Ritardo della comunicazione Clausole campione

Ritardo della comunicazione. L'art. 17, comma 4, del MAR stabilisce le condizioni e i limiti entro i quali i soggetti obbligati possono, sotto la propria responsabilità, ritardare legittimamente la comunicazione di Informazioni Privilegiate, sempre che ciò non possa indurre in errore il pubblico su fatti e circostanze essenziali e che la Società sia in grado di garantirne la riservatezza. In particolare, la Società può ritardare, sotto la sua responsabilità, la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate, a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
Ritardo della comunicazione. 13.1. Ai sensi della Normativa Europea e Nazionale, la Società può ritardare, sotto la propria responsabilità, la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate, a patto che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
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Ritardo della comunicazione. 13.1 TIP può ritardare, sotto la sua responsabilità, la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate, a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
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