Validità dell’autorizzazione Clausole campione

Validità dell’autorizzazione. L’autorizzazione comunale all’esercizio dell’attività di noleggio con conducente è rilasciata senza limitazioni di tempo a condizione che venga sottoposta ogni anno a vidimazione presso il competente ufficio comunale; ai fini della vidimazione l’interessato dovrà presentare entro il 31 gennaio di ogni anno una dichiarazione di prosecuzione attività contenente l’autocertificazione della permanenza in capo al titolare dei requisiti richiesti per l’esercizio della professione di noleggiatore. Il titolare dell’autorizzazione deve segnalare tempestivamente al competente Ufficio comunale il cambiamento di domicilio o di rimessa o ogni altra variazione riguardante l’organizzazione dell’impresa. L’autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento nei casi previsti dalla legge e dal presente regolamento.
Validità dell’autorizzazione. 1. L’autorizzazione comunale all’esercizio dell’attività di NCC è rilasciata senza limitazioni di tempo. 2. L’autorizzazione in oggetto consente di effettuare trasporti in tutto il territorio comunale, regionale, nazionale e in Stati che riconoscono il diritto di reciprocità per l’esercizio di servizi analoghi. Quindi il servizio di trasporto può concludersi anche al di fuori del territorio italiano. 3. Il prelevamento dell'utente, cioè l'inizio del servizio, è effettuato con partenza dal territorio del Comune (uscita dalla rimessa) che ha rilasciato l’autorizzazione per qualunque destinazione. 4. Il titolare dell’autorizzazione deve segnalare al competente Ufficio comunale (SUAP) il cambiamento di residenza o sede legale ed ogni altra variazione riguardante l’organizzazione dell’impresa, entro il termine di 15 giorni dalla data della modifica. 5. Le autorizzazioni possono essere sottoposte a controllo in qualsiasi momento, al fine di accertare il permanere, in capo al titolare, dei requisiti previsti per l’esercizio dell’attività dalla legge e dal presente regolamento. Qualora gli accertamenti diano esito negativo, l’intestatario decade dalla titolarità dell’autorizzazione. 6. L’autorizzazione può essere sospesa o revocata nei casi previsti dalla legge e dai successivi artt. 29 e 30 del presente regolamento.
Validità dell’autorizzazione. 1. L’autorizzazione all’esercizio del servizio di noleggio con conducente ha validità permanente a condizione che il mezzo adibito al noleggio venga sottoposto annualmente a verifica tecnica (art. 80 c. 4 del C.d.s.). 2. L’autorizzazione può essere comunque revocata in qualsiasi momento in tutti i casi previsti dalle vigenti norme e dal presente Regolamento.
Validità dell’autorizzazione. 1. L’autorizzazione viene rilasciata a tempo indeterminato a condizione che venga richiesta dal titolare entro il 31 dicembre di ogni anno la vidimazione della stessa. La vidimazione è subordinata alla verifica della permanenza, in capo al titolare, dei requisiti richiesti per lo svolgimento dell’esercizio dell’attività. La verifica è operata a mezzo di autocertificazione resa dal singolo noleggiatore ai sensi del D.P.R. 445/2000. In caso di mancata o ritardata presentazione della richiesta di vidimazione è prevista la sospensione dell’autorizzazione fino ad avvenuta vidimazione oltre alle sanzioni previste nel successivo art. 33 2. L'autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento nei casi previsti dalle leggi vigenti e dal presente Regolamento al successivo art. 35.
Validità dell’autorizzazione. 1) L’autorizzazione all’esercizio ha validità a condizione che venga sottoposta ogni anno a vidimazione presso il competente ufficio comunale entro e non oltre il 10 gennaio dell’ anno a cui si riferisce i rinnovo. 2) La vidimazione è condizionata alla verifica sulla permanenza, in capo al titolare, di tutti i requisiti richiesti per l’esercizio della professione di noleggiatore. 3) La verifica può essere operata anche mediante ricorso a dichiarazioni rese dal singolo noleggiatore ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000. 4) L’autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento nei casi previsti dalle leggi vigenti e dal presente regolamento.
Validità dell’autorizzazione. 1. Le autorizzazioni di noleggio autovettura con conducente hanno validità illimitata a condizione che vengano sottoposte ogni cinque anni ad una verifica generale tesa ad accertare il possesso dei requisiti necessari per l'esercizio della professione previsti dal presente Regolamento. 2. Qualora nel corso della verifica generale di cui al comma 1, venga accertata la mancanza o l'inadeguatezza dei requisiti previsti per l'esercizio della professione, l'ufficio competente, su istanza del titolare, può concedere una proroga non superiore a 90 giorni, per la regolarizzazione dei requisiti mancanti. Trascorso tale termine senza che sia stato provveduto a quanto prescritto, l'Amministrazione comunale, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 3 del presente regolamento, procede alla sospensione dell’autorizzazione relativa, fino all'ottemperanza di quanto previsto. 3. Trascorsi 180 giorni dalla data di notifica del provvedimento di sospensione, senza che il titolare abbia provveduto a quanto prescritto, si applicano le norme di cui all'art. 34 del presente regolamento.
Validità dell’autorizzazione. 1. L'autorizzazione a svolgere prestazioni di lavoro autonomo al di fuori del normale orario di lavoro ha validità temporale pari alla durata dell'incarico, come specificata dal dipendente interessato nella propria richiesta. Alla scadenza della predetta autorizzazione il dipendente potrà attivare il procedimento per ottenere l'eventuale proroga che potrà essere concessa solo per dimostrata impossibilità di portare a termine l'incarico nel periodo indicato e limitatamente allo stesso oggetto della prima autorizzazione. 2. Le autorizzazioni conferite possono essere in ogni tempo sospese o revocate con provvedimento motivato del responsabile di posizione organizzativa competente, in caso di sopravvenuti contrasti con i presupposti che erano alla base dell'autorizzazione prima concessa o da insorta incompatibilità fra l'incarico che viene svolto dal dipendente e la posizione ricoperta all’interno dell’Ente o gli interessi dell'Amministrazione stessa.
Validità dell’autorizzazione. 1. L'autorizzazione ha validità temporale pari alla durata dell'incarico come specificata dal dipendente nella richiesta. Alla scadenza il dipendente può attivare il procedimento per ottenere l'eventuale proroga che può essere concessa solo per dimostrata impossibilità di portare a termine l'incarico nel periodo indicato e limitatamente allo stesso oggetto delle prima autorizzazione.
Validità dell’autorizzazione. 1. L’autorizzazione d’esercizio ha validità annuale e viene rinnovata per l’anno successivo mediante l’apposizione del visto di vidimazione da parte dell’ufficio comunale competente. La vidimazione è subordinata alla verifica della permanenza, in capo al titolare, dei requisiti richiesti per lo svolgimento dell’esercizio di autonoleggiatore. La verifica è operata a mezzo di autocertificazione resa dal singolo noleggiatore ai sensi del D.P.R. 445/2000. 2. Ai fini dell’apposizione del visto annuale, il Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive verifica ed attesta nei limiti delle proprie competenze, l’idoneità del veicolo, rilasciandone apposito nulla osta. 3. L’autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento nei casi previsti dalle leggi vigenti e dal presente Regolamento.

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  • DICHIARAZIONI DELL’ASSICURATO Il Contraente e l’Assicurato hanno l’obbligo di comunicare alla Compagnia le circostanze a loro note rilevanti per la determinazione del rischio. In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe prestato il suo consenso o non lo avrebbe prestato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Compagnia stessa: A) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – di impugnare il contratto dichiarando al Contraente di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di rifiutare il pagamento della somma assicurata, se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine dianzi indicato; – di trattenere i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l’annullamento e in ogni caso il premio convenuto per il versamento annuale. B) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE NON HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – di recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di ridurre la somma dovuta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose. L’inesatta dichiarazione della data di nascita dell’Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base alla data di nascita effettiva, del capitale assicurato. Qualora l’Assicurato, che in sede di sottoscrizione della proposta si è dichiarato “non fumatore”, inizi o ricominci a fumare (sigarette, sigari, pipa, sigarette elettroniche, ecc.), anche sporadicamente, dovrà darne comunicazione scritta alla Compagnia entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa – Ufficio Gestione Canali Proprietari – Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx, 1 – 00000 Xxxxxx – Italia. La Compagnia, al ricevimento della comunicazione, provvederà a ricalcolare il capitale assicurato in base al premio corrisposto inizialmente ed ai tassi di tariffa che sarebbero stati utilizzati alla stipula per il caso di Assicurato “fumatore”.

  • Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa Il patrimonio netto della Compagnia al 31 dicembre 2010 ammonta a 1.287 milioni di euro, di cui 1.220 milioni di euro sono relativi al capitale sociale e al totale delle riserve patrimoniali. L’indice di solvibilità riferito alla gestione danni, che rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità e richiesto dalla normativa vigente, al 31 dicembre 2010 risulta pari al 565%.

  • Riduzione delle garanzie 1. Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contratti, l'importo della cauzione provvisoria di cui all’articolo 33 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 34 sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45012 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001:2000, oppure la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera q) oppure lettera r), del d.P.R. n. 34 del 2000. 2. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le imprese in associazione. 3. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in associazione in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria. 4. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del D.P.R. n. 34 del 2000. 5. In deroga a quanto previsto dal comma 4, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato dalla certificazione rilasciata dall’organismo accreditato qualora: a) l’impresa abbia utilizzato, per la gara e per l’eventuale aggiudicazione, una qualificazione per una classifica non superiore alla II; b) l’impresa sia in possesso di attestazione SOA in corso di validità ma il possesso del requisito di cui al comma 1 non sia stato ancora annotato sulla predetta attestazione, a condizione che l’impresa abbia già presentato istanza alla SOA per il relativo aggiornamento; 6. In caso di avvalimento ai sensi dell’articolo 49 del Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito della qualità deve essere posseduto in ogni caso dall’impresa partecipante e aggiudicataria, indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto dall’impresa ausiliaria.

  • Validità dell’offerta Gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi 180 (centottanta) giorni dalla data fissata quale termine ultimo per la presentazione della stessa e senza che sia intervenuto il provvedimento di aggiudicazione.

  • Dichiarazioni e garanzie 10.1 Ciascuna delle Parti dichiara e garantisce alle altre Parti: (i) che la sottoscrizione del presente Patto non costituisce inadempimento rispetto ad obbligazioni assunte da, o comunque poste a carico della stessa ai sensi di qualsiasi contratto, accordo, atto, patto; (ii) di essere titolare legittimo delle rispettive Azioni nel capitale sociale delle Società e che le stesse sono libere da Vincoli; (iii) che la sottoscrizione del presente Patto e l’adempimento degli obblighi ivi contenuti non richiede alcuna ulteriore approvazione, Autorizzazione o consenso da parte di qualsivoglia soggetto terzo e/o Autorità; (iv) di non detenere, direttamente o indirettamente (neanche per il tramite di società controllate), Azioni della Società ad eccezione di quelle riportate nella Premessa E che precede; (v) di non aver acquistato, direttamente o indirettamente (neanche per il tramite di società controllate), azioni o strumenti tali da costituire diritti di acquisto sulla Società nei dodici mesi precedenti alla Data di Sottoscrizione. 10.2 In aggiunta a quanto indicato al precedente Articolo 10.1, A2A e LRH dichiarano e garantiscono alle altre Parti: (i) di essere una società regolarmente costituita e validamente esistente ai sensi della Legge italiana e di non versare in stato di scioglimento, di liquidazione o di insolvenza né di essere soggetta a procedure concorsuali o di liquidazione; (ii) che la sottoscrizione del presente Patto e l’adempimento delle obbligazioni nascenti dallo stesso sono stati debitamente approvati, in conformità a ogni richiesto 10.3 In aggiunta a quanto indicato al precedente Articolo 10.1, i Comuni dichiarano e garantiscono che la sottoscrizione del presente Patto e l’adempimento delle obbligazioni nascenti dallo stesso sono stati debitamente approvati, in conformità a ogni Legge e regolamento applicabile, da parte dei loro organi competenti. 10.4 Le dichiarazioni e garanzie di cui al presente Articolo 10 sono veritiere, complete, corrette e non fuorvianti alla Data di Sottoscrizione.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO L’Autorità di gara, concluse le operazioni di cui sopra, si pronuncia in merito alla proposta di aggiudicazione a favore della miglior offerta, ai sensi dell’art. 33 del Codice. La proposta di aggiudicazione quindi è soggetta all’approvazione da parte del Responsabile della Centrale Unica di Committenza mediante determinazione nei termini e secondo le modalità di cui agli artt. 32 e 33 del Codice. Successivamente, al fine della verifica della sussistenza e persistenza dei requisiti dichiarati all’atto della presentazione dell’offerta, la Stazione Appaltante, provvederà ad acquisire la documentazione idonea a dimostrare tutti i fatti, gli stati, le qualità e i requisiti indicati nelle dichiarazioni sostitutive rese dall’operatore economico aggiudicatario. Qualora il possesso dei requisiti non risulti confermato dalla documentazione prodotta a comprova, si procederà all’esclusione dell’operatore economico dalla procedura. In tale caso, l’Amministrazione Aggiudicatrice, potrà scorrere la graduatoria provvisoria, procedendo alle attività di verifica conformemente all’art. 32, c. 7, del Codice ed agli ulteriori adempimenti nei confronti dell’operatore economico che segue nella graduatoria stessa. L’esito favorevole delle predette verifiche è condizione necessaria ai fini dell’aggiudicazione definitiva e viene trasmessa all’ Amministrazione aggiudicatrice ai fini dell’adozione dei rispettivi provvedimenti di aggiudicazione definitiva. L’aggiudicazione definitiva sarà comunicata agli interessati da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata inserito all’atto della registrazione a Sintel, secondo quanto previsto dall’art. 76, c. 5, lett. a), del Codice. Divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva, l’Amministrazione Aggiudicatrice procederà alla stipula del contratto con l’aggiudicatario, previa presentazione della documentazione contenuta nella relativa determina di aggiudicazione, fermo restando il rispetto del termine dilatorio di cui all’art. 32, co. 9, del Codice (35 giorni dall’invio delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione), salvo le deroghe previste nel c. 10 dello stesso articolo. Ove l’operatore economico aggiudicatario non produca la documentazione richiesta, entro i termini assegnati, l'Amministrazione aggiudicatrice lo dichiarerà decaduto dall’aggiudicazione, dandone comunicazione allo stesso. In tal caso l'Amministrazione aggiudicatrice si riserva di valutare di procedere all’aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoria (previo esito favorevole dei prescritti controlli) che sarà quindi tenuto a presentare entro i termini comunicati nella relativa richiesta, la documentazione precedentemente indicata.

  • Modalità di presentazione della documentazione Le istanze e le dichiarazioni richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara: a) sono rilasciate ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000 e dell'art. 65 del D.Lgs. 82/2005 (o legislazione equivalente in caso di imprese estere); b) in caso siano sottoscritte da procuratori dei legali rappresentanti, deve essere allegata copia autentica della procura rilasciata dal notaio in formato elettronico o mediante scansione del documento cartaceo; c) devono essere rese e sottoscritte digitalmente dai soggetti concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, appartenenti ad eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza. La documentazione prodotta ove non sia richiesta in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o conforme, ai sensi degli artt. 18 e 19 del DPR 445/2000. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza: si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a carico del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

  • Nozione L’assicurazione è il contratto col quale l’assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l’assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.

  • Modalità di aggiudicazione della gara La modalità di aggiudicazione della RdO è al prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 c.4 del Codice in quanto acquisto di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 del Codice con caratteristiche standardizzate le cui condizioni sono definite dal mercato. Nel caso di parità in graduatoria tra le offerte ricevute, si applica l’articolo 18, comma 5, del D.M. 28 ottobre 1985 il quale prevede che “In caso di offerta di uguale importo, vengono svolti esperimenti di miglioria (...) in sede di valutazione delle offerte (...)”. Si procede quindi al rilancio della RDO con i soggetti che hanno presentato le migliori offerte. I prezzi di aggiudicazione ed i prodotti aggiudicati (tipo, marca, etc.) rimarranno fissi per tutto il periodo della fornitura. È facoltà della Stazione appaltante procedere all’affidamento anche in caso di una sola offerta valida ovvero di non affidare affatto in caso in cui siano ravvisate insufficienti condizioni di praticabilità del progetto o l’offerta economica non sia ritenuta congrua. In caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale relativa alla documentazione richiesta tramite la piattaforma MEPA per la partecipazione alla gara si applica la procedura prevista dall’art.83 c.9 del Codice.