Incarichi. Gli incarichi di primo livello, visto l’articolo 100 del CCRL si distinguono:
I. incarichi per attività di coordinamento caratterizzate da un elevato grado di autonomia gestionale ed organizzativa;
II. incarichi per attività con contenuti di alta professionalità o richiedenti particolari specializzazioni;
III. incarichi per attività di studio e ricerca. Gli incarichi attribuiti relativamente alle articolazioni organizzative costituite ai sensi del titolo II della L.R. n. 31/1998 (coordinamento - settore), di cui al punto I sono conferiti a dipendenti appartenenti alla categoria D, con provvedimento motivato. Gli incarichi attribuiti per alta professionalità o richiedenti particolari specializzazioni e per altre attività di studio e ricerca sono conferiti a dipendenti appartenenti alla categoria D, con provvedimento motivato, che tengano conto:
1. della natura dei programmi da realizzare;
2. delle caratteristiche dei predetti programmi;
3. dell’iscrizione agli albi professionali o delle abilitazioni (ove siano necessari). Infine, per particolare esigenze di servizio, anche temporanee, o per esigenze straordinarie ed eccezionali, o per la realizzazione di specifici progetti, possono essere attribuiti incarichi individuali non comportanti la titolarità di posizioni organizzative e possono essere costituiti dei Gruppi di lavoro. Gli incarichi individuali non comportanti la titolarità di posizioni organizzativa possono essere conferiti a dipendenti inquadrati nelle categorie B, C e D, mentre nei Gruppi di lavoro possono essere inseriti anche dipendenti appartenenti alla categoria A. Il Direttore Generale fornisce informativa preventiva alle XX.XX. e alle RSU sulle:
a. Linee di attività;
b. quantità di personale coinvolto;
c. durata e quantificazione degli importi. Infine, gli atti con i quali vengono attribuiti gli incarichi ne definiscono l’oggetto, il livello di responsabilità, i tempi di attuazione e gli obiettivi da raggiungere.
Incarichi. (modificato con Deliberazione commissariale n. 45 del 20/06/2012)
Incarichi. 1. Ai dirigenti sanitari già di I e II livello che entro il termine del 14 marzo 2000 hanno optato per il rapporto di lavoro non esclusivo gli incarichi di direzione di struttura semplice o complessa già conferiti, sono revocati con effetto dal 15 marzo 2000.
2. Xxxxx rimanendo quanto disposto dall’art. 30, i dirigenti di II livello con rapporto quinquennale che non abbiano optato per il rapporto esclusivo sono confermati negli incarichi di direzione di struttura complessa loro conferiti sino al 30 giugno 2000. Xxxx interessati a decorrere dal 1 luglio 2000 dovrà essere conferito uno degli incarichi di cui all’art. 27 comma 1, lett. c).
3. In applicazione del comma 2 per tutti i dirigenti già di II livello, l’opzione per il rapporto di lavoro non esclusivo comporta l’indisponibilità di un posto di dirigente .
4. I dirigenti del comma 1 non possono svolgere attività libero-professionale intramuraria.
5. I dirigenti di cui al presente articolo possono revocare l’opzione per l’esercizio dell’attività libero-professionale extramuraria entro il 31 dicembre di ogni anno, passando al rapporto di lavoro esclusivo.
Incarichi. 1. Ai dirigenti medici e veterinari gia' di I e II livello, che entro il termine del 14 marzo 2000 hanno optato per il rapporto di lavoro non esclusivo, gli -incarichi di direzione di struttura semplice o complessa gia' conferiti, sono revocati con effetto dal 15 marzo 2000.
2. Fermo rimanendo quanto disposto dall'art. 30, i dirigenti di II livello con rapporto quinquennale che non abbiano optato per il rapporto esclusivo sono confermati negli incarichi di direzione di struttura complessa loro conferiti sino al 30 giugno 2000. Xxxx interessati a decorrere dal 1 luglio 2000 dovra' essere conferito uno degli incarichi di cui all'art. 27, comma 1 lett. c), corrispondente al valore economico della retribuzione di posizione come rideterminata dall'art. 47.
3. In applicazione del comma 2 per tutti i dirigenti gia' di II livello, l'opzione per il rapporto di lavoro non esclusivo comporta l'indisponibilita' di un posto di dirigente.
4. I dirigenti del comma 1 non possono svolgere attivita' libero-professionale intramuraria.
5. I dirigenti di cui al presente articolo possono revocare l'opzione per l'esercizio dell'attivita' libero-professionale extramuraria entro il 31 dicembre di ogni anno, passando al rapporto di lavoro esclusivo.
Incarichi. 1. Ai dirigenti medici e veterinari già di I e II livello, che entro il termine del 14 marzo 2000 hanno optato per il rapporto di lavoro non esclusivo, gli incarichi di direzione di struttura sem- plice o complessa già conferiti, sono revocati con effetto dal 15 marzo 2000.
2. Xxxxx rimanendo quanto disposto dall’art. 30, i dirigenti di II livello con rapporto quinquen- nale che non abbiano optato per il rapporto esclusivo sono confermati negli incarichi di direzio- ne di struttura complessa loro conferiti sino al 30 giugno 2000. Xxxx interessati a decorrere dal 1 luglio 2000 dovrà essere conferito uno degli incarichi di cui all’art. 27, comma 1 lett. c), corri- spondente al valore economico della retribuzione di posizione come rideterminata dall’art. 47.
3. In applicazione del comma 2 per tutti i dirigenti già di II livello, l’opzione per il rapporto di lavoro non esclusivo comporta l’indisponibilità di un posto di dirigente.
4. I dirigenti del comma 1 non possono svolgere attività libero-professionale intramuraria.
5. I dirigenti di cui al presente articolo possono revocare l’opzione per l’esercizio dell’attività libero-professionale extramuraria entro il 31 dicembre di ogni anno, passando al rapporto di la- voro esclusivo.
Incarichi. Il CCNL Dirigenza Area Sanità 19.12.2019 cambia la retribuzione di tutti i Dirigenti, trasformando in retribuzione di parte fissa tutte le precedenti voci che la componevano fissando dei tetti minimi e massimi. L’Art. 91 -Retribuzione di Posizione- stabilisce infatti che la retribuzione di posizione del Dirigente si componga di una parte fissa -coincidente con il valore minimo- e una parte variabile (la variabile aziendale) che rappresentano il valore complessivo dell’incarico. Il valore annuo complessivo per tredici mensilità delle retribuzioni minime di parte fissa e massime (totale incarico) sancite all’interno del CCNL sono le seguenti, divise per tipologia di incarico assegnato: Tipologia di incarico gestionale Valore MINIMO in Euro annui lordi per 13 mesi Valore MASSIMO in Euro annui lordi per 13 mesi Incarico di Direzione di struttura complessa - Area Chirurgica 18.000,00 50.000,00 - Area Medica - Dirigenza Sanitaria - Dirigenza delle Professioni Sanitarie 17.000,00 50.000,00 - Area Territorio - Dirigenza Veterinaria 16.000,00 50.000,00 Incarico di direzione di struttura semplice a valenza dipartimentale o distrettuale 12.500,00 42.000,00 Incarico di direzione di struttura semplice quale articolazione interna di struttura complessa 11.000,00 42.000,00 Tipologia di incarico professionale Valore MINIMO in Euro annui lordi per 13 mesi Valore MASSIMO in Euro annui lordi per 13 mesi Incarico di altissima professionalità A valenza dipartimentale 12.500,00 42.000,00 Articolazione interna di struttura complessa 11.000,00 42.000,00 Incarico professionale di alta specializzazione 6.500,00 42.000,00 Incarico professionale, di consulenza, di studio e di ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo 5.500,00 30.000,00 Incarico professionale di base 1.500,00 30.000,00
Incarichi. 1. La Banca esegue gli incarichi del Correntista, salvo che ricorra un giustificato motivo ai sensi degli articoli 9 e 24 delle Norme Generali del presente contratto, dando comunque allo stesso comunicazione dell’eventuale rifiuto. In assenza di particolari istruzioni del Correntista, le modalità di esecuzione degli incarichi assunti sono determinate dalla Banca tenendo conto della natura degli stessi o delle procedure più idonee nell’ambito della propria organizzazione.
2. In relazione degli incarichi assunti, la Banca oltre alla facoltà ad essa attribuita dall’articolo 1856 codice civile, è comunque autorizzata, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1717 codice civile, a farsi sostituire nell’esecuzione dell’incarico da un proprio corrispondente anche non bancario.
3. Il Correntista ha la facoltà di revocare, ai sensi dell’articolo 1373 codice civile, l’incarico alla Banca finché l’incarico stesso non abbia avuto il principio di esecuzione, compatibilmente con le modalità dell’esecuzione medesima.
Incarichi. 22.1 Informazioni sugli incarichi di cui al presente contratto d’appalto: Responsabile Unico del Procedimento xxx. Xxxxxx Xxxxxxx, giusta procura speciale n. rep. 30261 del 24/11/2015 del xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Notaio in Venezia – Mestre (determinazione dell’Amministratore Delegato protocollo n. 14709 del 19/10/2015); Direttore dell’esecuzione del contratto e progettista della fornitura xxxx. Xxxxxx Xxxxx, giusta determinazione del Responsabile del Procedimento protocollo n. 15993 del 11/11/2015. Idoneità tecnico – professionale dell’Impresa, a norma dell’articolo 26, comma 1, lettera a) e dell’articolo 90, comma 9, lettera a), del decreto legislativo 81/2008, giusta determina del Responsabile del procedimento protocollo n. del Xxxxx, accettato e sottoscritto IMPRESA SOCIETA’ Ai sensi dell’art. 1341 del c.c. (codice civile) l’Impresa dichiara di approvare specificatamente i seguenti articoli:
1) OGGETTO, 2) AMMONTARE, 3) CONSEGNA - IMMEDIATA OPERATIVITÀ – DECORRENZA E DURATA DELL’APPALTO, 4) CONTABILITÀ - QUANTITÀ DEI LAVORI - PREZZI, 5)
Incarichi. 19.1 Informazione sugli incarichi di cui al presente contratto di appalto. Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) ing. Sabato Xxxxx (giusta procura speciale n. rep. 31368 del 23.02.2017 – xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, notaio in Venezai – Mestre), in virtù di nomina derivante da determina dell’amministratore delegato n. 10681 del 02.08.2016. Direttore dell’esecuzione del contratto xxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx responsabile del servizio infrastrutture (determina n. 4210 del 17.03.2017 del Chief Techincal Officer).
Incarichi. Ai dirigenti medici e veterinari già di I e II livello, che entro il termine del 14 marzo 2000 hanno optato per il rapporto di lavoro non esclusivo, gli incarichi di direzione di struttura semplice o complessa già conferiti, sono revocati con effetto dal 15 marzo 2000.