Inquadramento e trattamento retributivo. 13. Il livello di inquadramento di ingresso del lavoratore, ad eccezione dei contratti di apprendistato con qualifica finale al 2° livello, sarà inferiore di due livelli rispetto a quello di destinazione. La retribuzione sarà corrispondente a quella minima contrattuale (retribuzione base, ex indennità di contingenza ed EDR) prevista per il livello iniziale di inquadramento. Nel secondo periodo di apprendistato, l’inquadramento sarà inferiore di un livello rispetto a quello di destinazione finale e la retribuzione sarà corrispondente a quella minima contrattuale prevista per tale livello. Nel terzo ed ultimo periodo, fermo l’inquadramento ad un livello inferiore a quello di destinazione finale con retribuzione corrispondente a quella minima contrat- tuale di tale livello, al lavoratore viene riconosciuta un’indennità temporanea, utile ai fini del TFR, pari alla differenza tra retribuzione e contingenza del livello di inquadramento posseduto e quella corrispondente al livello di qualificazione finale, indennità che verrà assorbita all’atto del conseguimento del livello di de- stinazione. Nel caso di contratti di apprendistato con qualifica finale al 2° livello sono previsti due periodi, con inquadramento e trattamento retributivo determinato come segue: il livello di inquadramento di ingresso sarà inferiore di un solo livello a quello di destinazione finale con retribuzione corrispondente a quella minima contrattuale prevista per tale livello; nel secondo ed ultimo periodo al lavoratore, fermo l’inquadramento posseduto, al lavoratore viene riconosciuta un’indennità temporanea, utile ai fini del TFR, pari alla differenza tra retribuzione e contingenza del livello di inquadramento posseduto e quella corrispondente al livello di qua- lificazione finale, indennità che verrà assorbita all’atto del conseguimento del li- vello di destinazione.
Inquadramento e trattamento retributivo. 11. Il lavoratore apprendista viene inquadrato nel livello di inquadramento corrispon- dente alla qualifica/profilo professionale da conseguire; la retribuzione attribuita sarà la seguente:
Inquadramento e trattamento retributivo. 5. L’inquadramento di ingresso dell’apprendista è : • in categoria BSS per il conseguimento della qualifica in A1 • in categoria B2 per il conseguimento della qualifica in B1 • in categoria C1 per il conseguimento della qualifica in CS Durante la durata contrattuale dell’apprendistato è prevista - previa verifica dell’andamento positivo del percorso formativo e professionale - una dinamica inquadramentale/retributiva, nel corso della quale nei confronti degli apprendisti è garantito lo stesso trattamento economi- co previsto dalla contrattazione collettiva per un lavoratore di pari inquadramento, assunto a tempo indeterminato. La dinamica inquadramentale/retributiva è articolata nel seguente modo - primo periodo (23 mesi): inquadramento di ingresso - secondo periodo (dal 24° mese alla fine dell’apprendistato): fermo restando l’inqua dramento del primo periodo, corresponsione, fino al conseguimento della qualifica finale, di una indennità temporanea, utile ai fini del TFR, pari alla differenza del minimo con- trattuale integrato del livello di inquadramento posseduto (di primo periodo) e di quello corrispondente alla qualifica di destinazione. Tale indennità verrà assorbita all’atto del conseguimento della categoria di destinazione dell’apprendista; - primo periodo (12 mesi): inquadramento di ingresso - secondo periodo (dal 13° mese al 24° mese): inquadramento inferiore di un livello rispet- to livello rispetto a quello di destinazione - terzo periodo (dal 25° mese alla fine dell’apprendistato): fermo restando l’inquadramen- to del secondo periodo, corresponsione, fino al conseguimento della qualifica finale, di una indennità temporanea, utile ai fini del TFR, pari alla differenza del minimo contrat- tuale integrato del livello di inquadramento posseduto (di secondo periodo) e di quello corrispondente alla qualifica di destinazione. Tale indennità verrà assorbita all’atto del conseguimento della categoria di destinazione dell’apprendista; • per il conseguimento delle qualifiche in A1: due periodi - primo periodo (18 mesi): inquadramento di ingresso - secondo periodo (dal 19° mese alla fine dell’apprendistato): fermo restando l’inquadra- mento del primo periodo, corresponsione, fino al conseguimento della qualifica finale, di una indennità temporanea, utile ai fini del TFR, pari alla differenza del minimo con- trattuale integrato del livello di inquadramento posseduto (di primo periodo) e di quello corrispondente alla qualifica di destinazione. Tale indennit...
Inquadramento e trattamento retributivo. Ai giovani assunti con contratto di formazione e lavoro verra` riconsociuto un trattamento retributivo corrispondente ai minimi tabellari ed ai valori dell'indennita` di contingenza stabiliti dal contratto collettivo nanionale di lavoro per la categoria di inquadramento indicata nel progetto di formazione e lavoro. La categoria di inquadramento non potra` essere inferiore, per piu` di due livelli, alla categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori con contratto di lavoro subordinato che svolgano mansioni e funzioni corrispondenti a quelle assegnate, con carattere di prevalenza, al giovane assunto con contratto di formazione e lavoro. Qualora il contratto di formazione e lavoro non sia trasformato alla sua scadenza in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, allo scopo di agevolare il reperimento di nuove opportunita` di lavoro, al lavoratore xxxx` corrisposta, in aggiunta alle spettanze di legge e di contratto, la seguente somma: - dalle aziende fino a 20 dipendenti: una mensilita` retributiva composta da minimo tabellare e contingenza riferiti alla categoria di inquadramento di cui al precedente comma del presente punto 7), per contratti di durata di 24 mesi. Nel caso di contratti di durata inferiore, il suddetto ammontare e` proporzionalmente ridotto e verra` calcolato nella misura di 1/24 di mese per ogni mese di durata del contratto; - dalle aziende con oltre 20 dipendenti: due mensilita` retributive composte da minimo tabellare e contingenza riferiti alla categoria di inquadramento di cui al precedente comma del presente punto 7), per contratti di durata di 24 mesi. Nel caso di contratti di durata inferiore, il suddetto ammontare e` propornonalmente ridotto e viene calcolato nella misura di 1/12 di mese per ogni mese di durata del contratto.
Inquadramento e trattamento retributivo. 5. l’inquadramento di ingresso dell’apprendista è :
Inquadramento e trattamento retributivo. I lavoratori assunti con contratto di inserimento o reinserimento all’atto dell’assunzione sono inquadrati nella categoria relativa alla professionalità da acquisire e, limitatamente alla durata del contratto, non sarà loro corrisposta alcuna indennità di posizione organizzativa. Per i settori Lubrificanti/GPL, in considerazione del differente sistema classificatorio, i lavoratori all’atto dell’assunzione sono inquadrati in un livello inferiore rispetto a quello relativo alla professionalità da acquisire.
Inquadramento e trattamento retributivo. Ai lavoratori assunti con contratto di inserimento verrà corrisposto un trattamento retributivo corrispondente a quello previsto per il livello di inquadramento iniziale, che in ogni caso non potrà essere inferiore per più di un livello rispetto a quello finale previsto al termine del con- tratto. Le modalità di corresponsione della retribuzione sono quelle previste dal presente Xxxx. In caso di trasformazione del contratto di inserimento in rapporto a tem- po indeterminato la durata dello stesso verrà computata nell’anzianità di servizio ai fini degli istituti di legge e di contratto. Qualora il contratto di inserimento non sia trasformato alla sua scadenza in rapporto a tempo indeterminato, al lavoratore verranno corrisposte le spettanze di legge e di contratto.
Inquadramento e trattamento retributivo. Il trattamento retributivo dell'apprendista, per tutta la durata del contratto formativo di qualificazione, viene fissato nella misura del 95% del livello salariale (minimo di categoria più eventuale indennità di posizione organizzativa) in relazione al profilo professionale che l'apprendista conseguirà al termine del contratto.
Inquadramento e trattamento retributivo. La retribuzione degli apprendisti è quella prevista dal presente contratto e, dopo 12 mesi dall’instaurazione del rapporto di lavoro, dalla contrattazione aziendale con ri- ferimento al gruppo di inquadramento assegnato; nel primo periodo di apprendi- stato professionalizzante il lavoratore è inquadrato due livelli sotto quello di destinazione finale; nel secondo periodo un livello sotto quello di destinazione finale; nel terzo ed ultimo periodo al lavoratore viene riconosciuto un emolumento aggiun- tivo temporaneo utile a tutti gli effetti contrattuali pari alla differenza tra retribuzione e contingenza del livello di inquadramento di secondo periodo e quella corrispon- dente al livello di qualificazione finale, che verrà assorbito all’atto del conseguimento del livello di destinazione. In deroga a quanto indicato nel comma precedente, gli apprendisti con destinazione finale nel gruppo D1 sono inizialmente inquadrati nel gruppo D2. Al fine di consentire una iniziale fase formativa, dopo 12 mesi dall’instaurazione del rapporto di lavoro, le Parti, a livello aziendale, determinano le modalità ed i criteri di applicazione agli apprendisti del premio di risultato.
Inquadramento e trattamento retributivo. Con riferimento al trattamento economico e all’inquadramento dell’apprendista il contratto è suddiviso in due periodi di uguale durata per i quali si applicherà quanto segue: Periodo Inquadramento Retribuzione Primo periodo Una categoria inferiore Minimo contrattuale a quella di destinazione senza I.P.O. Secondo periodo Categorie di destinazione Minimo contrattuale senza I.P.O. Specificità settoriali: Lubrificanti e GPL Per i settori Lubrificanti e GPL, in considerazione del differente sistema di inquadramento: Periodo Inquadramento Retribuzione Primo periodo Due livelli inferiori Minimo contrattuale a quella di destinazione Secondo periodo Un livello inferiore Minimo contrattuale I lavoratori apprendisti destinati al livello H saranno inquadrati per il primo periodo nel livello I e per il secondo periodo nel livello H. Limitatamente al secondo periodo il trattamento economico erogato sarà il 95% del minimo contrattuale previsto per la categoria H.