Stipendio Clausole campione

Stipendio. La misura mensile dello stipendio è indicata nella tabella in allegato n. 2.
Stipendio. La misura mensile dello stipendio è indicata nella tabella in Allegato n.1.
Stipendio. 1 Lo stipendio è stabilito individualmente fra il datore di lavoro e il di- pendente. Esso è periodicamente riesaminato secondo le circostanze. 2 Nella determinazione dello stipendio individuale si terrà innanzitutto conto delle prestazioni del dipendente, della sua funzione, del grado di responsabilità, delle esigenze richieste sul posto di lavoro e della forma- zione e del perfezionamento professionali. Può inoltre essere considerata la durata del rapporto di lavoro. Può essere fatto riferimento al calcolato- re degli stipendi dell’Ufficio federale di statistica. 3 In linea di massima lo stipendio annuale deve essere versato in 13 rate (13 mensilità).
Stipendio. 6.1 La politica salariale della SSR vige per tutte le unità aziendali ed è stabilita previa consultazione dell’SSM. L’entità degli stipendi e la politica salariale della SSR si orientano ai principi di una retribuzione improntata ai requisiti, alla prestazione, all’esperienza e al mercato. 6.2 Ogni anno, le parti contraenti negoziano a livello nazionale un aumento generale degli stipendi e una percentuale della massa salariale (somma di tutti gli stipendi di funzione e indennità di funzione), destinata a provvedimenti salariali individuali per le collaboratrici e i collaboratori assoggettati al CCL. La situazione finanziaria della SSR costituisce il criterio determinante dei negoziati salariali; in tale contesto le parti considerano la situazione sul mercato del lavoro e tengono adeguatamente conto del rincaro e delle esigenze delle unità aziendali per la progressione degli stipendi. 6.3 La retribuzione comprende uno stipendio di funzione e, se del caso, una componente di prestazione, variabile e individuale. Per l’esercizio temporaneo di mansioni superiori viene corrisposta un’indennità di funzione (cfr. art. 7 cpv. 6). 6.4 Lo stipendio è versato ogni mese sulla base di un salario mensile (salario annuale suddiviso in 13 mensilità) o un salario orario (comprensivo della 13ª mensilità pro rata). Il versamento dello stipendio avviene al più tardi entro il giorno 25 di ogni mese.
Stipendio. Il dipendente supplente è retribuito, di regola, secondo lo stipendio mi- nimo previsto dalla relativa categoria contemplata dall’articolo 24 CCL ROCA. Nel caso avesse già lavorato nel settore o avesse già svolto sup- plenze gli anni di servizio prestati presso altri Istituti sociosanitari del Ti- cino verranno di regola riconosciuti. Egli ha diritto anche alla tredicesima e alle vacanze, calcolate pro rata temporis.
Stipendio. A far tempo dall’1.1.08 la misura mensile dello stipendio è indicata nella tabella allegata A).
Stipendio importi mensili Incremento 01/08/2022 Incremento 01/10/2022 4° livello 201,55 53,75 3° livello 175,13 46,70 2° livello 166,24 44,33 1° livello 158,44 42,25 4° livello 150,00 40,00 3° livello 129,41 34,51 2° livello 122,25 32,60 1° livello 115,99 30,93 2° livello 104,87 27,97 1° livello 98,13 26,17 livello unico 91,39 24,37
Stipendio. 16.1 Le parti contrattuali concordano stipendi minimi per i col­ laboratori a tempo pieno di età pari o superiore ai 20 anni con e senza formazione professionale. Il salario funziona­ le è concordato da SWICA con il collaboratore ed è fissato contrattualmente a livello di CIL. 16.2 La determinazione dello stipendio conforme al mercato av­ viene in base alla funzione, alla responsabilità, alle qualifi­ che e al rendimento, tenuto conto dell’esperienza lavorativa rilevante per la funzione svolta. Per ogni collaboratore viene effettuata a scadenze regolari una valutazione del rendimento e del comportamento. È garantita una politica salariale pari­ taria e trasparente. 16.3 Per determinare gli stipendi del settore commerciale e in­ formatico fungono da base le raccomandazioni salariali della Società degli impiegati di commercio e di altre associazioni di categoria. 16.4 I benefici accessori (fringe benefits) sono indicati in un pro­ memoria separato.
Stipendio. La remunerazione comprende sia un salario per il lavoro di realizzazione del film sia un "prezzo" per l'acquisizione dei diritti. La variante 1 propone un pagamento forfettario a scadenze prestabilite; i termini di pagamento sono indicati all'articolo 4.5. La variante 2 propone uno stipendio mensile o settimanale. In entrambi i casi, l'indennità vacanze (min. 8,33% del salario lordo) deve essere calcolata separatamente. I contributi sociali sono obbligatori in entrambi i casi (AVS, AI, AD e cassa pensione). Nel caso di registi stranieri si applicherà l’imposta alla fonte. Le deduzioni per la previdenza professionale (cassa pensione/2° pilastro) sono calcolate in base al regolamento della Fondazione di previdenza Film e Audiovisione ( regolamenti e spiegazioni sono ottenibili presso la Fondazione Film e Audiovisione.,
Stipendio. Le misure mensili dello stipendio sono indi- cate nella tabella in allegato n. 2.