Supplemento di indennità. Si determina il supplemento che, aggiunto all’ammontare del danno calcolato con i criteri previsti ai punti 1,2,3, dà l’ammontare del danno calcolato in base al Valore a nuovo. Esclusivamente per la forma di Assicurazione a Valore totale tale supplemento di indennità, qualora la somma assicurata confrontata con il Valore a nuovo risulti:
Supplemento di indennità. Si determina il supplemento che, aggiunto all’ammontare del danno calcolato con i criteri previsti ai capitoli 1 e 2 dà l’ammontare del danno calcolato in base al Valore a nuovo. Esclusivamente per la forma a Valore totale tale supplemento di indennità, qualora la somma assicurata confrontata con il Valore a nuovo risulti: • superiore od uguale, viene riconosciuto integralmente; • inferiore, ma superiore al valore al “momento del Sinistro” (art. 1907 del Codice Civile “Assicurazione parziale”), viene ridotto in proporzione al rapporto tra la differenza fra “somma assicurata” e “valore al momento del Sinistro” e la differenza fra “Valore a nuovo” e “valore al momento del Sinistro”; • uguale o inferiore al “valore al momento del Sinistro”, non viene riconosciuto. Il pagamento del supplemento di indennità è subordinato all’effettivo rimpiazzo o alla ricostruzione ed avviene: • in caso di rimpiazzo, entro 30 giorni dal comprovato rimpiazzo, purché questo avvenga entro 12 mesi dalla data (del verbale definitivo di perizia o dell’elaborato peritale; • in caso di ricostruzione, in base allo stato di avanzamento dei lavori documentato ogni 6 mesi dall’Assicurato e purché l’inizio dei lavori avvenga (salvo comprovata causa non imputabile all’Assicurato) entro 12 mesi dalla data di del verbale definitivo di perizia o dell’elaborato peritale. La ricostruzione del Fabbricato può avvenire su altra area del territorio nazionale, purché non ne derivi aggravio per la Compagnia.
Supplemento di indennità. Si determina il supplemento che aggiunto all’ammontare del danno calcolato con i criteri previsti per “Fabbricato” “Mobilio - Arredamento Attrezzatura” dà l’ammontare del danno calcolato in base al “Valore a nuovo”. Esclusivamente per la forma a “Valore totale” tale supplemento di indennità, qualora la somma assicurata confrontata con il “Valore a nuovo” risulti:
Supplemento di indennità. P.0509.CGA - ED. 01.2019 - PAG. 26
Supplemento di indennità. Si determina il supplemento che, aggiunto all’ammontare del danno calcolato con i criteri previsti per FABBRICATO, MACCHINARIO, ATTREZZATURE ED ARREDAMENTO determina l’indennità complessiva calcolata in base al “VALORE A NUOVO”. Agli effetti dell’Art. 1907 del Codice Civile il supplemento di indennità per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti:
Supplemento di indennità. La differenza che viene dedotta dal “Valore a Nuovo”, secondo le modalità sopra indicate, denominata “Supplemento di indennità”, sarà pagata solamente nel caso di effettiva ricostruzione a nuovo del fabbricato e degli impianti o di effettivo rimpiazzo dei beni rientranti nella definizione di “Contenuto” con altri nuovi o equivalenti per rendimento economico. Il pagamento del supplemento di indennità è subordinato all’effettiva ricostruzione o rimpiazzo ed avverrà: ‐ in caso di ricostruzione, in base allo stato di avanzamento dei lavori documentato ogni 6 mesi dall’Assicurato e purché l’inizio dei lavori avvenga (salvo comprovata causa non imputabile all’Assicurato) entro 12 mesi dalla data di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di xxxxxxx. La ricostruzione del fabbricato può avvenire su altra area del territorio nazionale, purché non ne derivi aggravio per la Compagnia; ‐ in caso di rimpiazzo, entro 30 giorni dal comprovato rimpiazzo, purché questo avvenga entro 12 mesi dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di xxxxxxx. Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra.
Supplemento di indennità. (per le sole voci “Fabbricato” e “Attrezzatura ed arredamento”) Si determina il supplemento che aggiunto all’ammontare del danno calcolato in base al “valore a nuovo”. Tale supplemento di indennità, qualora la somma assicurata confrontata con il “valore a nuovo” risulti: