Common use of Sospensione dei lavori Clause in Contracts

Sospensione dei lavori. Nella eventualità in cui, successivamente all’avvio di un lavoro, per cause imprevedibili e forza maggiore, che non consentono di procedere, parzialmente o totalmente, al regolare svolgimento dello stesso, l’Appaltatore è tenuto a proseguire i lavori eseguibili, mentre il direttore dei lavori dispone la sospensione, anche parziale, dei lavori non eseguibili dandone atto in apposito verbale. Nella eventualità in cui, successivamente all’avvio di un intervento di manutenzione insorgano, per circostanze speciali o per cause imprevedibili o di forza maggiore, impedimenti che non consentano di procedere, parzialmente o totalmente, al regolare svolgimento dei lavori, l'Appaltatore è tenuto a proseguire i lavori eseguibili, mentre il direttore dei lavori dispone la sospensione, anche parziale, dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti, in conformità di quanto disposto dell’art. 107 del D.Lgs. 50/2016. Nel caso di sospensione dei lavori dovuta a fatto dell’Università, le eventuali contestazioni dell’Appaltatore al riguardo devono essere iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, come disposto dall’art. 107 comma 4, D.Lgs. n. 50/2016. L’indennizzo all’Appaltatore, nel caso di sospensione illegittima, verrà pertanto quantificato secondo i criteri di cui all’art. 107, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’intero periodo di sospensione, soltanto qualora i relativi verbali di sospensione e di ripresa siano stati firmati con riserva. Nei casi di sospensione di cui ai precedenti periodi, l’inizio della stessa risulta formalmente dal verbale redatto in contraddittorio tra la direzione lavori e l’Appaltatore presso il cantiere ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016. Dal verbale dovranno risultare le circostanze che hanno causato la sospensione, le lavorazioni interrotte e gli importi parziali delle stesse. Non appena venute meno le cause di sospensione, il direttore dei lavori invita in cantiere l’Appaltatore per la redazione del verbale di ripresa dei lavori ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016.

Appears in 4 contracts

Samples: Accordo Quadro Per La Manutenzione, Accordo Quadro Per La Manutenzione, Accordo Quadro Per La Manutenzione

Sospensione dei lavori. Nella eventualità in cui, successivamente all’avvio 28.1 Qualora cause di un lavoro, per cause imprevedibili e forza maggiore, condizioni climatologiche ed altre circostanze speciali, impediscano, in via temporanea, che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, il Direttore dei lavori ne ordina la sospensione, disponendone la ripresa quando siano cessate le cause di sospensione degli stessi. In tal caso, l’Appaltatore non consentono ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per i maggiori oneri connessi alla sospensione. Tra le circostanze speciali rientrano le sospensioni determinate dalla necessità di procedereredigere varianti in corso d’opera, parzialmente nei casi consentiti dalla disciplina vigente. Non rientra tra le circostanze speciali di cui al presente comma, l’ipotesi in cui la sospensione sia stata dovuta alla redazione di una perizia di variante per errore progettuale. In ogni caso, la durata della sospensione deve essere adeguata alla complessità e all’importanza delle modifiche da introdurre nel progetto. 28.2 In caso di pubblico interesse o totalmentenecessità, il Responsabile dell’esecuzione dei lavori ordina la sospensione dei lavori. In tale ipotesi, qualora la sospensione sia disposta per un periodo di tempo che, in una sola volta, o nel complesso, se a più riprese, superi un quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione dei lavori stessi e in ogni caso i trecentosessantacinque giorni, l’Appaltatore può chiedere lo scioglimento del Contratto senza alcuna indennità; qualora il Committente si opponga allo scioglimento, l’Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, a decorrere dalla data, successiva ai predetti termini, in cui è pervenuta al Committente la suddetta richiesta di scioglimento del Contratto. Rientra tra le ragioni di pubblico interesse che giustificano la sospensione dei lavori ai sensi del presente comma, anche l’interruzione dell’erogazione dei finanziamenti disposta con legge dello Stato, della Regione o della Provincia autonoma per sopraggiunte esigenze di equilibrio dei conti pubblici. 28.3 Il Contratto può prevedere la facoltà per il Committente di disporre una o più sospensioni dei lavori per cause diverse da quelle di cui ai primi due commi del presente articolo, per un periodo che, in una o più riprese, non può superare un decimo della durata del Contratto senza che l’Appaltatore abbia diritto ad alcun compenso o indennizzo per i maggiori oneri connessi alla sospensione. 28.4 La sospensione, disposta ai sensi dei primi due commi del presente articolo, permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato l’interruzione dell’esecuzione dell’appalto. L’Appaltatore, qualora ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione disposta ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, ovvero qualora ritenga che siano stati superati i limiti di durata indicati ai commi 2 e 3 del medesimo articolo, senza che i lavori siano ripresi, può diffidare per iscritto il Committente affinché ne disponga la ripresa. La diffida, ai sensi del presente comma, costituisce condizione necessaria perché l’Appaltatore possa iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori, qualora intenda far valere l’illegittima maggiore durata della sospensione. 28.5 Salva diversa previsione contrattuale, qualora il regolare svolgimento dello stessodei lavori sia impedito solo parzialmente, l’Appaltatore è tenuto a proseguire i lavori le parti di lavoro eseguibili, mentre il direttore dei lavori dispone la sospensione, anche parziale, dei lavori non eseguibili viene disposta - dandone atto in apposito verbale. Nella eventualità in cui, successivamente all’avvio di un intervento di manutenzione insorgano, per circostanze speciali o per cause imprevedibili o di forza maggiore, impedimenti che non consentano di procedere, parzialmente o totalmente, al regolare svolgimento dei lavori, l'Appaltatore è tenuto a proseguire i lavori eseguibili, mentre il direttore dei lavori dispone verbale - la sospensione, anche parziale, sospensione parziale dei lavori non eseguibili eseguibili, in conseguenza di detti impedimenti. Per quanto concerne gli effetti delle sospensioni parziali dei lavori, si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi in conformità di quanto disposto dell’art. 107 del D.Lgs. 50/2016. relazione alle cause che hanno determinato la sospensione medesima. 28.6 Nel caso di sospensione parziale, l’eventuale proroga del termine fissato nel Contratto per l’ultimazione dei lavori dovuta a fatto dell’Universitàverrà concordata in contraddittorio tra le parti. In caso di mancato accordo, le eventuali contestazioni dell’Appaltatore al riguardo devono essere iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa la durata della proroga verrà stabilita dal Direttore dei lavori, come disposto dall’art. 107 comma 4salvo il diritto dell’Appaltatore di apporre, D.Lgs. n. 50/2016. L’indennizzo all’Appaltatorelimitatamente all’entità della proroga medesima, nel caso di sospensione illegittima, verrà pertanto quantificato riserva ai sensi e secondo i criteri termini di cui all’art. 10735 delle presenti Condizioni Generali. 28.7 Il Direttore dei lavori, comma 6 alla presenza dell’Appaltatore, redige il verbale di sospensione dei lavori indicando le ragioni che ne hanno determinato l’interruzione. Il verbale è inoltrato al Responsabile dell’esecuzione dei lavori entro dieci giorni dalla sua redazione. Il verbale di sospensione, sottoscritto dal Direttore dei lavori e dall’Appaltatore, contiene l’indicazione di elementi e circostanze rilevanti per la successiva verifica della fondatezza di pretese dell’Appaltatore, quali, a titolo esemplificativo: a) dello stato di avanzamento dei lavori; b) delle lavorazioni la cui esecuzione è sospesa; c) delle cautele da adottare affinché, alla ripresa delle attività, le lavorazioni sospese possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri per il Committente; d) della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere al momento della sospensione, dando eventuali disposizioni necessarie al fine di contenere macchinari e mano d’opera nella misura strettamente necessaria ad evitare danni alle opere già eseguite e facilitare la ripresa dei lavori. 28.8 Durante la sospensione dei lavori, il Direttore dei lavori dispone visite di cantiere ad intervalli di tempo non superiori a 90 giorni, durante le quali accerta le condizioni delle opere realizzate e la consistenza della mano d’opera e dei macchinari eventualmente presenti ed emana, ove occorra, le necessarie disposizioni allo scopo di contenere macchinari e mano d’opera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e facilitare la ripresa dei lavori. 28.9 La sospensione dei lavori, salvo il caso in cui la stessa sia dovuta a cause imputabili all’Appaltatore, comporta il differimento del D.Lgs. n. 50/2016 termine fissato nel Contratto per l’intero l’ultimazione dei lavori per un numero di giorni pari a quello del periodo di sospensione, soltanto qualora i relativi verbali . Nell’ipotesi di sospensione e parziale, ai sensi del precedente comma 5 del presente articolo, il differimento del termine fissato nel Contratto per l’ultimazione dei lavori è stabilito in misura pari ad un numero di ripresa siano stati firmati con riserva. Nei casi giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l’importo totale dei lavori che si sarebbero dovuti realizzare nel periodo di cui ai precedenti periodidurata della sospensione parziale secondo il cronoprogramma. 28.10 Le sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dal Committente per cause diverse da quelle stabilite dal presente articolo, l’inizio della stessa risulta formalmente dal verbale redatto in contraddittorio tra la direzione lavori salva diversa previsione contrattuale, sono considerate illegittime e l’Appaltatore presso danno diritto all’Appaltatore ad ottenere il cantiere riconoscimento dei danni subiti, ai sensi dell’artdel successivo art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016. Dal verbale dovranno risultare le circostanze che hanno causato la sospensione, le lavorazioni interrotte e gli importi parziali delle stesse. Non appena venute meno le cause di sospensione, il direttore dei lavori invita in cantiere l’Appaltatore per la redazione del verbale di ripresa dei lavori ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n. 50/201629.

Appears in 2 contracts

Samples: Condizioni Generali Di Contratto, Condizioni Generali Di Contratto

Sospensione dei lavori. Nella eventualità in cui, successivamente all’avvio 28.1 Qualora cause di un lavoro, per cause imprevedibili e forza maggiore, condizioni climatologiche ed altre circostanze speciali, impediscano, in via temporanea, che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, il Direttore dei lavori ne ordina la sospensione, disponendone la ripresa quando siano cessate le cause di sospensione degli stessi. In tal caso, l’Appaltatore non consentono ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per i maggiori oneri connessi alla sospensione. Tra le circostanze speciali rientrano le sospensioni determinate dalla necessità di procedereredigere varianti in corso d’opera, parzialmente ove queste siano riconducibili: a) ad esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari; b) a cause impreviste e imprevedibili accertate dal Responsabile dell’esecuzione dei lavori ovvero all’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione, da cui possono derivare significativi miglioramenti nella qualità dell’opera; c) alla presenza di eventi inerenti la natura e specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d’opera o totalmentea rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale, sempreché si tratti di situazioni non prevedibili al momento della stipula del Contratto; d) ai casi stabiliti dall’art. 1664, comma 2, cod. civ., non prevedibili al momento della stipula del Contratto. Non rientra tra le circostanze speciali di cui al presente comma, l’ipotesi in cui la sospensione sia stata dovuta alla redazione di una perizia di variante per errore progettuale. In ogni caso, la durata della sospensione deve essere adeguata alla complessità e all’importanza delle modifiche da introdurre nel progetto. 28.2 In caso di pubblico interesse o necessità, il Responsabile dell’esecuzione dei lavori ordina la sospensione dei lavori. In tale ipotesi, qualora la sospensione sia disposta per un periodo di tempo che, in una sola volta, o nel complesso, se a più riprese, superi un quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione dei lavori stessi e in ogni caso i trecentosessantacinque giorni, l’Appaltatore può chiedere lo scioglimento del Contratto senza alcuna indennità; qualora il Committente si opponga allo scioglimento, l’Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, a decorrere dalla data, successiva ai predetti termini, in cui è pervenuta al Committente la suddetta richiesta di scioglimento del Contratto. Rientra tra le ragioni di pubblico interesse che giustificano la sospensione dei lavori ai sensi del presente comma, anche l’interruzione dell’erogazione dei finanziamenti disposta con legge dello Stato, della Regione o della Provincia autonoma per sopraggiunte esigenze di equilibrio dei conti pubblici. 28.3 Il Contratto può prevedere la facoltà per il Committente di disporre una o più sospensioni dei lavori per cause diverse da quelle di cui ai primi due commi del presente articolo, per un periodo che, in una o più riprese, non può superare un decimo della durata del Contratto senza che l’Appaltatore abbia diritto ad alcun compenso o indennizzo per i maggiori oneri connessi alla sospensione. 28.4 La sospensione, disposta ai sensi dei primi due commi del presente articolo, permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato l’interruzione dell’esecuzione dell’appalto. L’Appaltatore, qualora ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione disposta ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, ovvero qualora ritenga che siano stati superati i limiti di durata indicati ai commi 2 e 3 del medesimo articolo, senza che i lavori siano ripresi, può diffidare per iscritto il Committente affinché ne disponga la ripresa. La diffida, ai sensi del presente comma, costituisce condizione necessaria perché l’Appaltatore possa iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori, qualora intenda far valere l’illegittima maggiore durata della sospensione. 28.5 Salva diversa previsione contrattuale, qualora il regolare svolgimento dello stessodei lavori sia impedito solo parzialmente, l’Appaltatore è tenuto a proseguire i lavori le parti di lavoro eseguibili, mentre il direttore dei lavori dispone la sospensione, anche parziale, dei lavori non eseguibili viene disposta - dandone atto in apposito verbale. Nella eventualità in cui, successivamente all’avvio di un intervento di manutenzione insorgano, per circostanze speciali o per cause imprevedibili o di forza maggiore, impedimenti che non consentano di procedere, parzialmente o totalmente, al regolare svolgimento dei lavori, l'Appaltatore è tenuto a proseguire i lavori eseguibili, mentre il direttore dei lavori dispone verbale - la sospensione, anche parziale, sospensione parziale dei lavori non eseguibili eseguibili, in conseguenza di detti impedimenti. Per quanto concerne gli effetti delle sospensioni parziali dei lavori, si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi in conformità di quanto disposto dell’art. 107 del D.Lgs. 50/2016. relazione alle cause che hanno determinato la sospensione medesima. 28.6 Nel caso di sospensione parziale, l’eventuale proroga del termine fissato nel Contratto per l’ultimazione dei lavori dovuta a fatto dell’Universitàverrà concordata in contraddittorio tra le parti. In caso di mancato accordo, le eventuali contestazioni dell’Appaltatore al riguardo devono essere iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa la durata della proroga verrà stabilita dal Direttore dei lavori, come disposto dall’art. 107 comma 4salvo il diritto dell’Appaltatore di apporre, D.Lgs. n. 50/2016. L’indennizzo all’Appaltatorelimitatamente all’entità della proroga medesima, nel caso di sospensione illegittima, verrà pertanto quantificato riserva ai sensi e secondo i criteri termini di cui all’art. 10735 delle presenti Condizioni Generali. 28.7 Il Direttore dei lavori, comma 6 alla presenza dell’Appaltatore, redige il verbale di sospensione dei lavori indicando le ragioni che ne hanno determinato l’interruzione. Il verbale è inoltrato al Responsabile dell’esecuzione dei lavori entro dieci giorni dalla sua redazione. Il verbale di sospensione, sottoscritto dal Direttore dei lavori e dall’Appaltatore, contiene l’indicazione di elementi e circostanze rilevanti per la successiva verifica della fondatezza di pretese dell’Appaltatore, quali, a titolo esemplificativo: a) dello stato di avanzamento dei lavori; b) delle lavorazioni la cui esecuzione è sospesa; c) delle cautele da adottare affinché, alla ripresa delle attività, le lavorazioni sospese possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri per il Committente; d) della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere al momento della sospensione, dando eventuali disposizioni necessarie al fine di contenere macchinari e mano d’opera nella misura strettamente necessaria ad evitare danni alle opere già eseguite e facilitare la ripresa dei lavori. 28.8 Durante la sospensione dei lavori, il Direttore dei lavori dispone visite di cantiere ad intervalli di tempo non superiori a 90 giorni, durante le quali accerta le condizioni delle opere realizzate e la consistenza della mano d’opera e dei macchinari eventualmente presenti ed emana, ove occorra, le necessarie disposizioni allo scopo di contenere macchinari e mano d’opera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e facilitare la ripresa dei lavori. 28.9 La sospensione dei lavori, salvo il caso in cui la stessa sia dovuta a cause imputabili all’Appaltatore, comporta il differimento del D.Lgs. n. 50/2016 termine fissato nel Contratto per l’intero l’ultimazione dei lavori per un numero di giorni pari a quello del periodo di sospensione, soltanto qualora i relativi verbali . Nell’ipotesi di sospensione e parziale, ai sensi del precedente comma 5 del presente articolo, il differimento del termine fissato nel Contratto per l’ultimazione dei lavori è stabilito in misura pari ad un numero di ripresa siano stati firmati con riserva. Nei casi giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l’importo totale dei lavori che si sarebbero dovuti realizzare nel periodo di cui ai precedenti periodidurata della sospensione parziale secondo il cronoprogramma. 28.10 Le sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dal Committente per cause diverse da quelle stabilite dal presente articolo, l’inizio della stessa risulta formalmente dal verbale redatto in contraddittorio tra la direzione lavori salva diversa previsione contrattuale, sono considerate illegittime e l’Appaltatore presso danno diritto all’Appaltatore ad ottenere il cantiere riconoscimento dei danni subiti, ai sensi dell’artdel successivo art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016. Dal verbale dovranno risultare le circostanze che hanno causato la sospensione, le lavorazioni interrotte e gli importi parziali delle stesse. Non appena venute meno le cause di sospensione, il direttore dei lavori invita in cantiere l’Appaltatore per la redazione del verbale di ripresa dei lavori ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n. 50/201629.

Appears in 2 contracts

Samples: Contract, Condizioni Generali Di Contratto

Sospensione dei lavori. Nella eventualità in cui, successivamente all’avvio 28.1 Qualora cause di un lavoro, per cause imprevedibili e forza maggiore, condizioni climatologiche ed altre circostanze speciali, impediscano, in via temporanea, che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, il Direttore dei lavori ne ordina la sospensione, disponendone la ripresa quando siano cessate le cause di sospensione degli stessi. In tal caso, l’Appaltatore non consentono ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per i maggiori oneri connessi alla sospensione. Tra le circostanze speciali rientrano le sospensioni determinate dalla necessità di procedereredigere varianti in corso d’opera, parzialmente ove queste siano riconducibili: a) ad esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari; b) a cause impreviste e imprevedibili accertate dal Responsabile dell’esecuzione dei lavori ovvero all’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione, da cui possono derivare significativi miglioramenti nella qualità dell’opera; c) alla presenza di eventi inerenti la natura e specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d’opera o totalmentea rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale, sempreché si tratti di situazioni non prevedibili al momento della stipula del Contratto; d) ai casi stabiliti dall’art. 1664, comma 2, cod. civ., non prevedibili al momento della stipula del Contratto. Non rientra tra le circostanze speciali di cui al presente comma, l’ipotesi in cui la sospensione sia stata dovuta alla redazione di una perizia di variante per errore progettuale, salvo che lo stesso non sia imputabile all’Appaltatore. In ogni caso, la durata della sospensione deve essere adeguata alla complessità e all’importanza delle modifiche da introdurre nel progetto. 28.2 In caso di pubblico interesse o necessità, il Responsabile dell’esecuzione dei lavori ordina la sospensione dei lavori. In tale ipotesi, qualora la sospensione sia disposta per un periodo di tempo che, in una sola volta, o nel complesso, se a più riprese, superi un quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione dei lavori stessi e in ogni caso i trecentosessantacinque giorni, l’Appaltatore può chiedere lo scioglimento del Contratto senza alcuna indennità; qualora il Committente si opponga allo scioglimento, l’Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, a decorrere dalla data, successiva ai predetti termini, in cui è pervenuta al Committente la suddetta richiesta di scioglimento del Contratto. Rientra tra le ragioni di pubblico interesse che giustificano la sospensione dei lavori ai sensi del presente comma, anche l’interruzione dell’erogazione dei finanziamenti disposta con legge dello Stato o della Regione per sopraggiunte esigenze di equilibrio dei conti pubblici. 28.3 Il Contratto può prevedere la facoltà per il Committente di disporre una o più sospensioni dei lavori per cause diverse da quelle di cui ai primi due commi del presente articolo, per un periodo che, in una o più riprese, non può superare un decimo della durata del Contratto senza che l’Appaltatore abbia diritto ad alcun compenso o indennizzo per i maggiori oneri connessi alla sospensione. 28.4 La sospensione, disposta ai sensi dei primi due commi del presente articolo, permane per il tempo necessarioa far cessarelecausechehannocomportatol’interruzione dell’esecuzione dell’appalto. L’Appaltatore, qualora ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione disposta ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, ovvero qualora ritenga che siano stati superati i limiti di durata indicati ai commi 2 e 3 del medesimo articolo, senza che i lavori siano ripresi, può diffidare per iscritto il Committente affinché ne disponga la ripresa. La diffida, ai sensi del presente comma, costituisce condizione necessaria perché l’Appaltatore possa iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori, qualoraintendafarvalerel’illegittima maggioreduratadellasospensione. 28.5 Salva diversa previsione contrattuale, qualora il regolare svolgimento dello stessodei lavori sia impedito solo parzialmente, l’Appaltatore è tenuto a proseguire i lavori le parti di lavoro eseguibili, mentre il direttore dei lavori dispone la sospensione, anche parziale, dei lavori non eseguibili viene disposta - dandone atto in apposito verbale. Nella eventualità in cui, successivamente all’avvio di un intervento di manutenzione insorgano, per circostanze speciali o per cause imprevedibili o di forza maggiore, impedimenti che non consentano di procedere, parzialmente o totalmente, al regolare svolgimento dei lavori, l'Appaltatore è tenuto a proseguire i lavori eseguibili, mentre il direttore dei lavori dispone verbale - la sospensione, anche parziale, sospensione parziale dei lavori non eseguibili eseguibili, in conseguenza di detti impedimenti. Per quanto concerne gli effetti delle sospensioni parziali dei lavori, si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi in conformità di quanto disposto dell’art. 107 del D.Lgs. 50/2016. relazione alle cause che hanno determinato la sospensione medesima. 28.6 Nel caso di sospensione parziale, l’eventuale proroga del termine fissato nel Contratto per l’ultimazione dei lavori dovuta a fatto dell’Universitàverrà concordata in contraddittorio tra le parti. In caso di mancato accordo, le eventuali contestazioni dell’Appaltatore al riguardo devono essere iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa la durata della proroga verrà stabilita dal Direttore dei lavori, come disposto dall’art. 107 comma 4salvo il diritto dell’Appaltatore di apporre, D.Lgs. n. 50/2016. L’indennizzo all’Appaltatorelimitatamente all’entità della proroga medesima, nel caso di sospensione illegittima, verrà pertanto quantificato riserva ai sensi e secondo i criteri termini di cui all’art. 10735 dellepresenti Condizioni Generali. 28.7 Il Direttore dei lavori, comma 6 alla presenza dell’Appaltatore, redige il verbale di sospensione dei lavori indicando le ragioni che l’hanno determinata. Il verbale è inoltrato al Responsabile dell’esecuzione deilavorientrodiecigiornidallasuaredazione. Il verbale di sospensione, sottoscritto dal Direttore dei lavori e dall’Appaltatore, contiene l’indicazione di elementi e circostanze rilevanti per la successiva verifica della fondatezza di pretese dell’Appaltatore, quali, a titolo esemplificativo: a) dello stato di avanzamento dei lavori; b) delle lavorazioni la cui esecuzione è sospesa; c) delle cautele da adottare affinché, alla ripresa delle attività, le lavorazioni sospese possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri per il Committente; d) della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere al momento della sospensione, dando eventuali disposizioni necessarie al fine di contenere macchinari e mano d’opera nella misura strettamente necessaria ad evitare danni alle opere già eseguite e facilitare la ripresa dei lavori. 28.8 Durante la sospensione dei lavori, il Direttore dei lavori dispone visite di cantiere ad intervalli di tempo non superiori a 90 giorni, durante le quali accerta le condizioni delle opere realizzate e la consistenza della mano d’opera e dei macchinari eventualmente presenti ed emana, ove occorra, le necessarie disposizioni allo scopo di contenere macchinari e mano d’opera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e facilitare la ripresa dei lavori. 28.9 La sospensione dei lavori, salvo il caso in cui la stessa sia dovuta a cause imputabili all’Appaltatore, comporta il differimento del D.Lgs. n. 50/2016 termine fissato nel Contratto per l’intero l’ultimazione dei lavori per un numero di giorni pari a quello del periodo di sospensione, soltanto qualora i relativi verbali . Nell’ipotesi di sospensione e parziale, ai sensi del precedente comma 5 del presente articolo, il differimento del termine fissato nel Contratto per l’ultimazione dei lavori è stabilito in misura pari ad un numero di ripresa siano stati firmati con riserva. Nei casi giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l’importo totale dei lavori che si sarebbero dovuti realizzare nel periodo di cui ai precedenti periodidurata della sospensione parziale secondo il cronoprogramma. 28.10 Le sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dal Committente per cause diverse da quelle stabilite dal presente articolo, l’inizio della stessa risulta formalmente dal verbale redatto in contraddittorio tra la direzione lavori salva diversa previsione contrattuale, sono considerate illegittime e l’Appaltatore presso danno diritto all’Appaltatore ad ottenere il cantiere riconoscimento dei danni subiti, ai sensi dell’artdel successivo art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016. Dal verbale dovranno risultare le circostanze che hanno causato la sospensione, le lavorazioni interrotte e gli importi parziali delle stesse. Non appena venute meno le cause di sospensione, il direttore dei lavori invita in cantiere l’Appaltatore per la redazione del verbale di ripresa dei lavori ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n. 50/201629.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Appalto

Sospensione dei lavori. Nella eventualità La GESAC si riserva la facoltà di sospendere le attività inerenti la Bonifica da Ordigni Bellici di cui al progetto, nei casi previsti dall’art. 107 del D.lgs. 50, che, unitamente alla disciplina relativa alle sospensioni previste per i attivitàpubblici, trova applicazione al contratto di appalto per espresso richiamo fattone nel presente capitolato. E’ riconosciuta, inoltre, alla GESAC la facoltà di sospendere legittimamente i attivitàper esigenze connesse allo svolgimento dell’attività aeroportuale per un periodo complessivamente non superiore a 60 giorni anche non consecutivi. Entro detti limiti temporali nessuna pretesa di ristoro e/o indennizzo potrà essere formulata dall’appaltatore per la disposta sospensione avendo l’appaltatore valutato tale onerosità in cuioccasione della formulazione dell’offerta. Le sospensioni dovranno risultare da appositi verbali redatti in contraddittorio con l'Appaltatore. Nel verbale di sospensione dovranno indicarsi le ragioni che hanno indotto l'adozione del provvedimento. Questo in ogni caso deve essere immediatamente portato a conoscenza del Committente. Inoltre nell'ordine di sospensione dato dal Direttore del servizio e controfirmato dal RUP, successivamente all’avvio deve essere indicata con precisione la decorrenza della sospensione. Analogamente dovrà procedersi, per la ripresa delle attività. A tali date dovrà farsi riferimento per il calcolo del termine fissato per la ultimazione dei attivitàai sensi dell'art. 107 del D.lgs. 50/2016. Durante il periodo di un sospensione, sia gli oneri per la protezione delle opere, che quelli di cui al presente capitolato, sono a completo carico dell'Appaltatore, il quale, altresì, non potrà chiedere particolari compensi o risarcimenti per le sospensioni dei lavori. Durante detto periodo, l'Appaltatore è tenuto inoltre a mantenere in piena efficienza il cantiere e le sue installazioni in modo da poter riprendere in qualunque momento il lavoro, con preavviso di una settimana, provvedendo altresì alla conservazione e custodia delle opere e dei materiali giacenti in cantiere. Su richiesta della D.L. o degli Organi Competenti le attività di scavo e la movimentazione delle terre potranno essere condotte sotto il costante controllo e secondo le specifiche modalità impartite da personale esperto nel campo archeologico che potrà comportare rallentamenti o sospensione parziale o totale delle operazioni di scavo senza che l’appaltatore potrà richiedere ulteriori compensi o indennizzi, in quanto di tale evenienza l’appaltatore ne terrà conto all’atto dell’offerta di gara. Non sono ammesse sospensioni dei attivitàdipendenti da: - ritardi, insufficienza o errori nelle progettazioni che fanno carico all'Appaltatore; - ritardi per cause imprevedibili e forza maggioremancanza di materiali, che non consentono di procedere, parzialmente o totalmente, al regolare svolgimento dello stesso, l’Appaltatore è tenuto a proseguire i lavori eseguibili, mentre il direttore dei lavori dispone la sospensione, anche parziale, dei lavori non eseguibili dandone atto in apposito verbale. Nella eventualità in cui, successivamente all’avvio di un intervento di manutenzione insorgano, per circostanze speciali o per cause imprevedibili o di forza maggiore, impedimenti mezzi d'opera od altro che non consentano di procedere, parzialmente o totalmente, al il regolare svolgimento dei lavori; - ritardi nell'esecuzione per motivi imputabili all'Appaltatore; - carenza di personale; - scioperi od altre agitazioni che non sono a carattere nazionale o regionale, l'Appaltatore è tenuto a proseguire ovvero non disciplinati ai sensi e per gli effetti della vigente normativa. Fanno eccezione i lavori eseguibili, mentre il direttore dei lavori dispone la sospensione, anche parziale, dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti, in conformità di quanto disposto dell’art. 107 del D.Lgs. 50/2016. Nel caso di sospensione dei lavori dovuta a fatto dell’Università, le eventuali contestazioni dell’Appaltatore al riguardo devono essere iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, come disposto dall’art. 107 comma 4, D.Lgs. n. 50/2016. L’indennizzo all’Appaltatore, nel caso di sospensione illegittima, verrà pertanto quantificato secondo i criteri di cui all’art. 107, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’intero periodo di sospensione, soltanto qualora i relativi verbali di sospensione e di ripresa siano stati firmati con riserva. Nei casi di sospensione mobilitazione, di cui ai precedenti periodi, l’inizio della stessa risulta formalmente dal verbale redatto in contraddittorio tra la direzione lavori e l’Appaltatore presso il cantiere ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016. Dal verbale dovranno risultare le circostanze che hanno causato la sospensione, le lavorazioni interrotte e gli importi parziali delle stesse. Non appena venute meno le cause requisizione nel pubblico interesse o di sospensione, il direttore dei lavori invita in cantiere l’Appaltatore per la redazione del verbale di ripresa dei lavori ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016contingentamento disposto dallo Stato.

Appears in 1 contract

Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Sospensione dei lavori. Nella eventualità in cui, successivamente all’avvio di un lavoro, per cause imprevedibili e forza maggiore, che non consentono di procedere, parzialmente o totalmente, al regolare svolgimento dello stesso, l’Appaltatore è tenuto a proseguire i lavori eseguibili, mentre il direttore dei lavori dispone la sospensione, anche parziale, dei lavori non eseguibili dandone atto in apposito verbale. Nella eventualità in cui, successivamente all’avvio di un intervento di manutenzione insorgano, per circostanze speciali o per cause imprevedibili o di forza maggiore, impedimenti che non consentano di procedere, parzialmente o totalmente, al regolare svolgimento dei lavori, l'Appaltatore è tenuto a proseguire i lavori eseguibili, mentre il direttore dei lavori dispone la sospensione, anche parziale, dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti, in conformità di quanto disposto dell’art. 107 del D.Lgs. 50/2016. Nel caso di sospensione dei lavori dovuta a fatto dell’Universitàdell’A.M.T, le eventuali contestazioni dell’Appaltatore al riguardo devono essere iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, come disposto dall’art. 107 comma 4, D.Lgs. n. 50/2016. L’indennizzo all’Appaltatore, nel caso di sospensione illegittima, verrà pertanto quantificato secondo i criteri di cui all’art. 107, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’intero periodo di sospensione, soltanto qualora i relativi verbali di sospensione e di ripresa siano stati firmati con riserva. Nei casi di sospensione di cui ai precedenti periodi, l’inizio della stessa risulta formalmente dal verbale redatto in contraddittorio tra la direzione lavori e l’Appaltatore presso il cantiere ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016. Dal verbale dovranno risultare le circostanze che hanno causato la sospensione, le lavorazioni interrotte e gli importi parziali delle stesse. Non appena venute meno le cause di sospensione, il direttore dei lavori invita in cantiere l’Appaltatore per la redazione del verbale di ripresa dei lavori ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016.

Appears in 1 contract

Samples: Accordo Quadro Per La Manutenzione

Sospensione dei lavori. Nella eventualità La GESAC si riserva la facoltà di sospendere i lavori nei casi previsti dall’art. 107 del D.lgs. 50 del 18.4.2016, che, unitamente alla disciplina relativa alle sospensioni previste per i lavori pubblici, trova applicazione al contratto di appalto per espresso richiamo fattone nel presente capitolato. E’ riconosciuta, inoltre, alla GESAC la facoltà di sospendere legittimamente i lavori per esigenze connesse allo svolgimento dell’attività aeroportuale per un periodo complessivamente non superiore a 60 giorni anche non consecutivi. Entro detti limiti temporali nessuna pretesa di ristoro e/o indennizzo potrà essere formulata dall’appaltatore per la disposta sospensione avendo l’appaltatore valutato tale onerosità in cuioccasione della formulazione dell’offerta. Le sospensioni dovranno risultare da appositi verbali redatti in contraddittorio con l'Appaltatore. Nel verbale di sospensione dovranno indicarsi le ragioni che hanno indotto l'adozione del provvedimento. Questo in ogni caso deve essere immediatamente portato a conoscenza del Committente. Inoltre nell'ordine di sospensione dato dal Direttore dei Lavori e controfirmato dal RUP deve essere indicata con precisione la decorrenza della sospensione. Analogamente dovrà procedersi, successivamente all’avvio per la ripresa dei lavori. A tali date dovrà farsi riferimento per il calcolo del termine fissato per la ultimazione dei lavori ai sensi dell'art. 107 del D.lgs. 50/2016. Durante il periodo di un sospensione, sia gli oneri per la protezione delle opere, che quelli di cui al presente capitolato, sono a completo carico dell'Appaltatore, il quale, altresì, non potrà chiedere particolari compensi o risarcimenti per le sospensioni dei lavori. Durante detto periodo, l'Appaltatore è tenuto inoltre a mantenere in piena efficienza il cantiere e le sue installazioni in modo da poter riprendere in qualunque momento il lavoro, per cause imprevedibili con preavviso di una settimana, provvedendo altresì alla conservazione e forza maggiorecustodia delle opere e dei materiali giacenti in cantiere. Su richiesta della D.L. o degli Organi Competenti le attività di scavo e la movimentazione delle terre potranno essere condotte sotto il costante controllo e secondo le specifiche modalità impartite da personale esperto nel campo archeologico che potrà comportare rallentamenti o sospensione parziale o totale delle operazioni di scavo senza che l’appaltatore potrà richiedere ulteriori compensi o indennizzi, che non consentono in quanto di procedere, parzialmente o totalmente, al regolare svolgimento dello stesso, l’Appaltatore è tenuto a proseguire i lavori eseguibili, mentre il direttore tale evenienza l’appaltatore ne terrà conto all’atto dell’offerta di gara. Non sono ammesse sospensioni dei lavori dispone la sospensionedipendenti da: - ritardi, anche parzialeinsufficienza o errori nelle progettazioni che fanno carico all'Appaltatore; - ritardi per mancanza di materiali, dei lavori non eseguibili dandone atto in apposito verbale. Nella eventualità in cui, successivamente all’avvio di un intervento di manutenzione insorgano, per circostanze speciali o per cause imprevedibili o di forza maggiore, impedimenti mezzi d'opera od altro che non consentano di procedere, parzialmente o totalmente, al il regolare svolgimento dei lavori; - ritardi nell'esecuzione per motivi imputabili all'Appaltatore; - carenza di personale; - scioperi od altre agitazioni che non sono a carattere nazionale o regionale, l'Appaltatore è tenuto a proseguire ovvero non disciplinati ai sensi e per gli effetti della vigente normativa. Fanno eccezione i lavori eseguibili, mentre il direttore dei lavori dispone la sospensione, anche parziale, dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti, in conformità di quanto disposto dell’art. 107 del D.Lgs. 50/2016. Nel caso di sospensione dei lavori dovuta a fatto dell’Università, le eventuali contestazioni dell’Appaltatore al riguardo devono essere iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, come disposto dall’art. 107 comma 4, D.Lgs. n. 50/2016. L’indennizzo all’Appaltatore, nel caso di sospensione illegittima, verrà pertanto quantificato secondo i criteri di cui all’art. 107, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’intero periodo di sospensione, soltanto qualora i relativi verbali di sospensione e di ripresa siano stati firmati con riserva. Nei casi di sospensione mobilitazione, di cui ai precedenti periodi, l’inizio della stessa risulta formalmente dal verbale redatto in contraddittorio tra la direzione lavori e l’Appaltatore presso il cantiere ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016. Dal verbale dovranno risultare le circostanze che hanno causato la sospensione, le lavorazioni interrotte e gli importi parziali delle stesse. Non appena venute meno le cause requisizione nel pubblico interesse o di sospensione, il direttore dei lavori invita in cantiere l’Appaltatore per la redazione del verbale di ripresa dei lavori ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016contingentamento disposto dallo Stato.

Appears in 1 contract

Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Sospensione dei lavori. Nella eventualità in cui, successivamente all’avvio di un lavoro, per cause imprevedibili e forza maggiore, che non consentono di procedere, parzialmente o totalmente, al regolare svolgimento dello stesso, l’Appaltatore è tenuto a proseguire i lavori eseguibili, mentre il direttore dei lavori dispone la sospensione, anche parziale, dei lavori non eseguibili dandone atto in apposito verbale. Nella eventualità in cui, successivamente all’avvio di un intervento di manutenzione insorgano, per circostanze speciali o per cause imprevedibili o di forza maggiore, impedimenti che non consentano di procedere, parzialmente o totalmente, al regolare svolgimento dei lavori, l'Appaltatore è tenuto a proseguire i lavori eseguibili, mentre il direttore dei lavori dispone la sospensione, anche parziale, dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti, in conformità di quanto disposto dell’art. 107 del D.Lgsd.lgs. 50/2016. Nel caso di sospensione dei lavori dovuta a fatto dell’Universitàdella Università, le eventuali contestazioni dell’Appaltatore al riguardo devono essere iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, come disposto dall’art. 107 comma 4, D.Lgs. n. 50/2016. L’indennizzo all’Appaltatore, nel caso di sospensione illegittima, verrà pertanto quantificato secondo i criteri di cui all’art. 107, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’intero periodo di sospensione, soltanto qualora i relativi verbali di sospensione e di ripresa siano stati firmati con riserva. Nei casi di sospensione di cui ai precedenti periodi, l’inizio della stessa risulta formalmente dal verbale redatto in contraddittorio tra la direzione lavori e l’Appaltatore presso il cantiere ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016. Dal verbale dovranno risultare le circostanze che hanno causato la sospensione, le lavorazioni interrotte e gli importi parziali delle stesse. Non appena venute meno le cause di sospensione, il direttore dei lavori invita in cantiere l’Appaltatore per la redazione del verbale di ripresa dei lavori ai sensi dell’artdi cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016.

Appears in 1 contract

Samples: Accordo Quadro Per La Manutenzione

Sospensione dei lavori. Nella eventualità in cuiE’ ammessa la Sospensione dei Lavori, successivamente all’avvio ordinata dal Direttore dei Lavori, ai sensi dell’art. 158, comma 1, del Regolamento nei casi di un lavoroavverse condizioni climatiche, per cause imprevedibili e forza maggiore, che non consentono di procedere, parzialmente o totalmente, al regolare svolgimento dello stesso, l’Appaltatore è tenuto a proseguire i lavori eseguibili, mentre il direttore dei lavori dispone la sospensione, anche parziale, dei lavori non eseguibili dandone atto in apposito verbale. Nella eventualità in cui, successivamente all’avvio di un intervento di manutenzione insorgano, per circostanze speciali o per cause imprevedibili o di forza maggiore, impedimenti di altre circostanze speciali che non consentano di procedere, parzialmente impediscono l’esecuzione o totalmente, al regolare svolgimento dei lavori, l'Appaltatore è tenuto la realizzazione a proseguire i lavori eseguibili, mentre il direttore regola d’arte dei lavori dispone stessi così come previsto dall’art. 159 comma 1 del Regolamento. Tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la sospensionenecessità di procedere alla redazione di una Variante in Corso d’Opera nei casi previsti dal Codice Appalti, anche parziale, dei lavori queste ultime due qualora dipendano da fatti non eseguibili in conseguenza prevedibili al momento della conclusione del Contratto. Per le sospensioni di detti impedimenti, in conformità di quanto disposto dell’artcui al presente articolo nessun indennizzo spetta all’appaltatore. 107 del D.Lgs. 50/2016La Sospensione permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato l’interruzione dell’esecuzione dell’Appalto. Nel caso di Sospensione dovuta alla redazione di Perizia di Variante, il tempo deve essere adeguato alla complessità ed importanza delle modifiche da introdurre nel Progetto. E’ facoltà della D.L., nei lavori stradali e qualora ne ravveda la necessità, ordinare una Sospensione Lavori prima della realizzazione delle pavimentazioni stradali superficiali, ciò al fine di consentire un opportuno assestamento della fondazione e/o pavimentazione stradale già eseguita. Tale Sospensione Lavori non potrà avere durata superiore a 6 (sei) mesi. Per tale sospensione dei lavori l’Appaltatore nulla avrà da richiedere e/o da pretendere e dovrà tenerne conto in sede di formulazione dell’offerta. Salvo che la sospensione non sia dovuta a fatto dell’Universitàcause attribuibili all’Appaltatore, le eventuali contestazioni dell’Appaltatore al riguardo devono essere iscritte a pena di decadenza nei verbali di la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal Contratto per l’esecuzione dei Lavori. Per la sospensione e di ripresa dei lavori, come disposto dall’art. 107 salvo quanto previsto dal comma 4, D.Lgs. n. 50/2016. L’indennizzo all’Appaltatore, nel caso di sospensione illegittima, verrà pertanto quantificato secondo i criteri di cui all’art. 107, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’intero periodo di sospensione, soltanto qualora i relativi verbali di sospensione e di ripresa siano stati firmati con riserva. Nei casi di sospensione di cui ai precedenti periodi, l’inizio della stessa risulta formalmente dal verbale redatto in contraddittorio tra la direzione lavori e l’Appaltatore presso il cantiere ai sensi 5 dell’art. 107 157 del D.LgsRegolamento non spetta all’Appaltatore alcun compenso o indennizzo. n. 50/2016. Dal verbale dovranno risultare le circostanze che hanno causato ll R.U.P. può ordinare la sospensione, le lavorazioni interrotte e gli importi parziali delle stesse. Non appena venute meno le cause di sospensione, il direttore dei lavori invita in cantiere l’Appaltatore per la redazione del verbale di ripresa sospensione dei lavori ai sensi dell’art. 107 158 comma 2 del D.Lgsregolamento, per cause di pubblico interesse o particolare necessità nei limiti e con gli effetti previsti dagli articoli 159 e 160 del Regolamento stesso; l’ordine è trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione. n. 50/2016Le sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle stabilite dall’art. 159 del Regolamento. sono considerate illegittime e danno diritto all’Appaltatore ad ottenere il riconoscimento dei danni prodotti secondo i criteri e le modalità stabilite dall’art. 160 del Regolamento.

Appears in 1 contract

Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Sospensione dei lavori. Nella eventualità In caso di inosservanza di norme in cuimateria di sicurezza o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, successivamente all’avvio di un lavoroil Responsabile dei Lavori ovvero il Committente, per cause imprevedibili e forza maggiore, che non consentono di procedere, parzialmente o totalmente, al regolare svolgimento dello stesso, l’Appaltatore è tenuto a proseguire i lavori eseguibili, mentre il direttore dei lavori dispone potrà ordinare la sospensione, anche parziale, dei lavori non eseguibili dandone atto in apposito verbale. Nella eventualità in cui, successivamente all’avvio di un intervento di manutenzione insorgano, per circostanze speciali o per cause imprevedibili o di forza maggiore, impedimenti che non consentano di procedere, parzialmente o totalmente, al regolare svolgimento sospensione dei lavori, l'Appaltatore è tenuto disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro. Per sospensioni dovute a proseguire i lavori eseguibili, mentre pericolo grave ed imminente il direttore dei lavori dispone la sospensione, anche parziale, dei lavori Committente non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti, in conformità di quanto disposto dell’artriconoscerà alcun compenso o indennizzo all'Appaltatore. 107 Secondo l’art. 26 comma 5 del D.Lgs. 50/2016. Nel caso 9 aprile 2008, n. 81: “Nei singoli contratti di sospensione subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del succitato decreto e secondo gli articoli 1559, ad esclusione dei lavori dovuta a fatto dell’Universitàcontratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, le eventuali contestazioni dell’Appaltatore al riguardo 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere iscritte specificamente indicati a pena di decadenza nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto”. Tali costi finalizzati al rispetto delle norme di sicurezza e salute dei lavoratori, per tutta la durata delle lavorazioni previste nell’appalto saranno riferiti rispettivamente ai costi previsti per: garantire la sicurezza del personale dell’appaltatore mediante la formazione, la sorveglianza sanitaria, gli apprestamenti (D.P.I.) in riferimento ai lavori appaltati garantire la sicurezza rispetto ai rischi interferenziali che durante lo svolgimento dei lavori potrebbero originarsi all’interno dei locali delle procedure contenute nel Piano di Sicurezza Integrativo e previste per specifici motivi di sicurezza. Nella maggior parte dei casi è difficile prevedere l’organizzazione e lo svolgimento delle singole Ragione sociale Oggetto contratto appalto Datore di Lavoro RSPP Affidamento per la messa in opera di 4 piezometri, presso la Miniera di “Santu Miali” nel comune di Furtei nell’ambito del progetto di messa in sicurezza e bonifica della miniera di Santu Miali, sita nei verbali comuni di sospensione Furtei, Segariu, Serrenti e Guasila L’attività si inserisce nell’ambito del progetto di ripresa dei lavorimessa in sicurezza e bonifica della miniera di Santu Miali, come disposto dall’artsita nei comuni di Furtei, Segariu, Serrenti e Guasila. 107 comma 4L’oggetto dell’affidamento si riferisce all’esecuzione di tutte le attività finalizzate all’esecuzione della messa in opera di 4 piezometri, D.Lgsper mezzo di sonda, nelle quantità specifiche e nelle modalità di seguito enunciate. n. 50/2016Tutte le fasi di perforazione, allestimento a piezometro dovranno essere eseguite da personale specializzato dotato di strumentazione adeguata. L’indennizzo all’AppaltatoreOgni punto di perforazione dovrà comunque essere georeferenziato da parte dell’Affidatario, nel caso sistema UTM (ellissoide di sospensione illegittimariferimento WGS84) e quotato, verrà pertanto quantificato secondo i criteri con la precisione di cui all’art. 107un metro per le coordinate x e y, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’intero periodo di sospensione, soltanto qualora i relativi verbali di sospensione e di ripresa siano stati firmati con riserva. Nei casi di sospensione di cui ai precedenti periodi, l’inizio della stessa risulta formalmente dal verbale redatto in contraddittorio tra la direzione lavori e l’Appaltatore presso il cantiere ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016. Dal verbale dovranno risultare le circostanze che hanno causato la sospensione, le lavorazioni interrotte e gli importi parziali delle stesse. Non appena venute meno le cause di sospensione, il direttore dei lavori invita in cantiere l’Appaltatore un centimetro per la redazione quota. La quota di ciascun piezometro dovrà essere misurata a bocca-pozzo e il punto di misura dovrà essere marcato con un segno indelebile. Si dovrà prestare cura che la verticale di indagine sia collimata con l’asta del verbale carotiere. Andranno verificate funzionalità e pulizia di ripresa tutta l’apparecchiatura utilizzata. Gli strumenti e le attrezzature impiegati nelle diverse operazioni dovranno essere costruiti con materiali e modalità tali che il loro impiego non modifichi le caratteristiche delle matrici ambientali e la concentrazione delle sostanze contaminanti. Si dovrà evitare la diffusione della contaminazione nell’ambiente circostante e nella matrice ambientale durante le operazioni di perforazione e allestimento dei lavori ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016piezometri.

Appears in 1 contract

Samples: Documento Unico Di Valutazione Dei Rischi Da Interferenze

Sospensione dei lavori. Nella eventualità La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di sospendere i lavori nei casi previsti dall’art. 107 del D.lgs. 50 del 18.4.2016, che, unitamente alla disciplina relativa alle sospensioni previste per i lavori pubblici, trova applicazione al contratto di appalto per espresso richiamo fattone nel presente capitolato. E’ riconosciuta, inoltre, alla S.A. la facoltà di sospendere legittimamente i lavori per esigenze connesse allo svolgimento dell’attività dell’Ordine per un periodo complessivamente non superiore a 60 giorni anche non consecutivi. Entro detti limiti temporali nessuna pretesa di ristoro e/o indennizzo potrà essere formulata dall’appaltatore per la disposta sospensione avendo l’appaltatore valutato tale onerosità in cuioccasione della formulazione dell’offerta. Le sospensioni dovranno risultare da appositi verbali redatti in contraddittorio con l'Appaltatore. Nel verbale di sospensione dovranno indicarsi le ragioni che hanno indotto l'adozione del provvedimento. Questo in ogni caso deve essere immediatamente portato a conoscenza del Committente. Inoltre nell'ordine di sospensione dato dal Direttore dei Lavori e controfirmato dal RUP deve essere indicata con precisione la decorrenza della sospensione. Analogamente dovrà procedersi, successivamente all’avvio per la ripresa dei lavori. A tali date dovrà farsi riferimento per il calcolo del termine fissato per la ultimazione dei lavori ai sensi dell'art. 107 del D.lgs. 50/2016. Durante il periodo di un sospensione, sia gli oneri per la protezione delle opere, che quelli di cui al presente capitolato, sono a completo carico dell'Appaltatore, il quale, altresì, non potrà chiedere particolari compensi o risarcimenti per le sospensioni dei lavori. Durante detto periodo, l'Appaltatore è tenuto inoltre a mantenere in piena efficienza il cantiere e le sue installazioni in modo da poter riprendere in qualunque momento il lavoro, per cause imprevedibili con preavviso di una settimana, provvedendo altresì alla conservazione e forza maggiorecustodia delle opere e dei materiali giacenti in cantiere. Su richiesta della D.L. o degli Organi Competenti le attività di scavo e la movimentazione delle terre potranno essere condotte sotto il costante controllo e secondo le specifiche modalità impartite da personale esperto nel campo archeologico che potrà comportare rallentamenti o sospensione parziale o totale delle operazioni di scavo senza che l’appaltatore potrà richiedere ulteriori compensi o indennizzi, che non consentono in quanto di procedere, parzialmente o totalmente, al regolare svolgimento dello stesso, l’Appaltatore è tenuto a proseguire i lavori eseguibili, mentre il direttore tale evenienza l’appaltatore ne terrà conto all’atto dell’offerta di gara. Non sono ammesse sospensioni dei lavori dispone la sospensionedipendenti da: - ritardi, anche parzialeinsufficienza o errori nelle progettazioni che fanno carico all'Appaltatore; - ritardi per mancanza di materiali, dei lavori non eseguibili dandone atto in apposito verbale. Nella eventualità in cui, successivamente all’avvio di un intervento di manutenzione insorgano, per circostanze speciali o per cause imprevedibili o di forza maggiore, impedimenti mezzi d'opera od altro che non consentano di procedere, parzialmente o totalmente, al il regolare svolgimento dei lavori; - ritardi nell'esecuzione per motivi imputabili all'Appaltatore; - carenza di personale; - scioperi od altre agitazioni che non sono a carattere nazionale o regionale, l'Appaltatore è tenuto a proseguire ovvero non disciplinati ai sensi e per gli effetti della vigente normativa. Fanno eccezione i lavori eseguibili, mentre il direttore dei lavori dispone la sospensione, anche parziale, dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti, in conformità di quanto disposto dell’art. 107 del D.Lgs. 50/2016. Nel caso di sospensione dei lavori dovuta a fatto dell’Università, le eventuali contestazioni dell’Appaltatore al riguardo devono essere iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, come disposto dall’art. 107 comma 4, D.Lgs. n. 50/2016. L’indennizzo all’Appaltatore, nel caso di sospensione illegittima, verrà pertanto quantificato secondo i criteri di cui all’art. 107, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’intero periodo di sospensione, soltanto qualora i relativi verbali di sospensione e di ripresa siano stati firmati con riserva. Nei casi di sospensione mobilitazione, di cui ai precedenti periodi, l’inizio della stessa risulta formalmente dal verbale redatto in contraddittorio tra la direzione lavori e l’Appaltatore presso il cantiere ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016. Dal verbale dovranno risultare le circostanze che hanno causato la sospensione, le lavorazioni interrotte e gli importi parziali delle stesse. Non appena venute meno le cause requisizione nel pubblico interesse o di sospensione, il direttore dei lavori invita in cantiere l’Appaltatore per la redazione del verbale di ripresa dei lavori ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016contingentamento disposto dallo Stato.

Appears in 1 contract

Samples: Construction Contract