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Tipologia dei lavori Clausole campione

Tipologia dei lavori. 1. I lavori oggetto dell’appalto consistono nella sostituzione dei quadri di automazione obsoleti, con rifacimento parziale o completo del quadro stesso, o nell’installazione ex-novo del quadro elettrico di automazione, e nei lavori di collegamento e cablaggio dell’alimentazione elettrica e degli I/O dei siti tecnologici o delle sedi di cui sopra. 2. L’esecuzione di tale intervento prevede in linea generale, al fine di garantire sempre la continuità del servizio idrico, la coesistenza del nuovo impianto da realizzare con l’impianto esistente da smantellare. 3. Detta attività di smantellamento, potrà avvenire solo quando il nuovo impianto sarà stato realizzato, tutti i componenti saranno stati alimentati dal nuovo impianto ed eseguito il collaudo da parte della Stazione Appaltante. 4. Per rifacimento parziale o completo si intende, a titolo esemplificativo e di conseguenza non necessariamente esaustivo: - La costruzione in officina dei quadri elettrici di automazione, compreso il collaudo degli stessi in officina prima di essere portati in sito per il collegamento all’impianto ed i test di collegamento con il sistema di telecontrollo degli impianti della Stazione Appaltante; - Trasporto in cantiere e collegamento dei quadri elettrici alle utenze presenti e agli I/O in campo; - Collaudo dell’impianto elettrico e del sistema di automazione eseguito, compreso il collegamento con il sistema di Telecontrollo della Stazione Appaltante; - La rimozione parziale o completa dell’impianto di automazione obsoleto oggetto di intervento; - Modifica di parte degli impianti elettrici di automazione esistenti a seguito di variazioni di layout o a seguito dell’introduzione di nuove utenze; - Modifiche/estensioni di tratti di rete telefonica/trasmissione dati; 5. In via del tutto generale, e non vincolante per la Stazione Appaltante dovendo essere soddisfatte le esigenze tecniche specifiche della Stazione Appaltante, i singoli interventi potranno avere le seguenti caratteristiche: - per impianti di acquedotto: gli interventi prevedono l’installazione di un quadro elettrico di automazione che dovrà essere collegato all’impianto elettrico esistente, realizzato con carpenteria in materiale plastico IP66, impianto di alimentazione elettrica a vista con tubi in PVC e cavi del tipo FG16OR16, collegamento all’impianto di terra con nodo di terra interno esistente, realizzazione del sistema di trasmissione dati con cavo schermato CAT 6A e/o fibra ottica per i collegamenti ethernet, re...
Tipologia dei lavori. 6 Art. 8 - Descrizione interventi 9
Tipologia dei lavoriLavori di manutenzione alle parti interne La riparazione dell’intonaco e dei rivestimenti delle pareti interne e dei singoli elementi Quando necessario Manodopera specializzata Caduta dell’addetto a livello Caduta dell’addetto dall’alto Caduta di materiale dall’alto Inalazione polveri e vapori di sostanze nocive Schizzi Abrasioni agli arti superiori Accesso ai luoghi ed al posto di lavoro Sicurezza dei Luoghi di Lavoro - Protezione dei posti di lavoro Sicurezza dei Luoghi di Lavoro - Protezioni collettive e relativi ancoraggi Non prevista specifica misura preventiva Non prevista specifica misura preventiva Non prevista specifica misura preventiva Per l'accesso a parti in quota l'operatore deve dotarsi di attrezzature completamente a norma Per i lavori in quota (in particolare nel vano scala) è necessario prevedere idonee opere provvisionali, con regolari parapetti, va inoltre impedito il transito di persone sottostante tale opera Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie Sicurezza dei Luoghi di Lavoro - Protezioni individuali e relativi ancoraggi Impianti Alimentazione energia illuminazione Approvvigionamento e movimentazione componenti Approvvigionamento materiali/attrezzature Igiene del lavoro - Prodotti e sostanze pericolose Interferenze e protezione terzi DPI Tavole allegate Non prevista specifica misura preventiva Non prevista specifica misura preventiva Non prevista specifica misura preventiva Non prevista specifica misura preventiva Non prevista specifica misura preventiva Non prevista specifica misura preventiva Usare utensili elettrici portatili del tipo a doppio isolamento; evitare di lasciare cavi elettrici/prolunghe a terra sulle aree di transito o passaggio Se si utilizzano additivi nocivi per le malte prendere sempre visione delle specifiche schede di sicurezza del prodotto Organizzare il cantiere evitando possibilmente interferenze con le attività lavorative presenti I lavoratori che eseguiranno l'attività manutentiva devono essere dotati di regolari DPI, in particolare: - scarpe di sicurezza con puntale di acciaio e suola antiscivolo - guanti da lavoro - casco di sicurezza quando necessari, mascherine e cuffie 1 Sostituzione lampade
Tipologia dei lavoriLe tipologie dei lavori sono principalmente quelle indicate dall’art. 2 del presente Capitolato Speciale di Appalto, salvo quelli non attualmente prevedibili che fossero però, ad esclusiva discrezionalità dell’Amministrazione, necessari ed indispensabili a garantire il mantenimento del Patrimonio Immobiliare ad uso uffici, scuole, ecc…. di proprietà e/o in uso al Comune di Follonica.
Tipologia dei lavoriPrezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi ........................................................................
Tipologia dei lavoriLavori di manutenzione alle parti interne L'intervento consiste nella manutenzione ed eventuale sostituzione dei pannelli di controsoffittatura presenti all'interno dell'edificio.
Tipologia dei lavoriLavori di manutenzione alle parti interne L'attività consiste nel sostituire parzialmente e/o totalmente i pavimenti ed i rivestimenti.
Tipologia dei lavoriLavori di manutenzione alle strade Questo intervento consiste nel tenere le scarpate pulite, ovvero prive di erbe e rovi che possono ridurre la visibilità dei tratti stradali e arrecare danni alla salute degli automobilisti.

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  • CONSEGNA DEI LAVORI La consegna dei lavori avrà inizio previa convocazione dell’esecutore, sul luogo dei lavori nel giorno e ora stabiliti dall'Amministrazione, con le modalità prescritte dagli artt. 129, 130 e 131 del Regolamento. Nel giorno e nell’ora fissati dalla Stazione appaltante, l’Appaltatore dovrà trovarsi sul posto indicato per ricevere la consegna dei lavori. Delle operazioni eseguite verrà redatto apposito verbale in contraddittorio, ai sensi dell’art. 130 del Regolamento. Se nel giorno fissato e comunicato, l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto, è facoltà della Stazione appaltante risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata. Qualora la consegna non avvenga per fatto della Stazione appaltante, si applicheranno le vigenti norme in materia. A seguito della consegna delle aree, l’Appaltatore procederà all’installazione del cantiere, alla predisposizione della segnaletica di legge ed all’approntamento delle attrezzature. Le suddette procedure dovranno essere eseguite secondo le indicazioni della Direzione lavori, senza interferenza logistica con le attività facenti parte del programma lavori. E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi del disposto dell’articolo 129, commi 1 e 4, del Regolamento Generale. A tal fine, il Direttore dei lavori indicherà espressamente sul verbale, le lavorazioni da iniziare immediatamente. Detta consegna dovrà essere effettuata dal Direttore dei Lavori, su autorizzazione del Responsabile del Procedimento, previa presentazione dei seguenti documenti: - Cauzione definitiva sotto forma di Fideiussione bancaria o polizza assicurativa; - Polizza “CAR”; - Polizza RCVT, contro gli infortuni; - Piano Operativo di Sicurezza delle eventuali proprie Imprese Subappaltatrici/Fornitrici; - Contenuto e tipologie della cartellonistica di cantiere. Se l’inizio dei lavori contempla delle categorie di lavoro oggetto di subappalto, sarà cura dell’Appaltatore accertarsi di avere tutte le autorizzazioni, previste per legge, da parte della stazione appaltante. Prima dell'inizio dei lavori di cui all’articolo che segue, l'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante: a) La documentazione di avvenuta denuncia di inizio attività agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici; b) Dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti; c) L’elenco delle maestranze impiegate con l’indicazione delle qualifiche di appartenenza. L’elenco deve essere corredato da dichiarazione del datore di lavoro che attesti di aver già consegnato al lavoratore le informazioni sul rapporto di lavoro. Ogni variazione dovrà esser tempestivamente comunicata; d) Copia del libro matricola dal quale emergano i dati essenziali e necessari a valutare l’effettiva posizione assicurativa delle maestranze di cui all’elenco richiesto; e) Copia documentazione che attesti che il datore di lavoro ha assolto gli obblighi dell'art. 14 del D.Lgs. 38/2000 "Denuncia Nominativa degli assicurati INAIL". La denuncia deve essere assolta nello stesso giorno in cui inizia la prestazione di lavoro al di là della trascrizione sul libro matricola; f) Copia del registro infortuni; g) Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) rilasciato dall'ente territoriale in cui ha sede la ditta. Lo stesso obbligo fa carico all'appaltatore per quanto concerne la trasmissione della documentazione di cui sopra relativa alle proprie imprese subappaltatrici, che dovrà avvenire prima dell'effettivo inizio dei lavori e comunque non oltre dieci giorni dalla data dell'autorizzazione, da parte della Stazione appaltante, del subappalto o cottimo.

  • SICUREZZA DEI LAVORI L’appaltatore è tenuto ad osservare le disposizioni del piano di sicurezza e coordinamento predisposto dal Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP) e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 100 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. L’obbligo è esteso alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute e alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dallo stesso CSE. I nominativi dell'eventuale CSP e del CSE sono comunicati alle imprese esecutrici e indicati nel cartello di cantiere a cura della Stazione appaltante. L'Appaltatore, prima della consegna dei lavori e, anche in caso di consegna d'urgenza, dovrà presentare al CSE (ai sensi dell'art. 100 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.) le eventuali proposte di integrazione al Piano di Sicurezza e Coordinamento allegato al progetto. L'Appaltatore dovrà redigere il Piano Operativo di Sicurezza (POS), in riferimento al singolo cantiere interessato, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sopra menzionato. Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione appaltante, per il tramite dell’appaltatore, prima dell’inizio dei lavori per i quali esso è redatto. Qualora non sia previsto Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), l'Appaltatore sarà tenuto comunque a presentare un Piano di Sicurezza Sostitutivo (PSS) del Piano di Sicurezza e Coordinamento conforme ai contenuti dell'Allegato XV del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.. Nei casi in cui è prevista la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, le imprese esecutrici possono presentare, per mezzo dell'impresa affidataria, al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al Piano di Sicurezza e di Coordinamento loro trasmesso al fine di adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'Appaltatore e per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso. Il piano di sicurezza dovrà essere rispettato in modo rigoroso. È compito e onere dell'Appaltatore ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che gli concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d'opera ed eventuali lavoratori autonomi cui esse ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi. Ai sensi dell'articolo 90 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, viene designato il coordinatore per la progettazione (CSP) e, prima dell'affidamento dei lavori, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori (CSE), in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese. Anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa, si procederà alle seguenti verifiche prima della consegna dei lavori: a) verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'allegato XVII del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII; b) dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva, fatta salva l'acquisizione d'ufficio da parte delle stazioni appaltanti pubbliche e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato; c) copia della notifica preliminare, se del caso, di cui all'articolo 99 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della documentazione di cui alle lettere a) e b). All'atto dell'inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, l'Appaltatore dovrà dichiarare esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro, ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in cui si colloca l'appalto e cioè: ● il nome del committente o per esso in forza delle competenze attribuitegli, la persona che lo rappresenta; ● il nome del Responsabile dei Lavori, eventualmente incaricato dal suddetto Committente (ai sensi dell'art. 89 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81); ● che i lavori appaltati rientrano nelle soglie fissate dall'art. 90 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., per la nomina dei Coordinatori della Sicurezza; ● il nome del Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione; ● il nome del Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione; Nella fase di realizzazione dell'opera il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ove previsto ai sensi dell'art. 92 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.: ● verificherà, tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione da parte delle imprese appaltatrici (e subappaltatrici) e dei lavoratori autonomi delle disposizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all'art. 100, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. ove previsto; ● verificherà l'idoneità dei Piani Operativi di Sicurezza; ● adeguerà il piano di sicurezza e coordinamento ove previsto e il fascicolo, in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche; ● organizzerà, tra tutte le imprese presenti a vario titolo in cantiere, la cooperazione ed il coordinamento delle attività per la prevenzione e la protezione dai rischi; ● sovrintenderà all'attività informativa e formativa per i lavoratori, espletata dalle varie imprese; ● controllerà la corretta applicazione, da parte delle imprese, delle procedure di lavoro e, in caso contrario, attuerà le azioni correttive più efficaci; ● segnalerà al Committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta, le inadempienze da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi; ● proporrà la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui la Stazione Appaltante o il responsabile dei lavori non adottino alcun provvedimento, senza fornire idonea motivazione, provvede a dare comunicazione dell'inadempienza alla ASL e alla Direzione Provinciale del Lavoro. In caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, egli potrà sospendere le singole lavorazioni, fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell'appalto, nonché ogni qualvolta l'Appaltatore intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare. L'Appaltatore dovrà portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei lavori per la sicurezza il piano (o i piani) di sicurezza ed igiene del lavoro e gli eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale, secondo le direttive eventualmente emanate dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Ai sensi dell’articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti, l’appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza. Le gravi o ripetute violazioni dei piani di sicurezza da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

  • Tipologia del contratto Le prestazioni assicurate dal presente contratto sono contrattualmente garantite dalla Compagnia e si rivalutano annualmente in base al rendimento di una gestione interna separata di attivi.

  • ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI In genere l'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio della direzione, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi della Stazione Appaltante. La Stazione Appaltante si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi. L'Appaltatore presenterà alla Direzione dei Lavori per l'approvazione, prima dell'inizio lavori (e anticipando tale scadenza di un lasso temporale adeguato all'espletamento degli obblighi di cui al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.), il programma esecutivo, secondo il comma 10, art. 43 del d.P.R. n. 207/2010, in accordo col programma di cui all'art. 21 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

  • Carta dei servizi L’Istituto adotta ed attua una propria Carta dei Servizi sulla base dei principi indicati dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994 e dello schema generale di riferimento della “Carta dei Servizi Pubblici Sanitari” emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 maggio 1995. Detta carta dei servizi è a disposizione per informazione degli utenti presso i locali dell’Istituto ovvero pubblicata sul sito web del medesimo.

  • Direzione dei lavori 1. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione, l’Amministrazione aggiudicatrice, ai sensi dell’art. 101, comma 2 e ss. del DLgs 50/2016, istituisce un ufficio di Direzione dei Lavori costituito da un Direttore dei Lavori ed eventualmente (in relazione alla dimensione e alla tipologia e categoria dell’intervento) da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere. 2. Il Direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell’attività di tutto l’ufficio di Direzione dei Lavori ed interloquisce, in via esclusiva, con l’appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto 3. Il Direttore dei Lavori impartisce tutte le disposizioni ed istruzioni all’appaltatore mediante un ordine di servizio redatto in due copie sottoscritte dal Direttore dei lavori emanante e comunicate all’appaltatore che le restituisce firmate per avvenuta conoscenza. 4. L’ordine di servizio deve necessariamente essere per iscritto in modo tale da poter essere poi disponibile, in caso di necessità, come prova delle disposizioni emanate.

  • Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto 1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010. 2. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova l’articolo 122 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010. 3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

  • Tutela dei lavoratori L’esecutore è obbligato ad eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto, nel rispetto delle norme dettate a tutela dei lavoratori. Sono a carico dell'esecutore tutti i conseguenti oneri e costi. L'esecutore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori. A richiesta di REA spa, l'esecutore sarà tenuto a fornire idonea documentazione dalla quale risulti comprovato il rispetto dei predetti obblighi e norme. Nel caso di mancato rispetto dei predetti obblighi e prescrizioni REA Spa potrà agire come per legge, anche in via sostitutiva. REA Spa è tenuta ad avviare le procedure, anche di intervento sostitutivo, disciplinate dall'art. 30 del d.lgs. 50/2016 in conformità alle previsioni di legge e regolamentari di settore. Nel caso di esperimento di tali procedure, sulle somme il cui pagamento fosse eventualmente sospeso nei confronti degli esecutori, non correranno interessi legali o moratori a favore di questi ultimi, fino a positiva definizione delle procedure medesime. REA Spa potrà in ogni momento chiedere all'esecutore prova dell'adempimento agli obblighi retributivi, contributivi e di sicurezza, a tutela dei lavoratori impiegati nell'esecuzione. REA Spa provvederà ai pagamenti solo a seguito di esito positivo della verifica periodica, nei termini e modi di legge, circa la sussistenza e permanenza del requisito di regolarità contributiva e retributiva dell’esecutore. Tutte le violazioni della tutela retributiva ovvero previdenziale e assicurativa e comunque le violazioni ai predetti obblighi menzionati nel presente articolo, saranno segnalate alle competenti Autorità, ivi compresi e specialmente: l’Ispettorato del Lavoro, i competenti Enti previdenziali ed assicurativi, l'ANAC. Per le sospensioni di pagamento di cui sopra l’esecutore non può opporre eccezioni a REA Spa né richiedere il pagamento di interessi e/o il risarcimento danni.

  • ESECUZIONE DEI LAVORI L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e la Ditta deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi. Ferma restando la facoltà della Ditta di sviluppare gli interventi nel modo che riterrà opportuno sulla base degli ordini di servizio, l’esecuzione dovrà comunque avvenire con modalità e termini tali da arrecare il minor disagio all’utilizzazione dei locali in uso per le attività istituzionali della Facoltà in relazione al tipo ed entità degli interventi e, comunque, sempre previo accordo con il personale addetto di questo Ente. Nell’esecuzione dei lavori la Ditta dovrà osservare scrupolosamente le norme di sicurezza con l’adozione dei necessari materiali D.P.I. per il personale impiegato e dei D.P.C. (dispositivi di protezione collettiva) a salvaguardia dei dipendenti di questo Ente, degli Ospiti delle diverse strutture e degli utenti dello stesso Ente. L’esecuzione degli interventi deve avvenire a perfetta regola d’arte e nel rispetto delle norme contenute nel presente Capitolato e rispondenti alle normative vigenti, con l’impiego di materiali che dovranno essere conformi alle norme previste dal settore, come le norme CEI, EN, UNI etc. e possedere marchiatura CE, nessuna circostanza potrà essere opposta ad esonero o ad attenuazione di tale obbligo. L’esecuzione degli interventi e le lavorazioni necessarie per realizzare i lavori oggetto del presente Capitolato a perfetta regola d’arte comprendono inoltre: • Lo smaltimento di tutti i rifiuti quali parti e componenti esauste delle apparecchiature esistenti o residui delle lavorazioni; • Il trasporto, il carico, lo scarico, il sollevamento al piano d’impiego di tutti i materiali necessari; • I materiali necessari per l’installazione e l’impiego di eventuali ponteggi, trabattelli, scale occorrenti per lavorare in quota; • La pulizia delle aree dai materiali di pertinenza, il carico ed il trasporto a discarica del materiale di risulta e degli imballaggi, gli oneri di discarica; • Tutto quanto altro occorrente, anche se non espressamente contenuto nei documenti della procedura e nel presente Capitolato, per eseguire a regola d’arte ed in accordo con le prescrizioni delle norme CEI ed UNI i lavori di manutenzione opere assistenza tecnica alle apparecchiature.

  • Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza 1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. 2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa. 3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura di cui alle vigenti disposizioni e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria. 4. L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori. 5. L’Appaltatore si impegna a rispettare e far rispettare ai propri collaboratori, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, pena la risoluzione del presente contratto. Si impegna inoltre ad osservare ed a far osservare ai propri collaboratori il codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, approvato con decreto del Ministro del 23 dicembre 2015 che dichiara di ben conoscere ed accettare.