Mansioni superiori Clausole campione

Mansioni superiori. 1. Il presente articolo completa la disciplina delle mansioni prevista dall’art. 56, commi 2, 3 e 4 del D. lgs. n.29/1993 per la parte demandata alla contrattazione. 2. Nell’ambito del nuovo sistema di classificazione del personale previsto dal presente contratto, si considerano “mansioni immediatamente superiori” le mansioni svolte dal dipendente all’interno della stessa area in profilo appartenente alla posizione di livello economico immediatamente superiore a quella in cui egli è inquadrato, secondo la declaratoria riportata nell’allegato A del presente contratto. Le posizioni di sviluppo economico orizzontale non sono prese in considerazione a tal fine. Sono, altresì, considerate “mansioni superiori”, per i dipendenti che rivestono l’ultima posizione economica dell’area di appartenenza, le mansioni corrispondenti alla posizione economica iniziale dell’area immediatamente superiore. 3. Il conferimento delle mansioni superiori di cui al comma 2 avviene nei seguenti casi : a) nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura del posto vacante, anche mediante le selezioni interne di cui alle apposite sezioni relative a ciascuna Amministrazione; b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell’assenza per ferie, per la durata dell’assenza. 4. Il conferimento delle mansioni superiori di cui ai commi precedenti è comunicato per iscritto al dipendente incaricato, mediante le procedure stabilite dall'Amministrazione secondo i propri ordinamenti, sulla base di criteri, da definire entro tre mesi dall’entrata in vigore del presente contratto, che tengano conto del contenuto professionale delle mansioni da conferire, previa consultazione delle Organizzazioni sindacali di cui all’art.8. La disciplina delle mansioni superiori come integrata dal presente articolo entra pertanto in vigore dalla data di definizione dei predetti criteri. 5. Il dipendente assegnato alle mansioni superiori di cui al comma 2 ha diritto al trattamento economico previsto per la posizione corrispondente alle relative mansioni, fermo rimanendo quanto percepito a titolo di retribuzione individuale di anzianità e di fascia retributiva nella posizione di provenienza. 6. Per quanto non previsto dal presente articolo resta ferma la disciplina dell’art. 56 del d.lgs 29/1993.
Mansioni superiori. Per esigenze tecniche, organizzative, produttive e sostitutive, l’impresa può disporre di personale già impiegato presso di essa per lo svolgimento di mansioni diverse e da quelle previste al proprio livello del lavoratore purché non comportino condizioni prestazionali peggiorative. Se viene previsto lo svolgimento di mansioni di livello superiore rispetto a quello di inquadramento, al dipendente dovrà essere corrisposta la retribuzione prevista per il nuovo livello. Al lavoratore assegnato temporaneamente a svolgere mansioni superiori, non in sostituzione di altro lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, verranno attribuiti i relativi livello e qualifica trascorso un periodo di 3 mesi consecutivi o di 3 mesi frazionati in un anno di calendario. Al lavoratore adibito, con carattere di promiscuità per un periodo di almeno un anno, a mansioni comprendenti due livelli immediatamente consecutivi, di cui uno superiore al proprio di appartenenza, sarà riconosciuto il livello superiore, fermo restando la possibilità di utilizzazione nelle mansioni del livello di provenienza.
Mansioni superiori. 1. Il presente articolo completa la disciplina delle mansioni prevista dall’art.56, commi 2, 3 e 4 del D. lgs. n.29/1993 per la parte demandata alla contrattazione. 2. In applicazione di quanto previsto dall’art.3, comma 3, del CCNL del 31.3.1999, il conferimento delle mansioni superiori avviene nei seguenti casi : a) nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura del posto vacante, anche mediante le selezioni interne di cui all’art.4 del CCNL del 31.3.1999; b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell’assenza per ferie, per la durata dell’assenza. 3. Il conferimento delle mansioni superiori di cui ai commi precedenti, anche attraverso rotazione tra più dipendenti, è disposto dal dirigente o, per gli enti privi di dirigenza, dal responsabile del servizio, nell’ambito delle risorse espressamente assegnate per tale finalità secondo la programmazione dei fabbisogni ed è comunicato per iscritto al dipendente incaricato. 4. I criteri generali per il conferimento delle mansioni superiori sono definiti dagli enti previa concertazione ai sensi dell’art.8 del CCNL dell’1.4.1999. 5. Il dipendente assegnato alle mansioni superiori ha diritto alla differenza tra il trattamento economico iniziale previsto per l’assunzione nel profilo rivestito e quello iniziale corrispondente alle mansioni superiori di temporanea assegnazione, fermo rimanendo la posizione economica di appartenenza e quanto percepito a titolo di retribuzione individuale di anzianità. 6. Al dipendente di categoria C, assegnato a mansioni superiori della categoria D, possono essere conferite, ricorrendone le condizioni e nel rispetto dei criteri predefiniti dagli enti, gli incarichi di cui agli articoli da 8 a 11 del CCNL del 31.3.1999, con diritto alla percezione dei relativi compensi. 7. Per quanto non previsto dal presente articolo resta ferma la disciplina dell’art. 56 del D.lgs.n.29/1993.
Mansioni superiori. (art. 8 CCNL 14.9.2000)
Mansioni superiori. 1. Per la disciplina dell’istituto rimessa al livello aziendale si rinvia all’apposito regolamento da adottarsi da parte dell’Azienda ,ai sensi dell’art.28 comma 5 del CCNL del 7 aprile 1999, previa consultazione con la parte sindacale da attivarsi entro trenta giorni dalla sottoscrizione del presente accordo. 2. Nel disciplinare l’attribuzione delle mansioni superiori si dovrà tenere conto dell’intesa già raggiunta in merito alle procedure per le progressioni verticali interne.
Mansioni superiori. CCNL 14/9/2000
Mansioni superiori. 1. Nel rispetto delle disposizioni contrattuali le mansioni superiori vengono attribuite al personale, possibilmente appartenente alla rispettiva area o servizio, per il quale, in base al profilo professionale ed ai compiti svolti, si rileva la capacità dello stesso ad assolvere alle mansioni richieste.
Mansioni superiori. Qualora lo svolgimento delle mansioni superiori sia effettuato per un posto vacante in una funzione individuata nell’ambito dell’impresa, non abbia cioè luogo per la sostituzione di un altro lavoratore assente e dovesse prolungarsi per un periodo consecutivo superiore a 6 (sei) mesi, il cui calcolo decorre dall’effettivo inizio della mansione superiore, il lavoratore dipendente dovrà essere inquadrato al nuovo livello.
Mansioni superiori. La procedura relativa al conferimento delle mansioni superiori è disciplinata nell’apposito regolamento allegato al presente accordo (allegato n. 4 al presente contratto).
Mansioni superiori. La procedura relativa al conferimento di mansioni superiori è disciplinata nell’apposito regolamento allegato N.6 al presente contratto.