Variazioni soggettive Clausole campione

Variazioni soggettive. E’ vietato cedere, a qualunque titolo, il contratto a pena di nullità, senza il previo consenso espresso da parte dell’Azienda Sanitaria, da rilasciarsi previa verifica del possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi in capo alla ditta subentrante, ai sensi dell’art. 116 del D. Lgs 163/2006. In caso di violazione del disposto di cui al comma precedente l’Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto (art. 1456 c.c.) e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 c.c.). Il subappalto è ammesso nei limiti di legge. Non è consentita la cessione dei crediti se non espressamente autorizzata dall’Azienda Sanitaria.
Variazioni soggettive. E’ vietata la cessione del contratto, fatto salvo quanto indicato all’art. 116 del D. Lgs 163/06. In caso di violazione del disposto di cui al comma precedente l’Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto (art. 1456 c.c.) e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 c.c.). Le vicende soggettive dell’esecutore del contratto sono disciplinate dall’art. 116 del D. Lgs 163/06.
Variazioni soggettive. E’ vietato cedere, a qualunque titolo, il contratto a pena di nullità, senza il previo consenso espresso da parte dell’Amministrazione, da rilasciarsi previa verifica del possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi in capo alla ditta subentrante, ai sensi dell’art. 116 del D.Lgs. 163/2006 e s. m. e i.. In caso di violazione del disposto di cui al comma precedente l’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto (art. 1456 c.c.) e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 c.c.). Il subappalto è ammesso nei limiti di legge. Non è consentita la cessione dei crediti se non espressamente autorizzata dalla Stazione Appaltante.
Variazioni soggettive. E’ vietato cedere, a qualunque titolo, il contratto a pena di nullità, senza il previo consenso espresso da parte dell’Azienda Sanitaria, da rilasciarsi previa verifica del possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi in capo alla ditta subentrante, ai sensi dell’art. 116 del D. Lgs 163/2006. In caso di violazione del disposto di cui al comma precedente l’Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto (art. 1456 c.c.) e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 c.c.). Il subappalto è ammesso nei limiti di legge. In caso di subappalto: il contratto di subappalto dovrà citare, a pena di nullità assoluta, la clausola che ciascuno, subappaltatore e subcontraente, si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’ art. 3 della legge n. 136 del 13/8/2010, e deve comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati. Non è consentita la cessione dei crediti se non espressamente autorizzata dall’Azienda Sanitaria.
Variazioni soggettive. E’ vietato cedere, a qualunque titolo, il contratto a pena di nullità del contratto stesso, salvo quanto previsto dell’art. 106 comma 1 lettera d) del D.Lgs. n. 50/2016. In caso di violazione del disposto di cui al comma precedente l’Azienda Ospedale – Università Padova si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto (art. 1456 c.c.) e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 c.c.).
Variazioni soggettive. Nel caso la Ditta aggiudicataria dovesse, durante la fornitura, subire variazioni societarie, cessioni o accorpamenti, dovrà darne tempestiva comunicazione alla Committente ed in tal caso si applicherà la disciplina del D. Lgs. 50/2016 e smi.. In caso di violazione del disposto di cui al comma precedente, la Committente potrà risolvere di diritto il contratto (art. 1456 Codice Civile) ed incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito.
Variazioni soggettive. 1. Nel caso la Ditta aggiudicataria dovesse, durante la fornitura, subire variazioni societarie, cessioni o accorpamenti, dovrà darne tempestiva comunicazione alle Aziende Sanitarie ed in tal caso si applicherà la disciplina del D.Lgs. 50/2016. 2. In caso di violazione del disposto di cui al comma precedente le Aziende Sanitarie potranno risolvere di diritto il contratto (art. 1456 Codice Civile) e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito.
Variazioni soggettive. E' vietato a pena di nullità assoluta della cessione e di revoca dell’intervenuta aggiudicazione, di cedere, a qualunque titolo, il contratto derivante dall’aggiudicazione medesima del presente appalto, senza il previo consenso espresso da parte dell’ASL, da rilasciarsi previa verifica del possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi in capo alla società subentrante, e comunque nei limiti delle previsioni di cui all'art. 116 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. In caso di violazione del disposto di cui al comma precedente, la stazione appaltante si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 1456 C.C., di risolvere di diritto il contratto e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito.
Variazioni soggettive. E’ vietato cedere, a qualunque titolo, il contratto a pena di nullità, senza il previo consenso espresso da parte di G.A.M. S.r.l., da rilasciarsi previa verifica del possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi in capo all’istituto di credito subentrante, ai sensi dell’art. 116 del D. Lgs.163/2006. In caso di violazione del disposto di cui al comma precedente G.A.M. S.r.l. si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto (art. 1456 cc. fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art 1382 c.c.).
Variazioni soggettive. Nel caso la Ditta aggiudicataria dovesse, durante la fornitura, subire variazioni societarie, cessioni o accorpamenti, dovrà darne tempestiva comunicazione a mezzo lettera A/R a questa A.O.U.I. e, in tal caso, si applicherà la disciplina di cui all’art. 116 D.Lgs 163/2006 e s.m.i. In caso di violazione del disposto di cui al comma precedente l’A.O.U.I. si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto (art. 1456 Codice Civile) e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito.