SOSPENSIONI DEL SERVIZIO Clausole campione

SOSPENSIONI DEL SERVIZIO. In caso di mora del Cliente superiore ai 10 (dieci) giorni, il Fornitore attiverà la procedura prevista dal Testo Integrato Morosità Gas (TIMG), previo invio di apposita costituzione in mora; decorso un ulteriore periodo non inferiore a 10 (dieci) giorni dalla messa in mora, il Fornitore procederà ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo II del TIMG. Il Cliente potrà comunicare l’avvenuto pagamento al Fornitore mediante telefax al numero 800.912.758 o ad altro numero che il Fornitore dovesse indicare per la ricezione di tale comunicazione all’atto della costituzione in mora. È facoltà del Fornitore richiedere al Distributore Locale, in caso di morosità del Cliente con riferimento ad un punto di riconsegna disalimentabile secondo quanto previsto dal TIMG, la sospensione della fornitura di gas naturale. Il Forni- tore, in caso di sospensione per morosità, può richiedere al Cliente il pagamento degli oneri relativi alle procedure di sospensione e riattivazione della fornitura di gas, nel limite del costo sostenuto per tali operazioni. Resta in ogni caso inteso che la riattivazione del Ser- vizio rimarrà subordinata all’integrale pagamento delle fatture già emesse da parte del For- nitore e già scadute e dei suddetti costi per la sospensione e la riattivazione oltre ad even- tuali spese di sollecito. Il Fornitore avrà altresì il diritto di non dare avvio al Servizio, previa comunicazione al Cliente, nei seguenti casi: mancata ricezione del deposito cauzionale di cui al precedente articolo 10, e/o nel caso in cui il Cliente non provveda a reintegrarne l’importo ai sensi dello stesso articolo 10; e/o accertata appropriazione fraudolenta del bene, di manomissione e rottura dei sigilli dei gruppi di misura ovvero di utilizzo degli im- pianti in modo non conforme al Contratto, senza che ciò comporti in alcun modo un suo inadempimento al Contratto e salva in ogni caso ogni altra forma di tutela prevista dalla legge e il diritto al risarcimento dei danni. Il Venditore che ha ottenuto la “Cessazione amministrativa per morosità a seguito di im- possibilità di interruzione dell’alimentazione del punto di riconsegna” trasmette tramite PEC al Distributore, entro 15 giorni dalla comunicazione dell’esito positivo:
SOSPENSIONI DEL SERVIZIO. La sospensione dell’esecuzione delle prestazioni è disciplinata dall’art. 107 del Codice degli Appalti e può essere altresì disposta, a norma del comma 2, dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l’interruzione dei finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle Amministrazioni competenti. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione delle prestazioni, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l’Affidatario può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità. Le procedure di sospensione e ripresa del servizio sono comunque disciplinate dall’art. 23 del D.M Infrastrutture 7 marzo 2018 n.49
SOSPENSIONI DEL SERVIZIO. 13.1 Il Fornitore si impegna a dare continuità al Servizio di cui in oggetto, tuttavia, salve le altre ipotesi di sospensione previste dalle presenti Condizioni Generali, il Fornitore potrà sospendere in ogni momento la fornitura del Servizio, in tutto o in parte, anche senza preavviso, in caso di:
SOSPENSIONI DEL SERVIZIO. La mancanza d’iscrizione al servizio di mensa scolastica e l’irregolarità nei pagamenti delle tariffe da parte di coloro che hanno richiesto il servizio medesimo può comportare, su iniziativa dell’ufficio competente, la sospensione del servizio all’utenza fino ad avvenuta regolarizzazione della posizione.
SOSPENSIONI DEL SERVIZIO. All’appaltatore è fatto assoluto divieto di sospendere o rallentare l’esecuzione del servizio ed è fatto altresì obbligo di segnalare tempestivamente le eventuali situazioni impeditive del regolare svolgimento del medesimo. In caso di sciopero del proprio personale, l’appaltatore dovrà raccordarsi con i referenti del committente, al fine di garantire i servizi minimi essenziali, così come previsto dalla normativa vigente in materia di sciopero nei servizi pubblici essenziali e salvaguardia dei diritti della persona. La sospensione del servizio, anche parziale, può motivatamente essere ordinata dal committente in caso di circostanze eccezionali e di forza maggiore, per il tempo strettamente necessario a rimuovere le cause nonché per ragioni di pubblico interesse. Delle sospensioni e della ripresa deve darsi atto in apposito verbale, sottoscritto dalle parti.
SOSPENSIONI DEL SERVIZIO. 11.1. VHS si riserva il diritto di limitare o sospendere il servizio anche senza nessun preavviso nei seguenti casi: - il Cliente utilizza i servizi che gli sono forniti per un'attività in violazione di leggi o regolamenti; - il Cliente si rende inadempiente o viola una delle disposizioni del Contratto di fornitura, compreso le Policy e le Condizioni Generali o Speciali; - VHS riceve comunicazioni dalle Autorità relative a presunte violazioni di leggi tramite i servizi forniti al Cliente; - VHS riceva una diffida documentata da parte di terzi relativa alla violazione dei suoi diritti, previa comunicazione al Cliente della ricezione della stessa. In questa ipotesi, a discrezione di VHS verrà riservato un tempo congruo al Cliente per giustificare le sue ragioni; - il Cliente non risponde alle richieste di richiesta o integrazione dei dati nelle 72 ore; - si verificano cause di forza maggiore o circostanze che impongono di eseguire interventi in emergenza per la risoluzione di problemi di sicurezza di cose o persone; - il Cliente si trova coinvolto in una controversia giudiziale o stragiudiziale inerente l’uso dei Servizi di VHS; - il Cliente utilizza apparecchiature non omologate o difettose che possono arrecare danni ai Servizi di VHS.
SOSPENSIONI DEL SERVIZIO. La direzione dell’esecuzione del contratto, d’ufficio o su segnalazione dell’Appaltatore, può ordinare la sospensione temporanea totale o parziale del servizio, redigendo apposito verbale, qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze speciali impediscano in via temporanea l’esecuzione a regola d’arte del servizio o parte dello stesso. La direzione dell’esecuzione del contratto può ordinare in qualsiasi momento la sospensione del servizio per ragioni di pubblico interesse o necessità senza che ciò possa comportare alcun riconoscimento di danni o risarcimenti economici in capo all’Appaltatore. Cessate le cause che hanno reso necessaria la sospensione, la direzione dell’esecuzione del contratto dovrà disporre la ripresa delle attività mediante verbale di ripresa od ordine di ripresa. Il termine di sospensione non potrà mai essere ascritto all’Appaltatore come ritardo sulle attività programmate.
SOSPENSIONI DEL SERVIZIO. In tutti gli altri casi di sospensione o interruzione del servizio il fornitore avrà diritto a percepire la quota parte corrispondente alle prestazioni effettivamente rese. Nel caso di allontanamento dell’utente dal proprio domicilio ,di durata superiore ad un mese, lo stesso perde il diritto all’erogazione acquisita e si provvederà ad un nuovo inserimento dall’elenco dei richiedenti A liquidare l’ Ente accreditato provvederà direttamente l’U.O. Gestione Fondi PAC per le prestazioni erogate e dietro presentazione di apposita documentazione Il Servizio Integrazione Sociale ha la facoltà di espletare tutte le verifiche che ritiene necessarie ai fini della liquidazione.

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  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Determinazione dell’indennizzo Fermo il massimale indicato all'art. 8, i costi di cui all’art. 1 sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la Stazione appaltante che abbia affidato l’incarico di progettazione deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni.

  • Dichiarazione di responsabilità I soggetti elencati al precedente Paragrafo 1.1 del Prospetto Informativo dichiarano, ciascuno per le parti di rispettiva competenza che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nel Prospetto Informativo sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso. Il Prospetto Informativo è conforme al modello depositato presso la Consob in data 5 giugno 2015 a seguito di comunicazione del provvedimento di approvazione con nota del 4 giugno 2015, protocollo n. 0045428/15.

  • PERSONALE DELL’APPALTATORE Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza dei lavori da eseguire ed ai termini di consegna stabiliti o concordati con la Direzione dei Lavori anche in relazione a quanto indicato dal programma dei lavori integrato. Dovrà pertanto essere formato e informato in materia di approntamento di opere, di presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del lavoro. L'Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, prima della stipula del contratto, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi. Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare: - i regolamenti in vigore in cantiere; - le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere; - le indicazioni contenute nei Piani di Sicurezza e le indicazioni fornite dal Coordinatore per l'esecuzione. Tutti i dipendenti e/o collaboratori dell'Appaltatore devono essere formati, addestrati e informati alle mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori, a cura ed onere dell'Appaltatore medesimo. L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che per effetto dell'inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.

  • RICHIAMATI il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, in particolare l’art. 19, comma 1, lett. l); - la Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante il “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, in particolare l'art. 13; - l’art. 37, comma 4, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; - l’art. 1, commi 16 e 44, lett. c), della L. 7 aprile 2014, n. 56, il quale prevede che “D'intesa con i comuni interessati la città metropolitana può esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive”; - il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011 “Stazione Unica Appaltante, in attuazione dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – Piano straordinario contro le mafie”; - il D.M. 14 Marzo 2003 recante “Istituzione, ai sensi dell’art. 15, comma 5, del D.Lgs. 190/2002, del Comitato di coordinamento per l’Alta sorveglianza delle grandi opere”; - l’art. 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede che nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti, operante presso l'Autorità nazionale anticorruzione è istituito l'elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. e una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; - l’art. 9, comma 2, del predetto decreto-legge, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono definiti i requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1 che svolgono attività di centrale di committenza, nonché i valori di spesa ritenuti significativi per le acquisizioni di beni e servizi con riferimento ad ambiti anche territoriali, da ritenersi ottimali ai fini dell'aggregazione e della centralizzazione della domanda; - l’art. 9, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge di cui trattasi, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito il Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, coordinato dal Ministro dell'economia e delle finanze, e ne sono stabiliti i compiti, le attività e le modalità operative; - l’art. 9, comma 3, del citato decreto-legge n. 66/2014, come da ultimo modificato dalla Legge 28/12/2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016), il quale stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di analisi del Tavolo dei soggetti aggregatori, sono individuate le categorie di beni e di servizi nonché le soglie al superamento delle quali, tra gli altri, le Amministrazioni statali, centrali e periferiche, le regioni, gli enti del servizio sanitario nazionale e gli enti locali di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono tenuti a ricorrere a Consip S.p.A. o altro soggetto aggregatore per lo svolgimento delle relative procedure di acquisizione; per le categorie di beni e servizi individuate dal d.p.c.m. di cui sopra l’ANAC non rilascia il codice identificativo di gara (CIG) alle stazioni appaltanti che, in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma, non ricorrono a Consip S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore; - l’art. 9, comma 2, del più volte citato decreto-legge n. 66/2014, come modificato dall’art. 1, comma 499 della L. 208/2015, ove si prevede ora che i soggetti possono stipulare, per gli ambiti territoriali di competenza, le convenzioni di cui all’articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni e che, per le categorie merceologiche e le soglie individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al punto precedente, l’ambito territoriale di competenza dei soggetti aggregatori aventi natura di Città Metropolitana o di Provincia coincide con la regione di riferimento; - il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 novembre 2014 di attuazione dell’articolo 9 comma 2 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 che individua i requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66; - la deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione del 23 luglio 2015 con la quale l’Autorità stessa ha proceduto all’iscrizione nell’elenco dei 33 soggetti in possesso dei prescritti requisiti, tra i quali figura anche la Città Metropolitana di Genova, che aveva presentato apposita istanza in tal senso; - l'art. 23-ter, comma 3, legge n. 114 del 2014, come modificato dall'art. 1, comma 501, lettera b), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, ai sensi del quale i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro; - l’art. 1, comma 512, della citata legge n. 208/2015, in forza del quale al fine di garantire l’ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti; - l’art. 5, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 2014, recante norme in materia di istituzione del tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, ove si dispone che “Ciascun soggetto aggregatore, entro il 15 ottobre di ogni anno, trasmette alla segreteria tecnica una programmazione di massima riferita all’anno successivo redatto sulla base di un modello condiviso dal Tavolo tecnico”; - il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” ed in particolare gli articoli 37-39; - la “Convenzione per la Stazione Unica Appaltante” sottoscritta in data 22 ottobre 2018 tra la Prefettura di Genova, la Prefettura di Imperia, la Prefettura di La Spezia, la Prefettura di Savona, Regione Liguria, Comune di Genova e Città Metropolitana di Genova, con particolare riferimento all’Art. 9 in merito alle convenzioni di servizio;