Tutela dei lavoratori. 1. L’appaltatore dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti e, se cooperativa, anche nei confronti dei soci, tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni dei contratti normativi in materia salariale, previdenziale e assicurativa disciplinanti i rapporti di lavoro di categoria. 2. A tal fine l'Impresa si impegna a corrispondere al personale adibito ai servizi oggetto del presente appalto le retribuzioni in ottemperanza ai contratti collettivi nazionali di settore stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative - secondo il profilo professionale di riferimento - e agli accordi sindacali vigenti (ivi compresi i contratti integrativi territoriali) ed a soddisfare gli obblighi retributivi relativi alle assicurazioni sociali ed alle assicurazioni infortuni per quanto riguarda i propri dipendenti, fatti salvi eventuali elementi migliorativi sempre ammissibili, ed a prescindere da ogni difforme disposizione statutaria o derivante da patti e regolamenti interni. 3. Nel caso di cooperative sociali non è consentita l’applicazione di alcuna disposizione statutaria o patti in deroga o regolamenti interni che prevedano particolari condizioni peggiorative per i soci lavoratori. 4. I suddetti obblighi vincoleranno l'Impresa anche se non aderente alle associazioni stipulanti i CCNL e indipendentemente dalla propria struttura e dimensione e da ogni altra qualificazione giuridica, economica e sindacale. 5. L’obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi fino alla loro sostituzione. 6. L’Amministrazione potrà richiedere all’Impresa Aggiudicataria in qualsiasi momento l’esibizione del libro matricola, dei fogli paga e di ogni altra documentazione inerente i rapporti contrattuali con il personale, al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti l’applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa. Dunque l’Impresa Aggiudicataria si impegna a rassegnare, su richiesta, tutta la documentazione necessaria a verificare la regolarità contrattuale, previdenziale e assicurativa, in ordine alla gestione dei rapporti con il personale impegnato nel servizio. 7. I soggetti richiedenti sono tenuti al segreto d’ufficio sulle notizie apprese, salvo che le stesse configurino illecito o denuncino un contrasto con le disposizioni contrattuali e con la normativa vigente. 8. Il mancato rispetto delle presenti disposizioni costituisce ad ogni effetto di legge grave inadempimento delle previsioni contrattuali. Qualora l’Impresa non risulti in regola con gli obblighi di cui sopra questa Amministrazione ha facoltà di: • sospendere i pagamenti delle prestazioni effettivamente svolte, senza che l'appaltatore possa opporre eccezioni o vantare titolo al risarcimento dei danni o ad altra pretesa; • procedere alla risoluzione del contratto e all’affidamento del servizio all’Impresa Aggiudicataria che segue immediatamente in graduatoria l’aggiudicatario. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall’amministrazione. 9. Il Comune di Robbio è sollevato da obbligazioni e responsabilità per controversie relative a retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazione infortuni, e comunque da ogni controversia dovesse insorgere tra l’appaltatore ed il personale dello stesso impiegato nei servizi.
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Samples: Service Agreement
Tutela dei lavoratori. 1L’Appaltatore, e per suo tramite, i Subappaltatori trasmetteranno alla Stazione appaltante prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; trasmetteranno contestualmente a ciascuna fattura e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla relativa richiesta della Committente, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, e assicurativi, (DURC) fino all’ultimazione dei lavori. L’appaltatore dovrà osservare nei riguardi A garanzia degli obblighi sulla tutela dei propri dipendenti lavoratori, la Stazione appaltante opererà una ritenuta dello 0,50% sull’importo netto progressivo dei lavori, da utilizzare in caso di inadempienza dell’Appaltatore, salvo le maggiori responsabilità di esso. I lavoratori occupati in cantiere dovranno attenersi agli obblighi che l’Appaltatore provvederà a segnalare loro in materia di sicurezza e protezione collettiva e individuale, nonché relativamente ai programmi di formazione e addestramento, e si sottoporranno alla sorveglianza sanitaria coloro che sono addetti alla movimentazione manuale di carichi pesanti (D.Lgs. 81/2008). In caso di inottemperanza degli obblighi testé precisati, accertata dalla Stazione appaltante o ad essa segnalata dalla Direzione Provinciale del Lavoro, la Committente medesima comunicherà all’Appaltatore e, se cooperativadel caso, anche nei confronti alla Direzione suddetta, l’inadempienza accertata e procederà alla sospensione dei socipagamenti. Fermo restando quanto sopra, tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni dei contratti normativi in materia salariale, previdenziale e assicurativa disciplinanti i rapporti caso di lavoro di categoria.
2. A tal fine l'Impresa si impegna a corrispondere al personale adibito ai servizi oggetto violazioni totali e/o parziali del presente appalto le retribuzioni in ottemperanza ai contratti collettivi nazionali Art. 20 da parte dell’’Appaltatore sarà facoltà di settore stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative - secondo il profilo professionale AdF risolvere, di riferimento - e agli accordi sindacali vigenti (ivi compresi i contratti integrativi territoriali) ed a soddisfare gli obblighi retributivi relativi alle assicurazioni sociali ed alle assicurazioni infortuni per quanto riguarda i propri dipendenti, fatti salvi eventuali elementi migliorativi sempre ammissibili, ed a prescindere da ogni difforme disposizione statutaria o derivante da patti e regolamenti interni.
3. Nel caso di cooperative sociali non è consentita l’applicazione di alcuna disposizione statutaria o patti in deroga o regolamenti interni che prevedano particolari condizioni peggiorative per i soci lavoratori.
4. I suddetti obblighi vincoleranno l'Impresa anche se non aderente alle associazioni stipulanti i CCNL e indipendentemente dalla propria struttura e dimensione e da ogni altra qualificazione giuridica, economica e sindacale.
5. L’obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi fino alla loro sostituzione.
6. L’Amministrazione potrà richiedere all’Impresa Aggiudicataria in qualsiasi momento l’esibizione del libro matricola, dei fogli paga e di ogni altra documentazione inerente i rapporti contrattuali con il personale, al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti l’applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa. Dunque l’Impresa Aggiudicataria si impegna a rassegnare, su richiesta, tutta la documentazione necessaria a verificare la regolarità contrattuale, previdenziale e assicurativa, in ordine alla gestione dei rapporti con il personale impegnato nel servizio.
7. I soggetti richiedenti sono tenuti al segreto d’ufficio sulle notizie apprese, salvo che le stesse configurino illecito o denuncino un contrasto con le disposizioni contrattuali diritto e con la normativa vigente.
8effetto immediato ex art. Il mancato rispetto delle presenti disposizioni costituisce ad ogni effetto di legge grave inadempimento delle previsioni contrattuali. Qualora l’Impresa non risulti in regola con gli obblighi di cui sopra questa Amministrazione ha facoltà di: • sospendere i pagamenti delle prestazioni effettivamente svolte1456 del Codice Civile, senza che l'appaltatore possa opporre eccezioni o vantare titolo al il presente Contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni o ad altra pretesa; • procedere alla risoluzione del contratto e all’affidamento del servizio all’Impresa Aggiudicataria che segue immediatamente in graduatoria l’aggiudicatario. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall’amministrazione.
9. Il Comune di Robbio è sollevato da obbligazioni e responsabilità per controversie relative a retribuzionidanno, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazione infortuni, e comunque da ogni controversia dovesse insorgere tra l’appaltatore ed il personale dello stesso impiegato nei servizi.comunicandolo tramite lettera raccomandata a.r..
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Tutela dei lavoratori. 1. L’appaltatore dovrà osservare L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori si obbligano ad applicare o far applicare integralmente, nei riguardi dei propri confronti di tutti i lavoratori dipendenti eimpiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti al di fuori della provincia di Trento condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro per i dipendenti del settore relativo ai lavori pubblici affidati, vigenti in provincia di Trento durante il periodo di svolgimento degli stessi, compresa, se cooperativaprevista da questi contratti collettivi, anche nei confronti dei soci, tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni dei contratti normativi in materia salariale, previdenziale e assicurativa disciplinanti i rapporti l'iscrizione alla Cassa edile della provincia autonoma di lavoro di categoriaTrento. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative.
2. A tal fine l'Impresa si impegna a corrispondere al personale adibito ai servizi oggetto del presente appalto L'Appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le retribuzioni norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in ottemperanza ai contratti collettivi nazionali materia di settore stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative - secondo il profilo professionale di riferimento - tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli accordi sindacali vigenti (ivi compresi i contratti integrativi territoriali) ed a soddisfare gli obblighi retributivi relativi alle assicurazioni sociali ed alle assicurazioni infortuni per quanto riguarda i propri dipendentiprevidenziali, fatti salvi eventuali elementi migliorativi sempre ammissibili, ed a prescindere da ogni difforme disposizione statutaria o derivante da patti assicurativi e regolamenti internifiscali nei confronti degli Enti preposti.
3. Nel caso di cooperative sociali non L’appaltatore è consentita l’applicazione di alcuna disposizione statutaria o patti obbligato in deroga o regolamenti interni che prevedano particolari condizioni peggiorative per solido con l’eventuale subappaltatore a corrispondere ai lavoratori del subappaltatore medesimo i soci lavoratoritrattamenti retributivi e i connessi contributi previdenziali e assicurativi dovuti. Tale responsabilità è estesa anche all’effettuazione e al versamento delle ritenute fiscali dovute.
4. I suddetti A garanzia dell’osservanza degli obblighi vincoleranno l'Impresa anche se non aderente alle associazioni stipulanti i CCNL di cui ai commi precedenti relativamente all’appaltatore ed agli eventuali subappaltatori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,5 per cento. Le ritenute possono essere svincolate soltanto dopo la liquidazione del conto finale, previa approvazione del collaudo (o certificato di regolare esecuzione) e indipendentemente dalla propria struttura comunque qualora le eventuali irregolarità riscontrate siano state sanate. L'amministrazione può disporre il pagamento a valere sulle ritenute di cui al presente comma, di quanto dovuto per le inadempienze rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, accertate dagli enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge, ovvero al pagamenti dei dipendenti ai sensi dell’art. 13 del DM 145/2000, con riferimento al solo appaltatore e dimensione e da ogni altra qualificazione giuridica, economica e sindacalesalvo le maggiori responsabilità dell'appaltatore medesimo.
5. L’obbligo permane In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’appaltatore il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine sopra assegnato, le amministrazioni aggiudicatici possono pagare anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi fino alla loro sostituzionein corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’appaltatore ad ogni stato di avanzamento. I pagamenti eseguiti sono provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati. Per gli adempimenti connessi ai pagamenti disposti ai sensi del presente comma, nel caso di contestazioni, il responsabile del procedimento si avvale della struttura competente in materia di lavoro.
6. L’Amministrazione potrà richiedere all’Impresa Aggiudicataria L'amministrazione aggiudicatrice provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore a titolo di acconto, previa verifica degli adempimenti connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l’esecuzione dei lavori, mediante consegna da parte dell’appaltatore del documento unico di regolarità contributiva positivo riferito all’appaltatore e agli eventuali subappaltatori, nonché la dichiarazione di regolarità retributiva rilasciata dall’Autorità competente, nei confronti degli eventuali subappaltatori che abbiano concluso i lavori in qualsiasi momento l’esibizione del libro matricola, dei fogli paga subappalto nel periodo di riferimento dello stato di avanzamento. L’appaltatore comunica all’amministrazione aggiudicatrice la data di inizio e di ogni altra documentazione inerente i rapporti contrattuali con il personale, al fine di verificare ciascun subappalto entro dieci giorni dal suo termine; nel medesimo termine l’amministrazione aggiudicatrice chiede all’autorità competente la corretta attuazione degli obblighi inerenti l’applicazione dichiarazione di regolarità di retributiva nei confronti del CCNL di subappaltatore. La dichiarazione è rilasciata entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi inutilmente i quali si intende concessa. Nel caso in cui, con riferimento e delle leggi al solo subappaltatore, la struttura provinciale competente in materia previdenzialedi lavoro non provvede all’accertamento definitivo della regolarità retributiva, assistenziale per mancanza di dati o impossibilità di reperirli e assicurativaconseguentemente archivia il procedimento senza l’accertamento, l’amministrazione aggiudicatrice procede ugualmente alla liquidazione del pagamento nei confronti dell’appaltatore. Dunque l’Impresa Aggiudicataria si impegna a rassegnare, su richiesta, In tal caso è necessario acquisire la preventiva richiesta di pagamento da parte dell’appaltatore corredata dalla dichiarazione dell’effettiva impossibilità di reperire la documentazione necessaria per la verifica di regolarità nonché dall’impegno di provvedere al diretto adempimento Per il pagamento del saldo è richiesta tutta la documentazione necessaria a verificare prevista per il pagamento degli acconti nonché la dichiarazione di regolarità contrattualeretributiva rilasciata dall’Autorità competente, previdenziale nei confronti dell’appaltatore e assicurativa, degli eventuali subappaltatori che hanno concluso i lavori in ordine alla gestione dei rapporti con il personale impegnato nel serviziosubappalto successivamente all’ultimo S.A.L. liquidato .
7. I soggetti richiedenti sono tenuti al segreto d’ufficio sulle notizie appreseCon riferimento ai pagamenti in acconto, salvo il documento unico di regolarità contributiva (DURC) è richiesto per i seguenti soggetti: ▪ Impresa o ATI appaltatrice; nel caso di A.T.I. il DURC è richiesto nei confronti delle imprese che hanno effettivamente operato nel periodo considerato dal S.A.L.; ▪ Imprese subappaltatrici che hanno eseguito i lavori in subappalto durante il periodo considerato dal SAL. Per le stesse configurino illecito o denuncino un contrasto imprese subappaltatrici che hanno concluso i lavori nel periodo di riferimento del SAL, il relativo DURC è richiesto con le disposizioni contrattuali e con la normativa vigenteriferimento alle date di effettivo svolgimento dei lavori, come dichiarata dall’appaltatore ed accertata dal Direttore lavori.
8. Il mancato rispetto delle presenti disposizioni costituisce ad ogni effetto di legge grave inadempimento delle previsioni contrattuali. Qualora l’Impresa non risulti Con riferimento al pagamento del saldo, il DURC è chiesto con riferimento all’impresa o all’ATI appaltatrice nonché ai subappaltatori che hanno concluso i lavori in regola con gli obblighi di cui sopra questa Amministrazione ha facoltà di: • sospendere i pagamenti delle prestazioni effettivamente svolte, senza che l'appaltatore possa opporre eccezioni o vantare titolo al risarcimento dei danni o ad altra pretesa; • procedere alla risoluzione del contratto e all’affidamento del servizio all’Impresa Aggiudicataria che segue immediatamente in graduatoria l’aggiudicatario. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall’amministrazionesubappalto successivamente all’ultimo SAL liquidato.
9. Il Comune Per il pagamento degli stati di Robbio è sollevato da obbligazioni e responsabilità avanzamento dei lavori, il DURC deve recare date di riferimento per controversie relative a retribuzionile posizioni certificate uguali o posteriori alla data finale del periodo di tempo considerato dallo stato di avanzamento; per il pagamento del saldo finale, contributi assicurativi e previdenzialiil DURC deve recare date di riferimento per le posizioni certificate uguali o posteriori alla data ultima effettiva di conclusione dell’opera, assicurazione infortuni, e comunque da ogni controversia dovesse insorgere tra l’appaltatore ed il personale dello stesso impiegato nei servizicomprensiva degli eventuali lavori richiesti dall’organo di collaudo.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Tutela dei lavoratori. 1. L’appaltatore dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti e, se cooperativa, anche nei confronti dei soci, È d’obbligo l’osservanza di tutte le legginormative in vigore sulla disciplina e tutela dei lavoratori dipendenti e dei prestatori d’opera in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e delle norme che disciplinano gli adempimenti assicurativi e contributivi per dipendenti e prestatori d’opera; Al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti e la professionalità acquisita dal personale nella gestione dei servizi esistenti, i regolamenti e si applicano le disposizioni dei contratti normativi previste dalla contrattazione collettiva in materia salarialedi riassorbimento del personale. In particolare le cooperative sociali sono obbligate all’assolvimento dell’art 37 del CCNL del 2004 delle cooperative sociali che recita “L'azienda subentrante, previdenziale nel caso in cui siano rimaste invariate le prestazioni richieste e assicurativa disciplinanti i rapporti risultanti nel capitolato d'appalto, o convenzione, assumerà, nei modi e condizioni previsti dalle leggi vigenti, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro da parte dell'impresa cessante, il personale addetto all'appalto o convenzione stessi, salvo quanto previsto al successivo punto d, del medesimo articolo”. Tale dispositivo viene richiamato anche nell’art. 50 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.ii.mm. In materia di categoria.
2clausole sociali, si richiama le sentenze della magistratura amministrativa, da ultimo C.D.S. Sez. A tal fine l'Impresa si impegna a corrispondere al personale adibito III del 6 giugno 2018 – n. 3471 e della Corte di giustizia dell’unione europea, che ha da sempre sostenute, che le clausole sociali vadano formulate in modo da contemperarne l’applicazione ai servizi oggetto del presente appalto le retribuzioni in ottemperanza ai contratti collettivi nazionali principi di settore stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative - secondo il profilo professionale “libertà di riferimento - e agli accordi sindacali vigenti (ivi compresi i contratti integrativi territoriali) ed a soddisfare gli obblighi retributivi relativi alle assicurazioni sociali ed alle assicurazioni infortuni per quanto riguarda i propri dipendentistabilimento”, fatti salvi eventuali elementi migliorativi sempre ammissibilidi libera prestazione dei servizi”, ed a prescindere da ogni difforme disposizione statutaria o derivante da patti e regolamenti interni.
3. Nel caso di cooperative sociali non è consentita l’applicazione di alcuna disposizione statutaria o patti in deroga o regolamenti interni che prevedano particolari condizioni peggiorative per i soci lavoratori.
4. I suddetti obblighi vincoleranno l'Impresa anche se non aderente alle associazioni stipulanti i CCNL e indipendentemente dalla propria struttura e dimensione e da ogni altra qualificazione giuridica, economica e sindacale.
5. L’obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi fino alla loro sostituzione.
6. L’Amministrazione potrà richiedere all’Impresa Aggiudicataria in qualsiasi momento l’esibizione del libro matricola, dei fogli paga “concorrenza” e di ogni altra documentazione inerente i rapporti contrattuali con libertà di impresa” (cfr , fra le tante, Corte di giustizia europea, grande sezione, 15 luglio 2015, causa C-271/2008; sez. IX, 18 settembre 2014, causa C-549/13. Le imprese interessate (cessante e subentrante) prenderanno preventivi accordi per effettuare il personale, al fine passaggio diretto. Nessun rapporto di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti l’applicazione del CCNL di riferimento lavoro viene ad instaurarsi fra il Comune e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa. Dunque l’Impresa Aggiudicataria si impegna a rassegnare, su richiesta, tutta la documentazione necessaria a verificare la regolarità contrattuale, previdenziale e assicurativa, in ordine alla gestione dei rapporti con il personale impegnato nel dell’aggiudicatario addetto all’espletamento del servizio.
7. I soggetti richiedenti sono tenuti al segreto d’ufficio sulle notizie apprese, salvo che le stesse configurino illecito o denuncino un contrasto con le disposizioni contrattuali e con la normativa vigente.
8. Il mancato rispetto delle presenti disposizioni costituisce ad ogni effetto di legge grave inadempimento delle previsioni contrattuali. Qualora l’Impresa non risulti in regola con gli obblighi di cui sopra questa Amministrazione ha facoltà di: • sospendere i pagamenti delle prestazioni effettivamente svolte, senza che l'appaltatore possa opporre eccezioni o vantare titolo al risarcimento dei danni o ad altra pretesa; • procedere alla risoluzione del contratto e all’affidamento del servizio all’Impresa Aggiudicataria che segue immediatamente in graduatoria l’aggiudicatario. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall’amministrazione.
9. Il Comune è, pertanto, esonerato da ogni responsabilità di Robbio natura civile, amministrative e penale, derivante dalla mancanza o irregolarità circa l’inadempimento degli obblighi retributivi, contributivi, assicurativi, di solidarietà paritetica in ordine ai dipendenti della ditta aggiudicataria della concessione, nonché da infortuni e/o da ogni altro danno in cui i predetti soggetti dovessero incorrere nello svolgimento delle proprie funzioni, nel corso dell’espletamento del servizio, comunque addebitabili all’organizzazione dell’aggiudicatario. La ditta aggiudicataria è sollevato da obbligazioni tenuta a trasmettere l'elenco degli operatori incaricati dell'espletamento del servizio prima della stipula del relativo contratto con l'Amministrazione Comunale. In particolare, la ditta aggiudicataria dovrà trasmettere, per ogni figura professionale copia dei titoli di studio, delle qualifiche professionali e responsabilità per controversie relative a retribuzionicurriculum formativo e professionale. Qualora taluno degli operatori impegnati venga sostituito, contributi assicurativi e previdenzialidefinitivamente o temporaneamente (maternità, assicurazione infortunistudi, motivi familiari etc) la Ditta dovrà darne immediata comunicazione all’ufficio di servizio sociale del Comune, indicandone il motivo, e comunque da ogni controversia dovesse insorgere tra l’appaltatore ed impegnandosi a reintegrare il personale dello stesso impiegato nei servizinecessario al servizio con altri operatori in possesso dei requisiti e secondo le modalità di cui ai punti precedenti. La ditta aggiudicataria della concessione si impegna ad adottare tutte le necessarie misure di limitazione del turn-over di tutto il personale che dovrà prestare l’attività lavorativa presso la Comunità Alloggio .
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Tutela dei lavoratori. 1. L’appaltatore dovrà osservare L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori si obbligano ad applicare o far applicare integralmente, nei riguardi dei propri confronti di tutti i lavoratori dipendenti eimpiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti al di fuori della provincia di Trento condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro per i dipendenti del settore relativo ai lavori pubblici affidati, vigenti in provincia di Trento durante il periodo di svolgimento degli stessi, compresa, se cooperativaprevista da questi contratti collettivi, anche nei confronti dei soci, tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni dei contratti normativi in materia salariale, previdenziale e assicurativa disciplinanti i rapporti l'iscrizione alla Cassa edile della provincia autonoma di lavoro di categoriaTrento. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative.
2. A tal fine l'Impresa si impegna a corrispondere al personale adibito ai servizi oggetto del presente appalto L'Appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le retribuzioni norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in ottemperanza ai contratti collettivi nazionali materia di settore stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative - secondo il profilo professionale di riferimento - tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli accordi sindacali vigenti (ivi compresi i contratti integrativi territoriali) ed a soddisfare gli obblighi retributivi relativi alle assicurazioni sociali ed alle assicurazioni infortuni per quanto riguarda i propri dipendentiprevidenziali, fatti salvi eventuali elementi migliorativi sempre ammissibili, ed a prescindere da ogni difforme disposizione statutaria o derivante da patti assicurativi e regolamenti internifiscali nei confronti degli Enti preposti.
3. Nel caso di cooperative sociali non L’appaltatore è consentita l’applicazione di alcuna disposizione statutaria o patti obbligato in deroga o regolamenti interni che prevedano particolari condizioni peggiorative per solido con l’eventuale subappaltatore a corrispondere ai lavoratori del subappaltatore medesimo i soci lavoratoritrattamenti retributivi e i connessi contributi previdenziali e assicurativi dovuti. Tale responsabilità è estesa anche all’effettuazione e al versamento delle ritenute fiscali dovute.
4. I suddetti A garanzia dell’osservanza degli obblighi vincoleranno l'Impresa anche se non aderente alle associazioni stipulanti i CCNL di cui ai commi precedenti relativamente all’appaltatore ed agli eventuali subappaltatori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,5 per cento. Le ritenute possono essere svincolate soltanto dopo la liquidazione del conto finale, previa approvazione del collaudo e indipendentemente dalla propria struttura comunque qualora le eventuali irregolarità riscontrate siano state sanate. L'amministrazione può disporre il pagamento a valere sulle ritenute di cui al presente comma, di quanto dovuto per le inadempienze rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, accertate dagli enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge, ovvero al pagamenti dei dipendenti ai sensi dell’art. 13 del DM 145/2000, con riferimento al solo appaltatore e dimensione e da ogni altra qualificazione giuridica, economica e sindacalesalvo le maggiori responsabilità dell'appaltatore medesimo.
5. L’obbligo permane In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’appaltatore il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine sopra assegnato, le amministrazioni aggiudicatici possono pagare anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi fino alla loro sostituzionein corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’appaltatore ad ogni stato di avanzamento. I pagamenti eseguiti sono provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati. Per gli adempimenti connessi ai pagamenti disposti ai sensi del presente comma, nel caso di contestazioni, il responsabile del procedimento si avvale della struttura competente in materia di lavoro.
6. L’Amministrazione potrà richiedere all’Impresa Aggiudicataria L'amministrazione aggiudicatrice provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore a titolo di acconto, previa verifica degli adempimenti connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l’esecuzione dei lavori, mediante consegna da parte dell’appaltatore del documento unico di regolarità contributiva positivo riferito all’appaltatore e agli eventuali subappaltatori, nonché la dichiarazione di regolarità retributiva rilasciata dall’Autorità competente, nei confronti degli eventuali subappaltatori che abbiano concluso i lavori in qualsiasi momento l’esibizione del libro matricola, dei fogli paga subappalto nel periodo di riferimento dello stato di avanzamento. L’appaltatore comunica all’amministrazione aggiudicatrice la data di inizio e di ogni altra documentazione inerente i rapporti contrattuali con il personale, al fine di verificare ciascun subappalto entro dieci giorni dal suo termine; nel medesimo termine l’amministrazione aggiudicatrice chiede all’autorità competente la corretta attuazione degli obblighi inerenti l’applicazione dichiarazione di regolarità di retributiva nei confronti del CCNL di subappaltatore. La dichiarazione è rilasciata entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi inutilmente i quali si intende concessa. Nel caso in cui, con riferimento e delle leggi al solo subappaltatore, la struttura provinciale competente in materia previdenzialedi lavoro non provvede all’accertamento definitivo della regolarità retributiva, assistenziale per mancanza di dati o impossibilità di reperirli e assicurativaconseguentemente archivia il procedimento senza l’accertamento, l’amministrazione aggiudicatrice procede ugualmente alla liquidazione del pagamento nei confronti dell’appaltatore. Dunque l’Impresa Aggiudicataria si impegna a rassegnare, su richiesta, In tal caso è necessario acquisire la preventiva richiesta di pagamento da parte dell’appaltatore corredata dalla dichiarazione dell’effettiva impossibilità di reperire la documentazione necessaria per la verifica di regolarità nonché dall’impegno di provvedere al diretto adempimento Per il pagamento del saldo è richiesta tutta la documentazione necessaria a verificare prevista per il pagamento degli acconti nonché la dichiarazione di regolarità contrattualeretributiva rilasciata dall’Autorità competente, previdenziale nei confronti dell’appaltatore e assicurativa, degli eventuali subappaltatori che hanno concluso i lavori in ordine alla gestione dei rapporti con il personale impegnato nel serviziosubappalto successivamente all’ultimo S.A.L. liquidato .
7. I soggetti richiedenti sono tenuti al segreto d’ufficio sulle notizie appreseCon riferimento ai pagamenti in acconto, salvo il documento unico di regolarità contributiva (DURC) è richiesto per i seguenti soggetti: ▪ Impresa o ATI appaltatrice; nel caso di A.T.I. il DURC è richiesto nei confronti delle imprese che hanno effettivamente operato nel periodo considerato dal S.A.L.; ▪ Imprese subappaltatrici che hanno eseguito i lavori in subappalto durante il periodo considerato dal SAL. Per le stesse configurino illecito o denuncino un contrasto imprese subappaltatrici che hanno concluso i lavori nel periodo di riferimento del SAL, il relativo DURC è richiesto con le disposizioni contrattuali e con la normativa vigenteriferimento alle date di effettivo svolgimento dei lavori, come dichiarata dall’appaltatore ed accertata dal Direttore lavori.
8. Il mancato rispetto delle presenti disposizioni costituisce ad ogni effetto di legge grave inadempimento delle previsioni contrattuali. Qualora l’Impresa non risulti Con riferimento al pagamento del saldo, il DURC è chiesto con riferimento all’impresa o all’ATI appaltatrice nonché ai subappaltatori che hanno concluso i lavori in regola con gli obblighi di cui sopra questa Amministrazione ha facoltà di: • sospendere i pagamenti delle prestazioni effettivamente svolte, senza che l'appaltatore possa opporre eccezioni o vantare titolo al risarcimento dei danni o ad altra pretesa; • procedere alla risoluzione del contratto e all’affidamento del servizio all’Impresa Aggiudicataria che segue immediatamente in graduatoria l’aggiudicatario. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall’amministrazionesubappalto successivamente all’ultimo SAL liquidato.
9. Il Comune Per il pagamento degli stati di Robbio è sollevato da obbligazioni e responsabilità avanzamento dei lavori, il DURC deve recare date di riferimento per controversie relative a retribuzionile posizioni certificate uguali o posteriori alla data finale del periodo di tempo considerato dallo stato di avanzamento; per il pagamento del saldo finale, contributi assicurativi e previdenzialiil DURC deve recare date di riferimento per le posizioni certificate uguali o posteriori alla data ultima effettiva di conclusione dell’opera, assicurazione infortuni, e comunque da ogni controversia dovesse insorgere tra l’appaltatore ed il personale dello stesso impiegato nei servizicomprensiva degli eventuali lavori richiesti dall’organo di collaudo.
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Samples: Construction Contract
Tutela dei lavoratori. 1. L’appaltatore dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti e, se cooperativa, anche nei confronti dei soci, Il concessionario è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei contratti normativi lavori, e in particolare:
a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto della presente concessione, il concessionario si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
b) i suddetti obblighi vincolano il concessionario anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali appaltatori e subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che l’appalto o il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia salarialeprevidenziale, previdenziale assistenziale, antinfortunistica e assicurativa disciplinanti i rapporti di lavoro di categoriain ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. A tal fine l'Impresa si impegna a corrispondere Ai sensi dell’articolo 5 del d.P.R. n. 207 del 2010, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale adibito dipendente del concessionario dell’appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai servizi oggetto del presente appalto lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in ottemperanza ai contratti collettivi nazionali di settore stipulati tra corso d'opera, utilizzando le parti sociali comparativamente più rappresentative - secondo il profilo professionale di riferimento - e agli accordi sindacali vigenti (ivi compresi i contratti integrativi territoriali) ed somme trattenute sui pagamenti da effettuare a soddisfare gli obblighi retributivi relativi alle assicurazioni sociali ed alle assicurazioni infortuni per quanto riguarda i propri dipendentifavore del concessionario, fatti salvi eventuali elementi migliorativi sempre ammissibili, ed a prescindere da ogni difforme disposizione statutaria o derivante da patti e regolamenti interniovvero attraverso l’escussione della cauzione prestata.
3. Nel caso In ogni momento il R.U.P., può richiedere al concessionario, agli appaltatori e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cooperative sociali non è consentita l’applicazione cui all’articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, può altresì richiedere i documenti di alcuna disposizione statutaria riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro del concessionario, dell’appaltatore o patti in deroga o regolamenti interni che prevedano particolari condizioni peggiorative per i soci lavoratoridel subappaltatore autorizzato.
4. I suddetti obblighi vincoleranno l'Impresa Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, il concessionario è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. Il concessionario risponde dello stesso obbligo anche se non aderente alle associazioni stipulanti per i CCNL e indipendentemente dalla propria struttura e dimensione e da ogni altra qualificazione giuridica, economica e sindacalelavoratori dipendenti dagli appaltatori ovvero dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.
5. L’obbligo permane Agli stessi obblighi devono ottemperare anche dopo i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la scadenza dei suindicati contratti collettivi fino alla loro sostituzionepropria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.
6. L’Amministrazione potrà richiedere all’Impresa Aggiudicataria in qualsiasi momento l’esibizione del libro matricola, dei fogli paga e di ogni altra documentazione inerente i rapporti contrattuali con il personale, al fine di verificare la corretta attuazione La violazione degli obblighi inerenti l’applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa. Dunque l’Impresa Aggiudicataria si impegna a rassegnare, su richiesta, tutta la documentazione necessaria a verificare la regolarità contrattuale, previdenziale e assicurativa, in ordine alla gestione dei rapporti con il personale impegnato nel servizio.
7. I soggetti richiedenti sono tenuti al segreto d’ufficio sulle notizie apprese, salvo che le stesse configurino illecito o denuncino un contrasto con le disposizioni contrattuali e con la normativa vigente.
8. Il mancato rispetto delle presenti disposizioni costituisce ad ogni effetto di legge grave inadempimento delle previsioni contrattuali. Qualora l’Impresa non risulti in regola con gli obblighi di cui sopra questa Amministrazione ha facoltà di: • sospendere i pagamenti delle prestazioni effettivamente svolteai commi 5 e 6 comporta l’applicazione, senza che l'appaltatore possa opporre eccezioni o vantare titolo in capo al risarcimento dei danni o datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad altra pretesa; • procedere alla risoluzione del contratto e all’affidamento del servizio all’Impresa Aggiudicataria che segue immediatamente in graduatoria l’aggiudicatario. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall’amministrazione.
9euro 500 per ciascun lavoratore, ovvero di quella vigente al momento dell’infrazione. Il Comune lavoratore munito della tessera di Robbio riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è sollevato punito con la sanzione amministrativa da obbligazioni e responsabilità per controversie relative euro 50 a retribuzionieuro 300, contributi assicurativi e previdenzialiovvero di quella vigente al momento dell’infrazione. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, assicurazione infortuni, e comunque da ogni controversia dovesse insorgere tra l’appaltatore ed il personale dello stesso impiegato nei servizin. 124.
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Samples: Contract of Concession
Tutela dei lavoratori. 1. L’appaltatore dovrà osservare L'impresa aggiudicataria, ancorché non aderente ad associazioni firmatarie, si obbliga ad applicare nei riguardi confronti dei propri lavoratori dipendenti e, se cooperativacooperative, anche nei confronti dei socisoci lavoratori, tutte le leggicondizioni contrattuali, i regolamenti normative e le disposizioni dei contratti normativi in materia salariale, previdenziale e assicurativa disciplinanti i rapporti di lavoro di categoria.
2. A tal fine l'Impresa si impegna retributive non inferiori a corrispondere al personale adibito ai servizi oggetto del presente appalto le retribuzioni in ottemperanza ai quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di settore stipulati tra lavoro e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettarne le parti sociali comparativamente più rappresentative - secondo il profilo professionale di riferimento - norme e agli accordi sindacali vigenti (ivi compresi i contratti integrativi territoriali) ed a soddisfare gli obblighi retributivi relativi alle assicurazioni sociali ed alle assicurazioni infortuni le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per quanto riguarda i propri dipendenti, fatti salvi eventuali elementi migliorativi sempre ammissibili, ed a prescindere da ogni difforme disposizione statutaria o derivante da patti e regolamenti interni.
3tutta la durata dell'appalto. Nel caso di cooperative sociali non è consentita l’applicazione di alcuna disposizione statutaria o patti in deroga o regolamenti interni che prevedano particolari condizioni peggiorative per i soci lavoratori.
4. I suddetti obblighi vincoleranno l'Impresa anche se non aderente alle associazioni stipulanti i CCNL e indipendentemente dalla propria struttura e dimensione e da ogni altra qualificazione giuridica, economica e sindacale.
5. L’obbligo L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati su indicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.
6. L’Amministrazione L'impresa aggiudicataria è tenuta altresì all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale e dei soci lavoratori nel caso di cooperative. Il Comune potrà richiedere all’Impresa Aggiudicataria all’I.A. in qualsiasi momento l’esibizione del libro matricola, dei fogli paga e di ogni altra documentazione inerente i rapporti contrattuali con il personale, al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti l’applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale assistenziale,e assicurativa. Tra la documentazione da produrre si ritiene utile specificare, senza null’altro escludere::
a) copia lettera di assunzione di ciascun operatore;
b) copia delle attestazioni dei corsi di formazione richiesti di ciascun operatore;
c) copia comunicazione delle assunzioni al Centro Impiego competente;
d) copia Libro Unico del Lavoro nella parte relativa ai dipendenti e/o soci lavoratori utilizzati nell’appalto;
e) per cooperativa che operi con soci-lavoratori: copia del Regolamento ai sensi art. 6 Legge 3 aprile 2001, n. 142. Dunque l’Impresa Aggiudicataria l’impresa aggiudicataria si impegna a rassegnarepresentare , su richiesta, tutta la documentazione necessaria a verificare la regolarità contrattuale, previdenziale e assicurativa, in ordine alla gestione dei rapporti con il personale impegnato nel servizio.
7. I soggetti richiedenti sono tenuti al segreto d’ufficio sulle notizie apprese, salvo che le stesse configurino illecito o denuncino un contrasto con le disposizioni contrattuali e con la normativa vigente.
8. Il mancato rispetto delle presenti disposizioni costituisce ad ogni effetto di legge grave inadempimento delle previsioni contrattuali. Qualora l’Impresa l’impresa non risulti in regola con gli obblighi di cui sopra questa Amministrazione l’Appaltante ha facoltà di: • sospendere i pagamenti delle prestazioni effettivamente svolte, senza che l'appaltatore possa opporre eccezioni o vantare titolo al risarcimento dei danni o ad altra pretesa; • di procedere alla risoluzione del contratto e all’affidamento del servizio all’Impresa Aggiudicataria dell’appalto all’impresa che segue immediatamente in graduatoria l’aggiudicatario. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall’amministrazione.
9dalle Amministrazioni Comunali. Il Comune di Robbio appaltante è esplicitamente sollevato da obbligazioni ogni obbligo e responsabilità per controversie relative a retribuzioni, contributi assicurativi che possa far valere il personale impiegato dal mancato rispetto delle norme dei CCNL e su eventuali carenze in ordine agli obblighi previdenziali, assicurazione infortuni, e comunque da ogni controversia dovesse insorgere tra l’appaltatore assistenziali ed il personale dello stesso impiegato nei servizierariali in capo al proprio datore di lavoro.
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Tutela dei lavoratori. 1. L’appaltatore dovrà L’Appaltatore deve osservare nei riguardi dei propri dipendenti e, se cooperativa, anche nei confronti dei soci, tutte le leggi, i regolamenti norme e le disposizioni prescrizioni dei contratti normativi collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. A garanzia di tale osservanza, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento. Dell’emissione di ogni certificato di pagamento il responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione per iscritto, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto. L’Istituto Xxxxxxx dispone il pagamento a valere sulle ritenute suddette di quanto dovuto per le inadempienze accertate dagli enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge. Le ritenute possono esser svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l’approvazione del collaudo provvisorio, ove gli enti suddetti non abbiano comunicato all’Amministrazione committente eventuali inadempienze entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta del responsabile del procedimento. E’ comunque fatto salvo quanto stabilito all’art. 19 “oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore”, punto B6). Si applica altresì la Circolare Inps - Inail - Casse Edili del 26 luglio 2005, n. 92 in materia salarialedi rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). Il DURC, previdenziale e assicurativa disciplinanti i rapporti di lavoro di categoria.
2. A tal fine l'Impresa si impegna a corrispondere al personale adibito ai servizi oggetto del presente appalto le retribuzioni in ottemperanza ai contratti collettivi nazionali di settore stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative - secondo il profilo professionale di riferimento - e agli accordi sindacali vigenti (ivi compresi i contratti integrativi territoriali) ed a soddisfare gli obblighi retributivi relativi alle assicurazioni sociali ed alle assicurazioni infortuni che attesta contestualmente la Regolarità Contributiva dell’Impresa per quanto riguarda i propri dipendenticoncerne gli adempimenti Inps, fatti salvi eventuali elementi migliorativi sempre ammissibiliInail e Casse Edili, ed a prescindere da ogni difforme disposizione statutaria o derivante da patti e regolamenti interni.
3sarà richiesto dalla Stazione Appaltante □ per la verifica della dichiarazione indetta in sede di gara per l’aggiudicazione; □ per la stipula del contratto; □ per il pagamento degli stati avanzamento lavori; □ per il pagamento del saldo finale. L’adempimento dell’art. 9, comma 2, del DPCM 55/91 è assolto dal DURC. Nel caso di cooperative sociali non subappalto, il DURC è consentita l’applicazione richiesto da parte della Stazione appaltante anche per tutte le imprese subappaltatrici. E’ inoltre prevista la certificazione di alcuna disposizione statutaria o patti congruità di incidenza della manodopera che dovrà essere richiesta da parte dell’Appaltatore alla Cassa Edile di Napoli, per il pagamento degli stati di avanzamento dei lavori e per il pagamento del saldo finale. In materia di responsabilità solidale, si rinvia alla normativa vigente ed in deroga o regolamenti interni che prevedano particolari condizioni peggiorative per i soci lavoratoriparticolare: □ Art. 29, c. 2, D. Lgs. 276/2003 (Legge Biagi) e s.m.i.
4; □ Art. I suddetti obblighi vincoleranno l'Impresa anche se non aderente alle associazioni stipulanti i CCNL 1676 Codice Civile; □ Art. 35, c. 28 D.L. 223/2006 convertito nella L. 248/2006 (Decreto Bersani); □ Art. 5, c. 5, lett. r) e indipendentemente dalla propria struttura art. 118, c.6, del D. Lgs. 163/06 e dimensione s.m.i.; □ Circolare 11/02/2011, n. 5 del Ministero del Lavoro e da ogni altra qualificazione giuridica, economica e sindacale.
5. L’obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi fino alla loro sostituzione.
6. L’Amministrazione potrà richiedere all’Impresa Aggiudicataria in qualsiasi momento l’esibizione del libro matricola, dei fogli paga e di ogni altra documentazione inerente i rapporti contrattuali con il personale, al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti l’applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa. Dunque l’Impresa Aggiudicataria si impegna a rassegnare, su richiesta, tutta la documentazione necessaria a verificare la regolarità contrattuale, previdenziale e assicurativa, in ordine alla gestione dei rapporti con il personale impegnato nel servizio.
7. I soggetti richiedenti sono tenuti al segreto d’ufficio sulle notizie apprese, salvo che le stesse configurino illecito o denuncino un contrasto con le disposizioni contrattuali e con la normativa vigente.
8. Il mancato rispetto delle presenti disposizioni costituisce ad ogni effetto di legge grave inadempimento delle previsioni contrattuali. Qualora l’Impresa non risulti in regola con gli obblighi di cui sopra questa Amministrazione ha facoltà di: • sospendere i pagamenti delle prestazioni effettivamente svolte, senza che l'appaltatore possa opporre eccezioni o vantare titolo al risarcimento dei danni o ad altra pretesa; • procedere alla risoluzione del contratto e all’affidamento del servizio all’Impresa Aggiudicataria che segue immediatamente in graduatoria l’aggiudicatario. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall’amministrazione.
9. Il Comune di Robbio è sollevato da obbligazioni e responsabilità per controversie relative a retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazione infortuni, e comunque da ogni controversia dovesse insorgere tra l’appaltatore ed il personale dello stesso impiegato nei servizi.Politiche Sociali
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Tutela dei lavoratori. 1. L’appaltatore dovrà osservare nei riguardi La ditta si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi di legge e di contratto relativi alla prestazione di lavoro ed alla tutela dei propri dipendenti lavoratori e, se cooperativain particolare modo, anche nei confronti a quelli della previdenza sociale (invalidità e vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, infortuni e malattie) ed a quegli obblighi che trovano la loro origine in contratti collettivi ed a quelli che prevedono a favore dei lavoratori diritti patrimoniali aventi per base il pagamento dei contributi da parte dei datori di lavoro per assegni familiari, indennità ai richiamati alle armi ecc. ---------------------------- La ditta si obbliga inoltre, a praticare verso i dipendenti lavoratori (soci e non soci, tutte le leggi, i regolamenti ) condizioni normative e le disposizioni dei retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti normativi in materia salariale, previdenziale e assicurativa disciplinanti i rapporti collettivi di lavoro di categoria.
2. A tal fine l'Impresa si impegna a corrispondere al personale adibito ai servizi oggetto del presente appalto In particolare, le retribuzioni in ottemperanza ai contratti collettivi nazionali di settore stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative - secondo il profilo professionale di riferimento - e agli accordi sindacali vigenti (ivi compresi i contratti integrativi territoriali) ed a soddisfare gli obblighi retributivi relativi alle assicurazioni sociali ed alle assicurazioni infortuni per quanto riguarda i propri dipendenticooperative, fatti salvi eventuali elementi migliorativi sempre ammissibili, ed a prescindere da ogni difforme disposizione statutaria o derivante da patti e regolamenti interni.
3. Nel caso di cooperative sociali non è consentita l’applicazione di alcuna disposizione statutaria o patti in deroga o regolamenti interni che prevedano particolari condizioni peggiorative per i lavoratori soci lavoratori.
4si impegnano a versare allINPS i contributi per invalidità e vecchiaia sulle retribuzioni effettive ai sensi dellultimo comma dellarticolo 6 del D.P.R. 30.04.1970, n.602. I suddetti obblighi vincoleranno l'Impresa anche se non aderente alle associazioni stipulanti i CCNL e indipendentemente dalla propria struttura e dimensione e da ogni altra qualificazione giuridica, economica e sindacale.
5. L’obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi fino alla loro sostituzione.
6. L’Amministrazione potrà richiedere all’Impresa Aggiudicataria in qualsiasi momento l’esibizione del libro matricola, dei fogli paga e di ogni altra documentazione inerente i rapporti contrattuali con il personale, al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti l’applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa. Dunque l’Impresa Aggiudicataria si impegna a rassegnare, su richiesta, tutta la documentazione necessaria a verificare la regolarità contrattuale, previdenziale e assicurativa, in ordine alla gestione dei rapporti con il personale impegnato nel servizio.
7. I soggetti richiedenti sono tenuti al segreto d’ufficio sulle notizie apprese, salvo che le stesse configurino illecito o denuncino un contrasto con le disposizioni contrattuali e con la normativa vigente.
8. Il mancato rispetto delle presenti disposizioni costituisce ad ogni effetto di legge grave inadempimento delle previsioni contrattuali. Qualora l’Impresa non risulti in regola con Tutti gli obblighi di cui sopra questa Amministrazione ha facoltà di: • sospendere gravano anche sulle cooperative consorziate che, di fatto, eseguono i pagamenti lavori appaltanti per conto del consorzio. In caso di violazione della presente norma il contratto si riterrà automaticamente risolto ai sensi dellart.1456 c.c. con la conseguente applicazione delle prestazioni effettivamente svoltepenali ivi compreso lincameramento del deposito cauzionale. Questa stazione appaltante, senza a fronte di D.U.R.C. che l'appaltatore possa opporre eccezioni segnali una inadempienza contributiva relativa ad uno o vantare titolo al risarcimento dei danni o ad altra pretesa; • procedere alla risoluzione più soggetti impiegati dalla Società nellesecuzione del contratto ricorrerà allintervento sostitutivo, secondo quanto previsto dallarticolo 30 commi 5 e all’affidamento 6 del servizio all’Impresa Aggiudicataria che segue immediatamente in graduatoria l’aggiudicatarioD.Lgs. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall’amministrazione.
9. Il Comune di Robbio è sollevato da obbligazioni e responsabilità per controversie relative 50/2016, provvedendo a retribuzioni, contributi assicurativi versare direttamente il dovuto agli Enti assistenziali e previdenziali. La ditta è responsabile del rispetto e dellapplicazione di tutte le misure relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro previste dalla vigente normativa. ------------------------------------------ I costi propri dichiarati dalla ditta relativi alla sicurezza, assicurazione infortuniai sensi dellart. 26 comma 6 del D.Lgs. 81/08, e comunque da ogni controversia dovesse insorgere tra l’appaltatore ed il personale dello stesso impiegato nei servizi.sono pari a ( /_ ); -------------------
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Samples: Contract for the Provision of Occasional and Urgent Labor Services Related to Transportation
Tutela dei lavoratori. 1. L’appaltatore dovrà osservare L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori si obbligano ad applicare o far applicare integralmente, nei riguardi dei propri confronti di tutti i lavoratori dipendenti e, se cooperativaimpiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche nei confronti dei soci, tutte le leggi, i regolamenti se assunti al di fuori della provincia di Venezia condizioni economiche e le disposizioni dei contratti normativi in materia salariale, previdenziale e assicurativa disciplinanti i rapporti di lavoro di categoria.
2. A tal fine l'Impresa si impegna a corrispondere al personale adibito ai servizi oggetto del presente appalto le retribuzioni in ottemperanza ai normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro per i dipendenti del settore stipulati tra relativo ai lavori pubblici affidati, vigenti in provincia di Venezia durante il periodo di svolgimento degli stessi, compresa, se prevista da questi contratti collettivi, l'iscrizione alla Cassa edile della provincia di Venezia. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative. L'Appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le parti sociali comparativamente più rappresentative - secondo norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti. L’appaltatore è obbligato in solido con l’eventuale subappaltatore a corrispondere ai lavoratori del subappaltatore medesimo i trattamenti retributivi e i connessi contributi previdenziali e assicurativi dovuti. Tale responsabilità è estesa anche all’effettuazione e al versamento delle ritenute fiscali dovute. A garanzia dell’osservanza degli obblighi di cui ai commi precedenti relativamente all’appaltatore ed agli eventuali subappaltatori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,5 per cento. Le ritenute possono essere svincolate soltanto dopo la liquidazione del conto finale, previa approvazione del collaudo (o certificato di regolare esecuzione) e comunque qualora le eventuali irregolarità riscontrate siano state sanate. L'amministrazione può disporre il profilo professionale pagamento a valere sulle ritenute di cui al presente comma, di quanto dovuto per le inadempienze rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, accertate dagli enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge, ovvero al pagamenti dei dipendenti con riferimento al solo appaltatore e salvo le maggiori responsabilità dell'appaltatore medesimo. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’appaltatore il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine sopra assegnato, le amministrazioni aggiudicatici possono pagare anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’appaltatore ad ogni stato di avanzamento. I pagamenti eseguiti sono provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati. Per gli adempimenti connessi ai pagamenti disposti ai sensi del presente comma, nel caso di contestazioni, il responsabile del procedimento si avvale della struttura competente in materia di lavoro. L'amministrazione aggiudicatrice provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore a titolo di acconto, previa verifica degli adempimenti connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l’esecuzione dei lavori, mediante consegna da parte dell’appaltatore del documento unico di regolarità contributiva positivo riferito all’appaltatore e agli eventuali subappaltatori, nonché la dichiarazione di regolarità retributiva rilasciata dall’Autorità competente, nei confronti degli eventuali subappaltatori che abbiano concluso i lavori in subappalto nel periodo di riferimento - dello stato di avanzamento. L’appaltatore comunica all’amministrazione aggiudicatrice la data di inizio e agli accordi sindacali vigenti (ivi compresi di fine di ciascun subappalto entro dieci giorni dal suo termine; nel medesimo termine l’amministrazione aggiudicatrice chiede all’autorità competente la dichiarazione di regolarità di retributiva nei confronti del subappaltatore. La dichiarazione è rilasciata entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi inutilmente i contratti integrativi territoriali) ed a soddisfare gli obblighi retributivi relativi alle assicurazioni sociali ed alle assicurazioni infortuni per quanto riguarda i propri dipendenti, fatti salvi eventuali elementi migliorativi sempre ammissibili, ed a prescindere da ogni difforme disposizione statutaria o derivante da patti e regolamenti interni.
3quali si intende concessa. Nel caso di cooperative sociali non è consentita l’applicazione di alcuna disposizione statutaria o patti in deroga o regolamenti interni che prevedano particolari condizioni peggiorative per i soci lavoratori.
4. I suddetti obblighi vincoleranno l'Impresa anche se non aderente alle associazioni stipulanti i CCNL e indipendentemente dalla propria cui, con riferimento al solo subappaltatore, la struttura e dimensione e da ogni altra qualificazione giuridica, economica e sindacale.
5. L’obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi fino alla loro sostituzione.
6. L’Amministrazione potrà richiedere all’Impresa Aggiudicataria in qualsiasi momento l’esibizione del libro matricola, dei fogli paga e di ogni altra documentazione inerente i rapporti contrattuali con il personale, al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti l’applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi provinciale competente in materia previdenzialedi lavoro non provvede all’accertamento definitivo della regolarità retributiva, assistenziale per mancanza di dati o impossibilità di reperirli e assicurativaconseguentemente archivia il procedimento senza l’accertamento, l’amministrazione aggiudicatrice procede ugualmente alla liquidazione del pagamento nei confronti dell’appaltatore. Dunque l’Impresa Aggiudicataria si impegna a rassegnare, su richiesta, In tal caso è necessario acquisire la preventiva richiesta di pagamento da parte dell’appaltatore corredata dalla dichiarazione dell’effettiva impossibilità di reperire la documentazione necessaria per la verifica di regolarità nonché dall’impegno di provvedere al diretto adempimento. Per il pagamento del saldo è richiesta tutta la documentazione necessaria a verificare prevista per il pagamento degli acconti nonché la dichiarazione di regolarità contrattualeretributiva rilasciata dall’Autorità competente, previdenziale nei confronti dell’appaltatore e assicurativadegli eventuali subappaltatori che hanno concluso i lavori in subappalto successivamente all’ultimo S.A.L. liquidato. Con riferimento ai pagamenti in acconto, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) è richiesto per i seguenti soggetti: - Impresa o ATI appaltatrice; nel caso di A.T.I. il DURC è richiesto nei confronti delle imprese che hanno effettivamente operato nel periodo considerato dal S.A.L.; - Imprese subappaltatrici che hanno eseguito i lavori in ordine subappalto durante il periodo considerato dal SAL. Per le imprese subappaltatrici che hanno concluso i lavori nel periodo di riferimento del SAL, il relativo DURC è richiesto con riferimento alle date di effettivo svolgimento dei lavori, come dichiarata dall’appaltatore ed accertata dal Direttore lavori. Con riferimento al pagamento del saldo, il DURC è chiesto con riferimento all’impresa o all’ATI appaltatrice nonché ai subappaltatori che hanno concluso i lavori in subappalto successivamente all’ultimo SAL liquidato. Per il pagamento degli stati di avanzamento dei lavori, il DURC deve recare date di riferimento per le posizioni certificate uguali o posteriori alla gestione dei rapporti con data finale del periodo di tempo considerato dallo stato di avanzamento; per il personale impegnato nel serviziopagamento del saldo finale, il DURC deve recare date di riferimento per le posizioni certificate uguali o posteriori alla data ultima effettiva di conclusione dell’opera, comprensiva degli eventuali lavori richiesti dall’organo di collaudo.
7. I soggetti richiedenti sono tenuti al segreto d’ufficio sulle notizie apprese, salvo che le stesse configurino illecito o denuncino un contrasto con le disposizioni contrattuali e con la normativa vigente.
8. Il mancato rispetto delle presenti disposizioni costituisce ad ogni effetto di legge grave inadempimento delle previsioni contrattuali. Qualora l’Impresa non risulti in regola con gli obblighi di cui sopra questa Amministrazione ha facoltà di: • sospendere i pagamenti delle prestazioni effettivamente svolte, senza che l'appaltatore possa opporre eccezioni o vantare titolo al risarcimento dei danni o ad altra pretesa; • procedere alla risoluzione del contratto e all’affidamento del servizio all’Impresa Aggiudicataria che segue immediatamente in graduatoria l’aggiudicatario. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall’amministrazione.
9. Il Comune di Robbio è sollevato da obbligazioni e responsabilità per controversie relative a retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazione infortuni, e comunque da ogni controversia dovesse insorgere tra l’appaltatore ed il personale dello stesso impiegato nei servizi.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Tutela dei lavoratori. 1. L’appaltatore dovrà osservare nei riguardi dei propri Nel caso di attività di vendita diretta di beni e di servizi ovvero di fornitura di un servizio, realizzate attraverso call center outbound, comprese quelle svolte attraverso contratti di lavoro autonomo, il compenso per ogni ora lavorata non può essere inferiore alla retribuzione oraria prevista dal livello superiore di due categorie rispetto a quello minimo stabilito dai contratti collettivi nazionali stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi applicabili ai dipendenti edi imprese della tecnologia dell'informazione e della comunicazione, se cooperativa, anche nei confronti dei soci, tutte le leggi, i regolamenti e le salvo disposizioni dei contratti normativi in materia salariale, previdenziale e assicurativa disciplinanti i diverse di maggior favore. Nel caso di rapporti di lavoro collaborazione coordinata e continuativa, l'individuazione del corrispettivo per l'attività svolta è pari al compenso minimo orario previsto dai contratti collettivi nazionali stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi applicabili a tali tipi di categoriarapporti di lavoro.
2. A tal fine l'Impresa si impegna Ai lavoratori delle imprese di call center impiegati nei servizi outbound o inbound, che siano titolari di contratto di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero di altre forme di lavoro autonomo, spetta, a corrispondere al personale adibito ai servizi oggetto decorrere dal terzo rinnovo, ovvero a partire dalla seconda proroga se stipulati per un periodo inferiore a dieci mesi, un incremento del presente appalto le retribuzioni in ottemperanza ai contratti collettivi nazionali di settore stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative - secondo il profilo professionale di riferimento - e agli accordi sindacali vigenti (ivi compresi i contratti integrativi territoriali) ed compenso medio, a soddisfare gli obblighi retributivi relativi alle assicurazioni sociali ed alle assicurazioni infortuni far data dalla prima stipula, nella misura del 15 per quanto riguarda i propri dipendenti, fatti salvi eventuali elementi migliorativi sempre ammissibili, ed a prescindere da ogni difforme disposizione statutaria o derivante da patti e regolamenti internicento.
3. Nel caso Qualora l'impresa di cooperative sociali non call center abbia, nei primi tre anni di attività e per un biennio consecutivo, un tasso medio di turn over superiore al 15 per cento a causa di licenziamenti ovvero di mancati rinnovi di contratti a termine, è consentita l’applicazione tenuta a versare all'INPS, un contributo di alcuna disposizione statutaria o patti solidarietà pari al 15 per cento dell'imponibile contributivo totale dei lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa in deroga o regolamenti interni che prevedano particolari condizioni peggiorative per essere. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i soci lavoratoritempi e le modalità di attuazione del versamento del contributo di cui al periodo precedente. Le risorse derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma sono destinate al finanziamento dell'indennità di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22.
4. I suddetti obblighi vincoleranno l'Impresa anche se non aderente alle associazioni stipulanti i CCNL Salvo diversa disposizione di maggior favore prevista dai contratti collettivi, il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti di collaborazione coordinata e indipendentemente dalla propria struttura continuativa o di altra tipologia di attività esercitata in forma autonoma presso la stessa impresa di call center ovvero in società controllate o collegate, abbia prestato complessivamente un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, ha diritto di precedenza nelle assunzioni effettuate nei successivi dodici mesi dall'impresa medesima, con riferimento alla attività outbound e dimensione e da ogni altra qualificazione giuridica, economica e sindacaleinbound.
5. L’obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi fino alla loro sostituzione.
6. L’Amministrazione potrà richiedere all’Impresa Aggiudicataria in qualsiasi momento l’esibizione del libro matricola, dei fogli paga e di ogni altra documentazione inerente i rapporti contrattuali con il personale, al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti l’applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa. Dunque l’Impresa Aggiudicataria si impegna a rassegnare, su richiesta, tutta la documentazione necessaria a verificare la regolarità contrattuale, previdenziale e assicurativa, in ordine alla gestione dei rapporti con il personale impegnato nel servizio.
7. I soggetti richiedenti sono tenuti al segreto d’ufficio sulle notizie apprese, salvo che le stesse configurino illecito o denuncino un contrasto con le disposizioni contrattuali e con la normativa vigente.
8. Il mancato rispetto delle presenti disposizioni costituisce ad ogni effetto di legge grave inadempimento delle previsioni contrattuali. Qualora l’Impresa non risulti in regola con gli obblighi di cui sopra questa Amministrazione ha facoltà di: • sospendere i pagamenti delle prestazioni effettivamente svolte, senza che l'appaltatore possa opporre eccezioni o vantare titolo al risarcimento dei danni o ad altra pretesa; • procedere alla risoluzione del contratto e all’affidamento del servizio all’Impresa Aggiudicataria che segue immediatamente in graduatoria l’aggiudicatario. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall’amministrazione.
9. Il Comune di Robbio è sollevato da obbligazioni e responsabilità per controversie relative a retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazione infortuni, e comunque da ogni controversia dovesse insorgere tra l’appaltatore ed il personale dello stesso impiegato nei servizi.
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Samples: DDL S. 901
Tutela dei lavoratori. 1. L’appaltatore dovrà osservare nei riguardi La ditta si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi di legge e di contratto relativi alla prestazione di lavoro ed alla tutela dei propri lavoratori ed in particolare modo a quelli della previdenza sociale (invalidità e vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, infortuni e malattie) ed a quegli obblighi che trovano la loro origine in contratti collettivi ed a quelli che prevedono a favore dei lavoratori diritti patrimoniali aventi per base il pagamento dei contributi da parte dei datori di lavoro per assegni familiari, indennità ai richiamati alle armi ecc.. La ditta si obbliga inoltre, a praticare verso i dipendenti e, se cooperativa, anche nei confronti dei lavoratori (soci e non soci, tutte le leggi, i regolamenti ) condizioni normative e le disposizioni dei retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti normativi in materia salariale, previdenziale e assicurativa disciplinanti i rapporti collettivi di lavoro di categoria.
2. A tal fine l'Impresa si impegna a corrispondere al personale adibito ai servizi oggetto del presente appalto In particolare, le retribuzioni in ottemperanza ai contratti collettivi nazionali di settore stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative - secondo il profilo professionale di riferimento - e agli accordi sindacali vigenti (ivi compresi i contratti integrativi territoriali) ed a soddisfare gli obblighi retributivi relativi alle assicurazioni sociali ed alle assicurazioni infortuni per quanto riguarda i propri dipendenticooperative, fatti salvi eventuali elementi migliorativi sempre ammissibili, ed a prescindere da ogni difforme disposizione statutaria o derivante da patti e regolamenti interni.
3. Nel caso di cooperative sociali non è consentita l’applicazione di alcuna disposizione statutaria o patti in deroga o regolamenti interni che prevedano particolari condizioni peggiorative per i lavoratori soci lavoratori.
4si impegnano a versare all’INPS i contributi per invalidità e vecchiaia sulle retribuzioni effettive ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo 6 del D.P.R.30.4.1970, n.602. I suddetti obblighi vincoleranno l'Impresa anche se non aderente alle associazioni stipulanti i CCNL e indipendentemente dalla propria struttura e dimensione e da ogni altra qualificazione giuridica, economica e sindacale.
5. L’obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi fino alla loro sostituzione.
6. L’Amministrazione potrà richiedere all’Impresa Aggiudicataria in qualsiasi momento l’esibizione del libro matricola, dei fogli paga e di ogni altra documentazione inerente i rapporti contrattuali con il personale, al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti l’applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa. Dunque l’Impresa Aggiudicataria si impegna a rassegnare, su richiesta, tutta la documentazione necessaria a verificare la regolarità contrattuale, previdenziale e assicurativa, in ordine alla gestione dei rapporti con il personale impegnato nel servizio.
7. I soggetti richiedenti sono tenuti al segreto d’ufficio sulle notizie apprese, salvo che le stesse configurino illecito o denuncino un contrasto con le disposizioni contrattuali e con la normativa vigente.
8. Il mancato rispetto delle presenti disposizioni costituisce ad ogni effetto di legge grave inadempimento delle previsioni contrattuali. Qualora l’Impresa non risulti in regola con Tutti gli obblighi di cui sopra questa Amministrazione ha facoltà di: • sospendere gravano anche sulle cooperative consorziate che, di fatto, eseguono i lavori appaltanti per conto del consorzio. In caso di violazione della presente norma il contratto si riterrà automaticamente risolto ai sensi del’art.1456 c.c. con la conseguente applicazione delle penali ivi compreso l’incameramento del deposito cauzionale. Resta convenuto che, se durante l’esecuzione del contratto e, comunque, prima dell’emissione del mandato di pagamento, la Ditta venisse denunciata dal competente Ispettorato Provinciale del lavoro per l’inadempienza dei predetti obblighi, l’Amministrazione sospenderà la liquidazione del saldo e, se non ancora eseguiti, in tutto o in parte, i pagamenti delle prestazioni effettivamente svoltemensili, senza fino alla concorrenza del 20% del loro importo complessivo. Le somme, come sopra trattenute, saranno corrisposte alla ditta soltanto dopo l’autorizzazione dell’Ispettorato Provinciale del lavoro che l'appaltatore possa opporre ha fatto la denuncia, né la ditta stessa potrà avanzare eccezioni o vantare titolo al risarcimento dei danni o ad altra pretesa; • procedere pretese di sorta, a qualsiasi titolo, per il ritardato pagamento. La ditta è responsabile del rispetto e dell’applicazione di tutte le misure relative alla risoluzione del contratto e all’affidamento del servizio all’Impresa Aggiudicataria che segue immediatamente in graduatoria l’aggiudicatariosicurezza sui luoghi di lavoro previste dalla vigente normativa. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall’amministrazione.
9. Il Comune di Robbio è sollevato da obbligazioni e responsabilità per controversie relative a retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazione infortuni, e comunque da ogni controversia dovesse insorgere tra l’appaltatore ed il personale dello stesso impiegato nei servizi.--------------------
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Samples: Contratto Di Appalto Per Servizi
Tutela dei lavoratori. (art 30 D.LGS 50/’16 da comma 3, modificato con D.LGS 56/’17)
1. L’appaltatore dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti eNell’esecuzione di appalti pubblici e di concessioni, se cooperativa, anche nei confronti dei soci, tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni dei contratti normativi gli operatori economici rispettano gli obblighi in materia salarialeambientale, previdenziale sociale e assicurativa disciplinanti i rapporti di del lavoro di categoriastabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell’allegato X del D.Lgs 50/2016.
2. A tal fine l'Impresa Al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si impegna a corrispondere al personale adibito ai servizi oggetto del presente appalto eseguono le retribuzioni in ottemperanza ai contratti collettivi nazionali prestazioni di settore stipulati tra le parti sociali lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative - secondo sul piano nazionale e quelli il profilo professionale cui ambito di riferimento - e agli accordi sindacali vigenti (ivi compresi i contratti integrativi territoriali) ed a soddisfare gli obblighi retributivi relativi alle assicurazioni sociali ed alle assicurazioni infortuni per quanto riguarda i propri dipendenti, fatti salvi eventuali elementi migliorativi sempre ammissibili, ed a prescindere da ogni difforme disposizione statutaria applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o derivante da patti e regolamenti internidella concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente.
3. Nel In caso di cooperative sociali non è consentita l’applicazione inadempienza contributiva risultante dal documento unico di alcuna disposizione statutaria regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o patti in deroga del subappaltatore o regolamenti interni che prevedano particolari condizioni peggiorative dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’articolo 105 del D.Lgs 50/2016, impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per i soci lavoratoriil successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
4. I suddetti obblighi vincoleranno l'Impresa anche se non aderente alle associazioni stipulanti i CCNL e indipendentemente dalla propria struttura e dimensione e In ogni caso sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da ogni altra qualificazione giuridicaparte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, economica e sindacaleprevio rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
5. L’obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi fino alla loro sostituzione.
6. L’Amministrazione potrà richiedere all’Impresa Aggiudicataria in qualsiasi momento l’esibizione del libro matricola, dei fogli paga e In caso di ogni altra documentazione inerente i rapporti contrattuali con il personale, ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti l’applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa. Dunque l’Impresa Aggiudicataria si impegna a rassegnare, su richiesta, tutta la documentazione necessaria a verificare la regolarità contrattuale, previdenziale e assicurativa, in ordine alla gestione dei rapporti con il personale impegnato nel servizio.
7. I soggetti richiedenti sono tenuti al segreto d’ufficio sulle notizie apprese, salvo che le stesse configurino illecito o denuncino un contrasto con le disposizioni contrattuali e con la normativa vigente.
8. Il mancato rispetto delle presenti disposizioni costituisce ad ogni effetto di legge grave inadempimento delle previsioni contrattuali. Qualora l’Impresa non risulti in regola con gli obblighi di cui al comma 3, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra questa Amministrazione ha facoltà di: • sospendere i pagamenti delle prestazioni effettivamente svolteassegnato, senza che l'appaltatore possa opporre eccezioni o vantare titolo al risarcimento dei danni o ad altra pretesa; • procedere alla risoluzione la stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto e all’affidamento ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell’articolo 105 del servizio all’Impresa Aggiudicataria che segue immediatamente in graduatoria l’aggiudicatario. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall’amministrazioneD.Lgs 50/2016.
9. Il Comune di Robbio è sollevato da obbligazioni e responsabilità per controversie relative a retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazione infortuni, e comunque da ogni controversia dovesse insorgere tra l’appaltatore ed il personale dello stesso impiegato nei servizi.
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Samples: Construction Contract
Tutela dei lavoratori. 1. L’appaltatore dovrà osservare L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori si obbligano ad applicare o far applicare integralmente, nei riguardi dei propri confronti di tutti i lavoratori dipendenti eimpiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti al di fuori della provincia di Trento condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro per i dipendenti del settore relativo ai lavori pubblici affidati, vigenti in provincia di Trento durante il periodo di svolgimento degli stessi, compresa, se cooperativaprevista da questi contratti collettivi, anche nei confronti dei soci, tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni dei contratti normativi in materia salariale, previdenziale e assicurativa disciplinanti i rapporti l'iscrizione alla Cassa edile della provincia autonoma di lavoro di categoriaTrento. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative.
2. A tal fine l'Impresa si impegna a corrispondere al personale adibito ai servizi oggetto del presente appalto L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le retribuzioni norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in ottemperanza ai contratti collettivi nazionali materia di settore stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative - secondo il profilo professionale di riferimento - tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli accordi sindacali vigenti (ivi compresi i contratti integrativi territoriali) ed a soddisfare gli obblighi retributivi relativi alle assicurazioni sociali ed alle assicurazioni infortuni per quanto riguarda i propri dipendentiprevidenziali, fatti salvi eventuali elementi migliorativi sempre ammissibili, ed a prescindere da ogni difforme disposizione statutaria o derivante da patti assicurativi e regolamenti internifiscali nei confronti degli Enti preposti.
3. Nel caso In tema di cooperative sociali non è consentita l’applicazione di alcuna disposizione statutaria o patti in deroga o regolamenti interni che prevedano particolari condizioni peggiorative per i soci lavoratoriresponsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore si applica la normativa statale vigente.
4. I suddetti obblighi vincoleranno l'Impresa anche se non aderente alle associazioni stipulanti Con riferimento ai pagamenti in acconto, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) è richiesto per i CCNL e indipendentemente dalla propria struttura e dimensione e da ogni altra qualificazione giuridica, economica e sindacaleseguenti soggetti: ➢ Impresa o ATI appaltatrice; nel caso di A.T.I. il DURC è richiesto nei confronti delle imprese che hanno effettivamente operato nel periodo considerato dal S.A.L.; ➢ Imprese subappaltatrici che hanno eseguito i lavori in subappalto durante il periodo considerato dal SAL.
5. L’obbligo permane anche dopo la scadenza Con riferimento al pagamento del saldo, l'amministrazione aggiudicatrice verifica il DURC dell’appaltatore nonché dei suindicati contratti collettivi fino alla loro sostituzionesoli subappaltatori che hanno concluso i lavori in subappalto successivamente all’ultimo SAL liquidato.
6. L’Amministrazione potrà richiedere all’Impresa Aggiudicataria in qualsiasi momento l’esibizione Per il pagamento degli stati di avanzamento dei lavori, il DURC deve essere verificato con riferimento alla data finale del libro matricolaperiodo di tempo considerato dallo stato di avanzamento; per il pagamento del saldo finale, dei fogli paga e il DURC deve essere verificato con riferimento alla data ultima effettiva di ogni altra documentazione inerente i rapporti contrattuali con il personaleconclusione dell’opera, al fine comprensiva degli eventuali lavori richiesti dall’organo di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti l’applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa. Dunque l’Impresa Aggiudicataria si impegna a rassegnare, su richiesta, tutta la documentazione necessaria a verificare la regolarità contrattuale, previdenziale e assicurativa, in ordine alla gestione dei rapporti con il personale impegnato nel serviziocollaudo.
7. I L’amministrazione aggiudicatrice procede all’acquisizione d’ufficio del DURC e dell’attestazione di regolarità retributiva. A tal fine l’appaltatore è tenuto a fornire, in sede di stipulazione del contratto e in sede esecutiva, informazioni veritiere, tempestive e complete atte a consentire all’amministrazione aggiudicatrice l’ottenimento del predetto documento da parte dei soggetti richiedenti sono tenuti al segreto d’ufficio sulle notizie apprese, salvo che le stesse configurino illecito o denuncino un contrasto con le disposizioni contrattuali e con la normativa vigentecompetenti.
8. Il mancato rispetto delle presenti disposizioni costituisce ad ogni effetto di legge grave inadempimento delle previsioni contrattuali. Qualora l’Impresa non risulti in regola con L’appaltatore e gli obblighi di cui sopra questa Amministrazione ha facoltà di: • sospendere i pagamenti delle prestazioni effettivamente svolte, senza che l'appaltatore possa opporre eccezioni o vantare titolo al risarcimento dei danni o ad altra pretesa; • procedere alla risoluzione del contratto e all’affidamento del servizio all’Impresa Aggiudicataria che segue immediatamente in graduatoria l’aggiudicatario. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall’amministrazione.
9. Il Comune di Robbio è sollevato da obbligazioni e responsabilità per controversie relative a retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazione infortuni, e comunque da ogni controversia dovesse insorgere tra l’appaltatore ed eventuali subappaltatori devono munire il personale dello stesso impiegato occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei servizicantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto, ovvero nei confronti dei datori di lavoro con meno di dieci dipendenti. Lo schema della tessera di riconoscimento e le sue modalità di emissione sono allegate al verbale di consegna lavori.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto