Trasferimento di proprietà – Immissione in Possesso Clausole campione

Trasferimento di proprietà – Immissione in Possesso. 4.5.1 I Beni RFI sono rispettivamente ceduti ed acquistati: (a) a corpo e non a misura, nello stato di manutenzione e conservazione in cui attualmente si trovano, con esclusione delle, ed in deroga alle, previsioni di cui all'articolo 1538 (con espressa rinuncia al vigesimo ivi previsto); e (b) nella situazione urbanistica, edilizia, catastale, impiantistica, manutentiva e ambientale e, in generale, nello stato di consistenza, di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano, così come "visto e piaciuto" ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1491 del Codice Civile, fatto salvo la Garanzia Ambientale, e con ogni inerente diritto, ragione e azione, con tutti i fissi e gli infissi, accessioni e pertinenze, servitù attive e passive in atto o legalmente esistenti, vincoli di natura pubblica e privata, oneri accessori, liti pendenti quali competono ed incombono a RFI. 4.5.2 ABZ dichiara: (a) di avere effettuato in modo indipendente tutte le indagini e le verifiche dalla stessa ritenute necessarie o comunque opportune in relazione ai Beni RFI ed ai vincoli sugli stessi esistenti, ivi inclusa, senza limitazioni, la verifica circa lo stato di conservazione e manutenzione, di fatto e di diritto; (b) di essere pienamente soddisfatta dell’esito delle verifiche effettuate con particolare riferimento alla titolarità, alla situazione urbanistico-amministrativa, concessoria, autorizzatoria, edilizia, catastale, ecologico ambientale, igienico-sanitaria, di sicurezza, impiantistica e manutentiva ed alla consistenza degli immobili e dei relativi impianti, venendo i Beni RFI, per l’appunto e a maggior chiarimento, trasferiti come visti e piaciuti ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1491 del Codice Civile. (c) di non sollevare alcuna pretesa, ragione o eccezione a causa dello stato, delle condizioni e delle caratteristiche dei Beni RFI e degli impianti, come sopra esplicitato, e rinunzia, pertanto, espressamente, a sollevare e far valere qualsiasi e qualsivoglia eccezione o pretesa nei confronti di RFI in tal senso. 4.5.3 Le Parti convengono altresì che, in deroga alle previsioni dell’art. 1490 e seguenti del Codice Civile, RFI non presta alcuna garanzia in merito: (a) all’esistenza di tutti i prescritti collaudi, certificazioni, autorizzazioni; (b) alla conformità, alle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di sicurezza, prevenzione infortuni e prevenzione incendi, dei Beni RFI e degli impianti elettrici, termici e di condizionamento, degli asc...
Trasferimento di proprietà – Immissione in Possesso. 5.2.1 Dalla data di sottoscrizione dell’Atto Ricognitivo Positivo, comportante l’effetto traslativo della proprietà da ABZ a RFI della Nuova Stazione Ferroviaria, e quindi ad esito della Dichiarazione di Ricevibilità attestante la venuta ad esistenza della medesima con i requisiti previsti dal presente Contratto (impregiudicati in ogni caso gli ulteriori diritti in capo a RFI a norma del successivo Paragrafo 7.9), RFI subentrerà nel possesso giuridico e materiale della Nuova Stazione Ferroviaria, incluse le aree su cui la stessa insiste e verrà realizzata, che verrà pertanto trasferita, con le qualità e con le garanzie convenzionali descritte nei successivi Paragrafi 5.3, 5.4 e 5.5, libera da persone e sgombere da cose di proprietà di terzi e non costituenti beni pertinenziali, annessi o connessi, con decorrenza, a profitto e carico di RFI, dei relativi redditi ed oneri, questi ultimi, peraltro, solo se derivanti da fatti, atti, azioni, ragioni, posteriori alla data di immissione in possesso, restando, invece, ad esclusivo carico di ABZ, tutti, indistintamente, gli oneri a detta data anteriori, anche se non ancora accertati, accertabili, messi in pagamento e liquidati, ivi compreso, a titolo esemplificativo, gli oneri concessori e di urbanizzazione, costi e spese.

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  • Che cosa è assicurato/Quali sono le prestazioni? Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita.

  • Risoluzione per inadempimento L’ISMEA si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatore. In tal caso l’ISMEA ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In ogni caso si conviene che l’ISMEA, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con PEC., nei seguenti casi: a. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escusse, entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’ISMEA; b. giusta causa; c. ragioni di pubblico interesse, debitamente motivate; d. interruzione della effettuazione del servizio/fornitura; e. inosservanza delle disposizioni di legge, di regolamenti e degli obblighi previsti dal presente contratto; f. grave inadempimento o frode dell’impresa; g. perdita, in capo al soggetto affidatario, dei requisiti soggettivi ed oggettivi, che, a giudizio dell’Ismea, ovvero per disposizioni legislative, non consentano la prosecuzione o il regolare svolgimento dell’appalto; h. inadempimento agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3, Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. L’Ismea potrà altresì procedere alla risoluzione del contratto in tutti i casi previsti dal codice civile e dal codice dei contratti pubblici. Costituisce causa di risoluzione di diritto, la fattispecie prevista dall’art. 108, comma 4, del Codice (mancato rispetto dei termini di adempimento per negligenza dell’Appaltatore). In caso di risoluzione del contratto, l’Appaltatore si impegnerà a fornire all’ISMEA tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione dello stesso. L'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Ai sensi dell’art. 110 del Codice l’ISMEA interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell’esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario.