Common use of Variazioni contrattuali Clause in Contracts

Variazioni contrattuali. 13.1. Qualsiasi modificazione del contratto potrà farsi esclusivamente su accordo delle parti in forma scritta, eccezion fatta per le modificazioni di cui ai successivi commi del presente articolo. 13.2. La Compagnia può modificare unilateralmente il regolamento contrattuale del contratto sia per conformarlo a sopravvenute disposizioni, ivi comprese le circolari ed i provvedimenti dell’Ivass, od a sopravvenuti mutamenti di indirizzi giurisprudenziali; sia per adeguarlo all’originario equilibrio contrattuale che fosse alterato da sopravvenuti mutamenti della disciplina fiscale applicabile al contratto o alla Compagnia. In tali casi, la Compagnia comunicherà al contraente le modifiche contrattuali. 13.3. Al di fuori dei casi contemplati dal comma 13.2, la Compagnia può modificare unilateralmente il regolamento contrattuale del contratto quando ricorra un motivo giustificativo, purché la modifica non comporti una variazione delle condizioni economiche in senso meno favorevole per il contraente. In tali ipotesi, la Compagnia provvederà a dare comunicazione delle variazioni al contraente con preavviso di almeno sessanta giorni rispetto al termine iniziale di decorrenza dei relativi effetti. Il contraente, entro il termine di decadenza di trenta giorni dal ricevimento della detta comunicazione, potrà spedire alla Compagnia dichiarazione contenente la manifestazione della propria volontà di sciogliersi dal contratto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento sotto pena di nullità. Nel caso di tempestiva manifestazione di tale volontà da parte del contraente non avranno effetto nei suoi confronti le variazioni comunicategli e la dichiarazione del contraente avrà le medesime conseguenze per le parti della dichiarazione di riscatto, anche relativamente alla determinazione della somma dovuta dalla Compagnia, nonché ai termini ed alle condizioni di pagamento di tale somma. Qualora non sia tempestivamente e validamente manifestata dal contraente la propria volontà di sciogliersi dal contratto, le variazioni comunicategli saranno senz’altro produttive di effetti al termine del periodo di preavviso.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Sulla Vita Unit Linked, Contratto Di Assicurazione Sulla Vita Unit Linked

Variazioni contrattuali. 13.1. Qualsiasi modificazione del contratto potrà farsi esclusivamente su accordo delle parti in forma scritta, eccezion fatta per le modificazioni di cui ai successivi commi del presente articolo. 13.2. La Compagnia può modificare unilateralmente il regolamento contrattuale del contratto sia per conformarlo a sopravvenute disposizioni, ivi comprese le circolari ed i provvedimenti dell’Ivassdell’Isvap, od a sopravvenuti mutamenti di indirizzi giurisprudenziali; sia per adeguarlo all’originario equilibrio contrattuale che fosse alterato da sopravvenuti mutamenti della disciplina fiscale applicabile al contratto o alla Compagnia. In tali casi, la Compagnia comunicherà al contraente le modifiche contrattuali. 13.3. Al di fuori dei casi contemplati dal comma 13.2, la Compagnia può modificare unilateralmente il regolamento contrattuale del contratto quando ricorra un motivo giustificativo, purché la modifica non comporti una variazione delle condizioni economiche in senso meno favorevole per il contraente. In tali ipotesi, la Compagnia provvederà a dare comunicazione delle variazioni al contraente con preavviso di almeno sessanta giorni rispetto al termine iniziale di decorrenza dei relativi effetti. Il contraente, entro il termine di decadenza di trenta giorni dal ricevimento della detta comunicazione, potrà spedire alla Compagnia dichiarazione contenente la manifestazione della propria volontà di sciogliersi dal contratto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento sotto pena di nullità. Nel caso di tempestiva manifestazione di tale volontà da parte del contraente non avranno effetto nei suoi confronti le variazioni comunicategli e la dichiarazione del contraente avrà le medesime conseguenze per le parti della dichiarazione di riscatto, anche relativamente alla determinazione della somma dovuta dalla Compagnia, nonché ai termini ed alle condizioni di pagamento di tale somma. Qualora non sia tempestivamente e validamente manifestata dal contraente la propria volontà di sciogliersi dal contratto, le variazioni comunicategli saranno senz’altro produttive di effetti al termine del periodo di preavviso.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Sulla Vita

Variazioni contrattuali. 13.116.1. Qualsiasi modificazione del contratto potrà farsi esclusivamente su accordo delle parti in forma scritta, eccezion fatta per le modificazioni di cui ai successivi commi al successivo comma del presente articolo. 13.216.2. La Compagnia può modificare unilateralmente il regolamento contrattuale del contratto sia le condizioni contrattuali: per conformarlo conformarle a sopravvenute disposizioni, ivi comprese le circolari ed i provvedimenti dell’Ivass, od a sopravvenuti mutamenti disposizioni di indirizzi giurisprudenziali; sia legge ovvero per adeguarlo adeguarle all’originario equilibrio contrattuale che fosse alterato da sopravvenuti mutamenti della disciplina fiscale applicabile al contratto o alla Compagnia. In tali casi, la Compagnia comunicherà al contraente le modifiche contrattuali. 13.3. Al di fuori dei casi contemplati dal comma 13.2, la Compagnia può modificare unilateralmente il regolamento contrattuale del contratto ovvero quando ricorra un motivo giustificativo, purché la modifica non comporti una variazione delle condizioni economiche in senso meno favorevole per il contraente. 16.3. In tali ipotesi, la La Compagnia provvederà a dare comunicazione ad ogni aderente interessato dalle modifiche almeno 120 giorni prima della relativa data di efficacia. In caso di modifiche che complessivamente comportino un peggioramento rilevante delle variazioni al contraente con preavviso di almeno sessanta giorni rispetto al termine iniziale di decorrenza dei relativi effetti. Il contraentecondizioni economiche del PIP, entro il termine di decadenza di trenta giorni l'aderente, dal ricevimento momento della detta comunicazione, potrà spedire alla Compagnia dichiarazione contenente la manifestazione della propria avrà 90 giorni di tempo per manifestare l'eventuale volontà di sciogliersi dal contratto contratto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ricevimento, sotto pena di nullità. Nel L'aderente interessato dalle suddette modifiche potrà trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, anche prima che siano decorsi due anni dall'iscrizione. Il diritto di trasferimento è altresì riconosciuto quando le modifiche interessano in modo sostanziale la caratterizzazione del PIP, come può avvenire in caso di tempestiva manifestazione variazione significativa delle politiche di tale volontà da parte del contraente non avranno effetto nei suoi confronti le variazioni comunicategli e la dichiarazione del contraente avrà le medesime conseguenze per le parti della dichiarazione di riscatto, anche relativamente alla determinazione della somma dovuta dalla Compagnia, nonché ai termini ed alle condizioni di pagamento di tale sommainvestimento. Qualora non sia tempestivamente e validamente manifestata dal contraente dall’aderente la propria volontà di sciogliersi dal contratto, le variazioni comunicategli saranno senz’altro produttive di effetti al termine del periodo di preavviso.

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Samples: Piano Individuale Pensionistico Di Tipo Assicurativo

Variazioni contrattuali. 13.1L'Appaltatore non ha la facoltà di introdurre di sua iniziativa e senza l'approvazione scritta dell’Azienda Sanitaria varianti nell'esecuzione delle prestazioni rispetto a quanto stabilito nei documenti contrattuali. Qualsiasi modificazione del contratto potrà farsi esclusivamente su accordo delle parti in forma scritta, eccezion fatta In caso di variazioni non autorizzate e per le modificazioni opere o servizi difformi da quanto previsto dai documenti contrattuali o che non fossero eseguite a regola d'arte, l'Appaltatore dovrà eseguire quei lavori che l’Azienda Sanitaria riterrà necessari per assicurare la conformità dell'opera a quanto originariamente previsto, qualunque ne sia l'entità, ivi compresi anche i lavori di cui ai successivi commi del presente articolo. 13.2completa demolizione e ricostruzione, senza diritto ad alcun compenso ed indennizzo. L’Azienda sanitaria avrà la facoltà discrezionale di accertare eventuali modifiche come sopra eseguite qualora riconosca che l'opera sia accettabile senza pregiudizio; in tal caso nulla sarà dovuto alla Ditta aggiudicataria per presunti maggiori oneri. La Compagnia può modificare unilateralmente il regolamento contrattuale del contratto Ditta aggiudicataria non potrà invocare, per la giustificazione di varianti eseguite senza ordine ed approvazione scritta mancanza di iscrizioni o dettagli, essendo suo obbligo richiederli tempestivamente, sia per conformarlo a sopravvenute disposizioniche si riferiscano al normale sviluppo esecutivo o che vengano resi necessari da fatti imprevisti. L'Appaltatore riconosce che la deficienza di dati, ivi comprese le circolari ed i provvedimenti dell’Ivassdi elementi descrittivi e di istruzioni nei documenti contrattuali così come inesattezze, od a sopravvenuti mutamenti indeterminazioni e discordanze di indirizzi giurisprudenziali; sia per adeguarlo all’originario equilibrio contrattuale che fosse alterato da sopravvenuti mutamenti della disciplina fiscale applicabile elementi grafici non possono in alcun modo giustificare difetti, anomalie, ritardi e arbitrarietà di esecuzione o richieste di maggiori compensi, essendo preciso dovere di quest'ultimo segnalare tempestivamente al contratto Responsabile Designato dall’Azienda Sanitaria eventuali deficienze o alla Compagnia. In tali casidiscordanze, la Compagnia comunicherà al contraente le modifiche contrattualirichiedere chiarimenti e proporre tempestivamente idonee soluzioni. 13.3. Al di fuori dei casi contemplati dal comma 13.2, la Compagnia può modificare unilateralmente il regolamento contrattuale del contratto quando ricorra un motivo giustificativo, purché la modifica non comporti una variazione delle condizioni economiche in senso meno favorevole per il contraente. In tali ipotesi, la Compagnia provvederà a dare comunicazione delle variazioni al contraente con preavviso di almeno sessanta giorni rispetto al termine iniziale di decorrenza dei relativi effetti. Il contraente, entro il termine di decadenza di trenta giorni dal ricevimento della detta comunicazione, potrà spedire alla Compagnia dichiarazione contenente la manifestazione della propria volontà di sciogliersi dal contratto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento sotto pena di nullità. Nel caso di tempestiva manifestazione di tale volontà da parte del contraente non avranno effetto nei suoi confronti le variazioni comunicategli e la dichiarazione del contraente avrà le medesime conseguenze per le parti della dichiarazione di riscatto, anche relativamente alla determinazione della somma dovuta dalla Compagnia, nonché ai termini ed alle condizioni di pagamento di tale somma. Qualora non sia tempestivamente e validamente manifestata dal contraente la propria volontà di sciogliersi dal contratto, le variazioni comunicategli saranno senz’altro produttive di effetti al termine del periodo di preavviso.

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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto

Variazioni contrattuali. 13.1. Qualsiasi modificazione mini di costi gestionali e di adeguatezza dimensionale del contratto potrà farsi esclusivamente su accordo delle parti in forma scrittaFondo Interno, eccezion fatta per le modificazioni al fine di cui ai successivi commi del presente articolo. 13.2. perseguire l’interesse degli Investitori, può fondere il Fondo Interno con altro/i Fon- La Compagnia può modificare unilateralmente il regolamento contrattuale le presen- ti condizioni contrattuali e i regolamenti dei Fondi Interni nelle seguenti ipotesi: 1) Necessità di adeguamento a norme comunitarie, a norme di legge ed a regolamenti delle Autorità di Controllo successivi alla stipulazione del contratto sia per conformarlo presente contratto; 2) Necessità di ripristino dell’originario equilibrio contrat- tuale a sopravvenute disposizioni, ivi comprese le circolari ed i provvedimenti dell’Ivass, od a sopravvenuti mutamenti seguito di indirizzi giurisprudenziali; sia per adeguarlo all’originario equilibrio contrattuale che fosse alterato alterazione causata da sopravvenuti mutamenti della disciplina sopravvenu- ta normativa fiscale applicabile al contratto presente Contratto o alla Compagnia. In Di tali casi, la Compagnia comunicherà al contraente le modifiche contrattuali. 13.3variazioni deve essere data tempestiva comunica- zione all’Investitore contraente. Al di fuori dei casi contemplati dal comma 13.2sopra previsti, la Compagnia può modificare unilateralmente il regolamento contrattuale del contratto quando ap- portare, previo preavviso di sessanta giorni all’Investi- tore, variazioni unilaterali delle presenti condizioni e dei regolamenti dei Fondi Interni ogniqualvolta ricorra un giustificato motivo giustificativoin tal senso, purché la variazione non si traduca per l’Investitore Contraente in una modifica non comporti una variazione in senso negativo delle condizioni economiche in senso meno favorevole per il contraente. In tali ipotesi, la Compagnia provvederà a dare comunicazione delle variazioni al contraente con preavviso di almeno sessanta giorni rispetto al termine iniziale di decorrenza dei relativi effetti. Il contraente, entro il termine di decadenza di trenta giorni dal ricevimento della detta comunicazione, potrà spedire alla Compagnia dichiarazione contenente la manifestazione della propria volontà di sciogliersi dal contratto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento sotto pena di nullitàeconomiche. Nel caso di tempestiva manifestazione modifiche unilaterali al Contratto o ai Regolamenti diverse da quelle di tale cui ai punti 1), 2) del presente Art. 20, l’Investitore avrà la facoltà di recedere dal Contratto manifestando la propria volontà mediante lettera neces- sariamente spedita a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno da parte del contraente non avranno effetto nei suoi confronti le inviare entro sessanta giorni dal momento della comunicazione delle variazioni comunicategli e la dichiarazione del contraente avrà le medesime conseguenze per le parti della a: La dichiarazione di riscattorecesso avrà, anche relativamente alla determinazione agli effetti del calcolo della somma dovuta dalla Compagnia, nonché ai termini ed alle condizioni la stessa efficacia della dichiarazione di pagamento riscatto. In caso di tale somma. Qualora non sia tempestivamente e validamente manifestata dal contraente mancato esercizio da parte dell’Investitore del- la propria volontà facoltà di sciogliersi dal contrattorecesso nel sopra indicato termine di sessan- ta giorni, le variazioni comunicategli modifiche contrattuali diverranno efficaci allo scadere del sessantesimo giorno dalla comunicazione effettuata dalla Compagnia. do/i Interno/i con caratteristiche simili e politiche di inve- stimento omogenee. La Compagnia, inoltre, può liquidare il Fondo Interno a condizione che il suo valore diminuisca oltre un livello tale da rendere inefficiente la gestione finanziaria e/o ec- cessiva l’incidenza dei costi a carico del Fondo Interno stesso. Le operazioni di fusione e di liquidazione non comporta- no alcun costo per gli Investitori e saranno senz’altro produttive comunicate con le modalità e i tempi previsti dalla normativa di effetti al termine del periodo di preavvisorife- rimento.

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Samples: Insurance Agreement

Variazioni contrattuali. 13.1L’Università si riserva di modificare il contratto durante il periodo di efficacia nei limiti previsti dall’art. Qualsiasi modificazione 106 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. L’Università si riserva di modificare il contratto durante il periodo di efficacia per prestazioni supplementari che si rendano necessarie e non incluse nell’appalto iniziale ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti e nei limiti massimi del 50 per cento del valore del contratto potrà farsi esclusivamente su accordo delle parti in forma scritta, eccezion fatta iniziale: 1) Risulti impraticabile per le modificazioni motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di cui ai successivi commi intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature o servizi forniti nell’ambito dell’appalto iniziale; 2) Comporti per l’Università notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi. L’Università si riserva di modificare il contratto durante il periodo di efficacia nei limiti massimi del presente articolo. 13.2. La Compagnia può modificare unilateralmente il regolamento contrattuale 50 per cento del valore del contratto sia iniziale ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: 1) La necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste ed imprevedibili per conformarlo a sopravvenute disposizionil’Università, ivi comprese le circolari ed la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti; 2) La modifica non altera la natura generale del contratto. L’Università si riserva di modificare il contratto durante il periodo di efficacia qualora un nuovo contraente sostituisca l’originario contraente a causa di una delle seguenti circostanze: - All’aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i provvedimenti dell’Ivass, od a sopravvenuti mutamenti criteri di indirizzi giurisprudenziali; sia per adeguarlo all’originario equilibrio contrattuale che fosse alterato da sopravvenuti mutamenti della disciplina fiscale applicabile selezione qualitativa stabiliti inizialmente purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto o alla Compagniae non sia finalizzato ad eludere l’applicazione del codice dei contratti; - Nel caso in cui l’Università si assuma gli obblighi del contraente principale nei confronti del suo subappaltatore. L’Università si riserva di modificare il contratto durante il periodo di efficacia se le modifiche non sono sostanziali nei limiti del 30 per cento del valore iniziale. Una modifica di un contratto durante il suo periodo di efficacia è considerata sostanziale quando altera considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti. In tali casiogni caso, la Compagnia comunicherà al contraente le modifiche contrattuali.fatti salvi i commi 1 e 2 dell’art. 106 del codice dei contratti, una modifica è considerata sostanziale se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte: 13.3. Al a) La modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d’appalto iniziale, avrebbero consentito l’ammissione di fuori dei casi contemplati dal comma 13.2, la Compagnia può modificare unilateralmente il regolamento contrattuale candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l’accettazione di un’offerta diversa da quella inizialmente accettata oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione; b) La modifica cambia l’equilibrio economico del contratto quando ricorra a favore dell’aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale; c) La modifica estende notevolmente l’ambito di applicazione del contratto; d) Se un motivo giustificativonuovo contraente sostituisce quello cui l’Università ha inizialmente aggiudicato l’appalto in casi diversi da quelli ammessi ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. d) del codice dei contratti. Il contratto può essere modificato oltre a quanto indicato in precedenza, purché senza necessità di nuova procedura a norma del codice dei contratti, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori: a) Le soglie fissate all’articolo 35 del codice dei contratti; b) Il 10 per cento del valore iniziale del contratto. Tuttavia, la modifica non comporti può alterare la natura complessiva del contratto. L’Università qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una variazione diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell’importo del contratto, può imporre all’operatore economico l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso, l’operatore economico non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. Per l’intera durata della fornitura non è prevista alcuna modifica delle condizioni economiche offerte in senso meno favorevole sede di gara (percentuale di commissione/sconto). Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri (ivi compresi gli oneri doganali, le commissioni bancarie o altra spesa dovuta inerente al trasferimento del pagamento del corrispettivo contrattuale), i rischi e le spese relative alle forniture e i servizi in oggetto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o comunque opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio, di missione per il contraentepersonale addetto all’esecuzione contrattuale. In tali ipotesiNessun onere aggiuntivo, la Compagnia provvederà a dare comunicazione delle variazioni al contraente con preavviso di almeno sessanta giorni rispetto al termine iniziale di decorrenza dei relativi effetti. Il contraentesalvo ove espressamente previsto nel presente capitolato, entro il termine di decadenza di trenta giorni può essere richiesto dal ricevimento della detta comunicazioneFornitore per imballaggio, potrà spedire alla Compagnia dichiarazione contenente la manifestazione della propria volontà di sciogliersi dal contratto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento sotto pena di nullità. Nel caso di tempestiva manifestazione di tale volontà da parte del contraente non avranno effetto nei suoi confronti le variazioni comunicategli e la dichiarazione del contraente avrà le medesime conseguenze per le parti della dichiarazione di riscattospedizione, anche relativamente alla determinazione della somma dovuta dalla Compagnia, nonché ai termini ed alle condizioni di pagamento di tale somma. Qualora non sia tempestivamente e validamente manifestata dal contraente la propria volontà di sciogliersi dal contratto, le variazioni comunicategli saranno senz’altro produttive di effetti al termine del periodo di preavvisocambio o altro.

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Samples: Capitolato Prestazionale

Variazioni contrattuali. 13.1. Qualsiasi modificazione del La Compagnia si riserva di apportare al contratto potrà farsi esclusivamente su accordo delle parti in forma scritta, eccezion fatta per le modificazioni modifiche che si rendessero necessarie a fronte di cui ai successivi commi del presente articolo. 13.2mutati criteri gestionali. La Compagnia può si riserva il diritto di modificare unilateralmente il regolamento contrattuale del contratto sia per conformarlo a sopravvenute disposizioni, ivi comprese le circolari ed tasso annuo di rendimento minimo garantito sui versamenti effettuati direttamente nella Gestione Separata e/o i provvedimenti dell’Ivass, od a sopravvenuti mutamenti coefficienti di indirizzi giurisprudenziali; sia per adeguarlo all’originario equilibrio contrattuale trasformazione da capitale in rendita. Almeno 120 giorni prima della data di efficacia delle variazioni che fosse alterato da sopravvenuti mutamenti della disciplina fiscale applicabile al contratto o alla Compagnia. In tali casiintende apportare, la Compagnia comunicherà al contraente le tali modifiche contrattuali. 13.3. Al di fuori dei casi contemplati dal comma 13.2, la Compagnia può modificare unilateralmente il regolamento contrattuale all’Aderente mediante l’estratto conto annuale della posizione previdenziale riguardante l’andamento del contratto quando ricorra o mediante apposita comunicazione, specificandone le conseguenze economiche: - sulla prestazione assicurata, in caso di modifica del tasso annuo di rendimento minimo garantito; - sulla prestazione di rendita e trasmettendo i nuovi coefficienti di trasformazione, in caso di modifica dei coefficienti di trasformazione in rendita. Nell’ipotesi di modifica del tasso annuo di rendimento minimo garantito e/o dei coefficienti di trasformazione in rendita che comporti un motivo giustificativo, purché la modifica non comporti una variazione peggioramento rilevante delle condizioni economiche del PIP, e in senso meno favorevole per il contraente. In caso di modifiche che interessino in modo sostanziale la caratterizzazione del PIP, qualora l’Aderente non intenda accettare tali ipotesi, la Compagnia provvederà a dare comunicazione delle variazioni al contraente con preavviso di almeno sessanta giorni rispetto al termine iniziale di decorrenza dei relativi effetti. Il contraente, modifiche potrà esercitare entro il termine di decadenza di trenta 90 giorni dal ricevimento della detta suddetta comunicazione, potrà spedire alla Compagnia dichiarazione contenente il diritto di trasferimento della posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare anche prima che siano decorsi due anni dall’iscrizione, senza l’applicazione di alcun onere amministrativo, comunicando per iscritto la manifestazione della propria volontà di sciogliersi dal contratto mediante decisione tramite fax al numero 0000000000 o lettera raccomandata con avviso di ricevimento sotto pena indirizzata a: Lombarda Vita S.p.A. – Xxxxxxx Xxxxxxxx Operativa Vita – Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx – Italia. La Compagnia si riserva altresì di nullitàapportare al contratto le modifiche che si rendessero necessarie a seguito dei cambiamenti della normativa primaria e secondaria vigente. Nel caso Tali modifiche verranno trasmesse con tempestività all’Aderente con evidenza degli effetti sul contratto. L’Aderente che non intenda accettare le suddette modifiche potrà esercitare il diritto di tempestiva manifestazione trasferimento del contratto, senza l’applicazione di tale volontà alcun onere o penalizzazione, comunicando per iscritto - entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione delle modifiche da parte del contraente non avranno effetto nei suoi confronti le variazioni comunicategli e la dichiarazione del contraente avrà le medesime conseguenze per le parti della dichiarazione di riscatto, anche relativamente alla determinazione della somma dovuta dalla Compagnia, nonché ai termini ed alle condizioni di pagamento di tale somma. Qualora non sia tempestivamente e validamente manifestata dal contraente Compagnia - la propria volontà decisione tramite fax al numero 0000000000 o lettera raccomandata con avviso di sciogliersi dal contrattoricevimento indirizzata a: Lombarda Vita S.p.A – Ufficio Gestione Operativa Vita – Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, le variazioni comunicategli saranno senz’altro produttive 00 – 00000 Xxxxxx – Italia. In mancanza di effetti al termine del periodo comunicazione di preavvisotrasferimento da parte dell’Aderente, il contratto resta in vigore alle nuove condizioni.

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Samples: Piano Individuale Pensionistico (Pip)

Variazioni contrattuali. 13.1. Qualsiasi modificazione del La Compagnia si riserva di apportare al contratto potrà farsi esclusivamente su accordo delle parti in forma scritta, eccezion fatta per le modificazioni modifiche che si rendessero necessarie a fronte di cui ai successivi commi del presente articolo. 13.2mutati criteri gestionali. La Compagnia può si riserva il diritto di modificare unilateralmente il regolamento contrattuale del contratto sia per conformarlo a sopravvenute disposizioni, ivi comprese le circolari ed tasso annuo di rendimento minimo garantito sui versamenti effettuati direttamente nella Gestione Separata e/o i provvedimenti dell’Ivass, od a sopravvenuti mutamenti coefficienti di indirizzi giurisprudenziali; sia per adeguarlo all’originario equilibrio contrattuale trasformazione da capitale in rendita. Almeno 120 giorni prima della data di efficacia delle variazioni che fosse alterato da sopravvenuti mutamenti della disciplina fiscale applicabile al contratto o alla Compagnia. In tali casiintende apportare, la Compagnia comunicherà al contraente le tali modifiche contrattuali. 13.3. Al di fuori dei casi contemplati dal comma 13.2, la Compagnia può modificare unilateralmente il regolamento contrattuale all’Aderente mediante l’estratto conto annuale della posizione previdenziale riguardante l’andamento del contratto quando ricorra o mediante apposita comunicazione, specificandone le conseguenze economiche: - sulla prestazione assicurata, in caso di modifica del tasso annuo di rendimento minimo garantito; - sulla prestazione di rendita e trasmettendo i nuovi coefficienti di trasformazione, in caso di modifica dei coefficienti di trasformazione in rendita. Nell’ipotesi di modifica del tasso annuo di rendimento minimo garantito e/o dei coefficienti di conversione in rendita che comporti un motivo giustificativo, purché la modifica non comporti una variazione peggioramento rilevante delle condizioni economiche del PIP, e in senso meno favorevole per il contraente. In caso di modifiche che interessino in modo sostanziale la caratterizzazione del PIP, qualora l’Aderente non intenda accettare tali ipotesi, la Compagnia provvederà a dare comunicazione delle variazioni al contraente con preavviso di almeno sessanta giorni rispetto al termine iniziale di decorrenza dei relativi effetti. Il contraente, modifiche potrà esercitare entro il termine di decadenza di trenta 90 giorni dal ricevimento della detta suddetta comunicazione, potrà spedire alla Compagnia dichiarazione contenente il diritto di trasferimento della posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare anche prima che siano decorsi due anni dall’iscrizione, senza l’applicazione di alcun onere amministrativo, comunicando per iscritto la manifestazione della propria volontà di sciogliersi dal contratto mediante decisione tramite fax al numero 0000000000 o lettera raccomandata con avviso di ricevimento sotto pena indirizzata a: Lombarda Vita S.p.A. – Assistenza Clienti – Contratti Vita Rete Bancassicurazione – Xxx Xxxxx Xxxxxx, 45 – 37126 Verona – Italia. La Compagnia si riserva altresì di nullitàapportare al contratto le modifiche che si rendessero necessarie a seguito dei cambiamenti della normativa primaria e secondaria vigente. Nel caso Tali modifiche verranno trasmesse con tempestività all’Aderente con evidenza degli effetti sul contratto. L’Aderente che non intenda accettare le suddette modifiche potrà esercitare il diritto di tempestiva manifestazione trasferimento del contratto, senza l’applicazione di tale volontà alcun onere o penalizzazione, comunicando per iscritto - entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione delle modifiche da parte del contraente non avranno effetto nei suoi confronti le variazioni comunicategli e la dichiarazione del contraente avrà le medesime conseguenze per le parti della dichiarazione di riscatto, anche relativamente alla determinazione della somma dovuta dalla Compagnia, nonché ai termini ed alle condizioni di pagamento di tale somma. Qualora non sia tempestivamente e validamente manifestata dal contraente Compagnia - la propria volontà decisione tramite fax al numero 0000000000 o lettera raccomandata con avviso di sciogliersi dal contrattoricevimento indirizzata a: Lombarda Vita S.p.A. – Assistenza Clienti – Contratti Vita Rete Bancassicurazione – Via Xxxxx Xxxxxx, le variazioni comunicategli saranno senz’altro produttive 45 – 37126 Verona – Italia. In mancanza di effetti al termine del periodo comunicazione di preavvisotrasferimento da parte dell’Aderente, il contratto resta in vigore alle nuove condizioni.

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Samples: Piano Individuale Pensionistico (Pip)

Variazioni contrattuali. 13.1. Qualsiasi modificazione del La Compagnia si riserva di apportare al contratto potrà farsi esclusivamente su accordo delle parti in forma scritta, eccezion fatta per le modificazioni modifiche che si rendessero necessarie a fronte di cui ai successivi commi del presente articolo. 13.2mutati criteri gestionali. La Compagnia può si riserva il diritto di modificare unilateralmente il regolamento contrattuale del contratto sia per conformarlo a sopravvenute disposizioni, ivi comprese le circolari ed tasso annuo di rendimento minimo garantito sui versamenti effettuati direttamente nella Gestione Separata e/o i provvedimenti dell’Ivass, od a sopravvenuti mutamenti coefficienti di indirizzi giurisprudenziali; sia per adeguarlo all’originario equilibrio contrattuale trasformazione da capitale in rendita. Almeno 120 giorni prima della data di efficacia delle variazioni che fosse alterato da sopravvenuti mutamenti della disciplina fiscale applicabile al contratto o alla Compagnia. In tali casiintende apportare, la Compagnia comunicherà al contraente le tali modifiche contrattuali. 13.3. Al di fuori dei casi contemplati dal comma 13.2, la Compagnia può modificare unilateralmente il regolamento contrattuale all’Aderente mediante l’estratto conto annuale della posizione previdenziale riguardante l’andamento del contratto quando ricorra o mediante apposita comunicazione, specificandone le conseguenze economiche: – sulla prestazione assicurata, in caso di modifica del tasso annuo di rendimento minimo garantito; – sulla prestazione di rendita e trasmettendo i nuovi coefficienti di trasformazione, in caso di modifica dei coefficienti di trasformazione in rendita. Nell’ipotesi di modifica del tasso annuo di rendimento minimo garantito e/o dei coefficienti di trasformazione in rendita che comporti un motivo giustificativo, purché la modifica non comporti una variazione peggioramento rilevante delle condizioni economiche del PIP, e in senso meno favorevole per il contraente. In caso di modifiche che interessino in modo sostanziale la caratterizzazione del PIP, qualora l’Aderente non intenda accettare tali ipotesi, la Compagnia provvederà a dare comunicazione delle variazioni al contraente con preavviso di almeno sessanta giorni rispetto al termine iniziale di decorrenza dei relativi effetti. Il contraente, modifiche potrà esercitare entro il termine di decadenza di trenta 90 giorni dal ricevimento della detta suddetta comunicazione, potrà spedire alla Compagnia dichiarazione contenente il diritto di trasferimento della posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare anche prima che siano decorsi due anni dall’iscrizione, senza l’applicazione di alcun onere amministrativo, comunicando per iscritto la manifestazione della propria volontà di sciogliersi dal contratto mediante decisione tramite fax al numero 0000000000 o lettera raccomandata con avviso di ricevimento sotto pena indirizzata a: Società Cattolica di nullitàAssicurazione S.p.A. – Assistenza Clienti – Contratti Vita Rete Bancassicurazione – Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx – Italia. Nel caso La Compagnia si riserva altresì di tempestiva manifestazione apportare al contratto le modifiche che si rendessero necessarie a seguito dei cambiamenti della normativa primaria e secondaria vigente. Tali modifiche verranno trasmesse con tempestività all’Aderente con evidenza degli effetti sul contratto. L’Aderente che non intenda accettare le suddette modifiche potrà esercitare il diritto di tale volontà trasferimento del contratto, senza l’applicazione di alcun onere o penalizzazione, comunicando per iscritto - entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione delle modifiche da parte del contraente non avranno effetto nei suoi confronti le variazioni comunicategli e la dichiarazione del contraente avrà le medesime conseguenze per le parti della dichiarazione di riscatto, anche relativamente alla determinazione della somma dovuta dalla Compagnia, nonché ai termini ed alle condizioni di pagamento di tale somma. Qualora non sia tempestivamente e validamente manifestata dal contraente Compagnia - la propria volontà decisione tramite fax al numero 0000000000 o lettera raccomandata con avviso di sciogliersi dal contrattoricevimento indirizzata a: Società Cattolica di Assicurazione S.p.A. – Assistenza Clienti – Contratti Vita Rete Bancassicurazione – Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, le variazioni comunicategli saranno senz’altro produttive 00 – 00000 Xxxxxx – Italia. In mancanza di effetti al termine del periodo comunicazione di preavvisotrasferimento da parte dell’Aderente, il contratto resta in vigore alle nuove condizioni.

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