Stipendio. La misura mensile dello stipendio è indicata nella tabella in allegato n. 2.
Stipendio. La misura mensile dello stipendio è indicata nella tabella in Allegato n.1.
Stipendio. 1 Lo stipendio è stabilito individualmente fra il datore di lavoro e il di- pendente. Esso è periodicamente riesaminato secondo le circostanze.
2 Nella determinazione dello stipendio individuale si terrà innanzitutto conto delle prestazioni del dipendente, della sua funzione, del grado di responsabilità, delle esigenze richieste sul posto di lavoro e della forma- zione e del perfezionamento professionali. Può inoltre essere considerata la durata del rapporto di lavoro. Può essere fatto riferimento al calcolato- re degli stipendi dell’Ufficio federale di statistica.
3 In linea di massima lo stipendio annuale deve essere versato in 13 rate (13 mensilità).
Stipendio. 6.1 La politica salariale della SSR vige per tutte le unità aziendali ed è stabilita previa consultazione dell’SSM. L’entità degli stipendi e la politica salariale della SSR si orientano ai principi di una retribuzione improntata ai requisiti, alla prestazione, all’esperienza e al mercato.
6.2 Ogni anno, le parti contraenti negoziano a livello nazionale un aumento generale degli stipendi e una percentuale della massa salariale (somma di tutti gli stipendi di funzione e indennità di funzione), destinata a provvedimenti salariali individuali per le collaboratrici e i collaboratori assoggettati al CCL. La situazione finanziaria della SSR costituisce il criterio determinante dei negoziati salariali; in tale contesto le parti considerano la situazione sul mercato del lavoro e tengono adeguatamente conto del rincaro e delle esigenze delle unità aziendali per la progressione degli stipendi.
6.3 La retribuzione comprende uno stipendio di funzione e, se del caso, una componente di prestazione, variabile e individuale. Per l’esercizio temporaneo di mansioni superiori viene corrisposta un’indennità di funzione (cfr. art. 7 cpv. 6).
6.4 Lo stipendio è versato ogni mese sulla base di un salario mensile (salario annuale suddiviso in 13 mensilità) o un salario orario (comprensivo della 13ª mensilità pro rata). Il versamento dello stipendio avviene al più tardi entro il giorno 25 di ogni mese.
Stipendio. Il dipendente supplente è retribuito, di regola, secondo lo stipendio mi- nimo previsto dalla relativa categoria contemplata dall’articolo 24 CCL ROCA. Nel caso avesse già lavorato nel settore o avesse già svolto sup- plenze gli anni di servizio prestati presso altri Istituti sociosanitari del Ti- cino verranno di regola riconosciuti. Egli ha diritto anche alla tredicesima e alle vacanze, calcolate pro rata temporis.
Stipendio. A far tempo dall’1.1.08 la misura mensile dello stipendio è indicata nella tabella allegata A).
Stipendio importi mensili Incremento 01/08/2022 Incremento 01/10/2022 4° livello 201,55 53,75 3° livello 175,13 46,70 2° livello 166,24 44,33 1° livello 158,44 42,25 4° livello 150,00 40,00 3° livello 129,41 34,51 2° livello 122,25 32,60 1° livello 115,99 30,93 2° livello 104,87 27,97 1° livello 98,13 26,17 livello unico 91,39 24,37
Stipendio. 16.1 Le parti contrattuali concordano stipendi minimi per i col laboratori a tempo pieno di età pari o superiore ai 20 anni con e senza formazione professionale. Il salario funziona le è concordato da SWICA con il collaboratore ed è fissato contrattualmente a livello di CIL.
16.2 La determinazione dello stipendio conforme al mercato av viene in base alla funzione, alla responsabilità, alle qualifi che e al rendimento, tenuto conto dell’esperienza lavorativa rilevante per la funzione svolta. Per ogni collaboratore viene effettuata a scadenze regolari una valutazione del rendimento e del comportamento. È garantita una politica salariale pari taria e trasparente.
16.3 Per determinare gli stipendi del settore commerciale e in formatico fungono da base le raccomandazioni salariali della Società degli impiegati di commercio e di altre associazioni di categoria.
16.4 I benefici accessori (fringe benefits) sono indicati in un pro memoria separato.
Stipendio. La remunerazione comprende sia un salario per il lavoro di realizzazione del film sia un "prezzo" per l'acquisizione dei diritti. La variante 1 propone un pagamento forfettario a scadenze prestabilite; i termini di pagamento sono indicati all'articolo 4.5. La variante 2 propone uno stipendio mensile o settimanale. In entrambi i casi, l'indennità vacanze (min. 8,33% del salario lordo) deve essere calcolata separatamente. I contributi sociali sono obbligatori in entrambi i casi (AVS, AI, AD e cassa pensione). Nel caso di registi stranieri si applicherà l’imposta alla fonte. Le deduzioni per la previdenza professionale (cassa pensione/2° pilastro) sono calcolate in base al regolamento della Fondazione di previdenza Film e Audiovisione ( regolamenti e spiegazioni sono ottenibili presso la Fondazione Film e Audiovisione.,
Stipendio. Le misure mensili dello stipendio sono indi- cate nella tabella in allegato n. 2.