SOSPENSIONE DAL SERVIZIO Clausole campione

SOSPENSIONE DAL SERVIZIO. La sospensione dal servizio consiste nell'allontanamento dal posto con privazione della retribuzione per un periodo: 1) sino a tre giorni: a) per maggiori gravità nelle infrazioni previste all'articolo precedente; b) per recidiva nelle mancanze commesse nello stesso anno, per le quali fu inflitta la sanzione della censura scritta; c) per simulazione di malattia; d) per contegno scorretto verso l'Amministrazione consortile, i colleghi, i dipendenti, il pubblico; e) per insubordinazione; f) per inosservanza del segreto d'ufficio che non abbia prodotto conseguenze dannose al Consorzio; g) per tolleranza di irregolarità di servizio, di atti di indisciplina, di contegno scorretto o di abusi da parte del personale dipendente; h) per denigrazione dell'Amministrazione consortile o dei superiori; i) in genere per mancanze che, senza rivestire carattere di particolare gravità, siano lesive del decoro, della funzione o della disciplina;
SOSPENSIONE DAL SERVIZIO. La sospensione dal servizio consiste nell’allontanamento dal posto con privazione della retribuzione per un periodo: 1) sino a tre giorni: a) per maggiori gravità nelle infrazioni previste all’articolo precedente; b) per recidiva nelle mancanze commesse nello stesso anno, per le quali fu inflitta la sanzione della censura scritta; c) per simulazione di malattia; d) per contegno scorretto verso l’Amministrazione consortile, i colle- ghi, i dipendenti, il pubblico; e) per insubordinazione; f) per inosservanza del segreto d’ufficio che non abbia prodotto con- seguenze dannose al Consorzio; g) per tolleranza di irregolarità di servizio, di atti di indisciplina, di con- tegno scorretto o di abusi da parte del personale dipendente; h) per denigrazione dell’Amministrazione consortile o dei superiori; i) in genere per mancanze che, senza rivestire carattere di particola- re gravità, siano lesive del decoro, della funzione o della disciplina;
SOSPENSIONE DAL SERVIZIO. La sospensione dal servizio consiste nell’allontanamento dal posto con privazione della retribuzione per un periodo: 1) sino a tre giorni: a) per maggiori gravità nelle infrazioni previste all’articolo precedente;
SOSPENSIONE DAL SERVIZIO. Non saranno ammesse sospensioni del servizio che non siano determinate da eventi di forza maggiore quali, a titolo esemplificativo, gravi eventi naturali.
SOSPENSIONE DAL SERVIZIO. (1) La sospensione dal servizio consiste nell'allontanamento dal servizio con la privazione della retribuzione fino a sessanta giorni. (2) La sospensione dal servizio è inflitta per:
SOSPENSIONE DAL SERVIZIO. Be-IT si riserva il diritto di sospendere e/o interrompere l’erogazione del servizio ovvero di disconnettere (temporaneamente o definitivamente) l’account del MERCHANT, e ciò senza riconoscimento di alcun rimborso, indennizzo e/o risarcimento, con conseguente successiva cancellazione dell’account, qualora venisse a conoscenza o determinasse, a suo giudizio, che il MERCHANT abbia violato o stia violando le prescrizioni di cui al precedente articolo, nonché la normativa vigente ivi incluso il D.lgs 196/2003 dandone comunicazione al MERCHANT a mezzo e-mail. BE-IT si riserva altresì il diritto di sospendere l’erogazione del servizio qualora venisse a conoscenza o ritenesse, a suo giudizio, che si sia verificata o si stia verificando una delle seguenti circostanze: • un utilizzo del servizio che determini situazioni pericolo o instabilità delle server farm tale da arrecare danni a BE-IT o a terzi; • un traffico anomalo o tale da impedire la normale erogazione del servizio; • qualora la pubblica autorità o altri soggetti terzi comunichino a BE-IT un uso illecito, improprio ovvero non conforme alle regole del servizio da parte del MERCHANT. • sospendere i Servizi in caso di mancato, inesatto e/o ritardato pagamento del corrispettivo previsto nella proposta commerciale. In ogni caso BE-IT si riserva ogni azione di rivalsa e/o risarcitoria o comunque prevista dalla legge sul responsabile di dette violazioni.
SOSPENSIONE DAL SERVIZIO. 1. La sospensione dal servizio ha una durata massima di sei mesi e comporta la privazione della retribu- zione. 2. La sospensione dal servizio è inflitta per: a) tolleranza da parte dei responsabili delle strutture di comportamenti sanzionabili dei dipendenti apparte- nenti alle strutture da loro dirette; b) grave violazione delle disposizioni in materia di segreto d’ufficio; c) grave violazione delle disposizioni sull’incompatibilità comunque eliminata in seguito all’ottemperanza alla diffida di cui all’articolo 10, comma 4, della legge regionale 18/1996; d) comportamenti consistenti nell’illecito uso di beni pubblici; e) assenza ingiustificata per un periodo non superiore a cinque giorni lavorativi; f) ogni altra violazione degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro non sanzionabile con il licenziamento disciplinare. 3. Al dipendente sospeso dal servizio ai sensi del comma 1 spetta un assegno alimentare di importo pari alla metà della retribuzione mensile al netto del trattamento accessorio, oltre all’assegno per il nucleo familia- re.
SOSPENSIONE DAL SERVIZIO. Art. 62 Zeitweilige Enthebung vom Dienst 1. La sospensione dal servizio consiste nell’allon- tanamento dal servizio con la privazione della retri- buzione fino a sessanta giorni. 1. Die zeitweilige Enthebung vom Dienst bein- haltet die Entfernung vom Dienst und die Streichung des Gehaltes bis zu sechzig Tagen. 2. La sospensione dal servizio è inflitta per:
SOSPENSIONE DAL SERVIZIO. Art. 62 Zeitweilige Enthebung vom Dienst 1. La sospensione dal servizio consiste nell’allon- tanamento dal servizio con la privazione della retri- buzione fino a sessanta giorni. 1. Die zeitweilige Enthebung vom Dienst bein- haltet die Entfernung vom Dienst und die Streichung des Gehaltes bis zu sechzig Tagen. 2. La sospensione dal servizio è inflitta per: 2. Die zeitweilige Enthebung vom Dienst wird verhängt: a) assenza ingiustificata dal servizio fino a dieci giorni o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi, l'entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbando- no del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione dei doveri del personale, agli eventuali danni causati all'amministrazione, agli utenti o ai terzi; a) bei unbegründeter Abwesenheit vom Dienst bis zu zehn Tagen oder willkürlichem Verlassen des- selben; in diesen Fällen wird das Ausmaß der Strafe im Verhältnis zur Dauer der Abwesenheit vom Dienst oder des Verlassens des Dienstes be- stimmt, zur dadurch entstandenen Beeinträchti- gung des Dienstes, zur Gewichtigkeit der Pflicht- verletzung durch das Personal sowie zu den Schäden, die der Verwaltung, den Benützern o- der Dritten gegenüber verursacht wurden; b) minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso il pubblico o altro personale, nonché alter- chi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, an- che con utenti; b) bei Drohung, schwerer Beschimpfung, Beleidi- gung oder Verleumdung des Publikums oder an- deren Personals sowie Streitigkeiten mit Tätlich- keiten am Arbeitsplatz, auch mit Benützern; c) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell’am- ministrazione, nel rispetto della libertà di pensie- ro ai sensi dell’articolo 1 della legge 20 maggio 1970, n. 300; c) bei beleidigenden Äußerungen der Verwaltung gegenüber, vorbehaltlich der freien Meinungs- äußerung laut Artikel 1 des Gesetzes vom 20. Mai 1970, Nr. 300; d) atti, comportamenti o molestie, anche di caratte- re sessuale, che siano lesivi della dignità della persona; d) bei Handlungen, Verhaltensweisen oder Belästi- gungen, auch sexueller Art, welche die Würde der Person verletzen; e) qualsiasi comportamento illecito da cui sia deri- vato un danno o pericolo grave all’amministra- zione, agli utenti o a terzi. e) bei jedwedem widerrechtlichen Verhalten, wor- aus der Verwaltung, den Benützern oder Dritten ein Schaden oder große Gefahr entstanden sind. 3. Il personale sospeso dal servizio, alla prima scadenz...
SOSPENSIONE DAL SERVIZIO. Il rivenditore denunciato per uno dei reati previsti dall'articolo 6, n. 6, lettere a), b), c) e d) della legge 22I12I1957, n. 1293, può essere sospeso dalla gestione. La sospensione è obbligatoria per il rivenditore: • dichiarato fallito e fino alla chiusura della procedura fallimentare; • condannato con sentenza che comporti interdizione temporanea dai pubblici uffici.