Tutela della maternità e paternità. 1. In caso di gravidanza e puerperio si applicano le norme di legge.
2. Nei periodi di interdizione obbligatoria dal lavoro previsti dalla legge, alla lavoratrice verrà corrisposta la normale retribuzione, con deduzione di quanto la stessa abbia diritto di percepire dall’INPS a titolo di indennità di maternità.
3. Ove durante il suddetto periodo di interruzione del servizio intervenga la malattia, si applicheranno le disposizioni di cui all’art. 36 (Trattamento di malattia), a partire dal giorno in cui la malattia stessa si è manifestata e sempreché dette disposizioni risultino più favorevoli alla lavoratrice interessata.
4. Ai fini e per gli effetti dell’art. 32 del d.lgs.26 marzo 2003, n. 151, Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, il padre lavoratore e la madre lavoratrice, per ogni bambino nei suoi primi otto anni di età, hanno diritto di astenersi dal lavoro, per un periodo complessivamente non superiore a dieci mesi elevato a undici mesi qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi. Nell’ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:
a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo obbligatorio di maternità, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio compreso il giorno del parto, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso in cui eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi;
c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi.
5. Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto.
6. Ai fini dell’esercizio di tale diritto, il genitore è tenuto a presentare almeno 15 giorni prima, richiesta scritta al datore di lavoro indicando la durata del periodo di congedo richiesto, di norma, con la precisazione della durata minima dello stesso e allegando il certificato di nascita ovvero la dichiarazione sostitutiva. Nel caso in cui il lavoratore sia oggettivamente impossibilitato a rispettare tali termini, lo stesso è tenuto a preavvertire il datore di lavoro dell’assenza ed a presentare la richiesta scritta con la relativa certificazione tempestivamente e comunque entro due gio...
Tutela della maternità e paternità. Dopo il primo comma vengono aggiunti i seguenti commi: “La misura dell’indennità per il periodo di congedo di maternità di cui all’art. 22, primo comma, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151, è pari al 100% della retribuzione. I periodi di congedo parentale di cui all’art. 32 del D.Lgs. n. 151/2001 valgono ai fini del diritto alla prestazione di cui all’allegato F) del presente CCNL .”
Tutela della maternità e paternità. Art. 48 Aspettativa per il personale con prole Art. 49 Assenze per mandato politico
Tutela della maternità e paternità. Per i periodi corrispondenti ai congedi di maternità e paternità previsti dalle vigenti di- sposizioni legislative, lazienda anticipa la prestazione economica dovuta dall’Istituto Pre- videnziale e provvede all’integrazione della stessa in modo da corrispondere l’intera re- tribuzione mensile netta.
Tutela della maternità e paternità. A tutela della conciliazione vita-lavoro, le Parti si impegnano a garantire la tutela della maternità e della paternità attraverso misure specifiche atte ad agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per i lavoratori dipendenti.
Tutela della maternità e paternità. 1) Durante lo stato di gravidanza la lavoratrice ha diritto di assentarsi dal la- voro:
a) per i due mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza;
b) per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto ed il parto stesso;
c) per tre mesi dopo il parto;
d) per un ulteriore periodo, continuativo o frazionato, non superiore a sei mesi dopo il periodo di cui alla lett. c).
Tutela della maternità e paternità. L’accordo rivisita la precedente disciplina ed introduce una limitazione al godimento del congedo parentale che, se utilizzato in modo frazionato, deve avere un limite minimo di almeno 6 giornate fruite in modo continuativo. Congedo straordinario per gravi motivi familiari. Per effetto di quanto previsto dalla vigente normativa in materia, il lavoratore può richiedere un periodo di congedo continuativo o frazionato non superiore a due anni nell’arco della vita lavorativa per gravi e documentati motivi familiari. Per gravi motivi si intendono queste situazioni: - necessità familiari derivanti dal decesso di un familiare, - cura o assistenza specifica rivolta ad un familiare, - situazioni di grave disagio personale del lavoratore, - le situazioni, riferite ai familiari, derivanti da - patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell’autonomia personale, - patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali, - patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario, - patologie dell’infanzia e dell’età evolutiva.
Tutela della maternità e paternità. Art. 23 Congedo matrimoniale
Tutela della maternità e paternità. 1. In caso di gravidanza e puerperio si applicano le norme di legge, ivi comprese le modalità sperimentali per il triennio 2013-2015 definite dall‟art. 4, comma 24 lett. a) Legge 92/2012 relative al sostegno alla genitorialità, conformemente alle disposizioni del Decreto attuativo del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell‟Economia e delle Finanze 22 dicembre 2012 che definisce i criteri di accesso e le modalità di utilizzo delle suddette misure.
2. Peraltro, l‟Azienda riconoscendo il valore sociale della maternità garantirà alla lavoratrice durante il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro dovuta a gravidanza e puerperio la corresponsione del 100% della retribuzione.
Tutela della maternità e paternità. Art. 11-bis Attraverso tale nuova disposizione contrattuale, viene previsto che durante i congedi di maternità e paternità previsti ex lege, l’azienda anticipa la prestazione economica dovuta dall’INPS, provvedendo altresì alla sua integrazione al fine di corrispondere ai dirigenti l’intera retribuzione mensile netta. E’ previsto inoltre che l’azienda anticipi anche le prestazioni economiche dovute dall’INPS per congedi, riposi e permessi a sostegno della maternità e paternità previsti dai capi V, VI e VII del D.Lgs n. 151/2001.