Salario. 1. Il salario conglobato previsto alla lettera a) dei successivi artt. 101, 102, 104 e 106 è indicato nelle tabelle da A ad A-quater, B, C e D di cui al successivo art. 128.
2. Per i soli portieri, con tipologie professionali A), il salario di cui sopra si riferisce ad edifici della consistenza fino a 50 vani catastali, una scala e, per i portieri con profili professionali A3) ed A4), dell'art. 17, è comprensivo anche del servizio di pulizia dei primi cinque piani.
3. Per i locali di cui agli artt. 49 e 50 del D.P.R. 1° dicembre 1949, n. 1142 (vedi il relativo stralcio della legge catastale in appendice al C.C.N.L.), l'unità di misura vano è ragguagliata a mq. 50, mentre per i locali accessori di cui all'art. 50 del predetto decreto, la misura vano è ragguagliata a mq. 75.
4. Le dipendenze previste dall'art. 51 del decreto citato non debbono essere considerate ai fini del computo dei vani.
5. La consistenza degli edifici è ragguagliata ai vani catastali effettivamente serviti dal portiere, escluso l'alloggio di quest'ultimo.
Salario. Il diritto di dedurre dal salario del collaboratore i relativi contributi per l’AVS/AI/IPG/AD, l’assicurazione malattie, l’assicurazione contro gli infortuni nonché la previdenza professionale (salvo casi particolari) decade dopo due mesi.
Salario. Il nuovo testo del CCNL sulla possibilità di riduzione durante il periodo di introduzione (art. 10 cpv. 1) va inteso nel senso seguente: se un collaboratore senza apprendistato (cat. 1) è stato impiegato per almeno 4 mesi in un’azienda sottoposta al CCNL (azienda A), il periodo di in- troduzione in un’altra azienda sottoposta al CCNL (azienda B) dura al massimo 3 mesi. Il pe- riodo di introduzione dura al massimo 3 mesi anche se il collaboratore torna a lavorare nell’azienda A dopo un’interruzione di più di 2 anni. – Fintanto che non è ancora terminato il periodo di introduzione massimo di 12 mesi stabilito per la categoria 1 se il collaboratore non ha mai lavorato per almeno 4 mesi in un’azienda sottoposta al CCNL, la riduzione di salario può continuare (p. es. per stagioni consecutive) anche dopo interruzioni dell’occupazione presso lo stesso datore di lavoro o la stessa azien- da, oppure il periodo di introduzione assolto prima di eventuali interruzioni presso lo stesso datore di lavoro o la stessa azienda viene conteggiato se nel frattempo il collaboratore non ha lavorato in altre aziende sottoposte al CCNL. Trascorso il periodo di introduzione stabilito, in caso di nuovo inizio dell’attività presso lo stesso datore di lavoro o la stessa azienda la ridu- zione di salario non è più ammessa, a meno che l’interruzione tra i due rapporti di lavoro sia durata più di 2 anni. Per le categorie salariali II e IIIa, la riduzione di salario è ammessa una volta sola nella carriera professionale di un collaboratore, e quindi solo al primo impiego in un’azienda sottoposta al CCNL (anche nella stessa azienda) dopo il conseguimento del certificato federale di formazione pratica (CFP) o dell’attestato federale di capacità (AFC) o al primo impiego di un collaboratore straniero con formazione equivalente in un’azienda sottoposta al CCNL. Anche questa riduzione deve essere convenuta per iscritto nel contratto di lavoro o in un’aggiunta al contratto di lavoro. Se l’interruzione tra due assunzioni non dura più di 2 anni (p. es. 3 mesi tra una stagione e l’altra), viene presa in considerazione l’assunzione antecedente (cfr. commento ad art. 32 CCNL). Queste possibilità di riduzione sostituiscono tutte le riduzioni precedenti (x.xx. LIM). Disciplinamento transitorio per il 2016/2017 relativo alle possibilità di riduzione del salario durante il periodo di introduzione Per i rapporti di lavoro che iniziano entro il 31 dicembre 2016 è applicabile il disciplinamento sinora vigent...
Salario. Il calcolo della tredicesima si basa di principio sul salario lordo AVS ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 CCNL, nel quale va compreso anche il pagamento dei giorni di riposo, di vacanza e festivi. (per le ore supplementari vedi sotto). Esempio sul pagamento di giorni di riposo, di vacanza e festivi non goduti Durata dell’impiego: 1° luglio 2014 – 31 dicembre 2017 Salario lordo mensile nel 2017: CHF 5100.– Con il conteggio finale a fine dicembre 2017 vengono pagati cinque giorni di vacanza e tre giorni di riposo, non ancora goduti. Su questi importi il collaboratore ha diritto alla tredicesima.
Salario. Dal salario del praticante non si possono effettuare deduzioni a favore della scuola. Salari precedenti 31.12.01 2000.– 01.01.00– 01.01.02– 01.01.06– 01.01.08– 01.01.12– 01.01.14– 31.12.05 31.12.07 31.12.11 31.12.13 31.12.16 2050.– 2075.– 2115.– 2168.– 2172.– Salari 01.01.17– precedenti 31.03.18 2179.– 01.04.18– 31.12.18 2190.–
Salario. Si chiede un incremento salariale così come segue: Confermando che la contrattazione collettiva si configura come un complesso e ordinato apparato negoziale, che assegna al contratto collettivo nazionale di lavoro il ruolo di strumento finalizzato ad estendere la rappresentanza a favore dei lavoratori dipendenti, si propone, per i lavoratori non iscritti al sindacato, il versamento di un contributo per l'assistenza contrattuale pari a 30,00 € annuali nell’arco di vigenza del CCNL.
Salario. La metodologia di adeguamento a fronte di eventuali scostamenti inflattivi, concordata nello scorso rinnovo, verrà messa alla prova l’anno prossimo in occasione dell’ufficializzazione dei dati IPCA del 2019/2021.
Salario. 1 Il diritto al salario comincia con l'entrata in servizio e termina alla fine del rapporto di lavoro.
2 Il salario annuo è versato in 13 mensilità. I collaboratori ricevono mensilmente un rendiconto dettagliato della loro retribuzione e delle trattenute (salario, assegni, deduzioni ecc.). Il salario è versato entro il 25 di ogni mese. La 13a mensilità è versata in ragione del 50% con il salario di novembre ed il restante 50% con il salario di dicembre entro il 20 dicembre. Se il rapporto di lavoro termina nel xxxxx xxxx'xxxx, xx 00x mensilità è corrisposta pro rata con l'ultimo salario mensile.
Salario. L’ipotesi di accordo prevede un incremento a regime dei minimi tabellari definito in base al valore dell’inflazione prevista per gli anni di vi- genza – indicatore IPCA – e di una quota di salario per la innovazione organizzativa determinata dalla riforma dell’inquadramento pari a:
Salario. Siamo tutti consapevoli del fatto che il salario dei lavoratori e soprattutto delle lavoratrici italiane è tra i più bassi in Europa.