VARIAZIONE DELLE PERSONE ASSICURATE Clausole campione

VARIAZIONE DELLE PERSONE ASSICURATE. L’assicurazione vale per le persone designate in polizza ed in quanto permanga rispetto ad esse il rapporto in considerazione del quale fu fatta l’assicurazione. Delle variazioni del personale assicurato deve essere preso atto con appendice. L’assicurazione rispetto alle nuove persone vale dalle ore ventiquattro del giorno del perfezionamento dell’appendice, con pagamento del maggior premio che risulti dovuto. La cessazione di singoli assicurati, non seguita da sostituzione, dà luogo a corrispondente riduzione del premio a partire dalla scadenza annuale successiva alla data di comunicazione.
VARIAZIONE DELLE PERSONE ASSICURATE. L’assicurazione vale per le persone di cui all’Art. 2 comunicate alla Società. Le inclusioni di nuovi assicurati e dei relativi nuclei familiari che si verificheranno nel corso del periodo assicurativo, dovranno essere comunicate alla Società, tramite il Broker, dagli Enti ovvero dalla Contraente. In caso di inclusione di familiari a seguito di variazione del carico fiscale, l’assicurazione si intende estesa dalla data di comunicazione della variazione/estensione da parte dell’assicurato all’Ente di appartenenza. In caso di nascita di figli, invece, l’assicurazione si intende automaticamente estesa dalla data di nascita del figlio a condizione, peraltro, che la comunicazione da parte dell’assicurato all’Ente di appartenenza venga effettuata entro 180 giorni dalla nascita del figlio. In caso di superamento di tale termine l’assicurazione decorrerà dalla data di comunicazione da parte dell’assicurato all’Ente di appartenenza. Le suddette variazioni dovranno essere comunicate alla Società tramite il Broker, dagli Enti ovvero dalla Contraente ogni due mesi. Per le persone che risultino assicurate in relazione al rapporto di lavoro intercorrente con l’Ente Aderente ad ASDEP, l’assicurazione si intende operante fino al permanere del rapporto di lavoro con l’Ente stesso; allo scioglimento di detto rapporto, l’assicurazione cessa con effetto dalla prima scadenza annuale. La perdita dello status di familiare fiscalmente nel corso del periodo assicurativo a carico comporta l’esclusione dalla copertura assicurativa con effetto dalla prima scadenza annuale.
VARIAZIONE DELLE PERSONE ASSICURATE. Le variazioni nel numero e nelle generalità delle persone assicurate, che avvengano nel periodo di validità del contratto, devono es- sere comunicate per iscritto alla Società. Quest’ultima, qualora sussistano le condizio- ni di assicurabilità delle persone da includere, provvede a sostituire il contratto.
VARIAZIONE DELLE PERSONE ASSICURATE. INVALIDITÀ PERMANENTE DA MALATTIA L’assicurazione è operante per le persone identificate in POLIZZA. L’assicurazione, per le nuove persone per le quali il CONTRAENTE e la SOCIETÀ concordano che siano prestate le GARANZIE, decorre dalle ore 24 del giorno di perfezionamento della relativa appendice contrattuale (firma dell’appendice e pagamento del PREMIO dovuto). La cessazione dell’assicurazione relativa ai singoli ASSICURATI, non contemporanea all’inclusione in garanzia di altri ASSICURATI, dà luogo a corrispondente riduzione di PREMIO soltanto a partire dalla scadenza anniversaria successiva alla data di comunicazione. di 40 C O N T R A T T O D A L L A A L L A O G G E T T O D E L C O N T R A T T O Oggetto del Contratto 3 Cosa è assicurato?
VARIAZIONE DELLE PERSONE ASSICURATE. Il Contraente ha la facoltà di variare le persone assicurate alla scadenza annuale, fermo il limite massimo di 6 teste assicurate per contratto. In caso di variazione delle persone assicurate è prevista la sostituzione di polizza. La sostituzione, che manterrà in ogni caso ferma la scadenza originaria, dovrà essere richiesta presso l’Ufficio Postale oppure con comunicazione scritta da inviarsi a: La sostituzione comporta l’applicazione della tariffa e delle condizioni contrattuali in vigore al momento della sostituzione. Le variazioni che comportano aumento di premio hanno effetto dalle ore 24:00 del giorno di pagamento dei nuovi premi. Le variazioni che non comportano aumento di premio hanno effetto alla prima scadenza di pagamento succes- siva, annuale o mensile in funzione del frazionamento prescelto.
VARIAZIONE DELLE PERSONE ASSICURATE. Il Cliente, in sede di sottoscrizione dell’Assicurazione, ha la facoltà di indicare fino a 5 (cinque) soggetti appartenenti al suo Nucleo familiare quali ulteriori Assicurati per i rischi coperti dall’Assicurazione. ricalcolato secondo il numero di componenti assicurati del Nucleo familiare; • qualora il Cliente, decidesse di non rinnovare la copertura per uno o più Assicurati, questi ultimi non potranno successivamente accedere nuovamente alla copertura assicurativa in qualità di appartenenti al Nucleo familiare delCliente. Cardif si riserva di richiedere idonea documentazione comprovante lo stato di convivenza e/o il rapporto di parentela dell’Assicurato, ove lo ritenga necessario.
VARIAZIONE DELLE PERSONE ASSICURATE. L’assicurazione viene prestata per le persone nominativamente identificate in allegato. Le variazioni delle persone assicurate devono essere comunicate per iscritto alla Società che ne prende atto mediante emissione di appendice contrattuale. La garanzia, rispetto alle nuove persone assicurate, vale dalle ore 24 del giorno del pagamento del rateo di premio che risulti dovuto.

Related to VARIAZIONE DELLE PERSONE ASSICURATE

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Determinazione dell’indennizzo Fermo il massimale indicato all'art. 8, i costi di cui all’art. 1 sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la Stazione appaltante che abbia affidato l’incarico di progettazione deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni.

  • RAPPORTI DI PARENTELA Il Fornitore dichiara che non sussistono rapporti di parentela, affinità, coniugio, convivenza tra i titolari e i soci dell’azienda e il Rettore, Prorettori, Prorettori delegati dei Poli territoriali, Direttore Generale, Dirigenti, Componenti del Consiglio di Amministrazione, i Direttori di Dipartimento, Presidi di Scuola, visibili all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxxx/, RUP della presente procedura.

  • Modifica del contratto durante il periodo di efficacia Il contratto potrà essere modificato senza che sia necessaria una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall’art. 106 del d. lgs. 50/2016. Le modifiche, nonché le varianti, devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento. Il Responsabile Unico del Procedimento su proposta dei Servizi utilizzatori dei beni oggetto del presente capitolato (Unità di Biochimica Clinica, Unità di Patologia Clinica, Unità di Ingegneria Clinica), autorizza direttamente modifiche del contratto al verificarsi di cause impreviste e imprevedibili o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti nel momento di inizio della procedura di selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costi, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire. Negli altri casi, sempreché trattasi di modifiche non sostanziali ma che comportano un aumento del valore iniziale del contratto, le modalità di rilascio dell’autorizzazione sono stabilite con un provvedimento ad hoc dell’amministrazione aggiudicatrice, in cui sono specificate le ragioni della necessità della modifica. La soglia di importo entro cui sono consentite modifiche è fissata nel limite dei due quinti del valore del contratto iniziale. I prezzi proposti potranno essere soggetti a revisione annuale, rimanendo fissi per iprimi dodici mesi di esecuzione della fornitura. Il procedimento di revisione in favore del fornitore sarà attivato esclusivamente su istanza di parte; la stessa dovrà essere motivata, recare un’analisi di mercato e di andamento dei prezzi dei fattori produttivi supportata da idonea documentazione a dimostrazione della effettiva necessità di adeguamento dei prezzi. La richiesta di revisione prezzi dovrà essere effettuata entro il termine perentorio decadenziale di tre mesi decorrenti dall’inizio di ciascun anno di fornitura. Qualora emerga dall’istruttoria l’effettiva necessità di revisione dei prezzi si terrà conto, per quantificare la variazione, di elaborazioni ufficiali di prezzi di riferimento da parte di soggetti pubblici e, in assenza di questi dell’indice dei prezzi al consumo perle famiglie di operai ed impiegati (FOI – nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell’anno precedente. L’aggiornamento dei prezzi non può superare comunque il 100% della predetta variazione accertata dall’ISTAT. La revisione del prezzo in favore dell’A.O. sarà attivata d’ufficio in occasione di elaborazioni, attinenti ai beni oggetto del contratto, di indici concernenti il miglior prezzo di mercato desunto dal complesso delle aggiudicazioni di appalti di beni e servizi o di prezzi di riferimento o di definizioni di costi standard, da parte di soggetti pubblici. Qualora si raggiunga un aumento o una diminuzione dei prezzi contrattuali in misura non inferiore al 10% e tale da alterare significativamente l’originario equilibrio contrattuale, le parti possono esercitare il diritto di recesso senza indennizzo. Nel caso in cui si renda necessario, in corso d’esecuzione, un aumento o una diminuzione della fornitura, il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi sino alla concorrenza del quinto del prezzo di gara alle stesse condizioni del contratto. Oltre tale limite, il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto. In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto aggiudicatario dichiari all’A.O. che di tale diritto intende avvalersi. Se il soggetto aggiudicatario non intende avvalersi di tale diritto, è tenuto ad eseguire le maggiori o minori forniture richieste alle medesime condizioni contrattuali.

  • Criteri generali I criteri generali, la cui descrizione analitica è distintamente riportata ai successivi punti 4.1.1 - 4.2.1 - 4.3.1 - 4.4.1 - 4.5.1.1 e 4.5.2.1 relativi a ciascuna tipologia di costo, sono ispirati al fine di adeguarli il più possibile alla realtà operativa.