Clausola di salvaguardia Ai sensi dell'art. 12 dell'accordo interconfederale 27 luglio 1994 le Organizzazioni sindacali dotate dei requisiti di cui all'art. 19, legge 20 maggio 1970, n. 300, che siano firmatarie del suddetto accordo o che, comunque, aderiscano alla disciplina in esso contenuta, partecipando alla procedura di elezione delle R.S.U., rinunciano formalmente ed espressamente a costituire R.S.A. e/o C.d.A. ai sensi della norma sopra citata e dichiarano automaticamente decadute le R.S.A. e/o i C.d.A., precedentemente costituiti, al momento della costituzione della R.S.U. In tal modo le parti firmatarie del presente accordo intendono affermare che nelle unità produttive ove siano state elette R.S.U. non potranno essere contemporaneamente presenti R.S.A. Con il presente contratto viene abrogato l'art. 12, prima parte dell'accordo interconfederale del 27 luglio 1994 e sostituito dall'articolo precedente.
Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto 1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010. 2. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova l’articolo 122 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010. 3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.
SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare: a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede Le dichiarazioni volutamente inesatte o reticenti del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, non avvenute in buona fede possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile. Tuttavia, l’omissione da parte del Contraente e/o dell’Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, cosi come le inesatte dichiarazioni del Contraente e/o dell’Assicurato all’atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo o colpa grave, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l’intera annualità).
Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato, relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’assistenza o all’indennizzo, ove previsto, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Spese ammissibili In sede di verifica amministrativo-contabile, per essere ammissibile, una spesa deve essere: - pertinente e imputabile direttamente ed esclusivamente alle attività oggetto del contributo; - effettivamente sostenuta e contabilizzata, ossia deve essere stata effettivamente pagata e aver dato luogo a registrazioni contabili in conformità alle disposizioni normative, ai principi contabili nonché alle specifiche prescrizioni in materia; - giustificata con documenti fiscalmente validi (fattura quietanzata o documento equivalente intestato al soggetto capofila o ai partner). Gli scontrini fiscali sono ammessi quale documento giustificativo della spesa solo se provano che i costi sostenuti sono riferibili al soggetto beneficiario del contributo (cd. scontrino parlante) e permettono di conoscere la natura del bene o servizio acquistato. La quietanza può essere dimostrata anche da documenti contabili di valore probatorio equivalente; - riferibile temporalmente al periodo di realizzazione del progetto: le spese devono quindi essere sostenute non prima della data di avvio dell’attività – comunque dopo la data di presentazione della domanda - e non dopo la data di conclusione, ad eccezione delle spese per attività di rendicontazione che possono essere sostenute e pagate anche dopo la conclusione delle attività progettuali, ma comunque entro il termine di rendicontazione alla Regione. Ogni titolo di spesa originale (fatture, cedolini paga, ecc.) dovrà riportare apposita dicitura (eventualmente anche tramite timbro) con l’indicazione del progetto di riferimento e dell’imputazione dell’importo al progetto. Sono ammissibili le spese sostenute per l’autenticazione e la registrazione degli Accordi Temporanei di Scopo di cui al paragrafo 4.1. Sono ammissibili le spese per affitto di locali o noleggio di beni o attrezzature destinati esclusivamente alla realizzazione delle attività progettuali; le spese per affitti o noleggi collegate alla prestazione di servizi (es. noleggio veicoli con conducente, affitto sala con servizio pulizia o catering, etc.) sono da ricondursi interamente alla categoria dell’affidamento a terzi anche ai fini della verifica dei relativi limiti percentuali. Analogamente, le spese per l’acquisto di spazi, fisici o digitali, per finalità promozionali o pubblicitarie (annunci su stampa, domini o profili web, spazi per affissioni), sono da riferirsi alla categoria dell’affidamento di servizi a terzi. Le spese assicurative specifiche per la realizzazione delle attività dei progetti, non già coperta da altre linee contributive, sono ammesse limitatamente al periodo di realizzazione e sono soggette ai limiti percentuali previsti per le spese per l’affidamento di servizi a enti terzi. Le spese per prestazioni di lavoro rese a favore di ODV-APS-Fondazioni di cui al paragrafo 4. nelle diverse forme previste dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183) sono imputabili anche pro quota: tali spese sono considerate al lordo, con esclusione dell’imposta regionale attività produttive, a condizione che risultino da formale nota di incarico di svolgimento di attività in relazione al progetto, con indicazione delle ore di attività destinate esclusivamente all’attività del progetto, e la relativa prestazione sia attestata da specifica nota di rilevazione (foglio presenze o simile) e sia direttamente ed esclusivamente riferibile all’attività per la quale viene richiesto il contributo. In tal caso, ai fini dei controlli sulla rendicontazione dovranno essere conservati la dichiarazione, certificata dalla struttura competente e sottoscritta dal legale rappresentante del datore di lavoro, attestante la retribuzione oraria lorda spettante al dipendente, maggiorata della quota dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro, la nota di conferimento di incarico (con l’indicazione delle ore dedicate al progetto) controfirmata dal dipendente, il foglio presenze dal quale risultino, giorno per giorno, le ore lavorate e le specifiche prestazioni rese, ogni cedolino/busta paga con timbro di imputazione al progetto e relativa quietanza e, per le ritenute, copia del modello F24 quietanzato. Rimangono fermi i vincoli previsti dalla vigente normativa nazionale e regionale applicabile, quale a mero titolo di esempio, oltre a quella giuslavoristica e fiscale: - D.Lgs. n. 117/2017 “Codice del Terzo settore”, Titolo III, Titolo IV, articoli 32, commi 1 e 33, articoli 35, commi 1 e 36 con il rinvio a “(…) fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 (…)”; - Legge regionale 7/2000, articolo 31. Dovranno essere regolarmente versati i relativi oneri (previdenziali, assistenziali e fiscali) nonché gli emolumenti che dovranno essere corrisposti nel rispetto della normativa sul pagamento con modalità tracciabili e antiriciclaggio su conto corrente bancario/postale intestato al soggetto beneficiario. Se l’IVA costituisce un costo, realmente sostenuto e non recuperabile dal soggetto proponente, questa voce rientra tra le spese ammissibili. L’attività dei volontari per la realizzazione del progetto non potrà essere retribuita in alcun modo, e ai singoli volontari potranno essere rimborsate, a piè di lista, soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate (come vitto, viaggio e alloggio) per l’attività prestata, entro i limiti massimi indicati dall’articolo 17 del CTS e dai D.P.Reg. 141/2014 e 265/2014. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario (art. 17, comma 3, del CTS). Ferma la responsabilità dell’ente richiedente in caso di omesse o mendaci dichiarazioni, ove si rilevino anomalie, irregolarità, inadempienze, fattispecie elusive ovvero violazioni delle disposizioni del Codice del Xxxxx Xxxxxxx, si provvederà alle dovute segnalazioni alle autorità competenti. Il partner di progetto è tenuto a rendicontare al Capofila con le stesse modalità di rendicontazione del Capofila alla Regione siccome previste dal presente Avviso e dalla vigente normativa.
Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l’assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il Sinistro si verifica prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall’assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.
Dichiarazioni inesatte o reticenti Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (pec, telefax o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.
Gestione del servizio in pendenza di procedure di pignoramento 1. Ai sensi dell'art. 159 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate al pagamento delle spese ivi individuate. 2. Per gli effetti di cui all'articolo di legge sopra citato, l'Ente, ai sensi del terzo comma della richiamata normativa, deve quantificare preventivamente gli importi delle somme destinate al pagamento delle spese ivi previste, adottando apposita delibera semestrale, da notificarsi con immediatezza al Tesoriere. 3. A fronte della suddetta delibera semestrale, per i pagamenti di spese non comprese nella delibera stessa, l’Ente si attiene altresì al criterio della cronologicità delle fatture o, se non è prevista fattura, degli atti di impegno. Di volta in volta, su richiesta del Tesoriere, l’Ente rilascia una certificazione in ordine al suddetto impegno. 4. L'ordinanza di assegnazione ai creditori procedenti costituisce - ai fini del rendiconto della gestione - valido titolo di discarico dei pagamenti effettuati dal Tesoriere a favore dei creditori stessi e ciò anche per eventuali altri oneri accessori conseguenti.