Trattamento di malattia Clausole campione

Trattamento di malattia. L’assenza per malattia e infortunio ovvero la sua eventuale prosecuzione, salvo casi di forza maggiore, dovrà essere tempestivamente comunicata, in caso di mancata comunicazione trascorso un giorno dall’inizio dell’assenza, l’assenza stessa sarà considerata ingiustificata. Resta inoltre fermo l'obbligo del lavoratore/lavoratrice di segnalare tempestivamente alla sua Struttura di appartenenza la propria assenza e l'indirizzo di reperibilità, qualora diverso dalla residenza o domicilio abituale, per i successivi controlli medico-fiscali. Si applica al presente Regolamento quanto previsto dall’art. 55- septies del D.Lgs. n. 165/2001 e dall’art. 25, L. n. 183/2010 dopo il pieno funzionamento delle procedure telematiche da parte dell’INPS (trasmissione telematica dell’attestazione di malattia e accessibilità degli stessi sul sito internet dell’istituto) e delle strutture sanitarie. E’ fatto obbligo al lavoratore/lavoratrice di fornire, qualora espressamente richiesto dalla propria Struttura di appartenenza, il numero di protocollo identificativo del certificato di malattia comunicatogli dal medico, entro il giorno successivo all’invio telematico dello stesso. In tale caso la Struttura Cisl, dopo la notizia di malattia ricevuta dal lavoratore/lavoratrice, dovrà consultare e stampare l’attestazione di malattia tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’INPS. Nel caso in cui il medico non proceda all'invio online del certificato di malattia, ad esempio perché impossibilitato a utilizzare il sistema di trasmissione telematica, ma rilasci la certificazione di malattia in forma cartacea, il lavoratore/lavoratrice presenta tale documentazione alla propria Struttura di appartenenza secondo le modalità tradizionali. Il lavoratore/lavoratrice può comunque presentare direttamente alla propria Struttura copia dell’attestazione medica. In caso d’inadempienza ai doveri di cui sopra l’assenza sarà ritenuta ingiustificata, e come tale assoggettata a trattenuta nonché, se del caso, alle sanzioni disciplinari. In caso di malattia o infortunio, l’operatore/operatrice non in prova, avrà diritto alla conservazione del posto per 12 (dodici) mesi. I periodi di ricovero ospedaliero non sono computati ai fini del mantenimento del posto di lavoro. Al lavoratore/lavoratrice non in prova viene assicurato un trattamento economico pari a: - intera retribuzione per i primi sei mesi e metà di essa per i successivi sei, con anzianità inferiore a 3 anni; - intera retribuzione per 9 ...
Trattamento di malattia. Per quanto riguarda il trattamento di malattia, si applica la specifica disciplina di cui alla 1^ nota a verbale dell’art. 36 del presente C.C.N.L. Le Parti convengono, in attuazione della deroga accordata dall’art. 5, comma 3, del D.Lgs. 368/2001, di applicare a tutti i contratti a termine di cui all’articolo 1 del citato decreto e dei casi esplicitati precedentemente, intervalli temporali ridotti di 5 giorni per i rapporti a termine con durata a 6 mesi e di 10 giorni se superiori a 6 mesi, anche se il precedente rapporto a tempo determinato è sorto prima del 28 giugno 2013 (data di entrata in vigore del D.L. 76/2013). Inoltre, le Parti convengono l’assenza di intervalli temporali in caso di successione di contratti a tempo determinato acausali, di cui ai casi riportati in precedenza, e nel caso di contratti di assunzione a termine effettuate per ragioni di carattere sostitutivo ad esempio, a mero titolo esemplificativo, di lavoratrici in meternità, ferie, malattia, ecc.. In applicazione dei commi da 4 bis a 4 sexies dell’art. 5 del D.Lgs. n. 368/2001:
Trattamento di malattia. Malattia
Trattamento di malattia. Al dirigente medico (non in prova) assente per malattia riconosciu- ta ed indennizzata dall’INPS, l’Amministrazione è tenuta ad integrare dal 1° al 365° giorno quanto corrisposto dall’Ente previdenziale fino al raggiungimento del 100% del trattamento economico in godimento di cui all’art. 32. Qualora perduri la stessa malattia, sino al limite di 18 mesi com- plessivi, l’Amministrazione corrisponde il 25% del trattamento di cui all’ultimo comma. Per trattamento economico in godimento si intende l’insieme delle voci di cui all’art. 32 comprese le indennità di rischio radiologico e l’as- segno ad personam in quanto spettanti.
Trattamento di malattia. E' aggiunto il seguente periodo: "Dal mese successivo a quello di stipula del presente accordo nei primi tre giorni di malattia sarà garantito dalle aziende un trattamento pari alla quota giornaliera della retribuzione spettante ai sensi del successivo paragrafo titolato Retribuzione. Qualora tale trattamento venga corrisposto da altri Enti, verrà assorbito fino a concorrenza quanto erogato dall'azienda".
Trattamento di malattia. 1. L'assenza per malattia deve essere comunicata nei termini di cui all'art. 14, sia all'inizio che in caso di eventuale prosecuzione. In mancanza l'assenza si considera ingiustificata.
Trattamento di malattia. In caso di assenza per malattia, il personale di cui al presente Contratto ha diritto al seguente trattamento:
Trattamento di malattia. UILTRASPORTI – Dipartimento Autostrade – xxxxx Xxx Xxxxxxxxxxx, 000 - Xxxx I periodi a retribuzione intera ed a retribuzione ridotta vengono fissati - proporzionalmente - nella seguente misura: per ogni mese di durata del contratto il personale a tempo determinato ha diritto, in caso di malattia, a 7 giorni a retribuzione intera ed a 7 giorni a retribuzione al 75%. Le frazioni di mese superiori a 15 giorni si considerano come mese intero.
Trattamento di malattia. Per quanto riguarda il trattamento di malattia, si applica la specifica disciplina di cui alla 1ª nota a verbale dell'art. 36 del presente c.c.n.l.
Trattamento di malattia. L’assenza per malattia, salvo giustificato impedimento, deve essere comunicata dal lavoratore all’azienda all’inizio della propria attività lavorativa. In mancanza della comunicazione l’assenza verrà considerata ingiustificata salvo casi di forza maggiore. Il lavoratore deve inoltre trasmettere a mezzo raccomandata o recapitare, entro due giorni successivi la data del rilascio, all’azienda il certificato medico attestante la malattia, salvo il caso di giustificato impedimento. Il lavoratore deve rendersi reperibile al proprio domicilio fin dal primo giorno e per tutto il periodo della malattia dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19 per consentire il controllo della incapacità lavorativa, indipendentemente dalla natura dello stato morboso. Nel caso in cui a livello territoriale le visite di controllo siano effettuate su iniziativa dell’ente preposto ai controlli di malattia, in orari diversi, le fasce orarie di cui sopra saranno adeguate ai criteri organizzativi locali. Son fatte salve le eventuali documentate necessità di assentarsi dal domicilio per visite, prestazioni ed accertamenti specialistici, nonchè per le visite di controllo e in tali casi il lavoratore darà preventiva informazione all’azienda. Il lavoratore che, salvo i casi comprovati di cui al precedente comma, non sia reperito al domicilio comunicato al datore di lavoro durante le fasce orarie che è tenuto ad osservare, incorre nella perdita del trattamento economico contrattuale di malattia secondo quanto previsto dalle vigenti norme di legge. Ogni mutamento di indirizzo di reperibilità durante il periodo di malattia deve essere tempestivamente comunicato all’azienda. Costituisce giustificato motivo di licenziamento lo svolgimento di attività lavorative durante l’assenza per malattia. In caso di interruzione del servizio dovuto a malattia il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 15 mesi. L’obbligo di conservazione del posto per l’azienda cesserà comunque, ove nell’arco di 36 mesi si raggiungano i limiti di 15 mesi, anche con più periodi di malattia. Il lavoratore ha diritto, ad integrazione di quanto erogato dall’Istituto previdenziale, laddove l’Istituto stesso eroghi la relativa indennità di malattia (*), all’intera retribuzione ordinaria netta (compresi i primi 3 giorni) per i primi 6 mesi; per i successivi 6 mesi ad un importo pari alla metà della retribuzione ordinaria netta ed alla conservazione del posto senza retribuzione per gl...