Valorizzazione della responsabilità professionale Clausole campione

Valorizzazione della responsabilità professionale. All’interno del quadro di insieme delineato nel Titolo IV, particolare importanza va data alla revi- sione profonda delle tipologie e dei sistemi di graduazione degli incarichi e delle funzioni, valoriz- zando l’esercizio effettivo del carattere di responsabilità. Questo tema è trasversale a tutte le figure professionali ed in particolare, per esso, si schematizzano i seguenti aspetti:  istituzione di un sistema di incarichi graduato, con l’attribuzione di un conseguente tratta- mento economico differenziato in funzione della specifica complessità;  vanno previsti, altresì, i rapporti contrattuali tra le tipologie di incarichi descritte, al fine di rendere trasparenti e definite le linee di indirizzo sulle quali l’azione aziendale può esplicare la necessaria e propria scelta organizzativa;  per il personale Arpa va verificato il sistema delle indennità di responsabilità con particolare riguardo alle funzioni ispettive e di controllo in materia ambientale. Questo sistema, si conferma, che trova finanziamento nelle risorse contrattuali di anno in anno presenti nei fondi del salario accessorio ed è subordinato alla sussitenza delle occorrenti risorse destinate al trattamento economico accessorio.
Valorizzazione della responsabilità professionale. Particolare importanza va data alla revisione profonda delle ti- pologie e dei sistemi di graduazione degli incarichi e delle fun- zioni, valorizzando l’esercizio effettivo del carattere di responsa- bilità, che va maggiormente posto in risalto creando un giusto ed equilibrato assetto che motivi il personale ed incentivi la crescita umana e professionale con una rivisitazione delle norme sulle funzioni di coordinamento e posizioni organizzative. Queste ul- time, per quanto attiene i costi, essendo sostanzialmente fun- zionali all’organizzazione aziendale per la carenza dei dirigenti, devono essere posti a carico dei bilanci aziendali e non dei fondi contrattuali. Deve rimanere obiettivo del rinnovo contrattuale la definizione, a livello di contrattazione integrativa aziendale, con norme indi- cative nel CCNL, di percorsi di carriera professionale sia a livello gestionale che soprattutto professionale. Il progressivo invecchiamento della popolazione, il progressivo innalzamento dell’età pensionabile e la razionalizzazione delle assunzioni, sono fattori che richiedono nuovi strumenti di ge- stione delle risorse umane. Proprio per la specificità del personale del S.S.N., il CCNL dovrà individuare modalità di valorizzazione, di riconoscimento e di tutela degli operatori con età avanzata. E’ necessario pertanto definire la sperimentazione di modelli organizzativi innovativi come anche l’individuazione di criteri accettabili per la distribu- zione di particolari turni di lavoro, come ad esempio guardie e pronte disponibilità notturne in modo più equo e per fasce di età anagrafica. Riposi e turni si riflettono non solo sulla salute degli operatori ma hanno ricadute importanti su chi è sottoposto alle cure da un operatore stressato da turni di lavoro inaccettabili. Il problema connesso all’innalzamento dell’età pensionabile ed al conseguente innalzamento dell’età media dei lavoratori della sanità, aggravata dal pluriennale blocco del turnover, ha determinato, infatti, l’incremento delle patologie nel personale del comparto sanità, con i conseguenti costi sociali facilmente immaginabili e difficilmente quantificabili, ma che comunque gravano sul bilancio dello stato. Si rende necessario, pertanto, agevolare nell’articolazione dell’organizzazione del lavoro e quindi nella turnistica gli ope- ratori che abbiano raggiunto l’età anagrafica di 55 anni, a cui và data la facoltà di chiedere quindi l’assegnazione in servizi e strut- ture operanti h. 12 o in alternativa vad...

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  • RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE La piena ed esclusiva responsabilità dell'esecuzione delle attività contrattuali compete all'Appaltatore, che ne assume ogni conseguenza civile, penale ed amministrativa. L’Appaltatore terrà indenne la Committente da ogni onere patrimoniale, sanzione amministrativa (a titolo esemplificativo e non esaustivo: infrazioni al Nuovo Codice della Strada, ecc.), o altra prestazione imposta, che siano conseguenza diretta o indiretta delle sue attività. L’Appaltatore potrà organizzare e provvedere alla conduzione delle attività nel modo e con i mezzi che ritiene più idonei ed adeguati, nel rispetto delle disposizioni di legge e di Contratto. La Committente si riserva il diritto di controllare con saltuarietà o con continuità tutte le attività nelle diverse fasi di esecuzione. Resta, tuttavia, inteso e convenuto che tutti indistintamente gli interventi della Direzione dei Lavori, connessi alla corretta conduzione delle attività contrattuali, non potranno mai ed in alcun modo comportare responsabilità a carico della Committente né sollevare l’Appaltatore da qualsiasi responsabilità per quanto concerne la buona riuscita delle attività oggetto del Contratto e per i danni di qualsiasi natura che possono insorgere nel corso ed in conseguenza della esecuzione di esse. La presenza sul luogo del personale della Committente di direzione e sorveglianza, l’eventuale approvazione di opere, disegni e calcoli, l’accettazione dei materiali da parte della Direzione dei Lavori non limitano né riducono la piena incondizionata responsabilità dell’Appaltatore. L’Appaltatore è tenuto in ogni caso a risarcire i danni arrecati a terzi, in dipendenza dell’esecuzione delle attività prevista dal Contratto. Per gli eventuali danni arrecati agli impianti, ai materiali, mezzi, strutture ed in genere al patrimonio aziendale, la Committente potrà trattenere, sui certificati di pagamento relativi al Contratto, l’importo delle spese occorrenti per il ripristino o il risarcimento di quanto danneggiato; oppure, previo accertamento di idoneità tecnica e della affidabilità operativa, ad insindacabile giudizio della Committente, la stessa inviterà l’Appaltatore ad eseguire direttamente la riparazione dei danni causati, addebitando in contabilità il costo di eventuali interventi collaborativi della Committente. Qualora non siano sufficienti alla rifusione del danno i fondi ancora a disposizione sull’ammontare complessivo dell’Appalto, la Committente sarà soddisfatta con la copertura assicurativa definita nel presente Capitolato. L’Appaltatore è parimenti tenuto a rispondere dell’operato e del comportamento di tutti i suoi dipendenti. L’Appaltatore si impegna a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti tutte le disposizioni di legge, le norme tecniche ed i regolamenti in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro. In particolare, l’Appaltatore si impegna al rispetto integrale delle misure contenute negli elaborati specifici appositamente redatti (Piano di Sicurezza, DUVRI, ecc.). L’Appaltatore dovrà trasmettere in copia per conoscenza alla Committente le denunce di infortunio effettuate durante il periodo di esecuzione delle attività appaltate. Qualora verifichi l’inosservanza di disposizioni di legge e/o comunque di norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, la Committente potrà sospendere le attività intimando all’Appaltatore un termine perentorio per l’adeguamento. Durante il periodo di sospensione delle attività non si sospende il decorso dei termini di esecuzione delle medesime. In caso di ripetute e gravi violazioni da parte dell’Appaltatore, ovvero in caso di mancato rispetto del termine fissato dalla Committente per l’adeguamento, quest’ultima potrà risolvere il Contratto in danno dell’Appaltatore.

  • Responsabilità civile dei trasportati L'impresa assicura la responsabilità Civile dei trasportati a bordo del veicolo assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati, durante la circolazione, esclusi i danni al veicolo stesso e alle cose in consegna o custodia dell'Assicurato o dei trasportati. La garanzia è prestata solo nel caso in cui il veicolo sia assicurato con l'Impresa per la Responsabilità Civile Auto e opera entro i limiti di massimale e secondo le Condizioni di Assicurazione che regolano la garanzia di Responsabilità Civile stessa.