Common use of Tassazione delle somme assicurate Clause in Contracts

Tassazione delle somme assicurate. Il presente paragrafo si riferisce alle norme in vigore alla data di redazione del presente Contratto e non intende fornire una descrizione esaustiva di tutti i possibili aspetti fiscali che potrebbero rilevare, diretta- mente o indirettamente, in relazione all’acquisto delle polizze. Per le somme corrisposte da Poste Vita S.p.A. in dipendenza dell’assicurazione sulla vita sin qui descrit- ta, la differenza, se positiva, tra il capitale rivalutato ed i Premi versati, è soggetta a tassazione mediante l’applicazione di una imposta sostitutiva determinata con aliquota del 26%, ridotta in proporzione alla parte del rendimento eventualmente riferibile ad investimenti in titoli di Stato ed equiparati, assoggettati a tassazione con aliquota del 12,50% (aliquota applicata secondo i criteri previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, e successive modificazioni, dall’Art. 2 del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, e dagli Artt. 3 e 4 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89). In caso di decesso dell’Assicurato durante il periodo di validità del Contratto, il capitale è esente da impo- sta sulle successioni. L’imposta sostitutiva non è applicata sui proventi corrisposti a soggetti che esercitano attività d’impresa. Per i proventi corrisposti a persone fisiche o ad enti non commerciali in relazione a contratti di assicurazio- ne sulla vita stipulati nell’ambito dell’attività commerciale Poste Vita S.p.A. non applica l’imposta sostitutiva qualora gli interessati presentino alla stessa una dichiarazione sulla esistenza di tale requisito.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Sulla Vita Con Partecipazione Agli Utili, Contratto Di Assicurazione Sulla Vita Con Partecipazione Agli Utili

Tassazione delle somme assicurate. Il presente paragrafo si riferisce alle norme Le somme corrisposte dalla Compagnia in vigore alla data dipendenza di redazione del presente Contratto questo contratto in caso di decesso dell’Assicurato sono esenti dall’imposta sulle successioni e non intende fornire una descrizione esaustiva di sono assoggettate all’IRPEF secondo quanto previsto dalla normativa vigente. In tutti i possibili aspetti fiscali che potrebbero rilevaregli altri casi, diretta- mente o indirettamente, in relazione all’acquisto delle polizze. Per le somme corrisposte da Poste Vita S.p.A. sono soggette alla seguente tassazione: – prestazione erogata in dipendenza dell’assicurazione forma di capitale: la prestazione verrà assoggettata alla tassazione di legge vigente al momento dell’erogazione della prestazione e applicata sulla vita sin qui descrit- tadifferenza fra il capitale percepito, la differenzacomprensivo di eventuali prestazioni iniziali aggiuntive o bonus, se positivaprevisti contrattualmente, e l’ammontare dei premi pagati in conformità a quanto previsto dall’art. 45, comma 4 del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986. In ogni caso, l’aliquota di tassazione viene ridotta ove tra il capitale rivalutato ed gli attivi a copertura delle riserve matematiche siano compresi i Premi versati, è soggetta a tassazione mediante l’applicazione di una imposta sostitutiva determinata con aliquota del 26%, ridotta in proporzione alla parte del rendimento eventualmente riferibile ad investimenti in titoli di Stato ed equiparatiStato, assoggettati a tassazione con aliquota di cui all’art. 31 del 12,50% (aliquota applicata secondo i criteri previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, D.P.R. 601/73 e successive modificazioni, dall’Artle obbligazioni emesse da Stati “white list”. L’art. 2 del Decreto Legge del Ministro dell’Economia e delle Finanze 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, e dagli Arttdicembre 2011 ha determinato le modalità di individuazione delle predette quote di proventi non soggette ad imposta sostitutiva. 3 e 4 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89). In caso di decesso dell’Assicurato durante il periodo di validità del Contratto, il capitale è esente da impo- sta sulle successioni. L’imposta sostitutiva non è applicata sui proventi corrisposti Tali quote sono determinate in proporzione alla percentuale media dell’attivo investito direttamente o indirettamente (tramite fondi) nei titoli medesimi a soggetti che esercitano attività d’impresa. Per i proventi corrisposti a persone fisiche o ad enti non commerciali in relazione a contratti di assicurazio- ne sulla vita stipulati nell’ambito dell’attività commerciale Poste Vita S.pcopertura delle riserve matematiche.A. non applica l’imposta sostitutiva qualora gli interessati presentino alla stessa una dichiarazione sulla esistenza di tale requisito.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Mista a Premio Unico E Premi Unici Aggiuntivi Con Rivalutazione Annua Del Capitale E Prestazione Addizionale Per Il Caso Di Morte Con Opzione Alla Stipula Per Il Riconoscimento Della Rivalutazione Annuale Sotto Forma Di Cedola, Contratto Di Assicurazione Mista a Premio Unico E Premi Unici Aggiuntivi Con Rivalutazione Annua Del Capitale E Prestazione Addizionale Per Il Caso Di Morte Con Opzione Alla Stipula Per Il Riconoscimento Della Rivalutazione Annuale Sotto Forma Di Cedola

Tassazione delle somme assicurate. Le somme corrisposte dalla Compagnia in dipendenza di questo contratto in caso di decesso dell’Assicurato sono esenti dall’imposta sulle successioni e – relativamente alla quota parte eventualmente riferibile alla copertura del rischio demografico – dall’imposta sostitutiva. Sulla restante parte viene applicata l’imposta sostitutiva secondo quanto previsto dalla normativa vigente. In tutti gli altri eventi, le somme corrisposte sono soggette ad imposta sostitutiva con le seguenti modalità: Trattamento fiscale applicabile al contratto • prestazione erogata in forma di capitale: la prestazione verrà assoggettata alla tassazione di legge vigente al momento dell’erogazione della prestazione e applicata sulla differenza fra il capitale percepito, comprensivo di eventuali prestazioni iniziali aggiuntive o bonus, se previsti contrattualmente, e l’ammontare dei premi pagati in conformità a quanto previsto dall’art. 45, comma 4 del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986. • prestazione erogata in forma di rendita: la rendita percepita dal Beneficiario verrà assoggettata alla tassazione di legge vigente al momento dell’erogazione della prestazione. I rendimenti tassabili sono costituiti dalla differenza tra l’importo di ciascuna rata di rendita erogata e quello della corrispondente rata calcolata senza tener conto dei rendimenti finanziari, calcolata cioè con un rendimento finanziario nullo. In ogni caso, l’aliquota di tassazione viene ridotta ove tra gli attivi a copertura delle riserve matematiche siano compresi i titoli di Stato, di cui all’art. 31 del D.P.R. 601/73 e le obbligazioni emesse da Stati “white list”. L’art. 2 del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 13 dicembre 2011 ha determinato le modalità di individuazione delle predette quote di proventi non soggette ad imposta sostitutiva. Tali quote sono determinate in proporzione alla percentuale media dell’attivo investito direttamente o indirettamente (tramite fondi) nei titoli medesimi a copertura delle riserve matematiche. L’art. 19 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011, ha previsto l’applicazione dell’imposta di bollo sulle comunicazioni periodiche (relativamente alla parte del premio investita in Fondi Interni). L’imposta di bollo sarà applicata proporzionalmente all’ammontare rendicontato su ciascuna comunicazione rilasciata dagli intermediari secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Il presente paragrafo regime fiscale sopra descritto si riferisce alle norme in vigore alla data di redazione del presente Contratto Set Informativo e non intende fornire una descrizione esaustiva di tutti i possibili aspetti fiscali alcuna garanzia circa ogni diverso e/o ulteriore aspetto fiscale che potrebbero potrebbe rilevare, diretta- mente direttamente o indirettamente, in relazione all’acquisto delle polizze. Per le somme corrisposte da Poste Vita S.palla sottoscrizione del contratto illustrato nel presente Set Informativo.A. in dipendenza dell’assicurazione sulla vita sin qui descrit- ta, la differenza, se positiva, tra il capitale rivalutato ed i Premi versati, è soggetta a tassazione mediante l’applicazione di una imposta sostitutiva determinata con aliquota del 26%, ridotta in proporzione alla parte del rendimento eventualmente riferibile ad investimenti in titoli di Stato ed equiparati, assoggettati a tassazione con aliquota del 12,50% (aliquota applicata secondo i criteri previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, e successive modificazioni, dall’Art. 2 del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, e dagli Artt. 3 e 4 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89). In caso di decesso dell’Assicurato durante il periodo di validità del Contratto, il capitale è esente da impo- sta sulle successioni. L’imposta sostitutiva non è applicata sui proventi corrisposti a soggetti che esercitano attività d’impresa. Per i proventi corrisposti a persone fisiche o ad enti non commerciali in relazione a contratti di assicurazio- ne sulla vita stipulati nell’ambito dell’attività commerciale Poste Vita S.p.A. non applica l’imposta sostitutiva qualora gli interessati presentino alla stessa una dichiarazione sulla esistenza di tale requisito.

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Samples: Assicurazione Multiramo a Premio Unico, Con Possibilità Di Premi Aggiuntivi, Con Prestazione Addizionale Per Il Caso Di Decesso, Assicurazione Multiramo a Premio Unico, Con Possibilità Di Premi Aggiuntivi, Con Prestazione Addizionale Per Il Caso Di Decesso

Tassazione delle somme assicurate. Il presente paragrafo si riferisce alle norme Le somme corrisposte dalla Compagnia in vigore alla data dipendenza di redazione del presente Contratto questo contratto in caso di decesso dell’Assicurato sono esenti dall’imposta sulle successioni e non intende fornire una descrizione esaustiva di sono assoggettate all’IRPEF secondo quanto previsto dalla normativa vigente. In tutti i possibili aspetti fiscali che potrebbero rilevaregli altri casi, diretta- mente o indirettamente, in relazione all’acquisto delle polizze. Per le somme corrisposte da Poste Vita S.p.A. sono soggette alla seguente tassazione: – prestazione erogata in dipendenza dell’assicurazione forma di capitale: la prestazione verrà assoggettata alla tassazione di legge vigente al momento dell’erogazione della prestazione e applicata sulla vita sin qui descrit- tadifferenza fra il capitale percepito, la differenzacomprensivo di eventuali prestazioni iniziali aggiuntive o bonus, se positivaprevisti contrattualmente, e l’ammontare dei premi pagati in conformità a quanto previsto dall’art. 45, comma 4 del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986. – prestazione erogata in forma di rendita: la rendita percepita dal Beneficiario verrà assoggettata alla tassazione di legge vigente al momento dell’erogazione della prestazione. I rendimenti tassabili sono costituiti dalla differenza tra il capitale rivalutato ed l’importo di ciascuna rata di rendita erogata e quello della corrispondente rata calcolata senza tener conto dei rendimenti finanziari, calcolata cioè con un rendimento finanziario nullo. In ogni caso, l’aliquota di tassazione viene ridotta ove tra gli attivi a copertura delle riserve matematiche siano compresi i Premi versati, è soggetta a tassazione mediante l’applicazione di una imposta sostitutiva determinata con aliquota del 26%, ridotta in proporzione alla parte del rendimento eventualmente riferibile ad investimenti in titoli di Stato ed equiparatiStato, assoggettati a tassazione con aliquota di cui all’art. 31 del 12,50% (aliquota applicata secondo i criteri previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, D.P.R. 601/73 e successive modificazioni, dall’Artle obbligazioni emesse da Stati “white list”. L’art. 2 del Decreto Legge del Ministro dell’Economia e delle Finanze 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, e dagli Arttdicembre 2011 ha determinato le modalità di individuazione delle predette quote di proventi non soggette ad imposta sostitutiva. 3 e 4 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89). In caso di decesso dell’Assicurato durante il periodo di validità del Contratto, il capitale è esente da impo- sta sulle successioni. L’imposta sostitutiva non è applicata sui proventi corrisposti Tali quote sono determinate in proporzione alla percentuale media dell’attivo investito direttamente o indirettamente (tramite fondi) nei titoli medesimi a soggetti che esercitano attività d’impresa. Per i proventi corrisposti a persone fisiche o ad enti non commerciali in relazione a contratti di assicurazio- ne sulla vita stipulati nell’ambito dell’attività commerciale Poste Vita S.pcopertura delle riserve matematiche.A. non applica l’imposta sostitutiva qualora gli interessati presentino alla stessa una dichiarazione sulla esistenza di tale requisito.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Vita Intera a Premio Unico Ricorrente E Premi Unici Aggiuntivi Con Rivalutazione Annua Del Capitale, Prestazione Addizionale Per Il Caso Di Morte E Garanzia Complementare Facoltativa Per Il Caso Di Morte O Morte E Invalidità Totale Permanente, Contratto Di Assicurazione Mista a Premio Unico E Premi Unici Aggiuntivi

Tassazione delle somme assicurate. Il presente paragrafo si riferisce alle norme Le somme corrisposte dalla Compagnia in vigore alla data dipendenza di redazione del presente Contratto questo contratto in caso di decesso dell’Assicurato sono esenti dall’imposta sulle successioni e non intende fornire una descrizione esaustiva di sono assoggettate all’IRPEF secondo quanto previsto dalla normativa vigente. In tutti i possibili aspetti fiscali che potrebbero rilevaregli altri casi, diretta- mente o indirettamente, in relazione all’acquisto delle polizze. Per le somme corrisposte da Poste Vita S.p.A. sono soggette alla seguente tassazione: – prestazione erogata in dipendenza dell’assicurazione forma di capitale: la prestazione verrà assoggettata alla tassazione di legge vigente al momento dell’erogazione della prestazione e applicata sulla vita sin qui descrit- tadifferenza fra il capitale percepito, la differenzacomprensivo di eventuali prestazioni iniziali aggiuntive o bonus, se positivaprevisti contrattualmente, e l’ammontare dei premi pagati in conformità a quanto previsto dall’art. 45, comma 4 del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986. – prestazione erogata in forma di rendita: la rendita percepita dal Beneficiario verrà assoggettata alla tassazione di legge vigente al momento dell’erogazione della prestazione. I rendimenti tassabili sono costituiti dalla differenza tra il capitale rivalutato ed l’importo di ciascuna rata di rendita erogata e quello della corrispondente rata calcolata senza tener conto dei rendimenti finanziari, calcolata cioè con un rendimento finanziario nullo. In ogni caso, l’aliquota di tassazione viene ridotta ove tra gli attivi a copertura delle riserve matematiche siano compresi i Premi versati, è soggetta a tassazione mediante l’applicazione di una imposta sostitutiva determinata con aliquota del 26%, ridotta in proporzione alla parte del rendimento eventualmente riferibile ad investimenti in titoli di Stato ed equiparatiStato, assoggettati a tassazione con aliquota di cui all’art. 31 del 12,50% (aliquota applicata secondo i criteri previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, D.P.R. 601/73 e successive modificazioni, dall’Artle obbligazioni emesse da Stati “white list”. L’art. 2 del Decreto Legge del Ministro dell’Economia e delle Finanze 13 agosto dicembre 2011 ha determinato le modalità di individuazione delle predette quote di proventi non soggette ad imposta sostitutiva. Tali quote sono determinate in proporzione alla percentuale media dell’attivo investito direttamente o indirettamente (tramite fondi) nei titoli medesimi a copertura delle riserve matematiche. Le somme corrisposte a soggetti nell’esercizio di attività commerciali concorrono a formare il reddito d’Impresa secondo le regole proprie di tali categorie di reddito e sono assoggettabili a tassazione ordinaria. L’art. 19 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 138201, convertito con modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011legge n. 214/2011, n. 148, e dagli Artt. 3 e 4 ha previsto l’applicazione dell’imposta di bollo sulle comunicazioni periodiche (relativamente alla parte del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89premio investita in Fondi Interni). In caso L’imposta di decesso dell’Assicurato durante il periodo di validità del Contratto, il capitale è esente da impo- sta sulle successioni. L’imposta sostitutiva non è bollo sarà applicata sui proventi corrisposti a soggetti che esercitano attività d’impresa. Per i proventi corrisposti a persone fisiche o ad enti non commerciali in relazione a contratti di assicurazio- ne sulla vita stipulati nell’ambito dell’attività commerciale Poste Vita S.pproporzionalmente all’ammontare rendicontato su ciascuna comunicazione rilasciata dagli intermediari secondo quanto previsto dalla normativa vigente.A. non applica l’imposta sostitutiva qualora gli interessati presentino alla stessa una dichiarazione sulla esistenza di tale requisito.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Mista a Premio Unico E Premi Unici Aggiuntivi, Contratto Di Assicurazione Mista a Premio Unico Con Prestazioni Legate Al Valore Delle Quote Di Fondi Interni E Al Rendimento Di Una Gestione Separata

Tassazione delle somme assicurate. Il presente paragrafo si riferisce alle norme Le somme corrisposte in vigore alla data dipendenza di redazione del presente Contratto questo contratto sono esenti dall’IRPEF e non intende fornire una descrizione esaustiva dall’imposta sulle successioni se corrisposte in caso di decesso dell’Assicurato. In tutti i possibili aspetti fiscali che potrebbero rilevaregli altri casi, diretta- mente o indirettamente, in relazione all’acquisto delle polizze. Per le somme corrisposte da Poste Vita S.p.A. sono soggette alla seguente tassazione: – prestazione erogata in dipendenza dell’assicurazione forma di capitale: la prestazione verrà assoggettata alla tassazione di legge vigente al momento dell’erogazione, secondo quanto stabilito dal Decreto Legge n. 138 del 13/08/2011 convertito in Legge n. 148 del 14/09/2011. Attualmente il rendimento finanziario conseguito durante la fase di accumulo viene assoggettato, al momento dell’erogazione della prestazione, ad imposta sostitutiva dell’IRPEF del 20%. L’imposta è applicata sulla vita sin qui descrit- tadifferenza fra il capitale percepito, comprensivo di eventuali prestazioni iniziali aggiuntive o bonus, se previsti contrattualmente, e l’ammontare dei premi pagati in conformità a quanto previsto dall’art. 45, comma 4 del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986. In ogni caso, la differenza, se positiva, tassazione al 20% viene ridotta ove tra il capitale rivalutato ed gli attivi a copertura delle riserve matematiche siano compresi i Premi versati, è soggetta a tassazione mediante l’applicazione di una imposta sostitutiva determinata con aliquota del 26%, ridotta in proporzione alla parte del rendimento eventualmente riferibile ad investimenti in titoli di Stato ed equiparatiStato, assoggettati a tassazione con aliquota di cui all’art. 31 del 12,50% (aliquota applicata secondo i criteri previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, D.P.R. 600/73 e successive modificazioni, dall’Artle obbligazioni emesse da Stati “white list”. L’art. 2 del Decreto Legge del Ministro dell’Economia e delle Finanze 13 agosto 2011dicembre 2011 ha determinato le modalità di individuazione delle predette quote di proventi non soggette ad imposta sostitutiva. Nello specifico, n. 138, convertito con modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, e dagli Artti redditi da assoggettare ad imposta sostitutiva sono assunti al netto del 37,5% dei proventi riferibili a titoli di Stato. 3 e 4 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89). In caso di decesso dell’Assicurato durante il periodo di validità del Contratto, il capitale è esente da impo- sta sulle successioni. L’imposta sostitutiva non è applicata sui Tali proventi corrisposti sono determinati in proporzione alla percentuale media dell’attivo investito direttamente o indirettamente (tramite fondi) nei titoli medesimi a soggetti che esercitano attività d’impresa. Per i proventi corrisposti a persone fisiche o ad enti non commerciali in relazione a contratti di assicurazio- ne sulla vita stipulati nell’ambito dell’attività commerciale Poste Vita S.pcopertura delle riserve matematiche.A. non applica l’imposta sostitutiva qualora gli interessati presentino alla stessa una dichiarazione sulla esistenza di tale requisito.

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Samples: Contratto Di Assicurazione a Termine Fisso a Premio Annuo Costante E Prestazione Rivalutabile

Tassazione delle somme assicurate. Le somme corrisposte dalla Compagnia in dipendenza di questo contratto in caso di decesso dell’Assicurato sono esenti dall’imposta sulle successioni e – relativamente alla quota parte eventualmente riferibile alla copertura del rischio demografico – dall’imposta sostitutiva. Sulla restante parte viene applicata l’imposta sostitutiva secondo quanto previsto dalla normativa vigente. In tutti gli altri eventi, le somme corrisposte sono soggette ad imposta sostitutiva con le seguenti modalità: Trattamento fiscale applicabile al contratto • prestazione erogata in forma di capitale: la prestazione verrà assoggettata alla tassazione di legge vigente al momento dell’erogazione della prestazione e applicata sulla differenza fra il capitale percepito, comprensivo di eventuali prestazioni iniziali aggiuntive o bonus, se previsti contrattualmente, e l’ammontare dei premi pagati in conformità a quanto previsto dall’art. 45, comma 4 del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986. In ogni caso, l’aliquota di tassazione viene ridotta ove tra gli attivi a copertura delle riserve matematiche siano compresi i titoli di Stato, di cui all’art. 31 del D.P.R. 601/73 e le obbligazioni emesse da Stati “white list”. L’art. 2 del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 13 dicembre 2011 ha determinato le modalità di individuazione delle predette quote di proventi non soggette ad imposta sostitutiva. Tali quote sono determinate in proporzione alla percentuale media dell’attivo investito direttamente o indirettamente (tramite fondi) nei titoli medesimi a copertura delle riserve matematiche. Il presente paragrafo regime fiscale sopra descritto si riferisce alle norme in vigore alla data di redazione del presente Contratto Set Informativo e non intende fornire una descrizione esaustiva di tutti i possibili aspetti fiscali alcuna garanzia circa ogni diverso e/o ulteriore aspetto fiscale che potrebbero potrebbe rilevare, diretta- mente direttamente o indirettamente, in relazione all’acquisto delle polizzealla sottoscrizione del contratto illustrato nel presente Set Informativo. Per le somme corrisposte da Poste Vita S.p.A. in dipendenza dell’assicurazione sulla vita sin qui descrit- ta, la differenza, se positiva, tra il capitale rivalutato ed i Premi versati, è soggetta a tassazione mediante l’applicazione di una imposta sostitutiva determinata con aliquota del 26%, ridotta in proporzione alla parte del rendimento eventualmente riferibile ad investimenti in titoli di Stato ed equiparati, assoggettati a tassazione con aliquota del 12,50% (aliquota applicata secondo i criteri previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, e successive modificazioni, dall’Art. 2 del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, e dagli Artt. 3 e 4 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89). In caso di decesso dell’Assicurato durante il periodo di validità del Contratto, il capitale è esente da impo- sta sulle successioni. L’imposta sostitutiva non è applicata sui proventi corrisposti a soggetti che esercitano attività d’impresa. Per i proventi corrisposti a persone fisiche o ad enti non commerciali in relazione a contratti di assicurazio- ne sulla vita stipulati nell’ambito dell’attività commerciale Poste Vita S.p.A. non applica l’imposta sostitutiva qualora gli interessati presentino alla stessa una dichiarazione sulla esistenza di tale requisito.CONTRATTO DI ASSICURAZIONE MISTA RIVALUTABILE A PREMIO UNICO E PREMI UNICI AGGIUNTIVI

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Samples: Contratto Di Assicurazione Mista a Premio Unico E Premi Unici Aggiuntivi Con Rivalutazione Annua Del Capitale

Tassazione delle somme assicurate. Il presente paragrafo si riferisce trattamento fiscale delle somme corrisposte dalla Compagnia ai Soggetti che hanno sottoscritto il contratto di assicurazione sulla vita al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa è il seguente: Prestazione in forma capitale I capitali corrisposti dalla Compagnia costituiscono reddito per la parte corrispondente alla differenza tra le somme erogate (ivi compresi gli importi periodici qualora siano stati attivati uno o più servizi di Decumulo Finanziario) e quanto riscosso a titolo di Premio. Sul reddito così determinato, a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. 138 del 13 agosto 2011 e dal Decreto Legge n. 66 del 24 aprile 2014, la Compagnia applicherà sui proventi maturati un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 26%. Tali proventi saranno computati nella misura del 48,08% qualora siano riferibili alle norme obbligazioni e altri titoli del debito pubblico e a questi equiparati nonché alle obbligazioni emesse dai Paesi facenti parte della c.d. white list (ovvero quei Paesi che assicurano sulla base di convenzioni un adeguato scambio di informazioni), ciò al fine di garantire il mantenimento del livello di tassazione effettiva del 12,5% su detti proventi. Restituzione in vigore alla data forma capitale per il caso di redazione decesso dell’Assicurato Ai sensi dell’art. 34 u.c. del presente Contratto e non intende fornire una descrizione esaustiva DPR 29/09/73 n. 601, come modificato dall'art. 1 comma 658 della Legge 23/12/2014 n° 190 (Legge di tutti i possibili aspetti fiscali che potrebbero rilevare, diretta- mente o indirettamenteStabilità 2015), in relazione all’acquisto delle polizze. Per caso di decesso dell’Assicurato le prestazioni assicurative pagate dalla Compagnia ai Beneficiari saranno imponibili per la quota parte di rivalutazione del Premio versato (plusvalenze assicurative realizzate), mentre saranno esenti da tassazione esclusivamente le somme corrisposte da Poste Vita S.p.A. a copertura del “rischio demografico” (rischio di mortalità), ove contrattualmente previsto. Le somme dovute dalla Compagnia sono esenti dall’imposta sulle successioni. Esercizio dell’opzione per la conversione del capitale in dipendenza dell’assicurazione rendita All'atto dell'opzione per la conversione del capitale in rendita la Compagnia applicherà un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi compresi nel capitale oggetto di conversione nella misura e modalità illustrate al paragrafo che precede “Prestazione in forma capitale”. Durante la fase di erogazione della rendita la Compagnia applicherà sulla vita sin qui descrit- taparte della stessa corrispondente ai rendimenti finanziari maturati, la differenza, se positiva, tra il capitale rivalutato ed i Premi versati, è soggetta a tassazione mediante l’applicazione di una imposta un'imposta sostitutiva determinata con aliquota delle imposte sui redditi nella misura del 26%, ridotta in proporzione alla parte del rendimento eventualmente salvo che sulla quota di provento riferibile ad investimenti in alle obbligazioni e altri titoli di Stato di cui all’art. 31 del DPR 601/73 ed equiparatiequiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui all’art. 168-bis del TUIR, assoggettati a c.d. white list (ovvero quei Paesi che assicurano sulla base di convenzioni un adeguato scambio di informazioni) che sarà computato nella misura del 48,08%, ciò al fine di garantire il mantenimento del livello di tassazione con aliquota effettiva del 12,5012,5% (aliquota applicata secondo i criteri previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, e successive modificazioni, dall’Artsu detto provento. 2 del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni Per quanto riguarda le somme corrisposte dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, e dagli Artt. 3 e 4 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89). In caso di decesso dell’Assicurato durante il periodo di validità del Contratto, il capitale è esente da impo- sta sulle successioni. L’imposta sostitutiva non è applicata sui proventi corrisposti Compagnia a soggetti che esercitano attività d’impresa. Per i proventi corrisposti a persone fisiche o ad enti non commerciali in relazione a contratti hanno sottoscritto il contratto di assicurazio- ne assicurazione sulla vita stipulati nell’ambito dell’attività commerciale Poste Vita S.pnell’esercizio della propria attività d’impresa (imprenditori individuali, società di persone e di capitali) l’eventuale differenza tra il capitale liquidato e l’ammontare riscosso dalla Compagnia a titolo di Premio segue gli ordinari criteri di determinazione del reddito di impresa a fronte della quale non verrà effettuata da parte della Compagnia alcuna ritenuta.A. non applica l’imposta sostitutiva qualora gli interessati presentino alla stessa una dichiarazione sulla esistenza di tale requisito.

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Samples: www.mediolanumvita.it

Tassazione delle somme assicurate. Il presente paragrafo si riferisce alle norme Le somme corrisposte in vigore alla data dipendenza di redazione del presente Contratto questo contratto sono esenti dall’IRPEF e non intende fornire una descrizione esaustiva dall’imposta sulle successioni se corrisposte in caso di decesso dell’Assicurato. In tutti i possibili aspetti fiscali che potrebbero rilevaregli altri casi, diretta- mente o indirettamente, in relazione all’acquisto delle polizze. Per le somme corrisposte da Poste Vita S.p.A. sono soggette alla seguente tassazione: – riscatto erogato in dipendenza dell’assicurazione forma di capitale: la prestazione verrà assoggettata alla tassazione di legge vigente al momento dell’erogazione, secondo quanto stabilito dal Decreto Legge n. 138 del 13/08/2011 convertito in Legge n. 148 del 14/09/2011. Attualmente il rendimento finanziario conseguito durante la fase di accumulo viene assoggettato, al momento dell’erogazione della prestazione, ad imposta sostitutiva dell’IRPEF del 20%. L’imposta è applicata sulla vita sin qui descrit- tadifferenza fra il capitale percepito, comprensivo di eventuali prestazioni iniziali aggiuntive o bonus, se previsti contrattualmente, e l’ammontare dei premi pagati in conformità a quanto previsto dall’art. 45, comma 4 del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986. – riscatto erogato in forma di rendita: la rendita percepita dal Beneficiario verrà assoggettata alla tassazione di legge vigente al momento dell’erogazione della prestazione, secondo quanto stabilito dal Decreto Legge n. 138 del 13/08/2011 convertito in Legge n. 148 del 14/09/2011. Attualmente, sui rendimenti finanziari conseguiti nella fase di accumulo, viene applicata, al momento dell’opzione, un'imposta sostitutiva dell’IRPEF del 20%. I rendimenti tassabili sono costituiti dalla differenza tra l’importo di ciascuna rata di rendita erogata e quello della corrispondente rata calcolata senza tener conto dei rendimenti finanziari, calcolata cioè con un rendimento finanziario nullo. In ogni caso, la differenza, se positiva, tassazione al 20% viene ridotta ove tra il capitale rivalutato ed gli attivi a copertura delle riserve matematiche siano compresi i Premi versati, è soggetta a tassazione mediante l’applicazione di una imposta sostitutiva determinata con aliquota del 26%, ridotta in proporzione alla parte del rendimento eventualmente riferibile ad investimenti in titoli di Stato ed equiparatiStato, assoggettati a tassazione con aliquota di cui all’art. 31 del 12,50% (aliquota applicata secondo i criteri previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, D.P.R. 600/73 e successive modificazioni, dall’Artle obbligazioni emesse da Stati “white list”. L’art. 2 del Decreto Legge del Ministro dell’Economia e delle Finanze 13 agosto 2011dicembre 2011 ha determinato le modalità di individuazione delle predette quote di proventi non soggette ad imposta sostitutiva. Nello specifico, n. 138, convertito con modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, e dagli Artti redditi da assoggettare ad imposta sostitutiva sono assunti al netto del 37,5% dei proventi riferibili a titoli di Stato. 3 e 4 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89). In caso di decesso dell’Assicurato durante il periodo di validità del Contratto, il capitale è esente da impo- sta sulle successioni. L’imposta sostitutiva non è applicata sui Tali proventi corrisposti sono determinati in proporzione alla percentuale media dell’attivo investito direttamente o indirettamente (tramite fondi) nei titoli medesimi a soggetti che esercitano attività d’impresa. Per i proventi corrisposti a persone fisiche o ad enti non commerciali in relazione a contratti di assicurazio- ne sulla vita stipulati nell’ambito dell’attività commerciale Poste Vita S.pcopertura delle riserve matematiche.A. non applica l’imposta sostitutiva qualora gli interessati presentino alla stessa una dichiarazione sulla esistenza di tale requisito.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Caso Morte a Vita Intera a Premio Unico E Premi Unici Aggiuntivi Con Rivalutazione Annua Del Capitale, Prestazione Addizionale Per Il Caso Di Morte E Opzione Di Cedola Annuale

Tassazione delle somme assicurate. Il presente paragrafo si riferisce alle norme in vigore alla data di redazione del presente Contratto e non intende fornire una descrizione esaustiva di tutti i possibili aspetti fiscali che potrebbero rilevare, diretta- mente o indirettamente, in relazione all’acquisto delle polizze. Per le Le somme corrisposte da Poste Vita S.p.A. in dipendenza dell’assicurazione di questo contratto sono soggette alla seguente tassazione: – prestazione erogata in forma di capitale: la prestazione verrà assoggettata alla tassazione di legge vigente al momento dell’erogazione, secondo quanto stabilito dal Decreto Legge n. 138 del 13/08/2011 convertito in Legge n. 148 del 14/09/2011. Attualmente il rendimento finanziario conseguito durante la fase di accumulo viene assoggettato, al momento dell’erogazione della prestazione, ad imposta sostitutiva dell’IRPEF del 20%. L’imposta è applicata sulla vita sin qui descrit- tadifferenza fra il capitale percepito, comprensivo di eventuali prestazioni iniziali aggiuntive o bonus, se previsti contrattualmente, e l’ammontare dei premi pagati in conformità a quanto previsto dall’art. 45, comma 4 del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986. In ogni caso, la differenza, se positiva, tassazione al 20% viene ridotta ove tra il capitale rivalutato ed gli attivi a copertura delle riserve matematiche siano compresi i Premi versati, è soggetta a tassazione mediante l’applicazione di una imposta sostitutiva determinata con aliquota del 26%, ridotta in proporzione alla parte del rendimento eventualmente riferibile ad investimenti in titoli di Stato ed equiparatiStato, assoggettati a tassazione con aliquota di cui all’art. 31 del 12,50% (aliquota applicata secondo i criteri previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, D.P.R. 600/73 e successive modificazioni, dall’Artle obbligazioni emesse da Stati “white list”. L’art. 2 del Decreto Legge del Ministro dell’Economia e delle Finanze 13 agosto dicembre 2011 ha determinato le modalità di individuazione delle predette quote di proventi non soggette ad imposta sostitutiva. Nello specifico, i redditi da assoggettare ad imposta sostitutiva sono assunti al netto del 37,5% dei proventi riferibili a titoli di Stato. Tali proventi sono determinati in proporzione alla percentuale media dell’attivo investito direttamente o indirettamente (tramite fondi) nei titoli medesimi a copertura delle riserve matematiche. Qualora il Beneficiario sia un soggetto che esercita attività d’impresa, le somme corrisposte in dipendenza di questo contratto non costituiscono redditi da capitale bensì redditi d’impresa. Pertanto, ai redditi in esame conseguiti da soggetti che esercitano attività d’impresa non dovrà essere applicata l’imposta sostitutiva. Se le somme corrisposte a persone fisiche o a enti non commerciali sono relative a contratti stipulati nell’ambito dell’attività commerciale, al fine di non applicare l’imposta sostitutiva gli interessati dovranno presentare alla Compagnia una dichiarazione riguardo alla sussistenza di tale circostanza; in tal caso l’imposta sostitutiva non sarà applicata. L’art. 19 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 138201, convertito con modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011legge n. 214/2011, n. 148, e dagli Artt. 3 e 4 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89). In caso ha previsto l’applicazione dell’imposta di decesso dell’Assicurato durante il periodo di validità del Contratto, il capitale è esente da impo- sta bollo sulle successionicomunicazioni periodiche. L’imposta sostitutiva non di bollo sarà applicata proporzionalmente all’ammontare rendicontato su ciascuna comunicazione rilasciata dagli intermediari ed ammonta a 1,5 per mille annuo a decorrere dal 2013. L’imposta è applicata sui proventi corrisposti a soggetti che esercitano attività d’impresa. Per i proventi corrisposti a dovuta nella misura minima di Euro 34,20 e, limitatamente alle persone fisiche o ad enti non commerciali in relazione a contratti giuridiche, nella misura massima di assicurazio- ne sulla vita stipulati nell’ambito dell’attività commerciale Poste Vita S.pEuro 4.500,00.A. non applica l’imposta sostitutiva qualora gli interessati presentino alla stessa una dichiarazione sulla esistenza di tale requisito.

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Samples: Contratto Di Capitalizzazione Finanziaria a Premio Unico E Premi Unici Aggiuntivi

Tassazione delle somme assicurate. Il presente paragrafo si riferisce alle norme Le somme corrisposte dalla Compagnia in vigore dipendenza di questo contratto in caso di decesso dell’Assicurato sono esenti dall’imposta sulle successioni e – relativamente alla data di redazione quota parte eventualmente riferibile alla copertura del presente Contratto e non intende fornire una descrizione esaustiva di rischio demografico – dall’imposta sostitutiva. Sulla restante parte viene applicata l’imposta sostitutiva secondo quanto previsto dalla normativa vigente. In tutti i possibili aspetti fiscali che potrebbero rilevaregli altri eventi, diretta- mente o indirettamente, in relazione all’acquisto delle polizze. Per le somme corrisposte da Poste Vita S.p.A. sono soggette ad imposta sostitutiva con le seguenti modalità: – prestazione erogata in dipendenza dell’assicurazione forma di capitale: la prestazione verrà assoggettata alla tassazione di legge vigente al momento dell’erogazione della prestazione e applicata sulla vita sin qui descrit- tadifferenza fra il capitale percepito, la differenzacomprensivo di eventuali prestazioni iniziali aggiuntive o bonus, se positivaprevisti contrattualmente, e l’ammontare dei premi pagati in conformità a quanto previsto dall’art. 45, comma 4 del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986. In ogni caso, l’aliquota di tassazione viene ridotta ove tra il capitale rivalutato ed gli attivi a copertura delle riserve matematiche siano compresi i Premi versati, è soggetta a tassazione mediante l’applicazione di una imposta sostitutiva determinata con aliquota del 26%, ridotta in proporzione alla parte del rendimento eventualmente riferibile ad investimenti in titoli di Stato ed equiparatiStato, assoggettati a tassazione con aliquota di cui all’art. 31 del 12,50% (aliquota applicata secondo i criteri previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, D.P.R. 601/73 e successive modificazioni, dall’Artle obbligazioni emesse da Stati “white list”. L’art. 2 del Decreto Legge del Ministro dell’Economia e delle Finanze 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, e dagli Arttdicembre 2011 ha determinato le modalità di individuazione delle predette quote di proventi non soggette ad imposta sostitutiva. 3 e 4 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89). In caso di decesso dell’Assicurato durante il periodo di validità del Contratto, il capitale è esente da impo- sta sulle successioni. L’imposta sostitutiva non è applicata sui proventi corrisposti Tali quote sono determinate in proporzione alla percentuale media dell’attivo investito direttamente o indirettamente (tramite fondi) nei titoli medesimi a soggetti che esercitano attività d’impresa. Per i proventi corrisposti a persone fisiche o ad enti non commerciali in relazione a contratti di assicurazio- ne sulla vita stipulati nell’ambito dell’attività commerciale Poste Vita S.pcopertura delle riserve matematiche.A. non applica l’imposta sostitutiva qualora gli interessati presentino alla stessa una dichiarazione sulla esistenza di tale requisito.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Mista Rivalutabile a Premio Unico E Premi Unici Aggiuntivi

Tassazione delle somme assicurate. Le somme corrisposte dalla Compagnia in dipendenza di questo contratto in caso di decesso dell’Assicurato sono esenti dall’imposta sulle successioni e – relativamente alla quota parte eventualmente riferibile alla copertura del rischio demografico – dall’imposta sostitutiva. Sulla restante parte viene applicata l’imposta sostitutiva secondo quanto previsto dalla normativa vigente. In tutti gli altri eventi, le somme corrisposte sono soggette ad imposta sostitutiva con le seguenti modalità: Trattamento fiscale applicabile al contratto • prestazione erogata in forma di capitale: la prestazione verrà assoggettata alla tassazione di legge vigente al momento dell’erogazione della prestazione e applicata sulla differenza fra il capitale percepito, comprensivo di eventuali prestazioni iniziali aggiuntive o bonus, se previsti contrattualmente, e l’ammontare dei premi pagati in conformità a quanto previsto dall’art. 45, comma 4 del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986. • prestazione erogata in forma di rendita: la rendita percepita dal Beneficiario verrà assoggettata alla tassazione di legge vigente al momento dell’erogazione della prestazione. I rendimenti tassabili sono costituiti dalla differenza tra l’importo di ciascuna rata di rendita erogata e quello della corrispondente rata calcolata senza tener conto dei rendimenti finanziari, calcolata cioè con un rendimento finanziario nullo. In ogni caso, l’aliquota di tassazione viene ridotta ove tra gli attivi a copertura delle riserve matematiche siano compresi i titoli di Stato, di cui all’art. 31 del D.P.R. 601/73 e le obbligazioni emesse da Stati “white list”. L’art. 2 del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 13 dicembre 2011 ha determinato le modalità di individuazione delle predette quote di proventi non soggette ad imposta sostitutiva. Tali quote sono determinate in proporzione alla percentuale media dell’attivo investito direttamente o indirettamente (tramite fondi) nei titoli medesimi a copertura delle riserve matematiche. L’art. 19 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011, ha previsto l’applicazione dell’imposta di bollo sulle comunicazioni periodiche (relativamente alla parte del premio investita in Fondi Interni). L’imposta di bollo sarà applicata proporzionalmente all’ammontare rendicontato su ciascuna comunicazione rilasciata dagli intermediari secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Il presente paragrafo regime fiscale sopra descritto si riferisce alle norme in vigore alla data di redazione del presente Contratto Set Informativo e non intende fornire una descrizione esaustiva di tutti i possibili aspetti fiscali alcuna garanzia circa ogni diverso e/o ulteriore aspetto fiscale che potrebbero potrebbe rilevare, diretta- mente direttamente o indirettamente, in relazione all’acquisto delle polizzealla sottoscrizione del contratto illustrato nel presente Set Informativo. Per le somme corrisposte da Poste Vita S.p.A. Art. 1 Prestazioni assicurative 3 Art. 1.1 Prestazioni assicurate in dipendenza dell’assicurazione sulla caso di vita sin qui descrit- ta, la differenza, se positiva, tra il capitale rivalutato ed i Premi versati, è soggetta a tassazione mediante l’applicazione di una imposta sostitutiva determinata con aliquota del 26%, ridotta dell’Assicurato 3 Art. 1.2 Prestazioni assicurate in proporzione alla parte del rendimento eventualmente riferibile ad investimenti in titoli di Stato ed equiparati, assoggettati a tassazione con aliquota del 12,50% (aliquota applicata secondo i criteri previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, e successive modificazioni, dall’Art. 2 del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, e dagli Artt. 3 e 4 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89). In caso di decesso dell’Assicurato durante il periodo 3 Art. 1.3 Protezione prevista per la parte di validità investimento nel Fondo interno “VeraVita Protetto 80” 4 Art. 2 Rischio morte – Limitazioni della garanzia 5 Art. 3 Premi 5 Art. 4 Conclusione, entrata in vigore, durata e risoluzione del Contratto, il capitale è esente da impo- sta sulle successionicontratto 8 Art. L’imposta sostitutiva non è applicata sui proventi corrisposti a soggetti che esercitano attività d’impresa5 Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato 8 Art. Per i proventi corrisposti a persone fisiche o ad enti non commerciali in relazione a contratti 6 Diritto di assicurazio- ne sulla vita stipulati nell’ambito dell’attività commerciale Poste Vita S.p.A. non applica l’imposta sostitutiva qualora gli interessati presentino revoca e recesso 9 Art. 7 Spese e costi gravanti sul contratto 9 Art. 8 Modalità di rivalutazione delle prestazioni collegate alla stessa una dichiarazione sulla esistenza di tale requisito.Gestione Separata 11 Art. 9 Quote assegnate al contratto 12 Art. 10 Riscatto 13 Art. 10.1 Riscatto totale 13

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Samples: Assicurazione Mista Multiramo a Premio Unico, Con Possibilità Di Premi Aggiuntivi, Con Prestazione Addizionale Per Il Caso Di Decesso

Tassazione delle somme assicurate. Il presente paragrafo si riferisce alle norme trattamento fiscale delle somme corrisposte dalla Compagnia ai Soggetti che hanno sottoscritto il contratto di assicurazione sulla vita al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa è il seguente: Prestazione in vigore forma capitale I capitali corrisposti dalla Compagnia costituiscono reddito per la parte corrispondente alla data di redazione del presente Contratto e non intende fornire una descrizione esaustiva di tutti i possibili aspetti fiscali che potrebbero rilevare, diretta- mente o indirettamente, in relazione all’acquisto delle polizze. Per differenza tra le somme corrisposte da Poste Vita S.p.A. in dipendenza dell’assicurazione sulla vita sin qui descrit- taerogate e quanto riscosso a titolo di premio. Sul reddito così determinato, la differenza, se positiva, tra il capitale rivalutato ed i Premi versati, è soggetta a tassazione mediante l’applicazione di una imposta sostitutiva determinata con aliquota seguito delle modifiche introdotte dal D.L. 138 del 26%, ridotta in proporzione alla parte del rendimento eventualmente riferibile ad investimenti in titoli di Stato ed equiparati, assoggettati a tassazione con aliquota del 12,50% (aliquota applicata secondo i criteri previsti 13 agosto 2011 e dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2000, Legge n. 47, e successive modificazioni, dall’Art. 2 66 del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, e dagli Artt. 3 e 4 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66la Compagnia applicherà sui proventi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2014 un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 20% mentre sui proventi maturati successivamente nella misura del 26%. Tali proventi saranno rispettivamente computati nella misura del 62,5% e del 48,08% qualora siano riferibili alle obbligazioni e altri titoli del debito pubblico e a questi equiparati nonché alle obbligazioni emesse dai Paesi facenti parte della c.d. white list (ovvero quei Paesi che assicurano sulla base di convenzioni un adeguato scambio di informazioni), convertito con modificazioni dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89)ciò al fine di garantire il mantenimento del livello di tassazione effettiva del 12,5% su detti proventi. In Restituzione in forma capitale per il caso di decesso dell’Assicurato durante il periodo del contraente/assicurato Ai sensi dell'art. 34 u.c. del DPR 29/09/73 n. 601, come modificato dall'art. 1 comma 658 della Legge 23/12/2014 n° 190 (Legge di validità Stabilità 2015), in caso di decesso del Contrattocontraente/assicurato le prestazioni assicurative pagate dalla Compagnia ai Beneficiari saranno imponibili per la quota parte di rivalutazione del premio versato (plusvalenze assicurative realizzate), il capitale è esente mentre saranno esenti da impo- sta tassazione esclusivamente le somme corrisposte a copertura del “rischio demografico” (rischio di mortalità), ove contrattualmente previsto. Le somme dovute dalla Compagnia sono esenti dall’imposta sulle successioni. L’imposta sostitutiva non è applicata sui proventi corrisposti Per quanto riguarda le somme corrisposte dalla Compagnia a soggetti che esercitano attività d’impresa. Per i proventi corrisposti a persone fisiche o ad enti non commerciali in relazione a contratti hanno sottoscritto il contratto di assicurazio- ne assicurazione sulla vita stipulati nell’ambito dell’attività commerciale Poste Vita S.pnell’esercizio della propria attività d’impresa (imprenditori individuali, società di persone e di capitali) l’eventuale differenza tra il capitale liquidato e l’ammontare riscosso dalla Compagnia a titolo di premio segue gli ordinari criteri di determinazione del reddito di impresa a fronte della quale non verrà effettuata da parte della Compagnia alcuna ritenuta.A. non applica l’imposta sostitutiva qualora gli interessati presentino alla stessa una dichiarazione sulla esistenza di tale requisito.

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Tassazione delle somme assicurate. Il presente paragrafo si riferisce alle norme in vigore Come da disposizioni vigenti alla data di redazione della presente Nota Informativa, le somme liquidate in caso di decesso (relativamente ai contratti aventi per oggetto il rischio di morte) di invalidità permanente, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana dell’Assicurato, non sono soggette ad alcuna imposizione fiscale, sia nel caso in cui vengano corrisposte in forma di capitale sia nel caso in cui vengano corrisposte in forma di rendita ai sensi dell’art. 6, comma 2 del presente Contratto e non intende fornire una descrizione esaustiva D.P.R. n. 917 del 22/12/1986. Per i contratti di tutti i possibili aspetti fiscali che potrebbero rilevaretipo “Misto”, diretta- mente o indirettamenteanche a vita intera, tale esenzione vale solo per la parte delle somme liquidate a copertura del rischio demografico. Negli altri casi, è necessario fare le seguenti distinzioni: • gli importi previsti dall’Opzione Prestazioni Ricorrenti, sono assoggettati al momento dell’erogazione, in relazione all’acquisto delle polizze. Per le somme corrisposte da Poste Vita S.p.A. capo al Beneficiario della prestazione, all’imposta sostitutiva di cui al punto successivo soltanto se in dipendenza dell’assicurazione sulla vita sin qui descrit- ta, la differenza, se positiva, tra il capitale rivalutato ed i Premi versati, è soggetta a tassazione mediante l’applicazione di una imposta sostitutiva determinata tale momento sia determinabile con aliquota certezza un Rendimento Finanziario del 26%, ridotta in proporzione alla parte del rendimento eventualmente riferibile ad investimenti in titoli di Stato ed equiparati, assoggettati a tassazione con aliquota del 12,50% (aliquota applicata secondo i criteri previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, e successive modificazioni, dall’Art. 2 del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, e dagli Artt. 3 e 4 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89)Contratto. In caso di decesso contrario, tali importi verranno eventualmente assoggettati all’imposta sostitutiva in occasione della liquidazione del Riscatto totale o parziale, del Capitale a seguito della morte dell’Assicurato durante il periodo di validità o del ContrattoCapitale a scadenza, il capitale è esente da impo- sta sulle successioni. L’imposta sostitutiva non è applicata sui proventi corrisposti restando quindi la tassazione a soggetti che esercitano attività d’impresa. Per i proventi corrisposti a persone fisiche o ad enti non commerciali in relazione a contratti di assicurazio- ne sulla vita stipulati nell’ambito dell’attività commerciale Poste Vita S.pcarico del soggetto percettore.A. non applica l’imposta sostitutiva qualora gli interessati presentino alla stessa una dichiarazione sulla esistenza di tale requisito.; • sul Rendimento Finanziario maturato:

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Samples: Questionario Per La Valutazione Dell’adeguatezza Rispetto Alle Esigenze Assicurative

Tassazione delle somme assicurate. Le somme corrisposte dalla Compagnia in dipendenza di questo contratto in caso di decesso dell’Assicurato sono esenti dall’imposta sulle successioni e – relativamente alla quota parte eventualmente riferibile alla copertura del rischio demografico – dall’imposta sostitutiva. Sulla restante parte viene applicata l’imposta sostitutiva secondo quanto previsto dalla normativa vigente. In tutti gli altri eventi, le somme corrisposte sono soggette ad imposta sostitutiva con le seguenti modalità: Trattamento fiscale applicabile al contratto • prestazione erogata in forma di capitale: la prestazione verrà assoggettata alla tassazione di legge vigente al momento dell’erogazione della prestazione e applicata sulla differenza fra il capitale percepito, comprensivo di eventuali prestazioni iniziali aggiuntive o bonus, se previsti contrattualmente, e l’ammontare dei premi pagati in conformità a quanto previsto dall’art. 45, comma 4 del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986. • prestazione erogata in forma di rendita: la rendita percepita dal Beneficiario verrà assoggettata alla tassazione di legge vigente al momento dell’erogazione della prestazione. I rendimenti tassabili sono costituiti dalla differenza tra l’importo di ciascuna rata di rendita erogata e quello della corrispondente rata calcolata senza tener conto dei rendimenti finanziari, calcolata cioè con un rendimento finanziario nullo. In ogni caso, l’aliquota di tassazione viene ridotta ove tra gli attivi a copertura delle riserve matematiche siano compresi i titoli di Stato, di cui all’art. 31 del D.P.R. 601/73 e le obbligazioni emesse da Stati “white list”. L’art. 2 del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 13 dicembre 2011 ha determinato le modalità di individuazione delle predette quote di proventi non soggette ad imposta sostitutiva. Tali quote sono determinate in proporzione alla percentuale media dell’attivo investito direttamente o indirettamente (tramite fondi) nei titoli medesimi a copertura delle riserve matematiche. Qualora il Beneficiario sia un soggetto che esercita attività d’impresa, le somme corrisposte in dipendenza di questo contratto non costituiscono redditi da capitale bensì redditi d’impresa. Pertanto, ai redditi in esame conseguiti da soggetti che esercitano attività d’impresa non dovrà essere applicata l’imposta sostitutiva. Se le somme corrisposte a persone fisiche o a enti non commerciali sono relative a contratti stipulati nell’ambito dell’attività commerciale, al fine di non applicare l’imposta sostitutiva gli interessati dovranno presentare alla Compagnia una dichiarazione riguardo alla sussistenza di tale circostanza; in tal caso l’imposta sostitutiva non sarà applicata. L’art. 19 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011, ha previsto l’applicazione dell’imposta di bollo sulle comunicazioni periodiche (relativamente alla parte del premio investita in Fondi Interni). L’imposta di bollo sarà applicata proporzionalmente all’ammontare rendicontato su ciascuna comunicazione rilasciata dagli intermediari secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Il presente paragrafo regime fiscale sopra descritto si riferisce alle norme in vigore alla data di redazione del presente Contratto Set Informativo e non intende fornire una descrizione esaustiva di tutti i possibili aspetti fiscali alcuna garanzia circa ogni diverso e/o ulteriore aspetto fiscale che potrebbero potrebbe rilevare, diretta- mente direttamente o indirettamente, in relazione all’acquisto delle polizze. Per le somme corrisposte da Poste Vita S.palla sottoscrizione del contratto illustrato nel presente Set Informativo.A. in dipendenza dell’assicurazione sulla vita sin qui descrit- ta, la differenza, se positiva, tra il capitale rivalutato ed i Premi versati, è soggetta a tassazione mediante l’applicazione di una imposta sostitutiva determinata con aliquota del 26%, ridotta in proporzione alla parte del rendimento eventualmente riferibile ad investimenti in titoli di Stato ed equiparati, assoggettati a tassazione con aliquota del 12,50% (aliquota applicata secondo i criteri previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, e successive modificazioni, dall’Art. 2 del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, e dagli Artt. 3 e 4 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89). In caso di decesso dell’Assicurato durante il periodo di validità del Contratto, il capitale è esente da impo- sta sulle successioni. L’imposta sostitutiva non è applicata sui proventi corrisposti a soggetti che esercitano attività d’impresa. Per i proventi corrisposti a persone fisiche o ad enti non commerciali in relazione a contratti di assicurazio- ne sulla vita stipulati nell’ambito dell’attività commerciale Poste Vita S.p.A. non applica l’imposta sostitutiva qualora gli interessati presentino alla stessa una dichiarazione sulla esistenza di tale requisito.

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Samples: Convenzione Linea Protezione Persona/Casa

Tassazione delle somme assicurate. Il presente paragrafo si riferisce alle norme in vigore alla data di redazione del presente Contratto e non intende fornire una descrizione esaustiva di tutti i possibili aspetti fiscali che potrebbero rilevare, diretta- mente o indirettamente, in relazione all’acquisto delle polizze. Per le Le somme corrisposte da Poste Vita S.p.A. dovute dalla Società in dipendenza dell’assicurazione sulla vita sin qui descrit- ta, la differenzadel Contratto, se positivacorrisposte in caso di decesso dell'Assicurato, non sono soggette all’imposta sulle successioni e - re lativamente alla quota riferibile alla copertura del rischio demografico - all’imposta sul re ddito delle persone fisiche. Negli altri casi, sempreché il Beneficiario siauna personafisica, se corrisposte in forma di capitale, sono soggette all’ imposta sostitutivadelle imposte sui redditi attualmente pari al l 26% dovuta sulla differenza se positiva (plusvalenza) tra il capitale rivalutato ed i Premi versati, maturato e l’ammontare dei premi versati (al netto dell'eventuale componente indicatadalla Società per le coperture di rischio). Tale tassazione è soggetta a tassazione mediante l’applicazione di una imposta sostitutiva determinata con aliquota del 26%, ridotta in proporzione relazione alla parte del rendimento eventualmente riferibile ad investimenti in percentuale di titoli di Stato ed equiparatiequiparati presenti negli attivi, assoggettati a tassazione con aliquota in quanto tali titoli sono tassati al 12,5%. Nel caso in cui il beneficiario risulti essere una società com merciale ( società od enti commerciali di cui alle lettere a) e b) del 12,50% (aliquota applicata secondo i criteri previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2000comma 1 dell’art. 73 DPR 22/12/1986, n. 47917), e successive modificazioni, dall’Artla Societànon opera la suddetta imposta sostitutiva trattandosi di soggetti c.d. 2 del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, e dagli Artt. 3 e 4 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89). In caso “lordisti”; anche in ipotesi di decesso dell’Assicurato durante il periodo di validità del Contratto, il capitale è esente da impo- sta sulle successioni. L’imposta sostitutiva non è applicata sui proventi corrisposti a soggetti che esercitano attività d’impresa. Per i proventi corrisposti somme corrisposte a persone fisiche o ad enti non commerciali in relazione re lazione a contratti di assicurazio- ne assicurazione sulla vita stipulati però nell’ambito dell’attività di attiv ità commerciale Poste Vita S.p.A. la Società non applica l’imposta sostitutiva opera alcuna ritenuta qualora gli interessati presentino alla stessa una dichiarazione sulla esistenza della sussistenza di tale requisito.. Altre implicazioni di carattere fiscale: Il regime fiscale sopradescritto si riferisce alle norme in vigore alladata di redazione del presente documento e non intende fornire alcuna garanziacirca ogni diverso e/o ulteriore aspetto fiscale che potrebbe rilevare, direttamente o indirettamente in relazione all’adesione al contratto. L’ IMPRESA HA L’OBBLIGO DI TRASMETTERTI, ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA CHIUSURA DI OGNI ANNO SOLARE , L’ ESTRATTO CONTO ANNUALE DELLA TUA POSIZIONE ASSICURATIVA PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA Art. 1Prestazioni assicurative 3

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Samples: Contratto Collettivo Di Assicurazione Per L’investimento Dell’accantonamento Del Trattamento Di Fine Rapporto

Tassazione delle somme assicurate. Le somme corrisposte dalla Compagnia in dipendenza di questo contratto in caso di decesso dell’Assicurato sono esenti dall’imposta sulle successioni e – relativamente alla quota parte eventualmente riferibile alla copertura del rischio demografico – dall’imposta sostitutiva. Sulla restante parte viene applicata l’imposta sostitutiva secondo quanto previsto dalla normativa vigente. In tutti gli altri eventi, le somme corrisposte sono soggette ad imposta sostitutiva con le seguenti modalità: – prestazione erogata in forma di capitale: la prestazione verrà assoggettata alla tassazione di legge vigente al momento dell’erogazione della prestazione e applicata sulla differenza fra il capitale percepito, comprensivo di eventuali prestazioni iniziali aggiuntive o bonus, se previsti contrattualmente, e l’ammontare dei premi pagati in conformità a quanto previsto dall’art. 45, comma 4 del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986. In ogni caso, l’aliquota di tassazione viene ridotta ove tra gli attivi a copertura delle riserve matematiche siano compresi i titoli di Stato, di cui all’art. 31 del D.P.R. 601/73 e le obbligazioni emesse da Stati “white list”. L’art. 2 del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 13 dicembre 2011 ha determinato le modalità di individuazione delle predette quote di proventi non soggette ad imposta sostitutiva. Tali quote sono determinate in proporzione alla percentuale media dell’attivo investito direttamente o indirettamente (tramite fondi) nei titoli medesimi a copertura delle riserve matematiche. Qualora il Beneficiario sia un soggetto che esercita attività d’impresa, le somme corrisposte in dipendenza di questo contratto non costituiscono redditi da capitale bensì redditi d’impresa. Pertanto, ai redditi in esame conseguiti da soggetti che esercitano attività d’impresa non dovrà essere applicata l’imposta sostitutiva. Se le somme corrisposte a persone fisiche o a enti non commerciali sono relative a contratti stipulati nell’ambito dell’attività commerciale, al fine di non applicare l’imposta sostitutiva gli interessati dovranno presentare alla Compagnia una dichiarazione riguardo alla sussistenza di tale circostanza; in tal caso l’imposta sostitutiva non sarà applicata. L’articolo 24, comma 31, del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, prevede l’applicazione della tassazione ordinaria, in luogo della tassazione separata, alla quota delle indennità e dei compensi legati alla cessazione di un rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa, erogati in denaro o in natura, che eccede l’importo di un milione di Euro. Il presente paragrafo regime fiscale sopra descritto si riferisce alle norme in vigore alla data di redazione del della presente Contratto Nota informativa e non intende fornire una descrizione esaustiva di tutti i possibili aspetti fiscali alcuna garanzia circa ogni diverso e/o ulteriore aspetto fiscale che potrebbero potrebbe rilevare, diretta- mente direttamente o indirettamente, indirettamente in relazione all’acquisto delle polizze. Per le somme corrisposte da Poste Vita S.palla sottoscrizione del Contratto illustrato nella presente Nota informativa.A. in dipendenza dell’assicurazione sulla vita sin qui descrit- ta, la differenza, se positiva, tra il capitale rivalutato ed i Premi versati, è soggetta a tassazione mediante l’applicazione di una imposta sostitutiva determinata con aliquota del 26%, ridotta in proporzione alla parte del rendimento eventualmente riferibile ad investimenti in titoli di Stato ed equiparati, assoggettati a tassazione con aliquota del 12,50% (aliquota applicata secondo i criteri previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, e successive modificazioni, dall’Art. 2 del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, e dagli Artt. 3 e 4 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89). In caso di decesso dell’Assicurato durante il periodo di validità del Contratto, il capitale è esente da impo- sta sulle successioni. L’imposta sostitutiva non è applicata sui proventi corrisposti a soggetti che esercitano attività d’impresa. Per i proventi corrisposti a persone fisiche o ad enti non commerciali in relazione a contratti di assicurazio- ne sulla vita stipulati nell’ambito dell’attività commerciale Poste Vita S.p.A. non applica l’imposta sostitutiva qualora gli interessati presentino alla stessa una dichiarazione sulla esistenza di tale requisito.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Collettiva Mista a Premio Unico E Premi Unici Aggiuntivi Con Rivalutazione Annua Del Capitale

Tassazione delle somme assicurate. Il presente paragrafo si riferisce alle norme Le somme corrisposte in vigore alla data dipendenza di redazione del presente Contratto questo contratto sono esenti dall’IRPEF e non intende fornire una descrizione esaustiva dall’imposta sulle successioni se corrisposte in caso di decesso dell’Assicurato. In tutti i possibili aspetti fiscali che potrebbero rilevaregli altri casi, diretta- mente o indirettamente, in relazione all’acquisto delle polizze. Per le somme corrisposte da Poste Vita S.p.A. sono soggette alla seguente tassazione: – prestazione erogata in dipendenza dell’assicurazione forma di capitale: la prestazione verrà assoggettata alla tassazione di legge vigente al momento dell’erogazione, secondo quanto stabilito dal Decreto Legge n. 138 del 13/08/2011 convertito in Legge n. 148 del 14/09/2011. Attualmente il rendimento finanziario conseguito durante la fase di accumulo viene assoggettato, al momento dell’erogazione della prestazione, ad imposta sostitutiva dell’IRPEF del 20%. L’imposta è applicata sulla vita sin qui descrit- tadifferenza fra il capitale percepito, comprensivo di eventuali prestazioni iniziali aggiuntive o bonus, se previsti contrattualmente, e l’ammontare dei premi pagati in conformità a quanto previsto dall’art. 45, comma 4 del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986. – prestazione erogata in forma di rendita: la rendita percepita dal Beneficiario verrà assoggettata alla tassazione di legge vigente al momento dell’erogazione della prestazione, secondo quanto stabilito dal Decreto Legge n. 138 del 13/08/2011 convertito in Legge n. 148 del 14/09/2011. Attualmente, sui rendimenti finanziari conseguiti nella fase di accumulo, viene applicata, al momento dell’opzione, un'imposta sostitutiva dell’IRPEF del 20%. I rendimenti tassabili sono costituiti dalla differenza tra l’importo di ciascuna rata di rendita erogata e quello della corrispondente rata calcolata senza tener conto dei rendimenti finanziari, calcolata cioè con un rendimento finanziario nullo. In ogni caso, la differenza, se positiva, tassazione al 20% viene ridotta ove tra il capitale rivalutato ed gli attivi a copertura delle riserve matematiche siano compresi i Premi versati, è soggetta a tassazione mediante l’applicazione di una imposta sostitutiva determinata con aliquota del 26%, ridotta in proporzione alla parte del rendimento eventualmente riferibile ad investimenti in titoli di Stato ed equiparatiStato, assoggettati a tassazione con aliquota di cui all’art. 31 del 12,50% (aliquota applicata secondo i criteri previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, D.P.R. 600/73 e successive modificazioni, dall’Artle obbligazioni emesse da Stati “white list”. L’art. 2 del Decreto Legge del Ministro dell’Economia e delle Finanze 13 agosto 2011dicembre 2011 ha determinato le modalità di individuazione delle predette quote di proventi non soggette ad imposta sostitutiva. Nello specifico, n. 138, convertito con modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, e dagli Artti redditi da assoggettare ad imposta sostitutiva sono assunti al netto del 37,5% dei proventi riferibili a titoli di Stato. 3 e 4 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89). In caso di decesso dell’Assicurato durante il periodo di validità del Contratto, il capitale è esente da impo- sta sulle successioni. L’imposta sostitutiva non è applicata sui Tali proventi corrisposti sono determinati in proporzione alla percentuale media dell’attivo investito direttamente o indirettamente (tramite fondi) nei titoli medesimi a soggetti che esercitano attività d’impresa. Per i proventi corrisposti a persone fisiche o ad enti non commerciali in relazione a contratti di assicurazio- ne sulla vita stipulati nell’ambito dell’attività commerciale Poste Vita S.pcopertura delle riserve matematiche.A. non applica l’imposta sostitutiva qualora gli interessati presentino alla stessa una dichiarazione sulla esistenza di tale requisito.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Mista a Premio Unico Con Rivalutazione Annua Del Capitale E Prestazione Addizionale Per Il Caso Di Morte