VARIANTI. L’Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre quelle varianti al contratto che a suo insindacabile giudizio ritiene opportune, con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall’art.311 del D.P.R.207/2010. La stazione appaltante può introdurre variazioni al contratto nei seguenti casi: a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari; b) per cause impreviste e imprevedibili, accertate dal responsabile del procedimento o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite; c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto; d) nell’esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, qualora non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula contrattuale; il valore di tali varianti non può essere superiore al 5% dell’importo originario del contratto. Inoltre, l’esecutore ha l’obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale, non comportanti maggiori oneri per l’esecutore e che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante. Il fornitore nei casi elencati alle lettere a), b), c) di cui sopra è, pertanto, tenuto ad effettuare la prestazione sia in aumento che in diminuzione rispetto alla quantità indicata nella presente gara, nei limiti di 1/5 del valore del contratto, senza aver diritto a reclamare, per tale motivo, indennità o compensi di sorta fatta eccezione, in caso di incremento, del corrispettivo per la maggiore quantità di servizi richiesti. In questo caso il corrispettivo verrà attribuito alle medesime condizioni contrattuali pattuite per l’intera fornitura. Nel caso in cui la variazione superi tale limite la stazione appaltante procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell’esecutore. Ai sensi dell’art.310 del D.P.R. n.207/2010, non saranno riconosciute come varianti al contratto prestazioni e attività di qualsiasi genere eseguite dall’esecutore se queste non saranno disposte dal direttore dell’esecuzione del contratto e preventivamente approvate dalla stazione appaltante, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nell’art. 311 del DPR 207/2010. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell’esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell’esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell’esecuzione.
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Samples: Capitolato Speciale, Service Agreement
VARIANTI. L’Amministrazione si riserva 1. Ai sensi dell’articolo 14, comma 12, della legge regionale n. 12 del 2005, è consentito apportare in fase di esecuzione, senza la facoltà necessità di introdurre quelle approvazione di preventiva variante, modificazioni planovolumetriche che non alterino le caratteristiche tipologiche di impostazione previste negli elaborati grafici e nelle norme di attuazione del piano attuativo, non incidano sul dimensionamento globale degli insediamenti e non diminuiscano la dotazione di aree per servizi pubblici, di uso pubblico e a vincolo di destinazione pubblica.
2. Non sono considerate varianti e pertanto sono sempre ammesse, purché siano conformi al contratto che a suo insindacabile giudizio ritiene opportuneregolamento edilizio e, con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall’art.311 in particolare, alle norme di attuazione del D.P.R.207/2010. La stazione appaltante può introdurre variazioni al contratto nei seguenti casipiano attuativo e ai criteri costruttivi ivi previsti:
a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative l’edificazione di volumi e regolamentaridi spazi con configurazione non radicalmente diversa dagli esempi descritti negli elaborati del piano attuativo, sempre nel rispetto delle distanze legali;
b) per cause impreviste e imprevedibilil’edificazione in aderenza su lotti contigui interni al comparto, accertate dal responsabile anche ai sensi dell’articolo 9 del procedimento o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materialidecreto ministeriale 2 aprile 1968, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguiten. 1444;
c) per lo spostamento dei passi carrai previsti nelle planimetrie del piano attuativo, ferma restando la presenza disciplina del nuovo codice della strada e del relativo regolamento di eventi inerenti alla natura attuazione, e alla specificità dei beni a condizione che non siano ridotti gli spazi pubblici o dei luoghi sui quali si intervienedi uso pubblico già adibiti a parcheggio, verificatisi nel corso verde o spazi di esecuzione del contrattomanovra;
d) nell’esclusivo interesse la formazione di percorsi di penetrazione privati interni ai lotti;
e) lo spostamento, la soppressione o la nuova introduzione di una o più dividenti tra i lotti, con la variazione del numero di questi ultimi, fatta salva la non modificabilità dell’ubicazione, della stazione appaltanteconformazione e dell’estensione delle aree destinate all’uso pubblico.
3. Le varianti eccedenti le ipotesi di cui al comma 2 ma non eccedenti le ipotesi di cui al comma 1, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto devono essere esplicitamente autorizzate con atto di assenso da parte del contratto, qualora non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula contrattuale; il valore di tali Comune.
4. Le varianti non può essere superiore al 5% dell’importo originario del contratto. Inoltre, l’esecutore ha l’obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale, non comportanti maggiori oneri per l’esecutore e che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante. Il fornitore nei casi elencati alle lettere a), b), c) rientranti tra le ipotesi di cui sopra èal presente articolo, pertanto, tenuto ad effettuare la prestazione sia in aumento che in diminuzione rispetto alla quantità indicata nella presente gara, nei limiti di 1/5 del valore del contratto, senza aver diritto a reclamareo le varianti aventi per oggetto edifici con destinazione diversa ai sensi dell’articolo 20, per tale motivo, indennità o compensi di sorta fatta eccezione, in caso di incremento, del corrispettivo per la maggiore i quali sia obbligatoriamente da reperire una quantità di aree per attrezzature e servizi richiesti. In questo caso il corrispettivo verrà attribuito alle medesime condizioni contrattuali pattuite pubblici superiore a quella determinata in origine, devono essere autorizzate con la procedura richiesta per l’intera fornitura. Nel caso in cui la variazione superi tale limite la stazione appaltante procede alla stipula un nuovo piano attuativo, che tenga conto di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell’esecutore. Ai sensi dell’art.310 del D.P.R. n.207/2010, non saranno riconosciute come varianti al contratto prestazioni e attività di qualsiasi genere eseguite dall’esecutore se queste non saranno disposte dal direttore dell’esecuzione del contratto e preventivamente approvate dalla stazione appaltante, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nell’art. 311 del DPR 207/2010quanto già realizzato.
5. Le modifiche variazioni non previamente autorizzate possono comportare, né espressamente né tacitamente, proroga dei termini di attuazione della convenzione di cui all’articolo 3, salvo che ciò non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell’esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell’esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni dipenda da comportamenti del direttore dell’esecuzioneComune.
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VARIANTI. L’Amministrazione si riserva 1. Ai sensi dell’articolo 7, comma 10, della legge regionale 23 giugno 1997, n. 23, è consentito apportare in fase di esecuzione, senza la facoltà necessità di introdurre quelle approvazione di preventiva variante, modificazioni planivolumetriche che non alterino le caratteristiche tipologiche di impostazione previste negli elaborati grafici e nelle norme di attuazione del piano di lottizzazione.
2. Non sono considerate varianti e pertanto sono sempre ammesse, purché siano conformi al contratto che a suo insindacabile giudizio ritiene opportuneregolamento edilizio e, con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall’art.311 in particolare, alle norme di attuazione del D.P.R.207/2010. La stazione appaltante può introdurre variazioni al contratto nei seguenti casipiano di lottizzazione e ai criteri costruttivi ivi previsti:
a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentariedificazione a confine in base alla scrittura privata allegata alla presente lottizzazione;
b) per cause impreviste l’edificazione di volumi e imprevedibilidi spazi con configurazione non radicalmente diversa dagli esempi descritti negli elaborati del piano di lottizzazione, accertate dal responsabile del procedimento o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità sempre nel rispetto delle prestazioni eseguitedistanze legali;
c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si intervienel’edificazione in aderenza su lotti contigui interni al comparto, verificatisi nel corso di esecuzione anche ai sensi dell’articolo 9 del contrattodecreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;
d) nell’esclusivo interesse lo spostamento dei passi carrai previsti nelle planimetrie del piano di lottizzazione, ferma restando la disciplina del nuovo codice della stazione appaltantestrada e del relativo regolamento di attuazione;
e) la formazione di percorsi di penetrazione privati interni ai lotti;
f) lo spostamento, la soppressione o la nuova introduzione di una o più dividenti tra i lotti, con la variazione del numero di questi ultimi, fatta salva la non modificabilità dell’ubicazione, della conformazione e dell’estensione delle aree destinate all’uso pubblico.
3. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 15, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, qualora non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula contrattuale; il valore di tali varianti non può essere superiore al 5% dell’importo originario del contratto. Inoltre, l’esecutore ha l’obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale, non comportanti maggiori oneri per l’esecutore e che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante. Il fornitore nei casi elencati alle lettere a), b), c) rientranti tra le ipotesi di cui sopra èal presente articolo, pertantodevono essere autorizzate con la procedura richiesta per un nuovo piano di lottizzazione, tenuto ad effettuare la prestazione sia in aumento che in diminuzione rispetto alla quantità indicata nella presente gara, nei limiti tenga conto di 1/5 del valore del contratto, senza aver diritto a reclamare, per tale motivo, indennità o compensi di sorta fatta eccezione, in caso di incremento, del corrispettivo per la maggiore quantità di servizi richiesti. In questo caso il corrispettivo verrà attribuito alle medesime condizioni contrattuali pattuite per l’intera fornitura. Nel caso in cui la variazione superi tale limite la stazione appaltante procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell’esecutore. Ai sensi dell’art.310 del D.P.R. n.207/2010, non saranno riconosciute come varianti al contratto prestazioni e attività di qualsiasi genere eseguite dall’esecutore se queste non saranno disposte dal direttore dell’esecuzione del contratto e preventivamente approvate dalla stazione appaltante, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nell’art. 311 del DPR 207/2010quanto già realizzato.
4. Le modifiche variazioni non previamente autorizzate possono comportare, né espressamente né tacitamente, proroga dei termini di attuazione della convenzione di cui all’articolo 3, salvo che ciò non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell’esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell’esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni dipenda da comportamenti del direttore dell’esecuzioneComune.
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Samples: Urban Planning Agreement
VARIANTI. L’Amministrazione si riserva 1. Non comportano l’attivazione delle procedure di Variante al Progetto Unitario Convenzionato e pertanto sono da ritenersi ammesse con intervento diretto ma previa approvazione del Servizio comunale competente e degli altri Enti eventualmente interessati dalle modifiche, le seguenti modificazioni al Piano: - modifiche planimetriche e altimetriche delle opere di urbanizzazione contenute in una percentuale massima del 15%; - modifiche all’ubicazione dei passi carrai, senza che venga alterato l’assetto della viabilità e fermo restando il reperimento delle superfici minime per parcheggi pubblici; - modifiche al numero degli alloggi ipotizzati dal PUC; non è pertanto vincolante il numero delle unità immobiliari (alloggi) riportate nelle tabelle degli elaborati di PUC; - trasferimenti di quote di SC e di SF da un Lotto all’altro nella misura massima del 20% di quanto previsto nel presente PUC, fermo restando il carattere architettonico dei fabbricati previsti e mantenendo inalterata la facoltà SC totale del comparto; - modifiche non sostanziali alla configurazione dei profili, sia planimetrici sia altimetrici, degli organismi previsti dal Piano nel rispetto comunque dell'altezza massima consentita, fermo restando in ogni caso l'assetto planivolumetrico e l'organizzazione degli spazi; - modifiche derivanti dal ripristino della corretta identificazione catastale dell’area oggetto di introdurre quelle intervento, qualora necessario.
2. Costituiscono varianti al contratto che a suo insindacabile giudizio ritiene opportune, con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall’art.311 del D.P.R.207/2010. La stazione appaltante può introdurre variazioni al contratto nei seguenti casi:
a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
b) per cause impreviste e imprevedibili, accertate dal responsabile del procedimento o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto;
d) nell’esclusivo interesse della stazione appaltante, presente Progetto Unitario Convenzionato tutte le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, qualora non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula contrattuale; il valore di tali varianti non può essere superiore al 5% dell’importo originario del contratto. Inoltre, l’esecutore ha l’obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale, non comportanti maggiori oneri per l’esecutore e che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante. Il fornitore nei casi elencati alle lettere a), b), c) di cui sopra è, pertanto, tenuto ad effettuare la prestazione sia in aumento che in diminuzione rispetto alla quantità indicata nella presente gara, nei limiti di 1/5 del valore del contratto, senza aver diritto a reclamare, per tale motivo, indennità o compensi di sorta fatta eccezione, in caso di incremento, del corrispettivo per la maggiore quantità di servizi richiesti. In questo caso il corrispettivo verrà attribuito alle medesime condizioni contrattuali pattuite per l’intera fornitura. Nel caso in cui la variazione superi tale limite la stazione appaltante procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell’esecutore. Ai sensi dell’art.310 del D.P.R. n.207/2010, non saranno riconosciute come varianti al contratto prestazioni e attività di qualsiasi genere eseguite dall’esecutore se queste non saranno disposte dal direttore dell’esecuzione del contratto e preventivamente approvate dalla stazione appaltante, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nell’art. 311 del DPR 207/2010. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell’esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell’esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni comprese al comma 1 del direttore dell’esecuzionepresente articolo.
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Samples: Convenzione
VARIANTI. L’Amministrazione Ai sensi dell'articolo 14 comma 12 della legge regionale 12/2005, è consentito apportare in fase di richiesta dei permessi di costruire o denuncia di inizio attività per la realizzazione delle costruzioni previste nel comparto, senza la necessità di approvazione di preventiva variante al P.L. Modificazioni planovolumetriche ed altimetriche che non alterino le caratteristiche tipologiche previste negli elaborati grafici e nelle norme di attuazione del P.L. , non incidano sul dimensionamento globale dell'insediamento e non diminuiscano la dotazione di aree per servizi pubblici, e a tale proposito si riserva la facoltà precisa che i tipi edilizi sono puramente indicativi e gli stessi potranno essere oggetto di introdurre quelle modifiche in sede di progettazione definitiva degli interventi stessi. Non sono considerate varianti e pertanto sono sempre ammesse, purchè siano conformi al contratto che a suo insindacabile giudizio ritiene opportune, con l’osservanza delle prescrizioni regolamento edilizio comunale ed entro i limiti stabiliti dall’art.311 alle norme di attuazione del D.P.R.207/2010. La stazione appaltante può introdurre variazioni al contratto nei seguenti casiP.L.:
a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative Lo spostamento, la soppressione o la nuova introduzione di una o più dividenti tra i lotti, con la variazione del numero di questi ultimi o del numero degli edifici, fatta salva la volumetria complessiva e regolamentari;l'estensione delle aree destinate all'uso pubblico.
b) per cause impreviste e imprevedibili, accertate dal responsabile del procedimento o per l’intervenuta possibilità La formazione di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;percorsi privati interni ai lotti.
c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità Lo spostamento dei beni o passi carrai previsti nelle planimetrie del P.L., a condizione che non siano compromessi i posti auto dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto;parcheggi pubblici.
d) nell’esclusivo interesse della stazione appaltanteL'edificazione in aderenza su lotti contigui interni al comparto, le variantianche ai sensi dell'articolo 9 del D.M 02 aprile 1968 n. 1444.
e) L'edificazione di volumi e di spazi con configurazione diversa da dagli esempi presentati negli elaborati di P.L., in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, qualora non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula contrattuale; il valore di tali varianti non può essere superiore al 5% dell’importo originario del contratto. Inoltre, l’esecutore ha l’obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale, non comportanti maggiori oneri per l’esecutore e che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante. Il fornitore nei casi elencati alle lettere a), b), c) di cui sopra è, pertanto, tenuto ad effettuare la prestazione sia in aumento che in diminuzione rispetto alla quantità indicata nella presente gara, nei limiti di 1/5 del valore del contratto, senza aver diritto a reclamare, per tale motivo, indennità o compensi di sorta fatta eccezione, in caso di incremento, del corrispettivo per la maggiore quantità di servizi richiesti. In questo caso il corrispettivo verrà attribuito alle medesime condizioni contrattuali pattuite per l’intera fornitura. Nel caso in cui la variazione superi tale limite la stazione appaltante procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell’esecutore. Ai sensi dell’art.310 del D.P.R. n.207/2010, non saranno riconosciute come varianti al contratto prestazioni e attività di qualsiasi genere eseguite dall’esecutore se queste non saranno disposte dal direttore dell’esecuzione del contratto e preventivamente approvate dalla stazione appaltante, sempre nel rispetto delle condizioni distanze indicate nel P.L. , e dei limiti previsti nell’art. 311 delle norme del DPR 207/2010. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi comune di sorta e, ove il direttore dell’esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell’esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell’esecuzione.Soncino
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VARIANTI. L’Amministrazione si riserva 1. Ai sensi dell’articolo 14, comma 12, della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, è consentito apportare in fase di esecuzione, senza la facoltà necessità di introdurre quelle approvazione di preventiva variante, modificazioni planivolumetriche che non alterino le caratteristiche tipologiche di impostazione previste negli elaborati grafici e nelle norme di attuazione del Programma Integrato d’Intervento, non incidano sul dimensionamento globale degli insediamenti e non diminuiscano la dotazione di aree per servizi pubblici, di uso pubblico e a vincolo di destinazione pubblica compatibilmente con la normativa vigente.
2. Non sono considerate varianti e pertanto sono sempre ammesse, purché siano conformi al contratto che a suo insindacabile giudizio ritiene opportuneregolamento edilizio, con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall’art.311 alle NTA del D.P.R.207/2010. La stazione appaltante può introdurre variazioni al contratto nei seguenti casiPGT, e, in particolare, alle norme di attuazione del Programma Integrato d’Intervento e ai criteri costruttivi ivi previsti:
a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative l’edificazione di volumi e regolamentaridi spazi con configurazione non radicalmente diversa dagli esempi descritti negli elaborati del Programma Integrato d’Intervento, sempre nel rispetto delle distanze legali;
b) per cause impreviste e imprevedibilil’edificazione in aderenza su lotti contigui interni al comparto, accertate dal responsabile anche ai sensi dell’articolo 9 del procedimento o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materialidecreto ministeriale 2 aprile 1968, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguiten. 1444;
c) per lo spostamento dei passi carrai previsti nelle planimetrie del Programma Integrato d’Intervento, ferma restando la presenza disciplina del nuovo codice della strada e del relativo regolamento di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contrattoattuazione;
d) nell’esclusivo interesse la formazione di percorsi di penetrazione privati interni ai lotti;
e) lo spostamento, la soppressione o la nuova introduzione di una o più dividendi tra i lotti, con la variazione del numero di questi ultimi, fatta salva la non modificabilità della stazione appaltanteconfigurazione generale e dell’estensione delle aree destinate all’uso pubblico;
f) Quanto indicato dalle Norme Tecniche di Attuazione del PII.
3. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 4 comma 3, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, qualora non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula contrattuale; il valore di tali varianti non può essere superiore al 5% dell’importo originario del contratto. Inoltre, l’esecutore ha l’obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale, non comportanti maggiori oneri per l’esecutore e che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante. Il fornitore nei casi elencati alle lettere a), b), c) rientranti tra le ipotesi di cui sopra èal presente articolo, pertantodevono essere autorizzate con la procedura richiesta per un nuovo Programma Integrato d’Intervento, tenuto ad effettuare la prestazione sia in aumento che in diminuzione rispetto alla quantità indicata nella presente gara, nei limiti tenga conto di 1/5 del valore del contratto, senza aver diritto a reclamare, per tale motivo, indennità o compensi di sorta fatta eccezione, in caso di incremento, del corrispettivo per la maggiore quantità di servizi richiesti. In questo caso il corrispettivo verrà attribuito alle medesime condizioni contrattuali pattuite per l’intera fornitura. Nel caso in cui la variazione superi tale limite la stazione appaltante procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell’esecutore. Ai sensi dell’art.310 del D.P.R. n.207/2010, non saranno riconosciute come varianti al contratto prestazioni e attività di qualsiasi genere eseguite dall’esecutore se queste non saranno disposte dal direttore dell’esecuzione del contratto e preventivamente approvate dalla stazione appaltante, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nell’art. 311 del DPR 207/2010quanto già realizzato.
4. Le modifiche variazioni non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi possono comportare, né espressamente né tacitamente, proroga dei termini di sorta eattuazione della convenzione di cui all’articolo 3, ove il direttore dell’esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell’esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni salvo che ciò dipenda da comportamenti del direttore dell’esecuzioneComune.
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Samples: Urban Planning Agreement
VARIANTI. L’Amministrazione si riserva 1. Ai sensi dell’articolo 14, comma 12, della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i., è consentito apportare in fase di esecuzione, senza la facoltà necessità di introdurre quelle approvazione di preventiva variante, modificazioni planivolumetriche, a condizione che queste non alterino le caratteristiche tipologiche di impostazione dello strumento attuativo stesso, non incidano sul dimensionamento globale degli insediamenti e non diminuiscano la dotazione di aree per servizi pubblici e di interesse pubblico o generale.
2. Non sono considerate varianti e pertanto sono sempre ammesse, purché siano conformi al contratto che a suo insindacabile giudizio ritiene opportuneregolamento edilizio e, con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall’art.311 in particolare, alle norme di attuazione del D.P.R.207/2010. La stazione appaltante può introdurre variazioni al contratto nei seguenti casiProgramma Integrato di Intervento e ai criteri costruttivi ivi previsti:
a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative l’edificazione di volumi e regolamentaridi spazi con configurazione non radicalmente diversa dagli esempi descritti negli elaborati del Piano attuativo, sempre nel rispetto delle distanze legali;
b) per cause impreviste e imprevedibilil’edificazione in aderenza su lotti contigui interni al comparto, accertate dal responsabile anche ai sensi dell’articolo 9 del procedimento o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materialidecreto ministeriale 2 aprile 1968, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguiten. 1444;
c) per lo spostamento dei passi carrai previsti nelle planimetrie del Piano Attuativo, ferma restando la presenza disciplina del nuovo codice della strada e del relativo regolamento di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contrattoattuazione;
d) nell’esclusivo interesse la formazione di percorsi di penetrazione privati interni ai lotti;
e) lo spostamento, la soppressione o la nuova introduzione di una o più dividenti tra i lotti, con la variazione del numero di questi ultimi, fatta salva la non modificabilità dell’ubicazione, della stazione appaltanteconformazione e dell’estensione delle aree destinate all’uso pubblico.
3. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 13, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, qualora non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula contrattuale; il valore di tali varianti non può essere superiore al 5% dell’importo originario del contratto. Inoltre, l’esecutore ha l’obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale, non comportanti maggiori oneri per l’esecutore e che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante. Il fornitore nei casi elencati alle lettere a), b), c) rientranti tra le ipotesi di cui sopra èal presente articolo, pertantodevono essere autorizzate con la procedura richiesta per un nuovo piano attuativo, tenuto ad effettuare la prestazione sia in aumento che in diminuzione rispetto alla quantità indicata nella presente gara, nei limiti tenga conto di 1/5 del valore del contratto, senza aver diritto a reclamare, per tale motivo, indennità o compensi di sorta fatta eccezione, in caso di incremento, del corrispettivo per la maggiore quantità di servizi richiesti. In questo caso il corrispettivo verrà attribuito alle medesime condizioni contrattuali pattuite per l’intera fornitura. Nel caso in cui la variazione superi tale limite la stazione appaltante procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell’esecutore. Ai sensi dell’art.310 del D.P.R. n.207/2010, non saranno riconosciute come varianti al contratto prestazioni e attività di qualsiasi genere eseguite dall’esecutore se queste non saranno disposte dal direttore dell’esecuzione del contratto e preventivamente approvate dalla stazione appaltante, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nell’art. 311 del DPR 207/2010quanto già realizzato.
4. Le modifiche variazioni non previamente autorizzate possono comportare, né espressamente né tacitamente, proroga dei termini di attuazione della convenzione di cui all’articolo 3, salvo che ciò non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell’esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell’esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni dipenda da comportamenti del direttore dell’esecuzioneComune.
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Samples: Convenzione Urbanistica
VARIANTI. L’Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre quelle 1. Non comporteranno varianti al contratto presente PUA: - le eventuali variazioni tipologiche o planivolumetriche, che a suo insindacabile giudizio ritiene opportunediano luogo ad un fabbricato contenuto in pianta nelle aree di massimo ingombro ed in alzato nel volume di xxxxxxx xxxxxxxx, con l’osservanza come definito nella tav. 4 di P.U.A.; - tali variazioni non dovranno comportare un aumento della Su di progetto né intervenire sulla quantificazione e localizzazione delle prescrizioni ed entro opere pubbliche che dovranno rimanere invariate; - la realizzazione di tali variazioni è subordinata al rilascio di Permesso di Costruire (PdC), anche per i limiti stabiliti dall’art.311 del D.P.R.207/2010. La stazione appaltante può introdurre variazioni al contratto nei seguenti casi:
a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
b) per cause impreviste e imprevedibili, accertate dal responsabile del procedimento o per l’intervenuta lotti in cui sia prevista la possibilità di utilizzare materialipresentare Segnalazione Certificata di Inizio Attività attraverso la presentazione di un rendering d’insieme dell’intero ambito e previo parere favorevole della CQAP (Commissione Qualità Architettonica e Paesaggio).
2. Unicamente per i lotti 9, componenti 10, non comporteranno varianti al PUA, gli scostamenti ≤ 25% della Superficie Fondiaria dei lotti suddetti e tecnologie scostamenti ≤ 35% della SU (che potrà essere spostata da un lotto ad un altro). Tali variazioni non esistenti al momento in potranno riguardare la quantificazione e localizzazione delle opere pubbliche, che dovranno rimanere invariate. Per l’attuazione di tali modifiche occorre: - la presentazione di un unico PdC riferito ai 2 (due) lotti; - l’intervento globale sia considerato migliorativo rispetto all’assetto definito negli elaborati di piano dall’Ufficio Qualità Urbana e Pianificazione Territoriale; - parere favorevole della CQAP.
3. Le varianti non rientranti tra le ipotesi di cui ha avuto inizio ai commi precedenti devono essere autorizzate con la procedura prevista per i Piani Urbanistici Attuativi.
4. Le variazioni non possono comportare, né espressamente né tacitamente, proroga dei termini di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto;
d) nell’esclusivo interesse attuazione della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, qualora non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula contrattuale; il valore di tali varianti non può essere superiore al 5% dell’importo originario del contratto. Inoltre, l’esecutore ha l’obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale, non comportanti maggiori oneri per l’esecutore e che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante. Il fornitore nei casi elencati alle lettere a), b), c) convenzione di cui sopra èall’articolo 3, pertanto, tenuto ad effettuare la prestazione sia in aumento salvo che in diminuzione rispetto alla quantità indicata nella presente gara, nei limiti di 1/5 ciò non dipenda da comportamenti del valore del contratto, senza aver diritto a reclamare, per tale motivo, indennità o compensi di sorta fatta eccezione, in caso di incremento, del corrispettivo per la maggiore quantità di servizi richiesti. In questo caso il corrispettivo verrà attribuito alle medesime condizioni contrattuali pattuite per l’intera fornitura. Nel caso in cui la variazione superi tale limite la stazione appaltante procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell’esecutore. Ai sensi dell’art.310 del D.P.R. n.207/2010, non saranno riconosciute come varianti al contratto prestazioni e attività di qualsiasi genere eseguite dall’esecutore se queste non saranno disposte dal direttore dell’esecuzione del contratto e preventivamente approvate dalla stazione appaltante, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nell’art. 311 del DPR 207/2010. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell’esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell’esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell’esecuzioneComune.
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VARIANTI. L’Amministrazione si riserva 1. è consentito apportare in fase di esecuzione, senza la facoltà necessità di introdurre quelle approvazione di preventiva variante, modificazioni planovolumetriche che non alterino le caratteristiche tipologiche di impostazione previste negli elaborati grafici e nelle norme di attuazione del piano attuativo che non incidano sul dimensionamento globale degli insediamenti e non diminuiscano la dotazione di aree per servizi pubblici, di uso pubblico e a vincolo di destinazione pubblica.
2. Non sono considerate varianti e pertanto sono sempre ammesse, purché siano conformi al contratto che a suo insindacabile giudizio ritiene opportuneregolamento edilizio e, con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall’art.311 in particolare, alle norme di attuazione del D.P.R.207/2010. La stazione appaltante può introdurre variazioni al contratto nei seguenti casipiano attuativo e ai criteri costruttivi ivi previsti:
a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative l’edificazione di volumi e regolamentaridi spazi con configurazione non radicalmente diversa dagli esempi descritti negli elaborati del piano attuativo, sempre nel rispetto delle distanze legali;
b) per cause impreviste lo spostamento dei passi carrai previsti nelle planimetrie del piano attuativo, ferma restando la disciplina del nuovo codice della strada e imprevedibilidel relativo regolamento di attuazione oltre all’ottenimento del Nulla-Osta del proprietario della strada, accertate dal responsabile del procedimento e a condizione che non siano ridotti gli spazi pubblici o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materialiuso pubblico già adibiti a parcheggio, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura verde o spazi di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguitemanovra;
c) per la presenza formazione di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso percorsi di esecuzione del contrattopenetrazione privati interni ai lotti;
d) nell’esclusivo interesse della stazione appaltante3. Le varianti eccedenti le ipotesi di cui al comma 2 ma non eccedenti le ipotesi di cui al comma 1, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, qualora non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula contrattuale; il valore devono essere esplicitamente autorizzate con atti abilitativi dal Comune di tali Osimo.
4. Le varianti non può essere superiore al 5% dell’importo originario del contratto. Inoltre, l’esecutore ha l’obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale, non comportanti maggiori oneri per l’esecutore e che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante. Il fornitore nei casi elencati alle lettere a), b), c) rientranti tra le ipotesi di cui sopra èal presente articolo, pertanto, tenuto ad effettuare la prestazione sia in aumento che in diminuzione rispetto alla quantità indicata nella presente gara, nei limiti di 1/5 del valore del contratto, senza aver diritto a reclamareo le varianti aventi per oggetto edifici con destinazione diversa, per tale motivo, indennità o compensi di sorta fatta eccezione, in caso di incremento, del corrispettivo per la maggiore i quali sia obbligatoriamente da reperire una quantità di aree per attrezzature e servizi richiesti. In questo caso il corrispettivo verrà attribuito alle medesime condizioni contrattuali pattuite pubblici superiore a quella determinata in origine, devono essere autorizzate con la procedura richiesta per l’intera fornitura. Nel caso in cui la variazione superi tale limite la stazione appaltante procede alla stipula un nuovo piano attuativo, che tenga conto di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell’esecutore. Ai sensi dell’art.310 del D.P.R. n.207/2010, non saranno riconosciute come varianti al contratto prestazioni e attività di qualsiasi genere eseguite dall’esecutore se queste non saranno disposte dal direttore dell’esecuzione del contratto e preventivamente approvate dalla stazione appaltante, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nell’art. 311 del DPR 207/2010quanto già realizzato.
5. Le modifiche variazioni non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi possono comportare, né espressamente né tacitamente, proroga dei termini di sorta e, ove il direttore dell’esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell’esecutore, attuazione della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell’esecuzioneconvenzione di cui all’articolo 3.
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VARIANTI. L’Amministrazione si riserva 1. Ai sensi dell’articolo 14, comma 12, della Legge Regionale 11 Marzo 2005, n. 12, è consentito apportare in fase di esecuzione, senza la facoltà necessità di introdurre quelle approvazione di preventiva variante, modificazioni planivolumetriche che non alterino le caratteristiche tipologiche di impostazione previste negli elaborati grafici e nelle norme di attuazione del Piano di Lottizzazione, non incidano sul dimensionamento globale degli insediamenti e non diminuiscano la dotazione di aree per servizi pubblici, di uso pubblico e a vincolo di destinazione pubblica.
2. Non sono considerate varianti e pertanto sono sempre ammesse, purchè siano conformi al contratto che a suo insindacabile giudizio ritiene opportuneregolamento edilizio e, con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall’art.311 in particolare, alle norme di attuazione del D.P.R.207/2010. La stazione appaltante può introdurre variazioni al contratto nei seguenti casiPiano di lottizzazione e ai criteri costruttivi ivi previsti:
a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative l’edificazione di volumi e regolamentaridi spazi con configurazione non radicalmente diversa dagli esempi descritti negli elaborati del piano di lottizzazione, sempre nel rispetto delle distanze legali;
b) per cause impreviste e imprevedibilil’edificazione in aderenza su lotti contigui interni al comparto, accertate dal responsabile anche ai sensi dell’articolo 9 del procedimento o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materialidecreto ministeriale 2 aprile 1968, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguiten. 1444;
c) per lo spostamento dei passi carrai previsti nelle planimetrie del piano di lottizzazione, ferma restando la presenza disciplina del nuovo codice della strada e del relativo regolamento di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contrattoattuazione;
d) nell’esclusivo interesse la formazione di percorsi di penetrazione privati interni ai lotti;
e) lo spostamento, la soppressione o la nuova introduzione di una o più dividenti tra i lotti, con la variazione del numero di questi ultimi, fatta salva la non modificabilità dell’ubicazione, della stazione appaltanteconformazione e dell’estensione delle aree destinate all’uso pubblico.
3. Le varianti eccedenti le ipotesi di cui al comma 2 ma non eccedenti le ipotesi di cui al comma 1, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto devono essere esplicitamente autorizzate con atto di assenso da parte del contratto, qualora non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula contrattuale; il valore di tali Comune.
4. Le varianti non può essere superiore al 5% dell’importo originario del contratto. Inoltre, l’esecutore ha l’obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale, non comportanti maggiori oneri per l’esecutore e che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante. Il fornitore nei casi elencati alle lettere a), b), c) rientranti tra le ipotesi di cui sopra èal presente articolo, pertantofatto salvo quanto previsto allTarticolo 16, tenuto ad effettuare devono essere autorizzate con la prestazione sia in aumento procedura richiesta per un nuovo Piano di Lottizzazione, che in diminuzione rispetto alla quantità indicata nella presente gara, nei limiti tenga conto di 1/5 del valore del contratto, senza aver diritto a reclamare, per tale motivo, indennità o compensi di sorta fatta eccezione, in caso di incremento, del corrispettivo per la maggiore quantità di servizi richiesti. In questo caso il corrispettivo verrà attribuito alle medesime condizioni contrattuali pattuite per l’intera fornitura. Nel caso in cui la variazione superi tale limite la stazione appaltante procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell’esecutore. Ai sensi dell’art.310 del D.P.R. n.207/2010, non saranno riconosciute come varianti al contratto prestazioni e attività di qualsiasi genere eseguite dall’esecutore se queste non saranno disposte dal direttore dell’esecuzione del contratto e preventivamente approvate dalla stazione appaltante, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nell’art. 311 del DPR 207/2010quanto già realizzato.
5. Le modifiche variazioni non previamente autorizzate possono comportare, né espressamente né tacitamente, proroga dei termini di attuazione della convenzione di cui all’articolo 3, salvo che ciò non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell’esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell’esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni dipenda da comportamenti del direttore dell’esecuzioneComune.
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VARIANTI. L’Amministrazione si riserva 1. Ai sensi dell’articolo 14, comma 12, della Legge Regionale 11 Marzo 2005, n. 12, è consentito apportare in fase di esecuzione, senza la facoltà necessità di introdurre quelle approvazione di preventiva variante, modificazioni planivolumetriche che non alterino le caratteristiche tipologiche di impostazione previste negli elaborati grafici e nelle norme di attuazione del Piano di Lottizzazione, non incidano sul dimensionamento globale degli insediamenti e non diminuiscano la dotazione di aree per servizi pubblici, di uso pubblico e a vincolo di destinazione pubblica.
2. Non sono considerate varianti e pertanto sono sempre ammesse, purchè siano conformi al contratto che a suo insindacabile giudizio ritiene opportuneregolamento edilizio e, con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall’art.311 in particolare, alle norme di attuazione del D.P.R.207/2010. La stazione appaltante può introdurre variazioni al contratto nei seguenti casiPiano di lottizzazione e ai criteri costruttivi ivi previsti:
a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative l’edificazione di volumi e regolamentaridi spazi con configurazione non radicalmente diversa dagli esempi descritti negli elaborati del piano di lottizzazione, sempre nel rispetto delle distanze legali;
b) per cause impreviste e imprevedibilil’edificazione in aderenza su lotti contigui interni al comparto, accertate dal responsabile anche ai sensi dell’articolo 9 del procedimento o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materialidecreto ministeriale 2 aprile 1968, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguiten. 1444;
c) per lo spostamento dei passi carrai previsti nelle planimetrie del piano di lottizzazione, ferma restando la presenza disciplina del nuovo codice della strada e del relativo regolamento di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contrattoattuazione;
d) nell’esclusivo interesse la formazione di percorsi di penetrazione privati interni ai lotti;
e) lo spostamento, la soppressione o la nuova introduzione di una o più dividenti tra i lotti, con la variazione del numero di questi ultimi, fatta salva la non modificabilità dell’ubicazione, della stazione appaltanteconformazione e dell’estensione delle aree destinate all’uso pubblico.
3. Le varianti eccedenti le ipotesi di cui al comma 2 ma non eccedenti le ipotesi di cui al comma 1, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto devono essere esplicitamente autorizzate con atto di assenso da parte del contratto, qualora non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula contrattuale; il valore di tali Comune.
4. Le varianti non può essere superiore al 5% dell’importo originario del contratto. Inoltre, l’esecutore ha l’obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale, non comportanti maggiori oneri per l’esecutore e che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante. Il fornitore nei casi elencati alle lettere a), b), c) rientranti tra le ipotesi di cui sopra èal presente articolo, pertantofatto salvo quanto previsto all'articolo 16, tenuto ad effettuare devono essere autorizzate con la prestazione sia in aumento procedura richiesta per un nuovo Piano di Lottizzazione, che in diminuzione rispetto alla quantità indicata nella presente gara, nei limiti tenga conto di 1/5 del valore del contratto, senza aver diritto a reclamare, per tale motivo, indennità o compensi di sorta fatta eccezione, in caso di incremento, del corrispettivo per la maggiore quantità di servizi richiesti. In questo caso il corrispettivo verrà attribuito alle medesime condizioni contrattuali pattuite per l’intera fornitura. Nel caso in cui la variazione superi tale limite la stazione appaltante procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell’esecutore. Ai sensi dell’art.310 del D.P.R. n.207/2010, non saranno riconosciute come varianti al contratto prestazioni e attività di qualsiasi genere eseguite dall’esecutore se queste non saranno disposte dal direttore dell’esecuzione del contratto e preventivamente approvate dalla stazione appaltante, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nell’art. 311 del DPR 207/2010quanto già realizzato.
5. Le modifiche variazioni non previamente autorizzate possono comportare, né espressamente né tacitamente, proroga dei termini di attuazione della convenzione di cui all’articolo 3, salvo che ciò non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell’esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell’esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni dipenda da comportamenti del direttore dell’esecuzioneComune.
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Samples: Urban Planning Agreement
VARIANTI. L’Amministrazione si riserva Ai sensi dell’articolo 14, comma 12, della Legge Regionale 11 Marzo 2005, n. 12 è consentito apportare in fase di esecuzione, senza la facoltà necessità di introdurre quelle approvazione di preventiva variante, modificazioni planivolumetriche, che non alterino le caratteristiche tipologiche di impostazione previste negli elaborati grafici e nelle norme di attuazione del Piano di Lottizzazione, non incidano sul dimensionamento globale degli insediamenti e non diminuiscano la dotazione di aree per servizi pubblici, di uso pubblico e a vincolo di destinazione pubblica. Ai sensi dell’ art.14 c.12 - della L.R.12/2005 “ non necessitano di approvazione di preventiva variante la previsione, in fase di esecuzione, di modificazioni planivolumetriche, a condizione che questi non alterino le caratteristiche tipologiche di impostazione dello strumento attuativo stesso, non incidano sul dimensionamento globale degli insediamenti e non diminuiscano la dotazione di aree per servizi pubblici e di interesse pubblico o generale.” Non sono considerate varianti e pertanto sono sempre ammesse, purché siano conformi al contratto che a suo insindacabile giudizio ritiene opportunevigente strumento urbanistico (P.G.T.) e alle norme di attuazione del Piano di Lottizzazione, con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall’art.311 del D.P.R.207/2010. La stazione appaltante può introdurre variazioni al contratto nei seguenti casiinterventi:
a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative l’edificazione di volumi e regolamentaridi spazi con configurazione anche diversa dagli esempi descritti negli elaborati del Piano di Lottizzazione, sempre nel rispetto delle distanze legali in quanto sagome puramente indicative;
b) per cause impreviste e imprevedibilil’edificazione in aderenza su lotti contigui interni al comparto, accertate dal responsabile anche ai sensi dell’articolo 9 del procedimento o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materialidecreto ministeriale 2 aprile 1968, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguiten. 1444;
c) per lo spostamento dei passi carrai previsti nelle planimetrie del Piano di Lottizzazione, ferma restando la presenza disciplina del nuovo codice della strada e del regolamento di eventi inerenti alla natura e alla specificità attuazione, purchè venga dimostrato in sede di permesso di costruire o SCIA che non diminuisce la superficie dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contrattoparcheggi;
d) nell’esclusivo interesse la formazione di percorsi di penetrazione privati interni ai lotti;
e) lo spostamento, la soppressione o la nuova introduzione di una o più dividenti tra i lotti, con la variazione del numero di questi ultimi, fatta salva la non modificabilità dell’ubicazione, della stazione appaltanteconformazione e dell’estensione delle aree destinate all’uso pubblico. In relazione all’articolo 16 sopraccitato, si ritiene che le precisazioni di cui ai punti a-b-c-d-e- ne rispettino pienamente il contenuto. Fatto salvo quanto previsto all’articolo 14 della L.R. 12/2005, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, qualora non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula contrattuale; il valore di tali varianti non può essere superiore al 5% dell’importo originario del contratto. Inoltre, l’esecutore ha l’obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale, non comportanti maggiori oneri per l’esecutore e che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante. Il fornitore nei casi elencati alle lettere a), b), c) rientranti tra le ipotesi di cui sopra èal presente articolo, pertantodevono essere autorizzate con la procedura richiesta per un nuovo Piano di Lottizzazione, tenuto ad effettuare la prestazione sia in aumento che in diminuzione rispetto alla quantità indicata nella presente gara, nei limiti tenga conto di 1/5 del valore del contratto, senza aver diritto a reclamare, per tale motivo, indennità o compensi di sorta fatta eccezione, in caso di incremento, del corrispettivo per la maggiore quantità di servizi richiesti. In questo caso il corrispettivo verrà attribuito alle medesime condizioni contrattuali pattuite per l’intera fornitura. Nel caso in cui la variazione superi tale limite la stazione appaltante procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell’esecutore. Ai sensi dell’art.310 del D.P.R. n.207/2010, non saranno riconosciute come varianti al contratto prestazioni e attività di qualsiasi genere eseguite dall’esecutore se queste non saranno disposte dal direttore dell’esecuzione del contratto e preventivamente approvate dalla stazione appaltante, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nell’art. 311 del DPR 207/2010quanto già realizzato. Le modifiche variazioni non previamente autorizzate possono comportare, né espressamente né tacitamente, proroga dei termini di attuazione della convenzione di cui all’articolo 3, salvo che ciò non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell’esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell’esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni dipenda da comportamenti del direttore dell’esecuzioneComune.
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Samples: Lottizzazione Residenziale
VARIANTI. L’Amministrazione si riserva 1. Ai sensi dell’articolo 14, comma 12, della legge regionale n. 12 del 2005, è consentito apportare in fase di esecuzione, senza la facoltà necessità di introdurre quelle approvazione di preventiva variante, modificazioni planovolumetriche che non alterino le caratteristiche tipologiche di impostazione previste negli elaborati grafici e nelle norme di attuazione del piano attuativo, non incidano sul dimensionamento globale degli insediamenti e non diminuiscano la dotazione di aree per servizi pubblici, di uso pubblico e a vincolo di destinazione pubblica.
2. Non sono considerate varianti e pertanto sono sempre ammesse, purché siano conformi al contratto che a suo insindacabile giudizio ritiene opportuneregolamento edilizio e, con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall’art.311 in particolare, alle norme di attuazione del D.P.R.207/2010. La stazione appaltante può introdurre variazioni al contratto nei seguenti casipiano attuativo e ai criteri costruttivi ivi previsti:
a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative l’edificazione di volumi e regolamentaridi spazi con configurazione non radicalmente diversa dagli esempi descritti negli elaborati del piano attuativo, sempre nel rispetto delle distanze legali a condizione che siano conformi con le prescrizioni planivolumetriche di cui alla tavola…. ;
b) per cause impreviste e imprevedibilil’edificazione in aderenza su lotti contigui interni al comparto, accertate dal responsabile anche ai sensi dell’articolo 9 del procedimento o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materialidecreto ministeriale 2 aprile 1968, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguiten. 1444;
c) per lo spostamento dei passi carrai previsti nelle planimetrie del piano attuativo, ferma restando la presenza disciplina del nuovo codice della strada e del relativo regolamento di eventi inerenti alla natura attuazione, e alla specificità dei beni a condizione che non siano ridotti gli spazi pubblici o dei luoghi sui quali si intervienedi uso pubblico già adibiti a parcheggio, verificatisi nel corso verde o spazi di esecuzione del contrattomanovra;
d) nell’esclusivo interesse la formazione di percorsi di penetrazione privati interni ai lotti;
e) lo spostamento, la soppressione o la nuova introduzione di una o più dividenti tra i lotti, con la variazione del numero di questi ultimi, fatta salva la non modificabilità dell’ubicazione, della stazione appaltanteconformazione e dell’estensione delle aree destinate all’uso pubblico.
3. Le varianti eccedenti le ipotesi di cui al comma 2 ma non eccedenti le ipotesi di cui al comma 1, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto devono essere esplicitamente autorizzate con atto di assenso da parte del contratto, qualora non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula contrattuale; il valore di tali Comune.
4. Le varianti non può essere superiore al 5% dell’importo originario del contratto. Inoltre, l’esecutore ha l’obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale, non comportanti maggiori oneri per l’esecutore e che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante. Il fornitore nei casi elencati alle lettere a), b), c) rientranti tra le ipotesi di cui sopra èal presente articolo, pertanto, tenuto ad effettuare la prestazione sia in aumento che in diminuzione rispetto alla quantità indicata nella presente gara, nei limiti di 1/5 del valore del contratto, senza aver diritto a reclamareo le varianti aventi per oggetto edifici con destinazione diversa, per tale motivo, indennità o compensi di sorta fatta eccezione, in caso di incremento, del corrispettivo per la maggiore i quali sia obbligatoriamente da reperire una quantità di aree per attrezzature e servizi richiesti. In questo caso il corrispettivo verrà attribuito alle medesime condizioni contrattuali pattuite pubblici superiore a quella determinata in origine, devono essere autorizzate con la procedura richiesta per l’intera fornitura. Nel caso in cui la variazione superi tale limite la stazione appaltante procede alla stipula un nuovo piano attuativo, che tenga conto di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell’esecutore. Ai sensi dell’art.310 del D.P.R. n.207/2010, non saranno riconosciute come varianti al contratto prestazioni e attività di qualsiasi genere eseguite dall’esecutore se queste non saranno disposte dal direttore dell’esecuzione del contratto e preventivamente approvate dalla stazione appaltante, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nell’art. 311 del DPR 207/2010quanto già realizzato.
5. Le modifiche variazioni non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi possono comportare, né espressamente né tacitamente, proroga dei termini di sorta e, ove il direttore dell’esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell’esecutore, attuazione della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell’esecuzioneconvenzione di cui all’articolo 3.
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Samples: Convenzione Urbanistica
VARIANTI. L’Amministrazione si riserva la facoltà Ai sensi dell’articolo 9, comma 6, del DPR n.086/Pres. del 20.03.2008, è consentito apportare in fase di introdurre quelle varianti al contratto che a suo insindacabile giudizio ritiene opportune, con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall’art.311 del D.P.R.207/2010. La stazione appaltante può introdurre variazioni al contratto nei seguenti casi:
a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
b) per cause impreviste e imprevedibili, accertate dal responsabile del procedimento o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinareesecuzione, senza aumento la necessità di costoapprovazione di preventiva variante con le procedure richieste per i piani attuativi, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
c) modificazioni planovolumetriche che non alterino le caratteristiche tipologiche di impostazione previste negli elaborati grafici e nelle norme di attuazione del piano attuativo, non incidano sul dimensionamento globale degli insediamenti e non diminuiscano la dotazione di aree per la presenza servizi pubblici, di eventi inerenti alla natura uso pubblico e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si intervienea vincolo di destinazione pubblica. Non sono considerate varianti e pertanto sono sempre ammesse, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto;
d) nell’esclusivo interesse della stazione appaltante, le variantipurché siano conformi al regolamento edilizio e, in aumento o in diminuzioneparticolare, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto alle norme di attuazione del contrattopiano attuativo e ai criteri costruttivi ivi previsti: a)l’edificazione di volumi e di spazi con configurazione non radicalmente diversa dagli esempi descritti negli elaborati del piano attuativo, qualora non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula contrattuale; il valore di tali varianti non può essere superiore al 5% dell’importo originario del contratto. Inoltre, l’esecutore ha l’obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale, non comportanti maggiori oneri per l’esecutore e che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante. Il fornitore nei casi elencati alle lettere a), b), c) di cui sopra è, pertanto, tenuto ad effettuare la prestazione sia in aumento che in diminuzione rispetto alla quantità indicata nella presente gara, nei limiti di 1/5 del valore del contratto, senza aver diritto a reclamare, per tale motivo, indennità o compensi di sorta fatta eccezione, in caso di incremento, del corrispettivo per la maggiore quantità di servizi richiesti. In questo caso il corrispettivo verrà attribuito alle medesime condizioni contrattuali pattuite per l’intera fornitura. Nel caso in cui la variazione superi tale limite la stazione appaltante procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell’esecutore. Ai sensi dell’art.310 del D.P.R. n.207/2010, non saranno riconosciute come varianti al contratto prestazioni e attività di qualsiasi genere eseguite dall’esecutore se queste non saranno disposte dal direttore dell’esecuzione del contratto e preventivamente approvate dalla stazione appaltante, sempre nel rispetto delle condizioni distanze legali; b)l’edificazione in aderenza su lotti contigui interni al comparto, anche ai sensi dell’articolo 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444; c)lo spostamento dei passi carrai previsti nelle planimetrie del piano attuativo, ferma restando la disciplina del nuovo codice della strada e dei limiti previsti nell’art. 311 del DPR 207/2010. Le modifiche relativo regolamento di attuazione, e a condizione che non previamente autorizzate siano ridotti gli spazi pubblici o di uso pubblico già adibiti a parcheggio, verde o spazi di manovra; d)la formazione di percorsi di penetrazione privati interni ai lotti; e)lo spostamento, la soppressione o la nuova introduzione di una o più dividenti tra i lotti, con la variazione del numero di questi ultimi, fatta salva la non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell’esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell’esecutoremodificabilità dell’ubicazione, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell’esecuzioneconformazione e dell’estensione delle aree destinate all’uso pubblico.
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VARIANTI. L’Amministrazione si riserva 1. Ai sensi dell’articolo 14, comma 12, della legge regionale n. 12 del 2005, è consentito apportare in fase di esecuzione, senza la facoltà necessità di introdurre quelle approvazione di preventiva variante, modificazioni planovolumetriche che non alterino le caratteristiche tipologiche di impostazione previste negli elaborati grafici e nelle norme di attuazione del piano attuativo, non incidano sul dimensionamento globale degli insediamenti e non diminuiscano la dotazione di aree per servizi pubblici, di uso pubblico e a vincolo di destinazione pubblica.
2. Non sono considerate varianti e pertanto sono sempre ammesse, purché siano conformi al contratto che a suo insindacabile giudizio ritiene opportuneregolamento edilizio e, con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall’art.311 in particolare, alle norme di attuazione del D.P.R.207/2010. La stazione appaltante può introdurre variazioni al contratto nei seguenti casipiano attuativo e ai criteri costruttivi ivi previsti:
a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative l’edificazione di volumi e regolamentaridi spazi con configurazione non radicalmente diversa dagli esempi descritti negli elaborati del piano attuativo, sempre nel rispetto delle distanze legali;
b) per cause impreviste e imprevedibilil’edificazione in aderenza su lotti contigui interni al comparto, accertate dal responsabile anche ai sensi dell’articolo 9 del procedimento o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materialidecreto ministeriale 2 aprile 1968, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguiten. 1444;
c) per lo spostamento dei passi carrai previsti nelle planimetrie del piano attuativo, ferma restando la presenza disciplina del nuovo codice della strada e del relativo regolamento di eventi inerenti alla natura attuazione, e alla specificità dei beni a condizione che non siano ridotti gli spazi pubblici o dei luoghi sui quali si intervienedi uso pubblico già adibiti a parcheggio, verificatisi nel corso verde o spazi di esecuzione del contrattomanovra;
d) nell’esclusivo interesse la formazione di percorsi di penetrazione privati interni ai lotti;
e) lo spostamento, la soppressione o la nuova introduzione di una o più dividenti tra i lotti, con la variazione del numero di questi ultimi, fatta salva la non modificabilità dell’ubicazione, della stazione appaltanteconformazione e dell’estensione delle aree destinate all’uso pubblico.
3. Le varianti eccedenti le ipotesi di cui al comma 2 ma non eccedenti le ipotesi di cui al comma 1, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto devono essere esplicitamente autorizzate con atto di assenso da parte del contratto, qualora non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula contrattuale; il valore di tali Comune.
4. Le varianti non può essere superiore al 5% dell’importo originario del contratto. Inoltre, l’esecutore ha l’obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale, non comportanti maggiori oneri per l’esecutore e che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante. Il fornitore nei casi elencati alle lettere a), b), c) rientranti tra le ipotesi di cui sopra èal presente articolo, pertanto, tenuto ad effettuare la prestazione sia in aumento che in diminuzione rispetto alla quantità indicata nella presente gara, nei limiti di 1/5 del valore del contratto, senza aver diritto a reclamareo le varianti aventi per oggetto edifici con destinazione diversa ai sensi dell’articolo 20, per tale motivo, indennità o compensi di sorta fatta eccezione, in caso di incremento, del corrispettivo per la maggiore i quali sia obbligatoriamente da reperire una quantità di aree per attrezzature e servizi richiesti. In questo caso il corrispettivo verrà attribuito alle medesime condizioni contrattuali pattuite pubblici superiore a quella determinata in origine, devono essere autorizzate con la procedura richiesta per l’intera fornitura. Nel caso in cui la variazione superi tale limite la stazione appaltante procede alla stipula un nuovo piano attuativo, che tenga conto di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell’esecutore. Ai sensi dell’art.310 del D.P.R. n.207/2010, non saranno riconosciute come varianti al contratto prestazioni e attività di qualsiasi genere eseguite dall’esecutore se queste non saranno disposte dal direttore dell’esecuzione del contratto e preventivamente approvate dalla stazione appaltante, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nell’art. 311 del DPR 207/2010quanto già realizzato.
5. Le modifiche variazioni non previamente autorizzate possono comportare, né espressamente né tacitamente, proroga dei termini di attuazione della convenzione di cui all’articolo 3, salvo che ciò non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell’esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell’esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell’esecuzione.dipenda da
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VARIANTI. L’Amministrazione si riserva 1. Ai sensi dell’art.14, comma 12 della LR 12/2005, è consentito apportare in fase di esecuzione, senza la facoltà necessità di introdurre quelle approvazione di preventiva variante, modificazione planivolumetriche che non alterino le caratteristiche tipologiche di impostazione previste negli elaborati grafici e nelle norme di attuazione del piano attuativo, non incidano sul dimensionamento globale degli insediamenti e non diminuiscano la dotazione di aree per servizi pubblici, di uso pubblico e a vincolo di destinazione pubblica.
2. Non sono considerate varianti e pertanto sono sempre ammesse, purché siano conformi al contratto che a suo insindacabile giudizio ritiene opportuneregolamento edilizio e, con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall’art.311 in particolare, alle norme di attuazione del D.P.R.207/2010. La stazione appaltante può introdurre variazioni al contratto nei seguenti casipiano attuativo e ai criteri costruttivi ivi previsti:
a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative L’edificazione di volumi e regolamentaridi spazi con configurazione non radicalmente diversa dagli esempi descritti negli elaborati del piano attuativo, sempre nel rispetto delle distanze legali;
b) per cause impreviste e imprevedibiliL’edificazione in aderenza su lotti contigui interni al comparto, accertate dal responsabile anche ai sensi dell’articolo 9 del procedimento o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materialidecreto ministeriale 2 aprile 1968, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguiten1444;
c) per Lo spostamento dei passi carrai previsti nelle planimetrie del piano attuativo, ferma restando la presenza disciplina del codice della strada e del relativo regolamento di eventi inerenti alla natura attuazione, e alla specificità dei beni a condizione che non siano ridotti gli spazi pubblici o dei luoghi sui quali si intervienedi uso pubblico già adibiti a parcheggio, verificatisi nel corso verde o spazi di esecuzione del contrattomanovra;
d) nell’esclusivo interesse della stazione appaltanteLa formazione dei percorsi di penetrazione privati interni ai lotti;
3. Le varianti eccedenti le ipotesi di cui al comma 2 ma non eccedenti le ipotesi di cui al comma 1, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto devono essere esplicitamente autorizzate con atto di assenso da parte del contratto, qualora non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula contrattuale; il valore di tali Comune.
4. Le varianti non può essere superiore al 5% dell’importo originario del contratto. Inoltre, l’esecutore ha l’obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale, non comportanti maggiori oneri per l’esecutore e che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante. Il fornitore nei casi elencati alle lettere a), b), c) rientranti tra le ipotesi di cui sopra èal presente articolo, pertanto, tenuto ad effettuare la prestazione sia in aumento che in diminuzione rispetto alla quantità indicata nella presente gara, nei limiti di 1/5 del valore del contratto, senza aver diritto a reclamareo le varianti aventi per oggetto edifici con destinazione diversa ai sensi dell’art.20, per tale motivo, indennità o compensi di sorta fatta eccezione, in caso di incremento, del corrispettivo per la maggiore le quali sia obbligatoriamente da reperire una quantità di aree per attrezzature e servizi richiesti. In questo caso il corrispettivo verrà attribuito alle medesime condizioni contrattuali pattuite pubblici superiore a quella determinata in origine, devono essere autorizzate con la procedura richiesta per l’intera fornitura. Nel caso in cui la variazione superi tale limite la stazione appaltante procede alla stipula un nuovo piano attuativo, che tenga conto di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell’esecutore. Ai sensi dell’art.310 del D.P.R. n.207/2010, non saranno riconosciute come varianti al contratto prestazioni e attività di qualsiasi genere eseguite dall’esecutore se queste non saranno disposte dal direttore dell’esecuzione del contratto e preventivamente approvate dalla stazione appaltante, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nell’art. 311 del DPR 207/2010quanto già realizzato.
5. Le modifiche variazioni non previamente autorizzate possono comportare, né espressamente né tacitamente, proroga dei termini di attuazione della convenzione di cui all’art 3, salvo che ciò non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell’esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell’esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni dipenda da comportamenti del direttore dell’esecuzioneComune.
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