Salario. 1. Il salario conglobato previsto alla lettera a) dei successivi artt. 101, 102, 104 e 106 è indicato nelle tabelle da A ad A-quater, B, C e D di cui al successivo art. 128.
Salario. 2 Il diritto di dedurre dal salario del collaboratore i relativi contributi per l’AVS/AI/IPG/AD, l’assicurazione malattie, l’assicurazione contro gli infortuni nonché la previdenza professionale (salvo casi particolari) decade dopo due mesi.
Salario. Il nuovo testo del CCNL sulla possibilità di riduzione durante il periodo di introduzione (art. 10 cpv. 1) va inteso nel senso seguente: se un collaboratore senza apprendistato (cat. 1) è stato impiegato per almeno 4 mesi in un’azienda sottoposta al CCNL (azienda A), il periodo di in- troduzione in un’altra azienda sottoposta al CCNL (azienda B) dura al massimo 3 mesi. Il pe- riodo di introduzione dura al massimo 3 mesi anche se il collaboratore torna a lavorare nell’azienda A dopo un’interruzione di più di 2 anni. – Fintanto che non è ancora terminato il periodo di introduzione massimo di 12 mesi stabilito per la categoria 1 se il collaboratore non ha mai lavorato per almeno 4 mesi in un’azienda sottoposta al CCNL, la riduzione di salario può continuare (p. es. per stagioni consecutive) anche dopo interruzioni dell’occupazione presso lo stesso datore di lavoro o la stessa azien- da, oppure il periodo di introduzione assolto prima di eventuali interruzioni presso lo stesso datore di lavoro o la stessa azienda viene conteggiato se nel frattempo il collaboratore non ha lavorato in altre aziende sottoposte al CCNL. Trascorso il periodo di introduzione stabilito, in caso di nuovo inizio dell’attività presso lo stesso datore di lavoro o la stessa azienda la ridu- zione di salario non è più ammessa, a meno che l’interruzione tra i due rapporti di lavoro sia durata più di 2 anni. Per le categorie salariali II e IIIa, la riduzione di salario è ammessa una volta sola nella carriera professionale di un collaboratore, e quindi solo al primo impiego in un’azienda sottoposta al CCNL (anche nella stessa azienda) dopo il conseguimento del certificato federale di formazione pratica (CFP) o dell’attestato federale di capacità (AFC) o al primo impiego di un collaboratore straniero con formazione equivalente in un’azienda sottoposta al CCNL. Anche questa riduzione deve essere convenuta per iscritto nel contratto di lavoro o in un’aggiunta al contratto di lavoro. Se l’interruzione tra due assunzioni non dura più di 2 anni (p. es. 3 mesi tra una stagione e l’altra), viene presa in considerazione l’assunzione antecedente (cfr. commento ad art. 32 CCNL). Queste possibilità di riduzione sostituiscono tutte le riduzioni precedenti (x.xx. LIM). Disciplinamento transitorio per il 2016/2017 relativo alle possibilità di riduzione del salario durante il periodo di introduzione Per i rapporti di lavoro che iniziano entro il 31 dicembre 2016 è applicabile il disciplinamento sinora vigent...
Salario. Il calcolo della tredicesima si basa di principio sul salario lordo AVS ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 CCNL, nel quale va compreso anche il pagamento dei giorni di riposo, di vacanza e festivi. (per le ore supplementari vedi sotto). Esempio sul pagamento di giorni di riposo, di vacanza e festivi non goduti Durata dell’impiego: 1° luglio 2014 – 31 dicembre 2017 Salario lordo mensile nel 2017: CHF 5100.– Con il conteggio finale a fine dicembre 2017 vengono pagati cinque giorni di vacanza e tre giorni di riposo, non ancora goduti. Su questi importi il collaboratore ha diritto alla tredicesima.
Salario. 3 Dal salario del praticante non si possono effettuare deduzioni a favore della scuola. Salari precedenti 31.12.01 2000.– 01.01.00– 01.01.02– 01.01.06– 01.01.08– 01.01.12– 01.01.14– 31.12.05 31.12.07 31.12.11 31.12.13 31.12.16 2050.– 2075.– 2115.– 2168.– 2172.– Salari 01.01.17– precedenti 31.03.18 2179.– 01.04.18– 31.12.18 2190.–
Salario. La metodologia di adeguamento a fronte di eventuali scostamenti inflattivi, concordata nello scorso rinnovo, verrà messa alla prova l’anno prossimo in occasione dell’ufficializzazione dei dati IPCA del 2019/2021. Pertanto, riteniamo che l’equilibrio raggiunto nel contratto vigente vada confermato, mantenendo un meccanismo di rinnovo economico che ha dato prova di essere adeguato alle esigenze del settore in ogni evenienza (sia di andamento inflativo che rispetto alle regole interconfederali che si sono succedute). Va altresì sottolineato che nonostante l’emergenza Covid 19 abbia influito fortemente sugli indici inflattivi, le aziende del settore hanno fatto registrare performance di redditività e di produttività di tutto rispetto, in molti casi superiori ai budget previsti, e di questo bisognerà tenere conto per la definizione dei nuovi aumenti. Inoltre le previsioni degli andamenti inflattivi per i prossimi anni sono come noto in significativa crescita. Rispetto al salario definito nel ccnl di settore, si ritiene necessario ricomprendere nello stesso la contribuzione aziendale riferita alla previdenza complementare stabilita dagli accordi istitutivi dei Fondi del Settore. Per quanto sopra esposto, compresa la richiesta di incremento del Welfare contrattuale, riteniamo richiedere un adeguamento economico complessivo in cifra pari a 195 euro. A garanzia, tale cifra potrà adeguarsi sulla base della previsione inflattiva riferita al triennio 2022/24 in base al documento Istat di giugno
Salario abilità al lavoro piena 16.2 – accordo salariale individuale 16.1 – categorie 17 – detrazione contributo professionale 49.1 – durante il periodo di attesa 24.5 – durante orario di lavoro flessibile 22 – in caso di assenze 27.1 – in caso di impedimento senza colpa 27.4 – in caso di infortunio 25 – in caso di malattia 24 – in caso di servizio militare 26 – salario a cottimo 16.7 – salario di base 16.1 – salario normale 16.1 Salario in caso di malattia 24 – aliquota contributi lavoratori 24.3 – assicurazione indennità giornaliera per malattia 24.2 – certificato medico 24.10 – condizioni di assicurazione 24.4 – durante le vacanze 32.4 – giorno di carenza 24.1 – periodo di attesa 24.5 Salario pattuito/concordato 16.1 Scuole per quadri 26.1 c Scuola reclute 26.1 b Servizio civile 40.1 a Servizio di protezione civile 26 Settimana di cinque giorni 12 SIKO-2000 6 SIKO-S 5.3 Spese di viaggio 30 Spese per vitto e alloggio 29 Stipendio in caso di infortunio 25 – durante le vacanze 32.4 Stipendio mensile, all’ora 16.6 Tempo di lavoro annuale 7 Tempo di lavoro di recupero anticipato 11.1 Tempo di viaggio 11.2 / 13.4 Termini e scadenza versamento del salario 20 Trasloco 27.1.h Trattative salariali 55 Trattenuta salariale 21 Tredicesima mensilità 18 Tribunale arbitrale 59 Vacanze aziendali, data 36.2 Vacanze, durata 32 – compensazione 35/36.1 – data 34 – deroga alla regolamentazione 36 – malattia durante le vacanze 32.4 – regolamentazione vacanze, deroghe 36 – riduzione 33 – vacanze aziendali 36.2
Salario. 1 Il diritto al salario comincia con l'entrata in servizio e termina alla fine del rapporto di lavoro. 2 Il salario annuo è versato in 13 mensilità. I collaboratori ricevono mensilmente un rendiconto dettagliato della loro retribuzione e delle trattenute (salario, assegni, deduzioni ecc.). Il salario è versato entro il 25 di ogni mese. La 13a mensilità è versata in ragione del 50% con il salario di novembre ed il restante 50% con il salario di dicembre entro il 20 dicembre. Se il rapporto di lavoro termina nel xxxxx xxxx'xxxx, xx 00x mensilità è corrisposta pro rata con l'ultimo salario mensile.
Salario. Si chiede un incremento salariale così come segue: Confermando che la contrattazione collettiva si configura come un complesso e ordinato apparato negoziale, che assegna al contratto collettivo nazionale di lavoro il ruolo di strumento finalizzato ad estendere la rappresentanza a favore dei lavoratori dipendenti, si propone, per i lavoratori non iscritti al sindacato, il versamento di un contributo per l'assistenza contrattuale pari a 30,00 € annuali nell’arco di vigenza del CCNL.
Salario. 34.1 Datore di lavoro e lavoratore concordano il salario su base oraria o mensile.