Trattamento economico e normativo. La retribuzione da attribuire a ciascun lavoratore a lavoro ripartito viene erogata nel normale giorno di paga aziendale secondo la ripartizione definita contrattualmente, mentre in periodi successivi di paga e a fine anno viene effettuato il conguaglio in modo proporzionale al lavoro effettivamente prestato. Ai fini dell'assicurazione generale obbligatoria IVS, dell'indennità di malattia e di ogni altra prestazione previdenziale ed assistenziale e delle relative contribuzioni il calcolo viene effettuato il mese successivo a quello della prestazione con eventuale conguaglio a fine anno, con riferimento alla durata effettiva del lavoro prestato. Vengono assegnati in modo proporzionale al lavoro svolto ogni altra attribuzione e/o diritto contrattualmente previsto correlato direttamente alla durata della prestazione come le ferie, le mensilità aggiuntive e tutti gli altri elementi retributivi accessori. Al lavoratore assente per malattia o infortunio viene corrisposto il trattamento retributivo e previdenziale proporzionale alla misura percentuale e alla collocazione temporale dell'orario di lavoro preventivamente concordata tra le parti e comunicata all'Azienda. In caso di assenza per malattia o infortunio, da parte di uno dei dipendenti coobbligati, l'orario contrattuale verrà completato dall'altro per un periodo temporale massimo pari a due settimane di calendario, compatibilmente con altri rapporti di lavoro già stipulati. Al lavoratore coobbligato, che effettua una prestazione lavorativa supplementare e/o straordinaria, perché tenuto a sostituire altro lavoratore coobbligato ma impossibilitato a causa di assenza per malattia, infortunio o altro impedimento, viene attribuita la retribuzione aggiuntiva proporzionata alla quantità di lavoro svolto senza maggiorazione alcuna fino al raggiungimento dell'orario normale di lavoro settimanale.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Trattamento economico e normativo. La retribuzione da attribuire a ciascun lavoratore a lavoro ripartito viene erogata nel normale giorno di paga aziendale secondo la ripartizione definita contrattualmente, mentre in periodi successivi di paga e a fine anno viene effettuato il conguaglio in modo proporzionale al lavoro effettivamente prestato. Ai fini dell'assicurazione generale obbligatoria IVSI.v.s., dell'indennità di malattia e di ogni altra prestazione previdenziale ed assistenziale e delle relative contribuzioni il calcolo viene effettuato il mese successivo a quello della prestazione con eventuale conguaglio a fine anno, con riferimento alla durata effettiva del lavoro prestato. Vengono assegnati in modo proporzionale al lavoro svolto ogni altra attribuzione e/o diritto contrattualmente previsto correlato direttamente alla durata della prestazione come le ferie, le mensilità aggiuntive e tutti gli altri elementi retributivi accessori. Al lavoratore assente per malattia o infortunio viene corrisposto il trattamento retributivo e previdenziale proporzionale alla misura percentuale e alla collocazione temporale dell'orario di lavoro preventivamente concordata tra le parti e comunicata all'Aziendaall'azienda. In caso di assenza per malattia o infortunio, da parte di uno dei dipendenti coobbligati, l'orario contrattuale verrà completato dall'altro per un periodo temporale massimo pari a due settimane di calendario, compatibilmente con altri rapporti di lavoro già stipulati. Al lavoratore coobbligato, che effettua una prestazione lavorativa supplementare e/o straordinaria, perché perchè tenuto a sostituire altro lavoratore coobbligato ma impossibilitato a causa di assenza per malattia, infortunio o altro impedimento, viene attribuita la retribuzione aggiuntiva proporzionata alla quantità di lavoro svolto senza maggiorazione alcuna fino al raggiungimento dell'orario normale di lavoro settimanale.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Trattamento economico e normativo. La retribuzione da attribuire a ciascun lavoratore a lavoro ripartito viene erogata nel normale giorno di paga aziendale secondo la ripartizione definita contrattualmente, mentre in periodi successivi di paga e a fine anno viene effettuato il conguaglio in modo proporzionale al lavoro effettivamente prestato. Ai fini dell'assicurazione generale obbligatoria IVSI.v.s., dell'indennità di malattia e di ogni altra prestazione previdenziale ed assistenziale e delle relative contribuzioni il calcolo viene effettuato il mese successivo a quello della prestazione con eventuale conguaglio a fine anno, con riferimento alla durata effettiva del lavoro prestato. Vengono assegnati in modo proporzionale al lavoro svolto ogni altra attribuzione e/o diritto contrattualmente previsto correlato direttamente alla durata della prestazione come le ferie, le mensilità aggiuntive e tutti gli altri elementi retributivi accessori. Al lavoratore assente per malattia o infortunio viene corrisposto il trattamento retributivo e previdenziale proporzionale alla misura percentuale e alla collocazione temporale dell'orario di lavoro preventivamente concordata tra le parti e comunicata all'Aziendaall'azienda. In caso di assenza per malattia o infortunio, da parte di uno dei dipendenti coobbligati, l'orario contrattuale verrà completato dall'altro per un periodo temporale massimo pari a due settimane di calendario, compatibilmente con altri rapporti di lavoro già stipulati. Al lavoratore coobbligato, che effettua una prestazione lavorativa supplementare e/o straordinaria, perché tenuto a sostituire altro lavoratore coobbligato ma impossibilitato a causa di assenza per malattia, infortunio o altro impedimento, viene attribuita la retribuzione aggiuntiva proporzionata alla quantità di lavoro svolto senza maggiorazione alcuna fino al raggiungimento dell'orario normale di lavoro settimanale.
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Trattamento economico e normativo. Il progetto di formazione deve indicare l'iter professionale dei lavoratori interessati, l'inqua- dramento di ingresso e quello finale da conseguire al termine del contratto di formazione e lavoro; inoltre deve essere corredato dal modulo di cui all'allegato n.1, debitamente compila- to.
3.1 Per il settore impiegatizio, l'inquadramento di ingresso sarà del 4° livello; l'in- quadramento al termine del periodo di formazione e lavoro, ove si proceda a conferma del lavoratore, sarà del 3° livello.
3.2 La durata dei contratti di formazione e lavoro è di 24, 18 e 12 mesi a seconda di quanto previsto dal precedente punto 2.5.
3.3 Ai lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro e per i profili individua- ti negli allegati del presente accordo, verranno applicate le normative vigenti di cui al CCNL per il settore dei trasporti e delle spedizioni ad eccezione di quanto previsto nei punti se- guenti. Copia del contratto di formazione e lavoro va consegnata al lavoratore interessato.
3.4 La retribuzione da attribuire per i giovani assunti con contratto di formazione e lavoro è co- stituita dal minimo tabellare e dalla indennità di contingenza corrispondenti al livello di in- quadramento ad essi riconosciuto, nonché dalla indennità di mensa nelle località ove esiste. Sono pertanto escluse tutte le altre voci retributive che concorrono a ciascun lavoratore comporre la retribuzio- ne globale prevista dall'articolo 15 del CCNL.
3.5 Il periodo di prova è di 2 settimane di effettiva prestazione per i contratti di dura- ta pari a lavoro ripartito viene erogata nel normale giorno 12 mesi, di paga aziendale secondo la ripartizione definita contrattualmente, mentre in periodi successivi 1 mese di paga e effettiva prestazione per i contratti di durata pari a fine anno viene effettuato il conguaglio in modo proporzionale al lavoro effettivamente prestato. Ai fini dell'assicurazione generale obbligatoria IVS, dell'indennità di malattia 18 mesi e di ogni altra 1 mese e mezzo di effettiva prestazione previdenziale ed assistenziale per i contratti di durata pari a 24 mesi.
3.6 L'insorgenza della maternità nel corso del contratto di formazione e delle relative contribuzioni lavoro comporta il calcolo viene effettuato il mese successivo a quello della prestazione con eventuale conguaglio a fine anno, con riferimento alla durata effettiva prolungamento del lavoro prestato. Vengono assegnati in modo proporzionale contratto stesso per un tempo corrispondente al lavoro svolto ogni altra attribuzione e/o diritto contrattualmente previsto correlato direttamente alla durata della prestazione come le ferie, le mensilità aggiuntive e tutti gli altri elementi retributivi accessori. Al lavoratore assente per malattia o infortunio viene corrisposto il trattamento retributivo e previdenziale proporzionale alla misura percentuale e alla collocazione temporale dell'orario periodo di lavoro preventivamente concordata tra le parti e comunicata all'Azienda. assenza legale.
3.7 In caso di assenza interruzione continuativa della prestazione, dovuta a malattia od in- fortunio non sul lavoro, il lavoratore non in prova avrà diritto alla conservazione del posto per 120 giorni di calendario nel caso di contratti di durata fino a 18 mesi e per 180 giorni nel ca- so di contratti di durata superiore. Tale periodo verrà conteggiato come massimo anche in caso di più malattie ed infortuni non sul lavoro che dovessero verificarsi durante il contratto di formazione e lavoro.
3.8 In caso di malattia o infortuniodi infortunio extraprofessionale del giovane assunto con contratto di formazione e lavoro, da parte di uno dei dipendenti coobbligatil'azienda, l'orario contrattuale verrà completato dall'altro per un periodo temporale massimo pari a due settimane quello di calendarioconser- vazione del posto indicato al punto 3.7, compatibilmente corrisponderà una integrazione della indennità di malattia od infortunio riconosciuta dagli enti previdenziali e assicurativi, nella misura massi- ma del 50% della retribuzione, conteggiata con altri rapporti i criteri previsti dal punto 3.4 del presente accordo.
3.9 Le ore riservate alla formazione, da effettuarsi in luogo della prestazione lavora- tiva, non potranno essere complessivamente inferiori a 150 per i contratti diretti all'acquisi- zione di professionalità elevate e a 125 per i contratti diretti all'acquisizione di professionalità intermedie. Per i contratti diretti all'acquisizione di professionalità corrispondenti a quelle previste dall'art. 16, comma 2 lettera b) della legge n. 451/94 le ore di formazione non po- tranno essere complessivamente inferiori a 100.
3.10 Per quanto non espressamente previsto dal presente accordo si fa riferimento alla legge n. 863 del 19.12.1984 e successive modificazioni.
3.11 Le parti convengono che, in linea di principio, il contratto di formazione e lavo- ro stipulato ai sensi del presente accordo non è inconciliabile con un rapporto di lavoro già stipulatia tempo parziale. Al lavoratore coobbligatoLe parti convengono altresì che, comunque, la compatibilità tra i due istituti dovrà essere valutata caso per caso dall'Osservatorio regionale previsto dal punto 2.8), in rapporto cioè alle necessità aziendali ed alla necessità di verificare se la durata delle pre- stazioni lavorative sia tale da consentire il soddisfacimento dell'esigenza formativa.
3.12 Le parti concordano che effettua una prestazione lavorativa supplementare e/o straordinariail personale assunto con contratto di formazione e lavoro ai sensi della legge n. 863/84 non deve essere iscritto, perché tenuto a sostituire altro lavoratore coobbligato ma impossibilitato a causa per la durata del contratto stesso, al Fondo Nazionale di assenza previdenza per malattia, infortunio o altro impedimento, viene attribuita la retribuzione aggiuntiva proporzionata alla quantità gli impiegati delle imprese di lavoro svolto senza maggiorazione alcuna fino al raggiungimento dell'orario normale di lavoro settimanalespedizione e del- le agenzie marittime.
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Samples: Accordo Interconfederale Sui Contratti Di Formazione E Lavoro
Trattamento economico e normativo. La retribuzione da attribuire Fermo restando il mantenimento complessivo degli attuali trattamenti retributivi, ivi inclusi eventuali assegni “ad personam” con le medesime regole stabilite al momento del loro riconoscimento, a ciascun lavoratore a lavoro ripartito viene erogata nel normale giorno decorrere dalla data di paga aziendale secondo efficacia dell’operazione societaria, nei confronti del personale interessato troverà applicazione la ripartizione definita contrattualmente, mentre in periodi successivi Contrattazione Integrativa Aziendale di paga e a fine anno viene effettuato il conguaglio in modo proporzionale al lavoro effettivamente prestatoSinergia. Ai fini dell'assicurazione generale obbligatoria IVS, dell'indennità di malattia e di ogni altra prestazione previdenziale ed assistenziale e delle relative contribuzioni il calcolo viene effettuato il mese successivo a quello della prestazione con eventuale conguaglio a fine anno, con riferimento alla durata effettiva del lavoro prestato. Vengono assegnati in modo proporzionale al lavoro svolto ogni altra attribuzione Le BCC e/o diritto contrattualmente le Società interessate dalle procedure di cessione del ramo d’azienda provvederanno, nell’ambito delle procedure ex art. 22, parte seconda, del CCNL Federcasse, ovvero delle procedure per il recepimento del presente accordo, ad un confronto in relazione ai complessivi trattamenti economici e normativi percepiti prima e dopo l’operazione di cessione dal personale in perimetro. Le Parti convengono che eventuali differenze di trattamento economico complessivamente migliorative rispetto a quanto previsto correlato direttamente dal contratto integrativo di Sinergia - derivanti dalla comparazione analitica tra gli importi riconducibili alle singole voci della contrattazione integrativa di secondo livello di provenienza e quelli derivanti dalla contrattazione integrativa di secondo livello applicata presso Sinergia - verranno mantenute al personale in perimetro sotto forma di speciale assegno ex accordo 10 dicembre 2021. L’importo di tale assegno mantiene tutte le caratteristiche, individuate dalle Parti in sede di recepimento aziendale del presente accordo, della originaria erogazione e sarà oggetto di eventuale assorbibilità solo nell’ambito del percorso negoziale di cui alla durata lettera n) delle premesse o della prestazione come contrattazione di secondo livello; in tali ambiti le ferieParti svolgeranno anche il confronto specifico sul tema dell’armonizzazione dei trattamenti normativi. Le Parti applicheranno le regole per il riconoscimento del premio di risultato rivenienti dalla contrattazione collettiva. Il Premio di risultato verrà erogato a tutto il personale interessato alla cessione dei rami d’azienda e non in servizio nel mese di erogazione presso la cedente, le mensilità aggiuntive che abbia prestato attività lavorativa nell’anno di misurazione e tutti gli altri elementi retributivi accessori. Al lavoratore assente per malattia o infortunio viene corrisposto il trattamento retributivo e previdenziale proporzionale alla misura percentuale e alla collocazione temporale dell'orario sia passato alle dipendenze di lavoro preventivamente concordata tra le parti e comunicata all'AziendaSinergia. In caso tal caso, il premio di assenza risultato verrà erogato pro quota dalla cedente, secondo la disciplina che sarà stabilita per malattia o infortunioil personale della cedente e dalla cessionaria, da parte secondo la disciplina che sarà stabilita per il personale della cessionaria, in proporzione ai mesi di uno dei dipendenti coobbligatiservizio prestati, l'orario contrattuale verrà completato dall'altro per un periodo temporale massimo pari a due settimane di calendario, compatibilmente con altri rapporti di lavoro già stipulati. Al lavoratore coobbligato, che effettua una prestazione lavorativa supplementare e/o straordinaria, perché tenuto a sostituire altro lavoratore coobbligato ma impossibilitato a causa di assenza per malattia, infortunio o altro impedimento, viene attribuita la retribuzione aggiuntiva proporzionata alla quantità di lavoro svolto senza maggiorazione alcuna fino al raggiungimento dell'orario normale di lavoro settimanaleconsiderando come mese intero l’eventuale frazione superiore ai 15 giorni.
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Samples: Verbal Agreement
Trattamento economico e normativo. La Gli elementi costitutivi della retribuzione da attribuire a ciascun lavoratore a lavoro ripartito viene erogata nel normale giorno di paga aziendale secondo la ripartizione definita contrattualmente, mentre vengono corrisposti in periodi successivi di paga e a fine anno viene effettuato il conguaglio in modo misura proporzionale al lavoro effettivamente prestato. Ai fini dell'assicurazione generale obbligatoria IVS, dell'indennità di malattia e di ogni altra prestazione previdenziale ed assistenziale e delle relative contribuzioni il calcolo viene effettuato il mese successivo a quello della prestazione con eventuale conguaglio a fine anno, con riferimento alla durata effettiva del lavoro prestatodella prestazione. Vengono assegnati in modo proporzionale al lavoro svolto ogni altra attribuzione e/o diritto contrattualmente previsto correlato direttamente Il relativo trattamento economico è commisurato alla durata della prestazione come giornaliera. Il principio della proporzionalità vale anche per le ferie annuali e per le indennità, con esclusione di quelle non rapportate alla durata della prestazione. In particolare per le ferie, le mensilità aggiuntive i lavoratori a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno; i lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni proporzionato alle giornate lavorate nell'anno. Le corresponsioni ultramensili (tredicesima e tutti quattordicesima mensilità) sono erogate pro- rata, in relazione al tempo trascorso a tempo parziale o a tempo pieno nel corso dell'anno solare di riferimento. Per gli altri elementi retributivi accessoriaumenti collegati all'anzianità di servizio il periodo trascorso a tempo parziale vale per intero ai fini della maturazione del diritto, mentre l'aumento viene attribuito in proporzione alla ridotta prestazione lavorativa. Al lavoratore assente per malattia L'aumento come sopra proporzionato resta invariato al rientro in tempo pieno. L'anzianità di servizio utile ai fini della progressione di carriera riguardante i lavoratori a tempo parziale viene riproporzionata. Per indennità sostitutiva del preavviso il calcolo è riferito alla retribuzione (intera o infortunio viene corrisposto ridotta) in atto al momento della risoluzione del rapporto di lavoro. Per gli istituti giuridico-normativi non aventi contenuto o riflesso economico vale la parità di trattamento rispetto al lavoro a tempo pieno. Per il trattamento retributivo e previdenziale proporzionale alla misura percentuale e alla collocazione temporale dell'orario di fine rapporto vale quanto previsto dalla legge 29 maggio 1982, n. 297. Per quanto non espressamente contenuto nella presente normativa si applicano in quanto compatibili le norme previste per i lavoratori a tempo pieno nonchè quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge in materia di rapporto di lavoro preventivamente concordata tra le a tempo parziale. Le parti e comunicata all'Azienda. In caso concordano di assenza per malattia o infortunio, da parte di uno dei dipendenti coobbligati, l'orario contrattuale verrà completato dall'altro per un periodo temporale massimo pari a due settimane di calendario, compatibilmente con altri rapporti di lavoro già stipulati. Al lavoratore coobbligato, che effettua una prestazione lavorativa supplementare correlare i regolamenti del presente istituto alle modifiche e/o straordinariaintegrazioni, perché tenuto a sostituire altro lavoratore coobbligato ma impossibilitato a causa di assenza per malattia, infortunio che il legislatore e/o altro impedimento, viene attribuita la retribuzione aggiuntiva proporzionata alla quantità di lavoro svolto senza maggiorazione alcuna fino al raggiungimento dell'orario normale di lavoro settimanalepubblica amministrazione (Enti previdenziali ecc.) dovessero apportare all'attuale normativa.
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Trattamento economico e normativo. Il progetto di formazione deve indicare l'iter professionale dei lavoratori interessati, l'inquadramento di ingresso e quello finale da conseguire al termine del contratto di formazione e lavoro; inoltre deve essere corredato dal modulo di cui all'allegato n.1, debitamente compilato.
3.1 Per il settore impiegatizio, l'inquadramento di ingresso sarà del 4° livello; l'inquadramento al termine del periodo di formazione e lavoro, ove si proceda a conferma del lavoratore, sarà del 3° livello.
3.2 La durata dei contratti di formazione e lavoro è di 24, 18 e 12 mesi a seconda di quanto previsto dal precedente punto 2.5.
3.3 Ai lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro e per i profili individuati negli allegati del presente accordo, verranno applicate le normative vigenti di cui al CCNL per il settore dei trasporti e delle spedizioni ad eccezione di quanto previsto nei punti seguenti. Copia del contratto di formazione e lavoro va consegnata al lavoratore interessato.
3.4 La retribuzione da attribuire per i giovani assunti con contratto di formazione e lavoro è costituita dal minimo tabellare e dalla indennità di contingenza corrispondenti al livello di inquadramento ad essi riconosciuto, nonché dalla indennità di mensa nelle località ove esiste.
3.5 Il periodo di prova è di 2 settimane di effettiva prestazione per i contratti di durata pari a ciascun lavoratore 12 mesi, di 1 mese di effettiva prestazione per i contratti di durata pari a lavoro ripartito viene erogata nel normale giorno di paga aziendale secondo la ripartizione definita contrattualmente, mentre in periodi successivi di paga e a fine anno viene effettuato il conguaglio in modo proporzionale al lavoro effettivamente prestato. Ai fini dell'assicurazione generale obbligatoria IVS, dell'indennità di malattia 18 mesi e di ogni altra 1 mese e mezzo di effettiva prestazione previdenziale ed assistenziale per i contratti di durata pari a 24 mesi.
3.6 L'insorgenza della maternità nel corso del contratto di formazione e delle relative contribuzioni lavoro comporta il calcolo viene effettuato il mese successivo a quello della prestazione con eventuale conguaglio a fine anno, con riferimento alla durata effettiva prolungamento del lavoro prestato. Vengono assegnati in modo proporzionale contratto stesso per un tempo corrispondente al lavoro svolto ogni altra attribuzione e/o diritto contrattualmente previsto correlato direttamente alla durata della prestazione come le ferie, le mensilità aggiuntive e tutti gli altri elementi retributivi accessori. Al lavoratore assente per malattia o infortunio viene corrisposto il trattamento retributivo e previdenziale proporzionale alla misura percentuale e alla collocazione temporale dell'orario periodo di lavoro preventivamente concordata tra le parti e comunicata all'Azienda. assenza legale.
3.7 In caso di assenza interruzione continuativa della prestazione, dovuta a malattia od infortunio non sul lavoro, il lavoratore non in prova avrà diritto alla conservazione del posto per 120 giorni di calendario nel caso di contratti di durata fino a 18 mesi e per 180 giorni nel caso di contratti di durata superiore. Tale periodo verrà conteggiato come massimo anche in caso di più malattie ed infortuni non sul lavoro che dovessero verificarsi durante il contratto di formazione e lavoro.
3.8 In caso di malattia o infortuniodi infortunio extraprofessionale del giovane assunto con contratto di formazione e
3.9 Le ore riservate alla formazione, da parte effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa, non potranno essere complessivamente inferiori a 150 per i contratti diretti all'acquisizione di uno dei dipendenti coobbligatiprofessionalità elevate e a 125 per i contratti diretti all'acquisizione di professionalità intermedie. Per i contratti diretti all'acquisizione di professionalità corrispondenti a quelle previste dall'art. 16, l'orario contrattuale verrà completato dall'altro per comma 2 lettera b) della legge n. 451/94 le ore di formazione non potranno essere complessivamente inferiori a 100.
3.10 Per quanto non espressamente previsto dal presente accordo si fa riferimento alla legge n. 863 del 19.12.1984 e successive modificazioni.
3.11 Le parti convengono che, in linea di principio, il contratto di formazione e lavoro stipulato ai sensi del presente accordo non è inconciliabile con un periodo temporale massimo pari a due settimane di calendario, compatibilmente con altri rapporti rapporto di lavoro già stipulatia tempo parziale. Al lavoratore coobbligatoLe parti convengono altresì che, comunque, la compatibilità tra i due istituti dovrà essere valutata caso per caso dall'Osservatorio regionale previsto dal punto 2.8), in rapporto cioè alle necessità aziendali ed alla necessità di verificare se la durata delle prestazioni lavorative sia tale da consentire il soddisfacimento dell'esigenza formativa.
3.12 Le parti concordano che effettua una prestazione lavorativa supplementare e/o straordinaria, perché tenuto a sostituire altro lavoratore coobbligato ma impossibilitato a causa il personale assunto con contratto di assenza per malattia, infortunio o altro impedimento, viene attribuita la retribuzione aggiuntiva proporzionata alla quantità di formazione e lavoro svolto senza maggiorazione alcuna fino al raggiungimento dell'orario normale di lavoro settimanale.ai sensi della legge
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Samples: Accordo Confetra/Cgil, Cisl E Uil Sui Contratti F/L