Stato dell’Immobile Clausole campione

Stato dell’Immobile. Il Conduttore si obbliga a mantenere, a propria cura e spese, i locali forniti di tutti i necessari impianti e mezzi mobili di spegnimento, dei percorsi di esodo e di ogni altro impianto e dispositivo di sicurezza in perfetta efficienza e pronti all’uso.
Stato dell’Immobile. Il conduttore dichiara di aver esaminato l’immobile oggetto della locazione e di averlo trovato conforme alle caratteristiche ed alle condizioni indicate ed idoneo al proprio uso impegnandosi a riconsegnarlo alla scadenza del contratto nello stesso stato, fatto salvo il normale logorio d’uso. Inoltre dichiara che i locali sono esenti da vizi che possono pregiudicare la salute di coloro che svolgono l’attività negli stessi.
Stato dell’Immobile il conduttore dichiara di aver esaminato i locali affittati e di averli trovati adatti all’uso a cui sarà destinato, in buono stato di manutenzione ed esenti da difetti che possano influire sulla salute di chi svolge attività e si obbliga a riconsegnarli alla scadenza del contratto secondo le modalità che verranno impartite dal locatore. Il conduttore accetta in locazione l’immobile nello stato di fatto in cui esso si trova e così come risulta descritto nel verbale di consegna e consistenza. Il conduttore si obbliga a sostituire tutti gli accessori che andassero perduti o deteriorati. Al termine del contratto verrà redatto apposito verbale di riconsegna e verifica. Salvo quanto previsto all’art. 5, il conduttore non potrà apportare assolutamente modifiche e addizionali, nè opere in genere se non dopo aver ottenuto il consenso scritto del Locatore, il quale comunque al termine della locazione e a sua discrezione potrà chiedere ed ottenere il ripristino o ritenere, senza alcun indennizzo, quanto realizzato dal conduttore. Restano a carico del conduttore le manutenzioni ordinarie così come definite dalle vigenti normative. Se il locatore intendesse o dovesse eseguire sull’immobile o sull’edificio riparazioni, modifiche, addizioni o impianti, il conduttore dovrà senza eccezioni consentirgliene con rinunzia sin d’ora ad eventuali indennizzi fra i quali quello previsto dall’art. 1584 Codice Civile.
Stato dell’Immobile. L'affitto è stipulato ed accettato sotto l'osservanza delle condizioni previste dai successivi articoli che le parti concordemente accettano. Il Concedente consegna all’Affittuario il fondo nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, senza scorte vive e/o morte e libero da persone e/o cose e da impegni contrattuali con terzi.
Stato dell’Immobile. Il conduttore dichiara di aver esaminato i locali affittati e di averli trovati adatti al proprio uso, in buono stato di manutenzione ed esenti da difetti che possano influire sulla salute di chi svolge attività e si obbliga a riconsegnarli alla scadenza del contratto nello stesso stato.
Stato dell’Immobile. 16.1) La Conduttrice si impegna a trasmettere alla Locatrice, entro il 31 gennaio di ciascun anno solare, una relazione sullo stato dell’Immobile e degli impianti locati, allegando la documentazione significativa e dedicando capitoli particolari a:
Stato dell’Immobile. 2.1 L’immobile viene ceduto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, libero da persone, attrezzature e suppellettili, dunque in stato idoneo alla cessione alla piena disponibilità dell'acquirente, a corpo e non a misura, con la conseguenza che l’Amministrazione Straordinaria cedente non assume alcuna garanzia al riguardo, in particolare per quanto concerne, a titolo esemplificativo e non esaustivo: (i) lo stato di conservazione, la consistenza e/o l'idoneità e/o la conformità ad ogni vigente normativa tecnica, ambientale e di sicurezza del Bene Immobile e dei relativi impianti; (ii) le condizioni igienico-sanitarie dei luoghi; (iii) i vizi (salvo la responsabilità per l'evizione, nei limiti in cui sia inderogabile per legge) o la mancanza di qualità dell’immobile; (iv) eventuali difformità; avendone avuto l'acquirente piena contezza a seguito dell'esame della relativa documentazione e/o in sede di sopralluogo obbligatorio di cui al par. 3 del presente Disciplinare, ed avendo lo stesso preso visione dell’immobile e verificato l'attitudine e l'idoneità allo svolgimento dell'attività che si prefigge. Eventuali adeguamenti dell’immobile alle norme di prevenzione e sicurezza vigenti, così come alle norme in tema di tutela ecologica e ambientale e, in generale, alle normative vigenti, saranno a carico dell’acquirente degli stessi. Il rischio collegato all’eventuale mancato, non tempestivo o condizionato rilascio di eventuali autorizzazioni di autorità competenti che costituiscano condizioni per l’esecuzione della compravendita sarà a carico esclusivamente dell’acquirente. Con la presentazione dell’offerta l’offerente dichiara quindi di non avere nulla da eccepire al riguardo e di acquistare l’immobile come visto e piaciuto.
Stato dell’Immobile. 4.1. L’immobile è ceduto in locazione nello stato di fatto in cui si trova.
Stato dell’Immobile. Il comodatario ha potuto visionare i locali ed è stato informato che essi non sono in possesso delle certificazioni impiantistiche, sismiche, tecniche e conseguentemente accetta l’immobile così come consegnato al momento della sottoscrizione del presente accordo in quanto ritiene che l’immobile risponda comunque alle esigenze e alle finalità espresse all’Art. 2 del presente accordo. Al Comodante non verrà chiesta alcuna documentazione relativamente all’immobile in quanto già da ora dichiara che la struttura necessita di un’adeguata riqualificazione. Il comodatario prende atto che l’immobile è sottoposto al regime di tutela “ope legis” e che ogni intervento sull’immobile è sottoposto alla preventiva autorizzazione del Ministero dei Beni Culturali, a meno che l’immobile non sia decretato di non interesse dallo stesso Ministero.
Stato dell’Immobile. Gli immobili sono ceduti in locazione nello stato di fatto in cui si trovano. Restano a carico del conduttore le spese necessarie per l’ottenimento del nulla osta sanitario. Il Locatore dichiara che gli immobili sono in regola con le norme edilizie ed urbanistiche e, relativamente all’ unità immobiliare censita al censito al N.C.E.U. al foglio n° 13, particella n. 266 subalterno 7, che la stessa è destinata a esercizio di somministrazione di alimenti e bevande (ristorazione pubblica – Tipologia 4 RISTORANTE); sono fatti salvi i provvedimenti e gli adeguamenti previsti dalla normativa urbanistica vigente nel tempo. Il Conduttore dichiara di aver esaminato i locali affittati e di averli trovati idonei all’uso convenuto, e si obbliga a riconsegnarli alla scadenza del contratto nello stesso stato d’uso, salvo il deterioramento dovuto a vetustà. Ogni aggiunta che non possa essere rimossa senza danneggiare i locali ed ogni altra innovazione non potrà essere fatta dal Conduttore, senza il preventivo consenso scritto del proprietario.