Mansioni superiori Clausole campione

Mansioni superiori. 1. Il presente articolo completa la disciplina delle mansioni prevista dai commi 2, 3 e 4 dell’art. 56 del d.lgs n. 29 del 1993 per la parte demandata alla contrattazione.
Mansioni superiori. Per esigenze tecniche, organizzative, produttive e sostitutive, l’impresa può disporre di personale già impiegato presso di essa per lo svolgimento di mansioni diverse e da quelle previste al proprio livello del lavoratore purché non comportino condizioni prestazionali peggiorative. Se viene previsto lo svolgimento di mansioni di livello superiore rispetto a quello di inquadramento, al dipendente dovrà essere corrisposta la retribuzione prevista per il nuovo livello. Al lavoratore assegnato temporaneamente a svolgere mansioni superiori, non in sostituzione di altro lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, verranno attribuiti i relativi livello e qualifica trascorso un periodo di 3 mesi consecutivi o di 3 mesi frazionati in un anno di calendario. Al lavoratore adibito, con carattere di promiscuità per un periodo di almeno un anno, a mansioni comprendenti due livelli immediatamente consecutivi, di cui uno superiore al proprio di appartenenza, sarà riconosciuto il livello superiore, fermo restando la possibilità di utilizzazione nelle mansioni del livello di provenienza.
Mansioni superiori. Nel caso in cui a un dipendente nel corso dell’anno vengano attribuite le mansioni di categoria giuridica superiore, la quota di produttività generale corrispondente alla valutazione data per la categoria giuridica di appartenenza, per il periodo in oggetto, sarà successivamente proporzionata al valore della quota della categoria giuridica per la quale sono state attribuite le mansioni superiori; inoltre, nel caso in cui a un dipendente di categoria C vengano attribuite le mansioni superiori della categoria D, la sua valutazione verrà correlata, per il periodo di riferimento, anche all’erogazione della quota specifica di produttività dei funzionari di cui al successivo punto c). Le schede di valutazione saranno tassativamente consegnate al dipendente tramite colloquio individuale, nel corso del quale il dirigente o suo delegato deve illustrare nel dettaglio al dipendente i fattori che hanno portato ad attribuire i relativi punteggi. I dipendenti possono presentare ricorso avverso la valutazione al Dirigente di settore e per conoscenza al Direttore Generale e richiedere un colloquio finalizzato alla discussione delle motivazioni dei ricorsi, in cui parteciperanno il dirigente di settore ed il diretto responsabile della persona interessata. Il dipendente può richiedere la presenza di un rappresentante sindacale non dipendente dell'Ente. L’eventuale accoglimento dei ricorsi non può comunque comportare in ciascun settore il superamento della quota del 40% delle valutazioni pari a 110-120 punti, correlate al valore del premio di produttività generale pari a X+40%. Infine, l’eventuale accoglimento dei ricorsi non determina un ricalcalo del valore della X. Le somma per i ricorsi viene ricavata dal risparmio che si genera per effetto della minor spesa derivante dal personale cessato e assunto in corso d’anno, a seguito dei pagamenti degli incentivi in oggetto. Ai funzionari dell’ente viene destinata anche una quota di produttività specifica, correlata all’esercizio di responsabilità sostanziali nei processi di settore. - tutti i dipendenti di categoria D a tempo indeterminato che abbiano, nell’anno di riferimento, almeno due mesi (60 giorni netti) di effettivo servizio rispetto ai 360 giorni lordi dovuti; - per le cessazioni in corso d’anno, i giorni minimi di presenza in servizio vengono calcolati in proporzione ai giorni lordi dovuti; - i dipendenti a tempo determinato con un contratto di lavoro di almeno 12 mesi ed in servizio dal 1 gennaio al 31 dicembre dell’...
Mansioni superiori. CONFERIMENTO
Mansioni superiori. ART. 8 CCNL 14/9/2000
Mansioni superiori. L’assegnazione del lavoratore a mansioni superiori proprie della categoria dei quadri direttivi e delle aree professionali o dei relativi livelli retributivi, deve sempre essere comunicata per iscritto. La comunicazione deve contenere le seguenti informazioni: inquadramento previsto contrattualmente; se assegnazioni è in sostituzione di lavoratore/ice assenti con diritto alla conservazione del posto; indicazione del giorno (nel periodo di 3 mesi) in cui diviene, eventualmente, definitivo l’inquadramento; eventuali aspetti che l’azienda prenderà in esame prima di tale termine.
Mansioni superiori. 1. Nell’ambito del nuovo sistema di classificazione del personale previsto dal presente contratto, si considerano “mansioni immediatamente superiori”: - le mansioni svolte all’interno della stessa Area nei particolari profili professionali di cui all’art 7, comma 5; - per l’area A e per i profili di cui al precedente alinea, le mansioni corrispondenti all’area immediatamente superiore.
Mansioni superiori. MUTAMENTO MANSIONI ART. 47
Mansioni superiori. Il presente articolo completa la disciplina delle mansioni prevista dai commi 2, 3 e 4 dell’art. 56 del d.lgs n. 29 del 1993 per la parte demandata alla contrattazione. Nell’ambito del nuovo sistema di classificazione del personale previsto dal presente contratto, si considerano “mansioni immediatamente superiori”:
Mansioni superiori. (Art. 24 ccnl 1998/01) VALUTAZIONE DELLE MANSIONI SUPERIORI (Art. 35, comma 3, ccnl 1998/01)