Trattamento di malattia Clausole campione

Trattamento di malattia. In caso di assenza per malattia, il personale di cui al presente Contratto ha diritto al seguente trattamento: 1) mantenimento del posto di lavoro per un periodo massimo di malattia, anche dovuta a più eventi morbosi, di 180 giorni nell’anno solare. 2) In caso di superamento di tale periodo il lavoratore, in caso di patologie gravi tali da richiedere terapie salvavita e/o temporaneamente invalidanti quali, a mero titolo esemplificativo, emodialisi o chemioterapia, può richiedere, dopo aver esaurito il periodo di comporto ai sensi del punto 1 che precede, un periodo di aspettativa senza retribuzione fino ad un massimo di ulteriori 120 giorni nell’anno solare, dietro presentazione di certificazione medica. Detto periodo di aspettativa non è computabile ad alcun effetto. In caso di superamento del periodo di comporto, l’Ente ha diritto di recedere dal rapporto di lavoro con il preavviso di cui all’art. 53. Ferme restando le norme di legge per quanto riguarda il trattamento della malattia e dell’infortunio, l‘Ente corrisponde al dipendente una integrazione tale che il lavoratore percepisca durante la malattia o l’infortunio il 100% della retribuzione ordinaria individuale per un massimo di 180 giorni nell’anno solare. Il dipendente assente per malattia è tenuto ad informare l’Ufficio del personale della propria sede al più tardi entro le ore 10.00 del primo giorno di assenza, o comunque entro l’ora successiva al normale orario di entrata del dipendente. Per giustificare un’assenza di malattia certificata, ogni periodo di assenza dovrà essere accompagnato da un certificato rilasciato da un medico del Servizio Sanitario Nazionale, che specifichi il periodo cui il certificato stesso si riferisce. Il lavoratore non potrà essere assente per malattia senza presentare il certificato medico. L’assenza senza certificato medico verrà considerata ingiustificata. In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita e/o temporaneamente invalidanti quali, a mero titolo esemplificativo, emodialisi o chemioterapia, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero, di trattamento in day hospital, di assenza per sottoporsi alle citate terapie, debitamente certificati dalla competente Azienda Sanitaria Locale o Struttura Convenzionata. In tali giornate il lavoratore ha diritto in ogni caso all’intera retribuzione prevista dal presente articolo. Tali giorni di assenza sono computati ad ogni effetto come servizio effettiv...
Trattamento di malattia. 1. L’assenza per malattia deve essere comunicata nei termini di cui all’ art. 14, sia all’inizio che in caso di eventuale prosecuzione. In mancanza l’assenza si considera ingiustificata. 2. Il lavoratore è tenuto ad esibire il certificato medico a richiesta della Società e ad osservare ogni altro obbligo di legge. 3. La Società ha diritto di far controllare la malattia da un medico degli istituti assistenziali competenti. Qualora il dipendente durante l’assenza debba per particolari motivi risiedere in luogo diverso da quello noto alla Società, ne dovrà dare preventiva comunicazione precisando l’indirizzo dove potrà essere reperito. 4. Il lavoratore assente per malattia è tenuto fin dal primo giorno di assenza dal lavoro a trovarsi nel domicilio comunicato al datore di lavoro, ai sensi del punto 3 del presente articolo, in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00. Il lavoratore che - per eventuali e comprovate necessità di assentarsi dal proprio domicilio per visite, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi - non possa osservare tali fasce orarie è tenuto a dare preventiva comunicazione all’Azienda della diversa fascia oraria di reperibilità da osservare. La permanenza del lavoratore nel proprio domicilio durante le fasce orarie, come sopra definite, potrà essere verificata nell’ambito e nei limiti delle disposizioni di leggi vigenti. Il mancato rispetto da parte del lavoratore degli obblighi di cui al precedente punto 3 ed al presente punto, comporta la perdita del trattamento di malattia. 5. Nel caso di interruzione della prestazione dovuta a malattia non determinata da eventi gravemente colposi imputabili al lavoratore viene accordato al lavoratore non in prova seguente trattamento: - per anzianità di servizio fino a 10 anni: conservazione del posto per 12 mesi e corresponsione dell’intera retribuzione per 6 mesi e del 75% di essa per altri 6 mesi; - per anzianità di servizio oltre 10 anni: conservazione del posto per 14 mesi e corresponsione dell’intera retribuzione per 7 mesi e del 75% di essa per altri 7 mesi. 6. I periodi di assenza per infortunio non sono cumulabili con quelli per malattia a tutti gli effetti previsti dal presente articolo. 7. Per l’effettuazione delle cure termali concesse dagli Enti a proprio carico nei casi in cui sia consentito dalle leggi vigenti il ricorso al trattamento di malattia in luogo dell’utilizzo delle ferie, al lavo...
Trattamento di malattia. Per quanto riguarda il trattamento di malattia, si applica la specifica disciplina di cui alla 1^ nota a verbale dell’art. 36 del presente C.C.N.L. Le Parti convengono, in attuazione della deroga accordata dall’art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015, di applicare a tutti i contratti a termine dei casi esplicitati precedentemente, intervalli temporali ridotti di 5 giorni per i rapporti a termine con durata a 6 mesi e di 10 giorni se superiori a 6 mesi, anche se il precedente rapporto a tempo determinato è sorto prima del 28 giugno 2013 (data di entrata in vigore del D.L. n. 76/2013). Inoltre, le Parti convengono l’assenza di intervalli temporali nei casi riportati in precedenza di cui ai punti 10 e 11, e nel caso di contratti di assunzione a termine effettuati per ragioni di carattere sostitutivo ad esempio, a mero titolo esemplificativo, di lavoratrici e lavoratori in maternità, ferie, malattia, ecc.. In applicazione di quanto previsto rispettivamente dall’articolo 19, comma 3, dall’articolo 21, comma 2 e dall’articolo 24 del D.Lgs. n. 81/2015, in materia di durata massima del contatto di lavoro a tempo determinato, proroga e rinnovo dei contratti a termine e diritti di precedenza, si regolamenta quanto segue:
Trattamento di malattia. Il Dirigente non in prova, ha diritto in caso di assenza per malattia alla conservazione del posto per un periodo di: x mesi 12 con retribuzione al 100%; x mesi 6 con retribuzione al 30%; x mesi 3 con aspettativa non retribuita. Per la maturazione del periodo di comporto, vengono sommate tutte le assenze per malattia verificatesi negli ultimi tre morbosa. Il periodo di aspettativa sarà ritenuto valido unicamente ai fini del computo del preavviso. Trascorso il termine di cui ai commi precedenti il rapporto di lavoro si risolve, salvo diversa determinazione dell'Ente su richiesta formulata dall'interessato.
Trattamento di malattia. E' aggiunto il seguente periodo: "Dal mese successivo a quello di stipula del presente accordo nei primi tre giorni di malattia sarà garantito dalle aziende un trattamento pari alla quota giornaliera della retribuzione spettante ai sensi del successivo paragrafo titolato Retribuzione. Qualora tale trattamento venga corrisposto da altri Enti, verrà assorbito fino a concorrenza quanto erogato dall'azienda".
Trattamento di malattia. Ferme restando le vigenti previsioni contrattuali in materia di malattia - ivi compresa la durata massima del periodo di comporto in relazione ai giorni di malattia lunga (cioè di durata superiore a 15 giorni continuativi) intervenuti nei primi 180 giorni del periodo di comporto, è prevista l’estensione del trattamento retributivo al 100% - nel limite massimo di 60 giorni -al numero equivalente di giorni di malattia che intervengano nei successivi 185 giorni. Inoltre, fermo restando quanto previsto al precedente capoverso, qualora il limite massimo di 60 giorni di malattia lunga non fosse stato raggiunto nel corso dei primi 180 giorni, sarà corrisposta l’intera retribuzione per le sole malattie lunghe intervenute nei successivi 185 giorni, fino al raggiungimento dei 60 giorni totali di malattia lunga nell’arco dell’intero comporto.
Trattamento di malattia. (Art. 32, comma 12) I periodi a retribuzione intera ed a retribuzione ridotta vengono fissati - proporzionalmente - nella seguente misura: per ogni mese di durata del contratto il personale a tempo determinato ha diritto, in caso di malattia, a 7 giorni a retribuzione intera ed a 7 giorni a retribuzione al 75%. Le frazioni di mese superiori a 15 giorni si considerano come mese intero.
Trattamento di malattia. Per quanto riguarda il trattamento di malattia, si applica la specifica disciplina di cui alla 1ª nota a verbale dell'art. 36 del presente c.c.n.l.
Trattamento di malattia. E' aggiunto il seguente periodo: Dal mese successivo a quello di stipula del presente accordo nei primi tre giorni di malattia sarà garantito dalle aziende un trattamento pari alla quota giornaliera della retribuzione spettante ai sensi del successivo paragrafo titolato Retribuzione. Qualora tale trattamento venga corrisposto da altri Enti, verrà assorbito fino a concorrenza quanto erogato dall'azienda. Utilizzo del C.F.L. E' abrogato il primo periodo. Il secondo comma è sostituito dal seguente: Per il limite di età di assunzione si fa riferimento alle vigenti disposizioni in tema di contratto e formazione lavoro, nonché in materia di abilitazioni professionali. In relazione al contenuto dell'accordo sul lavoro del 24 settembre 1996 e a quanto dello stesso recepito nel recente provvedimento di legge in materia di promozione dell'occupazione (legge 24 giugno 1997, n. 196), le parti convengono di reincontrarsi entro sei mesi dalla stipula del presente accordo nazionale per armonizzare la disciplina contrattuale contenuta nel c.c.n.l. e per verificare congiuntamente le modalità di applicazione nel settore delle nuove tipologie di rapporti di lavoro individuate dalla legislazione.