Protezione contro il licenziamento Clausole campione

Protezione contro il licenziamento. 1 Dopo il periodo di prova, XXXX SA non può disdire il rapporto di lavoro: in caso di inabilità al lavoro totale o parziale in seguito a malattia o infortunio, per un periodo di due anni; - durante il periodo di gravidanza e nel corso delle 16 settimane che seguono il parto; - mentre il collaboratore svolge un servizio obbligatorio nell'esercito, un servizio civile o di protezione civile, come pure nelle quattro settimane che precedono e seguono tale servizio, se la sua durata è superiore a 11 giorni; - mentre il collaboratore partecipa, con l'accordo di TILO SA, ad un servizio volontario all'estero ordinato dall'autorità federale; - durante le vacanze del collaboratore. 2 Se la disdetta è data prima dell'inizio di uno dei periodi previsti al cpv. 1 e il termine di disdetta non è ancora scaduto prima di tale periodo, il termine è sospeso e torna a decorrere soltanto alla fine del periodo. 3 Se il termine di disdetta che ricomincia a decorrere non coincide con la fine di un mese, esso è prolungato fino alla fine del mese in corso.
Protezione contro il licenziamento. 2.30.6.1 Avvertimento
Protezione contro il licenziamento. Per tutto il mandato e per tutto l’anno successivo, i rappresentanti del perso- nale, i rappresentanti dei lavoratori nel consiglio di fondazione della cassa di pensione e le collaboratrici/i collaboratori membri di un comitato aziendale o di settore di un sindacato contraente e che come tali sono stati accreditati presso Swisscom non possono essere licenziati né subire svantaggi di altro tipo a causa della loro regolare attività di rappresentati del personale.
Protezione contro il licenziamento. 2.30.6.1 Avvertimento 1 A partire dal 2o anno di servizio, ai fini di una disdetta ordinaria per ragioni xxxx- xxxxxxxx al collaboratore / alla collaboratrice occorre che sia stato un precedente avvertimento scritto risalente a meno di tre anni. 2 Qualora il datore di lavoro ometta l’avvertimento di cui al capoverso 1, il collabo- ratore / la collaboratrice interessato/a, a causa della violazione di tale prescrizione di forma, ha diritto a un risarcimento dell’ammontare di due mensilità. La disdetta mantiene comunque la propria validità. 3 Non è richiesta una correlazione materiale tra il motivo dell’avvertimento e quello della disdetta. 4 Per fondati motivi, in particolare in caso di sospetto fondato di un comportamento delittuoso o qualora appaia oggettivamente che l’avvertimento non può raggiunge- re il suo scopo, il datore di lavoro può far valere la disdetta ordinaria anche senza preventivo avvertimento. In tal caso non è dovuto alcun risarcimento. È fatta salva la disposizione sulla disdetta immediata (articolo 2.30.4 capoverso 2).
Protezione contro il licenziamento. 1 La risoluzione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro durante l'inca- pacità lavorativa a seguito di malattia o d'infortunio avviene tenendo in conside- razione i periodi di protezione previsti dalla legge (art. 336c CO). È fatta salva la modifica del rapporto di lavoro in caso subentri un'invalidità completa o parziale per cui sussiste un diritto a rendite dell'AI e della cassa pensione. 2 I membri della rappresentanza del personale, i rappresentanti dei lavoratori nel Consiglio di fondazione della cassa pensioni e i collaboratori / le collaboratrici membri di una direzione aziendale o settoriale di un sindacato contraente e che sono stati comunicati in quanto tali al datore di lavoro, non possono essere licen- ziati né subire altri svantaggi a causa della loro regolare attività per i suddetti organi (cfr. art. 336 cpv. 2 CO). 2.25 Controversie tra il datore di lavoro e i collaboratori / le collaboratrici 1 In caso di divergenze di opinioni, risp. di controversie derivanti dal rapporto di lavoro, le parti tentano di accordarsi tramite un colloquio diretto. 2 In caso di controversie, il collaboratore / la collaboratrice può coinvolgere in ogni momento una persona di fiducia. 3 Per controversie tra il datore di lavoro e singoli/e collaboratori/collaboratrici sono competenti i tribunali civili ordinari.
Protezione contro il licenziamento. 1 Se i lavoratori sono parzialmente o integralmente incapaci al lavoro per ragione di malattia o infortunio, il rapporto di lavoro non può essere disdetto: a) nel 1° anno di servizio durante 30 giorni b) nel 2° e 5° anno di servizio durante 90 giorni c) dal 6° anno di servizio o dall’età di 45 anni compiuti, fino a che sono pagate le indennità gior- naliere di malattia. Quando l’incapacità al lavoro ha perdurato oltre un anno e quando la ricon- quista della capacità lavorativa rispetto al contratto di lavoro è improbabile secondo prognosi medica, il rapporto di lavoro può essere disdetto per la scadenza dei pagamenti dell’indennità giornaliera di malattia con un preavviso di almeno un mese. Se il licenziamento è ammissibile di cui al capoverso precedente e se al momento del licenzia- mento il lavoratore ammalatosi non è ancora completamente abile al lavoro, gli deve essere ga- rantita la permanenza liberata dal pagamento dei premi nell’assicurazione di indennità giornaliera di malattia collettiva dell’azienda con la possibilità di percepire le indennità fino alla scadenza della durata massima di cui all’art. 27 rispettivamente fino alla riconquista della piena abilità al lavoro. 2 Se i lavoratori si ammalano o si infortunano durante il termine di disdetta, questo viene sospeso nel modo seguente ai sensi dell’art. 336c CO: a) nel 1° anno di servizio per 30 giorni b) dal 2° al 5° anno di servizio per 90 giorni c) dal 6° anno di servizio per 180 giorni Valgono inoltre le disposizioni di protezione dal licenziamento di cui all’art. 336c CO.
Protezione contro il licenziamento. Allo scadere del trimestre di prova la SSB Cargo International AG può sciogliere il rapporto di lavoro per inidoneità medica, non prima dello scadere del termine del diritto alla retribuzione.
Protezione contro il licenziamento. Per tutto il mandato e per tutto l’anno successivo, i rappresentanti del perso- nale, i rappresentanti dei lavoratori nel consiglio di fondazione della cassa di pensione e le collaboratrici/i collaboratori membri di un comitato aziendale o di settore di un sindacato contraente e che come tali sono stati accreditati presso cablex non possono essere licenziati né subire svantaggi di altro tipo a causa della loro regolare attività di rappresentati del personale.
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  • DICHIARAZIONE A VERBALE Le Parti promuoveranno iniziative presso gli organi competenti affinchè, nell'ambito della riforma generale del sistema previdenziale, vengano considerati gli specifici problemi del Settore e del rapporto di lavoro a tempo parziale rispetto all'obiettivo della maturazione del diritto alla pensione.