Common use of Trattamento economico Clause in Contracts

Trattamento economico. Il trattamento economico del lavoratore non in prova viene stabilito come segue: Anzianità di servizio Corresponsione retribuzione dell'intera Corresponsione retribuzione di metà Fino a compiuti 5 anni per 180 giorni di calendario - Oltre i 5 anni per 180 giorni di calendario per 185 giorni di calendario Agli effetti del trattamento economico l'azienda, su documentazione redatta sui moduli dell'Istituto assicuratore, integrerà l'indennità corrisposta dallo stesso in modo da raggiungere il 100% o il 50% della retribuzione normale netta. Le indennità a carico dell'Istituto assicuratore saranno anticipate a condizione che le stesse non siano soggette a contribuzione e che sia garantito il rimborso attraverso conguaglio da parte dell'Istituto o altro sistema analogo. Il trattamento economico e normativo previsto dal presente articolo si applica, nell'ambito del periodo contrattuale di conservazione del posto, anche in caso di TBC. In tale ipotesi il trattamento ha carattere integrativo di quanto erogato dall'INPS. Per l'assistenza di malattia a favore del lavoratore o dei suoi familiari valgono le vigenti disposizioni di legge o contrattuali. In caso di riduzione o di sospensione dell'orario di lavoro con ricorso alla C.I.G., al lavoratore già, ammalato o che si ammali durante il periodo di C.I.G., appartenente ad un reparto interessato a tale riduzione o sospensione, verrà garantito un trattamento economico, ad integrazione dell'indennità di malattia a carico dell'INPS, fino a raggiungere il trattamento previsto per la C.I.G. 1a nota a verbale La conservazione del posto per i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato è limitata al periodo massimo di 4 mesi e comunque non oltre la scadenza del termine apposto al contratto medesimo. Ai lavoratori assunti con contratto a termine l'integrazione aziendale sarà effettuata per un periodo non superiore a quello per il quale è dovuta l'indennità economica di malattia da parte dell'INPS e comunque non oltre la scadenza del predetto contratto. 2ª nota a verbale Nel caso in cui l'infortunio non sul lavoro sia ascrivibile a responsabilità di terzi, l'Azienda anticiperà, a titolo di prestito non oneroso, il risarcimento per mancata retribuzione erogato dal terzo responsabile, nei limiti di quantità e durata previsti per il caso di malattia. Il lavoratore dovrà attivarsi nei confronti del terzo responsabile e/o Compagnia assicuratrice al fine di conseguire nei tempi più rapidi possibili la liquidazione di quanto dovuto. Nel caso venga accertato che non vi sia stata, in tutto o in parte, responsabilità di terzi, con conseguente annullamento o riduzione del risarcimento, quanto corrisposto dall'Azienda a titolo di prestito verrà considerato retribuzione, per la parte eccedente l'eventuale risarcimento agli effetti contributivi e fiscali. 3ª nota a verbale Quanto convenuto nel presente articolo, in merito alla conservazione del posto ed al relativo trattamento economico non si applica ai lavoratori che abbiano raggiunto l'età ed i requisiti per la pensione di vecchiaia, fatto salvo che non abbiano optato per la prosecuzione del rapporto di lavoro, di cui alle disposizioni di legge. L'azienda, compatibilmente con le esigenze di servizio, concederà permessi non retribuiti ai lavoratori che ne facciano richiesta all'infuori di uno stato morboso assistibile per documentate patologie gravi (uremia cronica, talassemia ed emopatie sistematiche, neoplasie, malattie allo stato terminale, altri stati di non autosufficienza), che richiedano terapie salvavita. In tale caso i predetti permessi non sono considerati ed inclusi né ai fini del computo dei periodi di comporto né ai fini del computo degli archi temporali, di cui al punto 1 del presente articolo. Analoghi permessi potranno essere concessi anche ai dipendenti per l'assistenza di familiari a carico affetti da malattie allo stadio terminale. 4ª nota a verbale

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Trattamento economico. Il trattamento economico del lavoratore non in prova viene stabilito come segue: Anzianità Ferme restando le norme di servizio Corresponsione retribuzione dell'intera Corresponsione retribuzione di metà Fino a compiuti 5 anni legge per 180 giorni di calendario - Oltre i 5 anni per 180 giorni di calendario per 185 giorni di calendario Agli effetti del trattamento economico l'azienda, su documentazione redatta sui moduli dell'Istituto assicuratore, integrerà l'indennità corrisposta dallo stesso in modo da raggiungere il 100% o il 50% della retribuzione normale netta. Le indennità a carico dell'Istituto assicuratore saranno anticipate a condizione che le stesse non siano soggette a contribuzione e che sia garantito il rimborso attraverso conguaglio da parte dell'Istituto o altro sistema analogo. Il trattamento economico e normativo previsto dal presente articolo si applica, nell'ambito del periodo contrattuale di conservazione del posto, anche in caso di TBC. In tale ipotesi quanto concerne il trattamento ha carattere integrativo di quanto erogato dall'INPS. Per l'assistenza di malattia a favore del lavoratore o dei suoi familiari valgono le vigenti disposizioni e di legge o contrattuali. In caso di riduzione o di sospensione dell'orario infortunio, il datore di lavoro con ricorso alla C.I.G., corrisponderà al lavoratore già, ammalato o che si ammali una integrazione tale da consentire al medesimo di percepire durante il periodo di C.I.G., appartenente ad malattia o infortunio il 100% della normale retribuzione mensile netta del mese precedente la malattia per un reparto interessato a tale riduzione o sospensione, verrà garantito un trattamento economico, ad integrazione dell'indennità di malattia a carico dell'INPS, fino a raggiungere il trattamento previsto per la C.I.G. 1a nota a verbale La conservazione del posto per i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato è limitata al periodo massimo di 4 mesi e comunque non oltre la scadenza del termine apposto al contratto medesimo. Ai lavoratori assunti con contratto a termine l'integrazione aziendale sarà effettuata per un periodo non superiore a quello per il quale è dovuta l'indennità economica di malattia da parte dell'INPS e comunque non oltre la scadenza del predetto contratto. 2ª nota a verbale Nel caso in cui l'infortunio non sul lavoro sia ascrivibile a responsabilità di terzi180 giorni nell'anno solare, l'Azienda anticiperà, a titolo di prestito non oneroso, il risarcimento per mancata retribuzione erogato dal terzo responsabile, nei limiti di quantità e durata previsti per salvo il caso di malattia. Il lavoratore dovrà attivarsi nei confronti del terzo responsabile e/o Compagnia assicuratrice al fine di conseguire nei tempi più rapidi possibili la liquidazione di quanto dovuto. Nel caso venga accertato che non vi sia stata, in tutto o in parte, responsabilità di terzi, con conseguente annullamento o riduzione del risarcimento, quanto corrisposto dall'Azienda a titolo di prestito verrà considerato retribuzione, per la parte eccedente l'eventuale risarcimento agli effetti contributivi e fiscali. 3ª nota a verbale Quanto convenuto nel presente articolo, in merito alla conservazione del posto ed al relativo trattamento economico non si applica ai lavoratori che abbiano raggiunto l'età ed i requisiti per la pensione di vecchiaia, fatto salvo che non abbiano optato per la prosecuzione del rapporto di lavoro, di cui alle disposizioni di legge. L'azienda, compatibilmente con le esigenze di servizio, concederà permessi non retribuiti ai lavoratori che ne facciano aspettativa richiesta all'infuori di uno stato morboso assistibile per documentate patologie gravi (uremia cronica, talassemia ed emopatie sistematiche, neoplasie, malattie allo stato terminale, altri stati di non autosufficienza), che richiedano terapie salvavita. In tale caso i predetti permessi non sono considerati ed inclusi né ai fini del computo dei periodi di comporto né ai fini del computo degli archi temporali, dal dipendente di cui al punto n. A) 1 del presente articolo. Analoghi permessi potranno essere concessi Agli effetti retributivi, per ogni periodo di malattia il computo si inizia dal 1° giorno di assenza. Quando si tratta di ricaduta nella stessa malattia o di malattia a cavallo di due anni solari i periodi ven-gono computati secondo le indicazioni INPS. In tutte le ipotesi di assenza dal ser-vizio per malattia è facoltà della Direzione verificare lo stato e la durata della ma-lattia. Le visite mediche di controllo sulle assenze dal servizio per malattia del per-sonale sono espletate dalle Aziende Sanitarie Locali alle quali spetta la competenza esclusiva di tale accertamento. In caso di mancato riconoscimento da parte dell'INPS del diritto dell'indennità di malattia per carente o tardiva presentazione della documentazione giustificativa da parte del lavoratore il datore di lavoro ha diritto al rimborso sia delle anticipazioni fatte per conto dell'INPS sia di quanto corrisposto a proprio carico dall'inizio della malattia. Per consentire l'effettuazione delle visite di controllo fiscali, le fasce orarie di repe-ribilità di cui al Decreto del Ministero della Sanità dell'8 gennaio 1985, pubblicato sulla G.U. del 7 febbraio1985, sono così determinate: 10.00-12.00/17.00-19.00, sabato e domenica compresi. La prescritta certificazione di malattia, obbligatoria anche ai dipendenti per l'assistenza assenze inferiori a 3 giorni, è inviata all’Istituto e all’INPS entro due giorni lavorativi dal rilascio. In caso di familiari patologie gravi che richiedano terapie salvavita e/o temporaneamente in-validanti quali, a carico affetti da malattie allo stadio terminalemero titolo esemplificativo, emodialisi o chemioterapia, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero, di trattamento in day hospital, di assenza per sottoporsi alle citate te-rapie, debitamente certificati dalla competente Azienda Sanitaria Locale o Struttura convenzionata. 4ª nota a verbaleIn tali giornate il dipendente ha diritto in ogni caso all'intera retribuzione prevista dal presente articolo. Tali giorni di assenza sono computati ad ogni effetto come servizio effettivamente prestato.

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Samples: Ipotesi Di Accordo

Trattamento economico. Il trattamento economico del lavoratore Le aziende corrisponderanno ai lavoratori non in prova viene stabilito come segueassenti per malattia od infortunio non sul lavoro il seguente trattamento economico: Anzianità - dal 1° al 3° giorno di servizio Corresponsione malattia od infortunio non sul lavoro verrà corrisposto al lavoratore operaio il 70% (80% dall’1/1/1996) della retribuzione dell'intera Corresponsione retribuzione netta di metà Fino a compiuti 5 anni fatto per 180 i giorni di calendario carenza coincidenti con quelli lavorativi secondo l'orario di lavoro dello stabilimento o reparto cui lo stesso operaio appartiene. - Oltre i 5 anni per 180 dal 4° al 180° giorno verrà corrisposta una integrazione dell'indennità di malattia riconosciuta dall'istituto assicuratore fino al 100% della retribuzione netta di fatto. Per le malattie di durata superiore a 14 giorni di calendario per 185 giorni di calendario Agli effetti del trattamento economico l'aziendaconsecutivi, su documentazione redatta sui moduli dell'Istituto assicuratore, integrerà l'indennità corrisposta dallo stesso in modo da raggiungere le aziende corrisponderanno il 100% della normale retribuzione anche per i primi tre giorni (carenza), coincidenti con quelli lavorativi secondo l'orario di lavoro dello stabilimento o reparto cui lo stesso operaio appartiene. In aggiunta a quanto sopra, all'operaio ammalato ove venisse a cessare il trattamento mutualistico erogato dall'ente assicuratore, l'azienda riconoscerà un'indennità pari al 50% della normale retribuzione normale netta. Le indennità a carico dell'Istituto assicuratore saranno anticipate a condizione che le stesse non siano soggette a contribuzione per il periodo di malattia eccedente il 180° giorno compiuto e che sia garantito il rimborso attraverso conguaglio da parte dell'Istituto o altro sistema analogo. Il trattamento economico e normativo previsto dal presente articolo si applica, nell'ambito fino al termine del periodo contrattuale di conservazione del posto, anche in caso di TBC. In tale ipotesi il trattamento ha carattere integrativo di quanto erogato dall'INPS. Per l'assistenza di malattia a favore del lavoratore o dei suoi familiari valgono le vigenti disposizioni di legge o contrattuali. In caso di riduzione modifica del trattamento erogato dall'ente assicuratore, le percentuali di cui sopra saranno conseguentemente adeguate in modo da non superare complessivamente il trattamento sopra previsto. Le eventuali integrazioni aziendali in atto sono assorbite fino a concorrenza. Tale trattamento non è cumulabile con eventuali altri analoghi trattamenti aziendali, o comunque derivanti da norme generali, in atto o future, con conseguente assorbimento fino a concorrenza. Il diritto a percepire i trattamenti previsti dal presente articolo è subordinato al riconoscimento della malattia o dell'infortunio da parte dei rispettivi istituti assicuratori, nonché alla presentazione dei seguenti documenti: - certificato medico indicante la data di sospensione inizio, di prosecuzione e di chiusura dell'incapacità al lavoro redatto sugli appositi moduli degli istituti stessi e contenente le seguenti indicazioni: 1) la data del rilascio; 2) la prognosi; 3) la specificazione dell'orario durante il quale il medico curante consente al lavoratore di lavoro uscire dalla sua abitazione. In caso di assenza per TBC si applicherà la normativa prevista dalle leggi vigenti. In caso di malattia coincidente con ricorso alla C.I.G.interventi di integrazione salariale a zero ore settimanali od a orario ridotto nonché del contratto di solidarietà, al lavoratore già, ammalato o che si ammali durante il periodo di C.I.G., appartenente ad un reparto interessato a tale riduzione o sospensione, verrà garantito spetterà un trattamento economicoeconomico complessivo netto, ad integrazione dell'indennità comprensivo di malattia quanto a carico dell'INPS, fino a raggiungere il trattamento previsto per la C.I.G. 1a nota a verbale La conservazione del posto per i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato è limitata al periodo massimo di 4 mesi e comunque non oltre la scadenza del termine apposto al contratto medesimo. Ai lavoratori assunti con contratto a termine l'integrazione aziendale sarà effettuata per un periodo non superiore pari a quello per il quale è dovuta l'indennità economica di malattia da parte dell'INPS e comunque non oltre la scadenza del predetto contratto. 2ª nota a verbale Nel caso in cui l'infortunio non sul lavoro sia ascrivibile a responsabilità di terzi, l'Azienda anticiperà, a titolo di prestito non oneroso, il risarcimento per mancata retribuzione erogato dal terzo responsabile, nei limiti di quantità e durata previsti per il caso di malattia. Il lavoratore dovrà attivarsi nei confronti del terzo responsabile e/o Compagnia assicuratrice al fine di conseguire nei tempi più rapidi possibili la liquidazione di quanto dovuto. Nel caso venga accertato che non vi sia stata, in tutto o in parte, responsabilità di terzi, con conseguente annullamento o riduzione del risarcimento, quanto corrisposto dall'Azienda a titolo di prestito verrà considerato retribuzione, per la parte eccedente l'eventuale risarcimento agli effetti contributivi e fiscali. 3ª nota a verbale Quanto convenuto nel presente articolo, in merito alla conservazione del posto ed al relativo trattamento economico avrebbe percepito se non si applica ai lavoratori che abbiano raggiunto l'età ed fosse ammalato durante i requisiti per la pensione di vecchiaia, fatto salvo che non abbiano optato per la prosecuzione del rapporto di lavoro, di cui alle disposizioni di legge. L'azienda, compatibilmente con le esigenze di servizio, concederà permessi non retribuiti ai lavoratori che ne facciano richiesta all'infuori di uno stato morboso assistibile per documentate patologie gravi (uremia cronica, talassemia ed emopatie sistematiche, neoplasie, malattie allo stato terminale, altri stati di non autosufficienza), che richiedano terapie salvavita. In tale caso i predetti permessi non sono considerati ed inclusi né ai fini del computo dei periodi di comporto né ai fini del computo degli archi temporali, di cui al punto 1 del presente articolo. Analoghi permessi potranno essere concessi anche ai dipendenti per l'assistenza di familiari a carico affetti da malattie allo stadio terminale. 4ª nota a verbalesuddetti interventi.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Trattamento economico. Il trattamento economico del lavoratore non Trasferimento Lavoro notturno Come si chiede I periodi di congedo straordinario possono essere fruiti in prova viene stabilito come segue: Anzianità di servizio Corresponsione retribuzione dell'intera Corresponsione retribuzione di metà Fino a compiuti 5 modo continuativo (2 anni per 180 giorni di calendario - Oltre i 5 anni per 180 giorni presi consecutivamente) o frazionato, a periodi distinti. Si evidenzia che nei casi in cui tra due periodi di calendario per 185 giorni di calendario Agli effetti congedo non vi sia ripresa del trattamento economico l'aziendalavoro, su documentazione redatta sui moduli dell'Istituto assicuratore, integrerà l'indennità corrisposta dallo stesso in modo da raggiungere il 100% o il 50% della retribuzione normale netta. Le indennità a carico dell'Istituto assicuratore saranno anticipate a condizione che le stesse non siano soggette a contribuzione e che sia garantito il rimborso attraverso conguaglio da parte dell'Istituto o altro sistema analogo. Il trattamento economico e normativo previsto dal presente articolo si applica, nell'ambito del periodo contrattuale di conservazione del posto, anche sabato (in caso di TBCprestazione resa su 5 giorni lavorativi) e la domenica compresi tra i due periodi fruiti devono essere conteggiati come giornate di congedo. In tale ipotesi il trattamento ha carattere integrativo Il verificarsi, durante la fruizione del congedo straordinario, di quanto erogato dall'INPS. Per l'assistenza eventi che di malattia a favore del lavoratore o dei suoi familiari valgono le vigenti disposizioni di legge o contrattualiper sé potrebbero giustificare una astensione dal lavoro, non determina l’interruzione nel congedo straordinario. In caso di riduzione malattia o di sospensione dell'orario maternità è però fatta salva una diversa esplicita volontà da parte del lavoratore o della lavoratrice volta ad interrompere la fruizione del congedo straordinario. In tal caso la possibilità di godimento, in un momento successivo, dei giorni di congedo non fruiti è subordinata alla presentazione di nuova domanda. Infine, qualora il congedo straordinario sia fruito da un lavoratore in part time verticale, si evidenzia che non devono essere inclusi nel computo i periodi nei quali non è prevista l’attività lavorativa. La compatibilità con altri permessi La fruizione del congedo straordinario è compatibile con la fruizione da parte dell’altro genitore del congedo di maternità o del congedo parentale per il medesimo figlio. Durante il congedo straordinario il lavoratore ha diritto a percepire un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione (ovvero quella relativa all’ultimo mese di lavoro con ricorso alla C.I.G., al lavoratore già, ammalato o che si ammali durante precede il periodo di C.I.G., appartenente ad un reparto interessato a tale riduzione o sospensione, verrà garantito un trattamento economico, ad integrazione dell'indennità di malattia a carico dell'INPS, fino a raggiungere il trattamento previsto per la C.I.G. 1a nota a verbale La conservazione del posto per i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato è limitata al periodo massimo di 4 mesi e comunque non oltre la scadenza del termine apposto al contratto medesimo. Ai lavoratori assunti con contratto a termine l'integrazione aziendale sarà effettuata per un periodo non superiore a quello per il quale è dovuta l'indennità economica di malattia da parte dell'INPS e comunque non oltre la scadenza del predetto contratto. 2ª nota a verbale Nel caso in cui l'infortunio non sul lavoro sia ascrivibile a responsabilità di terzi, l'Azienda anticiperà, a titolo di prestito non oneroso, il risarcimento per mancata retribuzione erogato dal terzo responsabile, nei limiti di quantità e durata previsti per il caso di malattia. Il lavoratore dovrà attivarsi nei confronti del terzo responsabile e/o Compagnia assicuratrice al fine di conseguire nei tempi più rapidi possibili la liquidazione di quanto dovuto. Nel caso venga accertato che non vi sia stata, in tutto o in parte, responsabilità di terzi, con conseguente annullamento o riduzione del risarcimento, quanto corrisposto dall'Azienda a titolo di prestito verrà considerato retribuzione, per la parte eccedente l'eventuale risarcimento agli effetti contributivi e fiscali. 3ª nota a verbale Quanto convenuto nel presente articolo, in merito alla conservazione del posto ed al relativo trattamento economico non si applica ai lavoratori che abbiano raggiunto l'età ed i requisiti per la pensione di vecchiaia, fatto salvo che non abbiano optato per la prosecuzione del rapporto di lavoro, di cui alle disposizioni di legge. L'azienda, compatibilmente con le esigenze di servizio, concederà permessi non retribuiti ai lavoratori che ne facciano richiesta all'infuori di uno stato morboso assistibile per documentate patologie gravi (uremia cronica, talassemia ed emopatie sistematiche, neoplasie, malattie allo stato terminale, altri stati di non autosufficienzacongedo), entro un limite massimo che richiedano terapie salvavitaè rivalutato annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. In tale caso i predetti permessi indennità non sono considerati ricompresi i ratei degli emolumenti relativi alla tredicesima e alla quattordicesima mensilità. Il periodo di congedo è coperto da contribuzione figurativa, computato nell’anzianità di servizio ma non determina la maturazione delle ferie. Il dipendente che assiste un familiare disabile ed inclusi né ai fini il lavoratore portatore di handicap che fruisce dei benefici per sé stesso non possono essere trasferiti senza il loro consenso ad altra sede di lavoro. Il dipendente che abbia a proprio carico un soggetto disabile a cui presti assistenza non è obbligato a prestare lavoro notturno. I lavoratori portatori di handicap, saranno esonerati dal lavoro notturno solo se il Medico Competente riterrà la situazione di handicap incompatibile col lavoro notturno. La domanda deve essere presentata all’Inps (dal 1 gennaio 2012) attraverso i canali già in precedenza indicati; l’Inps provvede ad emettere il provvedimento di accoglimento ed invia lo stesso all’azienda ed al lavoratore. La copia della domanda presentata all’Inps deve essere consegnata anche in azienda la quale rilascerà apposita ricevuta di acquisizione. Alla presentazione del computo dei periodi protocollo e conseguentemente al controllo della documentazione prodotta l’azienda potrà consentire la fruizione del beneficio nell’attesa della comunicazione ufficiale dell’Inps. Resta inteso che nel caso di comporto né ai fini del computo degli archi temporali, di cui al punto 1 del presente articolo. Analoghi permessi potranno esito negativo le assenze dovranno essere concessi anche ai dipendenti per l'assistenza di familiari a carico affetti da malattie allo stadio terminale. 4ª nota a verbalerecuperate in altro modo.

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Samples: Diritti

Trattamento economico. Il trattamento economico del lavoratore non Ai lavoratori della Parte ex Operai le imprese garantiscono, in prova viene stabilito come seguecaso di malattia, una integrazione economica all'indennità di malattia corrisposta dall'Istituto assicuratore preposto: Anzianità di servizio Corresponsione retribuzione dell'intera Corresponsione retribuzione di metà Fino a compiuti 5 anni per 180 giorni di calendario - Oltre i 5 anni per 180 giorni di calendario per 185 giorni di calendario Agli effetti del trattamento economico l'azienda, su documentazione redatta sui moduli dell'Istituto assicuratore, integrerà l'indennità corrisposta dallo stesso in modo da raggiungere il 100% o il 50della retribuzione netta per i primi 3 giorni in caso di malattia superiore a 7 giorni; - fino al 100% della retribuzione normale nettanetta per l'intero periodo dal 4° al 180° giorno; - una indennità sostitutiva del 34% della retribuzione netta di fatto nei casi di malattia superiore a 180 giorni, per un periodo massimo di 90 giorni. Le indennità a carico dell'Istituto assicuratore saranno anticipate a condizione che Ai lavoratori della Parte Ex Impiegati le stesse non siano soggette a contribuzione e che sia garantito il rimborso attraverso conguaglio da parte dell'Istituto o altro sistema analogo. Il trattamento economico e normativo previsto dal presente articolo si applicaimprese garantiranno, nell'ambito del periodo contrattuale di conservazione del posto, anche in caso di TBCmalattia, un trattamento economico pari all'intera retribuzione globale per i primi sei mesi. In tale ipotesi il trattamento ha carattere integrativo di quanto erogato dall'INPS. Per l'assistenza Nei casi di malattia superiore a favore del lavoratore o dei suoi familiari valgono 180 giorni, le vigenti disposizioni imprese corrisponderanno un trattamento economico pari al 34% della retribuzione netta di legge o contrattualifatto per un periodo massimo di 90 giorni. In caso di riduzione malattia professionale o di sospensione dell'orario infortunio, le imprese garantiranno ai lavoratori assenti una integrazione della indennità percepita dall'istituto assicuratore, fino al 100% della retribuzione netta dal 1° giorno e sino a guarigione clinica. In ogni caso restano salve le condizioni di miglior favore. Le parti si incontreranno al fine di valutare eventuali procedure ed Organismi volti ad assicurare un trattamento salariale integrativo di malattia/infortunio ai dipendenti delle imprese del settore, laddove possibile anche attraverso l'assistenza di idonee forme di copertura assicurativa, anche privata. La malattia, l'infortunio non sul lavoro, l'infortunio sul lavoro con ricorso alla C.I.G., al lavoratore già, ammalato o che si ammali e la malattia professionale intervenuti durante il periodo di C.I.G., appartenente ad prova o di preavviso sospendono la prova o il preavviso per un reparto interessato a tale riduzione periodo pari alla durata dell'evento morboso o sospensione, verrà garantito un trattamento economico, ad integrazione dell'indennità dell'infortunio nell'ambito massimo del periodo di malattia a carico dell'INPS, fino a raggiungere il trattamento previsto per la C.I.G. 1a nota a verbale La conservazione del posto di cui sopra. Al termine del periodo di astensione per i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato è limitata al gli eventi sopra indicati riprenderà la decorrenza del periodo massimo di 4 mesi e comunque non oltre la scadenza prova o del termine apposto al contratto medesimo. Ai lavoratori assunti con contratto a termine l'integrazione aziendale sarà effettuata per un periodo non superiore a quello per il quale è dovuta l'indennità economica di malattia da parte dell'INPS e comunque non oltre la scadenza del predetto contratto. 2ª nota a verbale Nel caso in cui l'infortunio non sul lavoro sia ascrivibile a responsabilità di terzi, l'Azienda anticiperà, a titolo di prestito non oneroso, il risarcimento per mancata retribuzione erogato dal terzo responsabile, nei limiti di quantità e durata previsti per il caso di malattia. Il lavoratore dovrà attivarsi nei confronti del terzo responsabile e/o Compagnia assicuratrice al fine di conseguire nei tempi più rapidi possibili la liquidazione di quanto dovuto. Nel caso venga accertato che non vi sia stata, in tutto o in parte, responsabilità di terzi, con conseguente annullamento o riduzione del risarcimento, quanto corrisposto dall'Azienda a titolo di prestito verrà considerato retribuzione, preavviso per la parte eccedente l'eventuale risarcimento agli effetti contributivi e fiscaliresidua. 3ª nota Nota 1. Fermo restando che le integrazioni a verbale Quanto convenuto nel carico del datore di lavoro di cui al presente articolo, in merito alla conservazione del posto ed al relativo trattamento economico non si applica saranno corrisposte ai lavoratori che abbiano raggiunto l'età ed i requisiti direttamente da parte dei datori di lavori, questi ultimi potranno ricorrere a norme mutualistiche o assicurative per la pensione di vecchiaia, fatto salvo che non abbiano optato per la prosecuzione del rapporto di lavoro, di cui alle disposizioni di leggele integrazioni suddette. L'azienda, compatibilmente con le esigenze di servizio, concederà permessi non retribuiti ai lavoratori che ne facciano richiesta all'infuori di uno stato morboso assistibile per documentate patologie gravi (uremia cronica, talassemia ed emopatie sistematiche, neoplasie, malattie allo stato terminale, altri stati di non autosufficienza), che richiedano terapie salvavita. In tale caso i predetti permessi non sono considerati ed inclusi né ai fini del computo dei periodi di comporto né ai fini del computo degli archi temporali, di cui al punto 1 del presente articolo. Analoghi permessi Al fine suindicato potranno essere concessi anche ai dipendenti per l'assistenza di familiari a carico affetti da malattie allo stadio terminale. 4ª nota a verbalecostituiti appositi Organismi.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Trattamento economico. Il trattamento economico Nell'ambito del lavoratore periodo complessivo di conservazione del posto di lavoro, le aziende corrisponderanno ai lavoratori non in prova viene stabilito come segueassenti per malattia od infortunio non sul lavoro il seguente trattamento economico cumulativo: Anzianità - dal 1° al 3° giorno di servizio Corresponsione malattia od infortunio non sul lavoro verrà corrisposto al lavoratore operaio l'85% della retribuzione dell'intera Corresponsione retribuzione netta di metà Fino a compiuti 5 anni fatto per 180 i giorni di calendario carenza coincidenti con quelli lavorativi secondo l'orario di lavoro dello stabilimento o reparto cui lo stesso operaio appartiene; - Oltre i 5 anni per 180 giorni dal 4° al 210° giorno di calendario per 185 giorni malattia verrà corrisposta un'integrazione dell'indennità di calendario Agli effetti del malattia riconosciuta dall'istituto assicuratore fino al 100% della retribuzione netta di fatto; - dal 211° giorno di malattia, ove venisse a cessare il trattamento economico l'azienda, su documentazione redatta sui moduli dell'Istituto mutualistico erogato dall'ente assicuratore, integrerà l'indennità corrisposta dallo stesso in modo da raggiungere il 100% o il l'azienda riconoscerà all'operaio ammalato un'indennità pari al 50% della normale retribuzione normale netta. Le indennità a carico dell'Istituto assicuratore saranno anticipate a condizione che le stesse non siano soggette a contribuzione e che sia garantito il rimborso attraverso conguaglio da parte dell'Istituto o altro sistema analogo. Il trattamento economico e normativo previsto dal presente articolo si applica, nell'ambito fino al termine del periodo contrattuale di conservazione del posto. Ove l'operaio si ammali più volte nel corso di 30 mesi consecutivi, anche in caso i trattamenti erogati nei relativi periodi di TBCassenza sono cumulati agli effetti del raggiungimento del trattamento al 100 per cento e di quello al 50 per cento. In tale ipotesi Pertanto nel suddetto periodo di 30 mesi il lavoratore potrà al massimo percepire quanto sopra indicato. Il trattamento ha carattere integrativo erogato per i primi tre giorni di quanto erogato dall'INPSmalattia si riduce al 50 per cento nei periodi retribuiti al 50 per cento. Per l'assistenza le malattie di malattia durata superiore a favore del lavoratore 12 giorni consecutivi, le aziende corrisponderanno il 100% della normale retribuzione anche per i primi tre giorni (carenza), coincidenti con quelli lavorativi secondo l'orario di lavoro dello stabilimento o dei suoi familiari valgono le vigenti disposizioni di legge o contrattualireparto cui lo stesso operaio appartiene. In caso di riduzione modifica del trattamento erogato dall'ente assicuratore, le percentuali di cui sopra saranno conseguentemente adeguate in modo da non superare complessivamente il trattamento sopra previsto. Le eventuali integrazioni aziendali in atto sono assorbite fino a concorrenza. Tale trattamento non è cumulabile con eventuali altri analoghi trattamenti aziendali, o comunque derivanti da norme generali, in atto o future, con conseguente assorbimento fino a concorrenza. Il diritto a percepire i trattamenti previsti dal presente articolo è subordinato al riconoscimento della malattia o dell'infortunio da parte dei rispettivi istituti assicuratori, nonché alla presentazione dei seguenti documenti: - certificato medico indicante la data di sospensione inizio, di prosecuzione e di chiusura dell'incapacità al lavoro redatto sugli appositi moduli degli istituti stessi e contenente le seguenti indicazioni: 1) la data del rilascio; 2) la prognosi; 3) la specificazione dell'orario durante il quale il medico curante consente al lavoratore di lavoro uscire dalla sua abitazione. In caso di assenza per Tbc si applicherà la normativa prevista dalle leggi vigenti. In caso di malattia coincidente con ricorso alla C.I.G.interventi di integrazione salariale a zero ore settimanali od a orario ridotto nonché del contratto di solidarietà, al lavoratore già, ammalato o che si ammali durante il periodo di C.I.G., appartenente ad un reparto interessato a tale riduzione o sospensione, verrà garantito spetterà un trattamento economicoeconomico complessivo netto, ad integrazione dell'indennità comprensivo di malattia quanto a carico dell'INPS, fino a raggiungere il trattamento previsto per la C.I.G. 1a nota a verbale La conservazione del posto per i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato è limitata al periodo massimo di 4 mesi e comunque non oltre la scadenza del termine apposto al contratto medesimo. Ai lavoratori assunti con contratto a termine l'integrazione aziendale sarà effettuata per un periodo non superiore pari a quello per il quale è dovuta l'indennità economica di malattia da parte dell'INPS e comunque non oltre la scadenza del predetto contratto. 2ª nota a verbale Nel caso in cui l'infortunio non sul lavoro sia ascrivibile a responsabilità di terzi, l'Azienda anticiperà, a titolo di prestito non oneroso, il risarcimento per mancata retribuzione erogato dal terzo responsabile, nei limiti di quantità e durata previsti per il caso di malattia. Il lavoratore dovrà attivarsi nei confronti del terzo responsabile e/o Compagnia assicuratrice al fine di conseguire nei tempi più rapidi possibili la liquidazione di quanto dovuto. Nel caso venga accertato che non vi sia stata, in tutto o in parte, responsabilità di terzi, con conseguente annullamento o riduzione del risarcimento, quanto corrisposto dall'Azienda a titolo di prestito verrà considerato retribuzione, per la parte eccedente l'eventuale risarcimento agli effetti contributivi e fiscali. 3ª nota a verbale Quanto convenuto nel presente articolo, in merito alla conservazione del posto ed al relativo trattamento economico avrebbe percepito se non si applica ai lavoratori che abbiano raggiunto l'età ed fosse ammalato durante i requisiti per la pensione di vecchiaia, fatto salvo che non abbiano optato per la prosecuzione del rapporto di lavoro, di cui alle disposizioni di legge. L'azienda, compatibilmente con le esigenze di servizio, concederà permessi non retribuiti ai lavoratori che ne facciano richiesta all'infuori di uno stato morboso assistibile per documentate patologie gravi (uremia cronica, talassemia ed emopatie sistematiche, neoplasie, malattie allo stato terminale, altri stati di non autosufficienza), che richiedano terapie salvavita. In tale caso i predetti permessi non sono considerati ed inclusi né ai fini del computo dei periodi di comporto né ai fini del computo degli archi temporali, di cui al punto 1 del presente articolo. Analoghi permessi potranno essere concessi anche ai dipendenti per l'assistenza di familiari a carico affetti da malattie allo stadio terminale. 4ª nota a verbalesuddetti interventi.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Trattamento economico. Il Le imprese artigiane garantiranno, in caso di malattia, agli impiegati un trattamento economico del lavoratore non in prova viene stabilito come segue: Anzianità pari all'intera retribuzione globale per i primi sei mesi. Nei casi di servizio Corresponsione retribuzione dell'intera Corresponsione retribuzione di metà Fino malattia superiore a compiuti 5 anni per 180 giorni di calendario - Oltre i 5 anni per 180 giorni di calendario per 185 giorni di calendario Agli effetti del giorni, le imprese corrisponderanno un trattamento economico l'azienda, su documentazione redatta sui moduli dell'Istituto assicuratore, integrerà l'indennità corrisposta dallo stesso in modo da raggiungere il 100% o il 50pari al 34% della retribuzione normale netta. Le indennità a carico dell'Istituto assicuratore saranno anticipate a condizione che le stesse non siano soggette a contribuzione e che sia garantito il rimborso attraverso conguaglio da parte dell'Istituto o altro sistema analogo. Il trattamento economico e normativo previsto dal presente articolo si applica, nell'ambito del netta di fatto per un periodo contrattuale massimo di conservazione del posto, anche in caso di TBC. In tale ipotesi il trattamento ha carattere integrativo di quanto erogato dall'INPS. Per l'assistenza di malattia a favore del lavoratore o dei suoi familiari valgono le vigenti disposizioni di legge o contrattuali90 giorni. In caso di riduzione infortunio o di sospensione dell'orario malattia professionale le imprese garantiranno ai lavoratori as- senti una integrazione della indennità percepita dall'Istituto assicuratore, fino al 100% della retribuzione netta dal primo giorno e sino a guarigione clinica. Le parti si incontreranno al fine di valutare eventuali procedure ed Organismi volti ad assicurare un trattamento salariale integrativo di malattia/infortunio ai dipendenti delle imprese del settore, laddove possibile anche attraverso l'assistenza di idonee forme di copertura assicurativa, anche privata. C) La malattia, l'infortunio non sul lavoro, l'infor- tunio sul lavoro con ricorso alla C.I.G., al lavoratore già, ammalato o che si ammali e la malattia professionale intervenuti durante il periodo di C.I.G., appartenente ad prova o di preavviso sospendono la prova o il preavviso per un reparto interessato a tale riduzione periodo pari alla durata dell'evento morboso o sospensione, verrà garantito un trattamento economico, ad integrazione dell'indennità dell'infortunio nell'ambito massimo del periodo di malattia a carico dell'INPS, fino a raggiungere il trattamento previsto per la C.I.G. 1a nota a verbale La conservazione del posto di cui sopra. Al termine del periodo di astensione per gli eventi sopra indicati ripren- derà la decorrenza del periodo di prova o del preavviso per la parte residua. Fermo restando che i trattamenti economici a carico del datore di lavoro di cui al pre- sente articolo saranno corrisposti ai lavoratori direttamente da parte dei datori di la- voro, questi ultimi potranno ricorrere a forme mutualistiche o assicurative per i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato è limitata al periodo massimo di 4 mesi e comunque non oltre la scadenza del termine apposto al contratto medesimotrattamenti suddetti. Ai lavoratori assunti con contratto a termine l'integrazione aziendale sarà effettuata per un periodo non superiore a quello per il quale è dovuta l'indennità economica di malattia da parte dell'INPS e comunque non oltre la scadenza del predetto contrattoAl fine suindicato potranno essere costituiti appositi organismi. 2ª nota a verbale Nel caso in cui l'infortunio la malattia è causata da infortunio non sul lavoro sia ascrivibile a responsabilità re- sponsabilità di terzi, l'Azienda anticiperà, a titolo resta salva la facoltà dell'azienda di prestito non oneroso, il risarcimento per mancata retribuzione erogato recuperare dal terzo responsabilere- sponsabile le somme da essa corrisposte per il trattamento come sopra regolato, restando ad esso ceduta, su delega del lavoratore, la corrispondente azione nei limiti di quantità e durata previsti per il caso di malattia. Il lavoratore dovrà attivarsi nei confronti del terzo responsabile e/o Compagnia assicuratrice al fine di conseguire nei tempi più rapidi possibili la liquidazione di quanto dovuto. Nel caso venga accertato che non vi sia stata, in tutto o in parte, responsabilità di terzi, con conseguente annullamento o riduzione del risarcimento, quanto corrisposto dall'Azienda a titolo di prestito verrà considerato retribuzione, per la parte eccedente l'eventuale risarcimento agli effetti contributivi e fiscali. 3ª nota a verbale Quanto convenuto nel presente articolo, in merito alla conservazione del posto ed al relativo trattamento economico non si applica ai lavoratori che abbiano raggiunto l'età ed i requisiti per la pensione di vecchiaia, fatto salvo che non abbiano optato per la prosecuzione del rapporto di lavoro, di cui alle disposizioni di legge. L'azienda, compatibilmente con le esigenze di servizio, concederà permessi non retribuiti ai lavoratori che ne facciano richiesta all'infuori di uno stato morboso assistibile per documentate patologie gravi (uremia cronica, talassemia ed emopatie sistematiche, neoplasie, malattie allo stato terminale, altri stati di non autosufficienza), che richiedano terapie salvavita. In tale caso i predetti permessi non sono considerati ed inclusi né ai fini del computo dei periodi di comporto né ai fini del computo degli archi temporali, di cui al punto 1 del presente articolo. Analoghi permessi potranno essere concessi anche ai dipendenti per l'assistenza di familiari a carico affetti da malattie allo stadio terminale. 4ª nota a verbaledetto importo.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Trattamento economico. Il trattamento economico del lavoratore non in prova viene stabilito come segue: Anzianità di servizio Corresponsione retribuzione dell'intera Corresponsione retribuzione di metà Fino a compiuti 5 anni per 180 giorni di calendario - Oltre i 5 anni per 180 giorni di calendario per 185 giorni di calendario Agli effetti del trattamento economico l'aziendaDurante il congedo parentale, su documentazione redatta sui moduli dell'Istituto assicuratore, integrerà l'indennità corrisposta dallo stesso in modo da raggiungere il 100% la lavoratrice madre o il 50lavoratore padre hanno diritto a percepire, a carico dell’Istituto previdenziale, un’in- dennità pari al 30% della retribuzione normale nettamedia globale giornaliera senza alcun limite di reddito fino ai tre anni del bambino e per un periodo di astensione complessivo tra i genitori non superiore a 6 mesi. Le indennità Nel caso di adozione o affidamento il predetto limite è elevato a sei anni. L’indennità di cui sopra si prolunga fino agli otto anni di vita del bambino se il reddito del singolo genitore non supera il limite di 2,5 volte il trattamento minimo di pensione a carico dell'Istituto assicuratore saranno anticipate dell’assicurazione generale obbligatoria. I periodi di congedo parentale sono computati nell’anzianità di servizio con esclusio- ne degli effetti sulle ferie, tredicesima e quattordicesima mensilità. La lavoratrice madre o il lavoratore padre di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi di legge 104/92, hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del congedo parentale a condizione che le stesse il minore non siano soggette sia ricoverato a contribuzione tempo pieno presso istituti specializzati. In alternativa al prolungamento del congedo parentale, la lavoratrice madre o il lavoratore padre potranno chiedere all’Ente datore di lavoro di usufruire dei per- messi giornalieri retribuiti di due ore fino al compimento del terzo anno di vita del bambino. Dopo il terzo anno di età, i genitori, in alternativa, hanno diritto di usufruire di due ore giornaliere di permesso retribuito, o in alternativa 3 giorni di permesso mensile retribuito anche se il figlio non è convivente. La lavoratrice madre o il lavoratore padre di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi di legge 104/92, hanno diritto ad un congedo retribuito fino a due anni nell’arco della vita lavorativa (anche frazionato). La retribuzione viene erogata direttamente dall’Ente datore di Lavoro e che sia garantito il rimborso attraverso conguaglio da parte dell'Istituto o altro sistema analogocorrisponde all’ultima retri- buzione. Il trattamento economico congedo viene concesso entro 60 giorni dalla richiesta. Restano fermi i diritti di questi genitori ai congedi parentali e normativo previsto dal presente articolo si applicaper malattia del figlio che possono essere cumulati. Il genitore di minore con handicap ha diritto a non essere trasferito ad altra sede lavorativa, nell'ambito del periodo contrattuale di conservazione del postosenza consenso, anche in caso di TBC. In tale ipotesi il trattamento ha carattere integrativo di quanto erogato dall'INPS. Per l'assistenza di malattia ed a favore del lavoratore o dei suoi familiari valgono le vigenti disposizioni di legge o contrattuali. In caso di riduzione o di sospensione dell'orario scegliere la sede di lavoro con ricorso alla C.I.G., più vicina al lavoratore già, ammalato o che si ammali durante il periodo luogo di C.I.G., appartenente ad un reparto interessato a tale riduzione o sospensione, verrà garantito un trattamento economico, ad integrazione dell'indennità di malattia a carico dell'INPS, fino a raggiungere il trattamento previsto per la C.I.G. 1a nota a verbale La conservazione del posto per i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato è limitata al periodo massimo di 4 mesi e comunque non oltre la scadenza del termine apposto al contratto medesimo. Ai lavoratori assunti con contratto a termine l'integrazione aziendale sarà effettuata per un periodo non superiore a quello per il quale è dovuta l'indennità economica di malattia da parte dell'INPS e comunque non oltre la scadenza del predetto contratto. 2ª nota a verbale Nel caso in cui l'infortunio non sul lavoro sia ascrivibile a responsabilità di terzi, l'Azienda anticiperà, a titolo di prestito non oneroso, il risarcimento per mancata retribuzione erogato dal terzo responsabile, nei limiti di quantità e durata previsti per il caso di malattia. Il lavoratore dovrà attivarsi nei confronti del terzo responsabile e/o Compagnia assicuratrice al fine di conseguire nei tempi più rapidi possibili la liquidazione di quanto dovuto. Nel caso venga accertato che non vi sia stata, in tutto o in parte, responsabilità di terzi, con conseguente annullamento o riduzione del risarcimento, quanto corrisposto dall'Azienda a titolo di prestito verrà considerato retribuzione, per la parte eccedente l'eventuale risarcimento agli effetti contributivi e fiscali. 3ª nota a verbale Quanto convenuto nel presente articolo, in merito alla conservazione del posto ed al relativo trattamento economico non si applica ai lavoratori che abbiano raggiunto l'età ed i requisiti per la pensione di vecchiaia, fatto salvo che non abbiano optato per la prosecuzione del rapporto di lavoro, di cui alle disposizioni di legge. L'azienda, compatibilmente con le esigenze di servizio, concederà permessi non retribuiti ai lavoratori che ne facciano richiesta all'infuori di uno stato morboso assistibile per documentate patologie gravi (uremia cronica, talassemia ed emopatie sistematiche, neoplasie, malattie allo stato terminale, altri stati di non autosufficienza), che richiedano terapie salvavita. In tale caso i predetti permessi non sono considerati ed inclusi né ai fini del computo dei periodi di comporto né ai fini del computo degli archi temporali, di cui al punto 1 del presente articolo. Analoghi permessi potranno essere concessi anche ai dipendenti per l'assistenza di familiari a carico affetti da malattie allo stadio terminale. 4ª nota a verbaleresidenza.

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Samples: Contratto Uneba

Trattamento economico. Il trattamento economico Per il personale in aspettativa sindacale potranno essere riconosciuti i trattamenti retributivi già nel patrimonio del lavoratore non in prova viene stabilito come segue: Anzianità di servizio Corresponsione retribuzione dell'intera Corresponsione retribuzione di metà Fino a compiuti 5 anni per 180 giorni di calendario - Oltre i 5 anni per 180 giorni di calendario per 185 giorni di calendario Agli effetti del trattamento economico l'azienda, su documentazione redatta sui moduli dell'Istituto assicuratore, integrerà l'indennità corrisposta dallo stesso in modo da raggiungere il 100% o il 50% della retribuzione normale netta. Le indennità a carico dell'Istituto assicuratore saranno anticipate a condizione che le stesse non siano soggette a contribuzione alla data dell’inizio dell’aspettativa sindacale ricavabili dai prospetti paga presentati dai lavoratori e che sia garantito il rimborso attraverso conguaglio da parte dell'Istituto o altro sistema analogo. Il trattamento economico e normativo previsto riferibili agli elementi retributivi previsti dal presente articolo si applica, nell'ambito del periodo contrattuale di conservazione del posto, anche in caso di TBC. In tale ipotesi il trattamento ha carattere integrativo di quanto erogato dall'INPS. Per l'assistenza di malattia a favore del lavoratore o dei suoi familiari valgono le vigenti disposizioni di legge o contrattuali. In caso di riduzione o di sospensione dell'orario CCNL applicato al rapporto di lavoro con ricorso alla C.I.G., al lavoratore già, ammalato o che si ammali durante il periodo di C.I.G., appartenente ad un reparto interessato a tale riduzione o sospensione, verrà garantito un trattamento economico, ad integrazione dell'indennità di malattia a carico dell'INPS, fino a raggiungere il trattamento previsto per la C.I.G. 1a nota a verbale La conservazione del posto in essere. I compensi mensili per i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato è limitata al periodo massimo di 4 mesi e comunque non oltre la scadenza del termine apposto al contratto medesimo. Ai lavoratori assunti con contratto a termine l'integrazione aziendale sarà effettuata per un periodo non superiore a quello per il quale è dovuta l'indennità economica di malattia da parte dell'INPS e comunque non oltre la scadenza del predetto contratto. 2ª nota a verbale Nel caso in cui l'infortunio non sul lavoro sia ascrivibile a responsabilità di terzi, l'Azienda anticiperàdipendenti, a titolo regime, previsti per ciascun livello, sono quelli indicati nelle tabelle allegate e hanno valore fino al 31 dicembre 2023. Gli adeguamenti periodici economici sono deliberati dal Consiglio Nazionale. Gli stessi vengono corrisposti per 14 mensilità. La 13^ viene corrisposta a metà dicembre di prestito non onerosoogni anno e, ai fini dell'attribuzione dei dodicesimi, fa fede il periodo: 1° gennaio - 31 dicembre. La 14° viene corrisposta a metà giugno di ogni anno e, ai fini dell’attribuzione dei dodicesimi, fa fede il periodo: 1 luglio – 30 giugno. Il personale in aspettativa retribuita, distacco retribuito o in posizione di comando ha l’obbligo di presentare, annualmente, il risarcimento per mancata retribuzione erogato dal terzo responsabile, nei limiti modello CU e di quantità e durata previsti per il caso di malattia. Il lavoratore dovrà attivarsi nei confronti del terzo responsabile e/o Compagnia assicuratrice al fine di conseguire nei tempi più rapidi possibili la liquidazione di quanto dovuto. Nel caso venga accertato che non vi sia stata, in tutto o in parte, responsabilità di terzifornire, con conseguente annullamento o riduzione le cadenze indicate, all’ufficio che provvede a liquidare le retribuzioni copia del risarcimentocedolino paga del luogo di lavoro di provenienza per procedere agli eventuali adeguamenti. Al personale che svolge mansioni discontinue con orari non predeterminabili, quanto corrisposto dall'Azienda come il personale con mansioni di autista, le indennità di straordinario forfettario riconosciute non sono utili alla determinazione delle mensilità aggiuntive né al calcolo del trattamento di fine rapporto a titolo di prestito verrà considerato retribuzione, per la parte eccedente l'eventuale risarcimento agli effetti contributivi e fiscalinorma dell’art. 3ª nota a verbale Quanto convenuto nel presente articolo, in merito alla conservazione del posto ed al relativo trattamento economico non si applica ai lavoratori che abbiano raggiunto l'età 2120 c.c. Le retribuzioni ed i requisiti compensi corrisposti dall’ANIEF sono cumulabili con ogni emolumento percepito per la pensione incarichi o funzioni di vecchiaia, fatto salvo che non abbiano optato per la prosecuzione del rapporto di lavoro, di cui alle disposizioni di legge. L'azienda, compatibilmente con le esigenze di servizio, concederà permessi non retribuiti ai lavoratori che ne facciano richiesta all'infuori di uno stato morboso assistibile per documentate patologie gravi (uremia cronica, talassemia ed emopatie sistematiche, neoplasie, malattie allo stato terminale, altri stati di non autosufficienza), che richiedano terapie salvavita. In tale caso i predetti permessi non sono considerati ed inclusi né ai fini del computo dei periodi di comporto né ai fini del computo degli archi temporali, di cui al punto 1 del presente articolo. Analoghi permessi potranno essere concessi anche ai dipendenti per l'assistenza di familiari a carico affetti da malattie allo stadio terminale. 4ª nota a verbalerappresentanza svolti all’esterno in favore dell’associazione.

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Samples: Regolamento

Trattamento economico. Il trattamento economico teleradiogiornalista, oltre al minimo tabellare (con meno di 24 mesi di anzianità professionale; per il radiogiornalista con più di 24 mesi e per il telegiornalista con più di 24 mesi) ha diritto ad una indennità redazionale (art.18) che percepisce con la retribuzione del lavoratore non in prova viene stabilito come segue: Anzianità mese di servizio Corresponsione retribuzione dell'intera Corresponsione giugno e ad una tredicesima mensilità pari ai 30/26esimi della retribuzione di metà Fino dicembre. Il teleradiogiornalista ha diritto ad aumenti periodici di anzianità pari al 3% del minimo contrattuale per ogni biennio di anzianità aziendale. Per la maturazione del primo scatto, il biennio inizia a compiuti decorrere dal momento in cui il teleradiogiornalista ha superato i 24 mesi di attività lavorativa nel settore giornalistico e maturato il diritto al relativo trattamento economico. L’orario di lavoro è fissato in 36 ore a settimana suddiviso su 5 anni o 6 giorni in base all’organizzazione del lavoro definita all’interno della singola testata. La maggiorazione per 180 giorni il lavoro straordinario è calcolata sulla paga base oraria maggiorata del 20%, ma il diritto a tale maggiorazione matura soltanto dopo la 40esima ora settimanale. Le eventuali ore di calendario - Oltre i 5 anni lavoro aggiuntivo, tra la 36esima e la 40esima, vengono compensate con la paga base oraria. Il diverso trattamento economico, frutto di una mediazione contrattuale, non significa, però, considerare l’orario di lavoro settimanale del settore di 40 ore. L’orario ordinario di lavoro settimanale è, pur sempre, di 36 ore. Il superamento di questo limite determina una prestazione lavorativa in straordinario, che, conseguentemente, non può che essere occasionale e non può essere obbligatorio. Le maggiorazioni per 180 giorni prestazioni particolari sono specificate nell’art.12 che prevede per il lavoro ordinario notturno (quello prestato tra le ore 23.00 e le ore 6.00) una maggiorazione oraria del 18%, mentre il lavoro straordinario notturno è compensato con una maggiorazione oraria del 30%; per il lavoro festivo infrasettimanale una maggiorazione oraria del 30% e in presenza di calendario lavoro festivo notturno del 35%; per 185 giorni di calendario Agli effetti il lavoro domenicale con riposo compensativo una maggiorazione oraria del trattamento economico l'azienda, su documentazione redatta sui moduli dell'Istituto assicuratore, integrerà l'indennità corrisposta dallo stesso 10%; per il lavoro domenicale notturno una maggiorazione oraria del 30%. La maggiorazione per il lavoro straordinario fornito in modo da raggiungere il 100giornata festiva passa dal 20 al 40% o il e sale al 50% della retribuzione normale netta. Le indennità a carico dell'Istituto assicuratore saranno anticipate a condizione che le stesse non siano soggette a contribuzione e che quando il lavoro straordinario festivo sia garantito il rimborso attraverso conguaglio da parte dell'Istituto o altro sistema analogoreso in orario notturno. Il trattamento economico teleradiogiornalista ha diritto ad un periodo di ferie di 26 giorni lavorativi ogni anno e normativo previsto dal presente articolo si applica, nell'ambito del periodo contrattuale di conservazione del posto, anche in caso di TBC. In tale ipotesi il trattamento ha carattere integrativo di quanto erogato dall'INPS. Per l'assistenza di malattia a favore risoluzione del lavoratore o dei suoi familiari valgono le vigenti disposizioni di legge o contrattuali. In caso di riduzione o di sospensione dell'orario di lavoro con ricorso alla C.I.G.rapporto, oltre al lavoratore già, ammalato o che si ammali durante il periodo di C.I.G., appartenente ad un reparto interessato a tale riduzione o sospensione, verrà garantito un trattamento economicoTFR, ad integrazione dell'indennità una indennità sostitutiva del preavviso che è pari ad una mensilità per il teleradiogiornalista con meno di malattia a carico dell'INPS, fino a raggiungere il trattamento previsto per la C.I.G. 1a nota a verbale La conservazione del posto per i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato è limitata al periodo massimo di 4 24 mesi e comunque non oltre la scadenza del termine apposto al contratto medesimo. Ai lavoratori assunti con contratto a termine l'integrazione aziendale sarà effettuata per un periodo non superiore a quello due mensilità per il quale è dovuta l'indennità economica teleradiogiornalista con oltre 24 mesi. E’ prevista anche la “cessione servizi”, ovvero il diritto ad una maggiorazione mensile retributiva del 10% in presenza di malattia da parte dell'INPS e comunque non oltre la scadenza del predetto contratto. 2ª nota cessione sistematica di servizi giornalistici a verbale Nel caso in cui l'infortunio non sul lavoro sia ascrivibile a responsabilità di terzi, l'Azienda anticiperà, a titolo di prestito non oneroso, il risarcimento per mancata retribuzione erogato dal terzo responsabile, nei limiti di quantità e durata previsti per il caso di malattia. Il lavoratore dovrà attivarsi nei confronti del terzo responsabile e/o Compagnia assicuratrice al fine di conseguire nei tempi più rapidi possibili la liquidazione di quanto dovuto. Nel caso venga accertato testate radiotelevisive appartenenti ad altri editori che non vi sia statasiano comunque collegati o controllati, in tutto o in partecosì come prescrive il C.C., responsabilità di terzi, con conseguente annullamento o riduzione del risarcimento, quanto corrisposto dall'Azienda a titolo di prestito verrà considerato retribuzione, per la parte eccedente l'eventuale risarcimento agli effetti contributivi e fiscali. 3ª nota a verbale Quanto convenuto nel presente articolo, in merito alla conservazione del posto ed al relativo trattamento economico non si applica ai lavoratori che abbiano raggiunto l'età ed i requisiti per la pensione di vecchiaia, fatto salvo che non abbiano optato per la prosecuzione del rapporto di lavoro, di dall’editore da cui alle disposizioni di legge. L'azienda, compatibilmente con le esigenze di servizio, concederà permessi non retribuiti ai lavoratori che ne facciano richiesta all'infuori di uno stato morboso assistibile per documentate patologie gravi (uremia cronica, talassemia ed emopatie sistematiche, neoplasie, malattie allo stato terminale, altri stati di non autosufficienza), che richiedano terapie salvavita. In tale caso i predetti permessi non sono considerati ed inclusi né ai fini del computo dei periodi di comporto né ai fini del computo degli archi temporali, di cui al punto 1 del presente articolo. Analoghi permessi potranno essere concessi anche ai dipendenti per l'assistenza di familiari a carico affetti da malattie allo stadio terminale. 4ª nota a verbaledipende il teleradiogiornalista.

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Samples: Collective Labor Agreements

Trattamento economico. Il trattamento economico del lavoratore non in prova viene stabilito come segue: Anzianità di servizio Corresponsione dell'intera retribuzione dell'intera Corresponsione della mezza retribuzione di metà Fino a compiuti 5 anni per 180 giorni di calendario - compiuti Per 6 mesi Oltre i 5 anni per 180 giorni di calendario per 185 giorni di calendario Per 6 mesi Per 6 mesi Agli effetti del trattamento economico l'azienda, l'Azienda su documentazione redatta sui moduli dell'Istituto assicuratore, assicuratore integrerà l'indennità corrisposta dallo stesso in modo da raggiungere il 100% 100 o il 50% 50 per cento della retribuzione normale netta, operando i relativi conguagli al termine del periodo contrattuale di conservazione del posto. Le indennità a carico dell'Istituto assicuratore saranno anticipate a condizione che le stesse non siano soggette a contribuzione e che sia garantito il rimborso attraverso conguaglio da parte dell'Istituto o altro sistema analogo. Il trattamento economico e normativo previsto dal presente articolo si applica, nell'ambito del periodo contrattuale di conservazione del posto, anche in caso di TBCTbc. In tale ipotesi il trattamento ha carattere integrativo di quanto erogato dall'INPSdall'Inps. Per l'assistenza di malattia a favore del lavoratore o dei suoi familiari valgono le vigenti disposizioni di legge o contrattuali. In caso Per i lavoratori a tempo determinato (stagionali), dipendenti da aziende cooperative che trasformino prodotti dei settori: conserve vegetali, vitivinicolo, distillerie, ittico, risicolo, molitorio e pastaio, le aziende cooperative integreranno le indennità corrisposte dagli istituti previdenziali in modo da raggiungere il 100% della retribuzione normale netta dedotti 3 (tre) giorni di riduzione o franchigia per ogni singola malattia di sospensione dell'orario di lavoro con ricorso alla C.I.G., al lavoratore già, ammalato o che si ammali durante il periodo di C.I.G., appartenente ad un reparto interessato a tale riduzione o sospensione, verrà garantito un trattamento economico, ad integrazione dell'indennità di malattia a carico dell'INPS, durata fino a raggiungere il trattamento previsto 14 giorni, mentre nessuna franchigia opererà per la C.I.G. 1a nota a verbale malattia di durata superiore. La conservazione del posto per i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato è limitata al periodo massimo di 4 mesi e comunque non oltre la scadenza del termine apposto al contratto medesimo. Nel rapporto di lavoro part-time orizzontale i periodi di conservazione del posto in caso di più assenze, riferiti ad un arco temporale di 24 mesi, saranno quantificati facendo riferimento alla prestazione dovuta nei periodi stessi e con criteri di proporzionalità. Nel rapporto di lavoro part-time verticale il periodo di conservazione del posto, fermo restando il riferimento ad un arco temporale di 24 mesi nel caso di più assenze, verrà riproporzionato a livello aziendale in relazione alla durata della prestazione concordata. Detto periodo non potrà comunque superare l’80% della prestazione annua concordata. Ai lavoratori assunti con contratto a termine l'integrazione aziendale salariale sarà effettuata per un periodo non superiore a quello per il quale è dovuta l'indennità economica di malattia da parte dell'INPS dell'Inps e comunque non oltre la scadenza del predetto contratto. 2ª nota a verbale Nel caso in cui l'infortunio non sul lavoro sia ascrivibile a responsabilità di terzi, l'Azienda anticiperà, a titolo di prestito non oneroso, il risarcimento per mancata retribuzione erogato dal terzo responsabile, nei limiti di quantità e durata previsti per il caso di malattia. Il lavoratore dovrà attivarsi nei confronti del terzo responsabile e/o Compagnia assicuratrice al fine di conseguire nei tempi più rapidi possibili la liquidazione di quanto dovuto. Nel caso venga accertato che non vi sia stata, in tutto o in parte, responsabilità di terzi, con conseguente annullamento o riduzione del risarcimento, quanto corrisposto dall'Azienda a titolo di prestito verrà considerato retribuzione, per la parte eccedente l'eventuale risarcimento agli effetti contributivi e fiscali. 3ª nota a verbale Quanto convenuto nel presente articolo, in merito alla conservazione del posto ed al relativo trattamento economico non si applica ai lavoratori che abbiano raggiunto l'età ed i requisiti per la pensione di vecchiaia, fatto salvo che non abbiano optato per la prosecuzione del rapporto di lavoro, di cui alle disposizioni di legge. L'azienda, compatibilmente con le esigenze di servizio, concederà permessi non retribuiti ai lavoratori che ne facciano richiesta all'infuori di uno stato morboso assistibile per documentate patologie gravi (uremia cronica, talassemia ed emopatie sistematiche, neoplasie, malattie allo stato terminale, altri stati di non autosufficienza), che richiedano terapie salvavita. In tale caso i predetti permessi non sono considerati ed inclusi né ai fini del computo dei periodi di comporto né ai fini del computo degli archi temporali, di cui al punto 1 del presente articolo. Analoghi permessi potranno essere concessi anche ai dipendenti per l'assistenza di familiari a carico affetti da malattie allo stadio terminale. 4ª nota a verbale.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Trattamento economico. Il trattamento economico del lavoratore non in prova viene stabilito come segue: Anzianità Ferme restando le norme di servizio Corresponsione retribuzione dell'intera Corresponsione retribuzione di metà Fino a compiuti 5 anni legge per 180 giorni di calendario - Oltre i 5 anni per 180 giorni di calendario per 185 giorni di calendario Agli effetti del trattamento economico l'azienda, su documentazione redatta sui moduli dell'Istituto assicuratore, integrerà l'indennità corrisposta dallo stesso in modo da raggiungere il 100% o il 50% della retribuzione normale netta. Le indennità a carico dell'Istituto assicuratore saranno anticipate a condizione che le stesse non siano soggette a contribuzione e che sia garantito il rimborso attraverso conguaglio da parte dell'Istituto o altro sistema analogo. Il trattamento economico e normativo previsto dal presente articolo si applica, nell'ambito del periodo contrattuale di conservazione del posto, anche in caso di TBC. In tale ipotesi quanto concerne il trattamento ha carattere integrativo di quanto erogato dall'INPS. Per l'assistenza di malattia a favore del lavoratore o dei suoi familiari valgono le vigenti disposizioni e di legge o contrattuali. In caso di riduzione o di sospensione dell'orario infortunio, il datore di lavoro con ricorso alla C.I.G., corrisponderà al lavoratore già, ammalato o che si ammali una integrazione tale da consentire al medesimo di percepire durante il periodo di C.I.G., appartenente ad malattia o infortunio il 100% della normale retribuzione mensile netta del mese precedente la malattia per un reparto interessato a tale riduzione o sospensione, verrà garantito un trattamento economico, ad integrazione dell'indennità di malattia a carico dell'INPS, fino a raggiungere il trattamento previsto per la C.I.G. 1a nota a verbale La conservazione del posto per i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato è limitata al periodo massimo di 4 mesi e comunque non oltre la scadenza del termine apposto al contratto medesimo. Ai lavoratori assunti con contratto a termine l'integrazione aziendale sarà effettuata per un periodo non superiore a quello per il quale è dovuta l'indennità economica di malattia da parte dell'INPS e comunque non oltre la scadenza del predetto contratto. 2ª nota a verbale Nel caso in cui l'infortunio non sul lavoro sia ascrivibile a responsabilità di terzi180 giorni nell'anno solare, l'Azienda anticiperà, a titolo di prestito non oneroso, il risarcimento per mancata retribuzione erogato dal terzo responsabile, nei limiti di quantità e durata previsti per salvo il caso di malattia. Il lavoratore dovrà attivarsi nei confronti del terzo responsabile e/o Compagnia assicuratrice al fine di conseguire nei tempi più rapidi possibili la liquidazione di quanto dovuto. Nel caso venga accertato che non vi sia stata, in tutto o in parte, responsabilità di terzi, con conseguente annullamento o riduzione del risarcimento, quanto corrisposto dall'Azienda a titolo di prestito verrà considerato retribuzione, per la parte eccedente l'eventuale risarcimento agli effetti contributivi e fiscali. 3ª nota a verbale Quanto convenuto nel presente articolo, in merito alla conservazione del posto ed al relativo trattamento economico non si applica ai lavoratori che abbiano raggiunto l'età ed i requisiti per la pensione di vecchiaia, fatto salvo che non abbiano optato per la prosecuzione del rapporto di lavoro, di cui alle disposizioni di legge. L'azienda, compatibilmente con le esigenze di servizio, concederà permessi non retribuiti ai lavoratori che ne facciano aspettativa richiesta all'infuori di uno stato morboso assistibile per documentate patologie gravi (uremia cronica, talassemia ed emopatie sistematiche, neoplasie, malattie allo stato terminale, altri stati di non autosufficienza), che richiedano terapie salvavita. In tale caso i predetti permessi non sono considerati ed inclusi né ai fini del computo dei periodi di comporto né ai fini del computo degli archi temporali, dal dipendente di cui al punto n. A) 1 del presente articolo. Analoghi permessi potranno essere concessi Agli effetti retributivi, per ogni periodo di malattia il computo si inizia dal 1° giorno di assenza. Quando si tratta di ricaduta nella stessa malattia o di malattia a cavallo di due anni solari i periodi ven-gono computati secondo le indicazioni INPS. In tutte le ipotesi di assenza dal ser-vizio per malattia è facoltà della Direzione verificare lo stato e la durata della ma-lattia. Le visite mediche di controllo sulle assenze dal servizio per malattia del per-sonale sono espletate dalle Aziende Sanitarie Locali alle quali spetta la competenza esclusiva di tale accertamento. In caso di mancato riconoscimento da parte dell'INPS del diritto dell'indennità di malattia per carente o tardiva presentazione della documentazione giustificativa da parte del lavoratore il datore di lavoro ha diritto al rimborso sia delle anticipazioni fatte per conto dell'INPS sia di quanto corrisposto a proprio carico dall'inizio della malattia. Per consentire l'effettuazione delle visite di controllo fiscali, le fasce orarie di repe-ribilità di cui al Decreto del Ministero della Sanità dell'8 gennaio 1985, pubblicato sulla G.U. del 7 febbraio1985, sono così determinate: 10.00-12.00/17.00-19.00, sa-bato e domenica compresi. La prescritta certificazione di malattia, obbligatoria anche ai dipendenti per l'assistenza assenze inferiori a 3 giorni, è inviata all’Istituto e all’INPS entro due giorni lavorativi dal rilascio. In caso di familiari patologie gravi che richiedano terapie salvavita e/o temporaneamente in-validanti quali, a carico affetti da malattie allo stadio terminalemero titolo esemplificativo, emodialisi o chemioterapia, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero, di trattamento in day hospital, di assenza per sottoporsi alle citate te-rapie, debitamente certificati dalla competente Azienda Sanitaria Locale o Struttura convenzionata. 4ª nota a verbaleIn tali giornate il dipendente ha diritto in ogni caso all'intera retribuzione prevista dal presente articolo. Tali giorni di assenza sono computati ad ogni effetto come servizio effettivamente prestato.

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Samples: CCNL Scuola

Trattamento economico. Il trattamento economico del lavoratore non in prova viene stabilito come segue: Anzianità Ferme restando le norme di servizio Corresponsione retribuzione dell'intera Corresponsione retribuzione di metà Fino a compiuti 5 anni legge per 180 giorni di calendario - Oltre i 5 anni per 180 giorni di calendario per 185 giorni di calendario Agli effetti del trattamento economico l'azienda, su documentazione redatta sui moduli dell'Istituto assicuratore, integrerà l'indennità corrisposta dallo stesso in modo da raggiungere il 100% o il 50% della retribuzione normale netta. Le indennità a carico dell'Istituto assicuratore saranno anticipate a condizione che le stesse non siano soggette a contribuzione e che sia garantito il rimborso attraverso conguaglio da parte dell'Istituto o altro sistema analogo. Il trattamento economico e normativo previsto dal presente articolo si applica, nell'ambito del periodo contrattuale di conservazione del posto, anche in caso di TBC. In tale ipotesi quanto concerne il trattamento ha carattere integrativo di quanto erogato dall'INPS. Per l'assistenza di malattia a favore del lavoratore o dei suoi familiari valgono le vigenti disposizioni e di legge o contrattuali. In caso di riduzione o di sospensione dell'orario infortunio, il datore di lavoro con ricorso alla C.I.G., corrisponderà al lavoratore già, ammalato o che si ammali una integrazione tale da consentire al medesimo di percepire durante il periodo di C.I.G., appartenente ad malattia o infortunio il 100% della normale retribuzione mensile netta del mese precedente la malattia per un reparto interessato a tale riduzione o sospensione, verrà garantito un trattamento economico, ad integrazione dell'indennità di malattia a carico dell'INPS, fino a raggiungere il trattamento previsto per la C.I.G. 1a nota a verbale La conservazione del posto per i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato è limitata al periodo massimo di 4 mesi e comunque non oltre la scadenza del termine apposto al contratto medesimo. Ai lavoratori assunti con contratto a termine l'integrazione aziendale sarà effettuata per un periodo non superiore a quello per il quale è dovuta l'indennità economica di malattia da parte dell'INPS e comunque non oltre la scadenza del predetto contratto. 2ª nota a verbale Nel caso in cui l'infortunio non sul lavoro sia ascrivibile a responsabilità di terzi180 giorni nell'anno solare, l'Azienda anticiperà, a titolo di prestito non oneroso, il risarcimento per mancata retribuzione erogato dal terzo responsabile, nei limiti di quantità e durata previsti per salvo il caso di malattia. Il lavoratore dovrà attivarsi nei confronti del terzo responsabile e/o Compagnia assicuratrice al fine di conseguire nei tempi più rapidi possibili la liquidazione di quanto dovuto. Nel caso venga accertato che non vi sia stata, in tutto o in parte, responsabilità di terzi, con conseguente annullamento o riduzione del risarcimento, quanto corrisposto dall'Azienda a titolo di prestito verrà considerato retribuzione, per la parte eccedente l'eventuale risarcimento agli effetti contributivi e fiscali. 3ª nota a verbale Quanto convenuto nel presente articolo, in merito alla conservazione del posto ed al relativo trattamento economico non si applica ai lavoratori che abbiano raggiunto l'età ed i requisiti per la pensione di vecchiaia, fatto salvo che non abbiano optato per la prosecuzione del rapporto di lavoro, di cui alle disposizioni di legge. L'azienda, compatibilmente con le esigenze di servizio, concederà permessi non retribuiti ai lavoratori che ne facciano aspettativa richiesta all'infuori di uno stato morboso assistibile per documentate patologie gravi (uremia cronica, talassemia ed emopatie sistematiche, neoplasie, malattie allo stato terminale, altri stati di non autosufficienza), che richiedano terapie salvavita. In tale caso i predetti permessi non sono considerati ed inclusi né ai fini del computo dei periodi di comporto né ai fini del computo degli archi temporali, dal dipendente di cui al punto n. A) 1 del presente articolo. Analoghi permessi potranno essere concessi Agli effetti retributivi, per ogni periodo di malattia il computo si inizia dal 1° giorno di assenza. Quando si tratta di ricaduta nella stessa malattia o di malattia a cavallo di due anni solari i periodi vengono computati secondo le indicazioni INPS. In tutte le ipotesi di assenza dal servizio per malattia è facoltà della Direzione verificare lo stato e la durata della malattia. Le visite mediche di controllo sulle assenze dal servizio per malattia del personale sono espletate dalle Aziende Sanitarie Locali alle quali spetta la competenza esclusiva di tale accertamento. In caso di mancato riconoscimento da parte dell'INPS del diritto dell'indennità di malattia per carente o tardiva presentazione della documentazione giustificativa da parte del lavoratore il datore di lavoro ha diritto al rimborso sia delle anticipazioni fatte per conto dell'INPS sia di quanto corrisposto a proprio carico dall'inizio della malattia. Per consentire l'effettuazione delle visite di controllo fiscali, le fasce orarie di reperibilità di cui al Decreto del Ministero della Sanità dell'8 gennaio 1985, pubblicato sulla G.U. del 7 febbraio1985, sono così determinate: 10.00-12.00/17.00-19.00, sabato e domenica com- presi. La prescritta certificazione di malattia, obbligatoria anche ai dipendenti per l'assistenza assenze inferiori a 3 giorni, è inviata all’Istituto e all’INPS entro due giorni lavorativi dal rilascio. In caso di familiari patologie gravi che richiedano terapie salvavita e/o temporaneamente in- validanti quali, a carico affetti da malattie allo stadio terminalemero titolo esemplificativo, emodialisi o chemioterapia, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero, di trattamento in day hospital, di assenza per sottoporsi alle citate terapie, debitamente certificati dalla competente Azienda Sanitaria Locale o Struttura convenzionata. 4ª nota a verbaleIn tali giornate il dipendente ha diritto in ogni caso all'intera retribuzione prevista dal presente articolo. Tali giorni di assenza sono computati ad ogni effetto come servizio effettivamente prestato.

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Samples: CCNL Scuola 2016 2018

Trattamento economico. Il trattamento economico del lavoratore non Le imprese artigiane garantiscono, in prova viene stabilito come seguecaso di malattia, ai lavoratori dipendenti, una in- tegrazione economica all'indennità di malattia corrisposta dall'Istituto assicuratore pre- posto: Anzianità di servizio Corresponsione retribuzione dell'intera Corresponsione retribuzione di metà Fino a compiuti 5 anni per 180 giorni di calendario - Oltre i 5 anni per 180 giorni di calendario per 185 giorni di calendario Agli effetti del trattamento economico l'azienda, su documentazione redatta sui moduli dell'Istituto assicuratore, integrerà l'indennità corrisposta dallo stesso in modo da raggiungere il 100% o il 50della retribuzione netta per i primi 3 giorni in caso di malattia superiore a 7 giorni; - fino al 100% della retribuzione normale netta. Le netta per l'intero periodo dal 4º al 180º giorno; - una indennità a carico dell'Istituto assicuratore saranno anticipate a condizione che le stesse non siano soggette a contribuzione e che sia garantito il rimborso attraverso conguaglio da parte dell'Istituto o altro sistema analogo. Il trattamento economico e normativo previsto dal presente articolo si applica, nell'ambito sostitutiva del periodo contrattuale 34% della retribuzione netta di conservazione del posto, anche in caso di TBC. In tale ipotesi il trattamento ha carattere integrativo di quanto erogato dall'INPS. Per l'assistenza fatto nei casi di malattia superiore a favore del lavoratore o dei suoi familiari valgono le vigenti disposizioni 180 giorni, per un periodo massimo di legge o contrattuali90 giorni. In caso di riduzione malattia professionale o di sospensione dell'orario infortunio, le imprese garantiranno ai lavoratori assenti una integrazione della indennità percepita dall'istituto assicuratore, fino al 100% della retribuzione netta dal 1º giorno e sino a guarigione clinica. In ogni caso restano salve le condizioni di miglior favore. Le parti si incontreranno al fine di valutare eventuali procedure ed Organismi volti ad assicurare un trattamento salariale integrativo di malattia/infortunio ai dipendenti delle imprese del settore, laddove possibile anche attraverso l'assistenza di idonee forme di copertura assicurativa, anche privata. c) La malattia, l'infortunio non sul la- voro, l'infortunio sul lavoro con ricorso alla C.I.G., al lavoratore già, ammalato o che si ammali e la malattia professionale intervenuti durante il periodo di C.I.G., appartenente ad prova o di preavviso sospendono la prova o il preavviso per un reparto interessato a tale riduzione periodo pari alla durata dell'evento morboso o sospensione, verrà garantito un trattamento economico, ad integrazione dell'indennità dell'infortunio nell'ambito massimo del periodo di malattia a carico dell'INPS, fino a raggiungere il trattamento previsto per la C.I.G. 1a nota a verbale La conservazione del posto di cui sopra. Al termine del periodo di astensione per i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato è limitata al gli eventi sopra indicati riprenderà la decorrenza del periodo massimo di 4 mesi e comunque non oltre prova o del preavviso per la parte residua. Nota 1. Il lavoratore posto in preavviso di licenziamento usufruirà del trattamento sopra indi- cato fino alla scadenza del termine apposto preavviso stesso. Fermo restando che le integrazioni a carico del datore di lavoro di cui al contratto medesimo. Ai presente arti- colo, saranno corrisposte ai lavoratori assunti con contratto a termine l'integrazione aziendale sarà effettuata per un periodo non superiore a quello per il quale è dovuta l'indennità economica di malattia direttamente da parte dell'INPS e comunque non oltre dei datori di lavoro, que- sti ultimi potranno ricorrere a forme mutualistiche o assicurative per le integrazioni suddette. Al fine su indicato potranno essere costituiti appositi organismi. I ratei di gratifica natalizia corrisposti dagli Istituti assicuratori verranno conteggiati dalle aziende per raggiungere le percentuali di cui sopra. Quindi la scadenza del predetto contrattogratifica natalizia verrà corrisposta a suo tempo, al lavoratore per intero. 2ª nota a verbale Nel caso in cui l'infortunio la malattia è causata da infortunio non sul lavoro sia ascrivibile a responsabilità respon- sabilità di terzi, l'Azienda anticiperà, a titolo resta salva la facoltà dell'azienda di prestito non oneroso, il risarcimento per mancata retribuzione erogato recuperare dal terzo responsabileresponsabile le somme da essa corrisposte per il trattamento come sopra regolato, restando ad esso ceduta, su delega del lavoratore, la corrispondente azione nei limiti di quantità e durata previsti per il caso di malattia. Il lavoratore dovrà attivarsi nei confronti del terzo responsabile e/o Compagnia assicuratrice al fine di conseguire nei tempi più rapidi possibili la liquidazione di quanto dovuto. Nel caso venga accertato che non vi sia stata, in tutto o in parte, responsabilità di terzi, con conseguente annullamento o riduzione del risarcimento, quanto corrisposto dall'Azienda a titolo di prestito verrà considerato retribuzione, per la parte eccedente l'eventuale risarcimento agli effetti contributivi e fiscali. 3ª nota a verbale Quanto convenuto nel presente articolo, in merito alla conservazione del posto ed al relativo trattamento economico non si applica ai lavoratori che abbiano raggiunto l'età ed i requisiti per la pensione di vecchiaia, fatto salvo che non abbiano optato per la prosecuzione del rapporto di lavoro, di cui alle disposizioni di legge. L'azienda, compatibilmente con le esigenze di servizio, concederà permessi non retribuiti ai lavoratori che ne facciano richiesta all'infuori di uno stato morboso assistibile per documentate patologie gravi (uremia cronica, talassemia ed emopatie sistematiche, neoplasie, malattie allo stato terminale, altri stati di non autosufficienza), che richiedano terapie salvavita. In tale caso i predetti permessi non sono considerati ed inclusi né ai fini del computo dei periodi di comporto né ai fini del computo degli archi temporali, di cui al punto 1 del presente articolo. Analoghi permessi potranno essere concessi anche ai dipendenti per l'assistenza di familiari a carico affetti da malattie allo stadio terminale. 4ª nota a verbaledetto importo.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Trattamento economico. Il trattamento economico del lavoratore non Agli operai in prova viene stabilito come seguecaso di malattia, sarà riconosciuta una integrazione economica all'indennità di malattia corrisposta dall'Istituto assicuratore preposto al fine di garantire: Anzianità di servizio Corresponsione retribuzione dell'intera Corresponsione retribuzione di metà Fino a compiuti 5 anni per 180 giorni di calendario - Oltre i 5 anni per 180 giorni di calendario per 185 giorni di calendario Agli effetti del trattamento economico l'azienda, su documentazione redatta sui moduli dell'Istituto assicuratore, integrerà l'indennità corrisposta dallo stesso in modo da raggiungere il 100% o il 50della retribuzione netta per i primi 3 giorni in caso di malattia superiore a 6 giorni; - fino al 100% della retribuzione normale nettanetta per l'intero periodo dal 4º al 180º giorno; - una indennità sostitutiva del 45% della retribuzione netta di fatto nei casi di malattia superiore a 180 giorni, per un periodo massimo di 90 giorni. Le indennità a carico dell'Istituto assicuratore saranno anticipate a condizione che le stesse non siano soggette a contribuzione e che sia garantito il rimborso attraverso conguaglio da parte dell'Istituto o altro sistema analogo. Il trattamento economico e normativo previsto dal presente articolo si applica, nell'ambito del periodo contrattuale di conservazione del posto, anche Agli impiegati in caso di TBCmalattia, sarà garantito un trattamento economico pari all'intera retribuzione globale per i primi sei mesi. In tale ipotesi il trattamento ha carattere integrativo di quanto erogato dall'INPS. Per l'assistenza Nei casi di malattia superiore a favore del lavoratore o dei suoi familiari valgono 180 giorni, le vigenti disposizioni imprese corrisponderanno un trattamento economico pari al 45% della retribuzione netta di legge o contrattualifatto per un periodo massimo di 90 giorni. In caso di riduzione malattia professionale o di sospensione dell'orario di lavoro con ricorso alla C.I.G.infortunio, al lavoratore già, ammalato o che si ammali durante il periodo di C.I.G., appartenente ad un reparto interessato a tale riduzione o sospensione, verrà garantito un trattamento economico, ad le imprese garantiranno ai lavoratori operai e impiegati assenti una integrazione dell'indennità di malattia a carico dell'INPSdella indennità percepita dall'istituto assicuratore, fino al 100% della retribuzione netta dal 1º giorno e sino a raggiungere il trattamento previsto per la C.I.G. 1a nota guarigione clinica. Dichiarazione a verbale La conservazione Le parti si incontreranno entro sei mesi dalla data di sottoscrizione del posto per i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato è limitata al periodo massimo di 4 mesi e comunque non oltre la scadenza del termine apposto al contratto medesimo. Ai lavoratori assunti con contratto a termine l'integrazione aziendale sarà effettuata per un periodo non superiore a quello per il quale è dovuta l'indennità economica di malattia da parte dell'INPS e comunque non oltre la scadenza del predetto contratto. 2ª nota a verbale Nel caso in cui l'infortunio non sul lavoro sia ascrivibile a responsabilità di terzipresente accordo, l'Azienda anticiperà, a titolo di prestito non oneroso, il risarcimento per mancata retribuzione erogato dal terzo responsabile, nei limiti di quantità e durata previsti per il caso di malattia. Il lavoratore dovrà attivarsi nei confronti del terzo responsabile e/o Compagnia assicuratrice al fine di conseguire nei tempi più rapidi possibili la liquidazione valutare eventuali procedure ed Organismi volti ad assicurare un trattamento salariale integrativo di quanto dovutomalattia/infortunio ai dipendenti delle imprese artigiane del settore, laddove possibile anche attraverso l'assistenza di idonee forme di copertura assicurativa, anche privata. Nel caso venga accertato Nota 1. Fermo restando che non vi sia stata, in tutto o in parte, responsabilità le integrazioni a carico del datore di terzi, con conseguente annullamento o riduzione del risarcimento, quanto corrisposto dall'Azienda a titolo lavoro di prestito verrà considerato retribuzione, per la parte eccedente l'eventuale risarcimento agli effetti contributivi e fiscali. 3ª nota a verbale Quanto convenuto nel cui al presente articolo, in merito alla conservazione del posto ed al relativo trattamento economico non si applica saranno corrisposte ai lavoratori che abbiano raggiunto l'età ed i requisiti direttamente da parte dei datori di lavori, questi ultimi potranno ricorrere a norme mutualistiche o assicurative per la pensione di vecchiaia, fatto salvo che non abbiano optato per la prosecuzione del rapporto di lavoro, di cui alle disposizioni di leggele integrazioni suddette. L'azienda, compatibilmente con le esigenze di servizio, concederà permessi non retribuiti ai lavoratori che ne facciano richiesta all'infuori di uno stato morboso assistibile per documentate patologie gravi (uremia cronica, talassemia ed emopatie sistematiche, neoplasie, malattie allo stato terminale, altri stati di non autosufficienza), che richiedano terapie salvavita. In tale caso i predetti permessi non sono considerati ed inclusi né ai fini del computo dei periodi di comporto né ai fini del computo degli archi temporali, di cui al punto 1 del presente articolo. Analoghi permessi Al fine suindicato potranno essere concessi anche ai dipendenti per l'assistenza di familiari a carico affetti da malattie allo stadio terminale. 4ª nota a verbalecostituiti appositi Organismi.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Trattamento economico. Il trattamento economico Se nel contratto di lavoro intermittente è previsto l’obbligo per il lavoratore di rispondere alla chiamata del datore di lavoro, è altresì stabilita la correspon- sione di una indennità mensile di disponibilità per i periodi nei quali il lavoratore non stesso garantisce la disponibilità al datore di lavoro in prova viene stabilito come segue: Anzianità attesa di servizio Corresponsione retribuzione dell'intera Corresponsione retribuzione di metà Fino a compiuti 5 anni per 180 giorni di calendario - Oltre i 5 anni per 180 giorni di calendario per 185 giorni di calendario Agli effetti del trattamento economico l'aziendautilizzazione, su documentazione redatta sui moduli dell'Istituto assicuratore, integrerà l'indennità corrisposta dallo stesso in modo da raggiungere il 100% o il 50la stessa è prevista nella misura pari al 20% della retribuzione normale nettamensile, calcolata ai sensi dell’art. Le indennità a carico dell'Istituto assicuratore saranno anticipate a condizione che le stesse non siano soggette a contribuzione 62 del CCNL. In ogni caso si tiene conto di quanto previsto dal DM 10 marzo 2004 del Ministero del lavoro e che sia garantito il rimborso attraverso conguaglio da parte dell'Istituto delle politiche sociali. L’indennità di disponibilità è esclusa dal computo di ogni istituto di legge o altro sistema analogodi contratto col- lettivo. Il trattamento economico economico, normativo e normativo previsto dal presente articolo si applica, nell'ambito del periodo contrattuale di conservazione del posto, anche previdenziale è riproporzionato in caso di TBC. In tale ipotesi il trattamento ha carattere integrativo di quanto erogato dall'INPS. Per l'assistenza di malattia a favore del lavoratore o dei suoi familiari valgono le vigenti disposizioni di legge o contrattualira- gione della prestazione effettivamente resa. In caso di riduzione malattia o di sospensione dell'orario altro evento da cui deriva la temporanea impossibilità di rispondere alla chiamata, il lavoratore intermittente , con obbligo di risposta alla chiamata, è tenuto a informare il datore di lavoro con ricorso alla C.I.G., al lavoratore già, ammalato o che si ammali durante il secondo le modalità pre- viste del presente CCNL specificando la durata dell’impedimento; nel periodo di C.I.G.temporanea indisponibilità non matura il diritto alla indennità di disponibilità. Se il lavoratore non informa il datore di lavoro nei termini anzidetti perde il di- ritto alla indennità di disponibilità per un periodo di 15 giorni, appartenente ad un reparto interessato a tale riduzione o sospensionesalva diversa pre- visione del contratto individuale. Il rifiuto ingiustificato di rispondere alla chiamata, verrà garantito un trattamento economico, ad integrazione dell'indennità di malattia a carico dell'INPS, fino a raggiungere il trattamento previsto per la C.I.G. 1a nota a verbale La conservazione del posto per i cui obbligo dovesse ri- sultare pattuito nel contratto individuale è ricompreso nella fattispecie della as- senza ingiustificata. Ai lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo determinato è limitata al periodo massimo di 4 mesi e comunque non oltre la scadenza del termine apposto al contratto medesimo. Ai lavoratori assunti con contratto a termine l'integrazione aziendale sarà effettuata per un periodo non superiore a quello per il quale è dovuta l'indennità economica di malattia da parte dell'INPS e comunque non oltre la scadenza del predetto contratto. 2ª nota a verbale Nel caso in cui l'infortunio non sul lavoro sia ascrivibile a responsabilità di terzi, l'Azienda anticiperà, a titolo di prestito non oneroso, il risarcimento per mancata retribuzione erogato dal terzo responsabile, nei limiti di quantità e durata intermittente sono riconosciuti tutti i diritti previsti per il caso di malattia. Il lavoratore dovrà attivarsi nei confronti del terzo responsabile e/o Compagnia assicuratrice al fine di conseguire nei tempi più rapidi possibili la liquidazione di quanto dovuto. Nel caso venga accertato che non vi sia stata, in tutto o in parte, responsabilità di terzi, con conseguente annullamento o riduzione del risarcimento, quanto corrisposto dall'Azienda a titolo di prestito verrà considerato retribuzione, per la parte eccedente l'eventuale risarcimento agli effetti contributivi e fiscali. 3ª nota a verbale Quanto convenuto nel presente articoloCCNL, in merito alla conservazione del posto ed al relativo trattamento economico non si applica ai lavoratori che abbiano raggiunto l'età ed i requisiti per la pensione salvo le aree di vecchiaia, fatto salvo che non abbiano optato per la prosecuzione esclusione previste o direttamente derivanti dalla natura del rapporto di lavoro, di cui alle disposizioni di legge. L'azienda, compatibilmente con le esigenze di servizio, concederà permessi non retribuiti ai lavoratori che ne facciano richiesta all'infuori di uno stato morboso assistibile per documentate patologie gravi (uremia cronica, talassemia ed emopatie sistematiche, neoplasie, malattie allo stato terminale, altri stati di non autosufficienza), che richiedano terapie salvavita. In tale caso i predetti permessi non sono considerati ed inclusi né ai fini del computo dei periodi di comporto né ai fini del computo degli archi temporali, di cui al punto 1 del presente articolo. Analoghi permessi potranno essere concessi anche ai dipendenti per l'assistenza di familiari a carico affetti da malattie allo stadio terminale. 4ª nota a verbale.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Trattamento economico. Il Relativamente al trattamento economico economico, in via generale occorre fare riferimento per una più compiuta disamina degli istituti, alla allegata Relazione Tecnico - finanziaria, mentre nella presente relazione si illustrano soprattutto le ricadute normative. L’ art. 75 provvede a definire la “struttura della retribuzione” anche con riferimento al nuovo sistema degli incarichi. L’ art. 76 disciplina, invece, gli “incrementi contrattuali degli stipendi tabellari” e il comma 3 stabilisce che a decorrere dal 1 maggio 2018, l’indennità di vacanza contrattuale, riconosciuta con decorrenza 2010, cessa di essere corrisposta come specifica voce retributiva ed è conglobata nello stipendio tabellare, come già indicato nella Relazione Tecnica al presente contratto alla quale si rinvia per maggiori dettagli. L’ art. 77 “effetti nuovi stipendi” provvede, invece, ad elencare gli istituti sui quali le misure dei nuovi stipendi produrranno effetti. L’art. 78 “elemento perequativo” dell’Ipotesi ha, inoltre, previsto il riconoscimento di un emolumento perequativo mensile una tantum da corrispondere, per il solo periodo aprile-dicembre 2018, al personale, già destinatario delle misure di cui all’ art. 1, comma 12, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, collocato nei livelli retributivi più bassi, per 9 mensilità, in relazione al servizio prestato in detto periodo, ma solo per le specifiche posizioni economiche individuate nell’allegata tabella D. L’ art. 80 e l’art.81 individua due nuovi fondi rispettivamente denominati “fondo condizioni di lavoro e incarichi” e “fondo premialità e fasce” in luogo dei tre precedenti fondi denominati “Fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio”, “Fondo per la produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali” e “Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del lavoratore valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell’indennità professionale specifica”. Tali articoli sono dedicati alle modalità di costituzione dei nuovi fondi e alle modalità utilizzo delle risorse di tali fondi. La scelta negoziale di ridurre a due il numero dei fondi esistenti è motivata principalmente dall’esigenza, pienamente coerente con le indicazioni dell’atto di indirizzo e della normativa vigente in materia, di attuare una semplificazione ammnistrativa nella gestione dei fondi stessi. In particolare, la revisione del sistema dei fondi è stata operata distinguendo: - un primo fondo, con risorse destinate a supportare le politiche organizzative delle aziende (Fondo condizioni di lavoro e incarichi); - un secondo fondo, con risorse a destinate a supportare le politiche della premialità in senso ampio (Fondo premialità e fasce). Resta fermo che le scelte delle aziende in materia di premialità, incarichi e condizioni di lavoro dovranno necessariamente avvenire nell’ambito delle disponibilità dei nuovi fondi e, in ogni caso, complessivamente per entrambi, nel rispetto dell’art. 23, comma 2, del D. lgs. n. 75/2017. Ulteriore scelta compiuta dal contratto, motivata parimenti da esigenze di semplificazione, è stata quella di riunificare in un unico importo i valori delle risorse stabili consolidatasi nell’anno 2017, che costituiscono pertanto, per entrambi i fondi, importi di partenza delle risorse stabili. L’operazione di consolidamento dovrà avvenire secondo quanto previsto dagli artt. 80, comma 2 e 81, comma 2 dell’Ipotesi di CCNL, ad invarianza complessiva di spesa. N ell’ambito della disciplina del nuovo Fondo premialità e fasce (art. 81, comma 4, lett. a) sono state altresì confermate, senza alcune intervento innovativo e, pertanto, senza nuovi o maggiori oneri, le precedenti discipline relative alle risorse non consolidate regionali di cui all’art. 38, comma 4, lett. b) e comma 5 del CCNL 7/4/1999, come modificato dall’art. 33, comma 1 del CCNL 19/4/2004. Passando agli aspetti innovativi di maggior rilievo, va segnalato che alla luce delle recenti modifiche legislative, il contratto ha provveduto ad individuare un nuovo meccanismo di premialità in prova viene stabilito come segue: Anzianità relazione al fatto che il d.lgs. n. 75 del 2017, nel superare la differenziazione economica per fasce ( 25%-50%-25%) prevista dall’art. 19 del d.lgs. n. 150 del 2009, ha demandato al contratto collettivo nazionale l’attuazione dei principi di servizio Corresponsione retribuzione dell'intera Corresponsione retribuzione di metà Fino a compiuti 5 anni per 180 giorni di calendario - Oltre i 5 anni per 180 giorni di calendario per 185 giorni di calendario Agli effetti selettività che comunque devono permanere nell’erogazione del trattamento economico l'aziendalegato alla performance. Infatti il citato decreto demanda al contratto collettivo il compito di stabilire la quota delle risorse destinata a remunerare la performance organizzativa e quella individuale e di fissare i criteri idonei a garantire che alla significativa differenziazione dei giudizi corrisponda anche la differenziazione dei trattamenti relativi economici. A tal fine, l’art. 82 “differenziazione del premio individuale” individua specifici meccanismi premiali in base ai quali, per i dipendenti che conseguano le valutazioni più elevate, sia attribuita una maggiorazione del premio individuale, che va ad aggiungersi alla quota del premio già spettante in base al sistema di valutazione adottato. Inoltre, si è stabilito che la misura della maggiorazione non potrà comunque essere inferiore al 30% del valore medio pro-capite dei premi attribuiti al personale valutato positivamente e che la contrattazione integrativa definisce, in via preventiva, una limitata quota di personale a cui potrà essere destinata la suddetta maggiorazione. Un’ulteriore importante disciplina, demandata espressamente alla contrattazione collettiva dal già citato d.lgs. n. 75 del 2017, è quella contenuta nell’ art. 83 “misure per disincentivare gli elevati tassi di assenza del personale” relativa all’individuazione di strumenti diretti a frenare e ridurre le assenze del personale. Nel testo dell’Ipotesi viene demandata all’ Organismo paritetico per l’Innovazione, istituito all’ art. 7 già esaminato, l’analisi dei dati sulle assenze del personale. In virtù di tali dati, valutati anche per quanto riguarda le cause ed gli effetti anche su documentazione redatta sui moduli dell'Istituto assicuratorebase storica, integrerà l'indennità corrisposta dallo stesso qualora emergano assenze medie che presentino significativi e non motivabili scostamenti rispetto alla media nazionale di settore o concentrazioni di assenze in modo continuità con le giornate festive e di riposo settimanale a ridosso dei periodi in cui è più elevata la richiesta di servizi da raggiungere parte dell’ utenza, vengono proposte misure finalizzate a ridurre il 100% o fenomeno diretti a conseguire gli obiettivi di miglioramento. Nell’ ipotesi in cui i dati rilevati nell’anno successivo non comportino il 50% della retribuzione normale netta. Le indennità raggiungimento degli obiettivi di miglioramento stabiliti, sono previsti due meccanismi sanzionatori: il primo, definito a carico dell'Istituto assicuratore saranno anticipate livello nazionale, riguarda il fatto che gli incrementi delle risorse del fondo non possono essere utilizzati con la conseguenza che il limite, riferito all’ anno precedente, permane fino a condizione che le stesse quando i suddetti obiettivi non siano soggette a contribuzione e che sia garantito il rimborso attraverso conguaglio da parte dell'Istituto o altro sistema analogostati effettivamente conseguiti. Il trattamento economico secondo strumento sanzionatario riguarda invece gli effetti sulla premialità individuale, la cui definizione viene invece rinviata alla contrattazione integrativa. La ratio di tale meccanismo di monitoraggio delle assenze e normativo previsto dal presente articolo di collegamento con gli incrementi del fondo, in attuazione del principio causa-effetto, deve rinvenirsi nella necessità di individuare una ulteriore leva strategica per contenere l’assenteismo nel pubblico impiego. All’art. 84 sulle “risorse destinate agli obiettivi organizzativi ed individuali” si applicaprevede che, nell'ambito del periodo contrattuale di conservazione del posto, anche in caso di TBC. In tale ipotesi il trattamento ha carattere integrativo di quanto erogato dall'INPS. Per l'assistenza di malattia a favore del lavoratore o dei suoi familiari valgono le vigenti disposizioni di legge o contrattuali. In caso di riduzione o di sospensione dell'orario di lavoro con ricorso alla C.I.G., al lavoratore già, ammalato o che si ammali durante il periodo di C.I.G., appartenente ad un reparto interessato a tale riduzione o sospensione, verrà garantito un trattamento economico, ad integrazione dell'indennità di malattia a carico dell'INPS, fino a raggiungere il trattamento previsto per la C.I.G. 1a nota a verbale La conservazione del posto per i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato è limitata al periodo massimo di 4 mesi e comunque non oltre la scadenza del termine apposto al contratto medesimo. Ai lavoratori assunti con contratto a termine l'integrazione aziendale sarà effettuata per un periodo non superiore a quello per il quale è dovuta l'indennità economica di malattia da parte dell'INPS e comunque non oltre la scadenza del predetto contratto. 2ª nota a verbale Nel caso in cui l'infortunio non sul lavoro sia ascrivibile a responsabilità di terzi, l'Azienda anticiperà, a titolo di prestito non oneroso, il risarcimento per mancata retribuzione erogato dal terzo responsabile, nei limiti di quantità e durata previsti per il caso di malattia. Il lavoratore dovrà attivarsi nei confronti del terzo responsabile e/o Compagnia assicuratrice al fine di conseguire nei tempi più rapidi possibili assicurare l’ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali, la liquidazione contrattazione integrativa destina la parte prevalente delle risorse di quanto dovutocui all’art. Nel caso venga accertato che non vi sia stata80, in tutto o in parte, responsabilità comma 4 (Fondo condizioni di terzilavoro e incarichi) e di cui all’art. 81 comma 4 (Fondo premialità e fasce), con conseguente annullamento o riduzione esclusione di quelle derivanti da disposizioni di legge, al finanziamento degli istituti di cui all’art. 81 (Fondo premialità e fasce) e, specificamente, ai premi di cui all’art.81, comma 6, lett. b) (Fondo premialità e fasce) almeno il 30% di tali risorse. Il Capo III ridisegna, con la maggiore chiarezza possibile, il sistema delle “indennità” per aggiornarlo alle sopravvenute disposizioni legislative e per adeguarlo ai nuovi sistemi organizzativi delle Aziende ed Enti. Tutte le preesistenti indennità sono state confermate ad eccezione dell’indennità di profilassi tubercolare abrogata con l’entrata in vigore del risarcimentoD.L. 112/2008 convertito in L. 133/2008. Il fondo di riferimento per tutte le indennità è il nuovo “Fondo condizioni di lavoro e incarichi”. Come già accennato in precedenza, quanto corrisposto dall'Azienda a titolo di prestito verrà considerato retribuzioneproposito della pronta disponibilità, per la parte eccedente l'eventuale risarcimento agli effetti contributivi e fiscali. 3ª nota a verbale Quanto convenuto nel presente articolo, in merito alla conservazione del posto ed al relativo trattamento economico non si applica ai lavoratori che abbiano raggiunto l'età ed i requisiti per la pensione di vecchiaia, fatto salvo che non abbiano optato per la prosecuzione del rapporto di lavoronell’ambito della contrattazione integrativa aziendale, di cui alle disposizioni all’art. 8 dell’Ipotesi, è possibile elevare l’importo della relativa indennità. Analoga possibilità di legge. L'aziendaelevazione, compatibilmente con le esigenze sempre nell’ambito della medesima contrattazione integrativa, è prevista per l’indennità di servizio, concederà permessi non retribuiti ai lavoratori che ne facciano richiesta all'infuori di uno stato morboso assistibile per documentate patologie gravi (uremia cronica, talassemia ed emopatie sistematiche, neoplasie, malattie allo stato terminale, altri stati di non autosufficienza), che richiedano terapie salvavita. In tale caso i predetti permessi non sono considerati ed inclusi né ai fini del computo dei periodi di comporto né ai fini del computo degli archi temporali, lavoro notturno di cui all’art. 86 comma 11. Negli artt. 89, 90 e 91 sono state riordinate tutte le indennità professionali specifiche già esistenti. Mentre in merito al punto 1 rischio radiologico, le parti negoziali all’art. 91, comma 2, hanno rinviato all’art. 5 del presente articoloCCNL 20/9/2001, biennio economico 2000-2001 con la precisazione che l’indennità professionale specifica ivi prevista spetta ai tecnici di radiologia medica (ivi inclusi gli esperti poi senior ai sensi dell’art. Analoghi permessi potranno essere concessi anche 15 (Modifica della denominazione dei profili di “esperto”) nella misura prevista ai dipendenti per l'assistenza di familiari a carico affetti da malattie allo stadio terminalepunti 15 lett. 4ª nota a verbaleb) e 16 lett. b) della tabella C del CCNL del 5/6/2006.

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Trattamento economico. Il trattamento economico Nell'ambito del lavoratore periodo complessivo di conservazione del posto di lavoro, le aziende corrisponderanno ai lavoratori non in prova viene stabilito come segueassenti per malattia od infortunio non sul lavoro il seguente trattamento economico cumulativo: Anzianità - dal 1° al 3° giorno di servizio Corresponsione malattia od infortunio non sul lavoro verrà corrisposto al lavoratore operaio l'85% della retribuzione dell'intera Corresponsione retribuzione netta di metà Fino a compiuti 5 anni fatto per 180 i giorni di calendario carenza coincidenti con quelli lavorativi secondo l'orario di lavoro dello stabilimento o reparto cui lo stesso operaio appartiene; - Oltre i 5 anni per 180 giorni dal 4° al 210° giorno di calendario per 185 giorni malattia verrà corrisposta un'integrazione dell'indennità di calendario Agli effetti del malattia riconosciuta dall'istituto assicuratore fino al 100% della retribuzione netta di fatto; - dal 211° giorno di malattia, ove venisse a cessare il trattamento economico l'azienda, su documentazione redatta sui moduli dell'Istituto mutualistico erogato dall'ente assicuratore, integrerà l'indennità corrisposta dallo stesso in modo da raggiungere il 100% o il l'azienda riconoscerà all'operaio ammalato un'indennità pari al 50% della normale retribuzione normale netta. Le indennità a carico dell'Istituto assicuratore saranno anticipate a condizione che le stesse non siano soggette a contribuzione e che sia garantito il rimborso attraverso conguaglio da parte dell'Istituto o altro sistema analogo. Il trattamento economico e normativo previsto dal presente articolo si applica, nell'ambito fino al termine del periodo contrattuale di conservazione del posto. Ove l'operaio si ammali più volte nel corso di 30 mesi consecutivi, anche in caso i trattamento erogati nei relativi periodi di TBCassenza sono cumulati agli effetti del raggiungimento del trattamento al 100 per cento e di quello al 50 per cento. In tale ipotesi Pertanto nel suddetto periodo di 30 mesi il lavoratore potrà al massimo percepire quanto sopra indicato. Il trattamento ha carattere integrativo erogato per i primi tre giorni di quanto erogato dall'INPSmalattia si riduce al 50 per cento nei periodi retribuiti al 50 per cento. Per l'assistenza le malattie di malattia durata superiore a favore del lavoratore 12 giorni consecutivi, le aziende corrisponderanno il 100% della normale retribuzione anche per i primi tre giorni (carenza), coincidenti con quelli lavorativi secondo l'orario di lavoro dello stabilimento o dei suoi familiari valgono le vigenti disposizioni di legge o contrattualireparto cui lo stesso operaio appartiene. In caso di riduzione modifica del trattamento erogato dall'ente assicuratore, le percentuali di cui sopra saranno conseguentemente adeguate in modo da non superare complessivamente il trattamento sopra previsto. Le eventuali integrazioni aziendali in atto sono assorbite fino a concorrenza. Tale trattamento non è cumulabile con eventuali altri analoghi trattamenti aziendali, o comunque derivanti da norme generali, in atto o future, con conseguente assorbimento fino a concorrenza. Il diritto a percepire i trattamenti previsti dal presente articolo è subordinato al riconoscimento della malattia o dell'infortunio da parte dei rispettivi istituti assicuratori, nonché alla presentazione dei seguenti documenti: - certificato medico indicante la data di sospensione inizio, di prosecuzione e di chiusura dell'incapacità al lavoro redatto sugli appositi moduli degli istituti stessi e contenente le seguenti indicazioni: 1) la data del rilascio; 2) la prognosi; 3) la specificazione dell'orario durante il quale il medico curante consente al lavoratore di lavoro uscire dalla sua abitazione. In caso di assenza per Tbc si applicherà la normativa prevista dalle leggi vigenti. In caso di malattia coincidente con ricorso alla C.I.G.interventi di integrazione salariale a zero ore settimanali od a orario ridotto nonché del contratto di solidarietà, al lavoratore già, ammalato o che si ammali durante il periodo di C.I.G., appartenente ad un reparto interessato a tale riduzione o sospensione, verrà garantito spetterà un trattamento economicoeconomico complessivo netto, ad integrazione dell'indennità comprensivo di malattia quanto a carico dell'INPS, fino a raggiungere il trattamento previsto per la C.I.G. 1a nota a verbale La conservazione del posto per i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato è limitata al periodo massimo di 4 mesi e comunque non oltre la scadenza del termine apposto al contratto medesimo. Ai lavoratori assunti con contratto a termine l'integrazione aziendale sarà effettuata per un periodo non superiore pari a quello per il quale è dovuta l'indennità economica di malattia da parte dell'INPS e comunque non oltre la scadenza del predetto contratto. 2ª nota a verbale Nel caso in cui l'infortunio non sul lavoro sia ascrivibile a responsabilità di terzi, l'Azienda anticiperà, a titolo di prestito non oneroso, il risarcimento per mancata retribuzione erogato dal terzo responsabile, nei limiti di quantità e durata previsti per il caso di malattia. Il lavoratore dovrà attivarsi nei confronti del terzo responsabile e/o Compagnia assicuratrice al fine di conseguire nei tempi più rapidi possibili la liquidazione di quanto dovuto. Nel caso venga accertato che non vi sia stata, in tutto o in parte, responsabilità di terzi, con conseguente annullamento o riduzione del risarcimento, quanto corrisposto dall'Azienda a titolo di prestito verrà considerato retribuzione, per la parte eccedente l'eventuale risarcimento agli effetti contributivi e fiscali. 3ª nota a verbale Quanto convenuto nel presente articolo, in merito alla conservazione del posto ed al relativo trattamento economico avrebbe percepito se non si applica ai lavoratori che abbiano raggiunto l'età ed fosse ammalato durante i requisiti per la pensione di vecchiaia, fatto salvo che non abbiano optato per la prosecuzione del rapporto di lavoro, di cui alle disposizioni di legge. L'azienda, compatibilmente con le esigenze di servizio, concederà permessi non retribuiti ai lavoratori che ne facciano richiesta all'infuori di uno stato morboso assistibile per documentate patologie gravi (uremia cronica, talassemia ed emopatie sistematiche, neoplasie, malattie allo stato terminale, altri stati di non autosufficienza), che richiedano terapie salvavita. In tale caso i predetti permessi non sono considerati ed inclusi né ai fini del computo dei periodi di comporto né ai fini del computo degli archi temporali, di cui al punto 1 del presente articolo. Analoghi permessi potranno essere concessi anche ai dipendenti per l'assistenza di familiari a carico affetti da malattie allo stadio terminale. 4ª nota a verbalesuddetti interventi.

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Trattamento economico. Il trattamento economico del lavoratore non in prova viene stabilito come segue: Anzianità Ferme restando le norme di servizio Corresponsione retribuzione dell'intera Corresponsione retribuzione di metà Fino a compiuti 5 anni legge per 180 giorni di calendario - Oltre i 5 anni per 180 giorni di calendario per 185 giorni di calendario Agli effetti del trattamento economico l'azienda, su documentazione redatta sui moduli dell'Istituto assicuratore, integrerà l'indennità corrisposta dallo stesso in modo da raggiungere il 100% o il 50% della retribuzione normale netta. Le indennità a carico dell'Istituto assicuratore saranno anticipate a condizione che le stesse non siano soggette a contribuzione e che sia garantito il rimborso attraverso conguaglio da parte dell'Istituto o altro sistema analogo. Il trattamento economico e normativo previsto dal presente articolo si applica, nell'ambito del periodo contrattuale di conservazione del posto, anche in caso di TBC. In tale ipotesi quanto concerne il trattamento ha carattere integrativo di quanto erogato dall'INPS. Per l'assistenza di malattia a favore del lavoratore o dei suoi familiari valgono le vigenti disposizioni e di legge o contrattuali. In caso di riduzione o di sospensione dell'orario infortunio, il datore di lavoro con ricorso alla C.I.G., corrisponderà al lavoratore già, ammalato o che si ammali una integrazione tale da consentire al medesimo di percepire durante il periodo di C.I.G., appartenente ad malattia o infortunio il 100% della normale retribuzione mensile netta del mese precedente la malattia per un reparto interessato a tale riduzione o sospensione, verrà garantito un trattamento economico, ad integrazione dell'indennità di malattia a carico dell'INPS, fino a raggiungere il trattamento previsto per la C.I.G. 1a nota a verbale La conservazione del posto per i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato è limitata al periodo massimo di 4 mesi e comunque non oltre la scadenza del termine apposto al contratto medesimo. Ai lavoratori assunti con contratto a termine l'integrazione aziendale sarà effettuata per un periodo non superiore a quello per il quale è dovuta l'indennità economica di malattia da parte dell'INPS e comunque non oltre la scadenza del predetto contratto. 2ª nota a verbale Nel caso in cui l'infortunio non sul lavoro sia ascrivibile a responsabilità di terzi180 giorni nell'anno solare, l'Azienda anticiperà, a titolo di prestito non oneroso, il risarcimento per mancata retribuzione erogato dal terzo responsabile, nei limiti di quantità e durata previsti per salvo il caso di malattia. Il lavoratore dovrà attivarsi nei confronti del terzo responsabile e/o Compagnia assicuratrice al fine di conseguire nei tempi più rapidi possibili la liquidazione di quanto dovuto. Nel caso venga accertato che non vi sia stata, in tutto o in parte, responsabilità di terzi, con conseguente annullamento o riduzione del risarcimento, quanto corrisposto dall'Azienda a titolo di prestito verrà considerato retribuzione, per la parte eccedente l'eventuale risarcimento agli effetti contributivi e fiscali. 3ª nota a verbale Quanto convenuto nel presente articolo, in merito alla conservazione del posto ed al relativo trattamento economico non si applica ai lavoratori che abbiano raggiunto l'età ed i requisiti per la pensione di vecchiaia, fatto salvo che non abbiano optato per la prosecuzione del rapporto di lavoro, di cui alle disposizioni di legge. L'azienda, compatibilmente con le esigenze di servizio, concederà permessi non retribuiti ai lavoratori che ne facciano aspettativa richiesta all'infuori di uno stato morboso assistibile per documentate patologie gravi (uremia cronica, talassemia ed emopatie sistematiche, neoplasie, malattie allo stato terminale, altri stati di non autosufficienza), che richiedano terapie salvavita. In tale caso i predetti permessi non sono considerati ed inclusi né ai fini del computo dei periodi di comporto né ai fini del computo degli archi temporali, dal dipendente di cui al punto n. A) 1 del presente articolo. Analoghi permessi potranno essere concessi Agli effetti retributivi, per ogni periodo di malattia il computo si inizia dal 1° giorno di assenza. Quando si tratta di ricaduta nella stessa malattia o di malattia a cavallo di due anni solari i periodi ven- gono computati secondo le indicazioni INPS. In tutte le ipotesi di assenza dal ser- vizio per malattia è facoltà della Direzione verificare lo stato e la durata della ma- lattia. Le visite mediche di controllo sulle assenze dal servizio per malattia del per- sonale sono espletate dalle Aziende Sanitarie Locali alle quali spetta la competenza esclusiva di tale accertamento. In caso di mancato riconoscimento da parte dell'INPS del diritto dell'indennità di malattia per carente o tardiva presentazione della documentazione giustificativa da parte del lavoratore il datore di lavoro ha diritto al rimborso sia delle anticipazioni fatte per conto dell'INPS sia di quanto corrisposto a proprio carico dall'inizio della malattia. Per consentire l'effettuazione delle visite di controllo fiscali, le fasce orarie di repe- ribilità di cui al Decreto del Ministero della Sanità dell'8 gennaio 1985, pubblicato sulla G.U. del 7 febbraio1985, sono così determinate: 10.00-12.00/17.00-19.00, sa- bato e domenica compresi. La prescritta certificazione di malattia, obbligatoria anche ai dipendenti per l'assistenza assenze inferiori a 3 giorni, è inviata all’Istituto e all’INPS entro due giorni lavorativi dal rilascio. In caso di familiari patologie gravi che richiedano terapie salvavita e/o temporaneamente in- validanti quali, a carico affetti da malattie allo stadio terminalemero titolo esemplificativo, emodialisi o chemioterapia, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero, di trattamento in day hospital, di assenza per sottoporsi alle citate te- rapie, debitamente certificati dalla competente Azienda Sanitaria Locale o Struttura convenzionata. 4ª nota a verbaleIn tali giornate il dipendente ha diritto in ogni caso all'intera retribuzione prevista dal presente articolo. Tali giorni di assenza sono computati ad ogni effetto come servizio effettivamente prestato.

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Samples: CCNL Scuola 2006/2009

Trattamento economico. Il trattamento economico del lavoratore non in prova viene stabilito come segue: Anzianità di servizio Corresponsione dell'intera retribuzione dell'intera Corresponsione retribuzione di metà retribuzione Fino a compiuti 5 anni compiuti per 180 giorni di calendario - Oltre i 5 anni per 180 giorni di calendario per 185 giorni di calendario Agli effetti del trattamento economico l'azienda, su documentazione redatta sui moduli dell'Istituto assicuratore, integrerà l'indennità corrisposta dallo stesso in modo da raggiungere il 100% o il 50% della retribuzione normale netta. Le indennità a carico dell'Istituto assicuratore saranno anticipate a condizione che le stesse non siano soggette a contribuzione e che sia garantito il rimborso attraverso conguaglio da parte dell'Istituto o altro sistema analogo. Il trattamento economico e normativo previsto dal presente articolo si applica, nell'ambito del periodo contrattuale di conservazione del posto, anche in caso di TBC. In tale ipotesi il trattamento ha carattere integrativo di quanto erogato dall'INPS. Per l'assistenza di malattia a favore del lavoratore o dei suoi familiari valgono le vigenti disposizioni di legge o contrattuali. In caso di riduzione o di sospensione dell'orario di lavoro con ricorso alla C.I.G., al lavoratore già, ammalato o che si ammali durante il periodo di C.I.G., appartenente ad un reparto interessato a tale riduzione o sospensione, verrà garantito un trattamento economico, ad integrazione dell'indennità di malattia a carico dell'INPS, fino a raggiungere il trattamento previsto per la C.I.G. 1a nota a verbale La conservazione del posto per i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato è limitata al periodo massimo di 4 mesi e comunque non oltre la scadenza del termine apposto al contratto medesimo. Ai lavoratori assunti con contratto a termine l'integrazione aziendale sarà effettuata per un periodo non superiore a quello per il quale è dovuta l'indennità economica di malattia da parte dell'INPS e comunque non oltre la scadenza del predetto contratto. 2ª nota a verbale Nel caso in cui l'infortunio non sul lavoro sia ascrivibile a responsabilità di terzi, l'Azienda anticiperà, a titolo di prestito non oneroso, il risarcimento per mancata retribuzione erogato dal terzo responsabile, nei limiti di quantità e durata previsti per il caso di malattia. Il lavoratore dovrà attivarsi nei confronti del terzo responsabile e/o Compagnia assicuratrice al fine di conseguire nei tempi più rapidi possibili la liquidazione di quanto dovuto. Nel caso venga accertato che non vi sia stata, in tutto o in parte, responsabilità di terzi, con conseguente annullamento o riduzione del risarcimento, quanto corrisposto dall'Azienda a titolo di prestito verrà considerato retribuzione, per la parte eccedente l'eventuale risarcimento agli effetti contributivi e fiscali. 3ª nota a verbale Quanto convenuto nel presente articolo, in merito alla conservazione del posto ed al relativo trattamento economico non si applica ai lavoratori che abbiano raggiunto l'età ed i requisiti per la pensione di vecchiaia, fatto salvo che non abbiano optato per la prosecuzione del rapporto di lavoro, di cui alle disposizioni di legge. L'azienda, compatibilmente con le esigenze di servizio, concederà permessi non retribuiti ai lavoratori che ne facciano richiesta all'infuori di uno stato morboso assistibile per documentate patologie gravi (uremia cronica, talassemia ed emopatie sistematiche, neoplasie, malattie allo stato terminale, altri stati di non autosufficienza), che richiedano terapie salvavita. In tale caso i predetti permessi non sono considerati ed inclusi né ai fini del computo dei periodi di comporto né ai fini del computo degli archi temporali, di cui al punto 1 del presente articolo. Analoghi permessi potranno essere concessi anche ai dipendenti per l'assistenza di familiari a carico affetti da malattie allo stadio terminale. Quale condizione di miglior favore rispetto a quanto previsto dall'art. 2120 cod. civ., su richiesta del lavoratore l'azienda concederà l'anticipazione del Trattamento di fine rapporto per le spese da sostenere per le patologie di cui alla terza nota a verbaleverbale (Patologie di particolare gravità) e per gli stati di tossicodipendenza. N.d.R.: Il verbale di accordo integrativo 10 dicembre 2013 prevede quanto segue per le imprese alimentari non artigiane fino a 15 dipendenti:

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Trattamento economico. Il trattamento economico del lavoratore non Le imprese artigiane garantiscono, in prova viene stabilito come seguecaso di malattia, ai lavoratori dipendenti, una integrazione economica all'indennità di malattia corrisposta dall'Istituto assicuratore preposto: Anzianità di servizio Corresponsione retribuzione dell'intera Corresponsione retribuzione di metà Fino a compiuti 5 anni per 180 giorni di calendario - Oltre i 5 anni per 180 giorni di calendario per 185 giorni di calendario Agli effetti del trattamento economico l'azienda, su documentazione redatta sui moduli dell'Istituto assicuratore, integrerà l'indennità corrisposta dallo stesso in modo da raggiungere il 100% o il 50della retribuzione netta per i primi 3 giorni in caso di malattia superiore a 7 giorni; - fino al 100% della retribuzione normale netta. Le netta per l'intero periodo dal 4º al 180º giorno; - una indennità a carico dell'Istituto assicuratore saranno anticipate a condizione che le stesse non siano soggette a contribuzione e che sia garantito il rimborso attraverso conguaglio da parte dell'Istituto o altro sistema analogo. Il trattamento economico e normativo previsto dal presente articolo si applica, nell'ambito sostitutiva del periodo contrattuale 34% della retribuzione netta di conservazione del posto, anche in caso di TBC. In tale ipotesi il trattamento ha carattere integrativo di quanto erogato dall'INPS. Per l'assistenza fatto nei casi di malattia superiore a favore del lavoratore o dei suoi familiari valgono le vigenti disposizioni 180 giorni, per un periodo massimo di legge o contrattuali90 giorni. In caso di riduzione malattia professionale o di sospensione dell'orario infortunio, le imprese garantiranno ai lavoratori assenti una integrazione della indennità percepita dall'istituto assicuratore, fino al 100% della retribuzione netta dal 1º giorno e sino a guarigione clinica. In ogni caso restano salve le condizioni di miglior favore. Nota 1. Fermo restando che le integrazioni a carico del datore di lavoro con ricorso alla C.I.G.di cui al presente articolo, saranno corrisposte ai lavoratori direttamente da parte dei datori di lavoro, questi ultimi potranno ricorrere a forme mutualistiche o assicurative per le integrazioni suddette. Al fine su indicato potranno essere costituiti appositi organismi. I ratei di gratifica natalizia corrisposti dagli Istituti assicuratori verranno conteggiati dalle aziende per raggiungere le percentuali di cui sopra. Quindi la gratifica natalizia verrà corrisposta a suo tempo, al lavoratore già, ammalato o che si ammali durante il periodo di C.I.G., appartenente ad un reparto interessato a tale riduzione o sospensione, verrà garantito un trattamento economico, ad integrazione dell'indennità di malattia a carico dell'INPS, fino a raggiungere il trattamento previsto per la C.I.G. 1a nota a verbale La conservazione del posto per i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato è limitata al periodo massimo di 4 mesi e comunque non oltre la scadenza del termine apposto al contratto medesimointero. Ai lavoratori assunti con contratto a termine l'integrazione aziendale sarà effettuata per un periodo non superiore a quello per il quale è dovuta l'indennità economica di malattia da parte dell'INPS e comunque non oltre la scadenza del predetto contratto. 2ª nota a verbale Nel caso in cui l'infortunio la malattia è causata da infortunio non sul lavoro sia ascrivibile a responsabilità di terzi, l'Azienda anticiperà, a titolo resta salva la facoltà dell'azienda di prestito non oneroso, il risarcimento per mancata retribuzione erogato recuperare dal terzo responsabileresponsabile le somme da essa corrisposte per il trattamento come sopra regolato, restando ad esso ceduta, su delega del lavoratore, la corrispondente azione nei limiti di quantità e durata previsti per il caso di malattiadel detto importo. Il lavoratore dovrà attivarsi nei confronti del terzo responsabile e/o Compagnia assicuratrice al fine di conseguire nei tempi più rapidi possibili la liquidazione di N.d.R.: L'accordo 11 ottobre 2007 prevede quanto dovuto. Nel caso venga accertato che non vi sia stata, in tutto o in parte, responsabilità di terzi, con conseguente annullamento o riduzione del risarcimento, quanto corrisposto dall'Azienda a titolo di prestito verrà considerato retribuzione, per la parte eccedente l'eventuale risarcimento agli effetti contributivi e fiscali. 3ª nota a verbale Quanto convenuto nel presente articolo, in merito alla conservazione del posto ed al relativo trattamento economico non si applica ai lavoratori che abbiano raggiunto l'età ed i requisiti per la pensione di vecchiaia, fatto salvo che non abbiano optato per la prosecuzione del rapporto di lavoro, di cui alle disposizioni di legge. L'azienda, compatibilmente con le esigenze di servizio, concederà permessi non retribuiti ai lavoratori che ne facciano richiesta all'infuori di uno stato morboso assistibile per documentate patologie gravi (uremia cronica, talassemia ed emopatie sistematiche, neoplasie, malattie allo stato terminale, altri stati di non autosufficienza), che richiedano terapie salvavita. In tale caso i predetti permessi non sono considerati ed inclusi né ai fini del computo dei periodi di comporto né ai fini del computo degli archi temporali, di cui al punto 1 del presente articolo. Analoghi permessi potranno essere concessi anche ai dipendenti per l'assistenza di familiari a carico affetti da malattie allo stadio terminale. 4ª nota a verbalesegue:

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Trattamento economico. Il trattamento economico “e nel contratto di lavoro intermittente è previsto l’obbligo per il lavoratore di rispondere alla chiamata del datore di lavoro, è altresì stabilita la corresponsione di una indennità mensile di disponibilità per i periodi nei quali il lavoratore non stesso garantisce la disponibilità al datore di lavoro in prova viene stabilito come segue: Anzianità attesa di servizio Corresponsione retribuzione dell'intera Corresponsione retribuzione di metà Fino a compiuti 5 anni per 180 giorni di calendario - Oltre i 5 anni per 180 giorni di calendario per 185 giorni di calendario Agli effetti del trattamento economico l'aziendautilizzazione, su documentazione redatta sui moduli dell'Istituto assicuratore, integrerà l'indennità corrisposta dallo stesso in modo da raggiungere il 100% o il 50la stessa è prevista nella misura pari al 20% della retribuzione normale nettamensile, calcolata ai sensi dell’art. Le indennità a carico dell'Istituto assicuratore saranno anticipate a condizione che le stesse non siano soggette a contribuzione 62 del CCNL. In ogni caso si tiene conto di quanto previsto dal DM 10 marzo 2004 del Ministero del lavoro e che sia garantito il rimborso attraverso conguaglio da parte dell'Istituto delle politiche sociali. L'indennità di disponibilità è esclusa dal computo di ogni istituto di legge o altro sistema analogodi contratto collettivo. Il trattamento economico economico, normativo e normativo previsto dal presente articolo si applica, nell'ambito del periodo contrattuale di conservazione del posto, anche previdenziale è riproporzionato in caso di TBC. In tale ipotesi il trattamento ha carattere integrativo di quanto erogato dall'INPS. Per l'assistenza di malattia a favore del lavoratore o dei suoi familiari valgono le vigenti disposizioni di legge o contrattualiragione della prestazione effettivamente resa. In caso di riduzione malattia o di sospensione dell'orario altro evento da cui deriva la temporanea impossibilità di rispondere alla chiamata, il lavoratore intermittente , con obbligo di risposta alla chiamata, è tenuto a informare il datore di lavoro con ricorso alla C.I.G., al lavoratore già, ammalato o che si ammali durante il secondo le modalità previste del presente CCNL specificando la durata dell’impedimento; nel periodo di C.I.G.temporanea indisponibilità non matura il diritto alla indennità di disponibilità. Se il lavoratore non informa il datore di lavoro nei termini anzidetti perde il diritto alla indennità di disponibilità per un periodo di 15 giorni, appartenente ad un reparto interessato a tale riduzione o sospensionesalva diversa previsione del contratto individuale. Il rifiuto ingiustificato di rispondere alla chiamata, verrà garantito un trattamento economico, ad integrazione dell'indennità di malattia a carico dell'INPS, fino a raggiungere il trattamento previsto per la C.I.G. 1a nota a verbale La conservazione del posto per i cui obbligo dovesse risultare pattuito nel contratto individuale è ricompreso nella fattispecie della assenza ingiustificata. Ai lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo determinato è limitata al periodo massimo di 4 mesi e comunque non oltre la scadenza del termine apposto al contratto medesimo. Ai lavoratori assunti con contratto a termine l'integrazione aziendale sarà effettuata per un periodo non superiore a quello per il quale è dovuta l'indennità economica di malattia da parte dell'INPS e comunque non oltre la scadenza del predetto contratto. 2ª nota a verbale Nel caso in cui l'infortunio non sul lavoro sia ascrivibile a responsabilità di terzi, l'Azienda anticiperà, a titolo di prestito non oneroso, il risarcimento per mancata retribuzione erogato dal terzo responsabile, nei limiti di quantità e durata intermittente sono riconosciuti tutti i diritti previsti per il caso di malattia. Il lavoratore dovrà attivarsi nei confronti del terzo responsabile e/o Compagnia assicuratrice al fine di conseguire nei tempi più rapidi possibili la liquidazione di quanto dovuto. Nel caso venga accertato che non vi sia stata, in tutto o in parte, responsabilità di terzi, con conseguente annullamento o riduzione del risarcimento, quanto corrisposto dall'Azienda a titolo di prestito verrà considerato retribuzione, per la parte eccedente l'eventuale risarcimento agli effetti contributivi e fiscali. 3ª nota a verbale Quanto convenuto nel presente articoloCCNL, in merito alla conservazione del posto ed al relativo trattamento economico non si applica ai lavoratori che abbiano raggiunto l'età ed i requisiti per la pensione salvo le aree di vecchiaia, fatto salvo che non abbiano optato per la prosecuzione esclusione previste o direttamente derivanti dalla natura del rapporto di lavoro, di cui alle disposizioni di legge. L'azienda, compatibilmente con le esigenze di servizio, concederà permessi non retribuiti ai lavoratori che ne facciano richiesta all'infuori di uno stato morboso assistibile per documentate patologie gravi (uremia cronica, talassemia ed emopatie sistematiche, neoplasie, malattie allo stato terminale, altri stati di non autosufficienza), che richiedano terapie salvavita. In tale caso i predetti permessi non sono considerati ed inclusi né ai fini del computo dei periodi di comporto né ai fini del computo degli archi temporali, di cui al punto 1 del presente articolo. Analoghi permessi potranno essere concessi anche ai dipendenti per l'assistenza di familiari a carico affetti da malattie allo stadio terminale. 4ª nota a verbale.

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Trattamento economico. Il trattamento economico del lavoratore non in prova viene stabilito come segue: Anzianità di servizio Corresponsione ha diritto alla corresponsione dell’intera retribuzione dell'intera Corresponsione retribuzione di metà Fino fino a compiuti 5 anni per 180 giorni di calendario - Oltre i 5 anni per 180 giorni di calendario per 185 giorni di calendario 6 mesi. Agli effetti del trattamento economico l'azienda, l’Azienda su documentazione redatta sui su moduli dell'Istituto assicuratoreINPS integrerà, integrerà l'indennità l’indennità corrisposta dallo stesso dall’INPS in modo da raggiungere il 100% della retribuzione netta, nei limiti di cui al comma precedente. L’Azienda corrisponderà, altresì, anticipazioni sulle indennità spettanti al lavoratore da parte degli Istituti assicurativi o previdenziali fino alla realizzazione degli impegni di cui all’allegato al presente articolo. Fatte salve le condizioni di miglior favore, qualora la durata della malattia superi i dieci giorni verrà corrisposto ai lavoratori il 5030% della retribuzione normale nettanetta per i primi tre giorni di malattia (periodo di carenza). Le indennità a carico dell'Istituto assicuratore saranno anticipate a condizione che le stesse non siano soggette a contribuzione e che sia garantito Per il rimborso attraverso conguaglio da parte dell'Istituto o altro sistema analogo. Il trattamento economico e normativo previsto dal presente articolo si applica, nell'ambito del periodo contrattuale di conservazione del posto, anche spettante al lavoratore in caso di TBCt.b.c. In tale ipotesi il trattamento ha carattere integrativo di quanto erogato dall'INPS. Per l'assistenza di malattia a favore del lavoratore o dei suoi familiari valgono le vigenti disposizioni specifiche norme di legge o contrattualilegge. In caso di riduzione o di sospensione dell'orario di lavoro con ricorso alla C.I.G., E’ fatto divieto al lavoratore già, ammalato assente per malattia o che si ammali durante il periodo infortunio non sul lavoro di C.I.G., appartenente ad un reparto interessato a svolgere attività lavorativa. La violazione di tale riduzione o sospensione, verrà garantito un trattamento economico, ad integrazione dell'indennità di malattia a carico dell'INPS, fino a raggiungere il trattamento previsto per la C.I.G. 1a nota a verbale divieto costituisce grave inadempimento contrattuale. NOTA A VERBALE La conservazione del posto per i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato è limitata al periodo non potrà eccedere il 50% della durata dello stesso contratto, nel limite massimo di 4 mesi e comunque non oltre potrà superare la scadenza del termine apposto al contratto medesimo. Ai fini di tale computo le assenze per malattia o per infortunio non sul lavoro sono cumulabili nell’anno solare (1° gennaio - 31 dicembre). Ai lavoratori assunti con contratto a termine l'integrazione di cui sopra la integrazione aziendale sarà effettuata tenendo conto di quanto l’INPS corrisponderà complessivamente per l’intera durata della malattia e comunque nell’ambito di quanto previsto dalle normative di legge in vigore. ALLEGATO - Anticipazioni da parte delle Aziende dell’indennità di malattia e infortunio a carico degli Enti competenti. L’Azienda, nel caso in cui il lavoratore cada ammalato o infortunato per un periodo non superiore a quello per 3 giorni, corrisponderà sotto forma di anticipo il quale è dovuta l'indennità economica 100% di malattia da parte dell'INPS e comunque non oltre la scadenza del predetto contratto. 2ª nota a verbale Nel caso in cui l'infortunio non sul lavoro sia ascrivibile a responsabilità di terzi, l'Azienda anticiperà, quanto al lavoratore stesso spetta dagli Istituti competenti a titolo di prestito non onerosoindennità di malattia o di infortunio. Tale disponibilità è comunque subordinata al verificarsi, il risarcimento inscindibilmente, di tutte le seguenti condizioni: - rilascio da parte di tutti i lavoratori operai di deleghe individuali, redatte per mancata retribuzione erogato dal terzo responsabilel’INPS sul modello annesso e per l’INAIL secondo le modalità che saranno indicate dall’Istituto stesso, nei limiti che autorizzino i citati Enti a corrispondere direttamente all’Azienda le somme spettanti ai suddetti lavoratori a titolo di quantità indennità di malattia o di infortunio; - esenzione dall’assoggettamento a contributi previdenziali di quanto anticipato dall’Azienda per conto degli Istituti previdenziali; elaborazione e durata previsti agli Istituti previdenziali per il l’attuazione della nuova procedura. Nel caso di malattia. Il lavoratore dovrà attivarsi si dia corso all’anticipazione, l’Azienda si rivarrà nei confronti del terzo responsabile e/o Compagnia assicuratrice al lavoratore delle quote anticipate per conto degli istituti sopracitati, qualora le erogazioni da parte degli Istituti stessi vengano a mancare per qualsiasi motivo dovuto a inadempienza del lavoratore medesimo. Per quanto riguarda il personale assunto con contratto di lavoro a termine (stagionale) l’Azienda si rivarrà, nei confronti dei lavoratori, delle quote anticipate per conto degli Istituti sopra citati sull’ammontare complessivo delle indennità di fine di conseguire nei tempi più rapidi possibili la liquidazione di quanto dovuto. Nel caso venga accertato che non vi sia stata, in tutto o in parte, responsabilità di terzi, con conseguente annullamento o riduzione del risarcimento, quanto corrisposto dall'Azienda a titolo di prestito verrà considerato retribuzione, per la parte eccedente l'eventuale risarcimento agli effetti contributivi e fiscali. 3ª nota a verbale Quanto convenuto nel presente articolo, in merito alla conservazione del posto ed al relativo trattamento economico non si applica ai lavoratori che abbiano raggiunto l'età ed i requisiti per la pensione di vecchiaia, fatto salvo che non abbiano optato per la prosecuzione del rapporto di lavoro, di cui alle disposizioni di legge. L'azienda, compatibilmente con le esigenze di servizio, concederà permessi lavoro ove la malattia non retribuiti ai lavoratori che ne facciano richiesta all'infuori di uno stato morboso assistibile per documentate patologie gravi (uremia cronica, talassemia ed emopatie sistematiche, neoplasie, malattie allo stato terminale, altri stati di non autosufficienza), che richiedano terapie salvavita. In tale caso i predetti permessi non sono considerati ed inclusi né ai fini del computo dei periodi di comporto né ai fini del computo degli archi temporali, di cui al punto 1 del presente articolo. Analoghi permessi potranno essere concessi anche ai dipendenti per l'assistenza di familiari a carico affetti da malattie allo stadio terminale. 4ª nota a verbalefosse riconosciuta dagli stessi Istituti.

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Trattamento economico. 1. La retribuzione sarà corrisposta entro i trenta giorni successivi al mese di maturazione con la specificazione degli altri elementi costitutivi liquidabili mensilmente. 2. Il trattamento economico del lavoratore non in prova viene stabilito come segue: Anzianità di servizio Corresponsione retribuzione dell'intera Corresponsione retribuzione di metà Fino a compiuti 5 anni per 180 giorni di calendario - Oltre i 5 anni per 180 giorni di calendario per 185 giorni di calendario Agli effetti del trattamento economico l'azienda, su documentazione redatta sui moduli dell'Istituto assicuratore, integrerà l'indennità corrisposta dallo stesso in modo da raggiungere il 100% o il 50% pagamento della retribuzione normale netta. Le indennità a carico dell'Istituto assicuratore saranno anticipate a condizione che le stesse non siano soggette a contribuzione e che sia garantito il rimborso attraverso conguaglio da parte dell'Istituto può avvenire mediante assegni bancari e/o altro sistema analogo. Il trattamento economico e normativo previsto dal presente articolo si applicaaccredito in conto corrente bancario, nell'ambito del periodo contrattuale di conservazione del posto, anche nel rispetto della normativa in caso di TBC. In tale ipotesi il trattamento ha carattere integrativo di quanto erogato dall'INPS. Per l'assistenza di malattia a favore del lavoratore o dei suoi familiari valgono le vigenti disposizioni di legge o contrattualiessere. 3. In caso di riduzione o di sospensione dell'orario di lavoro con ricorso alla C.I.G.contestazione sulla paga base nazionale e sugli altri elementi costitutivi della retribuzione, al lavoratore giàdovrà essere intanto corrisposta la parte di retribuzione non contestata. 4. Gli elementi che concorrono a formare la retribuzione globale della lavoratrice e del lavoratore, ammalato o sono i seguenti: - paga base nazionale; - scatti di anzianità per gli impiegati e anzianità forfettaria di settore per gli operai; - indennità di contingenza; - E.D.R. 5. Ai fini della determinazione della retribuzione oraria il divisore mensile è 173. 6. La determinazione della retribuzione giornaliera si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 22 nel caso di prestazione su 5 giorni settimanali e 26 nel caso di prestazione su 6 giorni settimanali. 7. Per le lavoratrici ed i lavoratori, ai rispettivi livelli previsti dalla classificazione del personale, corrisponde un valore di retribuzione base nazionale conglobata mensile, che si ammali durante il periodo di C.I.G., appartenente ad un reparto interessato a tale riduzione o sospensione, verrà garantito un trattamento economico, ad integrazione dell'indennità di malattia a carico dell'INPS, fino a raggiungere il trattamento previsto per la C.I.G. 1a nota a verbale La conservazione tiene conto del posto valore del contributo dovuto all’ E.BI.TE.N. per i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato è limitata al periodo massimo di 4 mesi e comunque non oltre la scadenza servizi della bilateralità come meglio descritti nell’articolo 79 del termine apposto al contratto medesimo. Ai lavoratori assunti con contratto a termine l'integrazione aziendale sarà effettuata per un periodo non superiore a quello per il quale è dovuta l'indennità economica di malattia da parte dell'INPS e comunque non oltre la scadenza del predetto contratto. 2ª nota a verbale Nel caso in cui l'infortunio non sul lavoro sia ascrivibile a responsabilità di terzi, l'Azienda anticiperà, a titolo di prestito non oneroso, il risarcimento per mancata retribuzione erogato dal terzo responsabile, nei limiti di quantità e durata previsti per il caso di malattia. Il lavoratore dovrà attivarsi nei confronti del terzo responsabile e/o Compagnia assicuratrice al fine di conseguire nei tempi più rapidi possibili la liquidazione di quanto dovuto. Nel caso venga accertato che non vi sia stata, in tutto o in parte, responsabilità di terzipresente CCNL, con conseguente annullamento o riduzione la decorrenza indicata nelle tabelle retributive allegate al presente Contratto; le Parti si impegnano a ritrovarsi nell’ambito dell’Osservatorio istituito presso l’EBITEN per una valutazione con cadenza semestrale sull’andamento del risarcimento, quanto corrisposto dall'Azienda a titolo di prestito verrà considerato retribuzione, per la parte eccedente l'eventuale risarcimento agli effetti contributivi e fiscali. 3ª nota a verbale Quanto convenuto nel presente articolo, in merito alla conservazione del posto ed al relativo trattamento economico non si applica ai lavoratori che abbiano raggiunto l'età ed i requisiti per la pensione di vecchiaia, fatto salvo che non abbiano optato per la prosecuzione del rapporto di lavoro, di cui alle disposizioni di legge. L'azienda, compatibilmente con le esigenze di servizio, concederà permessi non retribuiti ai lavoratori che ne facciano richiesta all'infuori di uno stato morboso assistibile per documentate patologie gravi (uremia cronica, talassemia ed emopatie sistematiche, neoplasie, malattie allo stato terminale, altri stati di non autosufficienza), che richiedano terapie salvavita. In tale caso i predetti permessi non sono considerati ed inclusi né ai fini del computo dei periodi di comporto né ai fini del computo degli archi temporali, di cui al punto 1 del presente articolo. Analoghi permessi potranno essere concessi anche ai dipendenti per l'assistenza di familiari a carico affetti da malattie allo stadio terminale. 4ª nota a verbalecomparto.

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Trattamento economico. Il trattamento economico del lavoratore Le aziende corrisponderanno ai lavoratori non in prova viene stabilito come segueassenti per malattia od infortunio non sul lavoro il seguente trattamento economico: Anzianità di servizio Corresponsione retribuzione dell'intera Corresponsione retribuzione di metà Fino a compiuti 5 anni per 180 giorni di calendario - Oltre i 5 anni per 180 giorni di calendario per 185 giorni di calendario Agli effetti del trattamento economico l'azienda, su documentazione redatta sui moduli dell'Istituto assicuratore, integrerà l'indennità corrisposta dallo stesso in modo da raggiungere il 100% o dal primo al terzo giorno: il 50% della normale retribuzione per i giorni di carenza coincidenti con quelli lavorativi secondo l'orario di lavoro dello stabilimento o reparto cui lo stesso operaio appartiene; - dal quarto al centottantesimo giorno: una integrazione dell'indennità di malattia riconosciuta dall'istituto assicuratore fino al 100% della normale nettaretribuzione. Per le malattie di durata superiore a 14 giorni consecutivi, le aziende corrisponderanno il 100% della normale retribuzione anche per i primi tre giorni (carenza), coincidenti con quelli lavorativi secondo l'orario di lavoro dello stabilimento o reparto cui lo stesso operaio appartiene. A decorrere dall'1 gennaio 1993, per le malattie di durata superiore a 11 giorni consecutivi, le aziende corrisponderanno il 100% della normale retribuzione anche per i primi tre giorni (carenza) coincidenti con quelli lavorativi, secondo l'orario di lavoro dello stabilimento o reparto cui lo stesso operaio appartiene. A decorrere dall'1 gennaio 1996 per le malattie di durata superiore a 9 giorni, le aziende corrisponderanno il 100% della normale retribuzione anche per i primi tre giorni (carenza) coincidenti con quelli lavorativi, secondo l'orario di lavoro dello stabilimento o reparto cui lo stesso operaio appartiene. In aggiunta a quanto sopra, all'operaio ammalato, ove venisse a cessare il trattamento mutualistico erogato dall'ente assicuratore, l'azienda riconoscerà un'indennità pari al 50% della normale retribuzione per il periodo di malattia eccedente il centottantesimo giorno compiuto e fino al termine del periodo di conservazione del posto. In caso di modifica del trattamento erogato dall'ente assicuratore, le percentuali di cui sopra saranno conseguentemente adeguate in modo da non superare complessivamente il trattamento sopra previsto. Le indennità eventuali integrazioni aziendali in atto sono assorbite fino a carico dell'Istituto assicuratore saranno anticipate concorrenza. Tale trattamento non è cumulabile con eventuali altri analoghi trattamenti aziendali, o comunque derivanti da norme generali, in atto o future, con conseguente assorbimento fino a condizione che le stesse non siano soggette concorrenza. Il diritto a contribuzione e che sia garantito il rimborso attraverso conguaglio percepire i trattamenti previsti dal presente articolo è subordinato al riconoscimento della malattia o dell'infortunio da parte dell'Istituto o altro sistema analogodei rispettivi istituti assicuratori, nonché alla presentazione dei seguenti documenti di competenza del medico curante: - certificato medico indicante la data di inizio, di prosecuzione e di chiusura dell'incapacità al lavoro redatto sugli appositi moduli degli Istituti stessi e contenente le seguenti indicazioni: 1) la data del rilascio; 2) la prognosi; 3) la specificazione dell'orario durante il quale il medico curante consente al lavoratore di uscire dalla sua abitazione. Il trattamento economico e normativo previsto dal di cui al presente articolo si applica, nell'ambito del periodo contrattuale di conservazione del posto, anche in caso di TBC. In tale ipotesi il Nota a verbale Il trattamento ha carattere assistenziale integrativo di quanto erogato dall'INPS. Per l'assistenza di malattia a favore del lavoratore o dei suoi familiari valgono le vigenti disposizioni di legge o contrattuali. In caso di riduzione o di sospensione dell'orario di lavoro con ricorso alla C.I.G., al lavoratore già, ammalato o che si ammali durante il periodo di C.I.G., appartenente ad un reparto interessato a tale riduzione o sospensione, verrà garantito un trattamento economico, ad integrazione dell'indennità di malattia malattia, posto a carico dell'azienda, non è comprensivo delle quote afferenti la 13ma mensilità e le retribuzioni differite ad essa equiparate che sono invece a carico dell'INPS, fino a raggiungere il trattamento previsto per la C.I.G. 1a nota a verbale La conservazione del posto per i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato è limitata al periodo massimo di 4 mesi e comunque non oltre la scadenza del termine apposto al contratto medesimo. Ai lavoratori assunti con contratto a termine l'integrazione aziendale sarà effettuata per un periodo non superiore a quello per il quale è dovuta l'indennità economica di malattia da parte dell'INPS e comunque non oltre la scadenza del predetto contratto. 2ª nota a verbale Nel caso in cui l'infortunio non sul lavoro sia ascrivibile a responsabilità di terzi, l'Azienda anticiperà, a titolo di prestito non oneroso, il risarcimento per mancata retribuzione erogato dal terzo responsabile, nei limiti di quantità e durata previsti per il caso di malattia. Il lavoratore dovrà attivarsi nei confronti del terzo responsabile e/o Compagnia assicuratrice al fine di conseguire nei tempi più rapidi possibili la liquidazione di quanto dovuto. Nel caso venga accertato che non vi sia stata, in tutto o in parte, responsabilità di terzi, con conseguente annullamento o riduzione del risarcimento, quanto corrisposto dall'Azienda a titolo di prestito verrà considerato retribuzione, per la parte eccedente l'eventuale risarcimento agli effetti contributivi e fiscali. 3ª nota a verbale Quanto convenuto nel presente articolo, in merito alla conservazione del posto ed al relativo trattamento economico non si applica ai lavoratori che abbiano raggiunto l'età ed i requisiti per la pensione di vecchiaia, fatto salvo che non abbiano optato per la prosecuzione del rapporto di lavoro, di cui alle disposizioni di legge. L'azienda, compatibilmente con le esigenze di servizio, concederà permessi non retribuiti ai lavoratori che ne facciano richiesta all'infuori di uno stato morboso assistibile per documentate patologie gravi (uremia cronica, talassemia ed emopatie sistematiche, neoplasie, malattie allo stato terminale, altri stati di non autosufficienza), che richiedano terapie salvavita. In tale caso i predetti permessi non sono considerati ed inclusi né ai fini del computo dei periodi di comporto né ai fini del computo degli archi temporali, di cui al punto 1 del presente articolo. Analoghi permessi potranno essere concessi anche ai dipendenti per l'assistenza di familiari a carico affetti da malattie allo stadio terminale. 4ª nota a verbale.

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Samples: CCNL Legno, Sughero, Mobile, Arredamento E Boschivi Forestali