Indennità di responsabilità. (art. 17, comma 2, lette f)
Indennità di responsabilità. 1. L’indennità di responsabilità è corrisposta in relazione alla titolarità dei seguenti incarichi:
1. capo ufficio, ivi compresi i capi ufficio di Polo
2. segretario amministrativo di dipartimento e altre strutture con autonomia di bilancio
3. direttore tecnico del C.S.I.
4. direttore di biblioteca centrale di Facoltà.
2. L’importo dell’indennità di responsabilità è di euro 3.600,00 annui.
3. L’indennità di responsabilità è corrisposta nel seguente modo:
1. i 2/3 in via ordinaria per effetto dell’incarico rivestito, corrisposti mensilmente;
2. il restante 1/3, a seguito di valutazione dell’attività svolta dagli aventi diritto in relazione al conseguimento dei seguenti obiettivi di carattere generale:
a) funzionalità di servizio;
b) ottimizzazione dei rapporti con l’utenza;
c) semplificazione e/o riduzione dei tempi di conclusione dei procedimenti della Struttura di appartenenza; e di obiettivi specifici che saranno assegnati annualmente dai competenti Dirigenti e Responsabili delle Strutture. Al termine di ciascun anno, gli aventi diritto predisporranno una relazione sui risultati conseguiti con riferimento agli obiettivi assegnati per l’anno di riferimento. I competenti Dirigenti e i Responsabili delle Strutture provvederanno, poi, alla valutazione di tali risultati, verificando la realizzazione degli obiettivi previsti e proponendo al Direttore Amministrativo la corresponsione dell’indennità in oggetto in caso di esito positivo. La valutazione sarà effettuata tenendo conto degli incarichi ricoperti dagli interessati alla luce dei seguenti criteri:
a) potenziamento e promozione di una maggiore utilizzazione di strumenti e di tecnologie informatiche e/o telematiche;
b) competenza professionale dimostrata attraverso la qualità dell’apporto personale;
c) soddisfacimento del livello di attività atteso.
Indennità di responsabilità. 1. Le amministrazioni, in base alle proprie finalità istituzionali, individuano posizioni organizzative e funzioni specialistiche e di responsabilità e verificano la disponibilità di personale professionalmente qualificato appartenente alle categorie B, C e D ai fini della attribuzione di tali posizioni e funzioni. Le relative determinazioni sono oggetto di informazione preventiva ai soggetti sindacali di cui all'art. 9.
2. A seguito della verifica di cui al comma 1, le amministrazioni, sulla base di criteri generali oggetto di contrattazione integrativa, correlano alle posizioni e funzioni individuate ai sensi del comma 1 un'indennità accessoria, annua, lorda, revocabile, di importo variabile, tenendo conto del livello di responsabilità, della complessità delle competenze attribuite, della specializzazione richiesta dai compiti affidati e delle caratteristiche innovative della professionalità richiesta.
3. Al personale appartenente alla categoria D, possono inoltre essere conferiti specifici, qualificati incarichi di responsabilità - amministrative, ivi comprese quelle connesse alle funzioni di segretario di dipartimento, e tecniche - sulla base di criteri generali oggetto di informazione, e a richiesta di concertazione, con i soggetti sindacali di cui all'art. 9. Tali incarichi saranno retribuiti con un'indennità accessoria, annua, lorda, revocabile, di importo variabile, tenendo conto del livello di responsabilità, della complessità delle competenze attribuite, della specializzazione richiesta dai compiti affidati e delle caratteristiche innovative della professionalità richiesta.
4. L'importo dell' indennità attribuita ai sensi del precedente comma è compreso tra un minimo di £. 2.000.000 ed un massimo di £. 10.000.000, di cui un terzo è corrisposto a seguito della verifica positiva dei risultati conseguiti dal dipendente. La valutazione dei risultati è effettuata annualmente con le stesse modalità di cui all'art. 61, comma 5.
5. Le indennità di cui al presente articolo sono attribuite a valere sulle risorse di cui all'art. 68, comma 2, lett. b).
6. I criteri per la scelta dei dipendenti cui attribuire le posizioni e funzioni di cui al comma 1 sono definiti dalle amministrazioni. Tali criteri sono oggetto di informazione preventiva ai soggetti sindacali di cui all'art. 9, che possono chiedere al riguardo un incontro.
7. Le amministrazioni attribuiscono ai dipendenti le posizioni e le funzioni di cui al comma 1 secondo le modalità previste dai rispettiv...
Indennità di responsabilità. PARTE TERZA
Indennità di responsabilità. Art. 17 Produttività
Indennità di responsabilità. Adempimento previsto dall’art. 17 c. 2 lett. f – CCNL 1.04.99. In detto articolo viene stabilito che l’indennità per particolari responsabilità viene corrisposta a quei dipendenti che con atto formale del Responsabile di Area risultano assegnatari di responsabilità aggiuntive e più complesse rispetto a quelle proprio del profilo di appartenenza (titolari di unità operative individuate con atti della Giunta Comunale). Si stabilisce che per specifiche responsabilità si intendono: a) responsabilità di una struttura organizzativa (servizio-ufficio) di rilievo e di particolare complessità anche in termini di rilevanza esterna (max 1.400,00); b) affidamento, oltre alle responsabilità di cui al punto precdente, di un significativo numero di procedimenti amministrativi con ampia responsabilità di procedimento ai sensi del D.Lgs n. 165/2001 ( max € 1,600,00); c) affidamento, oltre alle responsabilità di cui ai punti precedenti, dell’incarico di sostituzione del responsabile di P.O. ( max € 2.000,00). Norme contratto CCDI 2015 Adempimento a precisa disposizione di legge
Indennità di responsabilità. (art.21 del CCRL 1.8.2002)
Indennità di responsabilità. 1. Le parti determinano annualmente, nell’ambito della riunione di cui all’art. 33, comma 5, del presente contratto integrativo, il valore economico delle indennità di responsabilità correlate alle posizioni e funzioni di cui al precedente art. 32, comma 1.
2. Le parti determinano annualmente, nell’ambito della riunione di cui all’art. 33, comma 5, del presente contratto integrativo, il valore economico, per ciascuna fascia, dell’indennità correlata a specifici incarichi conferiti al personale della categoria D, di cui al precedente art. 32, comma 4.
3. L’indennità di cui al precedente comma 2, compresa tra un minimo di euro 1.032,91 ed un massimo di euro 5.164,57, è corrisposta mensilmente per i 2/3 del valore economico, mentre il restante 1/3 è corrisposto a seguito della verifica positiva dei risultati, di cui al precedente art. 32, comma 8.
4. L’indennità di responsabilità compete al personale collocato in congedo per maternità.
5. Per l’anno 2004 gli importi delle indennità di responsabilità saranno determinati dalle parti negoziali, con apposito protocollo d’intesa, entro trenta giorni dalla definizione dei criteri di cui all’art. 32, commi 1, 2, 4, 5 e 8, del presente CCI.
Indennità di responsabilità. (art. 64 comma 1 CCNL 2016/2018) – Vengono individuate le posizioni organizzative che comportano qualificati incarichi di responsabilità da attribuire al personale di cat. D:
a) Responsabile di Ufficio in Staff al Direttore Generale;
b) Responsabile di Ufficio dell’Amministrazione centrale;
c) Responsabile di Ufficio dell’Amministrazione centrale con rapporti diretti con il Direttore Generale;
d) Responsabile di Plesso e Segretario amministrativo. Ufficio amministrazione e reclutamento personale tecnico amministrativo e C.E.L.
Indennità di responsabilità. Il modello organizzativo adottato da questa Amministrazione prevede l’articolazione in Aree, Servizi, Segreterie di dipartimenti e centri, Unità Specialistiche e Unità Operative. Nell’ambito dell’art. 91, comma 3 CCNL 16.10.2008 si posizionano i servizi, le cui responsabilità sono attribuite a personale di categoria D, nonché le Segreterie di dipartimenti e di centri qualora la responsabilità di segretario venga attribuita a personale di cat. D. Nell’ambito dell’art. 91, comma 1 CCNL 16.10.2008 si posizionano le unità operative e le unità specialistiche, che sono presidiate da personale di categoria B, C e D. Ai responsabili delle strutture organizzative e delle unità viene riconosciuta un’indennità: - pari ad euro 2.800,00 lordo dipendente per i Servizi e per le Segreterie di dipartimento e di centro, qualora la responsabilità di segretario venga attribuita a personale di xxx. D, di cui 1/3 a seguito di valutazione degli obiettivi assegnati e del contributo alla performance generale di Ateneo/della struttura xxx.xx di appartenenza, nonché di valutazione dei comportamenti organizzativi attesi; - pari ad euro 900,00 lordo dipendente per le Unità Specialistiche, di cui 1/3 a seguito di valutazione degli obiettivi assegnati e del contributo alla performance generale di Ateneo/della struttura xxx.xx di appartenenza, nonché di valutazione dei comportamenti organizzativi attesi; - pari ad euro 600,00 lordo dipendente per le Unità Operative, di cui 1/3 a seguito della valutazione degli obiettivi assegnati e del contributo alla performance generale di Ateneo/della struttura xxx.xx di appartenenza, nonché di valutazione dei comportamenti organizzativi attesi. La percentuale pari ad 1/3 dell’indennità di Responsabilità sarà attribuita ai Responsabili di struttura e di posizione che conseguiranno una valutazione minima di 60 punti su 100 sulla base dei seguenti criteri, ai quali vengono attribuiti i pesi di seguito indicati: • raggiungimento obiettivi e contributo alla performance generale di Ateneo/della struttura xxx.xx di appartenenza: max 60 su 100 • comportamenti organizzativi: max 40 su 100.