VARIANTI. 36.1 Il Committente è in facoltà di ordinare per iscritto, con apposito ordine del Direttore di lavori, varianti al progetto originario, che l’Appaltatore ha l’obbligo di eseguire nei limiti del successivo art. 38. Il Contratto può limitare la facoltà del Committente di introdurre varianti al progetto originario stabilendo i limiti entro i quali tale facoltà può essere esercitata. É in ogni caso facoltà del Committente, nei limiti del successivo art. 38, disporre che l’Appaltatore esegua lavori in misura inferiore a quanto previsto nel Contratto d’appalto, senza che nulla spetti all’Appaltatore a titolo di indennizzo. 36.2 L’ordine, a firma del Direttore dei lavori, deve contenere gli estremi dell’approvazione del Committente, la descrizione della variante, l’eventuale cronoprogramma e il prezzo calcolato secondo i criteri di cui al successivo art. 38. L’Appaltatore è tenuto a dare immediata esecuzione all’ordine, salva l’iscrizione di riserva nei modi e nei tempi stabiliti all’art. 35 delle presenti Condizioni Generali di Contratto. 36.3 Nessuna variante al progetto dei lavori, per qualsivoglia motivo, può essere eseguita dall’Appaltatore senza il preventivo ordine scritto del Committente e senza che sia stata preventivamente approvata dallo stesso. 36.4 Nell’ipotesi in cui l’Appaltatore abbia dato esecuzione a variazioni, o addizioni, senza preventivo ordine scritto e senza la previa approvazione del Committente, il Direttore dei lavori, può ordinare all’Appaltatore la rimessa in pristino, a cura e spese dello stesso, dei lavori nella situazione originaria, fermo che, in nessun caso, potrà vantare pretese a compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori eseguiti. Qualora le opere variate dall’Appaltatore risultino in sede di collaudo indispensabili per l’esecuzione a regola d’arte dei lavori, il Committente può tuttavia disporne la conservazione pagandone l’importo in base ai prezzi contrattuali ovvero ai prezzi definiti ai sensi del successivo art. 37. 36.5 Non costituiscono varianti gli interventi disposti dal Direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro il 10% (dieci per cento) delle categorie di lavoro dell’appalto per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro ed entro il 5% (cinque per cento) per tutti gli altri lavori e che, in ogni caso, non comportino un aumento dell’importo del Contratto stipulato.
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Samples: Contract, Condizioni Generali Di Contratto
VARIANTI. 36.1 Il 1. Fatto salvo quanto disposto dagli artt. 1660 e 1661, comma 1, c.c., il Committente, tramite il Direttore dei Lavori, potrà apportare variazioni e/o aggiunte ai lavori previsti, purché non importino notevoli modificazioni della natura dell’opera o dei quantitativi nelle singole categorie di lavoro previste nel presente contratto e sempreché sussistano le necessarie autorizzazioni amministrative, corrispondendo all’Appaltatore un compenso per i maggiori lavori eseguiti e accettati dal Committente.
2. Le variazioni che comportino aumenti del corrispettivo dell’appalto, o comunque a titolo oneroso, saranno ordinate esclusivamente dal Direttore dei Lavori per iscritto e dovranno essere accompagnate dal preventivo concordamento del corrispettivo tra il Committente è in facoltà e l’Appaltatore.
3. L’accordo sul corrispettivo relativo alle variazioni e/o aggiunte, apportate dal Committente e ordinate all’Appaltatore dal Direttore dei Lavori, avverrà con le stesse modalità stabilite per la determinazione del corrispettivo dei lavori oggetto del contratto.
4. L’Appaltatore non potrà apportare alle opere appaltate modifiche, aggiunte o soppressioni di ordinare per iscritto, qualsiasi natura o entità senza preventiva autorizzazione scritta del Committente. Per le variazioni e/o le aggiunte avrà diritto al compenso da concordarsi tra le parti con apposito ordine del Direttore di lavori, varianti al progetto originario, che l’Appaltatore ha l’obbligo di eseguire nei limiti del successivo art. 38le modalità sopra dette.
5. Il Contratto può limitare la facoltà del Committente di introdurre varianti al progetto originario stabilendo i limiti entro i quali tale facoltà può essere esercitata. É in ogni caso facoltà del Committente, nei limiti del successivo art. 38, disporre che l’Appaltatore esegua pagamento dei lavori in misura inferiore a quanto previsto nel Contratto d’appalto, senza che nulla spetti all’Appaltatore eseguiti a titolo di indennizzo.
36.2 L’ordine, a firma del Direttore dei lavori, deve contenere gli estremi dell’approvazione del Committente, la descrizione della variante, l’eventuale cronoprogramma variazioni e/o aggiunte avverrà con le medesime modalità e il prezzo calcolato secondo termini previsti dal presente contratto riguardante i criteri di cui al successivo art. 38. L’Appaltatore è tenuto a dare immediata esecuzione all’ordine, salva l’iscrizione di riserva nei modi e nei tempi stabiliti all’art. 35 delle presenti Condizioni Generali di Contratto.
36.3 Nessuna variante al progetto dei lavori, per qualsivoglia motivo, può essere eseguita dall’Appaltatore senza il preventivo ordine scritto del Committente e senza che sia stata preventivamente approvata dallo stesso.
36.4 Nell’ipotesi in cui l’Appaltatore abbia dato esecuzione a variazioni, o addizioni, senza preventivo ordine scritto e senza la previa approvazione del Committente, il Direttore dei lavori, può ordinare all’Appaltatore la rimessa in pristino, a cura e spese dello stesso, pagamenti dei lavori nella situazione originariaprincipali, fermo che, in nessun caso, potrà vantare pretese a compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori eseguiti. Qualora le opere variate dall’Appaltatore risultino in sede di collaudo indispensabili per l’esecuzione a regola d’arte dei lavori, il Committente può tuttavia disporne la conservazione pagandone l’importo in base ai prezzi contrattuali ovvero ai prezzi definiti ai sensi del successivo art. 37sommandosi ad essi.
36.5 Non costituiscono varianti gli interventi disposti dal Direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro il 10% (dieci per cento) delle categorie di lavoro dell’appalto per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro ed entro il 5% (cinque per cento) per tutti gli altri lavori e che, in ogni caso, non comportino un aumento dell’importo del Contratto stipulato.
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Samples: Contratto D’appalto, Contratto D’appalto Per Lavori Di Ricostruzione
VARIANTI. 36.1 Il Committente è in facoltà Data la peculiarità del servizio la gestione deve avere carattere flessibile e deve adattarsi all’evoluzione dei bisogni ed alle mutate esigenze connesse alla funzionalità del servizio. Pertanto il Comune di Falconara Marittima, Ente Capofila dell’Ambito Territoriale Sociale n. 12 ha il diritto di ordinare per iscritto, con apposito ordine del Direttore di lavori, varianti variazioni al progetto originariodi gestione, variazioni alle modalità di organizzazione del servizio, variazioni in aumento o diminuzione della quantità delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto dell’importo complessivo del contratto ai sensi dell’art. 106, comma 12, del d.lgs. 50/2016. Il Comune di Falconara Marittima, Ente Capofila dell’Ambito Territoriale Sociale n. 12, può comunque ordinare tutte le variazioni che l’Appaltatore ha l’obbligo si rendano necessarie od opportune in conseguenza dell’intervento di eseguire nei limiti disposizioni legislative o regolamentari provvedimenti amministrativi o direttive nazionale/o regionali ovvero per il sopravvenire di esigenze impreviste e imprevedibili o per l’intervenuta possibilità di conseguire miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite. Variazioni possono essere altresì disposte per effetto di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi ove si svolgono le prestazioni, verificatisi nel corso della esecuzione del successivo contratto. Nel caso in cui la variazione superi il quinto del prezzo complessivo si procede alla stipula di un atto aggiuntivo dopo aver acquisito il consenso dell’esecutore art. 38106, comma 12, del d.lgs. Il Contratto può limitare la facoltà del Committente di introdurre varianti 50/2016). Nessuna variazione o modifica al progetto originario stabilendo i limiti entro i quali tale facoltà contratto può essere esercitata. É in ogni caso facoltà del Committentecomunque introdotta dall'appaltatore, nei limiti del successivo art. 38, disporre che l’Appaltatore esegua lavori in misura inferiore a quanto previsto nel Contratto d’appalto, senza che nulla spetti all’Appaltatore a titolo di indennizzo.
36.2 L’ordine, a firma del Direttore dei lavori, deve contenere gli estremi dell’approvazione del Committente, la descrizione della variante, l’eventuale cronoprogramma se non è disposta dal RUP e il prezzo calcolato secondo i criteri di cui al successivo art. 38. L’Appaltatore è tenuto a dare immediata esecuzione all’ordine, salva l’iscrizione di riserva nei modi e nei tempi stabiliti all’art. 35 delle presenti Condizioni Generali di Contratto.
36.3 Nessuna variante al progetto dei lavori, per qualsivoglia motivo, può essere eseguita dall’Appaltatore senza il preventivo ordine scritto del Committente e senza che sia stata preventivamente approvata dallo stesso.
36.4 Nell’ipotesi in cui l’Appaltatore abbia dato esecuzione dall’Amministrazione nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a variazionipagamenti o rimborsi di sorta e, o addizioniove il RUP lo giudichi opportuno, senza preventivo ordine scritto e senza la previa approvazione del Committente, il Direttore dei lavori, può ordinare all’Appaltatore comportano la rimessa in pristino, a cura e spese dello stessocarico dell'appaltatore, dei lavori nella della situazione originariaoriginaria preesistente. Nel caso in cui il Comune di Falconara Marittima, fermo cheEnte Capofila dell’Ambito Territoriale Sociale n. 12, in nessun caso, potrà vantare pretese a compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori eseguiti. Qualora le opere variate dall’Appaltatore risultino in sede di collaudo indispensabili per l’esecuzione a regola d’arte dei lavori, il Committente può tuttavia disporne la conservazione pagandone l’importo richieda un aumento delle prestazioni in base ai prezzi contrattuali ovvero ai prezzi definiti ai sensi presupposti, nei limiti e alle condizioni stabilite dall’art. 106 del successivo artd.lgs. 3750/2016 e s.m.i. la garanzia definitiva costituita in relazione all’esecuzione del contratto deve essere adeguatamente integrata.
36.5 Non costituiscono varianti gli interventi disposti dal Direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro il 10% (dieci per cento) delle categorie di lavoro dell’appalto per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro ed entro il 5% (cinque per cento) per tutti gli altri lavori e che, in ogni caso, non comportino un aumento dell’importo del Contratto stipulato.
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Samples: Gestione Delle Attività Per Il Progetto 'Vita Indipendente'
VARIANTI. 36.1 Il Committente è in 1. La Committente, per i motivi di cui all’articolo 106, comma 1, lett. c), del Codice, ha facoltà di ordinare per iscritto, con apposito ordine del Direttore di lavori, varianti al progetto originarioiscritto varianti, che l’Appaltatore ha l’obbligo l'obbligo di eseguire nei limiti anche in deroga agli articoli 1660, comma 2 e 3, e 1661, comma 1, Codice Civile. Restano a carico della Committente le eventuali varianti indotte da forza maggiore o sopravvenute prescrizioni di legge o di enti terzi, o comunque richieste dalla medesima Committente e non imputabili a errori o, comunque, a responsabilità dell’Appaltatore.
2. Alla variazione del successivo art. 38. Il prezzo di Contratto può limitare per effetto di una variante di cui al precedente comma 1, si perverrà a seguito della valorizzazione della variante medesima sulla base di apposita perizia, da redigersi con le modalità previste dalla vigente normativa, e facendosi riferimento all’elenco prezzi utilizzato per la facoltà redazione del Committente di introdurre varianti al progetto originario stabilendo i limiti entro i quali tale facoltà può essere esercitata. É computo metrico estimativo, in ogni caso facoltà entro i limiti e nel rispetto delle modalità di cui all’articolo 106 del CommittenteCodice. I nuovi prezzi delle lavorazioni e dei materiali non previsti dal Contratto vengono determinati nel contraddittorio con il Direttore dei Lavori, nei limiti nel rispetto della procedura di cui all'articolo 8, commi 5 e 6, del successivo art. 38, disporre che l’Appaltatore esegua lavori in misura inferiore a quanto previsto nel Contratto d’appalto, senza che nulla spetti all’Appaltatore a titolo di indennizzoD.M. n. 49/2018.
36.2 L’ordine, a firma del Direttore dei lavori, deve contenere gli estremi dell’approvazione del Committente, 3. In caso di mancato accordo tra la descrizione Committente e l’Appaltatore in ordine alla valorizzazione della variante, provvederà il Direttore dei Lavori al fine di consentire la prosecuzione dei Lavori e l’Appaltatore avrà diritto di formulare riserva.
4. Non comportano aumento del corrispettivo contrattuale le varianti rese necessarie dall'inadempimento dell’Appaltatore o suoi subappaltatori/subaffidatari. Tali varianti verranno eseguite dall’Appaltatore, previa predisposizione e approvazione di una perizia di variante da parte della Committente; resteranno a totale carico dell’Appaltatore tutti gli oneri ed i costi conseguenti alla progettazione ed esecuzione delle dette varianti, oltre alle eventuali penali per gli inadempimenti posti in essere e per l’eventuale cronoprogramma mancato rispetto dei termini previsti nel Cronoprogramma, nonché gli ulteriori eventuali danni subiti dalla Committente o da ART-ER. Le predette varianti non daranno pertanto luogo ad alcuna modificazione del Cronoprogramma e dei corrispettivi del presente Contratto.
5. L’Appaltatore può proporre alla Committente le varianti progettuali o le modifiche tecniche ritenute dallo stesso utili a ridurre il prezzo calcolato secondo i criteri tempo o il costo di realizzazione dei Lavori; la Committente può rifiutare la approvazione delle varianti o modifiche tecniche ove queste non rispettino le specifiche tecniche e le esigenze della Committente stessa, specificate nel progetto posto a base della Gara, o comunque determinino il peggioramento della funzionalità, durabilità, manutenibilità e sicurezza dei Lavori, ovvero comportino maggiore spesa a carico della Committente o un ritardo del Termine di Ultimazione.
6. Nessuna variante può essere eseguita senza la preventiva approvazione della Committente. Il mancato rispetto di tale previsione non dà titolo al pagamento dei Lavori non autorizzati e, salvo diversa valutazione della Committente e le ulteriori conseguenze di cui al successivo art. 38. L’Appaltatore è tenuto a dare immediata esecuzione all’ordinepresente Contratto e relativi Allegati, salva l’iscrizione di riserva nei modi comporta la riduzione in pristino stato dei Lavori e nei tempi stabiliti all’art. 35 delle presenti Condizioni Generali di Contratto.
36.3 Nessuna variante al progetto dei lavori, per qualsivoglia motivo, può essere eseguita dall’Appaltatore senza il preventivo ordine scritto del Committente e senza che sia stata preventivamente approvata dallo stesso.
36.4 Nell’ipotesi in cui l’Appaltatore abbia dato esecuzione a variazioni, o addizioni, senza preventivo ordine scritto e senza la previa approvazione del Committente, il Direttore dei lavori, può ordinare all’Appaltatore la rimessa in pristinoopere, a cura e spese dello stessototale carico dell’Appaltatore, dei lavori nella situazione originaria, fermo che, in nessun caso, potrà vantare pretese a compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori eseguiti. Qualora secondo le opere variate dall’Appaltatore risultino in sede di collaudo indispensabili per l’esecuzione a regola d’arte dei lavori, il Committente può tuttavia disporne la conservazione pagandone l’importo in base ai prezzi contrattuali ovvero ai prezzi definiti ai sensi del successivo art. 37.
36.5 Non costituiscono varianti gli interventi disposti disposizioni impartite dal Direttore dei lavori Lavori.
7. Le varianti di cui al presente articolo non solleveranno in alcun caso l’Appaltatore dalla propria responsabilità per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro il 10% (dieci per cento) delle categorie di lavoro dell’appalto per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro ed entro il 5% (cinque per cento) per tutti gli altri lavori e che, in ogni caso, non comportino un aumento dell’importo la realizzazione dei Lavori oggetto del Contratto stipulatoContratto.
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VARIANTI. 36.1 Il Committente 1. Ai sensi dell’art.14, comma 12, della L.R. 12/2005, è consentito apportare al Piano di Recupero in facoltà fase di ordinare esecuzione, senza la necessità di approvazione di preventiva variante, le modifiche che non riguardino i parametri essenziali riportati al punto 2 del precedente articolo, quali ad esempio la diversa conformazione planimetrica e altimetrica degli edifici all’interno delle aree di pertinenza degli edifici privati (inviluppi), limitate modifiche e/o traslazioni degli inviluppi medesimi e delle superfici a standard, le varianti esecutive delle opere di urbanizzazione e/o di standard qualitativo, nonché in generale le modificazioni planivolumetriche che non alterino le caratteristiche tipologiche di impostazione previste negli elaborati grafici e nelle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Recupero, non incidano sul dimensionamento globale degli insediamenti e non diminuiscano la dotazione di aree per iscrittoservizi pubblici, di uso pubblico e a vincolo di destinazione pubblica.
2. Tali varianti sono approvate con apposito ordine del Direttore le normali procedure richieste per il permesso di lavoricostruire, varianti al progetto originario, che l’Appaltatore ha l’obbligo nel rispetto di eseguire nei limiti del successivo art. 38. Il Contratto può limitare la facoltà del Committente di introdurre varianti al progetto originario stabilendo i limiti entro i quali tale facoltà può essere esercitata. É in ogni caso facoltà del Committente, nei limiti del successivo art. 38, disporre che l’Appaltatore esegua lavori in misura inferiore a quanto previsto nel Contratto d’appalto, senza che nulla spetti all’Appaltatore a titolo dalla L.R. n. 12/2005 e delle prescrizioni dell’allegato A2 - Norme Tecniche di indennizzoAttuazione.
36.2 L’ordine3. Le variazioni non possono comportare, a firma del Direttore né espressamente né tacitamente, proroga dei lavoritermini di attuazione della convenzione di cui all’art. 6, deve contenere gli estremi dell’approvazione del Committente, la descrizione della variante, l’eventuale cronoprogramma e il prezzo calcolato secondo i criteri salvo che ciò non sia esplicitamente autorizzato dal Comune di Bergamo.
4. Le varianti non rientranti tra le ipotesi di cui al successivo art. 38. L’Appaltatore è tenuto a dare immediata esecuzione all’ordineprimo comma, salva l’iscrizione di riserva nei modi e nei tempi stabiliti all’art. 35 delle presenti Condizioni Generali di Contratto.
36.3 Nessuna variante al progetto dei lavori, devono essere autorizzate con la procedura richiesta per qualsivoglia motivo, può essere eseguita dall’Appaltatore senza il preventivo ordine scritto del Committente e senza che sia stata preventivamente approvata dallo stesso.
36.4 Nell’ipotesi in cui l’Appaltatore abbia dato esecuzione a variazioni, o addizioni, senza preventivo ordine scritto e senza la previa approvazione del Committente, il Direttore dei lavori, può ordinare all’Appaltatore la rimessa in pristino, a cura e spese dello stesso, dei lavori nella situazione originaria, fermo che, in nessun caso, potrà vantare pretese a compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori eseguiti. Qualora le opere variate dall’Appaltatore risultino in sede di collaudo indispensabili per l’esecuzione a regola d’arte dei lavori, il Committente può tuttavia disporne la conservazione pagandone l’importo in base ai prezzi contrattuali ovvero ai prezzi definiti ai sensi del successivo art. 37.
36.5 Non costituiscono varianti gli interventi disposti dal Direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglioun nuovo piano attuativo, che siano contenuti entro il 10% (dieci per cento) delle categorie tenga conto di lavoro dell’appalto per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro ed entro il 5% (cinque per cento) per tutti gli altri lavori e che, in ogni caso, non comportino un aumento dell’importo del Contratto stipulatoquanto già realizzato.
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Samples: Schema Di Convenzione
VARIANTI. 36.1 1. L’Appaltatore assume ogni relativa responsabilità in ordine alla correttezza e completezza del Progetto Esecutivo e di tutti i dati e le previsioni ivi contenute.
2. Il Committente è in Committente, per i motivi di cui all’articolo 106, comma 1, lett. c), del Codice, ha facoltà di ordinare per iscritto, con apposito ordine del Direttore di lavori, iscritto varianti al progetto originarioai progetti o ai Lavori, che l’Appaltatore ha l’obbligo l'obbligo di eseguire nei limiti del successivo artanche in deroga agli articoli 1660, comma 2 e 3, e 1661, comma 1, Codice Civile. 38. Il Contratto può limitare la facoltà Restano a carico del Committente le eventuali varianti indotte da forza maggiore o sopravvenute prescrizioni di introdurre varianti legge o di enti terzi, o comunque richieste dal medesimo Committente e non imputabili a errori progettuali e/o carenze del Progetto Esecutivo.
3. Alla variazione del prezzo di Contratto per effetto di una variante di cui al progetto originario stabilendo i limiti entro i quali tale facoltà può essere esercitata. É precedente comma 2, si perverrà a seguito della valorizzazione della variante medesima sulla base di apposita perizia, da redigersi con le modalità previste dalla vigente normativa, e facendosi riferimento all’elenco prezzi utilizzato per la redazione del computo metrico estimativo, in ogni caso facoltà entro i limiti e nel rispetto delle modalità di cui all’articolo 106 del CommittenteCodice. I nuovi prezzi delle lavorazioni e dei materiali non previsti dal Contratto vengono determinati nel contraddittorio con il Direttore dei Lavori, nei limiti nel rispetto della procedura di cui all'articolo 8, commi 5 e 6, del successivo art. 38, disporre che l’Appaltatore esegua lavori in misura inferiore a quanto previsto nel Contratto d’appalto, senza che nulla spetti all’Appaltatore a titolo di indennizzoD.M. n. 49/2018.
36.2 L’ordine, a firma del Direttore dei lavori, deve contenere gli estremi dell’approvazione del Committente, la descrizione 4. In caso di mancato accordo tra il Committente e l’Appaltatore in ordine alla valorizzazione della variante, l’eventuale cronoprogramma provvederà il Direttore dei Lavori al fine di consentire la prosecuzione dei Lavori e il prezzo calcolato secondo i criteri l’Appaltatore avrà diritto di cui al successivo art. 38. L’Appaltatore è tenuto a dare immediata esecuzione all’ordine, salva l’iscrizione di riserva nei modi e nei tempi stabiliti all’art. 35 delle presenti Condizioni Generali di Contrattoformulare riserva.
36.3 Nessuna variante al progetto dei lavori5. Non comportano aumento del corrispettivo contrattuale le varianti rese necessarie dall'inadempimento dell’Appaltatore o suoi subapaltatori/subaffidatari. A titolo meramente esemplificativo saranno a totale carico dell’Appaltatore tutte le varianti necessarie ad emendare i vizi o integrare le omissioni del Progetto Esecutivo redatto dall’Appaltatore stesso, per qualsivoglia motivoanche se verificato, può essere eseguita dall’Appaltatore senza il preventivo ordine scritto del Committente e senza che sia stata preventivamente approvata dallo stesso.
36.4 Nell’ipotesi in cui l’Appaltatore abbia dato esecuzione a variazionivalidato e/o approvato dal Committente. Tali varianti verranno progettate ed eseguite dall’Appaltatore, o addizioni, senza preventivo ordine scritto e senza la previa approvazione del Committente; resteranno a totale carico dell’Appaltatore l'onere della nuova progettazione, i maggiori costi, le eventuali penali per mancato rispetto dei termini previsti nel Cronoprogramma e gli ulteriori danni subiti dal Committente o dalla Stazione Appaltante. Le predette varianti non daranno pertanto luogo ad alcuna modificazione del Cronoprogramma e dei corrispettivi del presente Contratto.
6. L’Appaltatore può proporre al Committente le varianti progettuali o le modifiche tecniche ritenute dallo stesso utili a ridurre il Direttore tempo o il costo di realizzazione dei lavori, può ordinare all’Appaltatore la rimessa in pristino, a cura e spese dello stesso, dei lavori nella situazione originaria, fermo che, in nessun caso, potrà vantare pretese a compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori eseguiti. Qualora le opere variate dall’Appaltatore risultino in sede di collaudo indispensabili per l’esecuzione a regola d’arte dei lavori, Lavori; il Committente può tuttavia disporne rifiutare la conservazione pagandone l’importo in approvazione delle varianti o modifiche tecniche ove queste non rispettino le specifiche tecniche e le esigenze del Committente stesso, specificate nel progetto posto a base ai prezzi contrattuali della Gara, o comunque determinino il peggioramento della funzionalità, durabilità, manutenibilità e sicurezza dei Lavori, ovvero ai prezzi definiti ai sensi comportino maggiore spesa a carico del successivo art. 37Committente o un ritardo del Termine di Ultimazione.
36.5 Non costituiscono varianti gli interventi disposti 7. Nessuna variante può essere eseguita senza la preventiva approvazione del Committente. Il mancato rispetto di tale previsione non dà titolo al pagamento dei Lavori non autorizzati e, salvo diversa valutazione del Committente e le ulteriori conseguenze di cui al presente Contratto e relativi Allegati, comporta la riduzione in pristino stato dei Lavori e delle opere, a totale carico dell’Appaltatore, secondo le disposizioni impartite dal Direttore dei lavori Lavori.
8. Le varianti di cui al presente articolo non solleveranno in alcun caso l’Appaltatore dalla propria responsabilità per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro il 10% (dieci la redazione del Progetto Esecutivo e per cento) la realizzazione dei Lavori e delle categorie di lavoro dell’appalto per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro ed entro il 5% (cinque per cento) per tutti gli altri lavori e che, in ogni caso, non comportino un aumento dell’importo attività oggetto del Contratto stipulatoContratto.
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Samples: Contract for Executive Design and Construction Activities
VARIANTI. 36.1 Il Committente è in facoltà 5.1 VARIAZIONEDELLEOPEREPROGETTATE. L'Ente Appaltante si riserva, nei limiti di ordinare per iscrittoquanto disposto dall’art. 106 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, con apposito ordine la insindacabilefacoltà di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, acquisito il parere favorevole del Direttore progettista, quelle varianti necessarie che riterrà di disporre nell'interesse della buona riuscita ed economia dei lavori, senza che l'Appaltatore possa trarne motivo per avanzare pretesedimaggiori compensioindennizzidiqualsiasinaturae specie,nonstabilitidagliatticontra tualidel'appalto. Atteso che, a norma del precedente art. 2, tutti gli oneri relativi ad elementi necessari alla funzionalità dell’opera andranno a carico dell’Appaltatore, si precisa che le varianti, le quali, a norma del presente articolo, danno diritto ad un compenso maggiore sono solo quelle intese ad un mero miglioramento dell’opera o ad una diversa destinazione funzionale, e pertanto daranno diritto ad un maggiore compenso soltanto le varianti al progetto originarioe integrazioni di lavori non necessarie alla funzionalità dell’opera stessa, tali, cioè, che l’operapossa sicuramenterealizzarsianchesenzalevariantiedintegrazionipredette. Resteranno a carico dell’Appaltatore tutte le varianti la cui esecuzione sia oggettivamente necessaria per la realizzazione dell’opera secondo le destinazioni funzionali di progetto. Tanto senza che per questo l’Appaltatore ha l’obbligo possa richiedere oneri ulteriori rispetto al mero riconoscimentodelcorrispettivo,pereventualimaggioriquantitàdi opere,calcolatocome indicatoai commiseguenti. L’Appaltatore prende atto che, in caso di eseguire nei limiti varianti in diminuzione, si procederà alla rideterminazione del successivo artprezzo “a corpo” e, quindi, alla quantificazionedell’economiaavantaggiodell’Amministrazioneconlemodalitàdicuiaisuccessivicommi. 38. Il Contratto può limitare È invece fatta salva la facoltà del Committente di introdurre varianti al progetto originario stabilendo i limiti entro i quali tale facoltà può essere esercitata. É intese a conseguire economie di spesa; in ogni tal caso, come nel caso facoltà del Committentedi varianti migliorative e/o in diminuzione, nei limiti del successivo art. 38, disporre che l’Appaltatore esegua lavori in misura inferiore a quanto previsto nel Contratto d’appalto, senza che nulla spetti all’Appaltatore a titolo di indennizzo.
36.2 L’ordine, a firma del Direttore dei lavori, deve contenere gli estremi dell’approvazione del Committente, la descrizione della variante, l’eventuale cronoprogramma e il prezzo calcolato secondo “a corpo” sarà rideterminato, depurato del ribasso d’asta, sulla scorta di appositocomputo indicante le variazioni in diminuzione e/o quelle in aumento, stimate in base all’Elenco Prezzi, facente parte del progetto, ridotto del ribasso d’asta ai sensi delpenultimocommadelprecedentearticolo3. Fermo restando che i criteri disegni e le specifiche di cui progetto sono stati sviluppati sulla base di buoni manufatti esistenti sul mercato, l’Impresa non è vincolata a specifiche marche, maè tenuta al successivo artrispeto delle caratteristiche, dimensioni e prestazioni poste a base dello sviluppo progettuale. 38Pertanto potrà sottoporre alla approvazione della Direzione Lavori manufatti di marche diverse purché ne dimostri l’equivalenza funzionale rispetto ai tipi posti a base del progetto, e verifichi che le dimensioni non implichino variazioni dimensionalidialtrielementicostruttivi. L’Appaltatore è tenuto a dare immediata esecuzione all’ordine, salva l’iscrizione di riserva nei modi e nei tempi stabiliti all’art. 35 delle presenti Condizioni Generali di Contratto.
36.3 Nessuna variante al progetto dei lavori, per qualsivoglia motivo, può essere eseguita dall’Appaltatore senza il preventivo ordine scritto del Committente e senza che sia stata preventivamente approvata dallo stesso.
36.4 Nell’ipotesi Nel caso in cui l’Appaltatore abbia dato esecuzione i prezzi non siano previsti nel suddetto elenco si farà ricorso a variazioni, o addizioni, senza preventivo ordine scritto e senza la previa approvazione del Committente, il Direttore dei lavori, può ordinare all’Appaltatore la rimessa in pristino, a cura e spese dello stesso, dei lavori nella situazione originaria, fermo che, in nessun caso, potrà vantare pretese a compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori eseguiti. Qualora nuovi prezzi formulati con le opere variate dall’Appaltatore risultino in sede di collaudo indispensabili per l’esecuzione a regola d’arte dei lavori, il Committente può tuttavia disporne la conservazione pagandone l’importo in base ai prezzi contrattuali ovvero ai prezzi definiti ai sensi del successivo art. 37modalità stabilite dalle disposizionidileggevigenti.
36.5 Non costituiscono varianti gli interventi disposti dal Direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro il 10% (dieci per cento) delle categorie di lavoro dell’appalto per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro ed entro il 5% (cinque per cento) per tutti gli altri lavori e che, in ogni caso, non comportino un aumento dell’importo del Contratto stipulato.
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Samples: Construction Contract
VARIANTI. 36.1 Il Committente è in facoltà 1. Eventuali modifiche non sostanziali, ovvero non pregiudicanti il dimensionamento del piano, le proporzioni complessive tra gli spazi di ordinare per iscrittouso pubblico e privato, con apposito ordine le caratteristiche costruttive, gli indici urbanistici, le prescrizioni e le destinazioni d’uso di cui alle Norme Tecniche del Direttore PUA, nonché la diversa dislocazione, nel perimetro del PUA, degli insediamenti, dei servizi, delle infrastrutture e del verde pubblico senza aumento delle quantità e dei pesi insediativi ai sensi dell’art.26 c.3 L.R.C.16/04, potranno essere eseguite a seguito di lavori, varianti al progetto originarioformale adozione delle modifiche da parte della Giunta Comunale, che l’Appaltatore ha l’obbligo dovrà motivarle al fine di eseguire nei limiti dimostrarne i miglioramenti conseguiti e comunque evidenziando l’assenza di incremento del successivo art. 38. Il Contratto può limitare la facoltà del Committente di introdurre varianti al progetto originario stabilendo i limiti entro i quali tale facoltà può essere esercitata. É in ogni caso facoltà del Committente, nei limiti del successivo art. 38, disporre che l’Appaltatore esegua lavori in misura inferiore a quanto previsto nel Contratto d’appalto, senza che nulla spetti all’Appaltatore a titolo di indennizzocarico urbanistico.
36.2 L’ordine2. Sono consentite direttamente in fase di richiesta del Permesso di Costruire: − le variazioni all’ubicazione degli accessi pedonali o carrabili ai singoli lotti nel rispetto delle vigenti norme di settore; − lievi modifiche alle reti infrastrutturali autorizzate dagli enti gestori nella fase esecutiva. − l’assetto tipologico-architettonico dei fabbricati indicativamente definiti nel planovolumetrico e nei tipi edilizi, a firma del Direttore dei lavorisempre che siano rispettati i parametri urbanistici-edilizi fissati nel piano (volume, deve contenere gli estremi dell’approvazione del Committentealtezza massima, la descrizione della variantedistanza dai confini e dalle strade, l’eventuale cronoprogramma e il prezzo calcolato secondo i criteri etc.).
3. Le varianti non rientranti tra le ipotesi di cui al successivo art. 38. L’Appaltatore è tenuto presente articolo o le varianti aventi per oggetto edifici con destinazione diversa ai sensi dell'articolo 29 (Edifici con destinazione diversa), per i quali sia obbligatoriamente da reperire una quantità di aree per attrezzature e servizi pubblici superiore a dare immediata esecuzione all’ordinequella determinata in origine, salva l’iscrizione devono essere autorizzate con la procedura richiesta per un nuovo piano attuativo, che tenga conto di riserva nei modi e nei tempi stabiliti all’art. 35 delle presenti Condizioni Generali di Contrattoquanto già realizzato.
36.3 Nessuna variante al progetto 4. Le variazioni non possono comportare, né espressamente né tacitamente, proroga dei lavoritermini di attuazione della convenzione, per qualsivoglia motivodi cui all'articolo 20 (Termini massimi di esecuzione e cessione), può essere eseguita dall’Appaltatore senza il preventivo ordine scritto del Committente e senza salvo che sia stata preventivamente approvata dallo stessociò non dipenda da fatti imputabili all'amministrazione comunale.
36.4 Nell’ipotesi in cui l’Appaltatore abbia dato esecuzione a variazioni, o addizioni, senza preventivo ordine scritto e senza la previa approvazione del Committente, il Direttore dei lavori, può ordinare all’Appaltatore la rimessa in pristino, a cura e spese dello stesso, dei lavori nella situazione originaria, fermo che, in nessun caso, potrà vantare pretese a compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori eseguiti. Qualora le opere variate dall’Appaltatore risultino in sede di collaudo indispensabili per l’esecuzione a regola d’arte dei lavori, il Committente può tuttavia disporne la conservazione pagandone l’importo in base ai prezzi contrattuali ovvero ai prezzi definiti ai sensi del successivo art. 37.
36.5 Non costituiscono varianti gli interventi disposti dal Direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro il 10% (dieci per cento) delle categorie di lavoro dell’appalto per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro ed entro il 5% (cinque per cento) per tutti gli altri lavori e che, in ogni caso, non comportino un aumento dell’importo del Contratto stipulato.
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Samples: Convenzione
VARIANTI. 36.1 (a) Il Committente è in facoltà Concessionario sarà tenuto ad adeguarsi alle Varianti Progettuali richieste dal Concedente sia durante la Fase Costruzione sia durante la Fase di ordinare per iscritto, con apposito ordine del Direttore di lavori, varianti al progetto originarioGestione, che l’Appaltatore ha l’obbligo presentino le seguenti caratteristiche:
(i) introduzione di eseguire modifiche di dettaglio e/o di innovazioni migliorative che non determinino un'alterazione sostanziale del Progetto Preliminare;
(ii) introduzione di modifiche che non comportino incremento dei costi previsti per la realizzazione dei Lavori [al di sopra dell'importo complessivo di Euro [•]], della tempistica per la realizzazione dei Lavori [al di sopra di [•] giorni], o incremento dei costi di gestione previsti nel Progetto Preliminare [al di sopra dell'importo complessivo annuale di Euro [•]], salvo quanto previsto al successivo paragrafo (c).
(b) Si applica quanto previsto dall'art. 132 del Codice.
(c) Le Varianti in Corso d’Opera potranno essere richieste dal Concedente, attraverso l’Organo di Alta Vigilanza, ovvero proposte autonomamente dal Concessionario e autorizzate dal Concedente nei limiti soli casi di cui all’art. 132 del successivo artCodice. 38In relazione alle Varianti proposte dal Concessionario, il Concedente s'impegna a comunicare al Concessionario la propria approvazione o rigetto nel più breve tempo possibile e comunque entro [●] giorni dal ricevimento della proposta.
(d) Le Varianti in Corso d’Opera saranno valutate in base ai capitolati tecnici e tariffari forniti dal Concessionario unitamente al Progetto Esecutivo approvato dal Concedente.
(e) Il Concessionario è tenuto a sopportare i costi relativi a Varianti in Corso d’Opera dovute al manifestarsi di errori od omissioni del Progetto Esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione delle Opere, ovvero la sua utilizzazione, ai sensi dell’art. 132, comma 1, lett. e) del Codice. Il Contratto può limitare la facoltà del Committente Concessionario dovrà altresì risarcire il Concedente di introdurre varianti al progetto originario stabilendo i limiti entro i quali tale facoltà può essere esercitata. É qualsiasi danno conseguito in ogni caso facoltà del Committente, nei limiti del successivo art. 38, disporre che l’Appaltatore esegua lavori in misura inferiore relazione a quanto previsto nel Contratto d’appalto, senza che nulla spetti all’Appaltatore a titolo di indennizzodetti errori od omissioni.
36.2 L’ordine, a firma del Direttore dei lavori, deve contenere gli estremi dell’approvazione del Committente, la descrizione della variante, l’eventuale cronoprogramma e il prezzo calcolato secondo i criteri (f) Le Varianti diverse dalle Varianti Progettuali di cui al successivo art. 38. L’Appaltatore è tenuto a dare immediata esecuzione all’ordine, salva l’iscrizione di riserva nei modi e nei tempi stabiliti all’art. 35 delle presenti Condizioni Generali di Contratto.
36.3 Nessuna variante al progetto dei lavori, per qualsivoglia motivo, può essere eseguita dall’Appaltatore senza il preventivo ordine scritto del Committente e senza che sia stata preventivamente approvata dallo stesso.
36.4 Nell’ipotesi in cui l’Appaltatore abbia dato esecuzione a variazioni, o addizioni, senza preventivo ordine scritto e senza la previa approvazione del Committente, il Direttore dei lavori, può ordinare all’Appaltatore la rimessa in pristino, a cura e spese dello stesso, dei lavori nella situazione originaria, fermo che, in nessun caso, potrà vantare pretese a compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori eseguiti. Qualora le opere variate dall’Appaltatore risultino in sede di collaudo indispensabili per l’esecuzione a regola d’arte dei lavori, il Committente può tuttavia disporne la conservazione pagandone l’importo in base ai prezzi contrattuali ovvero ai prezzi definiti ai sensi del successivo art. 37.
36.5 Non costituiscono varianti gli interventi disposti dal Direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglioprecedente paragrafo (a), che non siano contenuti entro dovute a errori od omissioni di progettazione e comportino oneri aggiuntivi per il 10% (dieci per cento) delle categorie di lavoro dell’appalto per Concessionario in misura superiore a Euro [•] saranno a carico del Concedente, ove il Concessionario non reperisca le risorse finanziarie necessarie a sostenere i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro ed entro il 5% (cinque per cento) per tutti gli altri lavori e che, in ogni caso, non comportino un aumento dell’importo del Contratto stipulatorelativi costi.
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Samples: Concessione Del Servizio
VARIANTI. 36.1 Il Committente è in 4.1 La Promissaria Acquirente prende atto e accetta, con propria piena rinuncia a eccezioni o pretese al riguardo, che la Promittente Venditrice avrà facoltà di ordinare eseguire tutte quelle varianti progettuali che in corso d’opera si rendessero necessarie od opportune, a suo insindacabile giudizio, per iscrittoil completamento e la fruizione delle Unità Immobiliari, con apposito ordine dell’Edificio e dei fabbricati facenti parte del Direttore Complesso Immobiliare, o delle aree, percorsi comuni e impianti all’interno del Complesso Immobiliare, di lavoritogliere dalle parti comuni quelle porzioni che non fossero di necessario uso comune, varianti nonché, infine, di apportare al progetto originarioed al Capitolato modifiche non sostanziali.
4.2 La Promissaria Acquirente prende atto e accetta, inoltre, che l’Appaltatore ha l’obbligo la Promittente Venditrice avrà diritto di eseguire nei limiti presentare al Comune di Milano, in qualsiasi momento, tutte le eventuali varianti di natura urbanistica rispetto allo strumento attuativo Hines Italia SGR S.p.A vigente ritenute da essa opportune per il completamento del successivo art. 38. Il Contratto può limitare la facoltà del Committente di introdurre varianti al progetto originario stabilendo i limiti entro i quali tale facoltà può essere esercitata. É in ogni caso facoltà del Committente, nei limiti del successivo art. 38, disporre che l’Appaltatore esegua lavori in misura inferiore a quanto previsto nel Contratto d’appalto, senza che nulla spetti all’Appaltatore a titolo di indennizzoComplesso Immobiliare.
36.2 L’ordine4.3 La Promissaria Acquirente si impegna a conferire alla Promittente Venditrice, contestualmente al rogito e relativamente alle opere a firma quella data ancora in corso, un mandato irrevocabile, in quanto conferito anche nell’interesse della Promittente Venditrice, ai sensi dell’art. 1723 c.c. ai fini del Direttore compimento degli atti di cui ai precedenti paragrafo 4.1 e 4.2. Tale mandato verrà a cessare con la vendita dell’ultima porzione immobiliare dei lavori, deve contenere gli estremi dell’approvazione del Committente, fabbricati che saranno realizzati nel Complesso Immobiliare. Le Parti riconoscono la descrizione natura essenziale della variante, l’eventuale cronoprogramma e il prezzo calcolato secondo i criteri previsione di cui al successivo art. 38. L’Appaltatore è tenuto a dare immediata esecuzione all’ordine, salva l’iscrizione di riserva nei modi e nei tempi stabiliti all’art. 35 delle presenti Condizioni Generali di Contrattopresente articolo.
36.3 Nessuna variante al progetto dei lavori4.4 La Promissaria Acquirente prende atto e accetta che, per qualsivoglia motivo, può essere eseguita dall’Appaltatore senza il preventivo ordine scritto del Committente e senza che sia stata preventivamente approvata dallo stesso.
36.4 Nell’ipotesi in cui l’Appaltatore abbia dato esecuzione a variazioni, o addizioni, senza preventivo ordine scritto e senza la previa approvazione del Committente, il Direttore dei lavori, può ordinare all’Appaltatore la rimessa in pristino, a cura e spese dello stesso, anche successivamente all’ultimazione dei lavori nella situazione originariadelle Unità Immobiliari, fermo chele residue parti dell’Edificio e le aree comuni o gli altri fabbricati del Complesso Immobiliare potranno essere ancora ulteriormente interessati dal completamento di altri lavori edilizi svolti dalla Promittente Venditrice tramite i propri appaltatori; in relazione a ciò la Promissaria Acquirente rinuncia fin da ora ad ogni eccezione, in nessun caso, potrà vantare pretese a compensi, rimborsi riserva o indennizzi richiesta verso la Promittente Venditrice per i lavori eseguiti. Qualora disturbi che le opere variate dall’Appaltatore risultino in sede potessero essere arrecati, nonché per l’eventuale diminuzione di collaudo indispensabili per l’esecuzione a regola d’arte godimento delle Unità Immobiliari e dei lavori, il Committente può tuttavia disporne la conservazione pagandone l’importo in base ai prezzi contrattuali ovvero ai prezzi definiti ai sensi del successivo art. 37.
36.5 Non costituiscono varianti gli interventi disposti dal Direttore dei lavori per risolvere aspetti servizi comuni che potrà verificarsi fino al termine di dettaglio, che siano contenuti entro il 10% (dieci per cento) delle categorie di lavoro dell’appalto per tutti i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro edilizi ed entro il 5% (cinque per cento) per tutti gli altri lavori e che, in ogni caso, non comportino un aumento dell’importo del Contratto stipulatoimpiantistici.
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Samples: Preliminary Sale Agreement
VARIANTI. 36.1 Il Committente è in facoltà Data la peculiarità del servizio la gestione deve avere carattere flessibile e deve adattarsi all’evoluzione dei bisogni ed alle mutate esigenze connesse alla funzionalità del servizio. Pertanto il Comune di Falconara Marittima, Ente Capofila dell’Ambito Territoriale Sociale n. 12 ha il diritto di ordinare per iscritto, con apposito ordine del Direttore di lavori, varianti variazioni al progetto originariodi gestione, variazioni alle modalità di organizzazione del servizio, variazioni in aumento o diminuzione della quantità delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto dell’importo complessivo del contratto ai sensi dell’art. 106, comma 12, del d.lgs. 50/2016. Il Comune di Falconara Marittima, Ente Capofila dell’Ambito Territoriale Sociale n. 12, può comunque ordinare tutte le variazioni che l’Appaltatore ha l’obbligo si rendano necessarie od opportune in conseguenza dell’intervento di eseguire nei limiti disposizioni legislative o regolamentari provvedimenti amministrativi o direttive nazionale/o regionali ovvero per il sopravvenire di esigenze impreviste e imprevedibili o per l’intervenuta possibilità di conseguire miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite. Variazioni possono essere altresì disposte per effetto di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi ove si svolgono le prestazioni, verificatisi nel corso della esecuzione del successivo contratto. Nel caso in cui la variazione superi il quinto del prezzo complessivo si procede alla stipula di un atto aggiuntivo dopo aver acquisito il consenso dell’esecutore art. 38106, comma 12, del d.lgs. Il Contratto può limitare la facoltà del Committente di introdurre varianti 50/2016). Nessuna variazione o modifica al progetto originario stabilendo i limiti entro i quali tale facoltà contratto può essere esercitata. É in ogni caso facoltà del Committentecomunque introdotta dall'appaltatore, nei limiti del successivo art. 38, disporre che l’Appaltatore esegua lavori in misura inferiore a quanto previsto nel Contratto d’appalto, senza che nulla spetti all’Appaltatore a titolo di indennizzo.
36.2 L’ordine, a firma del Direttore dei lavori, deve contenere gli estremi dell’approvazione del Committente, la descrizione della variante, l’eventuale cronoprogramma se non è COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA Prot.0002663-26/05/2022-D472-DF-0031-0007-C 0057 disposta dal RUP e il prezzo calcolato secondo i criteri di cui al successivo art. 38. L’Appaltatore è tenuto a dare immediata esecuzione all’ordine, salva l’iscrizione di riserva nei modi e nei tempi stabiliti all’art. 35 delle presenti Condizioni Generali di Contratto.
36.3 Nessuna variante al progetto dei lavori, per qualsivoglia motivo, può essere eseguita dall’Appaltatore senza il preventivo ordine scritto del Committente e senza che sia stata preventivamente approvata dallo stesso.
36.4 Nell’ipotesi in cui l’Appaltatore abbia dato esecuzione dall’Amministrazione nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a variazionipagamenti o rimborsi di sorta e, o addizioniove il RUP lo giudichi opportuno, senza preventivo ordine scritto e senza la previa approvazione del Committente, il Direttore dei lavori, può ordinare all’Appaltatore comportano la rimessa in pristino, a cura e spese dello stessocarico dell'appaltatore, dei lavori nella della situazione originariaoriginaria preesistente. Nel caso in cui il Comune di Falconara Marittima, fermo cheEnte Capofila dell’Ambito Territoriale Sociale n. 12, in nessun caso, potrà vantare pretese a compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori eseguiti. Qualora le opere variate dall’Appaltatore risultino in sede di collaudo indispensabili per l’esecuzione a regola d’arte dei lavori, il Committente può tuttavia disporne la conservazione pagandone l’importo richieda un aumento delle prestazioni in base ai prezzi contrattuali ovvero ai prezzi definiti ai sensi presupposti, nei limiti e alle condizioni stabilite dall’art. 106 del successivo artd.lgs. 3750/2016 e s.m.i. la garanzia definitiva costituita in relazione all’esecuzione del contratto deve essere adeguatamente integrata.
36.5 Non costituiscono varianti gli interventi disposti dal Direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro il 10% (dieci per cento) delle categorie di lavoro dell’appalto per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro ed entro il 5% (cinque per cento) per tutti gli altri lavori e che, in ogni caso, non comportino un aumento dell’importo del Contratto stipulato.
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Samples: Contract for Management of Services
VARIANTI. 36.1 Il Committente 1. Xxxxx restando gli elementi prescrittivi del Piano Attuativo di cui all’art. 2, comma 2, è consentito apportare in facoltà fase di ordinare per iscrittoesecuzione, con apposito ordine del Direttore senza la necessità di lavoriapprovazione di preventiva variante, varianti al progetto originariomodificazioni planovolumetriche ai sensi dell’art. 14, comma 12 della L.R. 12/2005 e s.m.i, che l’Appaltatore ha l’obbligo non alterino le caratteristiche tipologiche di eseguire nei limiti impostazione previste nella tavola C2 ”Progetto planivolumetrico e destinazioni d’uso” e nella relazione A2 “Norme di Attuazione” del successivo artPiano Attuativo, non incidano sul dimensionamento globale degli insediamenti e non diminuiscano la dotazione di aree per servizi pubblici, di uso pubblico e a vincolo di destinazione pubblica. 38. Il Contratto può limitare Tali modificazioni sono approvate con le normali procedure di richiesta per il Permesso di Costruire qualora non incidano sui contenuti della presente Convenzione e qualora comportino la facoltà del Committente sola diversa disposizione degli edifici all’interno delle aree di introdurre varianti al progetto originario stabilendo i limiti entro i quali tale facoltà può essere esercitata. É in ogni caso facoltà del Committentemassimo inviluppo, nei limiti del successivo art. 38, disporre che l’Appaltatore esegua lavori in misura inferiore a quanto previsto nel Contratto d’appalto, senza che nulla spetti all’Appaltatore a titolo o modifiche derivanti da esigenze esecutive delle opere di indennizzourbanizzazione.
36.2 L’ordine, a firma del Direttore dei lavori, deve contenere gli estremi dell’approvazione del Committente, la descrizione della variante, l’eventuale cronoprogramma e il prezzo calcolato secondo i criteri 2. Le modifiche al Piano Attuativo non rientranti tra le ipotesi di cui al successivo art. 38. L’Appaltatore è tenuto a dare immediata esecuzione all’ordineprimo comma, salva l’iscrizione devono essere autorizzate con la procedura di riserva nei modi e nei tempi stabiliti all’art. 35 delle presenti Condizioni Generali variante al Piano Attuativo, che tenga conto di Contrattoquanto già realizzato.
36.3 Nessuna variante 3. Le varianti di iniziativa privata al progetto dei lavoriPiano Attuativo di cui al precedente comma, qualora comportino modifica del contributo di costruzione dovuto relativo agli interventi edilizi, determinano la ridefinizione dello standard di qualità dovuto al Comune ai sensi dell’art. 9 per qualsivoglia motivole parti modificate, può essere eseguita dall’Appaltatore senza il preventivo ordine scritto del Committente e senza che sia stata preventivamente approvata dallo stessoin base agli oneri di urbanizzazione vigenti al momento dell’approvazione della variante.
36.4 Nell’ipotesi in 4. Le modificazioni planivolumetriche e le varianti di cui l’Appaltatore abbia dato esecuzione a variazionisopra non possono comportare, o addizioniné espressamente né tacitamente, senza preventivo ordine scritto e senza proroga dei termini di attuazione degli impegni convenzionali, salvo che ciò non sia espressamente autorizzato dal Comune attraverso la previa approvazione del Committente, il Direttore dei lavori, può ordinare all’Appaltatore la rimessa in pristino, a cura e spese dello stesso, dei lavori nella situazione originaria, fermo che, in nessun caso, potrà vantare pretese a compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori eseguiti. Qualora le opere variate dall’Appaltatore risultino in sede di collaudo indispensabili per l’esecuzione a regola d’arte dei lavori, il Committente può tuttavia disporne la conservazione pagandone l’importo in base ai prezzi contrattuali ovvero ai prezzi definiti ai sensi del successivo art. 37modifica della presente Convenzione.
36.5 Non costituiscono varianti gli interventi disposti dal Direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro il 10% (dieci per cento) delle categorie di lavoro dell’appalto per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro ed entro il 5% (cinque per cento) per tutti gli altri lavori e che, in ogni caso, non comportino un aumento dell’importo del Contratto stipulato.
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Samples: Convenzione Urbanistica
VARIANTI. 36.1 Il Committente 1. Premessa la corretta redazione del progetto, è in facoltà fatto assoluto divieto di ordinare per iscritto, con apposito ordine del Direttore di lavori, varianti al progetto originario, che l’Appaltatore ha l’obbligo di eseguire nei limiti del successivo apportare ad esso qualsiasi variante (art. 38. Il Contratto può limitare la facoltà del Committente di introdurre varianti al progetto originario stabilendo i limiti entro i quali tale facoltà può essere esercitata. É in ogni caso facoltà del Committente, nei limiti del successivo art. 38, disporre che l’Appaltatore esegua lavori in misura inferiore a quanto previsto nel Contratto d’appalto, senza che nulla spetti all’Appaltatore a titolo di indennizzo161 D.P.R. 207/2010).
36.2 L’ordine2. Non sono considerate varianti, a firma del Direttore dei lavori, deve contenere gli estremi dell’approvazione del Committente, la descrizione della variante, l’eventuale cronoprogramma e il prezzo calcolato secondo i criteri di cui al successivo art. 38. L’Appaltatore è tenuto a dare immediata esecuzione all’ordine, salva l’iscrizione di riserva nei modi e nei tempi stabiliti all’art. 35 delle presenti Condizioni Generali di Contratto.
36.3 Nessuna variante al progetto dei lavori, per qualsivoglia motivo, può essere eseguita dall’Appaltatore senza il preventivo ordine scritto del Committente e senza che sia stata preventivamente approvata dallo stesso.
36.4 Nell’ipotesi in cui l’Appaltatore abbia dato esecuzione a variazioni, o addizioni, senza preventivo ordine scritto e senza la previa approvazione del Committente, il Direttore dei lavori, può ordinare all’Appaltatore la rimessa in pristino, a cura e spese dello stesso, dei lavori nella situazione originaria, fermo che, in nessun caso, potrà vantare pretese a compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori eseguiti. Qualora le opere variate dall’Appaltatore risultino in sede di collaudo indispensabili per l’esecuzione a regola d’arte dei lavori, il Committente può tuttavia disporne la conservazione pagandone l’importo in base ai prezzi contrattuali ovvero ai prezzi definiti ai sensi del successivo artcomma 1 dell’art. 37132 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.
36.5 Non costituiscono varianti , gli interventi disposti dal Direttore dei lavori Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti (entro il 10% (dieci per centoi limiti di cui al comma 3 dell’art.132 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163 e s.m.i.) delle categorie di lavoro dell’appalto per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro ed entro il 5% (cinque per cento) per tutti gli altri lavori e che, in ogni caso, che non comportino un aumento dell’importo del Contratto stipulatocontratto stipulato per la realizzazione dell’opera.
3. Sono ammesse varianti nell’esclusivo interesse dell’amministrazione, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto.
4. L’importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5% dell’importo originale del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera.
5. La perizia predisposta per la suddetta variante è approvata dal responsabile del procedimento secondo le modalità di cui all’art. 161 del DPR 207/2010.
6. Qualora sorgano necessità di modificare le lavorazioni o le quantità dei lavori previsti per qualunque entità oltre il limite del 5% dell’importo originario del contratto, la richiesta di variazione, sia che venga proposta dall’impresa che dalla Direzione Lavori, verrà esaminata congiuntamente con il progettista responsabile (sia interno che esterno all’Amministrazione) prima di essere sottoposta al responsabile del procedimento, (art. 10 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni) che accerterà se ricorrono le cause, le condizioni e i presupposti di cui al comma 1 dell’art. 132 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni.
7. Le varianti in corso d’opera possono essere ammesse esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi:
a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
b) per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal regolamento, o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell’opera o di sue parti e sempre che non alterino l’impostazione progettuale;
c) per la presenza di eventi inerenti la natura e specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d’opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale;
d) nei casi previsti dall’Art. 1664, secondo comma, del codice civile;
e) per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione, purché entro il limite del 20%, oltre il quale si procederà ai sensi del comma 4 dell’art.132 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163;
8. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che perciò l’impresa appaltatrice possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli Articoli 161 e 162 del D.P.R. 207/2010 e dall’Articolo 132 del D.Lgs. n. 163/06.
9. Ai sensi dell’art. 162 del D.P.R. 207/2010, ad eccezione dei contratti affidati ai sensi dell’art. 53 comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs. n. 163/06, l’Appaltatore durante il corso dei lavori può proporre al Direttore dei Lavori, eventuali variazioni ai sensi dell’Art. 132 comma 3 secondo periodo del D.Lgs. 163/2006, di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione dell’importo originario dei lavori. La proposta di modifica verrà formulata secondo le modalità stabilite nell’Art. 161 sopra richiamato e le economie risultanti dalla proposta migliorativa, se accettata dal Responsabile del Procedimento, sono ripartite in parti uguali tra la stazione appaltante e l’appaltatore.
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Samples: Appalto
VARIANTI. 36.1 Il Committente è in facoltà di ordinare per iscritto, con apposito ordine del Direttore di lavori, varianti 1. Nessuna variazione o addizione al progetto originario, che l’Appaltatore ha l’obbligo di eseguire nei limiti del successivo art. 38. Il Contratto può limitare la facoltà del Committente di introdurre varianti al progetto originario stabilendo i limiti entro i quali tale facoltà approvato può essere esercitata. É in ogni caso facoltà del Committente, nei limiti del successivo art. 38, disporre che l’Appaltatore esegua introdotta dall’Appaltatore se non è disposta dal direttore dei lavori in misura inferiore a quanto previsto nel Contratto d’appalto, senza che nulla spetti all’Appaltatore a titolo di indennizzoe preventivamente approvata dagli organi competenti della Stazione Appaltante.
36.2 L’ordine2. Le varianti in corso d’opera possono essere ammesse esclusivamente qualora ricorrano i presupposti previsti dall’art. 106 del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii..
3. La Stazione Appaltante si riserva, a firma del Direttore dei lavori, deve contenere gli estremi dell’approvazione del Committente, la descrizione della variante, l’eventuale cronoprogramma e il prezzo calcolato secondo i criteri di cui al successivo art. 38. L’Appaltatore è tenuto a dare immediata esecuzione all’ordine, salva l’iscrizione di riserva nei modi e nei tempi stabiliti all’art. 35 delle presenti Condizioni Generali di Contratto.
36.3 Nessuna variante al progetto dei lavori, per qualsivoglia motivo, può essere eseguita dall’Appaltatore senza il preventivo ordine scritto del Committente e senza che sia stata preventivamente approvata dallo stesso.
36.4 Nell’ipotesi in cui l’Appaltatore abbia dato esecuzione a variazioni, o addizioni, senza preventivo ordine scritto e senza la previa approvazione del Committente, il Direttore dei lavori, può ordinare all’Appaltatore la rimessa in pristino, a cura e spese dello stesso, dei lavori nella situazione originaria, fermo che, in nessun caso, potrà vantare pretese a compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori eseguiti. Qualora le opere variate dall’Appaltatore risultino in sede di collaudo indispensabili per l’esecuzione a regola d’arte dei lavori, il Committente può tuttavia disporne la conservazione pagandone l’importo in base ai prezzi contrattuali ovvero ai prezzi definiti ai sensi del successivo artcomma 1 lettera a) dell'art. 37106 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la facoltà di procedere alla modifica del contratto con l'appaltatore per la realizzazione di ulteriori lavori sull'area oggetto dell'intervento senza alterare la natura del contratto.
36.5 Non costituiscono 4. Ai sensi dell'art. 149 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n.50 e ss.mm.ii nel caso di appalti relativi al settore dei beni culturali, non sono considerati varianti in corso d'opera gli interventi disposti dal Direttore direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, che siano contenuti entro il 10% (non modificano qualitativamente l'opera e che non comportino una variazione in aumento o in diminuzione superiore al venti per cento del valore di ogni singola categoria di lavorazione, nel limite del dieci per cento) delle categorie di lavoro dell’appalto cento dell’importo complessivo contrattuale, qualora vi sia disponibilità finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione della stazione appaltante. Sono ammesse, nel limite del venti per i lavori di recuperocento in più dell'importo contrattuale, ristrutturazionele varianti in corso d'opera rese necessarie, manutenzione posta la natura e restauro ed entro la specificità dei beni sui quali si interviene, per fatti verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti imprevisti o imprevedibili nella fase progettuale, per adeguare l'impostazione progettuale qualora ciò sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per il 5% (cinque per cento) per tutti gli altri lavori e cheperseguimento degli obiettivi dell'intervento, in ogni caso, non comportino un aumento dell’importo nonché le varianti giustificate dalla evoluzione dei criteri della disciplina del Contratto stipulatorestauro.
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Samples: Appalto
VARIANTI. 36.1 Il Committente è in facoltà Nel corso del periodo contrattuale, qualora sia pervenuto, per l'anno scolastico successivo, un numero di ordinare per iscritto, con apposito ordine domande di ammissione alla sezione Piccoli del Direttore di lavori, varianti al progetto originario, che l’Appaltatore ha l’obbligo di eseguire nei limiti del successivo art. 38. Il Contratto può limitare la facoltà del Committente di introdurre varianti al progetto originario stabilendo i limiti entro i quali tale facoltà può essere esercitata. É in ogni caso facoltà del Committente, nei limiti del successivo art. 38, disporre che l’Appaltatore esegua lavori in misura Nido (12/24 mesi) inferiore a quanto previsto nel Contratto d’appalto10, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, senza che nulla spetti all’Appaltatore la Ditta aggiudicataria possa richiedere risarcimento alcuno: ➔ di sospendere l'attivazione della sezione appaltata del Nido (sezione Piccoli) e, conseguentemente, di diminuire: il personale ausiliario di n. 1 unità a titolo tempo pieno ed il personale educativo di indennizzo.
36.2 L’ordinen. 2 unità a tempo pieno e n. 1 unità a part time. Ugualmente l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, senza che la Ditta aggiudicataria possa richiedere risarcimento alcuno: ➔ di estendere e/o ridurre i servizi educativi e/o di ausiliariato; Si precisa, comunque, che, ai sensi dell'Art. 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016, la Ditta aggiudicataria è obbligata ad assoggettarsi alle suddette variazioni in diminuzione o in aumento, solo qualora la diminuzione o l'aumento delle prestazioni abbiano un valore fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto (contratto aggiudicato e quindi tenuto conto del ribasso d'asta). Oltre tale limite, la Ditta aggiudicataria ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto. In questo caso, la risoluzione si verifica di diritto quando la Ditta aggiudicataria dichiari al Comune che essa intende avvalersi di tale diritto. Se la Ditta l’aggiudicataria non intende avvalersi di tale diritto, è tenuta a eseguire i maggiori o minori servizi richiesti alle medesime condizioni contrattuali. La Ditta aggiudicataria ha inoltre l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale ritenute idonee dall'Amministrazione Comunale e dalla stessa ordinate, a firma condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del Direttore dei lavori, deve contenere gli estremi dell’approvazione del Committente, la descrizione della variante, l’eventuale cronoprogramma contratto e il prezzo calcolato secondo i criteri di cui al successivo art. 38. L’Appaltatore è tenuto a dare immediata esecuzione all’ordine, salva l’iscrizione di riserva nei modi e nei tempi stabiliti all’art. 35 delle presenti Condizioni Generali di Contratto.
36.3 Nessuna variante al progetto dei lavori, per qualsivoglia motivo, può essere eseguita dall’Appaltatore senza il preventivo ordine scritto del Committente e senza che sia stata preventivamente approvata dallo stesso.
36.4 Nell’ipotesi in cui l’Appaltatore abbia dato esecuzione a variazioni, o addizioni, senza preventivo ordine scritto e senza la previa approvazione del Committente, il Direttore dei lavori, può ordinare all’Appaltatore la rimessa in pristino, a cura e spese dello stesso, dei lavori nella situazione originaria, fermo che, in nessun caso, potrà vantare pretese a compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori eseguiti. Qualora le opere variate dall’Appaltatore risultino in sede di collaudo indispensabili per l’esecuzione a regola d’arte dei lavori, il Committente può tuttavia disporne la conservazione pagandone l’importo in base ai prezzi contrattuali ovvero ai prezzi definiti ai sensi del successivo art. 37.
36.5 Non costituiscono varianti gli interventi disposti dal Direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro il 10% (dieci per cento) delle categorie di lavoro dell’appalto per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro ed entro il 5% (cinque per cento) per tutti gli altri lavori e che, in ogni caso, non comportino un aumento dell’importo del Contratto stipulatomaggiori oneri a carico dell'esecutore.
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Samples: Service Agreement
VARIANTI. 36.1 Il Fatto salvo quanto disposto dall’art. 106 del d.lgs. 50/2016, il Committente è in facoltà fa- coltà di ordinare per iscritto, con apposito ordine del Direttore di lavori, varianti al progetto originario, che l’Appaltatore ha l’obbligo di eseguire nei limiti purché non comporti- no un aumento o una diminuzione delle opere in misura superiore a un quinto dell’importo del successivo art. 38. Il Contratto può limitare Contratto, ovvero non mutino sostanzialmente la facoltà del Committente di introdurre varianti al progetto originario stabilendo i limiti entro i quali tale facoltà può essere esercitatanatura dei lavori compresi in Contratto. É in ogni caso facoltà del Committente, nei limiti del successivo art. 38predetti limiti, disporre di- sporre che l’Appaltatore esegua lavori in misura inferiore a quanto previsto nel Contratto Con- tratto d’appalto, senza che nulla spetti all’Appaltatore a titolo di indennizzo.
36.2 . L’ordine, a firma del Direttore dei lavori, deve contenere gli estremi dell’approvazione del Committente, la descrizione della variante, l’eventuale cronoprogramma crono- programma e il prezzo calcolato secondo i criteri di cui al successivo art. 38prezzo. L’Appaltatore è tenuto a dare immediata esecuzione all’ordine, salva l’iscrizione di riserva nei modi e nei tempi stabiliti all’artai sensi dell’articolo precedente. 35 delle presenti Condizioni Generali di Contratto.
36.3 Nessuna variante va- riante al progetto dei lavori, per qualsivoglia motivo, può essere eseguita dall’Appaltatore senza il preventivo ordine scritto del Committente e senza che sia stata preventivamente approvata dallo stesso.
36.4 . Nell’ipotesi in cui l’Appaltatore abbia dato esecuzione a variazioni, o addizioni, senza preventivo ordine scritto e senza la previa approvazione del Committente, il Direttore dei lavori, può ordinare all’Appaltatore la rimessa in pristino, a cura e spese dello stesso, dei lavori nella situazione si- tuazione originaria, fermo che, in nessun caso, potrà vantare pretese a compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori eseguiti. Qualora le opere variate dall’Appaltatore risultino in sede di collaudo indispensabili per l’esecuzione a regola d’arte dei lavori, il Committente può tuttavia disporne la conservazione pagandone l’importo in base ai prezzi contrattuali ovvero ai prezzi definiti ai sensi del successivo artcontrattuali. 37.
36.5 Non costituiscono varianti gli interventi disposti dal Direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro il 10% (dieci per cento) delle categorie di lavoro dell’appalto per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro ed entro il 5% (cinque per cento) per tutti gli altri lavori e che, in ogni caso, non comportino un aumento dell’importo del Contratto stipulato.
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Samples: Accordo Quadro Per Lavori Edili