Sospensione dell’esecuzione. 1. L’IZSVe si riserva la facoltà di sospendere l’esecuzione delle prestazioni, per ragioni di pubblico interesse e/o esigenze di carattere istituzionale, per interventi di pubbliche autorità o istituzionali, ovvero in caso di mancato o ritardato pagamento nei termini di cui all’art. 7, comma 6, senza che ciò comporti per l’Associato alcun diritto a indennizzi, rimborsi o risarcimenti.
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Sospensione dell’esecuzione. 1. L’IZSVe IZSVe si riserva la facoltà di sospendere l’esecuzione delle prestazioni, per ragioni di pubblico interesse e/o esigenze di carattere istituzionale, per interventi di pubbliche autorità Autorità o istituzionali, ovvero in caso di mancato o ritardato pagamento nei termini di cui all’art. 76, comma 6, senza che ciò comporti per l’Associato il Cliente alcun diritto a indennizzi, rimborsi o risarcimenti.
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Sospensione dell’esecuzione. 1. L’IZSVe si riserva la facoltà di sospendere l’esecuzione delle prestazioni, per ragioni di pubblico interesse e/o esigenze di carattere istituzionale, per interventi di pubbliche autorità o istituzionali, ovvero in caso di mancato o ritardato pagamento nei termini di cui all’art. 7, comma 6, senza che ciò comporti per l’Associato il Cliente/Associato alcun diritto a indennizzi, rimborsi o risarcimenti.
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Sospensione dell’esecuzione. 1. L’IZSVe IZSVe si riserva la facoltà di sospendere l’esecuzione delle prestazioni, per ragioni di pubblico interesse e/o esigenze di carattere istituzionale, per interventi di pubbliche autorità o istituzionali, ovvero in caso di mancato o ritardato pagamento nei termini di cui all’art. 73, comma 64, senza che ciò comporti per l’Associato il Cliente alcun diritto a indennizzi, rimborsi o risarcimenti.
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Samples: Contract for Services, Contratto Di Servizi Per Prestazioni Semplici
Sospensione dell’esecuzione. 1. L’IZSVe si riserva la facoltà di sospendere l’esecuzione delle prestazioni, per ragioni di pubblico interesse e/o esigenze di carattere istituzionale, per interventi di pubbliche autorità o istituzionali, ovvero in caso di mancato o ritardato pagamento nei termini di cui all’art. 7, comma 6, 4 senza che ciò comporti per l’Associato il cliente alcun diritto a indennizzi, rimborsi o risarcimenti.
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Samples: Convenzione Per Prestazioni a Pagamento, Convenzione Prestazioni a Pagamento
Sospensione dell’esecuzione. 1. L’IZSVe IZSVe si riserva la facoltà di sospendere l’esecuzione delle prestazioni, per ragioni di pubblico interesse e/o esigenze di carattere istituzionale, per interventi di pubbliche autorità o istituzionali, ovvero in caso di mancato o ritardato pagamento nei termini di cui all’art. 76, comma 6, senza che ciò comporti per l’Associato il Cliente alcun diritto a indennizzi, rimborsi o risarcimenti.
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Samples: Convenzione Per l'Erogazione Di Prestazioni a Pagamento
Sospensione dell’esecuzione. 1. L’IZSVe si riserva la facoltà di sospendere l’esecuzione delle prestazioni, prestazioni per ragioni di pubblico interesse e/o esigenze di carattere istituzionale, per interventi di pubbliche autorità o istituzionali, ovvero in caso di mancato o ritardato pagamento nei termini di cui all’art. 7, comma 6, senza che ciò comporti per l’Associato la Ripartizione alcun diritto a indennizzi, rimborsi o risarcimenti.
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Sospensione dell’esecuzione. 1. L’IZSVe IZSVe si riserva la facoltà di sospendere l’esecuzione delle prestazioni, per ragioni di pubblico interesse e/o esigenze di carattere istituzionale, per interventi di pubbliche autorità o istituzionali, ovvero in caso di mancato o ritardato pagamento nei termini di cui all’art. 7, comma 65, senza che ciò comporti per l’Associato l’Associazione e gli Associati alcun diritto a indennizzi, rimborsi o risarcimenti.
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Sospensione dell’esecuzione. 1. L’IZSVe si riserva la facoltà di sospendere l’esecuzione delle prestazioni, per ragioni di pubblico interesse e/o esigenze di carattere istituzionale, per interventi di pubbliche autorità o istituzionali, ovvero in caso di mancato o ritardato pagamento nei termini di cui all’art. 7, comma 6, senza che ciò comporti per l’Associato l’Associazione/Associati alcun diritto a indennizzi, rimborsi o risarcimenti.
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Sospensione dell’esecuzione. 1. L’IZSVe IZSVe si riserva la facoltà di sospendere l’esecuzione delle prestazioni, per ragioni di pubblico interesse e/o esigenze di carattere istituzionale, per interventi di pubbliche autorità Autorità o istituzionali, ovvero in caso di mancato o ritardato pagamento nei termini di cui all’art. 7, comma 6, senza che ciò comporti per l’Associato l’Associato/Cliente alcun diritto a indennizzi, rimborsi o risarcimenti.
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Samples: Convenzione Per l'Erogazione Di Prestazioni a Pagamento
Sospensione dell’esecuzione. 1. L’IZSVe si riserva la facoltà di sospendere l’esecuzione delle prestazioni, per ragioni di pubblico interesse e/o esigenze di carattere istituzionale, per interventi di pubbliche autorità o istituzionali, ovvero in caso di mancato o ritardato pagamento nei termini di cui all’art. 7, comma 67, senza che ciò comporti per l’Associato l’Organizzazione alcun diritto a indennizzi, rimborsi o risarcimenti.
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Samples: Convenzione Per l'Erogazione Di Prestazioni a Pagamento
Sospensione dell’esecuzione. 1. L’IZSVe si riserva la facoltà di sospendere l’esecuzione delle prestazioni, per ragioni di pubblico interesse e/o esigenze di carattere istituzionale, per interventi di pubbliche autorità o istituzionali, ovvero in caso di mancato o ritardato pagamento nei termini di cui all’art. 7, comma 6, senza che ciò comporti per l’Associato ARAV e le Aziende Associate alcun diritto a indennizzi, rimborsi o risarcimenti.
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Samples: Convenzione Per l'Erogazione Di Prestazioni a Pagamento
Sospensione dell’esecuzione. 1. L’IZSVe IZSVe si riserva la facoltà di sospendere l’esecuzione delle prestazioni, per ragioni di pubblico interesse e/o esigenze di carattere istituzionale, per interventi di pubbliche autorità o istituzionali, ovvero in caso di mancato o ritardato pagamento nei termini di cui all’art. 7, comma 68, senza che ciò comporti per l’Associato il Cliente alcun diritto a indennizzi, rimborsi o risarcimenti.
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Samples: Convenzione Per l'Erogazione Di Prestazioni a Pagamento
Sospensione dell’esecuzione. 1. L’IZSVe si riserva la facoltà di sospendere l’esecuzione delle prestazioni, per ragioni di pubblico interesse e/o esigenze di carattere istituzionale, per interventi di pubbliche autorità o istituzionali, ovvero in caso di mancato o ritardato pagamento nei termini di cui all’art. 76, comma 6, senza che ciò comporti per l’Associato la FPA Trento alcun diritto a indennizzi, rimborsi o risarcimenti.
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Samples: Convenzione Per Prestazioni a Pagamento Con Sconto a Tariffario
Sospensione dell’esecuzione. 1. L’IZSVe si riserva la facoltà di sospendere l’esecuzione delle prestazioni, per ragioni di pubblico interesse e/o esigenze di carattere istituzionale, per interventi di pubbliche autorità o istituzionali, ovvero in caso di mancato o ritardato pagamento nei termini di cui all’art. 7, comma 6, senza che ciò comporti per l’Associato il Centro Studi e gli Alberghi associati alcun diritto a indennizzi, rimborsi o risarcimenti.
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Samples: Prestazioni a Pagamento
Sospensione dell’esecuzione. 1. L’IZSVe IZSVe si riserva la facoltà di sospendere l’esecuzione delle prestazioni, per ragioni di pubblico interesse e/o esigenze di carattere istituzionale, per interventi di pubbliche autorità o istituzionali, ovvero in caso di mancato o ritardato pagamento nei termini di cui all’art. 76, comma 67, senza che ciò comporti per l’Associato il Cliente alcun diritto a indennizzi, rimborsi o risarcimenti.
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Samples: Convenzione Per l'Erogazione Di Prestazioni a Pagamento
Sospensione dell’esecuzione. 1. L’IZSVe si riserva la facoltà di sospendere l’esecuzione delle prestazioni, per ragioni di pubblico interesse e/o esigenze di carattere istituzionale, per interventi di pubbliche autorità o istituzionali, ovvero in caso di mancato o ritardato pagamento nei termini di cui all’art. 76, comma 6, senza che ciò comporti per l’Associato la Legacoop FVG alcun diritto a indennizzi, rimborsi o risarcimenti.
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Sospensione dell’esecuzione. 1. L’IZSVe si riserva la facoltà di sospendere l’esecuzione delle prestazioni, per ragioni di pubblico interesse e/o esigenze di carattere istituzionale, per interventi di pubbliche autorità o istituzionali, ovvero in caso di mancato o ritardato pagamento nei termini di cui all’art. 7, comma 6, 4 senza che ciò comporti per l’Associato la Casa di Riposo alcun diritto a indennizzi, rimborsi o risarcimenti.
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