Trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo. Come disposto dall’art. 22 comma 6 della Legge 240/2010, agli assegni si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all’art. 4 della legge 13 agosto 1984, n.476 e successive modificazioni e integrazioni, nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all’art. 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni. In materia di astensione obbligatoria per maternità agli assegni si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, e, in materia di congedo per malattia, l’articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l’indennità corrisposta dall’INPS ai sensi dell’articolo 5 del citato decreto 12 luglio 2007 è integrata dall’Università fino alla concorrenza dell’intero importo dell’assegno di ricerca. L’Università provvede a favore dei titolari di assegno alla copertura assicurativa per infortuni e per responsabilità civile verso terzi nell’espletamento dell’attività di ricerca. L’importo del relativo premio è detratto dall’assegno. L’assistenza sanitaria è a carico dell’assegnista senza alcun intervento da parte dell’Università.
Trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo. Agli assegni si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all’articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all’articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, e, in materia di congedo per malattia, l’articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. L’Università provvede alla copertura assicurativa per quanto riguarda i rischi da infortuni e responsabilità civile alle condizioni previste dalle relative polizze stipulate dall’Ateneo. Il trattamento di missione della/del titolare di assegno ricade sui fondi del Responsabile Scientifico della ricerca o sui fondi di ricerca attribuiti all'assegnista o su fondi della Struttura ospitante secondo le modalità previste dal vigente Regolamento di Ateneo per le Missioni.
Trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo. 1. Xxxx assegni si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all’art. 4 della legge 13.08.1984, n. 476 e successive modificazioni e integrazioni, nonché in materia previdenziale, quelle di cui all’art. 2, commi 26 e seguenti della legge 08.08.1995, n. 335 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Xxxx assegni di cui al presente bando si applicano, in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007.
3. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto 12 luglio 2007 è integrata fino a concorrenza dell'intero importo dell'assegno di ricerca da parte della struttura presso cui l’assegno è gestito amministrativamente.
4. Xxxx assegni di cui al presente bando si applicano, in materia di congedo per malattia, l'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.
5. Il trattamento finanziario per gli assegni di ricerca si rifà alle note ministeriali n. 2867 del 15.12.1997 e n. 523 del 12.03.1998, gli emolumenti, alla luce della risoluzione n. 17/E del Ministero delle Finanze, prot. n. 2000/30703 del 17.02.2000, sono riconducibili alla categoria dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente in quanto rientrano nell’ambito dell’art. 50 (ex art. 47), comma 1, lettere c) e c)-bis del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. n. 917 del 22.12.1986 e successive modificazioni.
6. L’Università provvede a favore delle persone titolari di assegno alla copertura assicurativa per infortuni e per responsabilità civile verso terzi nell’espletamento dell’attività di ricerca.
Trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo. Agli assegni si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all’articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all’articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, e, in materia di congedo per malattia, l’articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. L’Università provvede alla copertura assicurativa per quanto riguarda i rischi da infortuni e responsabilità civile alle condizioni previste dalle relative polizze stipulate dall’Ateneo. Il trattamento di missione della/del titolare di assegno ricade sui fondi del Responsabile Scientifico della ricerca o sui fondi di ricerca attribuiti all'assegnista o su fondi della Struttura ospitante secondo le modalità previste dal vigente Regolamento di Ateneo per le Missioni. consider this sensitive information and hereby pledge to keep it confidential. Attribution of the right to register a patent for the inventions produced on the basis of any scientific research activity carried out with the facilities and funds of the University of Padua is generally governed by the University’s Patent Regulations.
Art. 8 Tax, social security and insurance Grants within the scope of this notice are governed by a series of laws: Art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476 (Art. 4 of Law no. 476 dated 13 August 1984) governing tax matters; Art. 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni (Art. 2, paragraphs 26 and following of Law no. 335 dated 8 August 1995, as further amended and integrated) governing social security matters; decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007 (Ministry of Labour and Social Security decree dated 12 July 2007) governing matters concerning maternity leave, also printed in Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007 (Official Gazette no. 247 dated 23 October 2007); and Art. 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni (Art. 1 paragraph 788 of Law no. 296 dated 27 December 2006, as further amended), governing sick leave. The University shall provide insurance coverage for accidents and civil liability in accordance with the conditions stated in the ...
Trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo. Agli assegni si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all’articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all’articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, e, in materia di congedo per malattia, l’articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. L’Università provvede alla copertura assicurativa per quanto riguarda i rischi da infortuni e responsabilità civile alle condizioni previste dalle relative polizze stipulate dall’Ateneo. Il trattamento di missione della/del titolare di assegno ricade sui fondi del Responsabile Scientifico della ricerca o sui fondi di ricerca attribuiti all'assegnista o su fondi della Struttura ospitante secondo le modalità previste dal vigente Regolamento di Ateneo per le Missioni. Art. 8 – Tax, social security and insurance The grants within this present announcement are governed by a series of laws: Art. 4 of Law no. 476 dated 13 August 1984, for tax; Art. 2, paragraphs 26 and following of Law no. 335 dated 8 August 1995, plus subsequent amendments and additions, for social security; the Ministry of Labour and Social Security decree dated 12 July 2007 for maternity leave (see Official Gazette no. 247 dated 23 October 2007); and Art. 1 paragraph 788 of Law no. 296 dated 27 December 2006, plus subsequent amendments, for sick leave. The University shall provide insurance coverage for accidents and civil liability in accordance with the conditions stated in the policies taken out by the University. Should Grant Holders be sent on official university business, then the costs shall be sustained by the Research Project Supervisor's funds, or by the Grant Holders from their research funds, or by the host organization in accordance with the University Regulations Governing Official University Business.
Trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo. Al contratto si applicano le disposizioni vigenti in materia fiscale, previdenziale e assicurativa.
Trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo. Agli assegni si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all’articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all’articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, e, in materia di congedo per malattia, l’articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.
Trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo. Agli assegni si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all’articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all’articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, e, in materia di congedo per malattia, l’articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. L’Università provvede alla copertura assicurativa per or Master’s degree courses, funded PhDs or specialist courses in Medicine, in Italy or abroad, first and second-level postgraduate diploma courses and, if Grant Holders are employees of the Public Administration, they must be placed on unpaid leave.
Trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo. Xxxx assegni si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all’articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, nonché, in materia previdenziale, quelle
Trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo. 1. Agli assegni di cui al presente regolamento si applicano in materia fiscale e previdenziale le disposizioni di cui alla normativa vigente.
2. Nel caso di astensione obbligatoria per maternità e di congedo per malattia si applica la normativa vigente in materia. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l’indennità corrisposta dall’INPS è integrata dall’università fino a concorrenza dell’intero importo dell’assegno di ricerca.
3. L’Università provvede alle coperture assicurative per infortuni, e per responsabilità civile verso terzi a favore di titolari degli assegni nell’ambito dell’espletamento della loro attività di ricerca.