Staffaggi Clausole campione

Staffaggi. Le tubazioni devono essere sostenute da apposite staffe e collari aventi un passo inferiore a 10 diametri per le tubazioni orizzontali ed a 15 diametri per le verticali.
Staffaggi. Le reti di distribuzione dei gas medicali dovranno essere sostenute ad intervalli stabiliti per prevenire piegamenti e distorsioni. Gli intervalli massimi consentiti per dette tubazioni dovranno essere: ✓ per diametri esterni fino a 15 mm - max intervallo 1,5 mt. ✓ per diametri esterni da 22 a 28 mm - max intervallo 2,0 mt. ✓ per diametri esterni da 35 a 44 mm - max intervallo 2,5 mt. I supporti dovranno garantire che le tubazioni non possano venire spostate accidentalmente dalle posizioni stabilite. Tali supporti dovranno essere realizzati con materiale resistente alla corrosione o essere trattati per prevenirla. Dovranno essere previsti mezzi per prevenire la corrosione elettrolitica con appositi spessori in gomma tra supporto e tubo. Dove le reti di distribuzione andranno ad incrociare conduttori elettrici le tubazioni dovranno essere sostenute in vicinanza dei conduttori. Le tubazioni non dovranno essere di supporto ad altre tubazioni o condotte, né dovranno essere sostenute da esse.
Staffaggi. I supporti/staffaggi per le tubazioni saranno eseguiti con selle su mensola di acciaio. La distanza fra i supporti orizzontali dovrà essere calcolata sia in funzione del diametro della tubazione sostenuta (comprensiva dell'eventuale coibentazione) che dalla sua pendenza al fine di evitare la formazione di sacche dovute all'inflessione della tubazione stessa. I collari di sostegno delle tubazioni dovranno essere dotati di appositi profili in gomma sagomata con funzione di isolamento anticondensa. Prima dell’esecuzione dei lavori l’Appaltatore dovrà fornire alla Committente i dimensionamenti degli staffaggi previsti per approvazione. Prima della messa in opera, tutte le staffe dovranno essere verniciate con antiruggine e vernice a smalto, secondo quanto previsto all'apposito capitolo. II collegamento fra ciascuna staffa e la struttura dell'edificio dovrà essere realizzato con l'impiego di tasselli autoperforanti per cemento armato e successiva sigillatura con malta diadatte caratteristiche; è invece vietato l'impiego di chiodi a sparo. Sulle strutture in calcestruzzo prefabbricato è consentito solo l'uso di tasselli autoperforanti, se non altrimenti predisposto. Gli staffaggi dovranno essere di tipo antisismico. In Italia il calcolo sismico deve essere realizzato secondo quanto riportato nelle Norme Tecniche per le costruzioni del 2008 (NTC 2008) le quali riportano che: “gli elementi costruttivi senza funzione strutturale il cui danneggiamento può provocare danni a persone, dovranno in generale essere verificati all’azione sismica insieme alle loro connessioni alla struttura.” Le Norme Tecniche dettano i parametri per determinare le azioni sismiche da considerare nella valutazione della resistenza al sisma degli impianti e chiedono al progettista e all’installatore di garantire dei requisiti prestazionali ben precisi, una volta definita la forza sismica agente. Alcune semplici considerazioni sulle linee di distribuzione permettono, già in fase di progettazione, di limitare i rischi. Si ricorda che nella scelta del criterio di staffaggio più idoneo si deve considerare non solo la resistenza dei componenti, ma anche la loro praticità di posa, la versatilità ad adeguamenti futuri e la facilita di manutenzione. Si riportano di seguito alcuni suggerimenti generali estrapolati da letteratura tecnica consolidata:
Staffaggi. Per staffaggi sospesi impiegare collari smontabili solidali alla tubazione e non al rivestimento isolante. Inglobare, ove possibile, il collare all’isolamento termico. Impiegare sempre collari completi di profilo in gomma fonoisolante ed anticondensa a taglio termico. Per staffaggi in appoggio prevedere sempre profili a T rovescio per consentire la corretta dilatazione della tubazione; non appoggiare direttamente la coibentazione sul profilo di sostegno. Interporre fra i profili porta collari e la struttura di sostegno (muri, capriate, etc) idonei tasselli in gomma antivibrante.

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  • INADEMPIENZE E PENALITA’ Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.