sensi dell’art. 55-ter del d. lgs. n. 165/ 2001, la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, ai sensi dell’art. 65 del presente contratto65. 3. Resta fermo l’obbligo di sospensione del dipendente in presenza dei casi già previsti dagli articoli 758, comma 1, lett. a), b), limitatamente all'art. 316 del codice penale, lett. c), d) ed e), e 8 59, comma 1, lett. a), limitatamente ai delitti già indicati nell'art. 58 comma 1, lett. a) e all'art. 316 del codice penale, lett. b), e c), del d. lgs. n. 267/2000 come modificato dal d.lgs. n. 235/2012;. 4. Nel caso dei delitti previsti all’art. 3, comma 1, della legge n. 97/2001, trova applicazione la disciplina ivi stabilita. Per i medesimi delitti, qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, trova applicazione l’art. 4, comma 1, della citata legge n. 97/2001. 5. Nei casi indicati ai commi precedenti, si applica quanto previsto dall’articolo 55- 55-ter del d.lgsd. lgs. n. 165/2001 e dall’art. 65 del presente contratto65. 6. Ove l’amministrazione proceda all’applicazione della sanzione di cui all’art. 62, comma 910, n. 2 (Codice disciplinare), la sospensione del dipendente disposta ai sensi del presente articolo conserva efficacia solo fino alla conclusione del procedimento disciplinare. Negli altri casi, la sospensione dal servizio eventualmente disposta a causa di procedimento penale conserva efficacia, se non revocata, per un periodo non superiore a cinque anni. Decorso tale termine, essa è revocata ed il dipendente è riammesso in servizio, salvo i casi nei quali, in presenza di reati che comportano l’applicazione dell’art.62dell’art. 62, comma 910, punto 2 (Codice disciplinare), l’amministrazione ritenga che la permanenza in servizio del dipendente provochi un pregiudizio alla credibilità della stessa, a causa del discredito che da tale permanenza potrebbe derivarle da parte dei cittadini e/o comunque, per ragioni di opportunità ed operatività dell’amministrazione stessa. In tal caso, può essere disposta, per i suddetti motivi, la sospensione dal servizio, che sarà sottoposta a revisione con cadenza biennale. Ove il procedimento disciplinare sia stato eventualmente sospeso fino all’esito del procedimento penale, ai sensi dell’art. 65, tale sospensione può essere prorogata, ferma restando in ogni caso l’applicabilità dell’art. 62dell’art.62, comma 910, punto 2 (Codice disciplinare). 7. Al dipendente sospeso, ai sensi del presente articolo, sono corrisposti un'indennità pari al 50% dello stipendio tabellare, nonché gli assegni del nucleo familiare e la retribuzione individuale di anzianità, ove spettanti. 8. Nel caso di sentenza penale definitiva di assoluzione o di proscioglimento, pronunciata con la formula “il fatto non sussiste” o “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analoga, quanto corrisposto, durante il periodo di sospensione cautelare, a titolo di indennità, verrà conguagliato con quanto dovuto al dipendente se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità o i compensi connessi alla presenza in servizio o a prestazioni di carattere straordinario. Ove il procedimento disciplinare riprenda, ai sensi dell’art. 65, comma 2, secondo periodo (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale), il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente applicate. 9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, al dipendente precedentemente sospeso verrà conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio, esclusi i compensi per il lavoro straordinario, quelli che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa, nonché i periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato. 10. Resta fermo quanto previsto dall’art. 55 dall’art.55 quater comma 3 bis del d.lgs. n. 165/2001bis.

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Sospensione cautelare in caso di procedimento penale. 1. Il dipendente che sia dirigente colpito da misura restrittiva della libertà personale o da provvedimenti giudiziari inibitori che impediscono la prestazione lavorativa, è obbligatoriamente sospeso d'ufficio dal servizio, con sospensione dell’incarico dirigenziale conferito e privazione della retribuzione, per tutta la durata dello stato di restrizione della libertà, salvo che l’azienda non proceda direttamente ai sensi dell’art. 8 (codice disciplinare), comma 11. 2. Il dirigente può essere sospeso dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o, comunque, dello stato restrittivo della libertà. 2. Il dipendente può essere sospeso dal servizio, e con privazione della retribuzionesospensione dell’incarico, anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale penale, che non comporti la restrizione della libertà personale o questa sia comunque cessata, qualora l’amministrazione dispongasecondo quanto previsto dall’art. 55 ter del d.lgs. 165/2001, 111 salvo che l’Azienda non proceda direttamente ai sensi 111 D.Leg. 30 marzo 2001, n. 165 - Art. 55 ter. Rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale 1. Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l’autorità giudiziaria, è proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale. Per le infrazioni di minore gravità, di cui all’articolo 55-bis, comma 1, primo periodo, non è ammessa la sospensione del procedimento. Per le infrazioni di maggiore gravità, di cui all’articolo 55-bis, comma 1, secondo periodo, l’ufficio competente, nei casi di particolare complessità dell’accertamento del fatto addebitato al dipendente e quando all’esito dell’istruttoria non dispone di elementi sufficienti a motivare l’irrogazione della sanzione, può sospendere il procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, salva la possibilità di adottare la sospensione o altri strumenti cautelari nei confronti del dipendente. 2. Se il procedimento disciplinare, non sospeso, si conclude con l’irrogazione di una sanzione e, successivamente, il procedimento penale viene definito con una sentenza irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitato al dipendente non sussiste o non costituisce illecito penale o che il dipendente medesimo non lo ha commesso, l’autorità competente, ad istanza di parte da proporsi entro il termine di decadenza di sei mesi dall’irrevocabilità della pronuncia penale, riapre il procedimento disciplinare per modificarne o confermarne l’atto conclusivo in relazione all’esito del giudizio penale. 3. Se il procedimento disciplinare si conclude con l’archiviazione ed il processo penale con una sentenza irrevocabile di condanna, l’autorità competente riapre il procedimento disciplinare per adeguare le determinazioni conclusive all’esito del giudizio penale. Il procedimento disciplinare è riaperto, altresì, se dalla sentenza irrevocabile di condanna risulta che il fatto addebitabile al dipendente in sede disciplinare comporta la sanzione del licenziamento, mentre ne è stata applicata una diversa. 4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3 il procedimento disciplinare è, rispettivamente, ripreso o riaperto entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza all'amministrazione di appartenenza del lavoratore ovvero dalla presentazione dell’istanza di riapertura ed è concluso entro centottanta giorni dalla ripresa o dalla riapertura. La ripresa o la riapertura avvengono mediante il rinnovo della contestazione dell’addebito da parte dell’autorità disciplinare competente ed il dell’art. 55-ter 11, comma 2 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale) del d. lgspresente CCNL. 3. Resta fermo l'obbligo di sospensione del dirigente in presenza dei casi già previsti dagli artt. 58,105 comma 1, lett. a), b), limitatamente all'art. 316 del codice penale,106 lett. c), d) ed e), e 59,107 comma 1, lett. a), limitatamente ai delitti già indicati nell'art. 58 comma 1, lett. a) e all'art. 316 del codice penale, lett. b), e c), del D. Lgs. n. 165/ 2001267 del 2000 e fatta salva l’applicazione dell’art. 8 (codice disciplinare), comma 11, qualora l’azienda non disponga la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, ai sensi dell’art. 65 del presente contratto. 3. Resta fermo l’obbligo di sospensione del dipendente in presenza dei casi previsti dagli articoli 7, comma 1, e 8 , comma 1, 55 ter del d.lgs. n. 235/2012;165/2001,111 nonché dell’art. 11 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale) del presente CCNL. 4. Nel caso dei delitti previsti all’art. 3, comma 1, della legge n. 97/2001, 97/2001,108 trova applicazione la disciplina ivi stabilita. Per i medesimi delitti, qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, trova applicazione l’art. 4, comma 1, della citata legge n. 97/200197/2001.112 E’ fatta salva l’applicazione dell’art. 8 (codice disciplinare), comma 11, punto 2, qualora l’azienda non disponga la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, ai sensi dell’art. 55 ter del d.lgs. 165/2001111 nonché dell’art. 11 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale) del presente CCNL. 5. Nei casi indicati ai commi precedentiprecedenti si applica, si applica comunque, quanto previsto dall’articolo 55- dall’art. 55 ter del d.lgs. n. 165/2001 e dall’art. 65 del presente contratto165/2001, 111 comma 1, ultimo periodo. 6. Ove l’amministrazione proceda l’azienda intenda procedere all’applicazione della sanzione di cui all’art. 628 (codice disciplinare), comma 911, n. 2 (Codice disciplinare)punto 2, la sospensione del dipendente dirigente disposta ai sensi del presente articolo conserva efficacia solo fino alla conclusione del procedimento disciplinare. Negli altri casi, la sospensione dal servizio eventualmente disposta a causa di procedimento penale conserva efficacia, se non revocata, per un periodo non superiore a cinque anni. Decorso tale termine, essa è revocata ed il dipendente dirigente è riammesso in servizio, salvo i casi nei quali, in presenza di reati che comportano l’applicazione dell’art.62, dell’art. 8 (codice disciplinare) comma 911, punto 2 (Codice disciplinare)2, l’amministrazione l’azienda ritenga che la permanenza in servizio del dipendente dirigente provochi un pregiudizio alla credibilità della stessa, stessa a causa del discredito che da tale permanenza potrebbe derivarle da parte dei cittadini e/o comunque, per ragioni di opportunità ed operatività dell’amministrazione stessa. In tal caso, può essere disposta, per i suddetti motivi, la sospensione dal servizio, che sarà sottoposta a revisione con cadenza biennale. Ove il procedimento disciplinare sia stato eventualmente sospeso sospeso, fino all’esito del procedimento penale, ai sensi dell’art. 65, 55 ter del d.lgs. 165/2001,111 tale sospensione può essere prorogata, ferma restando in ogni caso l’applicabilità la possibilità di ripresa del procedimento disciplinare per cessazione di motivi che ne avevano determinato la sospensione, ai fini dell’applicabilità dell’art. 62, comma 9, punto 2 8 (Codice codice disciplinare). 7. Al dipendente sospeso, dirigente sospeso dal servizio ai sensi del presente articolo, articolo sono corrisposti un'indennità un’indennità alimentare pari al 50% dello stipendio tabellare, nonché gli assegni del nucleo familiare e la retribuzione individuale di anzianitàanzianità o il maturato economico annuo, ove spettantispettante, e gli eventuali assegni familiari, qualora ne abbiano titolo. procedimento prosegue secondo quanto previsto nell’articolo 55-bis. Ai fini delle determinazioni conclusive, l’autorità procedente, nel procedimento disciplinare ripreso o riaperto, applica le disposizioni dell’articolo 653, commi 1 ed 1-bis, del codice di procedura penale. 112 Legge 27 marzo 2001, n. 97 - Art. 4. Sospensione a seguito di condanna non definitiva 1. Nel caso di condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, per alcuno dei delitti previsti dall'articolo 3, comma 1, i dipendenti indicati nello stesso articolo sono sospesi dal servizio. 2. La sospensione perde efficacia se per il fatto è successivamente pronunciata sentenza di proscioglimento o di assoluzione anche non definitiva e, in ogni caso, decorso un periodo di tempo pari a quello di prescrizione del reato. 8. Nel caso di sentenza penale definitiva di assoluzione o di proscioglimentoassoluzione, pronunciata con la formula “il fatto non sussiste” o “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analoga, quanto corrisposto, durante il periodo di sospensione cautelare, a titolo di indennità, assegno alimentare verrà conguagliato con quanto dovuto al dipendente dirigente se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità o i compensi connessi alla presenza tenendo conto anche della retribuzione di posizione in servizio o a prestazioni di carattere straordinariogodimento all'atto della sospensione. Ove il procedimento disciplinare riprendariprenda per altre infrazioni, ai sensi dell’art. 6511, comma 2, secondo periodo (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale), ) il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente applicate. 9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, quanto corrisposto al dipendente dirigente precedentemente sospeso verrà viene conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio, tenendo conto anche della retribuzione di posizione in godimento all’atto della sospensione; dal conguaglio sono esclusi i compensi per il lavoro straordinario, quelli che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa, nonché i periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato. 10. Resta fermo quanto previsto dall’art. 55 quater comma 3 bis del d.lgs. n. 165/2001.

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Sospensione cautelare in caso di procedimento penale. 1. Il dipendente professionista che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o, comunque, dello stato restrittivo della libertà. 2. L'ente, ai sensi del presente articolo, cessato lo stato di restrizione della libertà personale, può prolungare il periodo di sospensione del dipendente, fino alla sentenza definitiva, alle medesime condizioni del comma 3. 3. Il dipendente professionista può essere sospeso dal servizio, con privazione della retribuzione, anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale o questa personale, quando sia comunque cessatastato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o, qualora l’amministrazione dispongacomunque, per fatti tali da comportare, se accertati, l'applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento ai sensi dell’art. 55-ter 28, commi 6 e 7 del d. lgs. n. 165/ 2001, la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, ai sensi dell’art. 65 del presente contrattoCCNL 6/7/1995. 34. Resta fermo l’obbligo di sospensione del dipendente in presenza dei casi previsti dagli articoli 7, comma per i delitti già indicati dall’art. 1, commi 1 e 8 4- septies, comma 1lett. a), b) limitatamente all’art. 316 del d.lgs. codice penale, c) ed e) della legge n. 235/2012;16 del 1992. 45. Nel caso dei delitti previsti all’art. 3, comma 1, della legge n. 97/200197 del 2001, trova applicazione la disciplina ivi stabilitain alternativa alla sospensione di cui al presente articolo, possono essere applicate le misure previste dallo stesso art. 3. Per i medesimi delittireati, qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, trova applicazione si applica l’art. 4, 4 comma 1, 1 della citata legge n. 97/200197 del 2001. 56. Nei casi indicati ai commi precedenti, si applica quanto previsto dall’articolo 55- ter del d.lgs. n. 165/2001 e dall’art. 65 del presente contratto. 6. Ove l’amministrazione proceda all’applicazione della sanzione di cui all’art. 62, comma 9, n. 2 (Codice disciplinare), la sospensione del dipendente disposta ai sensi del presente articolo conserva efficacia solo fino alla conclusione del procedimento disciplinare. Negli altri casi, la sospensione dal servizio eventualmente disposta a causa di procedimento penale conserva efficacia, se non revocata, per un periodo non superiore a cinque anni. Decorso tale termine, essa è revocata ed il dipendente è riammesso in servizio, salvo i casi nei quali92, in presenza tema di reati che comportano l’applicazione dell’art.62, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare), l’amministrazione ritenga che la permanenza in servizio del dipendente provochi un pregiudizio alla credibilità della stessa, a causa del discredito che da tale permanenza potrebbe derivarle da parte dei cittadini e/o comunque, per ragioni di opportunità ed operatività dell’amministrazione stessa. In tal caso, può essere disposta, per i suddetti motivi, la sospensione dal servizio, che sarà sottoposta a revisione con cadenza biennale. Ove il rapporti tra procedimento disciplinare sia stato eventualmente sospeso fino all’esito del e procedimento penale, ai sensi dell’art. 65, tale sospensione può essere prorogata, ferma restando in ogni caso l’applicabilità dell’art. 62, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare). 7. Al dipendente sospeso, ai sensi del presente articolodei commi da 1 a 5, sono corrisposti un'indennità pari al 50% dello stipendio tabellaretabellare del livello o della fascia funzionale di appartenenza, nonché nonchè gli assegni del nucleo familiare e la retribuzione individuale di anzianità, ove spettanti. 8. Nel caso di sentenza penale definitiva di assoluzione o in caso di proscioglimento, pronunciata con la formula “il fatto non sussiste” o “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analogaai sensi dell’art. 92, commi 6 e 7, quanto corrisposto, durante il corrisposto nel periodo di sospensione cautelare, cautelare a titolo di indennità, indennità verrà conguagliato con quanto dovuto al dipendente lavoratore se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità o i compensi connessi alla presenza in servizio per servizi speciali o a per prestazioni di carattere straordinario. Ove il procedimento giudizio disciplinare riprendariprenda per altre infrazioni, ai sensi dell’artdel medesimo art. 6592, comma 26, secondo periodo (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale)periodo, il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente applicate. 9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, al dipendente professionista precedentemente sospeso verrà conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio, esclusi i escluse le indennità o compensi per il lavoro straordinario, quelli che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa, nonché servizi e funzioni speciali o per prestazioni di carattere straordinario nonchè i periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato. 10. Resta fermo quanto previsto dall’artQuando vi sia stata sospensione cautelare del servizio a causa di procedimento penale, la stessa conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore a cinque anni. 55 quater comma 3 bis Decorso tale termine la sospensione cautelare è revocata di diritto e il dipendente è riammesso in servizio. Il procedimento disciplinare rimane comunque sospeso sino all'esito del d.lgsprocedimento penale. 11. n. 165/2001La presente disciplina sostituisce, per i professionisti, quella contenuta nell’art. 30 del CCNL del 6 luglio 1995, la quale viene, pertanto, disapplicata.

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Sospensione cautelare in caso di procedimento penale. 1. Il dipendente che sia dirigente colpito da misura restrittiva della libertà personale è obbligatoriamente sospeso d'ufficio dal servizio, con sospensione dell’incarico dirigenziale conferito e privazione della retribuzione, per tutta la durata dello stato di restrizione della libertà, salvo che l’Amministrazione non proceda direttamente ai sensi dell’art. 9, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare). 2. Il dirigente può essere sospeso dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o, comunque, dello stato restrittivo della libertà. 2. Il dipendente può essere sospeso dal servizio, e con privazione della retribuzione, sospensione dell’incarico anche nel caso in cui venga sia sottoposto a procedimento penale che penale, anche se non comporti la restrizione della libertà personale o questa sia comunque cessata, qualora l’amministrazione l’Amministrazione disponga, ai sensi dell’art. 55-ter del d. lgsD.lgs. n. 165/ 165 del 2001, la sospensione del procedimento disciplinare fino a termine di quello penale, ai sensi dell’art. 12 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale). 3. Resta fermo l'obbligo di sospensione del dirigente in presenza dei casi già previsti dagli artt. 58, comma 1, lett. a), b), limitatamente all'art. 316 del codice penale, lett. c), d) ed e), e 59, comma 1, lett. a), limitatamente ai delitti già indicati nell'art. 58 comma 1, lett. a) e all'art. 316 del codice penale, lett. b), e c), del D. Lgs .n. 267 del 2000. E’ fatta salva l’applicazione dell’art. 9, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare), qualora l’Amministrazione non disponga, ai sensi dell’art. 55-ter del D.lgs. n. 165 del 2001, la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, ai sensi dell’art. 65 del presente contratto12 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale). 3. Resta fermo l’obbligo di sospensione del dipendente in presenza dei casi previsti dagli articoli 7, comma 1, e 8 , comma 1, del d.lgs. n. 235/2012; 4. Nel caso dei delitti previsti all’art. 3, comma 1, della legge n. 97/200197 del 2001, trova applicazione la disciplina ivi stabilita. Per i medesimi delitti, qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, trova applicazione l’art. 4, comma 1, della citata legge n. 97/200197 del 2001. Resta ferma, in ogni caso, l’applicabilità dell’art. 9, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare), qualora l’Amministrazione non disponga la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, ai sensi dell’art. 12 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale). 5. Nei casi indicati ai commi precedenti, precedenti si applica comunque quanto previsto dall’articolo 55- ter del d.lgs. n. 165/2001 e dall’art. 65 del presente contratto12 in tema di rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale. 6. Ove l’amministrazione l’Amministrazione proceda all’applicazione della sanzione di cui all’art. 629, comma 9, n. 2 punto 2, (Codice disciplinare), ) la sospensione del dipendente dirigente disposta ai sensi del presente articolo conserva efficacia solo fino alla conclusione del procedimento disciplinare. Negli altri casi, la sospensione dal servizio eventualmente disposta a causa di procedimento penale conserva efficacia, se non revocata, per un periodo non superiore a cinque anni. Decorso tale termine, essa è revocata ed il dipendente dirigente è riammesso in servizio, salvo i casi nei quali, in presenza di reati che comportano l’applicazione dell’art.62dell’art. 9, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare), l’amministrazione l’Amministrazione ritenga che la permanenza in servizio del dipendente dirigente provochi un pregiudizio alla credibilità della stessa, stessa a causa del discredito che da tale permanenza potrebbe derivarle da parte dei cittadini e/o comunque, per ragioni di opportunità ed operatività dell’amministrazione dell’Amministrazione stessa. In tal caso, può essere disposta, per i suddetti motivi, la sospensione dal servizio, che sarà sottoposta a revisione con cadenza biennale. Ove il procedimento disciplinare sia stato eventualmente sospeso fino all’esito del procedimento penale, ai sensi dell’art. 6512 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale), tale sospensione può essere prorogata, ferma restando in ogni caso l’applicabilità dell’art. 629, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare). 7. Al dipendente sospeso, dirigente sospeso dal servizio ai sensi del presente articolo, articolo sono corrisposti un'indennità un’indennità alimentare pari al 50% dello stipendio tabellare, nonché gli assegni del nucleo familiare e la retribuzione individuale di anzianitàanzianità o il maturato economico annuo, ove spettanti, e gli eventuali assegni familiari, qualora ne abbia titolo. 8. Nel caso di sentenza penale definitiva di assoluzione o di proscioglimentoassoluzione, pronunciata con la formula “il fatto non sussiste” o “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analoga, quanto corrisposto, durante il periodo di sospensione cautelare, a titolo di indennità, assegno alimentare verrà conguagliato con quanto dovuto al dipendente dirigente se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità o i compensi connessi alla presenza tenendo conto anche della retribuzione di posizione in servizio o a prestazioni di carattere straordinariogodimento all'atto della sospensione. Ove il procedimento disciplinare riprendariprenda per altre infrazioni, ai sensi dell’art. 6512, comma 2, secondo periodo periodo, (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale), ) il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente applicate. 9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, quanto corrisposto al dipendente dirigente precedentemente sospeso verrà viene conguagliato con quanto dovuto se fosse stato in servizio, tenendo conto anche della retribuzione di posizione in godimento all’atto della sospensione; dal conguaglio sono esclusi i compensi per il lavoro straordinario, quelli che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa, nonché i periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato. 10. Resta fermo quanto previsto dall’art. 55 quater comma 3 bis del d.lgs. n. 165/2001.

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Sospensione cautelare in caso di procedimento penale. 1. Il dipendente che sia dirigente colpito da misura restrittiva della libertà personale o da provvedimenti giudiziari inibitori che impediscono la prestazione lavorativa, è obbligatoriamente sospeso d'ufficio dal servizio, con sospensione dell’incarico dirigenziale conferito e privazione della retribuzione, per tutta la durata dello stato di restrizione della libertà, salvo che l’azienda non proceda direttamente ai sensi dell’art. 8 (codice disciplinare), comma 11.‌ 2. Il dirigente può essere sospeso dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o, comunque, dello stato restrittivo della libertà. 2. Il dipendente può essere sospeso dal servizio, e con privazione della retribuzionesospensione dell’incarico, anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale penale, che non comporti la restrizione della libertà personale o questa sia comunque cessata, qualora l’amministrazione dispongasecondo quanto previsto dall’art. 55 ter del d.lgs. 165/2001, salvo che l’Azienda non proceda direttamente ai sensi dell’art. 55-ter 11, comma 2 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale) del d. lgspresente CCNL. 3. n. 165/ 2001Resta fermo l'obbligo di sospensione del dirigente in presenza dei casi già previsti dagli artt. 58, comma 1, lett. a), b), limitatamente all'art. 316 del codice penale, lett. c), d) ed e), e 59, comma 1, lett. a), limitatamente ai delitti già indicati nell'art. 58 comma 1, lett. a) e all'art. 316 del codice penale, lett. b), e c), del D. Lgs .n. 267 del 2000 e fatta salva l’applicazione dell’art. (codice disciplinare), comma 10, qualora l’azienda non disponga la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, ai sensi dell’art. 65 del presente contratto. 3. Resta fermo l’obbligo di sospensione del dipendente in presenza dei casi previsti dagli articoli 7, comma 1, e 8 , comma 1, 55 ter del d.lgs. n. 235/2012;165/2001, nonché dell’art. 11 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale) del presente CCNL. 4. Nel caso dei delitti previsti all’art. 3, comma 1, della legge n. 97/2001, trova applicazione la disciplina ivi stabilita. Per i medesimi delitti, qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, trova applicazione l’art. 4, comma 1, della citata legge n. 97/2001.. E’ fatta salva l’applicazione dell’art. 8 (codice disciplinare), comma 11, punto 2, qualora l’azienda non disponga la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, ai sensi dell’art. 55 ter del d.lgs. 165/2001 nonché dell’art. 11 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale) del presente CCNL.. 5. Nei casi indicati ai commi precedentiprecedenti si applica, si applica comunque, quanto previsto dall’articolo 55- dall’art. 55 ter del d.lgs. n. 165/2001 e dall’art. 65 del presente contratto165/2001, comma 1, ultimo periodo. 6. Ove l’amministrazione proceda l’azienda intenda procedere all’applicazione della sanzione di cui all’art. 62(codice disciplinare), comma 911, n. 2 (Codice disciplinare)punto 2, la sospensione del dipendente dirigente disposta ai sensi del presente articolo conserva efficacia solo fino alla conclusione del procedimento disciplinare. Negli altri casi, la sospensione dal servizio eventualmente disposta a causa di procedimento penale conserva efficacia, se non revocata, per un periodo non superiore a cinque anni. Decorso tale termine, essa è revocata ed il dipendente dirigente è riammesso in servizio, salvo i casi nei quali, in presenza di reati che comportano l’applicazione dell’art.62, comma 9, punto 2 dell’art. 8 (Codice disciplinare)) comma 11, l’amministrazione punto 2, l’azienda ritenga che la permanenza in servizio del dipendente dirigente provochi un pregiudizio alla credibilità della stessa, stessa a causa del discredito che da tale permanenza potrebbe derivarle da parte dei cittadini e/o comunque, per ragioni di opportunità ed operatività dell’amministrazione stessa. In tal caso, può essere disposta, per i suddetti motivi, la sospensione dal servizio, che sarà sottoposta a revisione con cadenza biennale. Ove il procedimento disciplinare sia stato eventualmente sospeso sospeso, fino all’esito del procedimento penale, ai sensi dell’art. 6555 ter del d.lgs. 165/2001, tale sospensione può essere prorogata, ferma restando in ogni caso l’applicabilità la possibilità di ripresa del procedimento disciplinare per cessazione di motivi che ne avevano determinato la sospensione, ai fini dell’applicabilità dell’art. 62, comma 9, punto 2 8 (Codice codice disciplinare). 7. Al dipendente sospeso, dirigente sospeso dal servizio ai sensi del presente articolo, articolo sono corrisposti un'indennità un’indennità alimentare pari al 50% dello stipendio tabellare, nonché gli assegni del nucleo familiare e la retribuzione individuale di anzianitàanzianità o il maturato economico annuo, ove spettantispettante, e gli eventuali assegni familiari, qualora ne abbiano titolo. 8. Nel caso di sentenza penale definitiva di assoluzione o di proscioglimentoassoluzione, pronunciata con la formula “il fatto non sussiste” o “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analoga, quanto corrisposto, durante il periodo di sospensione cautelare, a titolo di indennità, assegno alimentare verrà conguagliato con quanto dovuto al dipendente dirigente se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità o i compensi connessi alla presenza tenendo conto anche della retribuzione di posizione in servizio o a prestazioni di carattere straordinariogodimento all'atto della sospensione. Ove il procedimento disciplinare riprendariprenda per altre infrazioni, ai sensi dell’art. 6511, comma 2, secondo periodo (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale), ) il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente applicate. 9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, quanto corrisposto al dipendente dirigente precedentemente sospeso verrà viene conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio, tenendo conto anche della retribuzione di posizione in godimento all’atto della sospensione; dal conguaglio sono esclusi i compensi per il lavoro straordinario, quelli che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa, nonché i periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato. 10. Resta fermo quanto previsto dall’art. 55 quater comma 3 bis del d.lgs. n. 165/2001.

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Sospensione cautelare in caso di procedimento penale. 1. Il dipendente che sia personale di cui all’art. 1 del presente CCNL colpito da misura restrittiva della libertà personale o da provvedimenti giudiziari inibitori, che impediscono la prestazione lavorativa, è obbligatoriamente sospeso d'ufficio dal servizio e, ove previsto, dall’incarico conferito, con privazione della retribuzione retribuzione, per tutta la durata dello stato di detenzione o, comunque, dello stato restrittivo restrizione della libertà, salvo che l’amministrazione non proceda direttamente ai sensi dell’art. 36, comma 9 (codice disciplinare), e dell’art. 55-ter del D.Lgs. n.165/2001. 2. Il dipendente personale di cui all’art. 1 del presente CCNL può essere sospeso dal servizioservizio e, ove previsto, dall’incarico conferito, con privazione della retribuzione, anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale penale, che non comporti la restrizione della libertà personale o questa sia comunque cessata, qualora l’amministrazione dispongasecondo quanto previsto dall’art. 55-ter del D.Lgs. n. 165/2001, salvo che l’Amministrazione non proceda direttamente ai sensi dell’art. 39, comma 2 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale) e dell’art. 55-ter del d. lgsD.Lgs. n. 165/ 2001165/2001. 3. Resta fermo l’obbligo di sospensione del personale di cui all’art. 1 del presente CCNL in presenza dei casi previsti dagli articoli 7, comma 1, e 8, comma 1, del D.Lgs. n. 235/2012 e fatta salva l’applicazione dell’art. 36 (codice disciplinare), comma 9, qualora l’amministrazione non disponga la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, ai sensi dell’art. 65 55-ter del presente contratto. 3. Resta fermo l’obbligo di sospensione del dipendente in presenza dei casi previsti dagli articoli 7, comma 1, e 8 , comma 1, del d.lgsD.Lgs. n. 235/2012;165/2001, nonché dell’art. 39 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale). 4. Nel caso dei delitti previsti all’art. 3, comma 1, della legge n. 97/2001, trova applicazione la disciplina ivi stabilita. Per i medesimi delitti, qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, trova applicazione l’art. 4, comma 1, della citata legge n. 97/2001. È fatta salva l’applicazione dell’art. 36, comma 9, punto B (codice disciplinare) qualora l’Amministrazione non disponga la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, ai sensi dell’art. 55-ter del D.Lgs. n. 165/2001 nonché dell’art. 39 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale) del presente CCNL. 5. Nei casi indicati ai commi precedentiprecedenti si applica, si applica comunque, quanto previsto dall’articolo 55- dall’art. 55 ter del d.lgsD.Lgs. n. 165/2001 e dall’art. 65 del presente contratto165/2001, comma 1, ultimo periodo. 6. Ove l’amministrazione proceda l’Amministrazione intenda procedere all’applicazione della sanzione di cui all’art. 6236, comma 9, n. 2 punto B (Codice codice disciplinare), la sospensione del dipendente personale di cui all’art. 1 del presente CCNL disposta ai sensi del presente articolo conserva efficacia solo fino alla conclusione del procedimento disciplinare. Negli altri casi, la sospensione dal servizio eventualmente disposta a causa di procedimento penale conserva efficacia, se non revocata, per un periodo non superiore a cinque anni. Decorso tale termine, essa è revocata ed il dipendente personale di cui all’art. 1 del presente CCNL è riammesso in servizio, salvo i casi nei quali, in presenza di reati che comportano l’applicazione dell’art.62dell’art. 36, comma 9, punto 2 B (Codice codice disciplinare), l’amministrazione ritenga che la permanenza in servizio del dipendente personale di cui all’art. 1 del presente CCNL provochi un pregiudizio alla credibilità della stessa, stessa a causa del discredito che da tale permanenza potrebbe derivarle da parte dei cittadini e/o comunque, per ragioni di opportunità ed operatività dell’amministrazione stessa. In tal caso, può essere disposta, per i suddetti motivi, la sospensione dal servizio, che sarà sottoposta a revisione con cadenza biennale. Ove il procedimento disciplinare sia stato eventualmente sospeso sospeso, fino all’esito del procedimento penale, ai sensi dell’art. 6555-ter del D.Lgs. n. 165/2001, tale sospensione può essere prorogata, ferma restando in ogni caso l’applicabilità la possibilità di ripresa del procedimento disciplinare per cessazione di motivi che ne avevano determinato la sospensione, ai fini dell’applicabilità dell’art. 62, comma 9, punto 2 36 (Codice codice disciplinare). 7. Al dipendente sospeso, personale sospeso dal servizio ai sensi del presente articolo, articolo sono corrisposti un'indennità un’indennità alimentare pari al 50% dello stipendio tabellare, nonché gli assegni del nucleo familiare e la retribuzione individuale di anzianitàanzianità e gli assegni familiari, ove spettantiqualora ne abbia titolo. 8. Nel caso di sentenza penale definitiva di assoluzione o di proscioglimentoproscioglimento , pronunciata con la formula “il fatto non sussiste” o “l’imputato non lo ha commesso” oppure o il fatto non costituisce illecito penale” o altra formulazione analogareato”, quanto corrisposto, durante il periodo di sospensione cautelare, a titolo di indennità, assegno alimentare verrà conguagliato con quanto dovuto al dipendente personale di cui all’art. 1 del presente CCNL se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità o i compensi connessi alla presenza tenendo conto anche della retribuzione di posizione in servizio o a prestazioni di carattere straordinariogodimento all’atto della sospensione. Ove il procedimento disciplinare riprendariprenda per altre infrazioni, ai sensi dell’art. 65, comma 2, secondo periodo 39 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale), il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente applicate. 9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, quanto corrisposto al dipendente personale di cui all’art. 1 del presente CCNL precedentemente sospeso verrà viene conguagliato rispetto a quanto dovuto se fosse stato in servizio, tenendo conto anche della retribuzione di posizione in godimento all’atto della sospensione; dal conguaglio sono esclusi i compensi per il lavoro straordinario, quelli che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa, nonché i periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato. 10. Resta fermo quanto previsto dall’art. 55 quater 55-quater, comma 3 bis 3-bis, del d.lgsD.Lgs. n. 165/2001.

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Samples: Disciplinary Responsibility Regulations

Sospensione cautelare in caso di procedimento penale. 1. Il dipendente che sia dirigente colpito da misura restrittiva della libertà personale o da provvedimenti giudiziari inibitori che impediscono la prestazione lavorativa, è obbligatoriamente sospeso d'ufficio dal servizio, con sospensione dell’incarico dirigenziale conferito e privazione della retribuzione, per tutta la durata dello stato di restrizione della libertà, salvo che l’azienda non proceda direttamente ai sensi dell’art. 8 (codice disciplinare) comma 11. 2. Il dirigente può essere sospeso dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o, comunque, dello stato restrittivo della libertà. 2. Il dipendente può essere sospeso dal servizio, e con privazione della retribuzionesospensione dell’incarico, anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale penale, che non comporti la restrizione della libertà personale o questa sia comunque cessata, qualora l’amministrazione dispongasecondo quanto previsto dall’art. 55 ter del d.lgs. 165/2001, salvo che l’Azienda non proceda direttamente ai sensi dell’art. 55-ter 11, comma 2 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale) del d. lgspresente CCNL. 3. n. 165/ 2001Resta fermo l'obbligo di sospensione del dirigente in presenza dei casi già previsti dagli artt. 58, comma 1, lett. a), b), limitatamente all'art. 316 del codice penale, lett. c), d) ed e), e 59, comma 1, lett. a), limitatamente ai delitti già indicati nell'art. 58 comma 1, lett. a) e all'art. 316 del codice penale, lett. b), e c), del D. Lgs .n. 267 del 2000 e fatta salva l’applicazione dell’art. 8 (codice disciplinare), comma 11, qualora l’azienda non disponga la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, ai sensi dell’art. 65 del presente contratto. 3. Resta fermo l’obbligo di sospensione del dipendente in presenza dei casi previsti dagli articoli 7, comma 1, e 8 , comma 1, 55 ter del d.lgs. n. 235/2012;165/2001, nonché dell’art. 11 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale) del presente CCNL. 4. Nel caso dei delitti previsti all’art. 3, comma 1, della legge n. 97/2001, trova applicazione la disciplina ivi stabilita. Per i medesimi delitti, qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, trova applicazione l’art. 4, comma 1, della citata legge n. 97/2001. E’ fatta salva l’applicazione dell’art. 8 (codice disciplinare), comma 11, punto 2, qualora l’azienda non disponga la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, ai sensi dell’art. 55 ter del d.lgs. 165/2001 nonché dell’art. 11 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale) del presente CCNL. 5. Nei casi indicati ai commi precedentiprecedenti si applica, si applica comunque, quanto previsto dall’articolo 55- dall’art. 55 ter del d.lgs. n. 165/2001 e dall’art. 65 del presente contratto165/2001, comma 1, ultimo periodo. 6. Ove l’amministrazione proceda l’azienda intenda procedere all’applicazione della sanzione di cui all’art. 628 (codice disciplinare), comma 911, n. 2 (Codice disciplinare)punto 2, la sospensione del dipendente dirigente disposta ai sensi del presente articolo conserva efficacia solo fino alla conclusione del procedimento disciplinare. Negli altri casi, la sospensione dal servizio eventualmente disposta a causa di procedimento penale conserva efficacia, se non revocata, per un periodo non superiore a cinque anni. Decorso tale termine, essa è revocata ed il dipendente dirigente è riammesso in servizio, salvo i casi nei quali, in presenza di reati che comportano l’applicazione dell’art.62, dell’art. 8 (codice disciplinare) comma 911, punto 2 (Codice disciplinare)2, l’amministrazione l’azienda ritenga che la permanenza in servizio del dipendente dirigente provochi un pregiudizio alla credibilità della stessa, stessa a causa del discredito che da tale permanenza potrebbe derivarle da parte dei cittadini e/o comunque, per ragioni di opportunità ed operatività dell’amministrazione stessa. In tal caso, può essere disposta, per i suddetti motivi, la sospensione dal servizio, che sarà sottoposta a revisione con cadenza biennale. Ove il procedimento disciplinare sia stato eventualmente sospeso sospeso, fino all’esito del procedimento penale, ai sensi dell’art. 6555 ter del d.lgs. 165/2001, tale sospensione può essere prorogata, ferma restando in ogni caso l’applicabilità dell’art. 62, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare).la possibilità di ripresa del procedimento disciplinare per cessazione di motivi che ne avevano determinato la 7. Al dipendente sospeso, dirigente sospeso dal servizio ai sensi del presente articolo, articolo sono corrisposti un'indennità un’indennità alimentare pari al 50% dello stipendio tabellare, nonché gli assegni del nucleo familiare e la retribuzione individuale di anzianitàanzianità o il maturato economico annuo, ove spettantispettante, e gli eventuali assegni familiari, qualora ne abbiano titolo. 8. Nel caso di sentenza penale definitiva di assoluzione o di proscioglimentoassoluzione, pronunciata con la formula “il fatto non sussiste” o “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analoga, quanto corrisposto, durante il periodo di sospensione cautelare, a titolo di indennità, assegno alimentare verrà conguagliato con quanto dovuto al dipendente dirigente se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità o i compensi connessi alla presenza tenendo conto anche della retribuzione di posizione in servizio o a prestazioni di carattere straordinariogodimento all'atto della sospensione. Ove il procedimento disciplinare riprendariprenda per altre infrazioni, ai sensi dell’art. 6511, comma 2, secondo periodo (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale), ) il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente applicate. 9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, quanto corrisposto al dipendente dirigente precedentemente sospeso verrà viene conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio, tenendo conto anche della retribuzione di posizione in godimento all’atto della sospensione; dal conguaglio sono esclusi i compensi per il lavoro straordinario, quelli che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa, nonché i periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato. 10. Resta fermo quanto previsto dall’art. 55 quater comma 3 bis del d.lgs. n. 165/2001.

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Sospensione cautelare in caso di procedimento penale. 1. Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio d’ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o, comunque, o comunque dello stato restrittivo della libertà. 2. L’amministrazione, ai sensi del presente articolo, cessato lo stato di restrizione della libertà personale, può prolungare il periodo di sospensione del dipendente, fino alla sentenza definitiva alle medesime condizioni del comma 3. 3. Il dipendente dipendente, può essere sospeso dal servizio, servizio con privazione della retribuzione, retribuzione anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale quando sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o questa sia comunque cessataper fatti tali da comportare, qualora l’amministrazione dispongase accertati, l’applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento ai sensi dell’art. 55-ter del d. lgs. n. 165/ 200164, la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, ai sensi dell’art. 65 del presente contrattocommi 5 e 6 (Codice disciplinare). 34. Resta fermo l’obbligo di sospensione per i reati previsti dall’art. 15, commi 1 e 4 septies, lett. a), b) limitatamente all’art. 316 del dipendente in presenza dei casi previsti dagli articoli 7codice penale, comma 1, c) ed e) della legge 55 del 1990 e 8 , comma 1, del d.lgs. n. 235/2012;successive modificazioni e integrazioni. 45. Nel caso dei delitti reati previsti all’art. 3, comma 1, della legge n. 97/200197 del 2001, trova applicazione la disciplina ivi stabilitain alternativa alla sospensione di cui al presente articolo, possono essere applicate le misure previste dallo stesso art. 3. Per i medesimi delittireati, qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, trova applicazione si applica l’art. 4, 4 comma 1, 1 della citata legge n. 97/200197 del 2001. 56. Nei casi indicati ai commi precedenti, precedenti si applica quanto previsto dall’articolo 55- ter del d.lgs. n. 165/2001 e dall’art. 65 del presente contratto. 6. Ove l’amministrazione proceda all’applicazione della sanzione di cui all’art. 62, comma 9, n. 2 (Codice disciplinareRapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale), la sospensione del dipendente disposta ai sensi del presente articolo conserva efficacia solo fino alla conclusione del procedimento disciplinare. Negli altri casi, la sospensione dal servizio eventualmente disposta a causa in tema di procedimento penale conserva efficacia, se non revocata, per un periodo non superiore a cinque anni. Decorso tale termine, essa è revocata ed il dipendente è riammesso in servizio, salvo i casi nei quali, in presenza di reati che comportano l’applicazione dell’art.62, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare), l’amministrazione ritenga che la permanenza in servizio del dipendente provochi un pregiudizio alla credibilità della stessa, a causa del discredito che da tale permanenza potrebbe derivarle da parte dei cittadini e/o comunque, per ragioni di opportunità ed operatività dell’amministrazione stessa. In tal caso, può essere disposta, per i suddetti motivi, la sospensione dal servizio, che sarà sottoposta a revisione con cadenza biennale. Ove il rapporti tra procedimento disciplinare sia stato eventualmente sospeso fino all’esito del e procedimento penale, ai sensi dell’art. 65, tale sospensione può essere prorogata, ferma restando in ogni caso l’applicabilità dell’art. 62, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare). 7. Al dipendente sospeso, sospeso ai sensi del presente articolo, dei commi da 1 a 5 sono corrisposti un'indennità un’indennità pari al 50% dello stipendio tabellaredella retribuzione indicata all’art. 75, comma 2 – primo alinea - (Retribuzione e sue definizioni – retribuzione base mensile) nonché gli assegni del nucleo familiare e la retribuzione individuale di anzianità, ove spettanti. 8. Nel caso di sentenza penale definitiva di assoluzione o di proscioglimento, pronunciata con la formula “il fatto non sussiste” o “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito ai sensi dall’art.. 65, commi 6 e 7 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale” o altra formulazione analoga), quanto corrisposto, durante il corrisposto nel periodo di sospensione cautelare, cautelare a titolo di indennità, indennità verrà conguagliato con quanto dovuto al dipendente lavoratore se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità o i compensi connessi alla presenza in servizio per servizi speciali o a per prestazioni di carattere straordinario. Ove il procedimento giudizio disciplinare riprenda, per altre infrazioni, ai sensi dell’artdel medesimo dall’art. 65, comma 2, secondo periodo 6 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale), secondo periodo, il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente applicate. 9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, al dipendente precedentemente sospeso verrà conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio, esclusi i escluse le indennità o compensi per il lavoro straordinario, quelli che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa, servizi e funzioni speciali o per prestazioni di carattere straordinario nonché i periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato. 10. Resta fermo quanto previsto dall’artQuando vi sia stata sospensione cautelare dal servizio a causa di procedimento penale, la stessa conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore a cinque anni. 55 quater comma 3 bis Decorso tale termine la sospensione cautelare è revocata di diritto e il dipendente riammesso in servizio. Il procedimento disciplinare rimane, comunque, sospeso sino all’esito del d.lgs. n. 165/2001procedimento penale.

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Sospensione cautelare in caso di procedimento penale. 1. Il dipendente docente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio d'uf- ficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o, comunque, detenzio- ne o comunque dello stato restrittivo della libertà. 2. L'istituzione, ai sensi del presente articolo, cessato lo stato di restrizione della liber- tà personale, può prolungare il periodo di sospensione del docente fino alla sentenza definitiva alle medesime condizioni del successivo comma 3. 3. Il dipendente docente può essere sospeso dal servizio, servizio con privazione della retribuzione, retribuzione anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione restrizio- ne della libertà personale quando sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente atti- nenti al rapporto di lavoro o questa sia comunque cessataper fatti tali da comportare, qualora l’amministrazione dispongase accertati, l'appli- cazione della sanzione disciplinare del licenziamento ai sensi dell’artdell'art. 55-ter del d. lgs. n. 165/ 200151, la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, ai sensi dell’art. 65 del presente contrattocommi 6 e 7. 34. Resta fermo l’obbligo l'obbligo di sospensione cautelare dal servizio per i reati indicati dall'art. 58 del dipendente in presenza dei casi previsti dagli articoli 7, comma 1, e 8 , comma 1, del d.lgsD.lgs. n. 235/2012;n.267/2000. 45. Nel caso dei delitti reati previsti all’artall'art. 3, comma 1, della legge n. 97/200197 del 2001, trova applicazione la disciplina ivi stabilitain alterna- tiva alla sospensione di cui al presente articolo, possono essere applicate le misure pre- viste dallo stesso art. 3. Per i medesimi delittireati, qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, trova applicazione l’artsi applica l'art. 4, comma 1, della citata legge n. 97/200197 del 2001. 56. Nei casi indicati ai commi precedenti, precedenti si applica quanto previsto dall’articolo 55- ter del d.lgsdall'art. n. 165/2001 e dall’art. 65 del presente contratto. 6. Ove l’amministrazione proceda all’applicazione della sanzione 51 in tema di cui all’art. 62, comma 9, n. 2 (Codice disciplinare), la sospensione del dipendente disposta ai sensi del presente articolo conserva efficacia solo fino alla conclusione del procedimento disciplinare. Negli altri casi, la sospensione dal servizio eventualmente disposta a causa di procedimento penale conserva efficacia, se non revocata, per un periodo non superiore a cinque anni. Decorso tale termine, essa è revocata ed il dipendente è riammesso in servizio, salvo i casi nei quali, in presenza di reati che comportano l’applicazione dell’art.62, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare), l’amministrazione ritenga che la permanenza in servizio del dipendente provochi un pregiudizio alla credibilità della stessa, a causa del discredito che da tale permanenza potrebbe derivarle da parte dei cittadini e/o comunque, per ragioni di opportunità ed operatività dell’amministrazione stessa. In tal caso, può essere disposta, per i suddetti motivi, la sospensione dal servizio, che sarà sottoposta a revisione con cadenza biennale. Ove il rapporti tra procedimento disciplinare sia stato eventualmente sospeso fino all’esito del e procedimento penale, ai sensi dell’art. 65, tale sospensione può essere prorogata, ferma restando in ogni caso l’applicabilità dell’art. 62, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare). 7. Al dipendente sospeso, docente sospeso ai sensi del presente articolo, dei commi da 1 a 5 sono corrisposti un'indennità pari al 50% dello stipendio tabellaredella retribuzione fondamentale spettante ai sensi del presente CCNL, comma 1, nonché gli assegni del nucleo familiare e la retribuzione individuale di anzianitàfamiliare, ove spettanti. 8. Nel caso di sentenza penale definitiva di assoluzione o di proscioglimento, pronunciata con la formula “il fatto non sussiste” o “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analogaai sensi dell' art. 51, commi 6 e 7, quanto corrisposto, durante il corrisposto nel periodo di sospensione cautelare, cautelare a titolo di indennità, inden- nità verrà conguagliato con quanto dovuto al dipendente docente se fosse rimasto in servizio, escluse esclu- se le indennità o i compensi connessi alla presenza in servizio per servizi speciali o a per prestazioni di carattere straordinariostraordina- rio. Ove il procedimento giudizio disciplinare riprenda, per altre infrazioni, ai sensi dell’artdel medesimo art. 6551, comma 2, secondo periodo (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale)6, il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente applicate. 9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna condan- na penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, al dipendente docente precedentemente sospeso verrà conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio, esclusi i escluse le indennità o compensi per il lavoro servizi e funzioni speciali o per prestazio- ni di carattere straordinario, quelli che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa, nonché i periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente even- tualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato. 10. Resta fermo quanto previsto dall’artQuando vi sia stata sospensione cautelare del servizio a causa di procedimento penale, la stessa conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo comun- que non superiore a cinque anni. 55 quater comma 3 bis Decorso tale termine la sospensione cautelare è revo- cata di diritto e il docente riammesso in servizio. Il procedimento disciplinare rimane, comunque, sospeso sino all'esito del d.lgsprocedimento penale. 11. n. 165/2001I procedimenti disciplinari in corso alla data di stipulazione del presente contratto vanno portati a termine secondo le procedure vigenti alla data del loro inizio.

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Sospensione cautelare in caso di procedimento penale. 1. Il dipendente personale che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o, comunque, o comunque dello stato restrittivo della libertà. 2. L’Amministrazione, ai sensi del presente articolo, cessato lo stato di restrizione della libertà personale, può prolungare il periodo di sospensione del personale, fino alla sentenza definitiva alle medesime condizioni del successivo comma 3. 3. Il dipendente personale, può essere sospeso dal servizio, servizio con privazione della retribuzione, retribuzione anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale quando sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o questa sia comunque cessataper fatti tali da comportare, qualora l’amministrazione dispongase accertati, l'applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento ai sensi dell’artdell'art. 55-ter del d. lgs. n. 165/ 200145, la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, ai sensi dell’art. 65 del presente contrattocommi 5 e 6. 34. Resta fermo l’obbligo l'obbligo di sospensione cautelare dal servizio per i reati indicati dall'art. 58 del dipendente in presenza dei casi previsti dagli articoli 7, comma 1, e 8 , comma 1, del d.lgsD.lgs. n. 235/2012;n.267/2000. 45. Nel caso dei delitti reati previsti all’artall'art. 3, comma 1, della legge n. 97/200197 del 2001, trova applicazione la disciplina ivi stabilitain alternativa alla sospensione di cui al presente articolo, possono essere applicate le misure previste dallo stesso art. 3. Per i medesimi delittireati, qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, trova applicazione l’artsi applica l'art. 4, comma 1, della citata legge n. 97/2001. 597 del 2001. Nei casi indicati ai commi precedenti, precedenti si applica quanto previsto dall’articolo 55- ter del d.lgsdall'art. n. 165/2001 e dall’art. 65 del presente contratto. 6. Ove l’amministrazione proceda all’applicazione della sanzione 46 in tema di cui all’art. 62, comma 9, n. 2 (Codice disciplinare), la sospensione del dipendente disposta ai sensi del presente articolo conserva efficacia solo fino alla conclusione del procedimento disciplinare. Negli altri casi, la sospensione dal servizio eventualmente disposta a causa di procedimento penale conserva efficacia, se non revocata, per un periodo non superiore a cinque anni. Decorso tale termine, essa è revocata ed il dipendente è riammesso in servizio, salvo i casi nei quali, in presenza di reati che comportano l’applicazione dell’art.62, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare), l’amministrazione ritenga che la permanenza in servizio del dipendente provochi un pregiudizio alla credibilità della stessa, a causa del discredito che da tale permanenza potrebbe derivarle da parte dei cittadini e/o comunque, per ragioni di opportunità ed operatività dell’amministrazione stessa. In tal caso, può essere disposta, per i suddetti motivi, la sospensione dal servizio, che sarà sottoposta a revisione con cadenza biennale. Ove il rapporti tra procedimento disciplinare sia stato eventualmente sospeso fino all’esito del e procedimento penale, ai sensi dell’art. 65, tale sospensione può essere prorogata, ferma restando in ogni caso l’applicabilità dell’art. 62, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare). 7. Al dipendente sospeso, sospeso ai sensi del presente articolo, dei commi da 1 a 5 sono corrisposti un'indennità pari al 50% dello stipendio tabellaredella retribuzione fondamentale spettante ai sensi del presente CCNL, nonché nonchè gli assegni del nucleo familiare e la retribuzione individuale di anzianitàfamiliare, ove spettanti. 8. Nel caso di sentenza penale definitiva di assoluzione o di proscioglimento, pronunciata con la formula “il fatto non sussiste” o “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analoga, quanto corrisposto, durante il periodo di sospensione cautelare, a titolo di indennità, verrà conguagliato con quanto dovuto al dipendente se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità o i compensi connessi alla presenza in servizio o a prestazioni di carattere straordinario. Ove il procedimento disciplinare riprenda, ai sensi dell’art. 65, comma 2, secondo periodo (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale), il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente applicate. 9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, al dipendente precedentemente sospeso verrà conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio, esclusi i compensi per il lavoro straordinario, quelli che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa, nonché i periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato. 10. Resta fermo quanto previsto dall’art. 55 quater comma 3 bis del d.lgs. n. 165/2001.

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Sospensione cautelare in caso di procedimento penale. 1. Il dipendente che sia personale di cui all’art. 1 del presente CCNL colpito da misura restrittiva della libertà personale o da provvedimenti giudiziari inibitori, che impediscono la prestazione lavorativa, è obbligatoriamente sospeso d'ufficio dal servizio e, ove previsto, dall’incarico conferito, con privazione della retribuzione retribuzione, per tutta la durata dello stato di detenzione restrizione della libertà, salvo che l’amministrazione o, comunqueper i segretari, dello stato restrittivo della libertàil Ministero dell’Interno, non proceda direttamente ai sensi dell’art. 36, comma 9 (Codice disciplinare), e dell’art. 55-ter del d. lgs. n.165/2001. 2. Il dipendente personale di cui all’art. 1 del presente CCNL può essere sospeso dal servizioservizio e, ove previsto, dall’incarico conferito, con privazione della retribuzione, anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale penale, che non comporti la restrizione della libertà personale o questa sia comunque cessata, qualora l’amministrazione dispongasecondo quanto previsto dall’art. 55- ter del d. lgs. n. 165/2001, salvo che l’Amministrazione o, per i segretari, il Ministero dell’Interno non proceda direttamente ai sensi dell’art. 40, comma 2 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale) e dell’art. 55-ter del d. lgs. n. 165/ 2001165/2001. 3. Resta fermo l’obbligo di sospensione del personale di cui all’art. 1 del presente CCNL in presenza dei casi previsti dagli articoli 7, comma 1, e 8, comma 1, del d. lgs. n. 235/2012 e fatta salva l’applicazione dell’art. 36, comma 9, qualora l’amministrazione o, per i segretari, il Ministero dell’Interno non disponga la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, ai sensi dell’art. 65 55-ter del presente contratto. 3. Resta fermo l’obbligo di sospensione del dipendente in presenza dei casi previsti dagli articoli 7, comma 1, e 8 , comma 1, del d.lgsd. lgs. n. 235/2012;165/2001, nonché dell’art. 39 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale). 4. Nel caso dei delitti previsti all’art. 3, comma 1, della legge n. 97/2001, trova applicazione la disciplina ivi stabilita. Per i medesimi delitti, qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, trova applicazione l’art. 4, comma 1, della citata legge n. 97/2001. È fatta salva l’applicazione dell’art. 36, comma 9, punto B, (Codice disciplinare) qualora l’Amministrazione o, per i segretari, il Ministero dell’Interno non disponga la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, ai sensi dell’art. 55-ter del d. lgs. n. 165/2001 nonché dell’art 39 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale) del presente CCNL. 5. Nei casi indicati ai commi precedentiprecedenti si applica, si applica comunque, quanto previsto dall’articolo 55- dall’art. 55 ter del d.lgsd. lgs. n. 165/2001 e dall’art. 65 del presente contratto165/2001, comma 1, ultimo periodo. 6. Ove l’amministrazione proceda l’Amministrazione o, per i segretari, il Ministero dell’Interno intenda procedere all’applicazione della sanzione di cui all’art. 62, 36 comma 9, n. 2 (Codice disciplinare)punto B, la sospensione del dipendente personale di cui all’art. 1 del presente CCNL disposta ai sensi del presente articolo conserva efficacia solo fino alla conclusione del procedimento disciplinare. Negli altri casi, la sospensione dal servizio eventualmente disposta a causa di procedimento penale conserva efficacia, se non revocata, per un periodo non superiore a cinque anni. Decorso tale termine, essa è revocata ed il dipendente personale di cui all’art. 1 del presente CCNL è riammesso in servizio, salvo i casi nei quali, in presenza di reati che comportano l’applicazione dell’art.62, dell’art. 36 comma 9, punto 2 (Codice disciplinare)B, l’amministrazione o, per i segretari, il Ministero dell’Interno ritenga che la permanenza in servizio del dipendente personale di cui all’art. 1 del presente CCNL provochi un pregiudizio alla credibilità della stessadell’amministrazione o di quelle che si avvalgono dei segretari collocati in disponibilità, ai sensi rispettivamente dell’art. 7, comma 1 e dell’art. 19, comma 5, del DPR n. 465/1997, a causa del discredito che da tale permanenza potrebbe derivarle derivare alle stesse da parte dei cittadini e/o comunque, per ragioni di opportunità ed operatività dell’amministrazione stessastessa o del Ministero dell’Interno. In tal caso, può essere disposta, per i suddetti motivi, la sospensione dal servizio, che sarà sottoposta a revisione con cadenza biennale. Ove il procedimento disciplinare sia stato eventualmente sospeso sospeso, fino all’esito del procedimento penale, ai sensi dell’art. 6555-ter del d. lgs. n. 165/2001, tale sospensione può essere prorogata, ferma restando in ogni caso l’applicabilità la possibilità di ripresa del procedimento disciplinare per cessazione di motivi che ne avevano determinato la sospensione, ai fini dell’applicabilità dell’art. 62, comma 9, punto 2 36 (Codice disciplinare). 7. Al dipendente sospeso, personale sospeso dal servizio ai sensi del presente articolo, articolo sono corrisposti un'indennità un’indennità alimentare pari al 50% dello stipendio tabellare, nonché gli assegni del nucleo familiare e la retribuzione individuale di anzianitàanzianità e gli assegni familiari, ove spettantiqualora ne abbia titolo. 8. Nel caso di sentenza penale definitiva di assoluzione o di proscioglimentoproscioglimento , pronunciata con la formula “il fatto non sussiste” o “l’imputato non lo ha commesso” oppure o il fatto non costituisce illecito penale” o altra formulazione analogareato”, quanto corrisposto, durante il periodo di sospensione cautelare, a titolo di indennità, assegno alimentare verrà conguagliato con quanto dovuto al dipendente personale di cui all’art. 1 del presente CCNL se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità o tenendo conto anche della retribuzione di posizione in godimento all’atto della sospensione, con esclusione, per i segretari, dei compensi connessi collegati alla presenza in titolarità della sede ed alla attività di servizio o a prestazioni di carattere straordinarioeffettivamente prestata. Ove il procedimento disciplinare riprendariprenda per altre infrazioni, ai sensi dell’art. 65, comma 2, secondo periodo 39 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale), ) il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente applicate. 9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, quanto corrisposto al dipendente personale di cui all’art. 1 del presente CCNL precedentemente sospeso verrà viene conguagliato rispetto a quanto dovuto se fosse stato in servizio, tenendo conto anche della retribuzione di posizione in godimento all’atto della sospensione e con esclusione, per i segretari, dei compensi collegati alla titolarità della sede ed alla attività di servizio effettivamente prestata; dal conguaglio sono esclusi i compensi per il lavoro straordinario, quelli che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa, nonché i periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivatoriattivato nonché, per i segretari, le indennità o i compensi connessi ad incarichi o a funzioni speciali o di carattere straordinario. 10. Resta fermo quanto previsto dall’art. 55 quater 55-quater, comma 3 bis 3-bis, del d.lgsd. lgs. n. 165/2001.

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Sospensione cautelare in caso di procedimento penale. 1. Il dipendente che sia dirigente colpito da misura restrittiva della libertà personale o da provvedimenti giudiziari inibitori che impediscono la prestazione lavorativa, è obbligatoriamente sospeso d'ufficio dal servizio, con sospensione dell’incarico dirigenziale conferito e privazione della retribuzione, per tutta la durata dello stato di restrizione della libertà, salvo che l’azienda non proceda direttamente ai sensi dell’art. 8 (codice disciplinare) comma 11. 2. Il dirigente può essere sospeso dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o, comunque, dello stato restrittivo della libertà. 2. Il dipendente può essere sospeso dal servizio, e con privazione della retribuzionesospensione dell’incarico, anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale penale, che non comporti la restrizione della libertà personale o questa sia comunque cessata, qualora l’amministrazione dispongasecondo quanto previsto dall’art. 55 ter del d.lgs. 165/2001, salvo che l’Azienda non proceda direttamente ai sensi dell’art. 55-ter 11, comma 2 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale) del d. lgspresente CCNL. 3. n. 165/ 2001Resta fermo l'obbligo di sospensione del dirigente in presenza dei casi già previsti dagli artt. 58, comma 1, lett. a), b), limitatamente all'art. 316 del codice penale, lett. c), d) ed e), e 59, comma 1, lett. a), limitatamente ai delitti già indicati nell'art. 58 comma 1, lett. a) e all'art. 316 del codice penale, lett. b), e c), del D. Lgs .n. 267 del 2000 e fatta salva l’applicazione dell’art. (codice disciplinare), comma 10, qualora l’azienda non disponga la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, ai sensi dell’art. 65 del presente contratto. 3. Resta fermo l’obbligo di sospensione del dipendente in presenza dei casi previsti dagli articoli 7, comma 1, e 8 , comma 1, 55 ter del d.lgs. n. 235/2012;165/2001, nonché dell’art. 11 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale) del presente CCNL. 4. Nel caso dei delitti previsti all’art. 3, comma 1, della legge n. 97/2001, trova applicazione la disciplina ivi stabilita. Per i medesimi delitti, qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, trova applicazione l’art. 4, comma 1, della citata legge n. 97/2001.. E’ fatta salva l’applicazione dell’art. 8 (codice disciplinare), comma 11, punto 2, qualora l’azienda non disponga la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, ai sensi dell’art. 55 ter del d.lgs. 165/2001 nonché dell’art. 11 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale) del presente CCNL.. 5. Nei casi indicati ai commi precedentiprecedenti si applica, si applica comunque, quanto previsto dall’articolo 55- dall’art. 55 ter del d.lgs. n. 165/2001 e dall’art. 65 del presente contratto165/2001, comma 1, ultimo periodo. 6. Ove l’amministrazione proceda l’azienda intenda procedere all’applicazione della sanzione di cui all’art. 62(codice disciplinare), comma 911, n. 2 (Codice disciplinare)punto 2, la sospensione del dipendente dirigente disposta ai sensi del presente articolo conserva efficacia solo fino alla conclusione del procedimento disciplinare. Negli altri casi, la sospensione dal servizio eventualmente disposta a causa di procedimento penale conserva efficacia, se non revocata, per un periodo non superiore a cinque anni. Decorso tale termine, essa è revocata ed il dipendente dirigente è riammesso in servizio, salvo i casi nei quali, in presenza di reati che comportano l’applicazione dell’art.62, comma 9, punto 2 dell’art. 8 (Codice disciplinare)) comma 11, l’amministrazione punto 2, l’azienda ritenga che la permanenza in servizio del dipendente dirigente provochi un pregiudizio alla credibilità della stessa, stessa a causa del discredito che da tale permanenza potrebbe derivarle da parte dei cittadini e/o comunque, per ragioni di opportunità ed operatività dell’amministrazione stessa. In tal caso, può essere disposta, per i suddetti motivi, la sospensione dal servizio, che sarà sottoposta a revisione con cadenza biennale. Ove il procedimento disciplinare sia stato eventualmente sospeso sospeso, fino all’esito del procedimento penale, ai sensi dell’art. 6555 ter del d.lgs. 165/2001, tale sospensione può essere prorogata, ferma restando in ogni caso l’applicabilità la possibilità di ripresa del procedimento disciplinare per cessazione di motivi che ne avevano determinato la sospensione, ai fini dell’applicabilità dell’art. 62, comma 9, punto 2 8 (Codice codice disciplinare). 7. Al dipendente sospeso, dirigente sospeso dal servizio ai sensi del presente articolo, articolo sono corrisposti un'indennità un’indennità alimentare pari al 50% dello stipendio tabellare, nonché gli assegni del nucleo familiare e la retribuzione individuale di anzianitàanzianità o il maturato economico annuo, ove spettantispettante, e gli eventuali assegni familiari, qualora ne abbiano titolo. 8. Nel caso di sentenza penale definitiva di assoluzione o di proscioglimentoassoluzione, pronunciata con la formula “il fatto non sussiste” o “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analoga, quanto corrisposto, durante il periodo di sospensione cautelare, a titolo di indennità, assegno alimentare verrà conguagliato con quanto dovuto al dipendente dirigente se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità o i compensi connessi alla presenza tenendo conto anche della retribuzione di posizione in servizio o a prestazioni di carattere straordinariogodimento all'atto della sospensione. Ove il procedimento disciplinare riprendariprenda per altre infrazioni, ai sensi dell’art. 6511, comma 2, secondo periodo (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale), ) il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente applicate. 9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, quanto corrisposto al dipendente dirigente precedentemente sospeso verrà viene conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio, tenendo conto anche della retribuzione di posizione in godimento all’atto della sospensione; dal conguaglio sono esclusi i compensi per il lavoro straordinario, quelli che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa, nonché i periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato. 10. Resta fermo quanto previsto dall’art. 55 quater comma 3 bis del d.lgs. n. 165/2001.

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Sospensione cautelare in caso di procedimento penale. 1. Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o, comunque, o comunque dello stato restrittivo della libertà. 2. L'Agenzia, ai sensi del presente articolo, cessato lo stato di restrizione della libertà personale, può prolungare il periodo di sospensione del dipendente, fino alla sentenza definitiva alle medesime condizioni del comma 3. 3. Il dipendente può essere sospeso dal servizio, servizio con privazione della retribuzione, retribuzione anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale quando sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o questa sia comunque cessataper fatti tali da comportare, qualora l’amministrazione dispongase accertati, l'applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento ai sensi dell’art. 55-ter del d. lgs. n. 165/ 200167, la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, ai sensi dell’art. 65 del presente contrattocommi 5 e 6 (Codice disciplinare). 34. Resta fermo l’obbligo di sospensione del dipendente in presenza dei per i casi previsti dagli articoli 7, comma dall’art. 1, commi 1 e 8 4 septies, comma 1lett. a), b) limitatamente all’art. 316 del d.lgs. n. 235/2012;codice penale, c) ed e) della legge 16 del 1992 e successive modificazioni e integrazioni. 45. Nel caso dei di rinvio a giudizio per i delitti previsti all’art. 3, comma 1, della legge n. 97/200197 del 2001, trova applicazione la disciplina ivi stabilitain alternativa alla sospensione di cui al presente articolo, possono essere applicate le misure previste dallo stesso art. 3. Per i medesimi delitti, qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, trova applicazione si applica l’art. 4, 4 comma 1, 1 della citata legge n. 97/200197 del 2001. 56. Nei casi indicati ai commi precedenti, precedenti si applica quanto previsto dall’articolo 55- ter del d.lgs. n. 165/2001 e dall’art. 65 del presente contratto. 6. Ove l’amministrazione proceda all’applicazione della sanzione di cui all’art. 62, comma 9, n. 2 68 (Codice disciplinareRapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale), la sospensione del dipendente disposta ai sensi del presente articolo conserva efficacia solo fino alla conclusione del procedimento disciplinare. Negli altri casi, la sospensione dal servizio eventualmente disposta a causa in tema di procedimento penale conserva efficacia, se non revocata, per un periodo non superiore a cinque anni. Decorso tale termine, essa è revocata ed il dipendente è riammesso in servizio, salvo i casi nei quali, in presenza di reati che comportano l’applicazione dell’art.62, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare), l’amministrazione ritenga che la permanenza in servizio del dipendente provochi un pregiudizio alla credibilità della stessa, a causa del discredito che da tale permanenza potrebbe derivarle da parte dei cittadini e/o comunque, per ragioni di opportunità ed operatività dell’amministrazione stessa. In tal caso, può essere disposta, per i suddetti motivi, la sospensione dal servizio, che sarà sottoposta a revisione con cadenza biennale. Ove il rapporti tra procedimento disciplinare sia stato eventualmente sospeso fino all’esito del e procedimento penale, ai sensi dell’art. 65, tale sospensione può essere prorogata, ferma restando in ogni caso l’applicabilità dell’art. 62, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare). 7. Al dipendente sospeso, sospeso ai sensi del presente articolo, dei commi da 1 a 5 sono corrisposti un'indennità pari al 50% dello stipendio tabellaredella retribuzione indicata all’art. 78, comma 2, primo alinea (Retribuzione e sue definizioni – retribuzione base mensile), nonché gli assegni del nucleo familiare e la retribuzione individuale di anzianità, ove spettanti. 8. Nel caso di sentenza penale definitiva di assoluzione o di proscioglimento, pronunciata con la formula “il fatto non sussiste” o “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito ai sensi dall’art. 68 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale” o altra formulazione analoga), commi 6 e 7, quanto corrisposto, durante il corrisposto nel periodo di sospensione cautelare, cautelare a titolo di indennità, indennità verrà conguagliato con quanto dovuto al dipendente lavoratore se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità o i compensi connessi alla presenza in servizio per servizi speciali o a per prestazioni di carattere straordinario. Ove il procedimento giudizio disciplinare riprenda, per altre infrazioni, ai sensi dell’artdel medesimo dall’art. 65, comma 2, secondo periodo 68 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale), comma 6, secondo periodo, il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente applicate. 9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, al dipendente precedentemente sospeso verrà conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio, esclusi i escluse le indennità o compensi per il lavoro straordinario, quelli che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa, nonché servizi e funzioni speciali o per prestazioni di carattere straordinario nonchè i periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato. 10. Resta fermo quanto previsto dall’artQuando vi sia stata sospensione cautelare dal servizio a causa di procedimento penale, la stessa conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore a cinque anni. 55 quater comma 3 bis Decorso tale termine la sospensione cautelare è revocata di diritto e il dipendente riammesso in servizio. Il procedimento disciplinare rimane, comunque, sospeso sino all'esito del d.lgs. n. 165/2001procedimento penale.

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Sospensione cautelare in caso di procedimento penale. 1. Il dipendente che sia dirigente colpito da misura restrittiva della libertà personale o da provvedimenti giudiziari inibitori che impediscono la prestazione lavorativa, è obbligatoriamente sospeso d'ufficio dal servizio, con sospensione dell’incarico dirigenziale conferito e privazione della retribuzione, per tutta la durata dello stato di restrizione della libertà, salvo che l’azienda non proceda direttamente ai sensi dell’art. 8 (codice disciplinare), comma 11. 2. Il dirigente può essere sospeso dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o, comunque, dello stato restrittivo della libertà. 2. Il dipendente può essere sospeso dal servizio, e con privazione della retribuzionesospensione dell’incarico, anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale penale, che non comporti la restrizione della libertà personale o questa sia comunque cessata, qualora l’amministrazione dispongasecondo quanto previsto dall’art. 55 ter del d.lgs. 165/2001, salvo che l’Azienda non proceda direttamente ai sensi dell’art. 55-ter 11, comma 2 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale) del d. lgspresente CCNL. 3. n. 165/ 2001Resta fermo l'obbligo di sospensione del dirigente in presenza dei casi già previsti dagli artt. 58, comma 1, lett. a), b), limitatamente all'art. 316 del codice penale, lett. c), d) ed e), e 59, comma 1, lett. a), limitatamente ai delitti già indicati nell'art. 58 comma 1, lett. a) e all'art. 316 del codice penale, lett. b), e c), del D. Lgs .n. 267 del 2000 e fatta salva l’applicazione dell’art. (codice disciplinare), comma 10, qualora l’azienda non disponga la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, ai sensi dell’art. 65 del presente contratto. 3. Resta fermo l’obbligo di sospensione del dipendente in presenza dei casi previsti dagli articoli 7, comma 1, e 8 , comma 1, 55 ter del d.lgs. n. 235/2012;165/2001, nonché dell’art. 11 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale) del presente CCNL. 4. Nel caso dei delitti previsti all’art. 3, comma 1, della legge n. 97/2001, trova applicazione la disciplina ivi stabilita. Per i medesimi delitti, qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, trova applicazione l’art. 4, comma 1, della citata legge n. 97/2001.. E’ fatta salva l’applicazione dell’art. 8 (codice disciplinare), comma 11, punto 2, qualora l’azienda non disponga la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, ai sensi dell’art. 55 ter del d.lgs. 165/2001 nonché dell’art. 11 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale) del presente CCNL.. 5. Nei casi indicati ai commi precedentiprecedenti si applica, si applica comunque, quanto previsto dall’articolo 55- dall’art. 55 ter del d.lgs. n. 165/2001 e dall’art. 65 del presente contratto165/2001, comma 1, ultimo periodo. 6. Ove l’amministrazione proceda l’azienda intenda procedere all’applicazione della sanzione di cui all’art. 62(codice disciplinare), comma 911, n. 2 (Codice disciplinare)punto 2, la sospensione del dipendente dirigente disposta ai sensi del presente articolo conserva efficacia solo fino alla conclusione del procedimento disciplinare. Negli altri casi, la sospensione dal servizio eventualmente disposta a causa di procedimento penale conserva efficacia, se non revocata, per un periodo non superiore a cinque anni. Decorso tale termine, essa è revocata ed il dipendente dirigente è riammesso in servizio, salvo i casi nei quali, in presenza di reati che comportano l’applicazione dell’art.62, comma 9, punto 2 dell’art. 8 (Codice disciplinare)) comma 11, l’amministrazione punto 2, l’azienda ritenga che la permanenza in servizio del dipendente dirigente provochi un pregiudizio alla credibilità della stessa, stessa a causa del discredito che da tale permanenza potrebbe derivarle da parte dei cittadini e/o comunque, per ragioni di opportunità ed operatività dell’amministrazione stessa. In tal caso, può essere disposta, per i suddetti motivi, la sospensione dal servizio, che sarà sottoposta a revisione con cadenza biennale. Ove il procedimento disciplinare sia stato eventualmente sospeso sospeso, fino all’esito del procedimento penale, ai sensi dell’art. 6555 ter del d.lgs. 165/2001, tale sospensione può essere prorogata, ferma restando in ogni caso l’applicabilità la possibilità di ripresa del procedimento disciplinare per cessazione di motivi che ne avevano determinato la sospensione, ai fini dell’applicabilità dell’art. 62, comma 9, punto 2 8 (Codice codice disciplinare). 7. Al dipendente sospeso, dirigente sospeso dal servizio ai sensi del presente articolo, articolo sono corrisposti un'indennità un’indennità alimentare pari al 50% dello stipendio tabellare, nonché gli assegni del nucleo familiare e la retribuzione individuale di anzianitàanzianità o il maturato economico annuo, ove spettantispettante, e gli eventuali assegni familiari, qualora ne abbiano titolo. 8. Nel caso di sentenza penale definitiva di assoluzione o di proscioglimentoassoluzione, pronunciata con la formula “il fatto non sussiste” o “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analoga, quanto corrisposto, durante il periodo di sospensione cautelare, a titolo di indennità, assegno alimentare verrà conguagliato con quanto dovuto al dipendente dirigente se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità o i compensi connessi alla presenza tenendo conto anche della retribuzione di posizione in servizio o a prestazioni di carattere straordinariogodimento all'atto della sospensione. Ove il procedimento disciplinare riprendariprenda per altre infrazioni, ai sensi dell’art. 6511, comma 2, secondo periodo (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale), ) il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente applicate. 9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, quanto corrisposto al dipendente dirigente precedentemente sospeso verrà viene conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio, tenendo conto anche della retribuzione di posizione in godimento all’atto della sospensione; dal conguaglio sono esclusi i compensi per il lavoro straordinario, quelli che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa, nonché i periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato. 10. Resta fermo quanto previsto dall’art. 55 quater comma 3 bis del d.lgs. n. 165/2001.

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