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Incarichi Clausole campione

Incarichi il Comitato di Settore Sanità coerentemente con quanto aveva indicato nella precedente tornata con- trattuale, sottolinea l’importanza dell’articolo 6 della Legge n. 43/06 che prevede la funzione di “professionista specialista” nonchè quanto contenuto nei decreti istitutivi dei profili professionali ex III comma dell’art.6 del D.lgs n. 502/92 che prevedono l’istituzione di aree di formazione comple- mentare post diploma. Tale percorso virtuoso, già avviato in alcune Regioni, deve essere previsto e disciplinato all’interno del CCNL, nel rispetto di quanto previsto dall’ordinamento vigente. Il Contratto Colletivo Nazionale deve prevedere una configurazione di incarichi di lavoro, all’interno della classificazione per categorie vigenti, con riferimento alla categoria D e categoria D livello economico DS, che risponda positivamente alle modifiche di legge richiamate. Trattandosi di tipologia di incarichi essi assumono le tipiche caratteristiche ovvero la durata temporanea, la procedura per l’assegnazione, la valutazione, la revoca o il rinnovo. Va, altresì, semplificata e sistematizzata la collocazione contrattuale delle “posizioni” che hanno forti contenuti gestionali oltre che professionali e che si configurano come fattispecie degli incari- chi. Tale semplificazione deve riguardare le attuali figure di coordinamento e le posizioni organiz- zative ipotizzando uno stretto collegamento tra esse e i processi organizzativi sia in termini di fun- zione (richiesta e svolta), sia in termini di incarico (e le sue dinamiche) e sia in termini di rapporto tra le funzioni gestionali e quelle professionali che continuano ad essere svolte. Queste posizioni devono trovare esplicito riferimento in modelli organizzativi formalmente definiti ed essere soggetto facilitatore del modello organizzativo prescelto. Va, inoltre, considerata per il personale amministrativo e tecnico, l’esigenza di rivedere il sistema di conferimento degli incarichi, cogliendo le modifiche dell’organizzazione del lavoro intervenute a seguito dei rilevanti processi riorganizzativi e di riforma all’interno delle singole regioni, tenendo conto delle funzioni gestionali, anche alla luce dei processi di riordino del modello organizzativo (aree vaste e centrale unica degli acquisti, comunque denominate). Il Contratto Collettivo Nazionale descriverà analogamente a quanto già fatto per l’insieme dei profi- li, le declaratorie delle competenze proprie degli incarichi di “professionista specialista” e di “pro- ...
Incarichi. (modificato con Deliberazione commissariale n. 45 del 20/06/2012)
Incarichi. 1. Ai dirigenti sanitari già di I e II livello che entro il termine del 14 marzo 2000 hanno optato per il rapporto di lavoro non esclusivo gli incarichi di direzione di struttura semplice o complessa già conferiti, sono revocati con effetto dal 15 marzo 2000. 2. Xxxxx rimanendo quanto disposto dall’art. 30, i dirigenti di II livello con rapporto quinquennale che non abbiano optato per il rapporto esclusivo sono confermati negli incarichi di direzione di struttura complessa loro conferiti sino al 30 giugno 2000. Xxxx interessati a decorrere dal 1 luglio 2000 dovrà essere conferito uno degli incarichi di cui all’art. 27 comma 1, lett. c). 3. In applicazione del comma 2 per tutti i dirigenti già di II livello, l’opzione per il rapporto di lavoro non esclusivo comporta l’indisponibilità di un posto di dirigente . 4. I dirigenti del comma 1 non possono svolgere attività libero-professionale intramuraria. 5. I dirigenti di cui al presente articolo possono revocare l’opzione per l’esercizio dell’attività libero-professionale extramuraria entro il 31 dicembre di ogni anno, passando al rapporto di lavoro esclusivo.
Incarichi. Gli incarichi di primo livello, visto l’articolo 100 del CCRL si distinguono: I. incarichi per attività di coordinamento caratterizzate da un elevato grado di autonomia gestionale ed organizzativa; II. incarichi per attività con contenuti di alta professionalità o richiedenti particolari specializzazioni; III. incarichi per attività di studio e ricerca. Gli incarichi attribuiti relativamente alle articolazioni organizzative costituite ai sensi del titolo II della L.R. n. 31/1998 (coordinamento - settore), di cui al punto I sono conferiti a dipendenti appartenenti alla categoria D, con provvedimento motivato. Gli incarichi attribuiti per alta professionalità o richiedenti particolari specializzazioni e per altre attività di studio e ricerca sono conferiti a dipendenti appartenenti alla categoria D, con provvedimento motivato, che tengano conto: 1. della natura dei programmi da realizzare; 2. delle caratteristiche dei predetti programmi; 3. dell’iscrizione agli albi professionali o delle abilitazioni (ove siano necessari). Infine, per particolare esigenze di servizio, anche temporanee, o per esigenze straordinarie ed eccezionali, o per la realizzazione di specifici progetti, possono essere attribuiti incarichi individuali non comportanti la titolarità di posizioni organizzative e possono essere costituiti dei Gruppi di lavoro. Gli incarichi individuali non comportanti la titolarità di posizioni organizzativa possono essere conferiti a dipendenti inquadrati nelle categorie B, C e D, mentre nei Gruppi di lavoro possono essere inseriti anche dipendenti appartenenti alla categoria A. Il Direttore Generale fornisce informativa preventiva alle XX.XX. e alle RSU sulle: a. Linee di attività; b. quantità di personale coinvolto; c. durata e quantificazione degli importi. Infine, gli atti con i quali vengono attribuiti gli incarichi ne definiscono l’oggetto, il livello di responsabilità, i tempi di attuazione e gli obiettivi da raggiungere.
Incarichi. 1. Ai dirigenti medici e veterinari gia' di I e II livello, che entro il termine del 14 marzo 2000 hanno optato per il rapporto di lavoro non esclusivo, gli -incarichi di direzione di struttura semplice o complessa gia' conferiti, sono revocati con effetto dal 15 marzo 2000. 2. Fermo rimanendo quanto disposto dall'art. 30, i dirigenti di II livello con rapporto quinquennale che non abbiano optato per il rapporto esclusivo sono confermati negli incarichi di direzione di struttura complessa loro conferiti sino al 30 giugno 2000. Xxxx interessati a decorrere dal 1 luglio 2000 dovra' essere conferito uno degli incarichi di cui all'art. 27, comma 1 lett. c), corrispondente al valore economico della retribuzione di posizione come rideterminata dall'art. 47. 3. In applicazione del comma 2 per tutti i dirigenti gia' di II livello, l'opzione per il rapporto di lavoro non esclusivo comporta l'indisponibilita' di un posto di dirigente. 4. I dirigenti del comma 1 non possono svolgere attivita' libero-professionale intramuraria. 5. I dirigenti di cui al presente articolo possono revocare l'opzione per l'esercizio dell'attivita' libero-professionale extramuraria entro il 31 dicembre di ogni anno, passando al rapporto di lavoro esclusivo.
Incarichi. 1. Il Sindaco accerta, ai sensi dell’art. 17, 5° comma, Legge n. 109/94, la carenza in organico di personale e la contemporanea indisponibilità del personale in organico impegnati in altri compiti d’istituto, per l’espletamento di attività a favore dell’ente, ai fini dell’assegnazione di incarichi a personale interno od esterno all’ente.
Incarichi. Per quanto attiene, invece, gli incarichi confe- riti, la materia è regolata dai commi dell’art. 53 del Decreto Legislativo 165/2001 che chiarisco- no come gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, devo- no essere autorizzati di volta in volta. In particolare, l’autorizzazione di cui tratta- si deve essere richiesta all’amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati che intendono conferire l’in- carico o, altresì, dal dipendente interessato. L’amministrazione di appartenenza deve pro- nunciarsi sulla richiesta di autorizzazione en- tro trenta giorni dalla ricezione della stessa. Decorso il termine per provvedere, l’autorizza- zione, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accor- data; in ogni altro caso, si intende definitiva- mente negata.
Incarichi. La Banca è tenuta ad eseguire gli incarichi conferiti dal Cliente nei limiti e secondo le previsioni contenute nelle singole clausole del presente contratto; tuttavia, qualora ricorra un giustificato motivo, essa può rifiutarsi di assumere l'incarico richiesto, dandone tempestiva comunicazione al Cliente. Il Cliente, salva la disciplina specifica contenuta nelle singole disposizioni del presente contratto, ha facoltà di revocare, ai sensi dell'art. 1373 Cod. Civ., l'incarico conferito alla Banca finché l'incarico stesso non abbia avuto un principio di esecuzione, compatibilmente con le modalità dell'esecuzione medesima. La Banca è autorizzata a farsi sostituire nell'esecuzione dell'incarico da parte di un proprio corrispondente, anche non bancario (art. 1717 Cod. Civ.).
Incarichi. Nel rispetto dei principi di efficienza, imparzialità e buon andamento di cui all’articolo 97 della Costituzione, le Pubbliche Amministrazioni utilizzano le risorse umane di cui sono dotate al fine di soddisfare i propri fabbisogni. L’art. 7, comma 6, del T.U. Pubblico Impiego, prevede, infatti, che la possibilità di conferire un contratto di lavoro autonomo a personale esterno debba essere subordinata al preliminare accertamento, da parte della Pubblica Amministrazione, dell'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al proprio interno. Per quanto riguarda le Istituzioni Scolastiche, tali principi sono ribaditi dall’art. 43, comma 3 del Regolamento, e dal CCNL Comparto Scuola 2007 (cc.dd. “collaborazioni plurime”), con particolare riferimento all’art. 35 per il personale docente e all’art. 57 per il personale ATA.
Incarichi. 1. Nell’ambito delle attività di cui al presente Capo, è possibile conferire incarichi retribuiti a personale non dipendente di IMT o di altra amministrazione pubblica o procedere all’assunzione di personale a tempo determinato, nel rispetto delle procedure previste dai regolamenti di IMT in materia. 2. Possono essere altresì conferiti direttamente, su richiesta del responsabile del progetto, incarichi retribuiti al personale di ruolo di IMT. 3. Gli incarichi nell’ambito di prestazioni in conto terzi attribuiti al personale dipendente di IMT possono essere affidati direttamente. 4. Rientrano negli incarichi previsti le seguenti tipologie di incarico: a. attività di ricerca; b. attività di supporto alla ricerca; c. attività di supporto organizzativo e amministrativo. 5. I compensi per gli incarichi di cui al comma 2 sono corrisposti dopo la liquidazione di tutti gli altri costi e in ogni caso dopo il pagamento del corrispettivo da parte del committente, con liquidazione del compenso autorizzata dal Direttore.