CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA AZIENDALE Clausole campione

CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA AZIENDALE. La contrattazione di secondo livello si esercita per le materie delegate, in tutto o in parte, dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria o dalla legge e non potrà avere per oggetto mate- rie già definite in altri livelli di contrattazione, salvo quanto espressamente stabilito dal presente Contratto. Salvo quanto diversamente previsto per ciascun comparto nella parte speciale del presente Con- tratto, la contrattazione integrativa aziendale è ammessa nelle aziende che occupino più di 15 dipen- denti, limitatamente alle seguenti materie:
CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA AZIENDALE. Premessi e richiamati i contenuti del Protocollo sul costo del lavoro 23.7.1993, le parti, fermo restando il rispetto delle coerenze complessive in tema di politica dei redditi, il riferimento all'andamento generale del settore nonché il rispetto dell'obbligo del pareggio di bilancio, convengono che: − la contrattazione aziendale è prevista nello spirito della previgente prassi negoziale; − la contrattazione aziendale ha durata quadriennale e non è sovrapponibile, per il principio della autonomia dei cicli negoziali, con la contrattazione nazionale; − le eventuali erogazioni di carattere economico saranno strettamente connesse ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le parti aventi come obiettivo incrementi di produttività, di competitività e di qualità, nonché di ampliamento, ulteriore qualificazione e possibile diversificazione dell'attività dei teatri. Ai fini dell'acquisizione di elementi di conoscenza come per la definizione degli obiettivi della contrattazione aziendale a contenuto economico, le parti valuteranno preventivamente le condizioni del Teatro e del lavoro, le sue prospettive di sviluppo, tenuto conto dell'andamento e delle prospettive di competitività e delle condizioni economiche aziendali; − le eventuali erogazioni di carattere economico saranno variabili e non predeterminabili e non saranno utili ai fini di alcun istituto legale e contrattuale. Tali erogazioni avranno caratteristiche tali da consentire l'applicazione del particolare trattamento contributivo previsto dalle norme di legge che verranno emanate in attuazione del protocollo 23.7.1993; − la contrattazione aziendale non potrà avere ad oggetto materie ed istituti già definiti a livello nazionale. Potrà pertanto svolgersi solo sulle materie per le quali il contratto collettivo nazionale prevede tale possibilità nonché sui contratti di formazione e lavoro, sulla flessibilità degli orari di lavoro e sulla mobilità intersettoriale; − i contenuti della contrattazione aziendale, ove richiesto anche solo da una delle parti, costituiranno oggetto di preventiva consultazione delle parti sindacali nazionali sottoscrittrici del CCNL, al fine di accertarne la rispondenza ai principi sopra indicati e, in genere, a quelli del contratto nazionale di lavoro.
CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA AZIENDALE. 1. Ai sensi dell’art. 148 del CCNL è istituito un premio di risultato mediante la stipula di un contratto integrativo aziendale di durata quadriennale. Il premio sarà liquidato annualmente.
CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA AZIENDALE. Art. 148 - CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA AZIENDALE Presso i Consorzi che non siano gravati da forti passività onerose è consentita la contrattazione aziendale esclusivamente per l'istituzione di un premio di risultato. Tale premio, che sarà contrattato con riferimento al biennio, potrà essere erogato in un'unica soluzione al termine del biennio o in due soluzioni, ciascuna delle quali al termine del primo e del secondo anno del biennio. Il premio sarà strettamente correlato ai risultati conseguiti da ciascuna unità operativa (uffici, sezioni, reparti o simili) nella realizzazione di programmi concordati tra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività e di miglioramento di servizi resi all'utenza. I risultati conseguenti ai programmi devono essere economicamente quantificabili. I criteri utili alla determinazione quantitativa del premio di risultato saranno definiti dalle parti in sede aziendale con riferimento agli obiettivi di cui al precedente secondo comma. La legittimazione a stipulare gli accordi integrativi aziendali è delle R.S.A./R.S.U., assistite delle rispettive Organizzazioni sindacali territoriali. I integrativi aziendali stipulati ai sensi del presente articolo hanno durata quadriennale. Gli incontri per la stipula dei contratti integrativi aziendali dovranno avviarsi entro il mese di settembre dell'anno di scadenza. CHIARIMENTO A VERBALE Le parti chiariscono che la presenza delle Organizzazioni sindacali territoriali, aderenti alle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto, al tavolo delle trattative aziendali non può essere negata.
CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA AZIENDALE. 1. Si applicano le norme contenute nell'Accordo 23 luglio 1993, di cui alla premessa.
CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA AZIENDALE. Art. 143 (Contrattazione integrativa aziendale)
CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA AZIENDALE. Salvo quanto diversamente previsto per ciascun comparto nella parte speciale del presente Contratto, la contrattazione integrativa aziendale è ammessa nelle aziende che occupino più di quindici dipendenti, limitatamente alle seguenti materie:
CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA AZIENDALE. CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA AZIENDALE